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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 05/11/2025, n. 1194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1194 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 4768/2024
Riunito in camera di consiglio composto dai Magistrati
MI SA Presidente
IA EU PA UD
UE AR UD relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale iscritto in data 24.12.2024 da
(C.F. , con l'Avv. Parte_1 C.F._1
VI RI e l'Avv. Valentina Palmisano,
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), con Controparte_1 C.F._2
l'Avv. Arturo Volpe,
RESISTENTE con la partecipazione necessaria del PUBBLICO MINISTERO SEDE e l'intervento dell'Avv. GUJA BRUSTIA (C.F. ) nella qualità di curatore spe- CodiceFiscale_3
ciale di (C.F. ) Persona_1 C.F._4
e (C.F. ), residenti in Parte_2 C.F._5
ILsanta (MB), Via Modigliani n. 23, giusta ordinanza di nomina assunta in data
07.01.2025 e comparsa di costituzione depositata in data 24.02.2025, ammessi in via an- ticipata e provvisoria al Patrocinio a Spese dello Stato dal COA di Busto Arsizio in data 20/28.03.2025 in forza delle istanze depositate in data 12.02.2025.
Conclusioni: come da accordo perfezionatosi tra le parti private L'udienza celebrata in data 29.10.2025 accettando la proposta formulata dal giudice relatore ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c. qui di seguito riportata per esteso:
“conferma dei provvedimenti vigenti dal 03.07.2025, ivi compresa la regolamentazione della relazione padre/figli da remoto tramite videochiamata, l'organizzazione di incontri periodici (anche da remoto) con la coppia genitoriale, quando ve ne saranno le condizioni, per favorire il dialogo e l'assunzione delle deci- sioni nell'interesse della prole, l'assunzione da parte della madre dell'obbligo di informare periodicamente il padre delle decisioni assunte (tramite mail entro il giorno 30 di ogni mese), l'apertura di un procedi- mento di vigilanza a favore dei minori dinanzi al GT cui i SS riferiranno semestralmente, l'assunzione da parte della coppia genitoriale dell'obbligo di rifondere L'RI o alla le spese di lite sostenute riconoscendo i minimi tabellari previsti per le fasi 1, 2 e 3 per la cause di media complessità e la compen- sazione delle spese di lite tra i genitori”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno intrattenuto una relazione dalla quale sono nati i figli minorenni Pt_2
(il 10.09.2011) e (l'08.03.2014).
[...] Persona_1
A mezzo del decreto n. cron. 3452/2023 reso dal Tribunale per i Minorenni di Milano in data 08.03.2023 (a definizione del procedimento iscritto al n. R.G. 2260/2017 R.Gen./E. avviato su ricorso del P.M.), per quello che qui rileva, è stato confermato l'affido dei fan- ciulli L'Ente territorialmente competente (al tempo, il Comune di Legnano), con conse- guente limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori con riferimento alle “scelte sul collocamento, sulla cura, sull'educazione, sull'istruzione e sulla sfera sanitaria dei minori, nonché in relazione agli incarichi conferiti L'ente affidatario”1, sono stati incaricati i S.S. di man- tenere i minori collocati presso il padre, regolamentare i rapporti madre/figli “con le moda- lità più opportune e maggiormente confacenti L'interesse die figli, prevedendo un incremento degli incontri
e dei tempi di frequentazione, allo scopo di ripristinare la relazione, tenuto conto dello stato emotivo dei minori”, attivare un intervento di presso l'abitazione dei minori, proseguire la presa
2 in carico di presso la NPI competente attivando gli ulteriori supporti eventual- Per_1
mente necessari, attivare a favore della madre un percorso di sostengo psicologico fun- zionale alla ripresa della relazione con i figli e proseguire il monitoraggio del nucleo fami- liare ed è stato prescritto ai genitori di “collaborare L'attuazione del provvedimento rispettando le regolamentazioni predisposte, ammonendo che la mancata adesione agli interventi proposti e la violazione delle prescrizioni potranno comportare, persistendo o aggravandosi la situazione di pregiudizio dei mino- ri, l'assunzione di provvedimenti ulteriormente limitativi o addirittura ablativi della responsabilità geni- toriale”.
