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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 30/06/2025, n. 989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 989 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1391/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicolò Crascì Presidente
dott.ssa Claudia Cottini Consigliere rel. est.
dott. Giacomo Rota Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1391/2023
PROMOSSA DA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in via Aosta n. 56, Catania, presso lo studio dell'avv. Domenico Costanzo, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , elettivamente domiciliato in Corso delle Controparte_1 CodiceFiscale_2
Province n. 76/B, Catania, presso lo studio dell'avv. Gabriella Cavallaro, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
APPELLATO
pagina 1 di 17 E
(C.F. , elettivamente domiciliata in via Etnea n. 688, Controparte_2 C.F._3
Catania, presso lo studio dell'avv. Claudio Chines, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
INTERVENIENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di pignoramento notificato, ai sensi dell'art. 139 c.p.c., il 15 novembre 2021, Controparte_1 ha intrapreso innanzi al Tribunale di Catania espropriazione forzata immobiliare in danno di
[...]
e del coniuge non debitore, in regime di comunione legale dei beni, Parte_1 [...]
. CP_2
In data 10 gennaio 2022, è avvenuta la consegna al creditore procedente, da parte dell'ufficiale giudiziario, dell'atto di pignoramento “munito di titoli” (ovvero il ritiro di tale atto dall'ufficiale giudiziario, da parte del creditore).
Il processo esecutivo è stato iscritto a ruolo il 24 gennaio 2022, mentre l'istanza di vendita è stata depositata il 16 febbraio 2022. Dall'indicazione in essa riportata risulta che la trascrizione del pignoramento è stata eseguita il 25 gennaio 2022.
Con decreto emesso l'8 marzo 2022, l'adito giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza, depositata dal creditore procedente in data 7 marzo 2022, volta ad ottenere la proroga del termine previsto dall'art. 567 c.p.c. per il deposito della documentazione ipocatastale, rilevando che l'istanza di vendita era stata depositata (in data 16 febbraio 2022) oltre il termine di 45 giorni dalla notificazione dell'atto di pignoramento (avvenuta il 15 novembre 2021), previsto dall'art. 497 c.p.c.
Il successivo 10 marzo 2022, il creditore procedente, con una nuova istanza rivolta al giudice dell'esecuzione, ha reiterato la richiesta di proroga del termine ex art. 567, comma 2, c.p.c., deducendo di non aver potuto rispettare il termine di 45 giorni dal compimento del pignoramento di cui all'art. 497
c.p.c., a causa di un disservizio dell' che aveva “restituito” l'atto dopo quasi due mesi da quando Pt_2 si era perfezionato il procedimento di notificazione.
Con decreto del 31 luglio 2022, il giudice dell'esecuzione, in accoglimento di tale istanza, ha revocato il precedente decreto e ha concesso una proroga di ulteriori 60 giorni del termine per il deposito della documentazione ipocatastale. Ha osservato che l'atto di pignoramento era stato effettivamente pagina 2 di 17 consegnato al creditore procedente dall'ufficiale giudiziario solo il 10 gennaio 2022, ossia a termine già decorso. Da tale data, considerata il primo momento utile, il termine di 45 giorni risultava rispettato. Ha inoltre rilevato che nell'istanza di vendita poteva ravvisarsi una richiesta di rimessione in termini, ancorché “formulata “in fatto”, ed implicitamente”, attraverso l'indicazione della data “tardiva” (10 gennaio 2022) in cui l' aveva restituito l'atto di pignoramento. Ha, infine, puntualizzato che il Pt_2 provvedimento così reso, in quanto emesso al di fuori del contraddittorio in udienza, avrebbe potuto essere oggetto di rivalutazione in caso di contestazioni dell'esecutato.
Il debitore esecutato, in data 23 maggio 2023 - a seguito di una richiesta di visibilità del fascicolo telematico, presentata dopo aver ricevuto la pec del 15 maggio 2023 inviata dal tecnico nominato dal
Tribunale, con cui veniva comunicato l'avvio delle operazioni peritali - si è costituito eccependo l'estinzione del processo esecutivo, in quanto l'istanza di vendita era stata depositata (il 16 febbraio
2022) oltre il termine previsto dall'art. 497 c.p.c. di 45 giorni dalla notificazione dell'atto di pignoramento (avvenuta il 15 novembre 2021), e precisamente 93 giorni dopo tale notifica. Per
l'effetto, ha chiesto, previa fissazione dell'udienza per garantire il contraddittorio delle parti, che fosse dichiarata la sopravvenuta inefficacia del pignoramento e l'estinzione della procedura esecutiva, con conseguente cancellazione della trascrizione del pignoramento, ai sensi degli artt. 562 e 630 c.p.c.
