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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 28/10/2025, n. 921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 921 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 246/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
Sezione Lavoro in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Giulia Bertolino ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nel procedimento promosso da
Parte_1 con le avv.sse Enrica Domenighini e Pamela Zanardini,
RICORRENTE contro
Controparte_1 con l'avv. Attilio Belloli
RESISTENTE
OGGETTO: omissioni retributive, sanzione disciplinare, trattenute.
Nelle note per l'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO
Con ricorso al Tribunale di Bergamo, quale Giudice del Lavoro, depositato in data
5.2.2025, il sig. ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
l fine di sentire condannare la ex datrice di lavoro a Controparte_1 corrispondere € 2.922,00 quale indebita trattenuta sul cedolino paga del mese di aprile
2024, nonchè € 25.769,04 a titolo di lavoro straordinario, oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali ed oltre al danno contributivo per €uro 8.503,80, con vittoria di spese distratte a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
La parte ricorrente, a sostegno delle domande proposte, esponeva:
1 - di essere stato alle dipendenze della convenuta dal 07.01.2021 sino al 09.04.2024, con qualifica di operaio, mansione autotrasportatore come conducente di autotreni, autoarticolati ed autocarri, inquadrato al livello C3 CCNL
Autotrasporto Merci e Industria,
- di aver rassegnato dimissioni volontarie in data 25.03.2024, con decorrenza
10.04.2024,
- che, in data 3.4.24, riceveva una contestazione disciplinare, nella quale gli veniva addebitato che a) che nel pomeriggio del 27.03.2024 non aveva effettuato le operazioni di scarico della merce trasportata,
b) che all'atto della restituzione dei beni aziendali, non avesse riconsegnato il telecomando di apertura e la chiave del cancello elettrico del piazzale di
Azzano San Paolo, oltre a due chiavi a trasponder per le operazioni di rifornimento di gasolio.
c) di essersi accorto che la traversa posteriore del semirimorchio cardi
AE58228 era stata dal ricorrente danneggiata, quantificando il danno nella misura di €uro 1.055,00;
d) di aver dovuto pagare sanzioni amministrative per 1.041,33 €uro e e) che sarebbero stati addebitati € 85,00 per il lavaggio del camion,
f) che gli sono stati richiesti € 516,39 per il rimborso del certificato ADR.
- che in data 22 aprile gli veniva comminato il rimprovero scritto e provvedeva a trattenere dall'ultimo cedolino paga l'importo netto di € 2.922,00
- di essere stato in malattia del 27.3.24,
- di aver restituito tutti i beni,
- di non aver cagionato alcun danno alla traversa del semirimorchio che comunque era utilizzato anche da altri lavoratori,
- che le sanzioni amministrative esse venivano pagate di volta in volta in contanti o trattenute dai cedolini paga
- che non vi è alcuna fonte legale o contrattuale che imponga il lavaggio del camion da parte del lavoratore,
- che il patentino ADR era necessario per svolgere la mansione alla quale era addetto presso la resistente, 2 - di aver svolto mansioni di carattere discontinuo
- di non aver “orari fissi in quanto il suo orario variava a seconda dei viaggi che doveva effettuare, dal lunedì al venerdì mattino poteva iniziare molto presto con fascia variabile dalle
4,30 alle 7,30 ed il rientro era anch'esso variabile dalle 18,00 alle 20,00 a volte poteva capitare anche più tardi. Il sabato mattina indicativamente dalle 6 alle 14,00.”
In diritto, la parte ricorrente evidenziava che l'esercizio del potere disciplinare ha come necessario presupposto la contestuale sussistenza di un rapporto di lavoro sottostante, la tardività delle contestazioni disciplinari e che l'art. 31 del CCNL applicato, ai fini dell'applicazione della trattenuta, presuppone la specificazione del danno in sede di contestazione disciplinare.
***
La parte convenuta si è costituita tempestivamente in giudizio chiedendone il rigetto e proponendo domanda riconvenzionale.
