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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 10/07/2025, n. 623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 623 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di ER, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 526/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
con sede Parte_1 legale in Roma, alla via Ciro il Grande, n. 21, cod. fisc. , in persona del P.IVA_1
Presidente pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti per atto del notaio da Fiumicino del 22 marzo 2024, rep. n. 37857 – racc. n. 7313, Per_1 dall'avv. Susanna Serrelli, con il quale elettivamente domicilia in ER, al corso
Garibaldi, n. 38, presso la sede dell'Avvocatura distrettuale dell'Ente; appellante-opposto
E
1. , nata a [...] il [...], residente in Controparte_1
ER, alla via Panoramica, n. 26, cod. fisc. , rappresentata e C.F._1 difesa, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv.
Beniamino Mariano, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in ER, al corso
Vittorio Emanuele, n. 111; appellata-opponente
2. , con sede legale in Roma, alla via Parte_2
G. Grezar, n. 14, cod. fisc. e p. iva in persona del Responsabile Atti P.IVA_2
Introduttivi del Giudizio Campania, dott. , rappresentata e difesa, in Parte_3
1 virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Grazia Maria
Cirillo, presso il cui studio elettivamente domicilia in ER, alla via A. Rotunno, n. 15; appellante incidentale-opposta
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 4979/2023 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO – OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per l'appellante (come da appello) – “in riforma dell'appellata sentenza, dichiararne la nullità per i motivi di cui in narrativa perché emessa da giudice privo di giurisdizione e di competenza per materia con conseguente richiesta di rimessione al giudice del lavoro territorialmente competente (Tribunale di Nocera Inferiore); in via subordinata, accogliere le conclusioni formulate in primo grado e quindi dichiarare la incompetenza per materia del giudice adito in favore del Tribunale territorialmente competente in funzione di
Giudice del lavoro;
dichiarare inammissibile e nullo il ricorso in virtù delle formulate eccezioni preliminari e di decadenza;
in via subordinata, rigettare il ricorso con riferimento all'AVA n. perché totalmente infondato per i motivi dedotti, con PartitaIVA_3 conferma dello stesso non pagato, con vittoria di spese, diritti ed onorari;
in via ulteriormente subordinata, dichiarare dovuta la contribuzione contenuta nell'AVA di cui in atti, con conseguente condanna al pagamento della stessa, come sopra dedotto;
in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare dovute le somme contenute nell'AVA n.
40020170005225637000, per il titolo ed il periodo ivi indicato, perché non contestate e non prescritte, con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio”; per l'appellata (come da comparsa di costituzione e risposta) – “- Controparte_1 rigettare l'appello siccome proposto dall' avverso la sentenza n. 4979/2023, emessa Pt_1 dal Tribunale Ordinario di ER in data 8 novembre 2023, pubblicata in pari data, poiché totalmente destituito di fondamento giuridico, e dichiarare inammissibile la costituzione dell' oltre che tardivo l'appello incidente svolto, per tutti i motivi CP_2 sopraesposti, confermando integralmente il contenuto della medesima;
- in ogni caso, condannare l' e l' , ognuno per quanto di ragione al pagamento del compenso Pt_1 CP_2 professionale e delle spese del presente giudizio, in favore della sig.ra ; Controparte_1
- in subordine, previa adesione alla eccezione di incompetenza per materia dell'Autorità adita, ci si rimette a ogni decisione vorrà assumere l'Ecc.mo Collegio, con compensazione delle spese di giudizio”; per l'appellante incidentale (come da comparsa Parte_2 di costituzione e risposta) – “1) accogliere il presente atto e riformare integralmente la 2 sentenza n. n. 4979/23, emessa dal Tribunale civile di ER … depositata in data 8 novembre 2023, non notificata, anche con riferimento alle spese di lite del I giudizio, alla condanna per lite temeraria ex art. 96 co 1 cpc e alla condanna per lite temeraria ex art. 96 co 3 cpc;
2) condannare alle spese del doppio grado di giudizio;
3) in Controparte_1 subordine, condannare l' alle spese del doppio grado di giudizio e disporre che il detto Pt_1 ente manlevi da spese ed oneri di lite l' priva di legittimazione passiva;
4) in via CP_2 ancora più gradata compensare interamente le spese del doppio grado del giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 4979/2023, il Tribunale di ER, nel definire la fase di merito dei riuniti giudizi di opposizione promossi da ex artt. 615, comma 2, e 617, Controparte_1 comma 2, c.p.c., con ricorsi del 15 ottobre 2018 avverso i pignoramenti presso terzi n.