Fissata udienza di comparizione, con ordinanza resa il 16 luglio 2023, il giudice dell'esecuzione, pur ritenendo tempestiva l'eccezione di estinzione del procedimento esecutivo sollevata dal debitore esecutato, ha ritenuto che la stessa dovesse essere rigettata in quanto infondata sulla base delle stesse considerazioni già espresse nel decreto del 31 luglio 2022. Per quanto ancora d'interesse, il giudice dell'esecuzione ha ribadito che nell'istanza di vendita presentata dal creditore poteva ravvisarsi un'istanza di rimessione in termini, non richiedente formule sacramentali: in essa era stata trascritta tutta la cronologia della procedura, inclusa la data di consegna dell'atto da parte dell'ufficiale giudiziario (10 gennaio 2022). Da ciò ha tratto la conseguenza, pertanto, che il termine di 45 giorni non aveva potuto essere rispettato, poiché l'atto di pignoramento era stato consegnato, da parte dell'ufficiale giudiziario, a termine già scaduto. Doveva trovare applicazione, dunque, nel caso di specie l'istituto, di carattere generale, della rimessione in termini, previsto dall'art. 153 c.p.c., avuto riguardo all'assoluta impossibilità per il creditore procedente di rispettare il termine di cui all'art. 497 c.p.c.
Avverso questa ordinanza, il Viaggio ha proposto reclamo ai sensi degli artt. 630 e 178, terzo, quarto e quinto comma, c.p.c., deducendo che l'istanza di vendita era stata proposta oltre il termine di 45 giorni pagina 3 di 17 dalla notificazione dell'atto di pignoramento, applicabile ratione temporis. Ha denunciato, altresì,
l'insussistenza dei presupposti per la rimessione in termini del creditore per il deposito dell'istanza di vendita e, comunque, la tardività di un'eventuale istanza ex art. 153 c.p.c.
Il Tribunale di Catania, in composizione collegiale, ha rigettato il reclamo, con sentenza n. 3905/2023, pubblicata il 2 ottobre 2023, (resa nel procedimento iscritto al n. 9136/2023 r.g.). Ha ritenuto che la domanda di estinzione della procedura era giunta tardivamente, poiché l'esecutato avrebbe dovuto e potuto proporre reclamo avverso la pronuncia, resa in data 8 marzo 2022, con cui il giudice dell'esecuzione, pur dando atto della ricorrenza, nella fattispecie concreta, di tutti i presupposti per dichiarare l'estinzione del procedimento esecutivo per il mancato rispetto del termine di cui all'art. 497
c.p.c. (cioè per il tardivo deposito dell'istanza di vendita), si era limitato, invece, a rigettare, in conseguenza di tale inosservanza, la richiesta di proroga ex art. 567, comma 3, c.p.c., senza dichiarare l'estinzione. Tale provvedimento si atteggiava come “palesemente lesivo dell'interesse dell'esecutato”.
Tuttavia, egli, aveva omesso di proporre reclamo ex art. 630 c.p.c. entro il termine perentorio di venti giorni, decorrente dall'accettazione dell'istanza di visibilità temporanea, con la quale l'esecutato aveva già avuto accesso al fascicolo telematico, ossia dal 3 maggio 2022 (data della conoscenza di fatto, da parte del debitore esecutato, degli atti pregressi della procedura, e in particolare dell'istanza di vendita, della richiesta di proroga del termine ex art. 567 c.p.c. e del relativo diniego), come previsto dall'art. 630 c.p.c.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il , con ricorso depositato il 31 ottobre 2023, sulla Pt_1 base di due motivi di gravame.
Costituitosi, ha dedotto l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza dell'appello e Controparte_1 ha chiesto il suo rigetto.
Autorizzato il deposito di memorie difensive, all'esito dell'udienza in camera di consiglio del 16 dicembre 2024, la causa è stata posta in decisione ed è stata, successivamente, rimessa sul ruolo con ordinanza, con cui è stato rilevato d'ufficio un possibile vizio di nullità processuale della sentenza, per difetto di integrità del contraddittorio, in quanto non era stato evocato in giudizio il coniuge non debitore . Quest'ultima, trovandosi in regime di comunione legale dei beni, assumeva Controparte_2 la veste di esecutata – in quanto soggetto passivo dell'espropriazione forzata - e avrebbe pertanto dovuto necessariamente partecipare al giudizio.
pagina 4 di 17 Prima della fissata udienza, con memoria di costituzione depositata il 15 maggio 2025, la litisconsorte pretermessa, , è intervenuta volontariamente, dichiarando di accettare la causa nello Controparte_2 stato in cui si trova.
Successivamente, all'udienza in camera di consiglio del 27 maggio 2025, le parti hanno congiuntamente dichiarato di considerare sanato il vizio di nullità processuale rilevato d'ufficio, chiedendo che la causa fosse assunta in decisione.
All'esito di tale udienza, dunque la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Deve essere preliminarmente ribadito quanto osservato con ordinanza depositata il 13 aprile 2025, da intendersi in questa sede integralmente richiamata e trascritta. Come già nella stessa osservato, il coniuge non debitore , trovandosi in regime di comunione legale dei beni con l'altro Controparte_2 coniuge, debitore esecutato nella procedura di espropriazione forzata immobiliare da cui trae origine la controversia in esame, (nella predetta qualità) era, nel caso di specie, litisconsorte necessario pretermesso nel giudizio di reclamo ai sensi dell'art. 630 c.p.c., svoltosi innanzi al Tribunale di Catania in composizione collegiale, definito con la pronuncia gravata. Nessun dubbio infatti sorge sul fatto che ella, in quanto anche lei esecutata, essendo stato assoggettato ad espropriazione forzata un cespite di cui è comproprietaria solidale, risulta direttamente coinvolta nella espropriazione immobiliare intrapresa in danno del proprio marito, che riguarda (tra gli altri) un bene oggetto della comunione legale fra gli stessi (arg. tratto da Cass. n. 9536/2023; v. anche, nello stesso senso, Cass. n. 6575/2023;
Cass. n. 32445/2022; Cass. 13533/2021; Cass. n. 9452/2011).