In particolare, ai fini del rigetto del ricorso, sosteneva
- che la somma trattenuta è anche inferiore al danno concretamente subito,
- che il semirimorchio danneggiato è sempre stato affidato al ricorrente e di aver scoperto il danno solo a fine marzo,
- che l'art. 34 del CCNL richiede che il mezzo sia tenuto in buono stato di funzionamento e “nella dovuta pulizia”, invece è stato riconsegnato sporco con macchie e rifiuti e di aver quindi dovuto ripulirlo accuratamente,
- che al momento dell'irrogazione della sanzione il rapporto non era cessato stante la malattia del lavoratore dal 27.3.24 al 10.4.24 che sospende il periodo di preavviso,
- che le violazioni del Codice della strada per il biennio 2022/23 sono certamente ascrivibili alla responsabilità del ricorrente poiché correlate al trattore stradale condotto dal sig. Parte_1
- che il certificato ADR non era necessario per la prestazione lavorativa, ma che il ricorrente chiedeva di conseguirlo e di averlo iscritto a proprie spese,
- che il certificato di durata quinquennale veniva conseguito in data 25.4.21,
- che il lavoratore non ha svolto lavoro straordinario oltre a quello riconosciuto,
3 - che, considerata la sottoscrizione dell'accordo di forfettizzazione di straordinario e trasferta, è maturata la decadenza semestrale ex art. 11 del CCNL autotrasporti logistica.
Fallito il tentativo di conciliazione e disposta la trattazione scritta dell'udienza, il
Giudice - ritenuta la causa matura per la decisione e lette le note depositate - ha deciso la controversia come da sentenza depositata ex art 127 ter c.p.c..
DIRITTO
I. Il procedimento disciplinare e la trattenuta.
Risulta documentale che il ricorrente ha rassegnato le proprie dimissioni volontarie in data 25 Marzo 2024 con periodo di preavviso fino al 10 Aprile 2024, solo dopo l'invio delle dimissioni volontarie in data 3 Aprile 2024 venivano contestate al ricorrente una serie di condotte, alle quali in data 22 Aprile 2024 conseguiva la sanzione disciplinare del richiamo scritto e la trattenuta dall'ultimo cedolino dell'importo netto di euro 2.922.
La parte convenuta deduce che l'irrogazione della sanzione disciplinare non è avvenuta a rapporto cessato, in quanto il periodo di preavviso è rimasto sospeso dalla malattia del ricorrente durata dal 27 Marzo al 9 aprile.
Dalla documentazione versata in atti (busta paga di chiusura del rapporto) risulta chiaro che la datrice di lavoro ha considerato come ultimo giorno di lavoro del ricorrente il 9.4.24, che infatti è indicato come data di cessazione del rapporto, pertanto non è ammesso ora alla datrice di lavoro venire contra factum proprium al fine di rendere legittima la sanzione disciplinare irrogata e dedurre la sospensione del periodo di preavviso a causa della malattia.
***
Ai fini della risoluzione della controversia, vengono in rilievo i noti principi in materia di tempestività e precisione della contestazione disciplinare nonché il tenore letterale del comma 2 dell'art. 32 del CCNL applicato che prevede “L'impresa che intenda chiedere il risarcimento dei danni al lavoratore deve preventivamente adottare almeno il provvedimento disciplinare del rimprovero scritto, specificando l'entità del danno.
Al lavoratore verrà addebitato l'intero importo del danno nei casi di dolo o colpa grave o per danni di importo fino a 3.500 euro.
4 Laddove il danno superi l'importo di 3.500 €, la somma che potrà essere posta a carico del lavoratore sarà limitata al 75% dell'importo del danno stesso, con un massimo di 20.000 €.”.
a. L'omissione delle operazioni di scarico della merce trasportata nel pomeriggio del 27.03.2024,
Il primo addebito disciplinare risulta irrilevante ai fini del decidere in quanto il ricorrente non ha chiesto dichiararsi l'illegittimità della sanzione, ma solo della trattenuta e a tale addebito non è connessa alcuna trattenuta. In ogni caso si osserva che proprio il 27.3.24 il ricorrente ha iniziato la malattia e che pertanto l'omesso scarico presso tali clienti ben potrebbe essere conseguenza dello stato morboso che ha impedito al lavoratore di prestare l'intero servizio previsto per quella giornata.
b. La mancata restituzione dei beni aziendali.
La datrice di lavoro ha contestato al ricorrente la mancata riconsegna di
“Telecomando di apertura è la chiave del cancello elettrico del nostro piazzale (…)due chiavi a transponder per le operazioni di rifornimento di gasolio”.