10084201800002195/001 e n. 10084201800002196/001, notificati dall'
[...]
il 27 settembre 2018, a norma dell'art. 72 bis D.P.R. n. 602/1973, Parte_2 così provvedeva: 1) accoglieva le opposizioni e, per l'effetto, dichiarava la nullità dei pignoramenti presso terzi n. 10084201800002195/001 e n. 10084201800002196/001 per omessa notifica degli atti prodromici e, segnatamente, della cartella esattoriale n.
10020180007312869000 e dell'avviso di addebito n. 40020170005225637000, disponendo lo svincolo delle somme staggite;
2) condannava l' Parte_2
e l' in via solidale, alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro
[...] Pt_1
7.616,00, oltre accessori;
3) condannava l' e Parte_2
l' in via solidale, al pagamento della somma di euro 5.000,00, ex art. 96, comma Pt_1
1, c.p.c.; 4) condannava l' al pagamento della somma Parte_2 di euro 1.000,00, ex art. 96, comma 3, c.p.c., per ciascuno dei due atti di pignoramento.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l' con atto di citazione notificato Pt_1
l'8 maggio 2024, assumendo che: 1) la decisione di primo grado era nulla, essendo stata pronunciata da un giudice privo di giurisdizione con riguardo alla cartella esattoriale
10020180007312869000, emessa per il recupero di tributi, e di competenza con riferimento all'avviso di addebito n. 40020170005225637000, relativo all'omesso versamento di contributi previdenziali;
2) contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, la notifica dell'avviso di addebito n. 40020170005225637000 era stata validamente eseguita presso la precedente residenza della , sita in Pagani, alla via CP_1
De Gasperi, n. 311, non avendo l'opponente mai comunicato il suo trasferimento in
ER, alla via Panoramica, n. 26, come, invece, richiesto dall'art. 60, comma 3, D.P.R.
n. 600/1973 per rendere efficaci le variazioni degli indirizzi dei contribuenti ai fini della 3 notifica degli atti impositivi;
3) in ogni caso, il Tribunale di ER avrebbe dovuto confermare la sussistenza del credito dell'opposto , giacché non prescritto e non Pt_1 contestato nel merito;
4) la condanna dell' alla refusione delle spese di lite era Pt_1 illegittima, atteso che, a prescindere dall'infondatezza delle opposizioni spiegate dalla
, era stata disposta per un importo nettamente superiore al credito sotteso CP_1 all'avviso di addebito n. 40020170005225637000, pari ad euro 972,48; 5) illegittima era anche la condanna dell' al pagamento della somma di euro 5.000,00, ex art. 96, c. Pt_1
1, c.p.c., giacché i pignoramenti presso terzi erano stati posti in essere dall'
[...]
e, comunque, nessun danno era stato dimostrato dalla . Parte_2 CP_1
Costituitasi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 2 settembre 2024, l'
[...]
spiegava appello incidentale avverso la sentenza di primo Parte_2 grado per motivi analoghi a quelli articolati dall' chiedendone l'integrale riforma. Pt_1
Nel costituirsi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 25 settembre 2014, la contestava la fondatezza dei motivi di gravame articolati dall' ed CP_1 Pt_1 eccepiva l'inammissibilità, per tardiva proposizione, dell'appello incidentale spiegato dall' . Parte_2
La causa, nella quale non veniva svolta attività istruttoria, perveniva, per la rimessione in decisione, all'udienza del 3 aprile 2025, poi sostituita, a norma dell'art. 127 ter c.p.c., mediante il deposito delle note scritte.
Indi, con ordinanza dell'8/15 maggio 2025, la causa veniva riservata dal consigliere istruttore al Collegio per la decisione, a norma dell'art. 352, comma 2, c.p.c..
L'appello spiegato dall' è manifestamente inammissibile. Pt_1
Al riguardo, occorre preliminarmente osservare che l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere compiuta in base al principio dell'apparenza, vale a dire con esclusivo riferimento alla qualificazione dell'azione con esso compiuta dal giudice adito, indipendentemente dalla sua esattezza (che è sindacabile, secondo il predetto criterio, solo dal giudice cui spetta la cognizione del gravame prescelto) e dalla qualificazione operata dalla parte istante.
Pertanto, una sentenza emessa a definizione di un giudizio di opposizione esecutiva è impugnabile con l'appello nelle ipotesi in cui il giudice abbia qualificato l'azione come opposizione all'esecuzione, mentre è impugnabile solo con il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi degli artt. 111 Cost. e 618, commi 2 e 3, c.p.c., qualora sia stata qualificata come opposizione agli atti esecutivi (cfr., ex plurimis, Cass. 20 febbraio 2004,
n. 3404; Cass. 4 agosto 2005, n. 16379; Cass. 15 febbraio 2006, n. 3288).
