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Sentenza 10 luglio 2024
Sentenza 10 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 10/07/2024, n. 1416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1416 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME del POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
In persona del Giudice del Lavoro dottor Dionigio VERASANI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 al n.1085 decisa alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in prima trattazione al giorno 28.06.2024, e vertente TRA
, nato il giorno 23.11.1979 in NAPOLI e residente in Parte_1
SORRENTO, C.F.: , elettivamente domiciliato presso CodiceFiscale_1 gli indirizzi telematici delle caselle postali degli avv.ti Francesca Romana D'AURIA e che, anche disgiuntamente, lo rappresentano e Parte_1 difendono in virtù di procura agli atti RICORRENTE E
in persona del presidente e legale rappresentante p.t., elettivamente CP_1 domiciliato in NAPOLI alla via A. DE GASPERI n.55 con l'avv. Mauro ELBERTI che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti a rogito notarile RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito
CONCLUSIONI: per ciascuna delle parti, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso iscritto al R.G. in data 20.02.2024 l'ing. Parte_1 adiva il Giudice del Lavoro dell'intestato Tribunale sollecitando l'annullamento dell'avviso di addebito n.371 2023 00156 48069, notificatogli il 19.01.2024, di importo complessivo pari ad euro 4.782,98, avente ad oggetto omissioni contributive riferite alla Gestione separata “liberi professionisti” per il periodo gennaio-dicembre 2016, per insussistenza dei presupposti legittimanti l'iscrizione di ufficio del suo nominativo alla suddetta Gestione separata, peraltro asseritamente avvenuta in violazione del principio della
“partecipazione procedimentale”, e per intervenuta prescrizione della posta a credito dell' CP_2
[...] A seguito della rituale notifica di ricorso e decreto si costituiva l'ente previdenziale che resisteva nel merito alla avversa iniziativa giudiziale chiedendone il rigetto per asserita infondatezza.
La controversia, ritenuta decidibile su base documentale, veniva mandata prontamente in decisione.
Sicchè, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in prima trattazione al 28.06.2024, ricevuta contezza delle conclusioni delle parti, già in epigrafe richiamate, il Giudice assegnava la causa a sentenza.
= = = (1)
Il ricorso deve essere respinto sulla base del seguente impianto motivazionale.
La pretesa contributiva inerente il periodo gennaio-dicembre 2016 muove dalla posizione formale dell'istante, ritenuto persona iscrivibile (di ufficio) alla “Gestione liberi professionisti”. Il dato, ricavabile per tabulas dall'atto impositivo, risulta esplicitato sia in ricorso sia in memoria costitutiva. Esso, quindi, resta incontroverso.
Obietta, tuttavia, il ricorrente, pacifici i dati di origine che fungono da perimetrazione della vicenda, che l'iniziativa dell' è errata in quanto CP_1 errata si palesa la chiave di lettura del disposto normativo di riferimento. Ciò, in sintesi, perché esso contribuente, iscritto per il periodo di interesse a INARCASSA, era soggetto alla contribuzione specifica di settore, alla quale non si è sottratto nel 2016. Situazione questa ostativa alla pretesa ex adverso azionata, pena, sembra di evincere dall'iter argomentativo attoreo, una ingiustificata duplicazione dell'onere contributivo. Si legge nell'atto introduttivo di lite. L'attività svolta alle dipendenze della Hitachi Rail STS s.p.a. era attività prevalente a fronte della quale ha percepito (per l'anno in contestazione, 2016) il reddito lordo di € 51.089,00, nel mentre l'attività di ingegnere libero professionista, per il medesimo anno, era certamente residuale, con un reddito prodotto di € 11.567,00, regolarmente denunciato all'INARCASSA e all'Agenzia delle Entrate, come risulta dalla relativa dichiarazione dei redditi che si versa in atti. In ragione di quanto appena fatto rilevare è di palese evidenza che nel caso che ci occupa non sussistevano (e non sussistono) i presupposti per la iscrizione dell'Ing. alla gestione separata e tanto anche in Pt_1 considerazione della oramai intervenuta interpretazione autentica dell'art. 2, XXVI comma, della Legge n. 335/1995.
… Sussiste, per il professionista / lavoratore dipendente pubblico e/o privato, al pari del semplice professionista, l'obbligo del versamento del contributo integrativo di cui all'art. 10 della Legge appena richiamata ed all'art. 7 Statuto
2 Inarcassa che nell'anno di riferimento corrispondeva ad una percentuale del 4% dei corrispettivi rientranti nel volume di affari, rilevante ai fini dell'I.V.A. Con il versamento obbligatorio del contributo integrativo di natura previdenziale alla propria cassa, e cioè ad Inarcassa e con l'annuale denuncia del volume d'affari e dei redditi professionali si è sempre assolto compiutamente agli obblighi previsti dalla propria cassa previdenziale che esonera dall'obbligo del versamento del contributo soggettivo gli iscritti ad altre forme previdenziali (quali ovvero ) …> CP_3 CP_1
(2)
L'assunto del ricorrente non è condivisibile.
La premessa in fatto da debitamente rimarcare è costituita dal versamento a , nell'anno 2016, del solo “contributo integrativo”, CP_4 come da documentazione in atti versata e da specifica, appena richiamata, allegazione espositiva.
