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Sentenza 2 ottobre 2024
Sentenza 2 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 02/10/2024, n. 747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 747 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2024 |
Testo completo
Tribunale di Prato
UDIENZA del 02/10/2024 tenuta dal giudice dr.ssa Costanza Comunale
Alle ore 9.44 compaiono:
l'avv. ISABELLA FAGGI in sostituzione dell'avv. GIOVANNI BARDAZZI e dell'avv. GIOVANNI
RENNA per , CP_1 nessuno per la Controparte_2
Assiste all'udienza:
- dr.ssa Emma Volpe ai fini della pratica forense
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
L'avv. Faggi precisa le conclusioni come da ricorso depositato e discute la causa riportandosi agli scritti difensivi. Le contestazioni rese da controparte nella nota depositata non colgono nel segno, avendo il giudice di pace preso per buona la notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c..
Il procuratore a questo punto si allontana dall'aula dichiarando di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 13.30 compare l'avv. Margarita Preni per la Prefettura di su delega dell'Avvocatura di Stato CP_2 di Firenze la quale dichiara di non aver avuto contezza della comunicazione inviata dalla cancelleria circa l'anticipazione dell'orario dell'udienza.
Il giudice pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e depositando motivazione contestuale.
Il giudice dr.ssa Costanza Comunale
1 Repubblica Italiana
Tribunale di Prato Sezione civile
In nome del Popolo Italiano il giudice dr.ssa Costanza Comunale nella causa iscritta al n. R.G. 7/2024 tra le parti:
Ricorrente: , con l'avv. BARDAZZI GIOVANNI ) e l'avv. CP_1 C.F._1
GIOVANNI RENNA ( ) C.F._2
Resistente: , con l'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE Controparte_2
(ADS80039250487)
all'udienza del 02/10/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Il Tribunale di Prato, in funzione di giudice d'appello, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così provvede:
- riforma la sentenza n. 500/2023 emessa dal Giudice di Pace di , pubblicata in data 29.11.2023 CP_2 nel procedimento R.G. 755/2023 e per l'effetto, dichiara ammissibile il ricorso depositato da
CP_1
- respinge l'appello;
2 - condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali sostenute da parte appellata che si liquidano in euro 5.810,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater DPR
115/2002.
Prato, 2/10/2024
Fatto e diritto
Con ricorso ritualmente notificato ha proposto appello avverso la sentenza n. 500/2023 CP_1 emessa dal Giudice di Pace di in data 29.11.2023 nell'ambito del procedimento RG 755/2023. CP_2
Il giudizio di primo grado è stato introdotto dall'odierno appellante, il quale ha impugnato l'ordinanza del
Prefetto di Prato prot. n. 0048962 emessa in data 16.12.2022 con la quale è stata disposta la sospensione della validità della patente di guida cat. B n. rilasciata in data 26.11.2008 dall'ufficio NumeroDi_1 CP_3 per il periodo di anni due a decorrere dalla data del rinnovo della stessa, poiché al momento dell'accertamento risultava scaduta.
Il ricorrente ha dedotto che in data 13.11.2022 gli agenti del comando della Polizia Municipale di CP_2 hanno redatto verbale di accertamento contestando al medesimo la violazione dell'art. 186 co. 2 lett. c) e co. 2bis CdS per aver circolato in stato di ebbrezza con tasso alcolemico pari a 1,83 gr/L alla prima prova e
1,74 gr/L alla seconda prova, causando un sinistro stradale. Contestualmente gli agenti hanno provveduto al ritiro della patente di guida per il successivo inoltro alla Prefettura di . CP_2
Il ricorrente ha lamentato l'illegittimità del provvedimento sospensivo in quanto emesso in carenza della prova della guida in stato di ebbrezza (avendo eseguito la misurazione con un apparecchio non rispondente ai requisiti previsti dagli artt. 192 e 379 DPR 495/1992 e D.M. 196/1990).
Si è costituita in giudizio la eccependo l'inammissibilità del ricorso, essendo stato Controparte_2 proposto oltre il termine di trenta giorni prescritto dalla legge.
Il Giudice di Pace, con la sentenza qui impugnata, ha ritenuto fondata l'eccezione, pronunciando, pertanto, declaratoria di inammissibilità della domanda.