A mezzo del decreto reso in data 17.10.2023 (a definizione del procedimento di reclamo, promosso dalla madre dei minori, iscritto al n. R.G. 437/2023 V.G.) la Corte d'Appello di Milano ha confermato i provvedimenti come innanzi assunti dal T.M.
***
A mezzo del ricorso depositato in data 23.12.2024, per quello che qui rileva, la ricorrente ha allegato di aver “effettuato con esito positivo un percorso di rafforzamento delle proprie capacità ge- nitoriali nonché un percorso psicologico”, di aver contratto matrimonio con Controparte_4
in data 27.08.2022, che da tale relazione è nato il figlio (il 03.05.2024) e di
[...] Per_2
vivere nel Comune di ILsanta (MB); ha dichiarato che “si è sempre dimostrata collaborativa con i Servizi e genuinamente interessata al benessere dei propri figli, con i quali ha faticosamente rico- struito un rapporto saldo”; ha lamentato che il resistente “non si è dimostrato adeguato a gestire i figli ed a garantire loro benessere e sicurezza familiare [che] Dal mese di maggio 2024 il signor CP_1
ha iniziato ad abusare continuativamente di bevande alcoliche e non è più stato in grado di prendersi cu- ra dei propri figli [che] e hanno trascorso l'intero periodo estivo tra la casa della nonna e Per_1 Pt_2
quella del padre, senza avere una stabilità [che] In data 25.10.2024 la sorella del signor è an- CP_1
data a prendere i nipoti per poi accompagnarli dalla propria madre ove avrebbero trascorso il weekend ma, giunti alla domenica sera, il signor risultava irreperibile e non si recava a Lecco per riportare CP_1
a casa i minori”, che, successivamente, la nonna paterna ha trattenuto con sé i nipoti, che in data 12.11.2024 la ricorrente “ha avuto un incontro con i Servizi Sociali di Legnano e con quelli di ILsanta [che] I Servizi Sociali di ILsanta informavano la signora ed il suo difensore Pt_1
di aver provveduto a depositare una segnalazione presso la Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Milano [che] I Servizi di Legnano si impegnavano ad effettuare una visita domiciliare dalla nonna
3 ed a monitorare attentamente la posizione. Comunicavano altresì di aver effettuato a propria volta una segnalazione della situazione inserendola nel fascicolo già aperto presso il Tribunale per i minorenni di
Milano e relativo agli altri minori del nucleo familiare del signor e della signora , il piccolo CP_1 Per_3
di anni 4, figlio della nuova coppia, ed di Persona_4 Controparte_5
anni 12, figlia di primo letto della signora ”, che dal 18.11.2024 i minori hanno vissuto Per_3
con la madre in ragione della necessità della nonna paterna di sottoporsi ad un intervento chirurgico, che la ricorrente ha prontamente notiziato di tale trasferimento dei minori i
S.S. del Comune di ILsanta i quali hanno incardinato “presso il Tribunale di Monza il pro- cedimento RG 7995/2024 VG, depositando una Istanza Urgente per la nomina di un UD Tute- lare e chiedendo la fissazione di un'udienza e la conferma del collocamento dei minori presso la madre [e] hanno ipotizzato di attivare l'ADM domiciliare per e , l'inserimento nel post scuola allo CP_6 Pt_2
spazio Idea così da favorire l'inserimento anche con i loro pari del territorio oltre che il supporto psicologi- co tramite l'UONPIA che era stato già previsto nel decreto del TM ma mai attuato”. Tra l'altro, ha chiesto disporre il collocamento dei minori presso di sè e il loro affido alla Tutela Minori di ILsanta, delegare “ai Servizi Sociali competenti la gestione degli incontri padre-figli, demandan- do L'Ente ogni intervento ritenuto opportuno nell'interesse dei minori” e porre a carico del resi- stente l'obbligo di versarle l'importo mensile di € 300,00 a titolo di contributo paterno al mantenimento ordinario indiretto e di contribuire nella misura del 50% alle spese straor- dinarie da sostenere per la prole come da Linee Guida vigenti presso la Corte d'appello di Milano.
Il giudice istruttore, tra l'altro, a mezzo del recreto reso in data 24.12.2024 ha rilevato che l'Ente affidatario “ha già il potere/dovere di adottare le scelte relative al collocamento dei minori” e, a seguire, a mezzo del recreto reso in data 07.01.2025 ha nominato quale Curatore speciale dei figli minorenni delle parti l'Avv. Guja Brustia (che già aveva assunto detto ufficio in seno al procedimento iscritto al n. 2260/2017 r. gen./E. del T.M. di Milano).