Ora, la riconducibilità delle due tipologie di contributo alla stessa categoria giuridico-concettuale del contributo previdenziale, che funge da premessa logica della prospettazione attorea, non va al di là del “suggestivo”.
Riconducendo la questione nell'ambito della sua perimetrazione normativa, deve osservarsi che la “regola” fondamentale resta quella di cui al comma 26° dell'art. 2 Lex n.335/995 a tenore della quale sono tenuti alla iscrizione presso la “gestione separata i soggetti che esercitano per CP_1 professione abituale, ancorchè non esclusiva, attività di lavoro autonomo di cui al comma 1° dell'art. 49 del testo unico delle imposte sui redditi. Con la portata di tale regola interferisce la disposizione desumibile dall'art. 6 del D.M. n.281/996 che esclude dalla contribuzione i redditi già assoggettati ad altro titolo di contribuzione previdenziale obbligatoria. Ora, l'analisi del combinato disposto delle due fonti di disciplina della materia
-id est: comma 26° dell'art. 2 Lex n.335/995 e art. 6 D.M. n.281/996- sembra di per sé foriera di soluzioni esplicite. Una volta chiarito, e nella fattispecie de qua implicitamente ammesso dallo stesso ricorrente, che non vi è stato il versamento del contributo obbligatorio (cfr. supra), va da sé che diviene “automatica” la iscrizione del professionista alla gestione separata CP_1
In ogni caso, a fronte di oscillazioni interpretative ritenute meritevoli di sistemazione “autentica” è intervenuto il Legislatore con il D.L. n.98/11, convertito nella Legge n.111/11. L'art. 18 del D.L. , al comma 12°, testualmente recita: l'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335, si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorchè non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività CP_1 il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti …>.
3 L'intervento legislativo ricomprende, quindi, due tipologie di iscrizione
“obbligatoria”.
La prima rimanda ai soggetti la cui attività non sia subordinata alla iscrizione in appositi albi.
La seconda, quella che attrae a sé la fattispecie in disamina, rimanda ai soggetti che, pur iscritti all'albo professionale di riferimento, non sono tenuti al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11. Tale versamento contributivo va ineludibilmente individuato nel contributo soggettivo (minimo) obbligatorio per tutti coloro che percepiscono reddito da attività lavorativa. E siccome non è in contestazione che il reddito 2016 percepito dall'odierno ricorrente per lo svolgimento della sua attività professionale (pari ad euro 11.567,00) non è stato assoggettato a contribuzione obbligatoria, nei termini giuridico-concettuali di cui si è data contezza, la soluzione della vertenza, anche alla luce della interpretazione autentica dell'impianto normativo, si manifesta necessitata.
Pare, insomma, evidente che le obiezioni attoree, calibrate sulla esaustività del versamento a del contributo integrativo, urtano CP_4 contro un tracciato ermeneutico ormai risalente, ben sintetizzato dalle due sentenze della Corte Regolatrice del 18 dicembre 2017. Di cui si riportano i passaggi più significativi.
<Orbene, tenuto conto del rinvio operato dall'art. 18, comma 12, d.l.n.98/2011, cit., agli enti previdenziali gestori delle forme di previdenza dei lavoratori autonomi e professionisti di cui ai decreti legislativi nn. 509/1994 e 103/1996, tale precetto unitario, per quanto qui rileva, può essere agevolmente ricostruito nel senso che l'iscrizione alla gestione separata è obbligatoria per i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorchè non esclusiva, attività di lavoro autonomo di cui all'art. 49 (ora 53), comma 1, T.U. n. 917/1986, l'esercizio della quale non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero, se subordinato all'iscrizione ad un albo, non sia soggetto ad un versamento contributivo agli enti previdenziali di riferimento che sia suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata posizione previdenziale. Una diversa interpretazione, infatti, finirebbe per tradire la finalità universalistica dell'istituzione della gestione separata e si porrebbe in contrasto con la sua tipica modalità di funzionamento …
… Costoro, conseguentemente, non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo, bensì unicamente al versamento del contributo integrativo … Ora, non è revocabile in dubbio che il versamento di tale contributo … non possa mettere capo alla costituzione di alcuna posizione previdenziale a beneficio del professionista che è tenuto a corrisponderlo …
…
4 Né potrebbe sostenersi che, avendo la disposizione interpretativa dell'art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011, fatto genericamente riferimento ad un
“versamento contributivo”, non sarebbe consentito all'interprete distinguere tra contributo soggettivo e contributo integrativo: come anzidetto, il significato della disposizione interpretativa va ricavato per il tramite della sua congiunzione con la disposizione interpretata, ossia l'art. 2, comma 26, l. n. 335/1995, ed è la ratio di quest'ultima ad imporre che l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata sia quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata posizione previdenziale.>> Così parte motiva di Cass. Sez. Lav., 4.10-18.12.2017, n.30344.
L'architrave giuridico-argomentativa risulta ulteriormente rafforzata dalla pronuncia del 12 dicembre 2018.