Al netto della riconsegna o meno degli oggetti, si osserva che né nella lettera di contestazione né in quella di applicazione della sanzione disciplinare è indicato l'asserito valore di telecomando e chiavi e che la lettera del secondo comma dell'art. 32 è chiaro nel pretendere ai fini del risarcimento del danno subito dall'asserita perdita dei predetti oggetti la “specificazione dell'entità del danno”.
c. Il danno alla traversa posteriore del semirimorchio cardi AE58228 pari a €
1.055,00;
La parte convenuta ha contestato che “pochi giorni fa ci siamo accorti che la traversa posteriore del seme e rimorchio cardi AE58228 è stata da lei danneggiata (…) le negligenze da lei perpetrate hanno causato alla società vivente un notevole pregiudizio economico quantificato in euro
1055 come da preventivo del 29 Marzo 2024 dell'officina”.
La contestazione disciplinare è illegittima.
In primo luogo, come noto (ex multis Cassazione civile , sez. lav. , 15/10/2007 ,
n. 21546) “il lasso temporale tra i fatti e la contestazione, ai fini della valutazione dell'immediatezza del provvedimento espulsivo, deve decorrere dall'avvenuta conoscenza da parte del 5 datore di lavoro della situazione contestata e non dall'astratta percettibilità o conoscibilità dei fatti stessi;
in particolare, il datore di lavoro deve fornire la prova del momento in cui ha avuto la piena conoscenza dei fatti da addebitare al lavoratore e non anche delle circostanze per cui non abbia potuto effettuare la contestazione a ridosso dei fatti. (Nella specie la S.C. ha ritenuto correttamente motivata la decisione di merito, la quale, ai fini del giudizio sulla tempestività, aveva escluso la rilevanza dell'epoca di conoscenza dei comportamenti addebitati da parte dell'organo preposto alla valutazione disciplinare).”.
Ciò posto l'onere di provare la tempestività della contestazione disciplinare grava sul datore di lavoro che dapprima descrive in modo minuzioso le modalità in cui si sono realizzati i danni al mezzo e poi però deduce di essersene avveduto solo in data
28.3.24 al momento della riconsegna di esso. Tali deduzioni risultano contraddittorie e non permettono di individuare il momento dell'effettiva conoscenza del danno, dal quale, ex art. 32 c. 6 ccnl applicato, decorre il termine perentorio di 20 giorni per l'invio della contestazione (“La contestazione dovrà essere inviata al lavoratore tassativamente entro 20 giorni dalla data in cui l'impresa è venuta a conoscenza del fatto contestato.”).
In secondo luogo, la condotta causatrice del danno non è stata oggetto di contestazione disciplinare non essendo indicata alcuna condotta disciplinarmente rilevante, ma solo “da lei danneggiata”, senza precisa indicazione di circostanze di fatto, luogo e tempo di verificazione di tale condotta causatrice del danneggiamento che in nessun punto della contestazione disciplinare è indicata neanche come colpevole e negligente. La totale genericità della contestazione è rafforzata dalla circostanza fattuale che in sostanza le mansioni del ricorrente sono quasi esclusivamente di guida e che pertanto un lieve danneggiamento del mezzo può essere avvenuto in qualsiasi momento anche senza alcuna compartecipazione del lavoratore, ad es. durante manovre altrui di parcheggio.
A fronte dell'assoluta genericità della contestazione di un'indefinita e non colpevole condotta, non appare sussistere alcun comportamento disciplinarmente rilevante e, in assenza di una legittima sanzione disciplinare, nulla può essere addebitato al ricorrente a titolo di asserito danno.
d. le sanzioni amministrative per € 1.041,33
6 Si contesta infine che a seguito delle sue negligenze alla guida dei nostri mezzi l'azienda scrivente ha dovuto pagare sanzioni amministrative per euro 1.041,33 oltre ad eventuali franchigie.
La datrice di lavoro ha ascritto al ricorrente nell'ambito della contestazione disciplinare la responsabilità per delle sanzioni amministrative senza alcuna specificazione se non nell'ammontare.
La contestazione pecca già evidentemente del requisito della precisione.
Sarebbe stato preciso onere della parte convenuta in sede di costituzione allegare e provare la responsabilità del ricorrente per le sanzioni amministrative irrogate, infatti esse sono relative a fatti accaduti a marzo, aprile e maggio 2022, nonché avrebbe correttamente dovuto comunicare al lavoratore considerato responsabile le suddette violazioni del codice della strada per permettere al lavoratore di prendere posizione su di esse, anche osservato che nessuna dei verbali di contestazione delle violazione stradali è stata contestata personalmente al lavoratore che, quindi, solo dopo 2 anni ha avuto conoscenza di esse.