Tuttavia, deve trovare applicazione nella fattispecie il principio secondo cui, ove il litisconsorte necessario pretermesso intervenga volontariamente in appello, ai sensi dell'art. 344 c.p.c., accettando la causa nello stato in cui si trova, e nessuna delle altre parti resti privata di facoltà processuali non già altrimenti pregiudicate, il giudice di appello non può rilevare d'ufficio il difetto di contraddittorio, né è tenuto a rimettere la causa al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., ma deve trattenerla e decidere sul gravame, risultando altrimenti violato il principio fondamentale della ragionevole durata del processo, il quale impone al giudice di impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione della controversia (Cass. n. 26631/2018).
pagina 5 di 17 Infatti, il litisconsorte pretermesso intervenendo volontariamente nel presente Controparte_2 giudizio di appello, ha accettato la causa nello stato in cui si trova, “così eliminando con la propria manifestazione di volontà la relativa irregolarità processuale” (Cass. n. 9752/2011). Successivamente, nell'udienza in camera in consiglio del 27 maggio 2025, anche le altre parti hanno espressamente dichiarato di ritenere sanato il vizio di nullità processuale rilevato d'ufficio, senza sollevare eccezioni in ordine a eventuali pregiudizi di natura processuale.
Deve, pertanto, ritenersi sanato il vizio di nullità rilevato d'ufficio, con la conseguenza che questa
Corte è tenuta a decidere sul gravame, senza possibilità di rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c.
2. – L'appello si fonda su due motivi di gravame.
2.1. - Con il primo motivo, l'appellante deduce la non sussistenza, nella specie, dei presupposti per l'applicabilità dell'istituto della rimessione in termini, previsto dalla norma generale di cui all'art. 153, comma 2, utilizzabile ratione temporis. Osserva che il creditore procedente non aveva allegato la circostanza della non imputabilità del tardivo deposito dell'istanza di vendita, né il giudice dell'esecuzione era mai stato investito, da parte del medesimo creditore, di una formale richiesta di rimessione in termini, tanto meno in maniera tempestiva (v. pag. 7 del ricorso in appello). Una richiesta di rimessione in termini, per poter essere ritenuta tempestiva, avrebbe infatti dovuto essere formulata già al momento dell'iscrizione a ruolo della procedura esecutiva;
né essa poteva ritenersi implicita nella mera ricostruzione cronologica contenuta nell'istanza di vendita. Tale istanza, infatti, non conteneva alcuna deduzione circa una causa di non imputabilità al creditore precedente dell'impedimento che aveva determinato l'inosservanza del termine perentorio di 45 giorni previsto dall'art. 497 c.p.c. D'altra parte, l'appellante ha altresì rilevato come apparisse palesemente tardiva la richiesta di rimessione in termini, formulata solo successivamente nella nota depositata dal creditore procedente in relazione al provvedimento di rigetto del 10 marzo 2022. Tale richiesta inoltre doveva ritenersi “palesemente inveritiera”, essendo smentita per tabulas dall'attestazione rilasciata dall' e prodotta in atti, dalla Pt_2 quale risultava che l'atto di pignoramento notificato era già disponibile per il ritiro presso l' sin Pt_2 dal 18 novembre 2021.
2.2. - Con il secondo motivo, l'appellante lamenta la violazione dell'art. 630 c.p.c., per avere il
Tribunale, in composizione collegiale, ritenuto tardivo il reclamo proposto. Sostiene che il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che il primo accesso al fascicolo telematico risaliva al 3 maggio pagina 6 di 17 2022, data in cui egli aveva potuto constatare che l'esecutato non aveva proposto reclamo, ai sensi dell'art. 630, comma 3, avverso il decreto emesso l'8 marzo 2022, entro il termine di 20 giorni dalla pronuncia del giudice dell'esecuzione. Pertanto, non vi era per l'appellante alcun motivo di attendersi un esito diverso da quello previsto per legge, una volta che il giudice dell'esecuzione aveva rilevato ex officio l'inosservanza del termine perentorio previsto dall'art. 497 c.p.c., e aveva adottato un provvedimento per lui evidentemente favorevole. Di conseguenza, egli non aveva alcuna ragione di temere che tale pronuncia potesse essere oggetto di contestazione o revoca.
3. - Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall'appellato, per preteso difetto di specificità.
Ad avviso del Collegio, infatti, non sussiste il denunciato vizio, atteso che il ricorso contiene una critica adeguata e specifica alla decisione impugnata, idonea a consentire al giudice del gravame di percepire con chiarezza il contenuto delle censure, in relazione alla statuizione adottata dal primo giudice. Le censure risultano, altresì, sufficientemente specifiche e si confrontano adeguatamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata, correttamente individuata, sottoponendola a critica in quanto ritenuta erronea, e prospettando una diversa soluzione ritenuta conforme alle norme del codice di rito che si assumono violate o falsamente applicate.