L'appellante, quindi, ha proposto appello alla suddetta sentenza, per i seguenti motivi: (1) violazione e/o erronea applicazione dell'art. 6 co. 6 e 10 lett. a) D.lgs. 150/2011, in relazione all'art. 140 c.p.c.; (2) omesso confronto con i motivi di ricorso secondo i quali l'ordinanza prefettizia di sospensione della patente di guida sarebbe stata adottata in violazione di legge ex artt. 1 co. 2 e 20 L. 689/1981, 186 co. 2 lett. c) e 218
3 Cds, in relazione agli artt. 192 e 379 DPR 495 del 16.12.1992, ovverosia in assenza della prova dello stato di ebbrezza.
In relazione al primo motivo l'appellante ha dedotto che il giudice di primo grado ha errato nel ritenere che la notifica dell'ordinanza di sospensione della patente al medesimo si fosse perfezionata ai sensi dell'art. 140
c.p.c., posto che la notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c. si perfeziona nei confronti del destinatario con il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione della raccomandata informativa di detto deposito. Nel caso in esame, pertanto, essendo stata spedita la raccomandata informativa in data 27.1.2023, la notifica si è perfezionata in data 6.2.2023 ed il ricorso è stato depositato in data 2.3.2023.
Con riferimento al secondo motivo di appello, l'appellante ha dedotto l'inutilizzabilità dell'accertamento eseguito mediante etilometro non rispondente ai requisiti di legge, non avendo assolto agli obblighi di verifica della regolare omologazione, calibratura e manutenzione periodica dell'apparecchio.
Richiamandosi alla perizia di parte depositata in atti, infatti, l'appellante ha evidenziato che lo strumento utilizzato non poteva essere omologato in Italia non avendo le caratteristiche imposte dal D.M. 196/1990; che non è stato sottoposto a corretta verifica né a calibrazione ai sensi del D.M. citato;
che non è stato sottoposto a manutenzione annuale e che al momento dell'accertamento del tasso alcolemico non è stato sottoposto alla verifica della corretta funzionalità prima e dopo il test.
Con memoria di costituzione si è costituita in giudizio la , la quale ha chiesto il rigetto Controparte_2 dell'atto di appello e la conferma della sentenza impugnata.
In particolare, parte appellata ha dedotto l'infondatezza di entrambi i motivi di appello rilevando che il provvedimento impugnato è stato notificato al domicilio digitale eletto dall'odierno appellante “ai fini della notifica delle rispettive ordinanze sospensive della patente di guida” presso il proprio difensore, in data 24.1.2023.
Con riguardo al secondo motivo di appello la ha rilevato che già nel giudizio di primo grado è CP_2 stata documentata la regolarità degli accertamenti effettuati e la corretta omologazione e manutenzione della strumentazione utilizzata. In particolare, l'appellata ha evidenziato che l'apparecchio utilizzato per la rilevazione del tasso alcolemico era perfettamente funzionante ed omologato dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, nonché rispettoso dei dettami di cui al D.M. 196/1990, posto che è stata eseguita la verifica di corretta funzionalità dello strumento, prima e dopo le operazioni di rilevazione del tasso alcolemico sulla persona del ricorrente e che l'apparecchio è sato sottoposto alle verifiche annuali.
Infine, la ha contestato la fondatezza dell'eccezione di controparte riferita alla necessità della CP_2 sottoposizione dell'apparecchio medesimo a nuova visita primitiva, atteso che tale adempimento, richiesto ai fini della validità della relativa prova di accertamento del tasso alcolemico nel sangue del soggetto sottoposto a verifica, consiste in una serie di “verifiche che vanno effettuate (unicamente) prima dell'immissione in
4 servizio dei singoli apparecchi nuovi ed il cui relativo esito va riportato sul libretto metrologico”, come risulta dalla circolazione n. 87/91; al contrario, le verifiche periodiche “sono quelle che vanno effettuate annualmente mentre altre visite periodiche vanno effettuate dopo ogni riparazione.”.
Mutato nelle more il giudice assegnatario del procedimento, questo è stato rinviato all'udienza odierna per la discussione orale sulle conclusioni delle parti così come riportate nel verbale.
Primo motivo di appello.
Il primo motivo di appello è fondato e merita accoglimento.