Inoltre, risulta provata la prassi riferita dal ricorrente della trattenuta immediata dai cedolini delle sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del codice della strada da parte degli autisti, come risulta dalle buste paga prodotte, nonché il fatto che le residue sanzioni venivano rimborsate dagli autisti in contanti, altrimenti non trova alcuna logica spiegazione la circostanza che la datrice di lavoro lamenti l'omesso rimborso di sole 3 sanzioni stradali a fronte della sfilza di contestazioni di violazioni stradali e pagamenti versate in atti dalla datrice di lavoro sub doc. 10 delle memoria a fronte di un numero inferiore di trattenute risultanti dalle buste paga.
e. il lavaggio del camion € 85,00,
La contestazione disciplinare si limita laconicamente ad affermare che “le saranno inoltre addebitati gli importi di 85,00 € per le spese di pulizia e lavaggio”.
Come è evidente dal testo riportato alcun comportamento negligente è imputato al ricorrente, pertanto non si tratta affatto di una contestazione disciplinare, ma, a mente dell'art. 32 c. 2 cit., la trattenuta per un danno è possibile solo se la condotta causativa del danno è stata oggetto di contestazione e sanzione disciplinare e se vi è dolo o colpa grave. 7 Nel caso di specie, mancando in nuce la contestazione di un comportamento disciplinarmente rilevante non è ammessa alcuna trattenuta a titolo di danno.
f. il rimborso del certificato ADR € 516,39.
Come per la precedente lettera e), la lettera indica laconicamente “516,39 € per il rimborso delle spese anticipate per il rilascio del certificato di formazione professionale ADR”.
Sul punto come sopra si osserva che alcuna condotta disciplinarmente rilevante è stata contestata al lavoratore, pertanto mancano del tutto i presupposti per qualsiasi risarcimento del danno, anche perché non si vede come una certificazione possa essere stata acquisita con dolo o colpa grave. Anche l'eventuale richiesta del ricorrente, come asseritamente dedotta dalla parte convenuta priva di qualsiasi capitolazione sul punto, di conseguire tale certificazione pur non essendo necessaria per lo svolgimento delle mansioni, essa è stata conseguita ed eventualmente pagata dalla datrice di lavoro ben quattro anni prima del procedimento disciplinare per cui a causa pertanto è da escludersi qualsiasi tipo di macchinazione posta in atto dal ricorrente per ottenere a spese della datrice di lavoro l'eventuale certificato, anche osservato che questo ha una durata residua di circa un anno.
Di conseguenza, nulla è dovuto dalla ricorrente a titolo di rimborso delle spese sostenute dalla datrice di lavoro per il conseguimento del certificato ADR.
II. Il lavoro straordinario
La ricorrente ha chiesto il pagamento delle ore di lavoro straordinario, come da conteggi.
Quanto all'orario di lavoro, “il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali – ma non decisive – ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova” (Cass. Civ., Sez. Lav., 16 febbraio 2009, n. 3714).
Le deduzioni e i capitoli di prova risultano del tutto generici, infatti il ricorrente ha genericamente dedotto un inizio dell'orario di lavoro “dalle 4.30 alle 7.30” e una fine 8 dell'orario di lavoro “dalle 18 alle 20”, non indica un numero di ore giornaliere o settimanali e le mensili le quantifica tra un minimo di 197 ad un massimo di 300. Non allega alcuna precisazione di mesi, stagioni o periodi in cui l'orario era più lungo o più breve o iniziava prima o dopo il lavoro. Le deduzioni risultano vieppiù generiche a fronte del tipo di lavoro pacificamente discontinuo svolto dal ricorrente
A fronte di tale generiche deduzioni, non è stato possibile dare ingresso alla prova orale o ordinare la produzione di dischi cronotachigrafici supplendo al chiaro onere di precisa allegazione che grava sul ricorrente.
***
Stante la reciproca soccombenza, si compensano per la metà le spese di lite, le residue seguono la soccombenza della convenuta e sono liquidate sui medi per le sole fasi svolte.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando
- condanna la parte convenuta a corrispondere alla ricorrente la somma complessiva di € 2.922,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla scadenza al saldo,
- rigetta per il resto il ricorso,
- rigetta la domanda riconvenzionale,
- compensa per la metà le spese di lite,
- condanna la convenuta a pagare al ricorrente le residue spese di lite pari a €
1.030,00, oltre iva, c.p.a. e rimborso spese generali come per legge con distrazione in favore delle procuratrici antistatarie.