4 Qualora, invece, le contestazioni della parte si configurino, nello stesso giudizio, in termini di opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., e di opposizione agli atti esecutivi, a norma dell'art. 617 c.p.c., la sentenza, formalmente unica, contiene due distinte decisioni, assoggettate rispettivamente all'appello e al ricorso per cassazione e, dunque, a due distinti regimi impugnatori (cfr., ex plurimis, Cass. 6 luglio 2006, n. 15376;
Cass. 27 agosto 2014, n. 18312; Cass. ord. 11 febbraio 2020, n. 3166).
Nel caso in cui il giudice adito non abbia fornito alcuna definizione certa all'opposizione proposta dalla parte, la qualificazione della domanda come opposizione all'esecuzione o come opposizione agli atti esecutivi o come opposizione sia all'esecuzione che agli atti esecutivi spetta d'ufficio al giudice dell'impugnazione ai fini della valutazione non solo del merito, ma anche della stessa ammissibilità del gravame (cfr., ex plurimis, Cass. 8 marzo 2001, n. 3400; Cass. 13 ottobre 2009, n. 21683; Cass. 26 maggio 2017, n. 13381).
Non avendo il Tribunale di ER qualificato le opposizioni spiegate dalla CP_1 avverso i pignoramenti esattoriali presso terzi n. 10084201800002195/001 e n.
10084201800002196/001 – senza che, a tal fine, possa assumere alcuna rilevanza la mera indicazione dell'oggetto della controversia nell'epigrafe della decisione (cfr. Cass. 20 febbraio 2004, n. 3404; Cass. ord. 23 aprile 2024, n. 10868), per essere, invece, necessaria l'enunciazione delle motivazioni per le quali l'azione di cognizione sia riconducibile in una determinata fattispecie giuridica piuttosto che in un'altra –, il suo inquadramento normativo deve essere effettuato dall'adita Corte d'Appello, non senza precisare che il giudice di merito, nell'indagine diretta all'individuazione della tipologia e della portata delle domande sottoposte alla sua valutazione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti attraverso i quali le medesime sono estrinsecate, dovendo, di contro, aver riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, per come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante (cfr., ex plurimis, Cass. 10 febbraio 2010, n. 3012; Cass. 14 novembre 2011, n. 23794; Cass. 7 gennaio 2016, n. 118; Cass. ord. 14 marzo 2019, n. 7322).
Ciò posto, le domande spiegate dalla con i riuniti ricorsi del 15 ottobre 2018 e, a CP_1 seguito dell'assegnazione del termine perentorio per l'introduzione della fase di merito del giudizio, con l'atto di citazione del 7 gennaio 2020, ad onta del nomen iuris con le quali sono state rubricate, sono giuridicamente qualificabili, alla luce della causa petendi
e del petitum, non già come opposizioni all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615, comma 2,
c.p.c., non involgendo in alcun modo l'an exequendum, id est il diritto degli Enti impositori di procedere ad espropriazione forzata mediante l' Controparte_3
[...] al fine di pervenire al soddisfacimento delle rispettive ragioni creditorie, ma
[...] come opposizioni agli atti esecutivi, a norma dell'art. 617, comma 2, c.p.c., giacché esclusivamente dirette ad eccepire e a far valere, quali vizi di carattere formale, la mancanza, nei pignoramenti presso terzi n. 10084201800002195/001 e n.
10084201800002196/001, di una dettagliata indicazione dei crediti azionati, l'inesistenza o la nullità delle notifiche della cartella esattoriale n. 10020180007312869000 e dell'avviso di addebito n. 40020170005225637000, l'inosservanza degli artt. 3, comma 3, legge n. 241/1990 e 7 legge 212/2020 nonché la violazione del diritto di difesa, per non essere stati portati a conoscenza dell'interessato gli elementi essenziali della pretesa azionata (cfr., ex plurimis, Cass. 25 novembre 2002, n. 16569; Cass. 3 agosto 2005, n.
16262; Cass. 6 aprile 2006, n. 8112; Cass. 13 novembre 2009, n. 24047).
Ne deriva che l'appello è inammissibile, atteso che avverso la sentenza n. 4979/2023 del
Tribunale di ER, con la quale sono state decise opposizioni chiaramente sussumibili nell'archetipo normativo dell'art. 617, comma 2, c.p.c., l' avrebbe dovuto Pt_1 interporre, quale unico mezzo di gravame, il ricorso per cassazione, a norma degli artt.
618, comma 2, c.p.c. e 111 Cost..