La notificazione effettuata all'indirizzo mail del difensore dell'appellante, presso il quale aveva eletto domicilio non può ritenersi valida, posto che la stessa non è avvenuta via pec ma alla casella di posta elettronica semplice dell'avvocato e, come tale, non ha certezza legale. Del pari, la notificazione effettuata dal notificatore istruttore Polizia Locale all'indirizzo di residenza del destinatario non si è perfezionata, avendo il medesimo errato nel processo notificatorio. Nella relata di notifica si legge che il destinatario all'accesso presso l'abitazione risulta irreperibile ed il cognome non è presente sul citofono. Di conseguenza l'agente notificatore avrebbe dovuto provvedere ad effettuare la notifica dell'atto ai sensi dell'art. 143 c.p.c. essendo il destinatario risultato irreperibile. Al contrario, il medesimo ha eseguito notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e, pertanto, anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale
3/2010, la stessa deve ritenersi perfezionata per il destinatario al momento del ricevimento della raccomandata informativa o comunque dieci giorni dalla relativa spedizione, spedizione avvenuta nel caso che ci occupa in data 27.1.2023 (raccomandata n. 688788199005).
Pertanto, ha errato il primo giudice a ritenere perfezionata la notifica, posto che doveva essere eseguita con le forme di cui all'art. 143 c.p.c. ma comunque, a voler ritenere valida la notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., la stessa si è perfezionata per il destinatario il 6.2.2023.
Il ricorso, dunque, deve ritenersi tempestivo e come tale, ammissibile.
Secondo motivo di appello.
Il secondo motivo di appello è infondato e non merita accoglimento.
L'appellante lamenta l'idoneità dell'accertamento alcolemico eseguito dagli agenti accertatori poiché effettuato con un apparecchio non idoneo. A sostegno di tale tesi allega agli atti una perizia di parte redatta da un perito nonché giurisprudenza di merito.
Dalla lettura della perizia depositata in atti, tuttavia, emerge l'infondatezza delle doglianze di parte appellante. Il perito di parte svolge considerazioni generiche, riferibili a qualsiasi etilometro, senza grado di certezza ma soltanto probabilistico, comunque dettagliatamente contestate da parte appellata che ha dimostrato che l'apparecchio utilizzato è stato omologato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
5 (doc. 5 fascicolo parte appellata). Risulta, inoltre, che sia stata eseguita la verifica di corretta funzionalità dello strumento prima e dopo le operazioni di rilevazione del tasso alcolemico (doc. 1 fascicolo parte appellata), che sia stata effettuata la verifica primitiva e le verifiche periodiche annuali, in particolar modo, risulta che l'ultima verifica periodica sia stata effettuata nel mese di maggio 2022, quindi pochi mesi prima l'evento accertativo in esame.
Risultano, pertanto, rispettati tutti i requisiti richiesti dall'art. 379 reg. esecutivo CdS secondo cui: “1.
L'accertamento dello stato di ebbrezza ai sensi dell'art. 186, comma 4, del codice, si effettua mediante l'analisi dell'aria alveolare espirata: qualora, in base al valore della concentrazione di alcool nell'aria alveolare espirata, la concentrazione alcoolemica corrisponda o superi 0,8 grammi per litro (g/l), il soggetto viene ritenuto in stato di ebbrezza.
2. La concentrazione di cui al comma 1 dovrà risultare da almeno due determinazioni concordanti effettuate ad un intervallo di tempo di 5 minuti.
3. Nel procedere ai predetti accertamenti, ovvero qualora si provveda a documentare il rifiuto opposto dall'interessato, resta fermo in ogni caso il compito dei verbalizzanti di indicare nella notizia di reato, ai sensi dell'art. 347 del codice di procedura penale, le circostanze sintomatiche dell'esistenza dello stato di ebbrezza, desumibili in particolare dallo stato del soggetto e dalla condotta di guida.
4. L'apparecchio mediante il quale viene effettuata la misura della concentrazione alcoolica nell'aria espirata è denominato etilometro. Esso. Oltre a visualizzare i risultati delle misurazioni e dei controlli propri dell'apparecchi stesso, deve anche, mediante apposita stampante, fornire la corrispondente prova documentale.
5. Gli etilometri devono rispondere ai requisiti stabiliti con disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei trasporti
e della navigazione di concerto con il Ministro della sanità. I requisiti possono essere aggiornati con provvedimento degli stessi
Ministri, quando particolari circostanze o modificazioni di carattere tecnico lo esigano.