Costituendosi in giudizio in data 24.02.2025, tra l'altro, la Curatrice ha dichiarato Pt_3
di aver contattato i S.S. dei Comuni di Legnano e di ILsanta ai fini dell'attivazione di tutti gli interventi necessari per il supporto del nucleo familiare e che i minori “sembrano essersi inseriti in maniera serena sia nel contesto scolastico che in quello familiare. Hanno riportato di avere un buon rapporto con il marito della mamma con il quale condividono dei momenti di gioco e con il
4 RA , che i medesimi hanno dichiarato di non voler incontrare il padre né Per_2
tornare a vivere sul territorio di Legnano e che si è detto disponibile ad iniziare Per_1
un percorso di supporto psicologico. Tra l'altro, ha chiesto confermare il collocamento dei minori presso l'abitazione materna e, per l'effetto, disporre il loro affido al Comune di ILsanta anche in ambito di regolamentazione delle visite padre/figli (inizialmente in modalità protetta), incaricare i S.S. territorialmente competenti di approfondire l'indagine familiare al fine di individuare “quale sia il regime di affidamento, collocamento e frequentazione dei minori atto a garantire le principali esigenze di una serena ed equilibrata crescita psicofisica”, nonché individuare e attivare gli ulteriori interventi necessari, di svolgere un'indagine tossicologi- ca sul padre e di avviare la valutazione psicodiagnostica sui minori.
A mezzo della relazione depositata in data 12.03.2025, tra l'altro, i S.S. del CP_7
hanno riferito quanto segue:
[...]
5 Dalla relazione depositata dai S.S. del Comune di Legnano in data 17.03.2025 è emerso, tra l'altro, che:
[…]
[…]
6 ***
Costituendosi in giudizio in data 19.03.2025, per quello che qui rileva, il resistente ha puntualizzato che “i due minori, dL'1 gennaio 2019 e fino al 20 ottobre 2024 sono sempre stati collocati presso le abitazioni paterne, prima a Carnate e poi a Legnano, e né i Servizi Sociali competen- ti, né il Tribunale Minorile, né la Corte d'Appello hanno ravvisato in capo a e criticità tali Per_1 Pt_2
da disporre la modifica del loro collocamento” e di non avere rapporti con la propria madre dal mese di ottobre 2024; ha contestato la ricostruzione effettuata dalla ricorrente;
ha lamen- tato che “dal 18 novembre u.s. non ha più avuto la possibilità né di vedere né di sentire telefonicamente
i suoi figli. (doc.3)”; ha dichiarato di aver “sporto denuncia/querela contro la sig.ra presso Pt_1
la Procura della Repubblica di Monza per i reati previsti e puniti degli articoli 388 2° comma c.p. e
574 c.p. (DOC.4). Il fascicolo è stato assegnato al Sostituto Procuratore Dott.ssa Emma Gambardella
e porta il numero 1574/25 RGNR”, di lavorare in forza di contratto di lavoro a tempo de- terminato e che “alla luce delle attuali difficoltà abitative e delle relazioni dei Servizi, nulla oppone alla conferma del collocamento di e presso l'abitazione materna di ILsanta. Ma chiede il Per_1 Pt_2
provvedimento sia solo temporaneo”. Tra l'altro, ha chiesto confermare l'affido dei minori L'Ente territorialmente competente con collocamento provvisorio presso l'abitazione materna, disporre il monitoraggio del nucleo familiare, “Ordinare ai Servizi Sociali di predi- sporre con immediatezza incontri in presenza tra il padre e i due figli minori, secondo le modalità che
7 verranno ritenute più idonee, e, regolamentare nel prosieguo il diritto di visita paterno anche senza il fil- tro degli operatori del Servizio Sociale”, porre a suo carico l'obbligo di contribuire al manteni- mento indiretto dei figli versando l'importo mensile di € 200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie e “Disporre che l'Assegno Unico previsto per i due minori venga suddiviso al 50% tra i due genitori”.