Radicalmente inammissibile per violazione, oltre che dell'art. 618, comma 2, c.p.c., del termine previsto, a pena di decadenza, dall'art. 343, comma 1, c.p.c. è anche l'appello incidentale spiegato dall' con la comparsa di Parte_2 costituzione e risposta depositata il 2 settembre 2024, e, dunque, ben oltre il ventesimo giorno antecedente all'udienza fissata dall' con l'atto di introduttivo del giudizio Pt_1 di gravame per il giorno 10 settembre 2024 (poi differita d'ufficio, ai sensi degli artt. 168 bis, comma 4, e 359 c.p.c., alla data del 26 settembre 2024), tale dovendosi definire la domanda con la quale è stata chiesta l'integrale riforma della sentenza di primo grado in ragione del difetto di giurisdizione e di competenza del Tribunale di ER, della validità delle notifiche della cartella esattoriale n. 10020180007312869000 e dell'avviso di addebito n. 40020170005225637000 nonché dell'illegittimità della condanna alla refusione delle spese di lite e al risarcimento del danno da responsabilità processuale aggravata, a norma dell'art. 96, commi 1 e 3, c.p.c..
Ed infatti, ai fini della proposizione dell'appello incidentale, non è necessario l'uso di formule sacramentali, essendo sufficiente che la volontà di ottenere la riforma della sentenza impugnata si manifesti, come avvenuto nella fattispecie de qua agitur, con la formulazione di richieste concrete e con l'indicazione di motivi specifici, in modo da consentire di individuare l'oggetto ed i limiti del giudizio di gravame (cfr., ex plurimis,
6 Cass. 9 giugno 1975, n. 2299; cfr. Cass. 8 giugno 1995, n. 6479; Cass. 15 novembre 2004,
n. 21615; Cass. 30 giugno 2010, n. 15501).
L'inammissibilità degli appelli proposti dall' e dall' Pt_1 Parte_2
ne comporta la reiezione per ragioni di carattere processuale e ne preclude,
[...] rendendola del tutto ultronea, la disamina del merito.
Ed invero, qualora il giudice, dopo avere dichiarato inammissibile una domanda, un suo capo o un motivo di impugnazione, in tal modo privandosi della potestas iudicandi, li abbia comunque esaminati nel merito, le relative argomentazioni devono ritenersi del tutto ininfluenti ai fini della decisione e, come tali, prive di effetti giuridici, con la conseguenza che la parte soccombente non ha l'onere, né l'interesse ad impugnarle, essendo, invece, tenuta a censurare soltanto la dichiarazione di inammissibilità, per costituire quest'ultima la vera ragione della pronuncia (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Un. 30 ottobre 2013, n.
24469; Cass. ord. 19 dicembre 2017, n. 30393; Cass. ord. 16 giugno 2020, n. 11675).
L'inammissibilità delle impugnazioni, concretandosi in un'ipotesi di soccombenza connessa a motivi di carattere processuale (cfr. Cass. 9 agosto 1996, n. 7389; Cass. 8 settembre 1999, n. 9512; Cass. 7 agosto 2001, n. 10911), comporta, ai sensi dell'art. 91, comma 1, c.p.c., la condanna dell' e dell' , in Pt_1 Parte_2 via solidale, alla refusione delle spese del secondo grado del giudizio, che si liquidano, come da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, in ragione dell'entità dei crediti azionati in executivis, ex art. 17 c.p.c., ed in rapporto all'attività difensiva espletata dalla , in CP_1 complessivi euro 3.000,00 per compenso, di cui euro 1.100,00 per la fase di studio, euro
900,00 per la fase introduttiva ed euro 1.000,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella.
Deve darsi atto, infine, che la declaratoria di inammissibilità delle impugnazioni integra, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, il presupposto processuale occorrente per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, corrispondente a quello previsto per l'iscrizione a ruolo del giudizio o per la proposizione del gravame in via incidentale, se dovuto (cfr. Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di ER, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dall' avverso la sentenza n. 4979/2023 del Tribunale di ER con atto di Pt_1
7 citazione notificato l'8 maggio 2024 nonché sull'impugnazione incidentale spiegata dall' con comparsa di costituzione e risposta Parte_2 depositata il 2 settembre 2024, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello proposto dall' Pt_1
2. dichiara inammissibile l'appello incidentale spiegato dall' Parte_2
;
[...]
3. condanna l' e l' , in via solidale, alla Pt_1 Parte_2 refusione delle spese del secondo grado del giudizio, che si liquidano in complessivi euro 3.000,00 per compenso difensivo, di cui euro 1.100,00 per la fase di studio, euro
900,00 per la fase introduttiva ed euro 1.000,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 nei confronti degli appellanti, previo versamento del contributo unificato non corrisposto al momento dell'iscrizione a ruolo della controversia e della costituzione in giudizio, se dovuto.
