TRIB
Sentenza 9 marzo 2025
Sentenza 9 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/03/2025, n. 1115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1115 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del giorno 03/03/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la comparizione delle parti ricorrenti mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 12149/2022 del Ruolo Generale vertente
TRA
, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
(Avv.te NICOSIA MILENA e VELLA KATIA) Parte_4
ricorrenti
CONTRO
(AVVOCATURA DELLO Controparte_1
STATO DI PALERMO)
resistente
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ rigetta il ricorso;
◊ condanna i ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento in favore della parte
Tribunale di Palermo sez. Lavoro resistente delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 4.629,00, oltre rimborso forfettario 15%, cassa ed iva come per legge.
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Con ricorso depositato in data 25/11/2022 i ricorrenti premettevano di avere lavorato tutti alle dipendenze della convenuta in forza di distinti e CP_1
reiterati contratti di lavoro a tempo determinato e orario pieno con la qualifica di
“Tersicoreo di fila con obbligo di solista”; di avere già convenuto dinnanzi a questo
Tribunale la convenuta per sentire dichiarare la nullità e/o CP_1
l'illegittimità del termine finale apposto ai rispettivi contratti e conseguirne la conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato unitamente alla corresponsione dell'indennità risarcitoria prevista dalla legge;
che nelle more dei giudizi le parti erano addivenute ad una conciliazione sindacale in forza della quale essi erano stati assunti a tempo indeterminato e orario parziale verticale per
9 mesi l'anno, con la rassicurazione di una rapida trasformazione del part time in
full time; che, con riferimento alla posizione del ricorrente , gli Parte_2
effetti della conciliazione sindacale sottoscritta in data 11/6/2021 erano stati travolti dalla sentenza n. 2599/2021 del Tribunale di Palermo, pubblicata in data
18/06/2021, che aveva condannato la convenuta a costituire con il CP_1
predetto dipendente un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data dal superamento del limite di trentasei mesi (17/6/2017) ed a riammetterlo in servizio nella qualifica e nel livello fissati nel contratto di assunzione con riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata in base al
C.C.N.L. di categoria;
che il 4/10/2021 le convenuta e le OO.SS. CP_1
avevano stilato un verbale di accordo che prevedeva il graduale incremento nel triennio 2022-2024 dell'orario di lavoro del corpo di ballo fino al raggiungimento,
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro nel 2024, dell'orario a tempo pieno e che, a dispetto di tale accordo, la CP_1
aveva incrementato solo per il 2022 e solo per un mese la loro prestazione di lavoro. Deducevano, quindi, di avere diritto alla immediata trasformazione dei rispettivi rapporti di lavoro da tempo parziale a tempo pieno ed al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'illegittimo diniego loro opposto alla richiesta già avanzata nel marzo del 2022 in via stragiudiziale, vuoi in forza della previsione dell'art. 8, comma 6, del CCNL di categoria, vuoi per le promesse loro espresse durante le trattative sindacali, vuoi ancora per il ricorrente per la Parte_2
statuizione del Tribunale n. 2599/2021. Deducevano di avere pure il diritto ad avere corrisposta la maggiorazione economica stabilita dal CCNL per le prestazioni di lavoro supplementare\straordinario prestate nel mese di settembre del 2022. In via subordinata, instavano affinché fosse dichiarato il loro diritto, in applicazione dell'accordo sindacale siglato in data 4/10/2021, ad avere definitivamente incrementato l'orario di lavoro a 10 mesi per l'anno 2022, a 11
mesi e 15 giorni per l'anno 2023 e definitivamente a tempo pieno a far data dal
2024.
Costituitasi in giudizio con memoria difensiva depositata in data 29/11/23, la convenuta contestava la fondatezza delle domande attoree e ne CP_1
chiedeva il rigetto, variamente argomentando.
Istruita la causa attraverso la documentazione prodotta dalle parti, veniva fissata udienza di discussione e decisione e la causa, sulla scorta delle conclusioni rassegnate con note scritte, viene quivi decisa con il deposito di questa sentenza.