***
Alla prima udienza celebrata in data 26.03.2025, tra l'altro, la ricorrente ha dichiarato di
“accettare l'importo mensile di € 200,00 offerto dal padre, fatto salvo il diritto di percepire il 100% dell'AU”, il resistente si è impegnato a presentarsi presso il per valutare la Pt_4
sua eventuale dipendenza da alcool o stupefacenti e il giudice istruttore ha adottato i se- guenti provvedimenti provvisori e urgenti: “1) affida i minori L'ente (individuato nel Comune dove i minori risiedono abitualmente dal mese di novembre 2024 i.e. il Comune di ILsanta) per quanto riguarda le scelte scolastiche, sanitarie ed educative, la valutazione psicodiagnostica dei minori,
l'avvio di tutti i percorsi necessari e la regolamentazione dei rapporti con il padre e con il fratello convi- vente con il padre in SN allorquando i minori saranno preparati al riavvicinamento alla figura paterna;
2) autorizza la madre a sottoscrivere essa sola la documentazione necessaria per ottenere il rilascio e/o il rinnovo dei d. i. validi per l'espatrio dei minori, la tessera sanitaria, il permesso di soggiorno e il passa- porto, fermo restando che qualsivoglia viaggio L'estero dei minori deve essere autorizzato dL'Ente affi- datario;
3) autorizza l'ente affidatario a trasferire la residenza anagrafica dei minori presso il Comune di ILsanta, Via Modigliani 23; 4) conferma il collocamento prevalente dei figli minorenni delle parti presso la madre nell'immobile sito in ILsanta, Via Modigliani 23; 5) dispone che il padre contribui- sca al mantenimento indiretto ordinario dei due figli minorenni versando alla madre l'importo mensile di
€ 200,00, dal mese di dicembre 2024 compreso, rivalutato come per legge, entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario e partecipi alle spese straordinarie da sostenere per la prole nella misura del
50% come da protocollo vigente presso la C.d.A. di Milano;
6) riconosce alla ricorrente il diritto di chie- dere e percepire l'intero importo dell'assegno unico e universale spettante per la prole (visto il disposto di cui al capo n. 1 e 4); 7) dispone che i genitori dei minori si attengano scrupolosamente alle presenti de- terminazioni giudiziali e alle indicazioni dei SS e del CS giacché funzionali alle successive determina- zioni giudiziali;
8) invita le parti ad avviare senza ritardo un percorso individuale di sostegno alla geni- torialità e prende atto dell'impegno del resistente a presentarsi al NOA/SERD senza ritardo;
9) pre-
8 scrive ai genitori, nell'esclusivo interesse dei figli, di mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro e di impegnarsi a tutelare la figura materna e paterna astenendosi dL'esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza degli stessi”.
***
I S.S. del Comune di Legnano hanno concluso la relazione depositata in data 24.06.2025 come segue:
Dalla relazione depositata dai S.S. del Comune in data 25.06.2025, tra l'altro, CP_7
è emerso quanto segue:
[…]
A mezzo delle note scritte depositate in data 02.07.2025, tra l'altro, il resistente ha evi- denziato che in data 26.06.2025 è stato svolto il primo incontro padre/figli in Spazio
9 Neutro e che sono stati programmati incontri ogni due settimane e di essere in procinto di trasferirsi nel Comune di IL OR (MI), Via Galileo Galilei n.2, in un immobile condotto in locazione unitamente alla compagna e ha chiesto “la conferma dei provvedimenti provvisori ed un rinvio non breve al fine di valutare l'evoluzione degli incontri tra padre e figli minori e consentire la presa in carico del e per una valutazione completa sulla figura paterna”. Pt_5
***
A mezzo dell'ordinanza pronunciata in data 03.07.2025, tra l'altro, in via provvisoria e urgente, il giudice relatore ha così disposto: “conferma i provvedimenti provvisori e urgenti assun- ti in data 26.03.2025 ai n. da 2 a 9; revoca il provvedimento provvisorio e urgente assunto in data
26.03.2025 al n. 1; dispone l'affido super esclusivo alla madre dei minori limitatamente alle scelte sco- lastiche, educative e sanitarie (oltre che per quanto previsto in data 26.03.2025 al n. 2), affida ai SS del Comune ove i minori risiedono abitualmente (oltre che anagraficamente), attualmente il Comune di
ILsanta, il compito di sostenere e regolamentare la relazione/frequentazione con il padre e con il fra- tellino , al momento, in Spazio Neutro, con facoltà di progressiva/graduale esternalizzazione e, a seguire, liberalizzazione (compatibilmente con il percorso che il resistente è stato invitato ad avviare pres- so il SERD), di garantire la prosecuzione degli interventi educativi già attivati, di supportare la madre, di monitorare il benessere psicofisico, intellettuale e morale dei minori (anche confrontandosi con i referenti delle istituzioni scolastiche e con gli adulti di riferimento) e di relazionare semestralmente al GT territo- rialmente competente (quello del Tribunale di Monza), dispone che i SS territorialmente competenti per il padre (Legnano e a seguire IL OR) assicurino/monitorino l'avvio e il regolare andamento dei percorsi prescritti al resistente e collaborino con i SS territorialmente competenti per i minori e la loro madre;
invita il resistente a presentarsi al NOA/SERD per la sua immediata presa in carico […]”.