Così deciso in ER, nella Camera di Consiglio del 9 luglio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
8
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di ER, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 526/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
con sede Parte_1 legale in Roma, alla via Ciro il Grande, n. 21, cod. fisc. , in persona del P.IVA_1
Presidente pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti per atto del notaio da Fiumicino del 22 marzo 2024, rep. n. 37857 – racc. n. 7313, Per_1 dall'avv. Susanna Serrelli, con il quale elettivamente domicilia in ER, al corso
Garibaldi, n. 38, presso la sede dell'Avvocatura distrettuale dell'Ente; appellante-opposto
E
1. , nata a [...] il [...], residente in Controparte_1
ER, alla via Panoramica, n. 26, cod. fisc. , rappresentata e C.F._1 difesa, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv.
Beniamino Mariano, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in ER, al corso
Vittorio Emanuele, n. 111; appellata-opponente
2. , con sede legale in Roma, alla via Parte_2
G. Grezar, n. 14, cod. fisc. e p. iva in persona del Responsabile Atti P.IVA_2
Introduttivi del Giudizio Campania, dott. , rappresentata e difesa, in Parte_3
1 virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Grazia Maria
Cirillo, presso il cui studio elettivamente domicilia in ER, alla via A. Rotunno, n. 15; appellante incidentale-opposta
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 4979/2023 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO – OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per l'appellante (come da appello) – “in riforma dell'appellata sentenza, dichiararne la nullità per i motivi di cui in narrativa perché emessa da giudice privo di giurisdizione e di competenza per materia con conseguente richiesta di rimessione al giudice del lavoro territorialmente competente (Tribunale di Nocera Inferiore); in via subordinata, accogliere le conclusioni formulate in primo grado e quindi dichiarare la incompetenza per materia del giudice adito in favore del Tribunale territorialmente competente in funzione di
Giudice del lavoro;
dichiarare inammissibile e nullo il ricorso in virtù delle formulate eccezioni preliminari e di decadenza;
in via subordinata, rigettare il ricorso con riferimento all'AVA n. perché totalmente infondato per i motivi dedotti, con PartitaIVA_3 conferma dello stesso non pagato, con vittoria di spese, diritti ed onorari;
in via ulteriormente subordinata, dichiarare dovuta la contribuzione contenuta nell'AVA di cui in atti, con conseguente condanna al pagamento della stessa, come sopra dedotto;
in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare dovute le somme contenute nell'AVA n.
40020170005225637000, per il titolo ed il periodo ivi indicato, perché non contestate e non prescritte, con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio”; per l'appellata (come da comparsa di costituzione e risposta) – “- Controparte_1 rigettare l'appello siccome proposto dall' avverso la sentenza n. 4979/2023, emessa Pt_1 dal Tribunale Ordinario di ER in data 8 novembre 2023, pubblicata in pari data, poiché totalmente destituito di fondamento giuridico, e dichiarare inammissibile la costituzione dell' oltre che tardivo l'appello incidente svolto, per tutti i motivi CP_2 sopraesposti, confermando integralmente il contenuto della medesima;
- in ogni caso, condannare l' e l' , ognuno per quanto di ragione al pagamento del compenso Pt_1 CP_2 professionale e delle spese del presente giudizio, in favore della sig.ra ; Controparte_1
- in subordine, previa adesione alla eccezione di incompetenza per materia dell'Autorità adita, ci si rimette a ogni decisione vorrà assumere l'Ecc.mo Collegio, con compensazione delle spese di giudizio”; per l'appellante incidentale (come da comparsa Parte_2 di costituzione e risposta) – “1) accogliere il presente atto e riformare integralmente la 2 sentenza n. n. 4979/23, emessa dal Tribunale civile di ER … depositata in data 8 novembre 2023, non notificata, anche con riferimento alle spese di lite del I giudizio, alla condanna per lite temeraria ex art. 96 co 1 cpc e alla condanna per lite temeraria ex art. 96 co 3 cpc;
2) condannare alle spese del doppio grado di giudizio;
3) in Controparte_1 subordine, condannare l' alle spese del doppio grado di giudizio e disporre che il detto Pt_1 ente manlevi da spese ed oneri di lite l' priva di legittimazione passiva;
4) in via CP_2 ancora più gradata compensare interamente le spese del doppio grado del giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 4979/2023, il Tribunale di ER, nel definire la fase di merito dei riuniti giudizi di opposizione promossi da ex artt. 615, comma 2, e 617, Controparte_1 comma 2, c.p.c., con ricorsi del 15 ottobre 2018 avverso i pignoramenti presso terzi n.