◊
1. In primo luogo deve prendersi atto della circostanza che i ricorrenti, in sede di note conclusive, hanno rappresentato che i loro rapporti di lavoro “sono stati tutti
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro trasformati a tempo pieno a far data dal 1° gennaio 2024” e che, “con
riferimento alla domanda da essi formulata sul punto specifico, dovrà
dichiararsi cessata la materia del contendere, mentre continua a sussistere
l'interesse dei ricorrenti ad ottenere una pronuncia giudiziale che riconosca loro
il diritto ad essere risarciti dei danni subiti in conseguenza dell'illegittimo
comportamento assunto dalla convenuta”. CP_1
2. Ma alla ancora invocata statuizione risarcitoria osta il rilievo che nessuna delle argomentazioni prospettate nel ricorso consente di considerare illegittima la condotta della convenuta la quale, solo in attuazione dell'accordo stilato con le
OO.SS. il 4/10/2021, all'esito della progressione prevista nel triennio 2022-2024
ha alfine riconosciuto a ciascuno dei ricorrenti dal 01/01/2024 la trasformazione dell'orario di lavoro a tempo pieno per 12 mesi l'anno.
3. Ed invero, le condizioni contrattuali applicate ai ricorrenti al momento dell'assunzione alle dipendenze della convenuta sono state CP_1
specificamente convenute nel contesto delle conciliazioni sottoscritte da ciascuno dei lavoratori in sede sindacale, con l'effetto della non impugnabilità delle stesse
ex art. 2113 c.c. Tanto, certo, non esclude la possibilità di proporre avverso le medesime, ove ne ricorrano i presupposti in base alla disciplina generale dei contratti, le ordinarie azioni di nullità, annullabilità e impugnabilità; ma nessuno dei ricorrenti ha mai introdotto domande di tale contenuto né allegato l'esistenza dei relativi fatti costitutivi, lamentandosi esclusivamente del tradimento di
“promesse” e “rassicurazioni” che non sono mai state inserite nel contenuto degli accordi e che nulla autorizza a ritenere costituissero eventualmente quel
“presupposto indefettibile” (così di recente Cass. n. 9909/2018) dell'intesa raggiunta che la giurisprudenza ascrive all'istituto della “presupposizione” (cfr. sul
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro punto la stessa Cass. n. 9909/2018).
4. Il ricorrente non può oggi invocare gli esiti favorevoli della Parte_2
sentenza (erroneamente) emessa a conclusione del giudizio n. 8606/2019 R.G.
Non si ignora, invero, il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui
“Nel caso in cui tra le parti di un giudizio intervenga una transazione, senza che,
tuttavia, alcuna di esse deduca in giudizio la sopravvenuta composizione transattiva della controversia (anche, se del caso, proponendo appello per dedurre tale circostanza, in funzione dell'ottenimento della declaratoria di cessazione della materia del contendere e, conseguentemente, di estinzione del processo) ed il giudizio sia definito con sentenza non impugnata e passata in giudicato, la situazione così accertata diviene intangibile e preclude ogni possibilità di rimetterla in discussione in un successivo giudizio e di far valere il contenuto dell'accordo transattivo, mediante la proposizione di un'azione di adempimento in forma specifica degli obblighi assunti con la stessa transazione, da considerare divenuta ormai definitivamente inefficace” (così Cass. n. 2155 del 14/02/2012).
Ma – evidenziato il dichiarato e incontestato carattere novativo che ebbe la transazione contenuta in quell'accordo – devesi quivi considerare che il giudizio in questione si è concluso con una sentenza pubblicata il 18/06/2021 e che le parti, ben prima che la pronuncia passasse in giudicato, hanno dato integrale attuazione agli impegni assunti con la transazione mercè la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro decorrente dal 01/07/2021.
Tanto, in primo luogo, esclude qualsivoglia rinunzia da parte dell'una o dell'altra agli effetti della transazione così come una implicita risoluzione della stessa, non potendosi sostenere che alla sentenza si sia pervenuti perché una delle parti aveva nelle more optato per la risoluzione della transazione o per la rinuncia ai suoi
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro effetti, con la conseguente riemersione dell'interesse da parte della medesima ad ottenere una decisione sul merito del rapporto originario idonea a regolare i reciproci rapporti. In secondo luogo, delinea una situazione di integrale attuazione del contratto transattivo e di conseguente integrale esaurimento del rapporto obbligatorio con questo costituito tale da rendere impossibile oggi al ricorrente invocare una diversa regolamentazione dei reciproci diritti e obblighi,
sia pure discendente da un successivo giudicato favorevole che, per quanto detto,
deve considerarsi oramai del tutto inefficace.