4. - Venendo al merito, la questione relativa alla ammissibilità, o meno, del reclamo proposto dal debitore avverso l'ordinanza di rigetto della domanda di estinzione, ai sensi dell'art. 630 c.p.c., oggetto del secondo motivo di gravame, ha carattere preliminare e potenzialmente assorbente e deve pertanto essere esaminata in via prioritaria nell'ordine logico da seguire ai fini della decisione dell'impugnazione dell'appellante.
Occorre evidenziare che, nella memoria depositata il 23 maggio 2023, il Viaggio ha eccepito l'inefficacia dell'atto di pignoramento a causa del mancato rispetto del termine di 45 giorni per il deposito dell'istanza di vendita di cui all'art. 497 c.p.c. e ha chiesto, pertanto, che il G.E. dichiarasse l'estinzione della procedura.
Il creditore procedente ha, a sua volta, eccepito la tardività della domanda di estinzione. Ha infatti osservato che il debitore esecutato, avendo già avuto accesso al fascicolo telematico in forza di una istanza di visibilità temporanea presentata in data 3 maggio 2022, aveva acquisito conoscenza legale tanto dell'istanza di vendita del 16 febbraio 2022 (ritenuta inefficace), quanto delle successive istanze pagina 7 di 17 di proroga presentate dal creditore in data 7 e 10 marzo 2022. Pertanto, secondo il creditore, il debitore avrebbe dovuto sollevare già allora le proprie contestazioni ex art. 617, comma 1, c.p.c., e non poteva farlo (come invece ritenuto dal G.E.) con la memoria di costituzione, oltre il termine di 20 giorni decorrenti dall'accettazione della predetta istanza di visibilità temporanea (3 maggio 2022).
Sulla questione si sono pronunciati in modo difforme sia il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza - successivamente reclamata innanzi al Collegio - emessa il 16 luglio 2023, rilevando, in primo luogo, che l'istanza del debitore, volta a ottenere la declaratoria di estinzione, doveva ritenersi tempestiva, sia il Tribunale in composizione collegiale in sede di reclamo ai sensi dell'art. 630 c.p.c., ritenendo che il reclamo avrebbe dovuto essere proposto nel termine perentorio di venti giorni dalla data in cui il debitore aveva avuto accesso al fascicolo (3 maggio 2022).
In particolare, il giudice dell'esecuzione ha argomentato sul punto che “l'istanza è tempestiva, dal momento che l'estinzione può essere rilevata anche di ufficio dal g.e. o eccepita dalla parte non oltre la prima udienza, che nella specie non si è sinora celebrata, non essendo ancora terminate le operazioni di stima... L'estinzione per inattività del creditore va eccepita con istanza e non va proposta nei venti giorni, come l'opposizione agli atti esecutivi…” (cfr. pag. 2 dell'ordinanza del 16 luglio
2023).
Tale statuizione è stata ribaltata dal Tribunale in composizione collegiale, investito del giudizio di reclamo proposto dal debitore avverso l'ordinanza del G.E. del 16 luglio 2023. Il primo Giudice, nella pronuncia qui gravata, ha infatti considerato che la domanda di estinzione del debitore era “giunta tardivamente” e ha, pertanto, rigettato il suo reclamo, volto all'annullamento del provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione, respingendo l'istanza di estinzione, aveva disposto la prosecuzione della procedura.
Ritiene il Collegio che debba essere condivisa la prima ricostruzione, in quanto il giudice dell'esecuzione ha correttamente rilevato come la questione dell'inefficacia del pignoramento e della conseguente estinzione della procedura non fosse deducibile mediante opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. - come invece sostenuto dal creditore -, rientrando nell'ambito di applicazione dell'art. 630 c.p.c.
Tale conclusione è infatti conforme alla lettera dell'art. 630, comma 2 c.p.c. (nel tenore novellato dalla
L. 18 giugno 2009, n. 69, applicabile ratione temporis alla fattispecie, riguardante una procedura pagina 8 di 17 esecutiva iniziata nell'anno 2021), ai sensi del quale “l'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche
d'ufficio, con ordinanza del giudice dell'esecuzione, non oltre la prima udienza successiva al verificarsi della stessa”.
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, la suddetta disposizione è modellata sulla falsariga della disciplina dell'estinzione del giudizio di cognizione (art. 307 c.p.c.). Essa, “per un verso, sottrae la causa estintiva dell'esecuzione per inerzia qualificata alla disponibilità delle parti, consentendone la rilevabilità officiosa, d'altro canto fissa un limite preclusivo all'esercizio del potere officioso di rilievo
e dichiarazione dell'estinzione, puntualmente individuato nella "prima udienza successiva al verificarsi" della ragione di estinzione.