10084201800002195/001 e n. 10084201800002196/001, notificati dall'
[...]
il 27 settembre 2018, a norma dell'art. 72 bis D.P.R. n. 602/1973, Parte_2 così provvedeva: 1) accoglieva le opposizioni e, per l'effetto, dichiarava la nullità dei pignoramenti presso terzi n. 10084201800002195/001 e n. 10084201800002196/001 per omessa notifica degli atti prodromici e, segnatamente, della cartella esattoriale n.
10020180007312869000 e dell'avviso di addebito n. 40020170005225637000, disponendo lo svincolo delle somme staggite;
2) condannava l' Parte_2
e l' in via solidale, alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro
[...] Pt_1
7.616,00, oltre accessori;
3) condannava l' e Parte_2
l' in via solidale, al pagamento della somma di euro 5.000,00, ex art. 96, comma Pt_1
1, c.p.c.; 4) condannava l' al pagamento della somma Parte_2 di euro 1.000,00, ex art. 96, comma 3, c.p.c., per ciascuno dei due atti di pignoramento.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l' con atto di citazione notificato Pt_1
l'8 maggio 2024, assumendo che: 1) la decisione di primo grado era nulla, essendo stata pronunciata da un giudice privo di giurisdizione con riguardo alla cartella esattoriale
10020180007312869000, emessa per il recupero di tributi, e di competenza con riferimento all'avviso di addebito n. 40020170005225637000, relativo all'omesso versamento di contributi previdenziali;
2) contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, la notifica dell'avviso di addebito n. 40020170005225637000 era stata validamente eseguita presso la precedente residenza della , sita in Pagani, alla via CP_1
De Gasperi, n. 311, non avendo l'opponente mai comunicato il suo trasferimento in
ER, alla via Panoramica, n. 26, come, invece, richiesto dall'art. 60, comma 3, D.P.R.
n. 600/1973 per rendere efficaci le variazioni degli indirizzi dei contribuenti ai fini della 3 notifica degli atti impositivi;
3) in ogni caso, il Tribunale di ER avrebbe dovuto confermare la sussistenza del credito dell'opposto , giacché non prescritto e non Pt_1 contestato nel merito;
4) la condanna dell' alla refusione delle spese di lite era Pt_1 illegittima, atteso che, a prescindere dall'infondatezza delle opposizioni spiegate dalla
, era stata disposta per un importo nettamente superiore al credito sotteso CP_1 all'avviso di addebito n. 40020170005225637000, pari ad euro 972,48; 5) illegittima era anche la condanna dell' al pagamento della somma di euro 5.000,00, ex art. 96, c. Pt_1
1, c.p.c., giacché i pignoramenti presso terzi erano stati posti in essere dall'
[...]
e, comunque, nessun danno era stato dimostrato dalla . Parte_2 CP_1
Costituitasi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 2 settembre 2024, l'
[...]
spiegava appello incidentale avverso la sentenza di primo Parte_2 grado per motivi analoghi a quelli articolati dall' chiedendone l'integrale riforma. Pt_1
Nel costituirsi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 25 settembre 2014, la contestava la fondatezza dei motivi di gravame articolati dall' ed CP_1 Pt_1 eccepiva l'inammissibilità, per tardiva proposizione, dell'appello incidentale spiegato dall' . Parte_2
La causa, nella quale non veniva svolta attività istruttoria, perveniva, per la rimessione in decisione, all'udienza del 3 aprile 2025, poi sostituita, a norma dell'art. 127 ter c.p.c., mediante il deposito delle note scritte.
Indi, con ordinanza dell'8/15 maggio 2025, la causa veniva riservata dal consigliere istruttore al Collegio per la decisione, a norma dell'art. 352, comma 2, c.p.c..
L'appello spiegato dall' è manifestamente inammissibile. Pt_1
Al riguardo, occorre preliminarmente osservare che l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere compiuta in base al principio dell'apparenza, vale a dire con esclusivo riferimento alla qualificazione dell'azione con esso compiuta dal giudice adito, indipendentemente dalla sua esattezza (che è sindacabile, secondo il predetto criterio, solo dal giudice cui spetta la cognizione del gravame prescelto) e dalla qualificazione operata dalla parte istante.
Pertanto, una sentenza emessa a definizione di un giudizio di opposizione esecutiva è impugnabile con l'appello nelle ipotesi in cui il giudice abbia qualificato l'azione come opposizione all'esecuzione, mentre è impugnabile solo con il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi degli artt. 111 Cost. e 618, commi 2 e 3, c.p.c., qualora sia stata qualificata come opposizione agli atti esecutivi (cfr., ex plurimis, Cass. 20 febbraio 2004,
n. 3404; Cass. 4 agosto 2005, n. 16379; Cass. 15 febbraio 2006, n. 3288).