***
Dalla relazione depositata dai S.S. del in data 22.10.2025, tra l'altro, Controparte_7
è emerso che:
10 A mezzo della relazione depositata in data 27.10.2025, i S.S. del Comune di Legnano hanno riferito che:
11 […]
***
Alla successiva udienza celebrata in data 29.10.2025, tra l'altro, parte ricorrente ha dichia- rato “di avere ricevuto in data odierna la dichiarazione di rinuncia da parte del resistente alla percezio- ne del 50% dell'AU spettante per la prole che comunque il padre non sta percependo”, parte resisten- te ha chiesto di poter effettuare una videochiamata serale con i figli e il giudice relatore ha formulato la proposta ut supra integralmente riportata, che le parti hanno accettato.
***
L'accordo perfezionatosi in data 29.10.2025 non presenta profili di contrarietà né al buon costume, né L'ordine pubblico e appare conforme al superiore interesse morale e materiale della prole e idoneo a garantirle il diritto a una crescita psicofisica, intellettuale e morale sana ed equilibrata e/o, comunque, a contenere i pregiudizi derivatile dalla di- sgregazione del nucleo familiare.
I S.S. territorialmente competenti per i minori, fatta salva l'urgenza, relazioneranno se- mestralmente al G.T. in merito L'adempimento del mandato loro conferito, alle condi- zioni psicofisiche dei minori e L'andamento dei percorsi/interventi attivati nel loro inte- resse.
Le spese di lite sostenute dalla C.S., come da accordo perfezionatosi in data 29.10.2025, devono essere poste a carico solidale dei genitori e e, tenuto conto del valo-Pt_2 Per_1
12 re indeterminabile della controversia di media complessità, sono liquidate come da di- spositivo ex D.M. 147/2022 riconoscendo i valori tabellari minimi previsti per le fasi n.
1, 2 e 3. Ove venisse confermata l'ammissione dei minori al beneficio richiesto le spese di lite sostenute dL'Avv. Guja Brustia dovranno essere rifuse dai genitori L'RI.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, come innanzi composto, definitivamente pronunziando:
1) PRENDE ATTO delle condizioni concordate dalle parti (di seguito riportate) e
DISPONE in conformità come segue:
2) CONFERMA l'affido super esclusivo di e Persona_1 [...]
