Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 29 marzo 2024 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 29 marzo 2024 |
Commentari • 25
- 1. Onere della prova e libero convincimento del giudicePacini · https://www.rivistailprocesso.it/ · 19 novembre 2025 · 1
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Giurisprudenza • 164
- 1. Corte d'Appello Campobasso, sentenza 06/11/2025, n. 178Provvedimento: N. R.G. 76/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO N. 76/2024 R.G.Lav. N. Cron. Sentenza n° / 2025 * * * * REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La CORTE DI APPELLO di CAMPOBASSO, in funzione di giudice del lavoro, in persona dei magistrati: - dott. Vincenzo Pupilella Presidente - dott. Gianfranco Placentino consigliere - dott. Elena Quaranta consigliere rel. ha pronunciato all'esito dell'udienza a trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 10.10.2025, la seguente SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTAULE nella causa civile in grado di appello in materia di lavoro, promossa da: Parte_1 Parte_2 Parte_3 in proprio e …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1.
Finalita'
1. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano tutelano e sostengono la salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema, nel rispetto dei principi di cui all' articolo 9 della Costituzione , anche attraverso il riconoscimento della figura dell'agricoltore come custode dell'ambiente e del territorio, che concorre alla protezione del territorio stesso dagli effetti dell'abbandono delle attivita' agricole nonche' dello svuotamento dei piccoli insediamenti urbani e dei centri rurali e dal rischio idrogeologico.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Art. 2. Agricoltore custode dell'ambiente e del territorio 1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 1° dicembre 2015, n. 194 , sono agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio gli imprenditori agricoli, singoli o associati, che esercitano l'attivita' agricola ai sensi dell' articolo 2135 del codice civile , nonche' le societa' cooperative del settore agricolo e forestale, che si occupano di una o piu' delle seguenti attivita':
a) manutenzione del territorio attraverso attivita' di sistemazione, di salvaguardia del paesaggio agrario, montano e forestale e di pulizia del sottobosco, nonche' cura e mantenimento dell'assetto idraulico e idrogeologico e difesa del suolo e della vegetazione da avversita' atmosferiche e incendi boschivi;
b) custodia della biodiversita' rurale intesa come conservazione e valorizzazione delle varieta' colturali locali;
c) allevamento di razze animali e coltivazione di varieta' vegetali locali;
d) conservazione e tutela di formazioni vegetali e arboree monumentali;
e) contrasto all'abbandono delle attivita' agricole, al dissesto idrogeologico e al consumo del suolo;
f) contrasto alla perdita di biodiversita' attraverso la tutela dei prati polifiti, delle siepi, dei boschi, delle api e di altri insetti impollinatori e coltivazione di piante erbacee di varieta' a comprovato potenziale nettarifero e pollinifero.
Note all' art. 2:
- La legge 1° dicembre 2015, n. 194 , recante: «Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare», e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 dicembre 2015, n. 288.
- Il testo dell' art. 2135 del codice civile , approvato con regio-decreto 16 marzo 1942, n. 262 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 aprile 1942, n. 79, edizione straordinaria, e' il seguente:
«Art. 2135 (Imprenditore agricolo). - E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attivita': coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attivita' connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attivita' dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Si intendono comunque connesse le attivita', esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonche' le attivita' dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attivita' agricola esercitata, ivi comprese le attivita' di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalita' come definite dalla legge.». - Art. 3. Promozione della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio 1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le citta' metropolitane, le province, i comuni e le comunita' montane e isolane, anche costituiti in unioni o associazioni di comuni, possono promuovere la diffusione della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio, anche attraverso progetti, accordi e protocolli d'intesa volti a valorizzarne il ruolo sociale e a realizzare opere finalizzate allo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, nonche' opere di protezione dei coltivi e degli allevamenti.
2. Per la finalita' di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere il riconoscimento di specifici criteri di premialita', inclusivi della riduzione dei tributi di rispettiva competenza, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, in favore degli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio iscritti nell'elenco ai sensi dell'articolo 5.