Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VI, sentenza 20/02/2026, n. 1521
CGT1
Sentenza 20 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Mancata notifica atti prodromici

    La normativa regionale in materia di tassa automobilistica prevede che l'iscrizione a ruolo costituisca accertamento e che la cartella di pagamento sia la prima intimazione di pagamento, senza necessità di atti prodromici.

  • Rigettato
    Decadenza dell'ente impositore

    La normativa regionale in materia di tassa automobilistica prevede un meccanismo di iscrizione a ruolo che assorbe la fase di accertamento, rendendo infondata l'eccezione di decadenza.

  • Rigettato
    Prescrizione triennale del credito

    La cartella è stata notificata in data successiva alla scadenza del termine triennale ordinario, ma la prescrizione è stata prorogata dalla normativa emergenziale COVID-19, pertanto il credito non è prescritto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VI, sentenza 20/02/2026, n. 1521
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 1521
    Data del deposito : 20 febbraio 2026

    Testo completo