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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VI, sentenza 20/02/2026, n. 1521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1521 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1521/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
TESTA FRANCESCO MARIO RODO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5587/2024 depositato il 26/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220043467383000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 439/2026 depositato il 11/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 27/05/2024, il sig. Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento sopra indicata, con la quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 531,16 a titolo di tasse automobilistiche per l'annualità 2019.
A sostegno del gravame, il ricorrente ha eccepito la mancata notifica degli atti prodromici, nonchè la la decadenza dell'ente impositore dal potere di accertamento e di riscossione e l'intervenuta prescrizione triennale del credito.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catania, la quale ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.
La causa è stata trattata come da verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che il ricorso è infondato e va rigettato.
Deve premettersi che con legge della Regione Siciliana 11 agosto 2015 n. 16 (Tassa automobilistica regionale.
Modifica dell'articolo 47 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9), è stata istituita, a far tempo dal 1° gennaio
2016, la tassa automobilistica regionale, chiamata a sostituire quella erariale in precedenza vigente.
L'art 2, comma 1 della legge prevede in particolare, che «il presupposto d'imposta, la misura della tassa, i soggetti passivi e le modalità applicative restano disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 e successive modifiche ed integrazioni».
L'art. 2 comma 2-bis prevede poi che «trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), a bis) e b), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 in materia di ravvedimento». E che « in caso di mancato ravvedimento la Regione provvede, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sulla base delle notizie occorrenti per l'applicazione del tributo e per l'individuazione del proprietario del veicolo comunicate dal tenutario del pubblico registro automobilistico all'archivio regionale della tassa automobilistica, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute che costituisce accertamento per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa automobilistica e l'irrogazione delle sanzioni e dei relativi accessori».
In materia di tasse automobilistiche viene dunque previsto un meccanismo in base al quale la Regione
Siciliana, a fronte di un tributo che si paga mediante versamento diretto, procede ad un'automatica iscrizione a ruolo, eliminando così – di regola - la fase di accertamento che rimane assorbita in quella di emissione e notifica della cartella di pagamento.
La Corte Costituzionale, con sentenza n.152/2018, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di tale meccanismo di esazione, ha rigettato la questione di costituzionalità proposta, escludendo che le indicate disposizioni regionali diano luogo a distonie di sistema con la tipologia e la struttura degli istituti tributari statali visti nel loro complessivo assetto ordinamentale.
Secondo quanto previsto dalla disciplina regionale impugnata, in definitiva, il ruolo, che conferisce all'obbligazione tributaria forza esecutiva, non viene preceduto da alcun atto partecipativo destinato al contribuente: si forma unilateralmente per determinazione amministrativa, al semplice riscontro della omissione, della inesattezza o della intempestività del pagamento.
Il contribuente, di regola, acquisisce contezza della pretesa azionata dall'ente impositore solo per il tramite della cartella di pagamento;
ed avverso la cartella può proporre ricorso per vizi che afferiscono non solo alla stessa ed al ruolo che la giustifica, ma anche all' an della pretesa tributaria. Il sacrificio del contraddittorio preventivo con il contribuente trova una giustificazione di sistema identica a quella prevista in tema di controlli automatici: e, alla stessa stregua di tali ultime ipotesi, risulta adeguatamente compensato dalla possibilità, per il contribuente, di fare valere l'insussistenza della pretesa sia in via amministrativa, sollecitando un annullamento in autotutela, sia in sede giudiziaria, anche tramite l'eventuale attivazione della tutela cautelare.
Ne consegue che, in virtù della Legge Regionale Sicilia n.16 dell'11 agosto 2015, l'iscrizione a ruolo delle somme dovute a titolo di tasse automobilistiche costituisce al tempo stesso accertamento per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa stessa e per l'irrogazione delle sanzioni e dei relativi accessori.
Pertanto, non sussistendo atti prodromici di accertamento, è la cartella stessa oggi impugnata a costituire prima intimazione di pagamento. Sono dunque infondate le eccezioni relative al difetto di previa notifica di prodromici atti di accertamento e di decadenza dell'azione di riscossione.
Da quanto sopra illustrato deriva poi che, nella materia in esame, è alla notifica della cartella di pagamento che occorre guardare per verificare se l'amministrazione abbia rispettato il termine di prescrizione triennale di cui all'art. 5 D.L. 953/1982.
Orbene, anche con riguardo alla eccepita prescrizione triennale del tributo, deve concludersi per il rigetto del ricorso. L' impugnata cartella di pagamento, relativa a tasse automobilistiche dovute per l'anno 2019, è stata infatti notificata al ricorrente in data 11.4.2024.
L'ordinario termine triennale di cui all'art. 5 d.l. 953/1982 sarebbe scaduto il 31.12.2022: va però tenuto conto della proroga di ventiquattro mesi dei termini di prescrizione e decadenza disposta per effetto della normativa emergenziale che ha fatto seguito alla epidemia da Covid 19 (art.68 del Decreto Legge n. 18/2020, che richiama l'art. 12 co.2 del Decreto Legge n. 159/2015).