5. Il comma 3 bis dell'art. 5 del D.L. n. 726 del 1984, a tenore del quale “In caso di
assunzione di personale a tempo pieno è riconosciuto il diritto di precedenza nei
confronti dei lavoratori con contratto a tempo parziale, con priorità per coloro
che, già dipendenti, avevano trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a
tempo parziale”, non è applicabile al caso in esame, che, piuttosto, rientra nella sfera operativa della nuova disciplina contenuta nell'art. 5 del D. Lgs. n. 61/2000,
la quale non contempla più un diritto assoluto di precedenza immediatamente discendente dalla legge, ma rimette ogni decisione sul punto all'autonomia contrattuale prevedendo, al comma 2, che “Il contratto individuale può
prevedere, in caso di assunzione di personale a tempo pieno, un diritto di
precedenza in favore dei lavoratori assunti a tempo parziale in attività presso
unità produttive site nello stesso ambito comunale, adibiti alle stesse mansioni
od a mansioni equivalenti rispetto a quelle con riguardo alle quali è prevista
l'assunzione”.
L'art. 8, comma 6, del CCNL per i dipendenti della Fondazioni liriche e sinfoniche,
a sua volta, testualmente dispone che: “… Il rapporto di lavoro a tempo parziale è
disciplinato secondo i seguenti principi: - possono accedervi nuovi assunti o
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro lavoratori in forza per tutte le qualifiche e mansioni previste dal presente
contratto; - volontarietà di entrambe le parti;
- reversibilità della prestazione da
tempo parziale a tempo pieno tenuto conto delle esigenze aziendali e
compatibilmente con le mansioni svolte o da svolgere, ferma restando la
reciproca volontarietà; - priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale
e viceversa dei lavoratori già in forza, rispetto ad eventuali nuove assunzioni,
per le identiche mansioni”.
Vero è, dunque, che i ricorrenti potevano astrattamente rivendicare, al cospetto di nuove assunzioni per identiche mansioni, un prevalente diritto alla trasformazione del loro rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno. Ma la convenuta, costituitasi in giudizio, confermando tutti i contratti a CP_1
termine indicati nel ricorso sia per il 2021 che per il 2022, ha specificato i singoli periodi cui si sono riferite dette assunzioni ed è rimasto incontestato che queste hanno riguardato esclusivamente lavoratori chiamati a prestare l'attività
lavorativa negli stessi mesi in cui i ricorrenti espletavano già la loro prestazione e non invece – aldilà di eccezioni realmente trascurabili – nei periodi di sospensione dei relativi rapporti: ciò che, smentendo la dedotta violazione e/o elusione dell'art. 8, comma 6, del CCNL, riconduce invece la scelta datoriale ad esigenze aziendali di incremento del corpo di ballo insuscettibili di essere soddisfatte dai ricorrenti stessi.
6. Gli stessi ricorrenti, infine, hanno dato atto del rispetto da parte della convenuta degli impegni assunti con l'Accordo sindacale del CP_1
04/10/2021 (producendo le note del 05/08/2022, attraverso le quali essa ha loro comunicato l'incremento del part-time verticale per un mese, dal giorno
01/09/2022 al 30/09/2022, e le note del 05/01/2023, attraverso le quali essa ha
- 7 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro comunicato ai lavoratori un ulteriore incremento del part-time verticale, dal
10/01/2023 al 09/02/2023 e dal giorno 11/08/2023 al 25/08/2023, per totali undici mesi e quindici giorni, dando atto nelle note conclusive dell'integrale trasformazione del rapporto di lavoro in tempo pieno).
Resta da osservare che non può trovare accoglimento neanche la domanda atta a conseguire per il mese di settembre del 2022 una maggiorazione stipendiale,
poiché il lavoro prestato dai ricorrenti, chiaramente in attuazione degli impegni assunti dalla con l'Accordo sindacale del 04/10/2021, non costituisce CP_1
lavoro supplementare e/o straordinario bensì un incremento del tempo contrattuale di lavoro, in ordine al quale i ricorrenti stessi hanno manifestato la propria disponibilità, da remunerarsi giustamente con la retribuzione ordinaria.
7. Le spese sono liquidate secondo soccombenza, avuto riguardo ai valori minimi stabiliti dal D.M. n. 147/2022 nelle cause di lavoro di valore indeterminabile.
◊
Così deciso in Palermo, il 09/03/2025.