In una visione a più ampio spettro, la barriera temporale in tal guisa stabilita si pone in coerenza con la struttura del processo esecutivo come successione di subprocedimenti, cioè come serie autonoma di atti ordinati a distinti provvedimenti successivi, connotata dalla deducibilità (ad istanza di parte oppure ex officio) delle situazioni invalidanti nell'ambito della fase del procedimento di accadimento delle stesse, fatti salvi quei vizi che impediscono al processo di conseguire il suo scopo (e cioè
l'espropriazione del bene pignorato come mezzo per la soddisfazione dei creditori), rilevabili anche successivamente alla conclusione della fase di verificazione (la configurazione del processo esecutivo nei modi descritti costituisce l'esito di una elaborazione giurisprudenziale di nomofilachia oramai consolidata, sulle orme della basilare Cass., Sez. U., 27/10/1995, n. 11178)”.
E' stato così affermato che, “in tema di espropriazione immobiliare, con riferimento alle ipotesi di inattività delle parti suscettibili di comportare l'estinzione della procedura, che si realizzino nella fase prodromica o preparatoria all'autorizzazione alla vendita, la "prima udienza successiva" - indicata dall'art. 630, comma 2, c.p.c. quale limite preclusivo per la declaratoria di estinzione - coincide con quella di comparizione delle parti ex art. 569 c.p.c. per l'adozione dei provvedimenti sull'istanza di vendita” (Cass. n. 22723/2023).
Ovviamente, in detta udienza va individuato non solo il limite preclusivo alla rilevabilità officiosa della causa di estinzione della procedura, quale l'omesso o tardivo deposito della istanza di vendita ex art. 497 c.p.c. (che costituisce una ipotesi tipica di estinzione del processo di esecuzione), ma anche l'ultimo e definitivo momento preclusivo per la proposizione dell'eccezione ai sensi dell'art. 630 c.p.c. ad opera della parte interessata. Tale orientamento è stato confermato anche dalla giurisprudenza più recente (cfr. Cass. n. 35365/2023).
pagina 9 di 17 In modo difforme, la sentenza gravata, pur riconducendo correttamente la fattispecie all'istituto generale dell'estinzione previsto dall'art. 630 c.p.c., perviene, tuttavia, a dichiarare la tardività del reclamo proposto dal debitore esecutato ai sensi del medesimo articolo, in quanto introdotto oltre il termine perentorio di venti giorni stabilito dall'ultimo comma dell'art. 630 c.p.c.
Tuttavia, questa Corte osserva che l'applicazione delle suddette disposizioni da parte del giudice dell'esecuzione risulta corretta, non potendosi invece condividere la diversa soluzione adottata dal
Tribunale in sede di reclamo.
La sentenza impugnata muove dal presupposto che nella formulazione dell'art. 630 c.p.c., comma 2, vigente a decorrere dal 4 luglio 2009 – e applicabile ratione temporis alla fattispecie – è contemplata la possibilità del rilievo d'ufficio dell'estinzione del processo esecutivo da parte del giudice dell'esecuzione.
Tale premessa in diritto è in sé corretta.
Non se ne condividono però le conseguenze che ne ha tratto il primo Giudice, in relazione all'applicazione del disposto del comma 3 della norma.
Nella sentenza impugnata, si afferma che “difatti, nel processo esecutivo, secondo quanto dispone il terzo comma dell'art. 630 c.p.c., è soggetta a reclamo l'ordinanza che pronuncia sulla questione di estinzione, a prescindere dalla circostanza che dichiari l'estinzione o rigetti l'eccezione.
Questo meccanismo si applica, però, anche nei casi in cui il giudice può pronunciarsi di ufficio.
Ma, se il reclamo è dato anche contro l'ordinanza che rigetta l'eccezione, determinando così un effetto contrario a quello della chiusura del processo, lo stesso mezzo si deve impiegare, quando il giudice, non rilevando l'eccezione, mentre avrebbe dovuto farlo, adotta provvedimenti che fanno proseguire il processo”.
Il Collegio osserva infatti che, nel caso di specie, non trova applicazione il principio richiamato, il quale, pur essendo stato più volte enunciato dalla Corte di Cassazione, non si attaglia al caso concreto.
Orbene, secondo costante giurisprudenza della predetta Corte, “tutti i provvedimenti del giudice dell'esecuzione in tema di estinzione sono assoggettati esclusivamente al reclamo nelle forme previste dall'art. 630 c.p.c., commi 2 e 3, a prescindere dal fatto che essi abbiano accolto o respinto la relativa istanza proposta dal debitore, ovvero che il giudice abbia omesso di pronunziarsi su di essa, restando pertanto escluso che il debitore possa proporre opposizione all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c., per far
pagina 10 di 17 valere l'improseguibilità della stessa dopo la verificazione della causa di estinzione, ovvero agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., per contestare tanto il provvedimento del giudice dell'esecuzione che abbia dichiarato l'estinzione (ovvero abbia omesso di farlo), quanto gli atti del processo esecutivo adottati successivamente alla verificazione di una causa di estinzione non dichiarata” (v. Cass. 35365/2023;
Cass. 10238/2022; Cass. 14449/2016).
Nel caso di specie, il provvedimento del giudice dell'esecuzione dell'8 marzo 2022 non ha omesso di pronunziarsi sulla verificazione della causa di estinzione, né ha escluso la sussistenza dei presupposti per l'estinzione o comunque denegato - né in modo espresso né implicito - l'estinzione della procedura esecutiva, essendo decorso inutilmente il termine per la presentazione dell'istanza di vendita di cui all'art. 497 c.p.c.
È vero che nel decreto dell'8 marzo 2022 non è stata dichiarata l'estinzione della procedura;
tuttavia, risulta con chiarezza che il giudice dell'esecuzione intendeva farlo in un momento successivo. Su tale prospettiva poteva legittimamente fare affidamento il debitore esecutato, non costituito nel processo esecutivo alla data del provvedimento.
Peraltro, in forza del novellato art. 630, comma 2, c.p.c. (come sostituito dalla l. 69/2009), l'estinzione del processo esecutivo può essere dichiarata anche d'ufficio, ma la norma stabilisce che il G.E. provvede con ordinanza, previa audizione delle parti, come impone l'art. 172 disp. att. c.p.c., in combinato disposto con l'art. 562 c.p.c., con riferimento in particolare anche alla cancellazione della trascrizione. Il provvedimento emesso l'8 marzo 2022 (così come quello del 31 luglio 2022) si configura invece come un semplice decreto, adottato in assenza del previo contraddittorio tra le parti.
Ne consegue che manca un provvedimento inequivoco, anche solo implicito, di diniego della declaratoria di estinzione. Al contrario, il giudice dell'esecuzione appare decisamente orientato nel senso della sopravvenuta inefficacia del pignoramento, avendo rilevato ex officio la tardività dell'istanza di vendita ai sensi dell'art. 497 c.p.c., la cui inosservanza cagiona la cessazione degli effetti del pignoramento e l'estinzione dell'esecuzione. Pur non avendo ancora emesso una formale declaratoria di estinzione, è implicito nel tenore del provvedimento che egli intenda procedere in tal senso – essendogliene riconosciuta la possibilità fino all'udienza di comparizione delle parti, ai sensi dell'art. 569 c.p.c.; come sottolineato dal G.E. nell'ordinanza del 16 luglio 2023, tale udienza “nella specie non si è sinora celebrata, non essendo ancora terminate le operazioni di stima”.
pagina 11 di 17 Conferma inequivocabile della correttezza di tale lettura è data dal rigetto immediato dell'istanza di proroga avanzata dal creditore, a riprova del fatto che il giudice non intende dare ulteriore corso alla procedura (“Rilevato che il pignoramento risulta notificato il 15/11/2021, sicché l'istanza di vendita avrebbe dovuto essere depositata il 30/12/2021, mentre è stata depositata il 16/02/2022;
ritenuto che
l'inosservanza del termine produce inefficacia del pignoramento ed estinzione della procedura, rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 630;
P.Q.M.
rigetta l'istanza di proroga”, cfr. decreto dell'8.3.2022).
Peraltro, nella situazione descritta, un'eventuale impugnazione proposta dal debitore con le forme del reclamo di cui all'art. 630 c.p.c., nel termine di 20 giorni decorrente dal 3 maggio 2022 (data della richiesta di visibilità temporanea del fascicolo telematico), sarebbe stata inevitabilmente dichiarata inammissibile per difetto di interesse, non avendo l'esecutato alcuna concreta utilità a dolersi di un provvedimento che non escludeva la possibilità della declaratoria di estinzione della procedura.
Semmai, il creditore avrebbe potuto esperire l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di proroga presentata per il deposito della documentazione ipocatastale, ai sensi dell'art. 567, comma 3, c.p.c., emesso in data 8 marzo 2022, entro il termine perentorio di 20 giorni. Una volta decorso inutilmente tale termine, il debitore non aveva più motivo di richiedere ulteriore accesso al fascicolo telematico, potendo comunque costituirsi anche in un momento successivo - e comunque entro il limite temporale ultimo sopra indicato - al fine di avanzare domanda di estinzione della procedura.
Correttamente, pertanto, il giudice dell'esecuzione, nell'ordinanza del 16 luglio 2023, non essendo ancora decorso tale limite preclusivo per la proposizione dell'eccezione del tardivo deposito della istanza di vendita (cui, come detto, va ascritta efficacia estintiva della procedura), riteneva tempestiva la domanda di estinzione del debitore esecutato.
Mette conto ribadire, infatti, che, entro tale termine ultimo, l'estinzione può essere dichiarata d'ufficio dal giudice dell'esecuzione, non escludendosi tuttavia la possibilità che sia proposta comunque una richiesta anche informale in tal senso da parte di qualsiasi soggetto interessato.
In conclusione, in accoglimento del secondo motivo di appello, deve ritenersi la tempestività sia della domanda di estinzione della procedura sia del reclamo proposto avverso l'ordinanza del giudice pagina 12 di 17 dell'esecuzione del 16 luglio 2023, con la quale è stata rigettata l'istanza e negata la declaratoria di estinzione.
5. – Va accolto pure il secondo motivo di gravame.
Difatti, ad avviso del Collegio, non può condividersi l'ordinanza del 16 luglio 2023 nella parte in cui il giudice dell'esecuzione, pur avendo correttamente riconosciuto la tempestività della domanda di estinzione della procedura, ha rigettato la stessa ritenendo sussistenti i presupposti per l'applicabilità dell'istituto della rimessione in termini per il deposito dell'istanza di vendita da parte del creditore procedente.
In primo luogo, va osservato che è corretta l'affermazione del giudice dell'esecuzione (negli stessi termini si esprime anche il primo giudice in sede di reclamo) che correla alla notifica del pignoramento
(e non alla trascrizione) il decorso del termine per il deposito dell'istanza di vendita, la cui inosservanza cagiona la cessazione degli effetti del pignoramento e l'estinzione dell'esecuzione (Cass. n.
18758/2017).
La Corte di Cassazione ha precisato che “la locuzione "compimento" con cui l'art. 497 c.p.c. segna
l'exordium del termine di efficacia del pignoramento non può che essere riferita al perfezionamento della notificazione (e non già della data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario), dacché in quel momento si producono (si "compiono", appunto) per ambedue le parti gli effetti di legale conoscenza dell'atto e di pendenza dell'esecuzione” (Cass. n. 18758/2017 cit. in motivazione).
Nel caso di specie, la notifica dell'atto di pignoramento si è perfezionata il 15 novembre 2021, mentre l'istanza di vendita è stata depositata solo il 16 febbraio 2022, quindi oltre il termine perentorio di 45 giorni di cui all'art. 497 c.p.c.
Occorre evidenziare che in una recente pronuncia la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che
“in tema di esecuzione immobiliare, il termine perentorio di 15 giorni per l'iscrizione a ruolo della procedura, previsto dall'art. 557, comma 2, c.p.c., decorre dalla consegna dell'atto di pignoramento, da parte dell'ufficiale giudiziario, al creditore, restando irrilevante che questo lo ritiri tardivamente, sia perché l'art. 555, ultimo comma, c.p.c., non stabilisce un termine per tale adempimento, limitandosi
a disporre che debba avvenire "senza ritardo", sia perché il debitore esecutato non riceve alcun pregiudizio in conseguenza della tardività dovendo gli ulteriori atti di procedura, in ogni caso, essere compiuti entro il termine di 45 giorni ai sensi dell'art. 497 c.p.c.”.
pagina 13 di 17 Tale “previsione” è stata ritenuta “coerente con la fissazione di un termine "esterno" di efficacia del pignoramento (art. 497 c.p.c.)”.
In quel caso, la Corte di Cassazione ebbe a stabilire, sulla base di tali principi, che la condotta del creditore che, dopo la notifica dell'atto di pignoramento immobiliare, aveva atteso due mesi prima di ritirarne una copia dall'ufficiale giudiziario era “irrilevante rispetto alla posizione del debitore esecutato. Sia perché questi, ricevuta la notifica del pignoramento, sa che gli ulteriori atti di procedura dovranno essere compiuti entro il termine di 45 giorni, sicché il tardivo ritiro nuoce semmai al creditore e non al debitore;
sia perché i debitori, nel caso di specie, non hanno prospettato alcun pregiudizio concretamente derivato loro dal fatto che il creditore procedente avesse ritardato
l'iscrizione a ruolo della causa” (così Cass. n. 3494/2025 in motivazione).
Da tali principi discende, con riferimento alla fattispecie, che, contrariamente a quanto affermato dal giudice dell'esecuzione, nell'istanza di vendita presentata il 16 febbraio 2022 non può ravvisarsi una richiesta, anche se solo implicita, di rimessione in termini ai sensi dell'art. 153 c.p.c.
Nell'istanza viene effettivamente riportata la cronologia degli atti con cui è stata avviata la procedura esecutiva. In particolare, per quanto qui d'interesse, si legge testualmente: “- che, in data 10/01/2022, il funzionario presso l'ufficio esecuzioni della Corte d'appello di Catania consegnava al signor Pt_2
l'originale dell'atto di Pignoramento notificato;
- che successivamente, in data 24/01/2022, il CP_1 procedimento veniva iscritto al ruolo con il n. 54/2022 R.G.E. del Tribunale di Catania e assegnato al giudice delle esecuzioni…”.
Tuttavia, sulla base di tali circostanze, può unicamente ritenersi che il termine perentorio di 15 giorni per l'iscrizione a ruolo della procedura sia stato rispettato. Non risulta, invece, implicita in tale esposizione alcuna richiesta di rimessione in termini.
Tale istanza è stata formulata, per la prima volta, solo con la seconda richiesta di proroga ex art. 567, comma 3, c.p.c. da parte del creditore procedente, ossia con l'istanza del 10 marzo 2022 (“… non vi è chi non veda come la circostanza che l'odierno istante non abbia rispettato il termine di cui all'art. 497
c.p.c. sia dipeso da circostanze che esulano dalla sua volontà, riconducibili esclusivamente ad un disservizio da parte dell che ha restituito l'atto di pignoramento a distanza di Controparte_3 quasi due mesi rispetto a quando gli adempimenti di notificazione si erano conclusi”, v. pag. 3 della predetta istanza).
pagina 14 di 17 Pertanto, nel caso di specie, la richiesta di rimessione in termini deve ritenersi intempestiva e quindi inammissibile. Inoltre, la stessa risulta infondata, poiché nessuna dimostrazione è stata fornita dal creditore procedente, cui grava la relativa prova, in ordine al lamentato disservizio, peraltro indicato solo in modo generico.