Bergamo, 28 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Giulia Bertolino
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
Sezione Lavoro in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Giulia Bertolino ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nel procedimento promosso da
Parte_1 con le avv.sse Enrica Domenighini e Pamela Zanardini,
RICORRENTE contro
Controparte_1 con l'avv. Attilio Belloli
RESISTENTE
OGGETTO: omissioni retributive, sanzione disciplinare, trattenute.
Nelle note per l'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO
Con ricorso al Tribunale di Bergamo, quale Giudice del Lavoro, depositato in data
5.2.2025, il sig. ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
l fine di sentire condannare la ex datrice di lavoro a Controparte_1 corrispondere € 2.922,00 quale indebita trattenuta sul cedolino paga del mese di aprile
2024, nonchè € 25.769,04 a titolo di lavoro straordinario, oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali ed oltre al danno contributivo per €uro 8.503,80, con vittoria di spese distratte a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
La parte ricorrente, a sostegno delle domande proposte, esponeva:
1 - di essere stato alle dipendenze della convenuta dal 07.01.2021 sino al 09.04.2024, con qualifica di operaio, mansione autotrasportatore come conducente di autotreni, autoarticolati ed autocarri, inquadrato al livello C3 CCNL
Autotrasporto Merci e Industria,
- di aver rassegnato dimissioni volontarie in data 25.03.2024, con decorrenza
10.04.2024,
- che, in data 3.4.24, riceveva una contestazione disciplinare, nella quale gli veniva addebitato che a) che nel pomeriggio del 27.03.2024 non aveva effettuato le operazioni di scarico della merce trasportata,
b) che all'atto della restituzione dei beni aziendali, non avesse riconsegnato il telecomando di apertura e la chiave del cancello elettrico del piazzale di
Azzano San Paolo, oltre a due chiavi a trasponder per le operazioni di rifornimento di gasolio.
c) di essersi accorto che la traversa posteriore del semirimorchio cardi
AE58228 era stata dal ricorrente danneggiata, quantificando il danno nella misura di €uro 1.055,00;
d) di aver dovuto pagare sanzioni amministrative per 1.041,33 €uro e e) che sarebbero stati addebitati € 85,00 per il lavaggio del camion,
f) che gli sono stati richiesti € 516,39 per il rimborso del certificato ADR.
- che in data 22 aprile gli veniva comminato il rimprovero scritto e provvedeva a trattenere dall'ultimo cedolino paga l'importo netto di € 2.922,00
- di essere stato in malattia del 27.3.24,
- di aver restituito tutti i beni,
- di non aver cagionato alcun danno alla traversa del semirimorchio che comunque era utilizzato anche da altri lavoratori,
- che le sanzioni amministrative esse venivano pagate di volta in volta in contanti o trattenute dai cedolini paga
- che non vi è alcuna fonte legale o contrattuale che imponga il lavaggio del camion da parte del lavoratore,
- che il patentino ADR era necessario per svolgere la mansione alla quale era addetto presso la resistente, 2 - di aver svolto mansioni di carattere discontinuo
- di non aver “orari fissi in quanto il suo orario variava a seconda dei viaggi che doveva effettuare, dal lunedì al venerdì mattino poteva iniziare molto presto con fascia variabile dalle
4,30 alle 7,30 ed il rientro era anch'esso variabile dalle 18,00 alle 20,00 a volte poteva capitare anche più tardi. Il sabato mattina indicativamente dalle 6 alle 14,00.”
In diritto, la parte ricorrente evidenziava che l'esercizio del potere disciplinare ha come necessario presupposto la contestuale sussistenza di un rapporto di lavoro sottostante, la tardività delle contestazioni disciplinari e che l'art. 31 del CCNL applicato, ai fini dell'applicazione della trattenuta, presuppone la specificazione del danno in sede di contestazione disciplinare.
***
La parte convenuta si è costituita tempestivamente in giudizio chiedendone il rigetto e proponendo domanda riconvenzionale.