GIUDICE
MATILDE CAMPO
(firmato digitalmente a margine)
- 8 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del giorno 03/03/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la comparizione delle parti ricorrenti mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 12149/2022 del Ruolo Generale vertente
TRA
, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
(Avv.te NICOSIA MILENA e VELLA KATIA) Parte_4
ricorrenti
CONTRO
(AVVOCATURA DELLO Controparte_1
STATO DI PALERMO)
resistente
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ rigetta il ricorso;
◊ condanna i ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento in favore della parte
Tribunale di Palermo sez. Lavoro resistente delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 4.629,00, oltre rimborso forfettario 15%, cassa ed iva come per legge.
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Con ricorso depositato in data 25/11/2022 i ricorrenti premettevano di avere lavorato tutti alle dipendenze della convenuta in forza di distinti e CP_1
reiterati contratti di lavoro a tempo determinato e orario pieno con la qualifica di
“Tersicoreo di fila con obbligo di solista”; di avere già convenuto dinnanzi a questo
Tribunale la convenuta per sentire dichiarare la nullità e/o CP_1
l'illegittimità del termine finale apposto ai rispettivi contratti e conseguirne la conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato unitamente alla corresponsione dell'indennità risarcitoria prevista dalla legge;
che nelle more dei giudizi le parti erano addivenute ad una conciliazione sindacale in forza della quale essi erano stati assunti a tempo indeterminato e orario parziale verticale per
9 mesi l'anno, con la rassicurazione di una rapida trasformazione del part time in
full time; che, con riferimento alla posizione del ricorrente , gli Parte_2
effetti della conciliazione sindacale sottoscritta in data 11/6/2021 erano stati travolti dalla sentenza n. 2599/2021 del Tribunale di Palermo, pubblicata in data
18/06/2021, che aveva condannato la convenuta a costituire con il CP_1
predetto dipendente un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data dal superamento del limite di trentasei mesi (17/6/2017) ed a riammetterlo in servizio nella qualifica e nel livello fissati nel contratto di assunzione con riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata in base al
C.C.N.L. di categoria;
che il 4/10/2021 le convenuta e le OO.SS. CP_1
avevano stilato un verbale di accordo che prevedeva il graduale incremento nel triennio 2022-2024 dell'orario di lavoro del corpo di ballo fino al raggiungimento,
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro nel 2024, dell'orario a tempo pieno e che, a dispetto di tale accordo, la CP_1
aveva incrementato solo per il 2022 e solo per un mese la loro prestazione di lavoro. Deducevano, quindi, di avere diritto alla immediata trasformazione dei rispettivi rapporti di lavoro da tempo parziale a tempo pieno ed al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'illegittimo diniego loro opposto alla richiesta già avanzata nel marzo del 2022 in via stragiudiziale, vuoi in forza della previsione dell'art. 8, comma 6, del CCNL di categoria, vuoi per le promesse loro espresse durante le trattative sindacali, vuoi ancora per il ricorrente per la Parte_2
statuizione del Tribunale n. 2599/2021. Deducevano di avere pure il diritto ad avere corrisposta la maggiorazione economica stabilita dal CCNL per le prestazioni di lavoro supplementare\straordinario prestate nel mese di settembre del 2022. In via subordinata, instavano affinché fosse dichiarato il loro diritto, in applicazione dell'accordo sindacale siglato in data 4/10/2021, ad avere definitivamente incrementato l'orario di lavoro a 10 mesi per l'anno 2022, a 11
mesi e 15 giorni per l'anno 2023 e definitivamente a tempo pieno a far data dal
2024.
Costituitasi in giudizio con memoria difensiva depositata in data 29/11/23, la convenuta contestava la fondatezza delle domande attoree e ne CP_1
chiedeva il rigetto, variamente argomentando.
Istruita la causa attraverso la documentazione prodotta dalle parti, veniva fissata udienza di discussione e decisione e la causa, sulla scorta delle conclusioni rassegnate con note scritte, viene quivi decisa con il deposito di questa sentenza.