<In altri termini, il principio di universalizzazione soggettivo ed oggettivo della copertura assicurativa obbligatoria si traduce operativamente nella regola secondo la quale l'obbligo (ex art. 2, comma 26, l n.335 del 1995) di iscrizione alla gestione separata è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall'esercizio abituale (anche se non esclusivo), ma anche occasionale (entro il limite indicato nell'art. 44, comma 2, del D.L. n.269/2003) di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco, anche se il medesimo soggetto svolge anche altra diversa attività per cui risulta già iscritto ad altra gestione. Tale obbligo viene meno solo se il reddito prodotto dall'attività professionale predetta è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento.
… Sulle premesse sin qui esposte va esaminato il disposto dell'art. 18, comma 12, del D.L. n.98 del 6 luglio 2011, convertito dalla legge n.111 del 15 luglio del 2011 che … dispone che il comma 26 del citato art. 2 della legge 335 del 1995 va inteso nel senso che “…”.
… Queste ulteriori questioni derivate dalla legge interpretativa, come già sottolineato dai precedenti specifici di questa Corte n.30344 del 2017, n.30345 del 2017, n.1172 del 2018, n.1643 del 2018, vanno risolte, necessariamente, alla luce della ricostruzione sistematica sopra rappresentata … Per tale ragione va certamente condivisa l'impostazione dei precedenti specifici di questa Corte … che hanno correttamente rimarcato che la legge interpretativa non può essere letta senza considerare la norma che si intende interpretare … La norma interpretata, infatti, … ha chiaramente indicato la volontà di estendere l'area della tutela assicurativa attraverso l'istituzione della Gestione separata …
5 Pertanto, l'unica forma di contribuzione obbligatoriamente versata che può inibire la forza espansiva della norma di chiusura contenuta nell'art. 2, comma 26, l. n.335 del 1995 come richiamata dall'art. 18, comma 12, D.L. n.98 del 2011, non può che essere quella correlata ad un obbligo di iscrizione ad una gestione di categoria, in applicazione del divieto di duplicazione delle coperture assicurative incidenti sulla medesima attività professionale. Per tale ragione la contribuzione integrativa, in quanto non correlata all'obbligo di iscrizione alla cassa professionale … non attribuisce al lavoratore una copertura assicurativa per gli eventi della vecchiaia … per cui non può essere rilevante ai fini di escludere l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata presso l > CP_1
Così, in termini, parte motiva di Cass. Sez. Lav., 8 novembre-12 dicembre 2018, n.32167. Negli stessi termini, ancora più di recente, si cfr.: Cass., 11 gennaio 2019, n.519; Cass., 8 febbraio 2019, n.3799; Cass. n.24047/22; Cass. n.21816/22.
La prima questione posta dall'istante è, pertanto, inidonea a fondare l'accoglimento della domanda. (3)
Quanto alla pretesa violazione della c.d. “partecipazione procedimentale” non è ben chiara la doglianza del ricorrente.
Si è appena accertato, anche sulla scorta delle numerose sentenze in materia della Corte Regolatrice, che a fronte delle condizioni indicate l'ente previdenziale è tenuto alla iscrizione di ufficio del professionista alla Gestione separata. La oggettiva realtà giuridica che viene in emersione dovrebbe indurre a concludere per l'erroneità della tesi attorea, agganciata a generici riferimenti ad astratti principi incoerenti con la fattispecie de qua. A ciò aggiungasi che il diritto di difesa dell'interessato resta in ogni caso garantito dalla possibilità di interloquire in qualsiasi momento con l' e di CP_5 denunciare l'infondatezza delle determinazioni all'uopo assunte dall' CP_1
(4)
Parimenti priva di pregio si palesa l'eccezione di prescrizione sollevata dall'istante e da questi coltivata anche all'indomani della costituzione dell'ente previdenziale. In sintesi.
Premessa la decorrenza del termine quinquennale ad agosto 2017, assume il ricorrente essere l'avviso di addebito stato notificato a distanza di oltre sei anni, laddove l'istanza di pagamento intermedia non sarebbe idonea ad interrompere il corso della prescrizione per carenza di documentazione inerente la notifica dell'atto.
Si legge nelle note sostitutive del 27 giugno 2024. In particolare, con riferimento all'avviso di ricevimento recante la data del 29.12.2022 (dal quale la difesa avversaria vorrebbe trarre la ricezione da parte dell'ing. della missiva del 18.11.2022 e, dunque, la interruzione Pt_1
6 del termine di prescrizione) fa rilevare che la parte retrostante del detto avviso (sulla quale sembrerebbe essere apposta la sottoscrizione dell'Ing.
non reca, in realtà, alcun elemento identificativo, e non è in alcun Pt_1 modo riconducibile né alla parte anteriore di altro avviso di ricevimento pure dep.ta da controparte né alla missiva del 18.11.2022, mancando qualsiasi elemento di “collegamento” tra i detti documenti. Ma non basta.
Per vero, di detta documentazione la difesa avversaria non ha attestato la conformità della copia digitale versata in atti ai relativi originali in proprio possesso (che, per quanto sopra detto, espressamente si nega).>
La questione da risolvere concerne, quindi, la pregnanza dello sforzo dimostrativo dell' e, in definitiva, coinvolge l'antica questione CP_1 della “leggibilità” processualmente apprezzabile della documentazione in atti versata.