In particolare, ai fini del rigetto del ricorso, sosteneva
- che la somma trattenuta è anche inferiore al danno concretamente subito,
- che il semirimorchio danneggiato è sempre stato affidato al ricorrente e di aver scoperto il danno solo a fine marzo,
- che l'art. 34 del CCNL richiede che il mezzo sia tenuto in buono stato di funzionamento e “nella dovuta pulizia”, invece è stato riconsegnato sporco con macchie e rifiuti e di aver quindi dovuto ripulirlo accuratamente,
- che al momento dell'irrogazione della sanzione il rapporto non era cessato stante la malattia del lavoratore dal 27.3.24 al 10.4.24 che sospende il periodo di preavviso,
- che le violazioni del Codice della strada per il biennio 2022/23 sono certamente ascrivibili alla responsabilità del ricorrente poiché correlate al trattore stradale condotto dal sig. Parte_1
- che il certificato ADR non era necessario per la prestazione lavorativa, ma che il ricorrente chiedeva di conseguirlo e di averlo iscritto a proprie spese,
- che il certificato di durata quinquennale veniva conseguito in data 25.4.21,
- che il lavoratore non ha svolto lavoro straordinario oltre a quello riconosciuto,
3 - che, considerata la sottoscrizione dell'accordo di forfettizzazione di straordinario e trasferta, è maturata la decadenza semestrale ex art. 11 del CCNL autotrasporti logistica.
Fallito il tentativo di conciliazione e disposta la trattazione scritta dell'udienza, il
Giudice - ritenuta la causa matura per la decisione e lette le note depositate - ha deciso la controversia come da sentenza depositata ex art 127 ter c.p.c..
DIRITTO
I. Il procedimento disciplinare e la trattenuta.
Risulta documentale che il ricorrente ha rassegnato le proprie dimissioni volontarie in data 25 Marzo 2024 con periodo di preavviso fino al 10 Aprile 2024, solo dopo l'invio delle dimissioni volontarie in data 3 Aprile 2024 venivano contestate al ricorrente una serie di condotte, alle quali in data 22 Aprile 2024 conseguiva la sanzione disciplinare del richiamo scritto e la trattenuta dall'ultimo cedolino dell'importo netto di euro 2.922.
La parte convenuta deduce che l'irrogazione della sanzione disciplinare non è avvenuta a rapporto cessato, in quanto il periodo di preavviso è rimasto sospeso dalla malattia del ricorrente durata dal 27 Marzo al 9 aprile.
Dalla documentazione versata in atti (busta paga di chiusura del rapporto) risulta chiaro che la datrice di lavoro ha considerato come ultimo giorno di lavoro del ricorrente il 9.4.24, che infatti è indicato come data di cessazione del rapporto, pertanto non è ammesso ora alla datrice di lavoro venire contra factum proprium al fine di rendere legittima la sanzione disciplinare irrogata e dedurre la sospensione del periodo di preavviso a causa della malattia.
***
Ai fini della risoluzione della controversia, vengono in rilievo i noti principi in materia di tempestività e precisione della contestazione disciplinare nonché il tenore letterale del comma 2 dell'art. 32 del CCNL applicato che prevede “L'impresa che intenda chiedere il risarcimento dei danni al lavoratore deve preventivamente adottare almeno il provvedimento disciplinare del rimprovero scritto, specificando l'entità del danno.
Al lavoratore verrà addebitato l'intero importo del danno nei casi di dolo o colpa grave o per danni di importo fino a 3.500 euro.
4 Laddove il danno superi l'importo di 3.500 €, la somma che potrà essere posta a carico del lavoratore sarà limitata al 75% dell'importo del danno stesso, con un massimo di 20.000 €.”.
a. L'omissione delle operazioni di scarico della merce trasportata nel pomeriggio del 27.03.2024,
Il primo addebito disciplinare risulta irrilevante ai fini del decidere in quanto il ricorrente non ha chiesto dichiararsi l'illegittimità della sanzione, ma solo della trattenuta e a tale addebito non è connessa alcuna trattenuta. In ogni caso si osserva che proprio il 27.3.24 il ricorrente ha iniziato la malattia e che pertanto l'omesso scarico presso tali clienti ben potrebbe essere conseguenza dello stato morboso che ha impedito al lavoratore di prestare l'intero servizio previsto per quella giornata.
b. La mancata restituzione dei beni aziendali.
La datrice di lavoro ha contestato al ricorrente la mancata riconsegna di
“Telecomando di apertura è la chiave del cancello elettrico del nostro piazzale (…)due chiavi a transponder per le operazioni di rifornimento di gasolio”.