alla madre che potrà assumere essa sola tutte le decisioni necessarie Parte_2
per soddisfare i molteplici bisogni dei figli minorenni e DÀ ATTO CHE la madre si è assunta l'obbligo di informare periodicamente il padre delle decisioni assunte (tramite mail entro il giorno 30 di ogni mese);
3) CONFERMA il collocamento prevalente dei figli minorenni delle parti presso la madre (allo stato, nell'immobile sito in ILsanta, Via A. Modigliani n. 23);
4) DISPONE CHE i S.S. territorialmente competenti per i minori (allo stato, quelli del Comune di ILsanta), con la massima collaborazione dei S.S. territorialmente com- petenti per il padre (allo stato, quelli del Comune di IL OR), sostengano e regola- mentino la relazione/frequentazione con il padre e con il RA sia da remoto
(tramite videochiamata) che in presenza (al momento, in Spazio Neutro, con facoltà di progressiva/graduale esternalizzazione e, a seguire, liberalizzazione, previa attivazione di un intervento educativo domiciliare presso l'abitazione paterna, il tutto compatibilmente con l'andamento e l'esito del percorso che il resistente ha avviato presso il SERD), e, per l'effetto, CONFERMA la limitazione della responsabilità genitoriale sul punto;
5) DISPONE CHE i S.S. territorialmente competenti per la madre e la prole, con la massima collaborazione dei S.S. territorialmente competenti per il padre, garantiscano la prosecuzione di tutti gli interventi educativi già attivati, supportino la madre e monitori- no il benessere psicofisico, intellettuale e morale dei minori (anche confrontandosi con i referenti delle istituzioni scolastiche e con gli altri adulti di riferimento dei fanciulli) E
CHE, quando ve ne saranno le condizioni, organizzino incontri periodici (anche da re-
13 moto) con la coppia genitoriale, per favorire il dialogo e l'assunzione delle decisioni nell'interesse della prole;
6) DISPONE CHE i S.S. territorialmente competenti per il padre assicuri- no/monitorino l'avvio e il regolare andamento dei percorsi prescritti al resistente e colla- borino con i S.S. territorialmente competenti per i minori e la madre;
7) DÀ ATTO CHE la coppia genitoriale s'è impegnata ad avviare/proseguire un percorso individuale di sostegno alla genitorialità (con impegno, serietà e costanza) E
CHE il resistente s'è impegnato a proseguire il percorso avviato presso il SERD territo- rialmente competente (con impegno, serietà e costanza);
8) DÀ ATTO CHE il padre si è obbligato a contribuire al mantenimento indiretto ordinario della prole versando alla madre l'importo mensile complessivo di € 200,00, ri- valutato come per legge, entro il giorno 5 di ogni mese (dal mese di dicembre 2024 com- preso), tramite bonifico bancario e a partecipare alle spese straordinarie da sostenere per la prole nella misura del 50% come da protocollo vigente presso la C.d.A. di Milano;
9) DÀ ATTO CHE il resistente ha riconosciuto alla ricorrente il diritto di continua- re a chiedere e percepire l'intero importo dell'assegno unico e universale spettante per la prole;
10) DÀ ATTO CHE la coppia genitoriale si è impegnata ad attenersi scrupolosamen- te alle presenti determinazioni giudiziali e alle indicazioni dei S.S. nell'interesse dei figli minorenni, a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di civile comunicazione ea tutelare la figura materna e paterna astenendosi dL'esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza degli stessi;
11) DISPONE l'apertura di un procedimento di vigilanza a favore dei minori
[...]
(nato a [...] il [...]) e Persona_1 Parte_2
(nato a [...] l'[...]), entrambi residenti in [...], Via A. Modigliani
n. 23, dinanzi al G.T. del Tribunale territorialmente competente (il Tribunale di Monza) cui i S.S. relazioneranno semestralmente in merito alle risultanze/esiti delle attività loro affidate (depositando la prima relazione entro e non oltre il 30.04.2026, fatta salva l'urgenza);
12) DÀ ATTO CHE la ricorrente e il resistente hanno accettato di compensare per
14 intero le spese di lite sostenute;
13) DÀ ATTO CHE la ricorrente e il resistente si sono obbligati, in via solidale tra loro, a rifondere L'RI (ove venisse confermata l'ammissione dei figli minorenni al patrocinio a spese dello Stato) o L'avv. Guja Brustia (in caso contrario) le spese di lite liquidate in complessivi € 3.641,00, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e c.p.a. co- me per legge;
14) DISPONE la comunicazione della presente sentenza ai S.S. del Comune di IL- santa (MB) e di IL OR (MI) e al G.T. del Tribunale di Monza per quanto di rispet- tiva competenza.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tri- bunale, il 04.11.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
UE AR MI SA
15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Come già disposto a mezzo del decreto provvisorio reso in data 12.03.2021 nell'ambito del medesimo procedimento, tra l'altro, ritenuto che “emerge una situazione di pregiudizio per i minori i quali [in data 01.01.2019] sono stati improvvisamente allontanati dalla madre con la quale vivevano a seguito della separazione di fatto dei genitori e non la vedono da oltre due anni [e che] entrambi i genitori denigrano le capacità genitoriali dell'altro e si accusano reciprocamente di essere la causa dell'interruzione dei rapporti tra la madre e i figli”