Ora, deve qui prioritariamente rammentarsi che la veicolazione in Giudizio delle copie delle relate di notifica può essere posta in discussione solo laddove si paventi espressamente la non conformità delle stesse ai fatti o agli originali nei termini di cui al combinato disposto degli artt. 2712 e
2719 C.C. Quindi, attraverso un vero e proprio disconoscimento mirato atto a contestare, secondo le dinamiche previste dalla normativa appena richiamata, la pregnanza probatoria della copia. (Cfr., ex plurimis: Cass. Sez. III, n.10326/2014; Cass. Sez. VI, n.23902/2017; Cass. n.30519/2022.)
Ciò premesso, deve segnalarsi, in punto di fatto, che non è in discussione la riconducibilità del frontespizio della raccomandata n.66479 4358 422 alla missiva del 18 novembre 2022 con la quale l'Istituto sollecitava il pagamento della posta contributiva inerente l'anno 2016. Infatti, tale missiva reca lo stesso numero identificativo impresso sulla relata di notifica. Nemmeno è in discussione il “fatto” che la seconda pagina del documento prodotto in copia reca la firma, per vero di facile decifrabilità, dell'odierno ricorrente. L'istante ha in maniera suggestiva usato il condizionale per il collegamento della firma alla sua persona ma non ha nemmeno ipotizzato in astratto che quella firma non si appartenesse a lui. L'asserito disconoscimento concerne, pertanto, una conformità all'originale messa in discussione attraverso la denunciata mancata leggibilità del dato che dovrebbe condurre ad unità il “documento-notifica”. Cioè a dire. Posto che il frontespizio riflette sicuramente la missiva interruttiva del 18 novembre 2022, si contesta la copia della notifica prodotta perché il secondo foglio non reca dati identificativi idonei a dimostrare l'unicità del documento e cioè che detto secondo foglio si appartiene in continuità al citato frontespizio e non ad altra fonte cartolare.
Se non che, il primo elemento ostativo all'accoglimento dell'iter argomentativo in disamina è di tipo logico deduttivo a derivazione realistica.
7 Anche laddove il resistente avesse versato in atti l'originale della CP_5 relata la questione non sarebbe stata risolta a cagione dell'unico veicolo di produzione documentale consentito dal codice di rito. A ciò aggiungasi che le relate di notifica sono predisposte su un unico modello prestampato. Infine, va da sé che il “dubbio” esternato vulnererebbe nella stessa, identica misura anche l'eventuale esemplare cartaceo, a sua volta composto da un frontespizio e da un secondo foglio predisposti sul citato modello pre- configurato. Manca, insomma, un prototipo di riferimento al quale agganciare la denuncia attorea. Questa evenienza ha indotto la giurisprudenza di legittimità a precisare che laddove si metta in dubbio la ricezione di un plico attestata da una relata sicuramente a firma del “ricevente-destinatario”, l'istante deve indicare e documentare a quale diverso atto si appartiene quella parte di notifica, non potendosi limitare ad insinuare un dubbio contrastante con l'evidenza dei fatti.
Per come anticipato, nel caso di specie è processualmente certo che il contestato secondo foglio della relata reca la firma di . A Parte_1 fronte delle allegazioni dell'ente previdenziale, della consecutio temporale (missiva del 18 novembre, spedita a il 29 novembre ed Parte_1 asseritamente ricevuta dal destinatario il 29 dicembre) e della paternità della firma conclusiva dell'iter notificatorio, il ricorrente avrebbe dovuto allegare e documentare che in quella data ha controfirmato altra, diversa raccomandata recapitatagli, estranea alla vicenda di causa. Il che non è avvenuto.
Consegue da ciò che il disconoscimento basato su una tale premessa non vulnera in alcun modo la pregnanza dimostrativa della fonte cartolare prodotta dall' CP_1
Deve, di conseguenza, ritenersi processualmente accertata l'interruzione del termine prescrizionale quinquennale. (5)
Va, a questo punto, rammentato che con il decorso prescrizionale interferiscono i periodi di sospensione fissati dal Legislatore a causa della pandemia del 2020.
Art. 37, comma 2, D.L. n.18/2020: i termini di prescrizione di cui all'articolo
3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo>.
Art. 11, comma 9, D.L. n. 183/2020: i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo
3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di
8 entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo>.
Consegue che, aggiungendo, o se si preferisce detraendo, i circa dieci mesi della sospensione, alla data del 29 dicembre 2022 (notifica della missiva di sollecito di pagamento) non era ancora maturato il termine prescrizionale quinquennale dall'agosto 2017, e nemmeno da giugno 2017, come da -non condivisibile- conteggio di parte resistente.
Meno che mai, evidentemente, è maturata la prescrizione dal 29 dicembre
2022 alla notifica dell'avviso di addebito in questa sede opposto (19 gennaio 2024).
La domanda attorea va, quindi, rigettata.
Le spese di lite accedono al criterio della soccombenza.
Liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, in persona del dottor D. VERASANI e in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando in ordine alla pretesa azionata da nei confronti dell' ogni diversa Parte_1 CP_1 istanza, eccezione e deduzione reietta così provvede:
1) rigetta la domanda attorea;
2) condanna il ricorrente alle spese di lite sostenute dall'ente previdenziale convenuto che si liquidano in euro 1.800,00, oltre accessori se dovuti come per Legge.
TORRE ANNUNZIATA, 10/07/2024.
IL GIUDICE
Dott. Dionigio VERASANI
9
IN NOME del POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
In persona del Giudice del Lavoro dottor Dionigio VERASANI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 al n.1085 decisa alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in prima trattazione al giorno 28.06.2024, e vertente TRA
, nato il giorno 23.11.1979 in NAPOLI e residente in Parte_1
SORRENTO, C.F.: , elettivamente domiciliato presso CodiceFiscale_1 gli indirizzi telematici delle caselle postali degli avv.ti Francesca Romana D'AURIA e che, anche disgiuntamente, lo rappresentano e Parte_1 difendono in virtù di procura agli atti RICORRENTE E
in persona del presidente e legale rappresentante p.t., elettivamente CP_1 domiciliato in NAPOLI alla via A. DE GASPERI n.55 con l'avv. Mauro ELBERTI che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti a rogito notarile RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito
CONCLUSIONI: per ciascuna delle parti, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso iscritto al R.G. in data 20.02.2024 l'ing. Parte_1 adiva il Giudice del Lavoro dell'intestato Tribunale sollecitando l'annullamento dell'avviso di addebito n.371 2023 00156 48069, notificatogli il 19.01.2024, di importo complessivo pari ad euro 4.782,98, avente ad oggetto omissioni contributive riferite alla Gestione separata “liberi professionisti” per il periodo gennaio-dicembre 2016, per insussistenza dei presupposti legittimanti l'iscrizione di ufficio del suo nominativo alla suddetta Gestione separata, peraltro asseritamente avvenuta in violazione del principio della
“partecipazione procedimentale”, e per intervenuta prescrizione della posta a credito dell' CP_2
[...] A seguito della rituale notifica di ricorso e decreto si costituiva l'ente previdenziale che resisteva nel merito alla avversa iniziativa giudiziale chiedendone il rigetto per asserita infondatezza.
La controversia, ritenuta decidibile su base documentale, veniva mandata prontamente in decisione.
Sicchè, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in prima trattazione al 28.06.2024, ricevuta contezza delle conclusioni delle parti, già in epigrafe richiamate, il Giudice assegnava la causa a sentenza.
= = = (1)
Il ricorso deve essere respinto sulla base del seguente impianto motivazionale.
La pretesa contributiva inerente il periodo gennaio-dicembre 2016 muove dalla posizione formale dell'istante, ritenuto persona iscrivibile (di ufficio) alla “Gestione liberi professionisti”. Il dato, ricavabile per tabulas dall'atto impositivo, risulta esplicitato sia in ricorso sia in memoria costitutiva. Esso, quindi, resta incontroverso.
Obietta, tuttavia, il ricorrente, pacifici i dati di origine che fungono da perimetrazione della vicenda, che l'iniziativa dell' è errata in quanto CP_1 errata si palesa la chiave di lettura del disposto normativo di riferimento. Ciò, in sintesi, perché esso contribuente, iscritto per il periodo di interesse a INARCASSA, era soggetto alla contribuzione specifica di settore, alla quale non si è sottratto nel 2016. Situazione questa ostativa alla pretesa ex adverso azionata, pena, sembra di evincere dall'iter argomentativo attoreo, una ingiustificata duplicazione dell'onere contributivo. Si legge nell'atto introduttivo di lite. L'attività svolta alle dipendenze della Hitachi Rail STS s.p.a. era attività prevalente a fronte della quale ha percepito (per l'anno in contestazione, 2016) il reddito lordo di € 51.089,00, nel mentre l'attività di ingegnere libero professionista, per il medesimo anno, era certamente residuale, con un reddito prodotto di € 11.567,00, regolarmente denunciato all'INARCASSA e all'Agenzia delle Entrate, come risulta dalla relativa dichiarazione dei redditi che si versa in atti. In ragione di quanto appena fatto rilevare è di palese evidenza che nel caso che ci occupa non sussistevano (e non sussistono) i presupposti per la iscrizione dell'Ing. alla gestione separata e tanto anche in Pt_1 considerazione della oramai intervenuta interpretazione autentica dell'art. 2, XXVI comma, della Legge n. 335/1995.
… Sussiste, per il professionista / lavoratore dipendente pubblico e/o privato, al pari del semplice professionista, l'obbligo del versamento del contributo integrativo di cui all'art. 10 della Legge appena richiamata ed all'art. 7 Statuto
2 Inarcassa che nell'anno di riferimento corrispondeva ad una percentuale del 4% dei corrispettivi rientranti nel volume di affari, rilevante ai fini dell'I.V.A. Con il versamento obbligatorio del contributo integrativo di natura previdenziale alla propria cassa, e cioè ad Inarcassa e con l'annuale denuncia del volume d'affari e dei redditi professionali si è sempre assolto compiutamente agli obblighi previsti dalla propria cassa previdenziale che esonera dall'obbligo del versamento del contributo soggettivo gli iscritti ad altre forme previdenziali (quali ovvero ) …> CP_3 CP_1
(2)
L'assunto del ricorrente non è condivisibile.
La premessa in fatto da debitamente rimarcare è costituita dal versamento a , nell'anno 2016, del solo “contributo integrativo”, CP_4 come da documentazione in atti versata e da specifica, appena richiamata, allegazione espositiva.