Al netto della riconsegna o meno degli oggetti, si osserva che né nella lettera di contestazione né in quella di applicazione della sanzione disciplinare è indicato l'asserito valore di telecomando e chiavi e che la lettera del secondo comma dell'art. 32 è chiaro nel pretendere ai fini del risarcimento del danno subito dall'asserita perdita dei predetti oggetti la “specificazione dell'entità del danno”.
c. Il danno alla traversa posteriore del semirimorchio cardi AE58228 pari a €
1.055,00;
La parte convenuta ha contestato che “pochi giorni fa ci siamo accorti che la traversa posteriore del seme e rimorchio cardi AE58228 è stata da lei danneggiata (…) le negligenze da lei perpetrate hanno causato alla società vivente un notevole pregiudizio economico quantificato in euro
1055 come da preventivo del 29 Marzo 2024 dell'officina”.
La contestazione disciplinare è illegittima.
In primo luogo, come noto (ex multis Cassazione civile , sez. lav. , 15/10/2007 ,
n. 21546) “il lasso temporale tra i fatti e la contestazione, ai fini della valutazione dell'immediatezza del provvedimento espulsivo, deve decorrere dall'avvenuta conoscenza da parte del 5 datore di lavoro della situazione contestata e non dall'astratta percettibilità o conoscibilità dei fatti stessi;
in particolare, il datore di lavoro deve fornire la prova del momento in cui ha avuto la piena conoscenza dei fatti da addebitare al lavoratore e non anche delle circostanze per cui non abbia potuto effettuare la contestazione a ridosso dei fatti. (Nella specie la S.C. ha ritenuto correttamente motivata la decisione di merito, la quale, ai fini del giudizio sulla tempestività, aveva escluso la rilevanza dell'epoca di conoscenza dei comportamenti addebitati da parte dell'organo preposto alla valutazione disciplinare).”.
Ciò posto l'onere di provare la tempestività della contestazione disciplinare grava sul datore di lavoro che dapprima descrive in modo minuzioso le modalità in cui si sono realizzati i danni al mezzo e poi però deduce di essersene avveduto solo in data
28.3.24 al momento della riconsegna di esso. Tali deduzioni risultano contraddittorie e non permettono di individuare il momento dell'effettiva conoscenza del danno, dal quale, ex art. 32 c. 6 ccnl applicato, decorre il termine perentorio di 20 giorni per l'invio della contestazione (“La contestazione dovrà essere inviata al lavoratore tassativamente entro 20 giorni dalla data in cui l'impresa è venuta a conoscenza del fatto contestato.”).
In secondo luogo, la condotta causatrice del danno non è stata oggetto di contestazione disciplinare non essendo indicata alcuna condotta disciplinarmente rilevante, ma solo “da lei danneggiata”, senza precisa indicazione di circostanze di fatto, luogo e tempo di verificazione di tale condotta causatrice del danneggiamento che in nessun punto della contestazione disciplinare è indicata neanche come colpevole e negligente. La totale genericità della contestazione è rafforzata dalla circostanza fattuale che in sostanza le mansioni del ricorrente sono quasi esclusivamente di guida e che pertanto un lieve danneggiamento del mezzo può essere avvenuto in qualsiasi momento anche senza alcuna compartecipazione del lavoratore, ad es. durante manovre altrui di parcheggio.
A fronte dell'assoluta genericità della contestazione di un'indefinita e non colpevole condotta, non appare sussistere alcun comportamento disciplinarmente rilevante e, in assenza di una legittima sanzione disciplinare, nulla può essere addebitato al ricorrente a titolo di asserito danno.
d. le sanzioni amministrative per € 1.041,33
6 Si contesta infine che a seguito delle sue negligenze alla guida dei nostri mezzi l'azienda scrivente ha dovuto pagare sanzioni amministrative per euro 1.041,33 oltre ad eventuali franchigie.
La datrice di lavoro ha ascritto al ricorrente nell'ambito della contestazione disciplinare la responsabilità per delle sanzioni amministrative senza alcuna specificazione se non nell'ammontare.
La contestazione pecca già evidentemente del requisito della precisione.
Sarebbe stato preciso onere della parte convenuta in sede di costituzione allegare e provare la responsabilità del ricorrente per le sanzioni amministrative irrogate, infatti esse sono relative a fatti accaduti a marzo, aprile e maggio 2022, nonché avrebbe correttamente dovuto comunicare al lavoratore considerato responsabile le suddette violazioni del codice della strada per permettere al lavoratore di prendere posizione su di esse, anche osservato che nessuna dei verbali di contestazione delle violazione stradali è stata contestata personalmente al lavoratore che, quindi, solo dopo 2 anni ha avuto conoscenza di esse.