Ne consegue che per l'annualità oggetto del giudizio non si è maturata la prescrizione triennale del tributo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che vengono liquidate in omnicomprensive € 250,00, oltre IVA e CPA se dovuti, in favore di parte resistente. Così deciso in Catania il 9.2.2026 Il giudice monocratico Francesco Testa
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
TESTA FRANCESCO MARIO RODO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5587/2024 depositato il 26/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220043467383000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 439/2026 depositato il 11/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 27/05/2024, il sig. Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento sopra indicata, con la quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 531,16 a titolo di tasse automobilistiche per l'annualità 2019.
A sostegno del gravame, il ricorrente ha eccepito la mancata notifica degli atti prodromici, nonchè la la decadenza dell'ente impositore dal potere di accertamento e di riscossione e l'intervenuta prescrizione triennale del credito.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catania, la quale ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.
La causa è stata trattata come da verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che il ricorso è infondato e va rigettato.
Deve premettersi che con legge della Regione Siciliana 11 agosto 2015 n. 16 (Tassa automobilistica regionale.
Modifica dell'articolo 47 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9), è stata istituita, a far tempo dal 1° gennaio
2016, la tassa automobilistica regionale, chiamata a sostituire quella erariale in precedenza vigente.
L'art 2, comma 1 della legge prevede in particolare, che «il presupposto d'imposta, la misura della tassa, i soggetti passivi e le modalità applicative restano disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 e successive modifiche ed integrazioni».
L'art. 2 comma 2-bis prevede poi che «trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), a bis) e b), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 in materia di ravvedimento». E che « in caso di mancato ravvedimento la Regione provvede, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sulla base delle notizie occorrenti per l'applicazione del tributo e per l'individuazione del proprietario del veicolo comunicate dal tenutario del pubblico registro automobilistico all'archivio regionale della tassa automobilistica, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute che costituisce accertamento per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa automobilistica e l'irrogazione delle sanzioni e dei relativi accessori».
In materia di tasse automobilistiche viene dunque previsto un meccanismo in base al quale la Regione
Siciliana, a fronte di un tributo che si paga mediante versamento diretto, procede ad un'automatica iscrizione a ruolo, eliminando così – di regola - la fase di accertamento che rimane assorbita in quella di emissione e notifica della cartella di pagamento.
La Corte Costituzionale, con sentenza n.152/2018, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di tale meccanismo di esazione, ha rigettato la questione di costituzionalità proposta, escludendo che le indicate disposizioni regionali diano luogo a distonie di sistema con la tipologia e la struttura degli istituti tributari statali visti nel loro complessivo assetto ordinamentale.
Secondo quanto previsto dalla disciplina regionale impugnata, in definitiva, il ruolo, che conferisce all'obbligazione tributaria forza esecutiva, non viene preceduto da alcun atto partecipativo destinato al contribuente: si forma unilateralmente per determinazione amministrativa, al semplice riscontro della omissione, della inesattezza o della intempestività del pagamento.
Il contribuente, di regola, acquisisce contezza della pretesa azionata dall'ente impositore solo per il tramite della cartella di pagamento;
ed avverso la cartella può proporre ricorso per vizi che afferiscono non solo alla stessa ed al ruolo che la giustifica, ma anche all' an della pretesa tributaria. Il sacrificio del contraddittorio preventivo con il contribuente trova una giustificazione di sistema identica a quella prevista in tema di controlli automatici: e, alla stessa stregua di tali ultime ipotesi, risulta adeguatamente compensato dalla possibilità, per il contribuente, di fare valere l'insussistenza della pretesa sia in via amministrativa, sollecitando un annullamento in autotutela, sia in sede giudiziaria, anche tramite l'eventuale attivazione della tutela cautelare.
Ne consegue che, in virtù della Legge Regionale Sicilia n.16 dell'11 agosto 2015, l'iscrizione a ruolo delle somme dovute a titolo di tasse automobilistiche costituisce al tempo stesso accertamento per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa stessa e per l'irrogazione delle sanzioni e dei relativi accessori.
Pertanto, non sussistendo atti prodromici di accertamento, è la cartella stessa oggi impugnata a costituire prima intimazione di pagamento. Sono dunque infondate le eccezioni relative al difetto di previa notifica di prodromici atti di accertamento e di decadenza dell'azione di riscossione.
Da quanto sopra illustrato deriva poi che, nella materia in esame, è alla notifica della cartella di pagamento che occorre guardare per verificare se l'amministrazione abbia rispettato il termine di prescrizione triennale di cui all'art. 5 D.L. 953/1982.
Orbene, anche con riguardo alla eccepita prescrizione triennale del tributo, deve concludersi per il rigetto del ricorso. L' impugnata cartella di pagamento, relativa a tasse automobilistiche dovute per l'anno 2019, è stata infatti notificata al ricorrente in data 11.4.2024.
L'ordinario termine triennale di cui all'art. 5 d.l. 953/1982 sarebbe scaduto il 31.12.2022: va però tenuto conto della proroga di ventiquattro mesi dei termini di prescrizione e decadenza disposta per effetto della normativa emergenziale che ha fatto seguito alla epidemia da Covid 19 (art.68 del Decreto Legge n. 18/2020, che richiama l'art. 12 co.2 del Decreto Legge n. 159/2015).
Ne consegue che per l'annualità oggetto del giudizio non si è maturata la prescrizione triennale del tributo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che vengono liquidate in omnicomprensive € 250,00, oltre IVA e CPA se dovuti, in favore di parte resistente. Così deciso in Catania il 9.2.2026 Il giudice monocratico Francesco Testa