Ora, la riconducibilità delle due tipologie di contributo alla stessa categoria giuridico-concettuale del contributo previdenziale, che funge da premessa logica della prospettazione attorea, non va al di là del “suggestivo”.
Riconducendo la questione nell'ambito della sua perimetrazione normativa, deve osservarsi che la “regola” fondamentale resta quella di cui al comma 26° dell'art. 2 Lex n.335/995 a tenore della quale sono tenuti alla iscrizione presso la “gestione separata i soggetti che esercitano per CP_1 professione abituale, ancorchè non esclusiva, attività di lavoro autonomo di cui al comma 1° dell'art. 49 del testo unico delle imposte sui redditi. Con la portata di tale regola interferisce la disposizione desumibile dall'art. 6 del D.M. n.281/996 che esclude dalla contribuzione i redditi già assoggettati ad altro titolo di contribuzione previdenziale obbligatoria. Ora, l'analisi del combinato disposto delle due fonti di disciplina della materia
-id est: comma 26° dell'art. 2 Lex n.335/995 e art. 6 D.M. n.281/996- sembra di per sé foriera di soluzioni esplicite. Una volta chiarito, e nella fattispecie de qua implicitamente ammesso dallo stesso ricorrente, che non vi è stato il versamento del contributo obbligatorio (cfr. supra), va da sé che diviene “automatica” la iscrizione del professionista alla gestione separata CP_1
In ogni caso, a fronte di oscillazioni interpretative ritenute meritevoli di sistemazione “autentica” è intervenuto il Legislatore con il D.L. n.98/11, convertito nella Legge n.111/11. L'art. 18 del D.L. , al comma 12°, testualmente recita: l'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335, si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorchè non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività CP_1 il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti …>.
3 L'intervento legislativo ricomprende, quindi, due tipologie di iscrizione
“obbligatoria”.
La prima rimanda ai soggetti la cui attività non sia subordinata alla iscrizione in appositi albi.
La seconda, quella che attrae a sé la fattispecie in disamina, rimanda ai soggetti che, pur iscritti all'albo professionale di riferimento, non sono tenuti al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11. Tale versamento contributivo va ineludibilmente individuato nel contributo soggettivo (minimo) obbligatorio per tutti coloro che percepiscono reddito da attività lavorativa. E siccome non è in contestazione che il reddito 2016 percepito dall'odierno ricorrente per lo svolgimento della sua attività professionale (pari ad euro 11.567,00) non è stato assoggettato a contribuzione obbligatoria, nei termini giuridico-concettuali di cui si è data contezza, la soluzione della vertenza, anche alla luce della interpretazione autentica dell'impianto normativo, si manifesta necessitata.
Pare, insomma, evidente che le obiezioni attoree, calibrate sulla esaustività del versamento a del contributo integrativo, urtano CP_4 contro un tracciato ermeneutico ormai risalente, ben sintetizzato dalle due sentenze della Corte Regolatrice del 18 dicembre 2017. Di cui si riportano i passaggi più significativi.
<Orbene, tenuto conto del rinvio operato dall'art. 18, comma 12, d.l.n.98/2011, cit., agli enti previdenziali gestori delle forme di previdenza dei lavoratori autonomi e professionisti di cui ai decreti legislativi nn. 509/1994 e 103/1996, tale precetto unitario, per quanto qui rileva, può essere agevolmente ricostruito nel senso che l'iscrizione alla gestione separata è obbligatoria per i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorchè non esclusiva, attività di lavoro autonomo di cui all'art. 49 (ora 53), comma 1, T.U. n. 917/1986, l'esercizio della quale non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero, se subordinato all'iscrizione ad un albo, non sia soggetto ad un versamento contributivo agli enti previdenziali di riferimento che sia suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata posizione previdenziale. Una diversa interpretazione, infatti, finirebbe per tradire la finalità universalistica dell'istituzione della gestione separata e si porrebbe in contrasto con la sua tipica modalità di funzionamento …
… Costoro, conseguentemente, non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo, bensì unicamente al versamento del contributo integrativo … Ora, non è revocabile in dubbio che il versamento di tale contributo … non possa mettere capo alla costituzione di alcuna posizione previdenziale a beneficio del professionista che è tenuto a corrisponderlo …
…
4 Né potrebbe sostenersi che, avendo la disposizione interpretativa dell'art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011, fatto genericamente riferimento ad un
“versamento contributivo”, non sarebbe consentito all'interprete distinguere tra contributo soggettivo e contributo integrativo: come anzidetto, il significato della disposizione interpretativa va ricavato per il tramite della sua congiunzione con la disposizione interpretata, ossia l'art. 2, comma 26, l. n. 335/1995, ed è la ratio di quest'ultima ad imporre che l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata sia quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata posizione previdenziale.>> Così parte motiva di Cass. Sez. Lav., 4.10-18.12.2017, n.30344.
L'architrave giuridico-argomentativa risulta ulteriormente rafforzata dalla pronuncia del 12 dicembre 2018.