6. La Direzione generale della provvede all'omologazione del tipo degli etilometri che, sulla base delle verifiche e CP_4 prove effettuate dal e Prove Autoveicoli e Dispositivi (CSRPAD), rispondono ai requisiti Parte_1 prescritti.
7. Prima della loro immissione nell'uso gli etilometri devono essere sottoposti a verifiche e prove presso il (visita CP_5 preventiva).
8. Gli etilometri in uso devono essere sottoposti a verifiche di prova dal secondo i tempi e le modalità stabilite dal CP_5
Ministero dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministero della sanità. In caso di esito negativo delle verifiche e prove, l'etilometro è ritirato dall'uso.
9. Il Ministero dei trasporti e della navigazione determina, aggiornandolo, l'ammontare dei diritti dovuti dai richiedenti per le operazioni previste nei commi 6, 7 e 8.”
6 Sono state fatte due determinazioni a distanza di dieci minuti l'una dall'altra (10.25 e 10.35 si legge nel report stampato dall'etilometro), l'apparecchio è risultato essere stato sottoposto alla visita primitiva e alle verifiche periodiche sebbene non con cadenza annuale. Tale omissione, tuttavia, non inficia la validità dello strumento utilizzato, alla luce della Circolare del Ministero dell'Interno n. 300-A-7897-17-144 -4-20 del
20.10.2017, peraltro allegata in atti.
Le ulteriori osservazioni svolte dal perito di parte appellante sono del tutto generiche.
L'appello deve, pertanto, essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva concretamente svolta (valore indeterminabile di bassa complessità, fase di studio, fase introduttiva e fase decisionale ai valori medi).
Sussistono, infine, i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002 essedo l'impugnazione integralmente respinta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in funzione di giudice d'appello, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così provvede:
- riforma la sentenza n. 500/2023 emessa dal Giudice di Pace di , pubblicata in data 29.11.2023 CP_2 nel procedimento R.G. 755/2023 e per l'effetto, dichiara ammissibile il ricorso depositato da
CP_1
- respinge l'appello;
- condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali sostenute da parte appellata che si liquidano in euro 5.810,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater DPR
115/2002.
Prato, 2/10/2024
Il giudice dr.ssa Costanza Comunale
7
UDIENZA del 02/10/2024 tenuta dal giudice dr.ssa Costanza Comunale
Alle ore 9.44 compaiono:
l'avv. ISABELLA FAGGI in sostituzione dell'avv. GIOVANNI BARDAZZI e dell'avv. GIOVANNI
RENNA per , CP_1 nessuno per la Controparte_2
Assiste all'udienza:
- dr.ssa Emma Volpe ai fini della pratica forense
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
L'avv. Faggi precisa le conclusioni come da ricorso depositato e discute la causa riportandosi agli scritti difensivi. Le contestazioni rese da controparte nella nota depositata non colgono nel segno, avendo il giudice di pace preso per buona la notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c..
Il procuratore a questo punto si allontana dall'aula dichiarando di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 13.30 compare l'avv. Margarita Preni per la Prefettura di su delega dell'Avvocatura di Stato CP_2 di Firenze la quale dichiara di non aver avuto contezza della comunicazione inviata dalla cancelleria circa l'anticipazione dell'orario dell'udienza.
Il giudice pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e depositando motivazione contestuale.
Il giudice dr.ssa Costanza Comunale
1 Repubblica Italiana
Tribunale di Prato Sezione civile
In nome del Popolo Italiano il giudice dr.ssa Costanza Comunale nella causa iscritta al n. R.G. 7/2024 tra le parti:
Ricorrente: , con l'avv. BARDAZZI GIOVANNI ) e l'avv. CP_1 C.F._1
GIOVANNI RENNA ( ) C.F._2
Resistente: , con l'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE Controparte_2
(ADS80039250487)
all'udienza del 02/10/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Il Tribunale di Prato, in funzione di giudice d'appello, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così provvede:
- riforma la sentenza n. 500/2023 emessa dal Giudice di Pace di , pubblicata in data 29.11.2023 CP_2 nel procedimento R.G. 755/2023 e per l'effetto, dichiara ammissibile il ricorso depositato da
CP_1
- respinge l'appello;
2 - condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali sostenute da parte appellata che si liquidano in euro 5.810,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater DPR
115/2002.
Prato, 2/10/2024
Fatto e diritto
Con ricorso ritualmente notificato ha proposto appello avverso la sentenza n. 500/2023 CP_1 emessa dal Giudice di Pace di in data 29.11.2023 nell'ambito del procedimento RG 755/2023. CP_2
Il giudizio di primo grado è stato introdotto dall'odierno appellante, il quale ha impugnato l'ordinanza del
Prefetto di Prato prot. n. 0048962 emessa in data 16.12.2022 con la quale è stata disposta la sospensione della validità della patente di guida cat. B n. rilasciata in data 26.11.2008 dall'ufficio NumeroDi_1 CP_3 per il periodo di anni due a decorrere dalla data del rinnovo della stessa, poiché al momento dell'accertamento risultava scaduta.
Il ricorrente ha dedotto che in data 13.11.2022 gli agenti del comando della Polizia Municipale di CP_2 hanno redatto verbale di accertamento contestando al medesimo la violazione dell'art. 186 co. 2 lett. c) e co. 2bis CdS per aver circolato in stato di ebbrezza con tasso alcolemico pari a 1,83 gr/L alla prima prova e
1,74 gr/L alla seconda prova, causando un sinistro stradale. Contestualmente gli agenti hanno provveduto al ritiro della patente di guida per il successivo inoltro alla Prefettura di . CP_2
Il ricorrente ha lamentato l'illegittimità del provvedimento sospensivo in quanto emesso in carenza della prova della guida in stato di ebbrezza (avendo eseguito la misurazione con un apparecchio non rispondente ai requisiti previsti dagli artt. 192 e 379 DPR 495/1992 e D.M. 196/1990).
Si è costituita in giudizio la eccependo l'inammissibilità del ricorso, essendo stato Controparte_2 proposto oltre il termine di trenta giorni prescritto dalla legge.
Il Giudice di Pace, con la sentenza qui impugnata, ha ritenuto fondata l'eccezione, pronunciando, pertanto, declaratoria di inammissibilità della domanda.
L'appellante, quindi, ha proposto appello alla suddetta sentenza, per i seguenti motivi: (1) violazione e/o erronea applicazione dell'art. 6 co. 6 e 10 lett. a) D.lgs. 150/2011, in relazione all'art. 140 c.p.c.; (2) omesso confronto con i motivi di ricorso secondo i quali l'ordinanza prefettizia di sospensione della patente di guida sarebbe stata adottata in violazione di legge ex artt. 1 co. 2 e 20 L. 689/1981, 186 co. 2 lett. c) e 218
3 Cds, in relazione agli artt. 192 e 379 DPR 495 del 16.12.1992, ovverosia in assenza della prova dello stato di ebbrezza.
In relazione al primo motivo l'appellante ha dedotto che il giudice di primo grado ha errato nel ritenere che la notifica dell'ordinanza di sospensione della patente al medesimo si fosse perfezionata ai sensi dell'art. 140
c.p.c., posto che la notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c. si perfeziona nei confronti del destinatario con il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione della raccomandata informativa di detto deposito. Nel caso in esame, pertanto, essendo stata spedita la raccomandata informativa in data 27.1.2023, la notifica si è perfezionata in data 6.2.2023 ed il ricorso è stato depositato in data 2.3.2023.
Con riferimento al secondo motivo di appello, l'appellante ha dedotto l'inutilizzabilità dell'accertamento eseguito mediante etilometro non rispondente ai requisiti di legge, non avendo assolto agli obblighi di verifica della regolare omologazione, calibratura e manutenzione periodica dell'apparecchio.
Richiamandosi alla perizia di parte depositata in atti, infatti, l'appellante ha evidenziato che lo strumento utilizzato non poteva essere omologato in Italia non avendo le caratteristiche imposte dal D.M. 196/1990; che non è stato sottoposto a corretta verifica né a calibrazione ai sensi del D.M. citato;
che non è stato sottoposto a manutenzione annuale e che al momento dell'accertamento del tasso alcolemico non è stato sottoposto alla verifica della corretta funzionalità prima e dopo il test.
Con memoria di costituzione si è costituita in giudizio la , la quale ha chiesto il rigetto Controparte_2 dell'atto di appello e la conferma della sentenza impugnata.
In particolare, parte appellata ha dedotto l'infondatezza di entrambi i motivi di appello rilevando che il provvedimento impugnato è stato notificato al domicilio digitale eletto dall'odierno appellante “ai fini della notifica delle rispettive ordinanze sospensive della patente di guida” presso il proprio difensore, in data 24.1.2023.
Con riguardo al secondo motivo di appello la ha rilevato che già nel giudizio di primo grado è CP_2 stata documentata la regolarità degli accertamenti effettuati e la corretta omologazione e manutenzione della strumentazione utilizzata. In particolare, l'appellata ha evidenziato che l'apparecchio utilizzato per la rilevazione del tasso alcolemico era perfettamente funzionante ed omologato dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, nonché rispettoso dei dettami di cui al D.M. 196/1990, posto che è stata eseguita la verifica di corretta funzionalità dello strumento, prima e dopo le operazioni di rilevazione del tasso alcolemico sulla persona del ricorrente e che l'apparecchio è sato sottoposto alle verifiche annuali.
Infine, la ha contestato la fondatezza dell'eccezione di controparte riferita alla necessità della CP_2 sottoposizione dell'apparecchio medesimo a nuova visita primitiva, atteso che tale adempimento, richiesto ai fini della validità della relativa prova di accertamento del tasso alcolemico nel sangue del soggetto sottoposto a verifica, consiste in una serie di “verifiche che vanno effettuate (unicamente) prima dell'immissione in
4 servizio dei singoli apparecchi nuovi ed il cui relativo esito va riportato sul libretto metrologico”, come risulta dalla circolazione n. 87/91; al contrario, le verifiche periodiche “sono quelle che vanno effettuate annualmente mentre altre visite periodiche vanno effettuate dopo ogni riparazione.”.
Mutato nelle more il giudice assegnatario del procedimento, questo è stato rinviato all'udienza odierna per la discussione orale sulle conclusioni delle parti così come riportate nel verbale.
Primo motivo di appello.
Il primo motivo di appello è fondato e merita accoglimento.
La notificazione effettuata all'indirizzo mail del difensore dell'appellante, presso il quale aveva eletto domicilio non può ritenersi valida, posto che la stessa non è avvenuta via pec ma alla casella di posta elettronica semplice dell'avvocato e, come tale, non ha certezza legale. Del pari, la notificazione effettuata dal notificatore istruttore Polizia Locale all'indirizzo di residenza del destinatario non si è perfezionata, avendo il medesimo errato nel processo notificatorio. Nella relata di notifica si legge che il destinatario all'accesso presso l'abitazione risulta irreperibile ed il cognome non è presente sul citofono. Di conseguenza l'agente notificatore avrebbe dovuto provvedere ad effettuare la notifica dell'atto ai sensi dell'art. 143 c.p.c. essendo il destinatario risultato irreperibile. Al contrario, il medesimo ha eseguito notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e, pertanto, anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale
3/2010, la stessa deve ritenersi perfezionata per il destinatario al momento del ricevimento della raccomandata informativa o comunque dieci giorni dalla relativa spedizione, spedizione avvenuta nel caso che ci occupa in data 27.1.2023 (raccomandata n. 688788199005).
Pertanto, ha errato il primo giudice a ritenere perfezionata la notifica, posto che doveva essere eseguita con le forme di cui all'art. 143 c.p.c. ma comunque, a voler ritenere valida la notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., la stessa si è perfezionata per il destinatario il 6.2.2023.
Il ricorso, dunque, deve ritenersi tempestivo e come tale, ammissibile.
Secondo motivo di appello.
Il secondo motivo di appello è infondato e non merita accoglimento.
L'appellante lamenta l'idoneità dell'accertamento alcolemico eseguito dagli agenti accertatori poiché effettuato con un apparecchio non idoneo. A sostegno di tale tesi allega agli atti una perizia di parte redatta da un perito nonché giurisprudenza di merito.
Dalla lettura della perizia depositata in atti, tuttavia, emerge l'infondatezza delle doglianze di parte appellante. Il perito di parte svolge considerazioni generiche, riferibili a qualsiasi etilometro, senza grado di certezza ma soltanto probabilistico, comunque dettagliatamente contestate da parte appellata che ha dimostrato che l'apparecchio utilizzato è stato omologato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
5 (doc. 5 fascicolo parte appellata). Risulta, inoltre, che sia stata eseguita la verifica di corretta funzionalità dello strumento prima e dopo le operazioni di rilevazione del tasso alcolemico (doc. 1 fascicolo parte appellata), che sia stata effettuata la verifica primitiva e le verifiche periodiche annuali, in particolar modo, risulta che l'ultima verifica periodica sia stata effettuata nel mese di maggio 2022, quindi pochi mesi prima l'evento accertativo in esame.
Risultano, pertanto, rispettati tutti i requisiti richiesti dall'art. 379 reg. esecutivo CdS secondo cui: “1.
L'accertamento dello stato di ebbrezza ai sensi dell'art. 186, comma 4, del codice, si effettua mediante l'analisi dell'aria alveolare espirata: qualora, in base al valore della concentrazione di alcool nell'aria alveolare espirata, la concentrazione alcoolemica corrisponda o superi 0,8 grammi per litro (g/l), il soggetto viene ritenuto in stato di ebbrezza.
2. La concentrazione di cui al comma 1 dovrà risultare da almeno due determinazioni concordanti effettuate ad un intervallo di tempo di 5 minuti.
3. Nel procedere ai predetti accertamenti, ovvero qualora si provveda a documentare il rifiuto opposto dall'interessato, resta fermo in ogni caso il compito dei verbalizzanti di indicare nella notizia di reato, ai sensi dell'art. 347 del codice di procedura penale, le circostanze sintomatiche dell'esistenza dello stato di ebbrezza, desumibili in particolare dallo stato del soggetto e dalla condotta di guida.
4. L'apparecchio mediante il quale viene effettuata la misura della concentrazione alcoolica nell'aria espirata è denominato etilometro. Esso. Oltre a visualizzare i risultati delle misurazioni e dei controlli propri dell'apparecchi stesso, deve anche, mediante apposita stampante, fornire la corrispondente prova documentale.
5. Gli etilometri devono rispondere ai requisiti stabiliti con disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei trasporti
e della navigazione di concerto con il Ministro della sanità. I requisiti possono essere aggiornati con provvedimento degli stessi
Ministri, quando particolari circostanze o modificazioni di carattere tecnico lo esigano.
6. La Direzione generale della provvede all'omologazione del tipo degli etilometri che, sulla base delle verifiche e CP_4 prove effettuate dal e Prove Autoveicoli e Dispositivi (CSRPAD), rispondono ai requisiti Parte_1 prescritti.
7. Prima della loro immissione nell'uso gli etilometri devono essere sottoposti a verifiche e prove presso il (visita CP_5 preventiva).
8. Gli etilometri in uso devono essere sottoposti a verifiche di prova dal secondo i tempi e le modalità stabilite dal CP_5
Ministero dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministero della sanità. In caso di esito negativo delle verifiche e prove, l'etilometro è ritirato dall'uso.
9. Il Ministero dei trasporti e della navigazione determina, aggiornandolo, l'ammontare dei diritti dovuti dai richiedenti per le operazioni previste nei commi 6, 7 e 8.”
6 Sono state fatte due determinazioni a distanza di dieci minuti l'una dall'altra (10.25 e 10.35 si legge nel report stampato dall'etilometro), l'apparecchio è risultato essere stato sottoposto alla visita primitiva e alle verifiche periodiche sebbene non con cadenza annuale. Tale omissione, tuttavia, non inficia la validità dello strumento utilizzato, alla luce della Circolare del Ministero dell'Interno n. 300-A-7897-17-144 -4-20 del
20.10.2017, peraltro allegata in atti.
Le ulteriori osservazioni svolte dal perito di parte appellante sono del tutto generiche.
L'appello deve, pertanto, essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva concretamente svolta (valore indeterminabile di bassa complessità, fase di studio, fase introduttiva e fase decisionale ai valori medi).
Sussistono, infine, i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002 essedo l'impugnazione integralmente respinta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in funzione di giudice d'appello, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così provvede:
- riforma la sentenza n. 500/2023 emessa dal Giudice di Pace di , pubblicata in data 29.11.2023 CP_2 nel procedimento R.G. 755/2023 e per l'effetto, dichiara ammissibile il ricorso depositato da
CP_1
- respinge l'appello;
- condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali sostenute da parte appellata che si liquidano in euro 5.810,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater DPR
115/2002.
Prato, 2/10/2024
Il giudice dr.ssa Costanza Comunale
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