◊
1. In primo luogo deve prendersi atto della circostanza che i ricorrenti, in sede di note conclusive, hanno rappresentato che i loro rapporti di lavoro “sono stati tutti
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro trasformati a tempo pieno a far data dal 1° gennaio 2024” e che, “con
riferimento alla domanda da essi formulata sul punto specifico, dovrà
dichiararsi cessata la materia del contendere, mentre continua a sussistere
l'interesse dei ricorrenti ad ottenere una pronuncia giudiziale che riconosca loro
il diritto ad essere risarciti dei danni subiti in conseguenza dell'illegittimo
comportamento assunto dalla convenuta”. CP_1
2. Ma alla ancora invocata statuizione risarcitoria osta il rilievo che nessuna delle argomentazioni prospettate nel ricorso consente di considerare illegittima la condotta della convenuta la quale, solo in attuazione dell'accordo stilato con le
OO.SS. il 4/10/2021, all'esito della progressione prevista nel triennio 2022-2024
ha alfine riconosciuto a ciascuno dei ricorrenti dal 01/01/2024 la trasformazione dell'orario di lavoro a tempo pieno per 12 mesi l'anno.
3. Ed invero, le condizioni contrattuali applicate ai ricorrenti al momento dell'assunzione alle dipendenze della convenuta sono state CP_1
specificamente convenute nel contesto delle conciliazioni sottoscritte da ciascuno dei lavoratori in sede sindacale, con l'effetto della non impugnabilità delle stesse
ex art. 2113 c.c. Tanto, certo, non esclude la possibilità di proporre avverso le medesime, ove ne ricorrano i presupposti in base alla disciplina generale dei contratti, le ordinarie azioni di nullità, annullabilità e impugnabilità; ma nessuno dei ricorrenti ha mai introdotto domande di tale contenuto né allegato l'esistenza dei relativi fatti costitutivi, lamentandosi esclusivamente del tradimento di
“promesse” e “rassicurazioni” che non sono mai state inserite nel contenuto degli accordi e che nulla autorizza a ritenere costituissero eventualmente quel
“presupposto indefettibile” (così di recente Cass. n. 9909/2018) dell'intesa raggiunta che la giurisprudenza ascrive all'istituto della “presupposizione” (cfr. sul
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro punto la stessa Cass. n. 9909/2018).
4. Il ricorrente non può oggi invocare gli esiti favorevoli della Parte_2
sentenza (erroneamente) emessa a conclusione del giudizio n. 8606/2019 R.G.
Non si ignora, invero, il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui
“Nel caso in cui tra le parti di un giudizio intervenga una transazione, senza che,
tuttavia, alcuna di esse deduca in giudizio la sopravvenuta composizione transattiva della controversia (anche, se del caso, proponendo appello per dedurre tale circostanza, in funzione dell'ottenimento della declaratoria di cessazione della materia del contendere e, conseguentemente, di estinzione del processo) ed il giudizio sia definito con sentenza non impugnata e passata in giudicato, la situazione così accertata diviene intangibile e preclude ogni possibilità di rimetterla in discussione in un successivo giudizio e di far valere il contenuto dell'accordo transattivo, mediante la proposizione di un'azione di adempimento in forma specifica degli obblighi assunti con la stessa transazione, da considerare divenuta ormai definitivamente inefficace” (così Cass. n. 2155 del 14/02/2012).
Ma – evidenziato il dichiarato e incontestato carattere novativo che ebbe la transazione contenuta in quell'accordo – devesi quivi considerare che il giudizio in questione si è concluso con una sentenza pubblicata il 18/06/2021 e che le parti, ben prima che la pronuncia passasse in giudicato, hanno dato integrale attuazione agli impegni assunti con la transazione mercè la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro decorrente dal 01/07/2021.
Tanto, in primo luogo, esclude qualsivoglia rinunzia da parte dell'una o dell'altra agli effetti della transazione così come una implicita risoluzione della stessa, non potendosi sostenere che alla sentenza si sia pervenuti perché una delle parti aveva nelle more optato per la risoluzione della transazione o per la rinuncia ai suoi
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro effetti, con la conseguente riemersione dell'interesse da parte della medesima ad ottenere una decisione sul merito del rapporto originario idonea a regolare i reciproci rapporti. In secondo luogo, delinea una situazione di integrale attuazione del contratto transattivo e di conseguente integrale esaurimento del rapporto obbligatorio con questo costituito tale da rendere impossibile oggi al ricorrente invocare una diversa regolamentazione dei reciproci diritti e obblighi,
sia pure discendente da un successivo giudicato favorevole che, per quanto detto,
deve considerarsi oramai del tutto inefficace.