<In altri termini, il principio di universalizzazione soggettivo ed oggettivo della copertura assicurativa obbligatoria si traduce operativamente nella regola secondo la quale l'obbligo (ex art. 2, comma 26, l n.335 del 1995) di iscrizione alla gestione separata è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall'esercizio abituale (anche se non esclusivo), ma anche occasionale (entro il limite indicato nell'art. 44, comma 2, del D.L. n.269/2003) di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco, anche se il medesimo soggetto svolge anche altra diversa attività per cui risulta già iscritto ad altra gestione. Tale obbligo viene meno solo se il reddito prodotto dall'attività professionale predetta è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento.
… Sulle premesse sin qui esposte va esaminato il disposto dell'art. 18, comma 12, del D.L. n.98 del 6 luglio 2011, convertito dalla legge n.111 del 15 luglio del 2011 che … dispone che il comma 26 del citato art. 2 della legge 335 del 1995 va inteso nel senso che “…”.
… Queste ulteriori questioni derivate dalla legge interpretativa, come già sottolineato dai precedenti specifici di questa Corte n.30344 del 2017, n.30345 del 2017, n.1172 del 2018, n.1643 del 2018, vanno risolte, necessariamente, alla luce della ricostruzione sistematica sopra rappresentata … Per tale ragione va certamente condivisa l'impostazione dei precedenti specifici di questa Corte … che hanno correttamente rimarcato che la legge interpretativa non può essere letta senza considerare la norma che si intende interpretare … La norma interpretata, infatti, … ha chiaramente indicato la volontà di estendere l'area della tutela assicurativa attraverso l'istituzione della Gestione separata …
5 Pertanto, l'unica forma di contribuzione obbligatoriamente versata che può inibire la forza espansiva della norma di chiusura contenuta nell'art. 2, comma 26, l. n.335 del 1995 come richiamata dall'art. 18, comma 12, D.L. n.98 del 2011, non può che essere quella correlata ad un obbligo di iscrizione ad una gestione di categoria, in applicazione del divieto di duplicazione delle coperture assicurative incidenti sulla medesima attività professionale. Per tale ragione la contribuzione integrativa, in quanto non correlata all'obbligo di iscrizione alla cassa professionale … non attribuisce al lavoratore una copertura assicurativa per gli eventi della vecchiaia … per cui non può essere rilevante ai fini di escludere l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata presso l > CP_1
Così, in termini, parte motiva di Cass. Sez. Lav., 8 novembre-12 dicembre 2018, n.32167. Negli stessi termini, ancora più di recente, si cfr.: Cass., 11 gennaio 2019, n.519; Cass., 8 febbraio 2019, n.3799; Cass. n.24047/22; Cass. n.21816/22.
La prima questione posta dall'istante è, pertanto, inidonea a fondare l'accoglimento della domanda. (3)
Quanto alla pretesa violazione della c.d. “partecipazione procedimentale” non è ben chiara la doglianza del ricorrente.
Si è appena accertato, anche sulla scorta delle numerose sentenze in materia della Corte Regolatrice, che a fronte delle condizioni indicate l'ente previdenziale è tenuto alla iscrizione di ufficio del professionista alla Gestione separata. La oggettiva realtà giuridica che viene in emersione dovrebbe indurre a concludere per l'erroneità della tesi attorea, agganciata a generici riferimenti ad astratti principi incoerenti con la fattispecie de qua. A ciò aggiungasi che il diritto di difesa dell'interessato resta in ogni caso garantito dalla possibilità di interloquire in qualsiasi momento con l' e di CP_5 denunciare l'infondatezza delle determinazioni all'uopo assunte dall' CP_1
(4)
Parimenti priva di pregio si palesa l'eccezione di prescrizione sollevata dall'istante e da questi coltivata anche all'indomani della costituzione dell'ente previdenziale. In sintesi.
Premessa la decorrenza del termine quinquennale ad agosto 2017, assume il ricorrente essere l'avviso di addebito stato notificato a distanza di oltre sei anni, laddove l'istanza di pagamento intermedia non sarebbe idonea ad interrompere il corso della prescrizione per carenza di documentazione inerente la notifica dell'atto.
Si legge nelle note sostitutive del 27 giugno 2024. In particolare, con riferimento all'avviso di ricevimento recante la data del 29.12.2022 (dal quale la difesa avversaria vorrebbe trarre la ricezione da parte dell'ing. della missiva del 18.11.2022 e, dunque, la interruzione Pt_1
6 del termine di prescrizione) fa rilevare che la parte retrostante del detto avviso (sulla quale sembrerebbe essere apposta la sottoscrizione dell'Ing.
non reca, in realtà, alcun elemento identificativo, e non è in alcun Pt_1 modo riconducibile né alla parte anteriore di altro avviso di ricevimento pure dep.ta da controparte né alla missiva del 18.11.2022, mancando qualsiasi elemento di “collegamento” tra i detti documenti. Ma non basta.
Per vero, di detta documentazione la difesa avversaria non ha attestato la conformità della copia digitale versata in atti ai relativi originali in proprio possesso (che, per quanto sopra detto, espressamente si nega).>
La questione da risolvere concerne, quindi, la pregnanza dello sforzo dimostrativo dell' e, in definitiva, coinvolge l'antica questione CP_1 della “leggibilità” processualmente apprezzabile della documentazione in atti versata.
Ora, deve qui prioritariamente rammentarsi che la veicolazione in Giudizio delle copie delle relate di notifica può essere posta in discussione solo laddove si paventi espressamente la non conformità delle stesse ai fatti o agli originali nei termini di cui al combinato disposto degli artt. 2712 e
2719 C.C. Quindi, attraverso un vero e proprio disconoscimento mirato atto a contestare, secondo le dinamiche previste dalla normativa appena richiamata, la pregnanza probatoria della copia. (Cfr., ex plurimis: Cass. Sez. III, n.10326/2014; Cass. Sez. VI, n.23902/2017; Cass. n.30519/2022.)
Ciò premesso, deve segnalarsi, in punto di fatto, che non è in discussione la riconducibilità del frontespizio della raccomandata n.66479 4358 422 alla missiva del 18 novembre 2022 con la quale l'Istituto sollecitava il pagamento della posta contributiva inerente l'anno 2016. Infatti, tale missiva reca lo stesso numero identificativo impresso sulla relata di notifica. Nemmeno è in discussione il “fatto” che la seconda pagina del documento prodotto in copia reca la firma, per vero di facile decifrabilità, dell'odierno ricorrente. L'istante ha in maniera suggestiva usato il condizionale per il collegamento della firma alla sua persona ma non ha nemmeno ipotizzato in astratto che quella firma non si appartenesse a lui. L'asserito disconoscimento concerne, pertanto, una conformità all'originale messa in discussione attraverso la denunciata mancata leggibilità del dato che dovrebbe condurre ad unità il “documento-notifica”. Cioè a dire. Posto che il frontespizio riflette sicuramente la missiva interruttiva del 18 novembre 2022, si contesta la copia della notifica prodotta perché il secondo foglio non reca dati identificativi idonei a dimostrare l'unicità del documento e cioè che detto secondo foglio si appartiene in continuità al citato frontespizio e non ad altra fonte cartolare.
Se non che, il primo elemento ostativo all'accoglimento dell'iter argomentativo in disamina è di tipo logico deduttivo a derivazione realistica.
7 Anche laddove il resistente avesse versato in atti l'originale della CP_5 relata la questione non sarebbe stata risolta a cagione dell'unico veicolo di produzione documentale consentito dal codice di rito. A ciò aggiungasi che le relate di notifica sono predisposte su un unico modello prestampato. Infine, va da sé che il “dubbio” esternato vulnererebbe nella stessa, identica misura anche l'eventuale esemplare cartaceo, a sua volta composto da un frontespizio e da un secondo foglio predisposti sul citato modello pre- configurato. Manca, insomma, un prototipo di riferimento al quale agganciare la denuncia attorea. Questa evenienza ha indotto la giurisprudenza di legittimità a precisare che laddove si metta in dubbio la ricezione di un plico attestata da una relata sicuramente a firma del “ricevente-destinatario”, l'istante deve indicare e documentare a quale diverso atto si appartiene quella parte di notifica, non potendosi limitare ad insinuare un dubbio contrastante con l'evidenza dei fatti.
Per come anticipato, nel caso di specie è processualmente certo che il contestato secondo foglio della relata reca la firma di . A Parte_1 fronte delle allegazioni dell'ente previdenziale, della consecutio temporale (missiva del 18 novembre, spedita a il 29 novembre ed Parte_1 asseritamente ricevuta dal destinatario il 29 dicembre) e della paternità della firma conclusiva dell'iter notificatorio, il ricorrente avrebbe dovuto allegare e documentare che in quella data ha controfirmato altra, diversa raccomandata recapitatagli, estranea alla vicenda di causa. Il che non è avvenuto.
Consegue da ciò che il disconoscimento basato su una tale premessa non vulnera in alcun modo la pregnanza dimostrativa della fonte cartolare prodotta dall' CP_1
Deve, di conseguenza, ritenersi processualmente accertata l'interruzione del termine prescrizionale quinquennale. (5)
Va, a questo punto, rammentato che con il decorso prescrizionale interferiscono i periodi di sospensione fissati dal Legislatore a causa della pandemia del 2020.
Art. 37, comma 2, D.L. n.18/2020: i termini di prescrizione di cui all'articolo
3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo>.
Art. 11, comma 9, D.L. n. 183/2020: i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo
3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di
8 entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo>.
Consegue che, aggiungendo, o se si preferisce detraendo, i circa dieci mesi della sospensione, alla data del 29 dicembre 2022 (notifica della missiva di sollecito di pagamento) non era ancora maturato il termine prescrizionale quinquennale dall'agosto 2017, e nemmeno da giugno 2017, come da -non condivisibile- conteggio di parte resistente.
Meno che mai, evidentemente, è maturata la prescrizione dal 29 dicembre
2022 alla notifica dell'avviso di addebito in questa sede opposto (19 gennaio 2024).
La domanda attorea va, quindi, rigettata.
Le spese di lite accedono al criterio della soccombenza.
Liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, in persona del dottor D. VERASANI e in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando in ordine alla pretesa azionata da nei confronti dell' ogni diversa Parte_1 CP_1 istanza, eccezione e deduzione reietta così provvede:
1) rigetta la domanda attorea;
2) condanna il ricorrente alle spese di lite sostenute dall'ente previdenziale convenuto che si liquidano in euro 1.800,00, oltre accessori se dovuti come per Legge.
TORRE ANNUNZIATA, 10/07/2024.
IL GIUDICE
Dott. Dionigio VERASANI
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