4 Qualora, invece, le contestazioni della parte si configurino, nello stesso giudizio, in termini di opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., e di opposizione agli atti esecutivi, a norma dell'art. 617 c.p.c., la sentenza, formalmente unica, contiene due distinte decisioni, assoggettate rispettivamente all'appello e al ricorso per cassazione e, dunque, a due distinti regimi impugnatori (cfr., ex plurimis, Cass. 6 luglio 2006, n. 15376;
Cass. 27 agosto 2014, n. 18312; Cass. ord. 11 febbraio 2020, n. 3166).
Nel caso in cui il giudice adito non abbia fornito alcuna definizione certa all'opposizione proposta dalla parte, la qualificazione della domanda come opposizione all'esecuzione o come opposizione agli atti esecutivi o come opposizione sia all'esecuzione che agli atti esecutivi spetta d'ufficio al giudice dell'impugnazione ai fini della valutazione non solo del merito, ma anche della stessa ammissibilità del gravame (cfr., ex plurimis, Cass. 8 marzo 2001, n. 3400; Cass. 13 ottobre 2009, n. 21683; Cass. 26 maggio 2017, n. 13381).
Non avendo il Tribunale di ER qualificato le opposizioni spiegate dalla CP_1 avverso i pignoramenti esattoriali presso terzi n. 10084201800002195/001 e n.
10084201800002196/001 – senza che, a tal fine, possa assumere alcuna rilevanza la mera indicazione dell'oggetto della controversia nell'epigrafe della decisione (cfr. Cass. 20 febbraio 2004, n. 3404; Cass. ord. 23 aprile 2024, n. 10868), per essere, invece, necessaria l'enunciazione delle motivazioni per le quali l'azione di cognizione sia riconducibile in una determinata fattispecie giuridica piuttosto che in un'altra –, il suo inquadramento normativo deve essere effettuato dall'adita Corte d'Appello, non senza precisare che il giudice di merito, nell'indagine diretta all'individuazione della tipologia e della portata delle domande sottoposte alla sua valutazione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti attraverso i quali le medesime sono estrinsecate, dovendo, di contro, aver riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, per come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante (cfr., ex plurimis, Cass. 10 febbraio 2010, n. 3012; Cass. 14 novembre 2011, n. 23794; Cass. 7 gennaio 2016, n. 118; Cass. ord. 14 marzo 2019, n. 7322).
Ciò posto, le domande spiegate dalla con i riuniti ricorsi del 15 ottobre 2018 e, a CP_1 seguito dell'assegnazione del termine perentorio per l'introduzione della fase di merito del giudizio, con l'atto di citazione del 7 gennaio 2020, ad onta del nomen iuris con le quali sono state rubricate, sono giuridicamente qualificabili, alla luce della causa petendi
e del petitum, non già come opposizioni all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615, comma 2,
c.p.c., non involgendo in alcun modo l'an exequendum, id est il diritto degli Enti impositori di procedere ad espropriazione forzata mediante l' Controparte_3
[...] al fine di pervenire al soddisfacimento delle rispettive ragioni creditorie, ma
[...] come opposizioni agli atti esecutivi, a norma dell'art. 617, comma 2, c.p.c., giacché esclusivamente dirette ad eccepire e a far valere, quali vizi di carattere formale, la mancanza, nei pignoramenti presso terzi n. 10084201800002195/001 e n.
10084201800002196/001, di una dettagliata indicazione dei crediti azionati, l'inesistenza o la nullità delle notifiche della cartella esattoriale n. 10020180007312869000 e dell'avviso di addebito n. 40020170005225637000, l'inosservanza degli artt. 3, comma 3, legge n. 241/1990 e 7 legge 212/2020 nonché la violazione del diritto di difesa, per non essere stati portati a conoscenza dell'interessato gli elementi essenziali della pretesa azionata (cfr., ex plurimis, Cass. 25 novembre 2002, n. 16569; Cass. 3 agosto 2005, n.
16262; Cass. 6 aprile 2006, n. 8112; Cass. 13 novembre 2009, n. 24047).
Ne deriva che l'appello è inammissibile, atteso che avverso la sentenza n. 4979/2023 del
Tribunale di ER, con la quale sono state decise opposizioni chiaramente sussumibili nell'archetipo normativo dell'art. 617, comma 2, c.p.c., l' avrebbe dovuto Pt_1 interporre, quale unico mezzo di gravame, il ricorso per cassazione, a norma degli artt.
618, comma 2, c.p.c. e 111 Cost..