5. Il comma 3 bis dell'art. 5 del D.L. n. 726 del 1984, a tenore del quale “In caso di
assunzione di personale a tempo pieno è riconosciuto il diritto di precedenza nei
confronti dei lavoratori con contratto a tempo parziale, con priorità per coloro
che, già dipendenti, avevano trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a
tempo parziale”, non è applicabile al caso in esame, che, piuttosto, rientra nella sfera operativa della nuova disciplina contenuta nell'art. 5 del D. Lgs. n. 61/2000,
la quale non contempla più un diritto assoluto di precedenza immediatamente discendente dalla legge, ma rimette ogni decisione sul punto all'autonomia contrattuale prevedendo, al comma 2, che “Il contratto individuale può
prevedere, in caso di assunzione di personale a tempo pieno, un diritto di
precedenza in favore dei lavoratori assunti a tempo parziale in attività presso
unità produttive site nello stesso ambito comunale, adibiti alle stesse mansioni
od a mansioni equivalenti rispetto a quelle con riguardo alle quali è prevista
l'assunzione”.
L'art. 8, comma 6, del CCNL per i dipendenti della Fondazioni liriche e sinfoniche,
a sua volta, testualmente dispone che: “… Il rapporto di lavoro a tempo parziale è
disciplinato secondo i seguenti principi: - possono accedervi nuovi assunti o
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro lavoratori in forza per tutte le qualifiche e mansioni previste dal presente
contratto; - volontarietà di entrambe le parti;
- reversibilità della prestazione da
tempo parziale a tempo pieno tenuto conto delle esigenze aziendali e
compatibilmente con le mansioni svolte o da svolgere, ferma restando la
reciproca volontarietà; - priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale
e viceversa dei lavoratori già in forza, rispetto ad eventuali nuove assunzioni,
per le identiche mansioni”.
Vero è, dunque, che i ricorrenti potevano astrattamente rivendicare, al cospetto di nuove assunzioni per identiche mansioni, un prevalente diritto alla trasformazione del loro rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno. Ma la convenuta, costituitasi in giudizio, confermando tutti i contratti a CP_1
termine indicati nel ricorso sia per il 2021 che per il 2022, ha specificato i singoli periodi cui si sono riferite dette assunzioni ed è rimasto incontestato che queste hanno riguardato esclusivamente lavoratori chiamati a prestare l'attività
lavorativa negli stessi mesi in cui i ricorrenti espletavano già la loro prestazione e non invece – aldilà di eccezioni realmente trascurabili – nei periodi di sospensione dei relativi rapporti: ciò che, smentendo la dedotta violazione e/o elusione dell'art. 8, comma 6, del CCNL, riconduce invece la scelta datoriale ad esigenze aziendali di incremento del corpo di ballo insuscettibili di essere soddisfatte dai ricorrenti stessi.
6. Gli stessi ricorrenti, infine, hanno dato atto del rispetto da parte della convenuta degli impegni assunti con l'Accordo sindacale del CP_1
04/10/2021 (producendo le note del 05/08/2022, attraverso le quali essa ha loro comunicato l'incremento del part-time verticale per un mese, dal giorno
01/09/2022 al 30/09/2022, e le note del 05/01/2023, attraverso le quali essa ha
- 7 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro comunicato ai lavoratori un ulteriore incremento del part-time verticale, dal
10/01/2023 al 09/02/2023 e dal giorno 11/08/2023 al 25/08/2023, per totali undici mesi e quindici giorni, dando atto nelle note conclusive dell'integrale trasformazione del rapporto di lavoro in tempo pieno).
Resta da osservare che non può trovare accoglimento neanche la domanda atta a conseguire per il mese di settembre del 2022 una maggiorazione stipendiale,
poiché il lavoro prestato dai ricorrenti, chiaramente in attuazione degli impegni assunti dalla con l'Accordo sindacale del 04/10/2021, non costituisce CP_1
lavoro supplementare e/o straordinario bensì un incremento del tempo contrattuale di lavoro, in ordine al quale i ricorrenti stessi hanno manifestato la propria disponibilità, da remunerarsi giustamente con la retribuzione ordinaria.
7. Le spese sono liquidate secondo soccombenza, avuto riguardo ai valori minimi stabiliti dal D.M. n. 147/2022 nelle cause di lavoro di valore indeterminabile.
◊
Così deciso in Palermo, il 09/03/2025.
GIUDICE
MATILDE CAMPO
(firmato digitalmente a margine)
- 8 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro