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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 03/03/2025, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 159 generale per gli affari contenziosi dell'anno 2016 ritenuta in decisione in data sulle conclusioni precisate da parte attrice all'udienza del
10.07.2024, alla scadenza dei termini ex art. 281quinquies c.p.c., vertente
TRA
Parte_1
” (P.IVA ) e dei soci
[...] P.IVA_1
, e , in persona del Curatore Parte_2 CP_1 Controparte_2 fallimentare Dott.ssa elettivamente domiciliata in Reggio Controparte_3
Calabria, alla Via De Nava n. 99, presso lo studio dell'avv. Manuela Agati, che la rappresenta e difende in forza di procura (rilasciata giusta autorizzazione del Giudice Delegato al fallimento del 20.06.2014) apposta a margine dell'atto di citazione;
ATTRICE-
E
(P.I. ), n.q. di procuratrice della Controparte_4 P.IVA_2 [...]
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, Via S. CP_5 P.IVA_3
Lucia al parco n. 23, presso lo studio dell'avv. Francesco Pagani, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
pagina 1 di 20 CONVENUTA- nonché nei confronti di
(C.F. ), nella qualità di erede Controparte_6 C.F._1 di elettivamente domiciliata in Reggio Calabria alla via Aschenez Persona_1
n.180/c, presso lo studio dell'avv. MONICA FALCOMATÀ, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di intervento volontario;
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Reggio Parte_3 C.F._2
Calabria, via G. De Nava n.59, presso lo studio dell'avv. CARLO FIUMANÒ, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in calce alla comparsa di intervento volontario
INTERVENIENTI VOLONTARI -
OGGETTO: Contratti bancari – ripetizione d'indebito.
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza.
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione, notificato in data 8.01.2016, la
[...]
” e dei soci , Parte_4 Parte_1
e conveniva in giudizio innanzi l'intestato Tribunale la CP_1 Controparte_2 [...]
per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, Controparte_5 respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, produzione e difesa:
1. Accertare e dichiarare la nullità per inosservanza dell'obbligo della forma scritta di cui all'art. 117 TUB e, comunque, la nullità/l'illegittimità/ invalidità/inefficacia delle condizioni generali ed economiche applicate ai rapporti in contestazione (ovvero applicazione di interessi ultralegali, principali ed anatocistici, c.m.s., spese, commissioni, oneri e valute) così come ampiamente esposto in narrativa;
2. accertare e dichiarare
l'illegittimità/nullità/invalidità/inefficacia delle contabilizzazioni operate dalla in seguito all'accertata CP_7 applicazione dell'anatocismo e dunque della capitalizzazione composta operata sugli interessi debitori, sulla
CMS e sulle spese nonché delle variazioni dei tassi, anche in violazione della legge n. 108/96; 3. per l'effetto condannare il in persona del L.R., alla restituzione in favore della curatela Controparte_5 fallimentare odierna istante delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse per tutti i motivi e le causali di
pagina 2 di 20 cui in narrativa pari ad € 1.120.910,04 ovvero condannare l'istituto di credito predetto alla restituzione delle somme maggiori e/o minori che verranno accertate in corso di causa, anche all'esito di attività istruttoria, ovvero ritenute di giustizia;
il tutto oltre interessi dalla costituzione in mora (09.07.2014) sino all'effettivo e integrale soddisfo;
4. condannare il al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio oltre Controparte_5 accessori come per legge.”.
A fondamento della propria domanda esponeva che il Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza n. 12/2011, depositata il 18.07.2011, aveva dichiarato il suo fallimento.
Anteriormente al fallimento, la aveva concluso con la - Parte_1 Controparte_5
Filiale di Reggio Calabria un contratto di conto corrente (n. 0027/12979), acceso in data
25.06.1991 ed estinto per voltura a sofferenza in data 07.06.2011 (ossia poco prima della dichiarazione di fallimento).
Deduceva che all'atto di sottoscrizione del predetto contratto non era stato consegnato alcuno dei documenti relativi al rapporto contrattuale, neppure i contratti di fideiussione o i dettagli delle linee di credito e, comunque, nel corso del rapporto, la aveva unilateralmente CP_7 modificato in peius e ad libitum le condizioni economiche trimestralmente praticate sul conto corrente e sugli affidamenti bancari.
Al fine di verificare dettagliatamente l'operato della la Curatela Fallimentare, con lettera CP_7
Parte raccomandata del 30.06.2014, aveva formulato istanza ex art. 119 co. 4 D.lgs. 385/1993, chiedendo all'istituto di credito la consegna della seguente documentazione: -copia del contratto di conto corrente n. 27/12979 e di tutta la documentazione ad esso connessa;
-copia del contratto di apertura di credito in conto corrente e di tutte le elevazioni e/o riduzioni degli affidamenti accordati nel corso del tempo;
- copia degli atti di fideiussione e/o garanzia e/o pegno rilasciati, anche da terzi, a tutela delle linee di credito concesse;
-copia degli estratti conto e/o degli scalari dall'inizio del rapporto e sino alla sua unilaterale chiusura o, quantomeno, quelli dell'ultimo decennio;
copia di quant'altro correlato ai predetti rapporti bancari.
In tale occasione aveva peraltro denunciato alla convenuta le numerose irregolarità riscontrate nel corso del rapporto contrattuale.
pagina 3 di 20 Riscontrando la predetta comunicazione, l'istituto di credito, con nota del 1° agosto 2014, aveva provveduto a trasmettere soltanto parte della documentazione richiesta, ossia: - gli estratti conto scalari dal 2004 al 2011; copia degli atti di fideiussione rilasciati da CP_1
e (soci della;
la comunicazione di ammissione al passivo Controparte_2 Parte_1 del 12.02.2014 per n. 4 contratti di anticipi su fatture;
n. 4 contratti di anticipi su fatture ed un prospetto di liquidazione delle predette fatture;
il conteggio del credito alla data del fallimento.
Successivamente, la Curatela aveva autonomamente rinvenuto tutti gli estratti conto bancari per il periodo mancante, ossia dalla data di apertura del rapporto (25.06.1991) al 31.12.2003.
Con ulteriore comunicazione dell'1.08.2014, la convenuta aveva respinto in modo del CP_7 tutto generico le contestazioni sollevate dalla Curatela in ordine alla gestione del rapporto di conto corrente.
Nelle more, con istanza del 16.06.2014, la Curatela, giusta autorizzazione del Giudice
Delegato, aveva conferito incarico al dott. di procedere all'esatta Persona_2 quantificazione dell'ammontare del credito vantato dalla CP_7
In data 20.01.2015, il Consulente incaricato aveva consegnato una relazione dettagliata, con la quale aveva evidenziato che nel corso del rapporto di conto corrente l'istituto di credito aveva applicato addebiti illegittimi per un ammontare complessivo di euro 1.120.910,04.
A questo punto, in data 6.03.2015, la Curatela aveva avviato un tentativo di mediazione obbligatoria, conclusosi tuttavia con esito negativo.
Tanto premesso in fatto, parte attrice, richiamando le risultanze di cui alla perizia redatta dal dott. eccepiva: a) la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale Per_2 degli interessi per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c., con la conseguenza per cui gli interessi passivi dovevano essere calcolati senza alcuna forma
(trimestrale ovvero sostituiva di quest'ultima) di capitalizzazione;
b) la nullità del contratto di conto corrente e di apertura di credito per difetto di forma scritta e, quindi, per violazione dell'art. 117 D. Lgs. 385/1993; c) la nullità della clausola di determinazione del tasso d'interesse ultralegale mediante rinvio al tasso usualmente praticato dalle aziende di credito sulla piazza (c.d. “uso di piazza”); d) l'illegittimo esercizio (ai fini della variazione unilaterale pagina 4 di 20 delle condizioni economiche praticate) dello ius variandi di cui all'art. 118 TUB;
e) la nullità della clausola di commissione di massimo scoperto per indeterminatezza, non essendo stati specificamente indicati tutti i suoi elementi essenziali;
f) l'applicazione di interessi ultralegali, non pattuiti, sfocianti nell'usura; g) l'irregolare applicazione delle valute, risultando effettuata l'antergazione dei prelevamenti e la postergazione dei versamenti, nonché l'addebito
(illegittimo) di altre spese, oneri e commissioni in assenza di pattuizione scritta;
h) l'irrilevanza ai fini della prova del credito della mancata contestazione da parte della società fallita degli estratti conto periodici, stante l'invocabilità della previsione di cui all'art. 1832 c.c. nei soli rapporti tra Banca e correntista (e non anche in quelli tra Banca e Curatela fallimentare) e stante la rilevanza dell'omessa contestazione ex art. 1832 c.c. soltanto ai fini della realtà fattuale degli accrediti/addebiti ma non invece ai fini della validità ed efficacia dei sottostanti rapporti obbligatori dai quali gli addebiti in conto corrente scaturivano.
Assumeva, pertanto, il proprio diritto ad ottenere la ripetizione delle somme corrisposte e non dovute, il tutto previa rideterminazione dei rapporti di dare/avere tra le parti, da operarsi sulla scorta delle conclusioni raggiunte nella perizia di parte depositata in atti.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 26.04.2016, si costituiva in giudizio la nella qualità di procuratrice del la quale in via Controparte_4 Controparte_5 preliminare eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale della domanda attorea ex art. 2948, n.4, c.c. in relazione a tutte le operazioni compiute sul conto corrente oggetto di causa in data anteriore al 4.07.2009.
In subordine, eccepiva la prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. della pretesa attorea a ripetere le rimesse solutorie effettuate nel periodo antecedente al 30.06.2004 (ossia nel decennio anteriore al primo atto interruttivo della prescrizione, individuabile nella notifica della raccomandata del 30.06.2014).
Contestava, inoltre, la fondatezza delle domande attoree, evidenziando come la Curatela, pur gravando su di essa il relativo onere, avesse omesso di produrre la documentazione afferente ai rapporti contrattuali dedotti in giudizio e, quindi, di provare i fatti costitutivi della propria pagina 5 di 20 pretesa, impedendo altresì alla convenuta di contrastare compiutamente gli assunti di cui all'atto di citazione.
Eccepiva, poi, che la mancata contestazione giudiziale ed ante causam degli estratti conto ricevuti dalla società fallita nel corso del rapporto contrattuale equivaleva ad approvazione tacita degli stessi, con conseguente acquiescenza circa le annotazioni ivi contenute e preclusione di qualsivoglia contestazione in merito.
Con riguardo alle deduzioni attoree in punto di pretesa nullità della clausola di capitalizzazione degli interessi, assumeva di avere fatto ricorso a tale pratica in piena conformità al quadro normativo delineato dal D.lgs. 342/1999 e dalla BE CICR del 9 febbraio 2009.
Invero, attenendosi alle prescrizioni di cui alle summenzionate disposizioni, la a far CP_7 data dall'1.7.2000 aveva applicato al rapporto contrattuale oggetto di causa la capitalizzazione trimestrale reciproca, provvedendo altresì – secondo quanto attestato anche nell'allegato E) della perizia redatta dal consulente di parte attrice – alla pubblicazione in G.U. della variazione delle condizioni contrattuali ed alla relativa comunicazione al correntista.
In ordine alla presunta nullità dei contratti per difetto di forma scritta, affermava che tutti i contratti afferenti ai rapporti dedotti in giudizio erano stati redatti per iscritto, oltreché debitamente consegnati al correntista al momento della relativa sottoscrizione.
Inoltre, la convenuta, richiamando la previsione di cui all'art. 119 TUB, assumeva l'inesistenza in capo alla di un obbligo a conservare e consegnare (e, quindi, l'insussistenza di un CP_7 diritto della Curatela a pretendere) la documentazione inerente operazioni poste in essere da oltre dieci anni.
Quanto all'eccepita nullità della clausola relativa alla Commissione di MO OP
(CMS) assumeva che la stessa era stata espressamente pattuita con la cliente e che il relativo importo era stato regolarmente calcolato ed addebitato in conformità ai termini ed alle previsioni contrattuali.
Parimenti infondate erano anche le deduzioni attoree secondo cui la avrebbe applicato CP_7 variazioni in pejus dei tassi di interesse dichiarati, atteso che tutte le modifiche erano state pagina 6 di 20 debitamente comunicate e che la società fallita non aveva mai svolto alcuna contestazione sul punto.
Negava, poi, che gli interessi pattuiti superassero il tasso soglia stabilito dalla L. 108/96 in tema di usurarietà ed evidenziava come parte attrice non avesse fornito alcuna prova concreta delle sue asserzioni.
Infatti, anche il consulente di parte attrice, nella sua relazione, era giunto alla conclusione secondo cui la nel corso del rapporto, non aveva superato i tassi soglia indicati dalle CP_7 circolari del Ministero del Tesoro.
Inoltre, contrariamente a quanto affermato dal citato consulente, la legittimità degli interessi applicati risultava tale anche all'esito dell'esame della documentazione contabile concernente il rapporto di conto corrente dedotto in causa, di cui parte attrice – per sua stessa ammissione – aveva senz'altro piena disponibilità.
Evidenziava, poi, che la L. 108 del 1996 doveva ritenersi operante soltanto a far data dal 2 aprile 1997 (ossia dalla data di pubblicazione del D.M. 22 marzo 1997, con cui era stata effettuata la prima rilevazione dei tassi soglia), sicché, tenuto conto del fatto che i rapporti di c/c dedotti in giudizio erano stati regolati dall'1.1.1998 al tasso del Prime Rate ABI, nel caso de quo avrebbe al più potuto costituire oggetto d'esame il solo periodo compreso tra il 2.4.1997 ed il 31.12.1997.
Infine, contestava la fondatezza della domanda di ripetizione avanzata dalla Curatela, non avendo parte attrice dimostrato l'assenza di causa dei pagamenti effettuati né tanto meno la presunta illegittimità degli addebiti applicati dalla convenuta.
In conclusione, chiedeva di dichiarare inammissibili e comunque di rigettare tutte le domande proposte dalla Curatela, in quanto prescritte, infondate in fatto ed in diritto, ed in ogni caso sfornite di prova.
Con comparsa di intervento volontario adesivo ex art. 105 c.p.c., depositata in data
27.04.2016, si costituiva in giudizio nella qualità di chiamata Controparte_6 all'eredità di aderendo a tutte le deduzioni, eccezioni e domande svolte Persona_1 dalla Curatela fallimentare.
pagina 7 di 20 Nel dettaglio, esponeva che successivamente all'accensione ad opera Persona_1 della del conto corrente bancario n. 0027/12979 e segnatamente in data Parte_1
6.11.1992, aveva prestato fideiussione a favore del nell'interesse della predetta Controparte_5 società.
Successivamente, in data 13.05.2013, il Tribunale di Reggio Calabria, con decreto ingiuntivo n.428/2013 emesso su ricorso del aveva ingiunto alla - quale Controparte_5 Per_1 fideiussore della – il pagamento della somma di euro Parte_1
213.754,61, oltre interessi e spese, portata dal saldo debitore del rapporto anticipi su fatture (n. int. 25088), intestato alla società fallita.
Avverso il predetto decreto ingiuntivo, la aveva proposto formale opposizione Per_1
(procedimento incardinato presso il Tribunale di Reggio Calabria, iscritto al n. 2502/2013
R.G.); nelle more era tuttavia intervenuto il decesso dell'opponente, sicché il giudizio (nel quale la banca opposta si era regolarmente costituita) era stato dichiarato interrotto, per poi essere successivamente riassunto dalla , nella qualità di chiamata all'eredità (in virtù di CP_1 testamento olografo depositato e pubblicato in data 28.01.2014 per atto notar Persona_3 rep. N. 9716- racc. n. 6090) della madre Persona_1
Tanto premesso in fatto, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo
Tribunale adito, ogni altra domanda ed eccezione disattesa: In via preliminare: - dichiarare l'ammissibilità dell'intervento spiegato nel presente giudizio. Nel merito: - accogliere le conclusioni precisate nell'atto di citazione dalla e dei soci , Parte_1 Parte_1 CP_1
e da intendersi qui integralmente trascritte e fatte proprie.”.
[...] Controparte_2
Con comparsa di intervento volontario adesivo ex art. 105 c.p.c., depositata in data
08.07.2021, interveniva in giudizio , il quale, richiamando quanto già esposto Parte_3 in fatto dalla , aggiungeva che il giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo CP_1
n. 428/2013 (iscritto al n. 2502/2013 R.G), a seguito della riassunzione ad opera della
, era stato nuovamente interrotto per la morte del procuratore costituito di parte CP_1 opposta.
pagina 8 di 20 Successivamente, in data 26 luglio 2019, il giudizio in questione era stato riassunto dallo stesso nella sua qualità di erede testamentario di (in virtù di testamento Persona_1 olografo datato 24 maggio 2012, depositato e pubblicato in data 3 luglio 2019 per atto notar
, rep. N.50.709 – racc. n.9336 registrato il 04 luglio 2019 al n.2960 serie Persona_4
1T).
Quindi, dichiarando di avere interesse ad ottenere l'accoglimento della domanda attorea - essendo subentrato, quale erede di nella identica posizione Persona_1 dell'originario garante del credito dedotto in giudizio – ed a proporre tutte le eccezioni volte a paralizzare la pretesa della banca convenuta, spiegava intervento volontario ad adiuvandum ed instava per l'accoglimento di tutte le domande attoree.
All'udienza del 12.10.2016 venivano concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c..
La causa veniva istruita mediante produzione documentale e svolgimento di CTU, disposta con ordinanza del 04.09.2017 (con la quale si dava altresì atto che la richiesta di ordine di esibizione formulata da parte attrice era stata superata dalla produzione spontanea da parte della convenuta della documentazione indicata) ed affidata al Dott. Controparte_8
Depositato l'elaborato peritale in data 24.09.2019, con ordinanza del 9.07.2019 venivano disposti chiarimenti scritti, resi in data 10.10.2019 e con successiva ordinanza del 14.05.2021, tenuto conto delle osservazioni delle parti, veniva disposta ulteriore integrazione alla CTU.
Disposta la trattazione scritta della causa, con ordinanza del 23.03.2022 il ctu veniva chiamato a rendere chiarimenti, nel contradditorio tra le parti, all'udienza del 18.05.2022.
Dopo taluni rinvii dovuti ad esigenze organizzative dell'ufficio e da ultimo all'impedimento del ctp di parte convenuta, all'udienza del 18.01.2023 il ctu rendeva chiarimenti orali.
Con ordinanza del 3.07.2023 venivano disposti ulteriori chiarimenti scritti alla CTU (“1) predisponga il ctu un'unica tabella riepilogativa in cui deve riportare tutti i movimenti del conto, evidenziando le rimesse extrafido ante 04.07.2004 con indicazione del fido tempo per tempo operante;
2) per ogni rimessa inerente il predetto periodo dovrà indicare quale/i posta/e siano state pagate (interessi, capitalizzazione cms ecc.) ed in che misura numerica;
3) nel medesimo unico conteggio continuativo dall'apertura del rapporto alla sua chiusura dovrà computare a debito del correntista le rimesse prescritte (ante 07.01.1995 per i pagamenti
pagina 9 di 20 afferenti la capitalizzazione ed ante 04.07.2004 per tutte le altre) e scomputare quelle non prescritte, giungendo così al saldo finale ricalcolato secondo le indicazioni anche delle precedenti ordinanze per il periodo non coperto da prescrizione”), poi depositati in data 20.11.2023.
Con ordinanza del 12.04.2024, questo Giudice, ritenuti esaustivi i chiarimenti resi dal ctu e ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Infine, all'udienza del 10.07.2024 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
RITENUTO IN DIRITTO
L'odierna domanda giudiziale consiste in un'azione di ripetizione di indebito proposta dalla correntista contro l'istituto bancario, inerente il contratto di c/c n. 27/12979 ed il collegato contratto di affidamento, le cui condizioni economiche sono variate nel corso del tempo.
Alcuna contestazione è stata, invece, mossa da parte attrice, nell'atto introduttivo e nella successiva memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c., con riferimento ai contratti di anticipi su fatture, che non formano pertanto oggetto del presente giudizio.
Il contratto di c/c è stato sottoscritto in data 12.06.1991 (vd. doc. 1 della memoria ex art. 183
c. 6 n. 2 di parte convenuta) ed è stato chiuso in data 07.06.2011 con un saldo a debito di €
13.112,35, azzerato per estinzione ma pacificamente mai pagato (vedasi ultimo e/c depositato in allegato alla seconda memoria istruttoria di parte attrice).
Il predetto contratto conteneva le norme regolatrici sia del rapporto principale sia dell'affidamento concesso sul conto per £ 100.000.000,00; quest'ultimo è stato più volte oggetto di nuove pattuizioni contrattuali tra il 1995 ed il 2007 sia in merito all'importo del fido concesso sia in merito alle condizioni economiche applicate (vd. docc. da 2 a 12 della memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c. di parte convenuta).
Ciò posto, si osserva che parte attrice lamenta anzitutto l'inesistenza dell'originario contratto di c/c, invero smentita dalla produzione dello stesso da parte della convenuta, per poi sollevare le solite doglianze afferenti l'applicazione di tassi usurari, di interessi pattuiti sulla scorta di clausole nulle per omessa specifica determinazione dei tassi creditori e debitori pagina 10 di 20 applicabili, della capitalizzazione trimestrale degli interessi, delle cms, di valute fittizie, di spese e commissioni non pattuite e dello ius variandi.
Dal canto suo, l'istituto bancario ha eccepito l'inammissibilità e la prescrizione dell'azione di ripetizione nonché la decadenza dalle eccezioni ex art. 1832 c.c. per omessa contestazione degli estratti conto via via inviati alla correntista.
Orbene, al fine di vagliare la fondatezza della domanda attorea, è stata disposta una ctu contabile, che - a seguito di diversi chiarimenti sia scritti che orali - ha consentito di accertare la parziale fondatezza della pretesa attorea.
In primis, deve rilevarsi che all'epoca della stipula dell'originario contratto di c/c la disciplina antiusura non era ancora operante, risalendo la legge n. 108/1996 a diversi anni dopo la sottoscrizione del contratto di c/c, sicchè non è nemmeno astrattamente riscontrabile alcuna usura originaria del rapporto, che può semmai essere verificata solo con riferimento ai contratti di variazione del fido stipulati a decorrere da quello del 03.03.1997, avendo riguardo ai DM trimestrali di volta in volta adottati, ovvero in occasione dell'esercizio dello ius variandi.
In proposito, si rammenta che l'art. 1815 co. 2 c.c. sancisce la gratuità del mutuo/prestito in caso di usurarietà del tasso applicato, laddove per usura si intende ai sensi dell'art. 644 c.p. la dazione o la promessa sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, di interessi o di altri vantaggi usurari: “Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”.
La legge cui fa riferimento l'art. 644 c.p. è la legge n. 108/1996, che all'art. 2 comma 1 demanda la rilevazione dei tassi medi su cui calcolare il tasso soglia (TEGM aumentato del
50%) a decreti del Ministero del Tesoro, da adottarsi trimestralmente.
Ai fini del calcolo del TEG non può tenersi conto della cms fino al 31.12.2009, in quanto fino a quel momento era esclusa da detto calcolo nelle istruzioni della Banca d'Italia; per il periodo successivo invece è entrata a far parte del calcolo (cfr. Cass. S.U. n. 16303/2018, che hanno chiarito che la CMS non rientra nel calcolo del Teg, soggiacendo ad un'autonoma verifica da effettuarsi secondo la cd. “cms soglia”: “con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel
pagina 11 di 20 periodo anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2 bis d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto eventualmente applicata – intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento – rispettivamente con il tasso soglia e con la “CMS soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta legge n. 108, compensandosi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il “margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati”).
Inoltre, si ha usura originaria tanto se il superamento del tasso soglia avviene al momento dell'iniziale pattuizione quanto se interviene in corso di rapporto in concomitanza dell'esercizio dello ius variandi da parte della banca (cfr. Cass. ord. n. 18227/2024: “Poiché, a norma dell'art. 118, comma 2, t.u.b., la modifica unilaterale delle condizioni contrattuali comunicata espressamente al cliente «si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto» nel termine a tal fine previsto, è da ritenere che la norma in questione configuri un negozio concluso per fatti concludenti tipizzati legalmente (la comunicazione della banca, da un lato, l'inerzia del cliente, dall'altro), avente per
l'appunto ad oggetto la modifica del preesistente assetto contrattuale. Come è risaputo, i comportamenti concludenti possono assumere rilevanza nella genesi di una fattispecie negoziale sia in quanto una consuetudine generale o un uso contrattuale attribuiscano un particolare significato al contegno omissivo, sia in quanto sia la legge stessa a recepire il senso che viene comunemente attribuito a questo, sicché l'illazione che si trae dal silenzio poggia su di un processo di tipizzazione;
gli esempi che si potrebbero fare a quest'ultimo riguardo sono numerosi
(si pensi, esemplificativamente, alle ipotesi definite dal codice civile agli artt. 1237, comma 2, 1399, comma 4,
c.c. 1712, comma 2, c.c.). Tra tali comportamenti concludenti rientrano quelli contemplati dall'art. 118, comma 2, cit.. In presenza dell'esercizio dello ius variandi non può quindi parlarsi di usura sopravvenuta, giacché il superamento del tasso soglia si determina per effetto dell'intervento di una nuova volontà negoziale, ancorché tipizzata”).
pagina 12 di 20 Orbene, il ctu ha avuto modo di accertare che per tutto il corso del rapporto di conto corrente non si sia mai verificato alcun superamento dei tassi soglia tempo per tempo vigenti sulla base della formula matematica prevista dalle Istruzioni della Banca d'Italia temporalmente vigenti.
Ne discende che questa prima doglianza risulta infondata.
Quanto, invece, alla validità delle pattuizioni contrattuali inerenti la cms e l'anatocismo, si osserva che tali clausole risultano illegittime.
In particolare, la commissione di massimo scoperto risulta pattuita sin dal contratto originario ma sempre senza indicarne in modo completo tutti gli elementi costitutivi, con conseguente nullità per indeterminatezza dell'oggetto dell'onere economico pattuito ex art. 1346 c.c.: nel contratto originario è stata indicata solo la periodicità trimestrale del calcolo, ma sono state omesse sia la base di calcolo sia la percentuale;
nel contratto del 16.10.1995 non è stata pattuita;
nei contratti del 03.03.1997, del 02.02.1999 e dell'1.02.2002 è stata indicata la sola periodicità del calcolo e sono state omesse la percentuale e la base di calcolo;
nel contratto del
17.01.2003 è stata indicata la percentuale, omettendosi però l'indicazione sia della base di calcolo sia della sua periodicità; nei contratti del 20.04.2004 e del 30.03.2005 è stata omessa l'indicazione delle modalità di calcolo e della base di calcolo;
nei contratti del 13.03.2006, del
10.07.2007 e del 05.09.2007 è stata omessa l'indicazione della base di calcolo e delle modalità del calcolo;
nel contratto del 27.07.2007 non è stata disciplinata.
Si rammenta, infatti, che la commissione di massimo scoperto, pur non essendo di per sé un onere privo di causa con la conseguenza per cui la relativa clausola non può ritenersi nulla per difetto di causa, non rappresenta la mera duplicazione degli interessi passivi, bensì la remunerazione spettante alla banca per la messa a disposizione per un certo tempo di una data somma (cfr. Cass. 870/2006), tuttavia la stessa per essere validamente pattuita deve essere determinata o determinabile, in ossequio al disposto di cui all'art. 1346 cod. civ., e ciò avviene solo ove siano stati espressamente previsti, oltre al tasso, anche i criteri, la base e la periodicità del calcolo.
Per le ragioni esposte, le clausole di pattuizione della cms vanno ritenute tutte invalide con conseguente diritto della correntista alla restituzione delle somme versate a tale titolo.
pagina 13 di 20 Deve altresì escludersi per tutto il corso del rapporto l'anatocismo, in quanto applicato illegittimamente.
Infatti, considerato che il rapporto bancario oggetto di causa risale al 1991 e che la banca non ha dimostrato di essersi adeguata alla BE , facendo sottoscrivere alla correntista CP_9 la clausola anatocistica per il periodo successivo all'emanazione della delibera, anzitutto si osserva che senz'altro l'applicazione dell'anatocismo sia avvenuta illegittimamente per tutto il corso del predetto rapporto, di talchè occorre escludere tout court qualsiasi forma di anatocismo.
Si rammenta, in proposito, che prima dell'adozione della predetta delibera l'anatocismo è stato applicato dagli istituti di credito ai rapporti bancari in maniera assolutamente illegittima.
Invero, il legislatore aveva tentato di salvare le clausole anatocistiche pattuite nei contratti ante
2000, prevedendo all'art. 25 co. 3 del d.lgs. 342/1999 che “Le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilira' altresi' le modalita' e i tempi dell'adeguamento. In difetto di adeguamento, le clausole divengono inefficaci e l'inefficacia puo' essere fatta valere solo dal cliente”.
Tuttavia, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 425 del 17.10.2000 ha dichiarato l'incostituzionalità della predetta norma, così di fatto rendendo tout court illegittima l'applicazione dell'anatocismo per tutto il periodo ante 2000, a prescindere da una pattuizione scritta.
Ne consegue, quindi, che sicuramente va esclusa la legittimità di ogni forma di anatocismo antecedente il 2000, stante la nullità della relativa clausola;
ma anche per il periodo successivo va affermata l'illegittimità dell'anatocismo, in quanto mai la Banca convenuta si è adeguata alla delibera del 09.02.2000, che all'art. 7 co. 3 permetteva di salvare i precedenti contratti bancari a condizione che nel caso in cui le nuove clausole avessero avuto carattere peggiorativo avrebbero dovuto essere specificamente approvate per iscritto dalla clientela, altrimenti sarebbe bastata una comunicazione alla clientela.
pagina 14 di 20 La giurisprudenza di merito predominante, condivisa anche da questo Giudice, ritiene che le nuove clausole anatocistiche abbiano sempre carattere peggiorativo in quanto le precedenti clausole sono radicalmente nulle (cfr. Tribunale di Treviso, Sez. distaccata di Montebelluna, 10 giugno 2013, n. 110; Tribunale di Piacenza, sent. n. 757 27-10-2014; Tribunale Torino sentenza n. 6204 del 5.10.2007 Giudice Rizzi;
Tribunale Benevento sentenza n. 252 del
18.2.2008, Tribunale Orvieto 30.7.2005 Giudice Baglioni;
Tribunale Pescara n. 722 del
30.3.2006 Giudice Falco;
Tribunale Torino n. 5480 del 4 luglio 2005 Giudice Rapelli;
Tribunale Teramo n. 1071 dell'11.2.2006; Tribunale Mantova, sez. II, 09/02/2016).
La predetta impostazione ermeneutica è stata, peraltro, avallata dalla Suprema Corte di
Cassazione con la pronuncia n. 9140/2020: “In ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art.
25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera.”.
Pertanto, in mancanza di un'espressa pattuizione scritta con la quale il cliente abbia accettato la capitalizzazione degli interessi attivi e passivi con pari periodicità, l'anatocismo praticato dalla banca dovrà considerarsi illegittimo, con conseguente diritto della correntista alla restituzione delle somme versate a tale titolo.
Sono stati, invece, correttamente applicati i tassi di interesse debitori come via via pattuiti nei vari contratti.
Allo stesso modo non risultano applicate valute, spese e commissioni in modo difforme dalle pattuizioni contrattuali, per come ha avuto modo di accertare il ctu.
Infine, all'epoca della prima pattuizione si riscontra nel contratto di c/c un'apposita clausola
(art. 65) che prevedeva espressamente lo ius variandi della banca in assenza di una compiuta disciplina normativa, intervenuta solo con l'approvazione del TUB (art. 118). Ne deriva che tale diritto è stato esercitato legittimamente dalla banca nel corso del rapporto di c/c in quanto pagina 15 di 20 validamente pattuito sulla scorta della disciplina normativa vigente all'epoca, che non prevedeva alcuna particolare formalità o tutela per il correntista.
Si è, dunque, demandato al consulente di epurare il rapporto dalle sole voci illegittimamente applicate (cms ed anatocismo), con il limite però della prescrizione decennale delle rimesse solutorie.