Radicalmente inammissibile per violazione, oltre che dell'art. 618, comma 2, c.p.c., del termine previsto, a pena di decadenza, dall'art. 343, comma 1, c.p.c. è anche l'appello incidentale spiegato dall' con la comparsa di Parte_2 costituzione e risposta depositata il 2 settembre 2024, e, dunque, ben oltre il ventesimo giorno antecedente all'udienza fissata dall' con l'atto di introduttivo del giudizio Pt_1 di gravame per il giorno 10 settembre 2024 (poi differita d'ufficio, ai sensi degli artt. 168 bis, comma 4, e 359 c.p.c., alla data del 26 settembre 2024), tale dovendosi definire la domanda con la quale è stata chiesta l'integrale riforma della sentenza di primo grado in ragione del difetto di giurisdizione e di competenza del Tribunale di ER, della validità delle notifiche della cartella esattoriale n. 10020180007312869000 e dell'avviso di addebito n. 40020170005225637000 nonché dell'illegittimità della condanna alla refusione delle spese di lite e al risarcimento del danno da responsabilità processuale aggravata, a norma dell'art. 96, commi 1 e 3, c.p.c..
Ed infatti, ai fini della proposizione dell'appello incidentale, non è necessario l'uso di formule sacramentali, essendo sufficiente che la volontà di ottenere la riforma della sentenza impugnata si manifesti, come avvenuto nella fattispecie de qua agitur, con la formulazione di richieste concrete e con l'indicazione di motivi specifici, in modo da consentire di individuare l'oggetto ed i limiti del giudizio di gravame (cfr., ex plurimis,
6 Cass. 9 giugno 1975, n. 2299; cfr. Cass. 8 giugno 1995, n. 6479; Cass. 15 novembre 2004,
n. 21615; Cass. 30 giugno 2010, n. 15501).
L'inammissibilità degli appelli proposti dall' e dall' Pt_1 Parte_2
ne comporta la reiezione per ragioni di carattere processuale e ne preclude,
[...] rendendola del tutto ultronea, la disamina del merito.
Ed invero, qualora il giudice, dopo avere dichiarato inammissibile una domanda, un suo capo o un motivo di impugnazione, in tal modo privandosi della potestas iudicandi, li abbia comunque esaminati nel merito, le relative argomentazioni devono ritenersi del tutto ininfluenti ai fini della decisione e, come tali, prive di effetti giuridici, con la conseguenza che la parte soccombente non ha l'onere, né l'interesse ad impugnarle, essendo, invece, tenuta a censurare soltanto la dichiarazione di inammissibilità, per costituire quest'ultima la vera ragione della pronuncia (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Un. 30 ottobre 2013, n.
24469; Cass. ord. 19 dicembre 2017, n. 30393; Cass. ord. 16 giugno 2020, n. 11675).
L'inammissibilità delle impugnazioni, concretandosi in un'ipotesi di soccombenza connessa a motivi di carattere processuale (cfr. Cass. 9 agosto 1996, n. 7389; Cass. 8 settembre 1999, n. 9512; Cass. 7 agosto 2001, n. 10911), comporta, ai sensi dell'art. 91, comma 1, c.p.c., la condanna dell' e dell' , in Pt_1 Parte_2 via solidale, alla refusione delle spese del secondo grado del giudizio, che si liquidano, come da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, in ragione dell'entità dei crediti azionati in executivis, ex art. 17 c.p.c., ed in rapporto all'attività difensiva espletata dalla , in CP_1 complessivi euro 3.000,00 per compenso, di cui euro 1.100,00 per la fase di studio, euro
900,00 per la fase introduttiva ed euro 1.000,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella.
Deve darsi atto, infine, che la declaratoria di inammissibilità delle impugnazioni integra, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, il presupposto processuale occorrente per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, corrispondente a quello previsto per l'iscrizione a ruolo del giudizio o per la proposizione del gravame in via incidentale, se dovuto (cfr. Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di ER, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dall' avverso la sentenza n. 4979/2023 del Tribunale di ER con atto di Pt_1
7 citazione notificato l'8 maggio 2024 nonché sull'impugnazione incidentale spiegata dall' con comparsa di costituzione e risposta Parte_2 depositata il 2 settembre 2024, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello proposto dall' Pt_1
2. dichiara inammissibile l'appello incidentale spiegato dall' Parte_2
;
[...]
3. condanna l' e l' , in via solidale, alla Pt_1 Parte_2 refusione delle spese del secondo grado del giudizio, che si liquidano in complessivi euro 3.000,00 per compenso difensivo, di cui euro 1.100,00 per la fase di studio, euro
900,00 per la fase introduttiva ed euro 1.000,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 nei confronti degli appellanti, previo versamento del contributo unificato non corrisposto al momento dell'iscrizione a ruolo della controversia e della costituzione in giudizio, se dovuto.
Così deciso in ER, nella Camera di Consiglio del 9 luglio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
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