Inoltre, risulta provata la prassi riferita dal ricorrente della trattenuta immediata dai cedolini delle sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del codice della strada da parte degli autisti, come risulta dalle buste paga prodotte, nonché il fatto che le residue sanzioni venivano rimborsate dagli autisti in contanti, altrimenti non trova alcuna logica spiegazione la circostanza che la datrice di lavoro lamenti l'omesso rimborso di sole 3 sanzioni stradali a fronte della sfilza di contestazioni di violazioni stradali e pagamenti versate in atti dalla datrice di lavoro sub doc. 10 delle memoria a fronte di un numero inferiore di trattenute risultanti dalle buste paga.
e. il lavaggio del camion € 85,00,
La contestazione disciplinare si limita laconicamente ad affermare che “le saranno inoltre addebitati gli importi di 85,00 € per le spese di pulizia e lavaggio”.
Come è evidente dal testo riportato alcun comportamento negligente è imputato al ricorrente, pertanto non si tratta affatto di una contestazione disciplinare, ma, a mente dell'art. 32 c. 2 cit., la trattenuta per un danno è possibile solo se la condotta causativa del danno è stata oggetto di contestazione e sanzione disciplinare e se vi è dolo o colpa grave. 7 Nel caso di specie, mancando in nuce la contestazione di un comportamento disciplinarmente rilevante non è ammessa alcuna trattenuta a titolo di danno.
f. il rimborso del certificato ADR € 516,39.
Come per la precedente lettera e), la lettera indica laconicamente “516,39 € per il rimborso delle spese anticipate per il rilascio del certificato di formazione professionale ADR”.
Sul punto come sopra si osserva che alcuna condotta disciplinarmente rilevante è stata contestata al lavoratore, pertanto mancano del tutto i presupposti per qualsiasi risarcimento del danno, anche perché non si vede come una certificazione possa essere stata acquisita con dolo o colpa grave. Anche l'eventuale richiesta del ricorrente, come asseritamente dedotta dalla parte convenuta priva di qualsiasi capitolazione sul punto, di conseguire tale certificazione pur non essendo necessaria per lo svolgimento delle mansioni, essa è stata conseguita ed eventualmente pagata dalla datrice di lavoro ben quattro anni prima del procedimento disciplinare per cui a causa pertanto è da escludersi qualsiasi tipo di macchinazione posta in atto dal ricorrente per ottenere a spese della datrice di lavoro l'eventuale certificato, anche osservato che questo ha una durata residua di circa un anno.
Di conseguenza, nulla è dovuto dalla ricorrente a titolo di rimborso delle spese sostenute dalla datrice di lavoro per il conseguimento del certificato ADR.
II. Il lavoro straordinario
La ricorrente ha chiesto il pagamento delle ore di lavoro straordinario, come da conteggi.
Quanto all'orario di lavoro, “il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali – ma non decisive – ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova” (Cass. Civ., Sez. Lav., 16 febbraio 2009, n. 3714).
Le deduzioni e i capitoli di prova risultano del tutto generici, infatti il ricorrente ha genericamente dedotto un inizio dell'orario di lavoro “dalle 4.30 alle 7.30” e una fine 8 dell'orario di lavoro “dalle 18 alle 20”, non indica un numero di ore giornaliere o settimanali e le mensili le quantifica tra un minimo di 197 ad un massimo di 300. Non allega alcuna precisazione di mesi, stagioni o periodi in cui l'orario era più lungo o più breve o iniziava prima o dopo il lavoro. Le deduzioni risultano vieppiù generiche a fronte del tipo di lavoro pacificamente discontinuo svolto dal ricorrente
A fronte di tale generiche deduzioni, non è stato possibile dare ingresso alla prova orale o ordinare la produzione di dischi cronotachigrafici supplendo al chiaro onere di precisa allegazione che grava sul ricorrente.
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Stante la reciproca soccombenza, si compensano per la metà le spese di lite, le residue seguono la soccombenza della convenuta e sono liquidate sui medi per le sole fasi svolte.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando
- condanna la parte convenuta a corrispondere alla ricorrente la somma complessiva di € 2.922,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla scadenza al saldo,
- rigetta per il resto il ricorso,
- rigetta la domanda riconvenzionale,
- compensa per la metà le spese di lite,
- condanna la convenuta a pagare al ricorrente le residue spese di lite pari a €
1.030,00, oltre iva, c.p.a. e rimborso spese generali come per legge con distrazione in favore delle procuratrici antistatarie.
Bergamo, 28 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Giulia Bertolino
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