In tema di prescrizione, si osserva anzitutto che il diritto azionato nel presente giudizio soggiace all'ordinario termine decennale di prescrizione di cui all'art. 2946 c.c., decorrente dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere ex art. 2935 c.c..
La Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che il dies a quo, nel caso in cui il credito derivi da rapporti bancari di conto corrente, deve ravvisarsi nella data di chiusura del conto, momento nel quale si definiscono in via conclusiva i rapporti di dare-avere tra le parti
(Cass. 9 aprile 1984, n. 2262; e Cass. 14 maggio 2005, n. 10127).
Tale risalente orientamento è stato successivamente in parte superato dalla pronuncia a Sezioni
Unite della Corte di Cassazione, che ha individuato due distinti dies a quo, scindendo i versamenti effettuati dal cliente sul proprio conto nelle due sottocategorie di rimesse ripristinatorie e di rimesse solutorie, specificando che per le prime il termine iniziale di decorrenza della prescrizione coincide con la data di chiusura del conto, mentre per le seconde coincide con la data in cui è stata effettuata la singola rimessa, così in sostanza anticipando in quest'ultimo caso il dies a quo al momento dell'annotazione in conto del pagamento (cfr. Cass.
S.U. n. 24418/2010).
La Suprema Corte ha poi precisato nella medesima pronuncia e ribadito in pronunce successive (cfr. Cass. Ord. 2308/2017) che si intendono solutorie le rimesse effettuate su conto scoperto cui non acceda alcuna apertura di credito ovvero le rimesse destinate a coprire un passivo eccedente i limiti dell'affidamento concesso.
Orbene, deve rilevarsi che il conto è stato chiuso nel 2011, sicchè alla data di presentazione della domanda giudiziale senz'altro non era decorso il termine decennale di prescrizione per le rimesse ripristinatorie.
pagina 16 di 20 Quanto, invece, alle rimesse solutorie, si osserva che esse non sono certamente prescritte se si collocano nel periodo successivo al 04.07.2004 (ossia nei dieci anni antecedenti la prima lettera di costituzione in mora relativa a tutti gli addebiti effettuati sul conto- all. c del fascicolo attoreo), mentre per il periodo precedente saranno prescritte le sole rimesse che si collocano oltre i limiti degli affidamenti via via concessi, con la sola eccezione degli addebiti a titolo di anatocismo, in quanto vi è una prima lettera di messa in mora risalente al 07.01.2005, sicchè le rimesse prescritte a tale titolo sono esclusivamente quelle ante 07.01.1995.
In proposito, si osserva che l'individuazione delle rimesse solutorie deve avvenire, a parere di questo Giudice, non sulla base del saldo epurato dalle poste illegittime (cd. saldo rettificato), bensì sulla base del cd. saldo banca.
Infatti, pur non ignorandosi le pronunce della giurisprudenza di legittimità che hanno invece ritenuto che la verifica delle poste prescritte debba effettuarsi sul saldo ricalcolato, tuttavia questo Giudice ritiene più corretto individuare le rimesse prescritte prima di effettuare il ricalcolo in cui vengono espunte le poste illegittime. Infatti, altrimenti si sovvertirebbe la regola che si pone alla base della prescrizione, ossia il rendere irripetibili delle somme, a prescindere dalla fondatezza o meno della pretesa restitutoria, decorso un certo lasso temporale dal momento in cui il diritto può essere fatto valere (nel caso di specie dai singoli pagamenti), e ciò a garanzia della certezza del diritto, principio fondante l'istituto della prescrizione.
In questo senso si sono espressi anche di recente diversi Giudici di merito (cfr. Corte
d'Appello di Torino, sentenza n. 205/2017; Corte d'Appello di Venezia 13 ottobre 2020, n.
2680; Tribunale di Padova 24 febbraio 2021, n. 318; Corte appello Venezia, sez. I,
07/06/2021, n. 1662; Tribunale Torino, sez. I, 28/01/2021, n. 408; Tribunale di Napoli, sentenza n. 9810/2023; Tribunale di Torino, sez. I, 20 febbraio 2024; Tribunale di Padova,
Sez. II, 14 gennaio 2025, n. 65), che hanno sottoposto a revisione critica l'orientamento espresso dalla Suprema Corte.
In particolare, la Corte d'Appello di Venezia nella pronuncia n. 1662/2021 ha condivisibilmente osservato che: “assumere quale saldo iniziale un importo già depurato dagli addebiti
pagina 17 di 20 illegittimi, comporta una riscrittura a posteriori dell'andamento del conto corrente attraverso la modifica di un dato fattuale rappresentato dalle annotazioni effettuate dalla Banca nel tempo e che avevano generato l'indebito; inoltre, viene ad essere elusa la funzione dell'istituto della prescrizione che dovrebbe portare all'intangibilità delle somme versate, ancorché illegittimamente, in quel determinato periodo da chi era nella convinzione di provvedere ad un pagamento extra fido;
infine, l'effetto estintivo della prescrizione finisce per essere vanificato dal venir meno del carattere indebito dei pagamenti sulla base di annotazioni contabili che, al momento dei versamenti, non esistevano.” (nello stesso senso vedasi più di recente la sentenza n. 1372/2023 del
27/06/2023).
In sostanza, la natura di una rimessa non può essere valutata ex post ma deve essere valutata ex ante, avendo riguardo al momento temporale in cui è stata effettuata: se in quel momento essa era funzionale a coprire uno scoperto di conto vuol dire che era finalizzata evidentemente ad un pagamento, a nulla rilevando che la stessa fosse frutto di pregressi addebiti illegittimi;
altrimenti opinando l'azione di ripetizione connessa ad un'azione di nullità mutuerebbe sempre da quest'ultima l'imprescrittibilità, così derogando alla regola codicistica che invece prevede un preciso termine prescrizionale.
Alla luce di tutte le considerazioni appena svolte, devono ritenersi prescritte tutte le rimesse che si pongono oltre i limiti dei fidi concessi, avvenute prima del 07.01.1995 limitatamente all'anatocismo e prima del 04.07.2004 per le altre poste illegittime, come ha correttamente fatto il ctu nominato, indicandole analiticamente nel proprio elaborato peritale integrativo.
Tra i vari calcoli dallo stesso effettuati, all'esito dei chiesti chiarimenti, deve farsi riferimento a quello che tiene conto del saldo banca nell'elaborato depositato il 20.11.2023, sicchè l'attrice risulta creditrice nei confronti della banca convenuta della somma complessiva di € 179.431,42
(al netto delle rimesse prescritte e ricostruito il saldo dare-avere sulla base degli specifici quesiti posti), oltre interessi legali dal 09.07.2014 (data di costituzione in mora) al soddisfo.
Si evidenzia che il calcolo è stato effettuato scrupolosamente dal ctu tenendo conto delle sole rimesse effettivamente solutorie (non prescritte secondo i criteri indicati) tese a pagare competenze illegittime addebitate dalla banca.
pagina 18 di 20 Deve poi rilevarsi che non risulta fondata l'eccezione di decadenza ex art. 1832 c.c. per omessa tempestiva impugnazione degli e/c, sollevata dalla banca, posto che, sebbene nel rapporto di conto corrente gli estratti conto costituiscano piena prova del credito della banca, ove questi non li assoggetti ad alcuna specifica contestazione, tuttavia, come costantemente affermato dalla Suprema Corte, la mancata contestazione dell'estratto conto trasmesso da una banca al cliente rende inoppugnabili gli addebiti e gli accrediti solo sotto il profilo meramente contabile, ma non sotto quello della validità ed efficacia dei rapporti obbligatori dai quali le partite inserite nei conti derivino (cfr. ex plurimis, Cass. Civ. nn. 18626/2003, 10186/2001,
10129/2001, 8989/97, 1978/96), con la conseguenza che la sopravvenuta incontestabilità delle risultanze dell'estratto di conto corrente, derivante dall'art. 1832 c.c., riguarda le partite a debito ed a credito annotate in conto solamente sul piano della loro realtà materiale e non anche sul piano giuridico sostanziale, in relazione alla validità dell'atto e del contratto da cui esse derivano.
Corollario di quanto appena affermato è che il ricalcolo effettuato sia pienamente legittimo, in quanto fondato sull'accertata invalidità di talune clausole contrattuali.
Del pari infondata risulta l'ulteriore eccezione di inammissibilità della domanda di ripetizione per non avere la correntista pagato il saldo finale a debito del conto, chiuso mediante azzeramento del saldo per passaggio a sofferenza.
Si evidenzia, infatti, che l'omesso pagamento del saldo finale del conto da parte del correntista al momento della chiusura del rapporto non preclude l'azione di ripetizione, il cui unico presupposto è la chiusura del conto, posto che è in quel momento che si cristallizzano i rapporti dare-avere tra le parti, nel senso che la somma residua costituisce l'importo esigibile da quel momento in poi da parte della banca nei confronti del correntista, per il quale ultimo inizia a decorrere il termine decennale della prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme illegittimamente pagate nel corso del rapporto, che a quel punto divengono per lui esigibili essendo cessato il rapporto. L'eventuale omesso pagamento del saldo potrà al più rilevare al fine di determinare l'an ed il quantum della somma da rifondere al correntista.
pagina 19 di 20 Da ultimo deve rilevarsi che sono intervenuti in giudizio ad adiuvandum e Parte_3
n.q. di eredi dell'originario fideiussore senza però proporre CP_6 Persona_1 alcuna autonoma domanda su cui ci si dovrebbe pronunciare.
Peraltro, la ha poi nel corso del giudizio rinunciato all'eredità della madre ed ha quindi CP_1 espressamente evidenziato di avere perso la legittimazione ad agire nel presente giudizio.
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Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto la convenuta deve essere CP_7 condannata a rifondere in favore di parte attrice la somma di € 14.103,00, per onorari, oltre iva, cpa e rimborso forfettario al 15%, calcolati sulla base del decisum e dell'attività difensiva svolta secondo i medi tariffari ex DM 55/2014, oltre alle spese vive, pari ad € 1.724,67
(marche da bollo e spese di notifica).
Nulla deve disporsi sulle spese di lite quanto agli intervenienti volontari.
Le spese di ctu devono essere definitivamente poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, così provvede:
1) AN , n.q. di procuratrice di a rifondere Controparte_4 Controparte_5
all'attrice la complessiva somma di € 179.431,42, oltre interessi legali dal 09.07.2014 al soddisfo;
2) AN , n.q. di procuratrice di a rifondere in Controparte_4 Controparte_5
favore dell'attrice € 14.103,00, per onorari, oltre iva, cpa e rimborso forfettario al 15%, ed € 1.724,67 per spese vive;
3) Nulla sulle spese quanto agli intervenienti;
4) Le spese di ctu sono poste definitivamente a carico di parte convenuta.
Così deciso in Reggio Calabria il 03.03.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino
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