Il ritardo con cui l'atto è stato ritirato da parte del creditore – secondo la giurisprudenza già richiamata
– è imputabile esclusivamente a quest'ultimo, il quale, per tale solo fatto, non può legittimamente richiedere né ottenere un provvedimento di rimessione in termini.
Invero, l'istituto della rimessione in termini di cui all'art. 153, comma 2, c.p.c. è applicabile anche nel processo esecutivo, ma presuppone la sussistenza in concreto di una causa non imputabile, riferibile ad un evento che presenti il carattere dell'assolutezza, e non già un'impossibilità relativa, né tantomeno una mera difficoltà (Cass. S.U. n. 27773/2020).
L'art. 153, comma 2, c.p.c., inoltre, presuppone la tempestività dell'iniziativa della parte che assuma di essere incorsa nella decadenza per causa ad essa non imputabile, risultando indirizzo unanime in giurisprudenza che tale tempestività sia da intendersi come “immediatezza della reazione della parte stessa al palesarsi della necessità di svolgere un'attività processuale ormai preclusa” (Cass. n.
6102/2019; Cass. n. 23561/2011).
Nel caso di specie, l' ha formulato istanza di rimessione in termini, riconducibile alla norma CP_1 generale dell'art. 153, comma 2, c.p.c., solo dopo che il giudice dell'esecuzione gli ha rigettato la richiesta di proroga ex art. 567, comma 3, c.p.c. Tuttavia, l'istanza ex art. 153 c.p.c. ben avrebbe potuto, e dovuto, essere presentata già nel momento dell'iscrizione a ruolo ovvero nell'istanza di vendita. Quest'ultima, come si è visto, non contiene alcuna indicazione circa l'esistenza di una causa non imputabile che abbia reso impossibile il suo tempestivo deposito da parte del creditore.
Inoltre, l' non ha fornito prova dell'impossibilità di procedere al deposito tempestivamente per CP_1 cause dovute ad un malfunzionamento del servizio di notifica dell' (circostanza puntualmente Pt_2 contestata dal debitore).
Infatti, sebbene l'istituto della rimessione in termini sia applicabile al processo esecutivo, la rimessione in termini, tanto nella versione prevista dal previgente art. 184-bis c.p.c., quanto in quella di più ampia portata contemplata dalla novella dell'art. 153 c.p.c., comma 2, presuppone la tempestività dell'iniziativa della parte che assuma di essere incorsa nella decadenza per causa ad essa non pagina 15 di 17 imputabile;
“tempestività da intendere come immediatezza della reazione della parte stessa al palesarsi della necessità di svolgere un'attività processuale ormai preclusa” (Cass. n. 23561/2011).
6. – Esclusa l'applicabilità della disposizione sulla rimessione in termini, non resta che prendere atto che il termine perentorio di 60 giorni ex art. 497 c.p.c, "ratione temporis" applicabile, non è stato rispettato.
Ne consegue la fondatezza del ricorso in appello e la fondatezza dell'originario reclamo, volto all'annullamento del rigetto della domanda di estinzione del procedimento esecutivo, fondata sulla tardività dell'istanza di vendita.
Va precisato che la presente decisione, analogamente a quelle che definiscono le opposizioni esecutive, incidenti cognitivi del processo esecutivo sovrapponibili a quello in esame, è destinata strutturalmente ad avere valore rescindente e non rescissorio, spettando funzionalmente ogni altra pronuncia consequenziale al giudice dell'esecuzione (cfr. Cass., 30.09.2019, n. 24225).
7. – La particolare complessità della questione processuale - resa evidente dalla diversità delle posizioni assunte dalle parti e dai diversi orientamenti espressi dai giudici investiti della medesima controversia, nonché dalle articolate motivazioni poste a fondamento della presente decisione – unitamente all'incertezza circa l'ammissibilità della domanda di estinzione (anch'essa evidente ove si tenga conto di quanto sopra esposto, dell'esito raggiunto e della mutevolezza del panorama giurisprudenziale in ordine sia all'individuazione dei rimedi esperibili sia alla decorrenza del termine perentorio per la loro proposizione), integrano, ad avviso di questa Corte, "gravi" ed "eccezionali" ragioni, ai sensi dell'art. 92, comma 2, (nella formulazione vigente a seguito della pronuncia della Corte
Cost. n. 77 del 19.04.2018 applicabile ratione temporis), tali da giustificare l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti, per entrambi i gradi di giudizio.
A tali motivazioni deve aggiungersi altresì, con riferimento alla posizione della , l'ulteriore CP_2 considerazione - di per sé sola sufficiente a sorreggere la decisione di compensazione delle spese nei suoi confronti - che la stessa è intervenuta in una fase avanzata del giudizio, assumendo una posizione neutrale rispetto alla lite e rimettendosi alle determinazioni della Corte.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1391/2023 R.G.C.A., con l'intervento volontario di , accoglie l'appello proposto da Controparte_2 Parte_1
pagina 16 di 17 avverso la sentenza n. 3905/2023 pubblicata il 2 ottobre 2023, emessa dal Tribunale di Catania in composizione collegiale (resa tra le parti, senza la partecipazione della predetta nel CP_2 procedimento iscritto al n. 9136/2023 R.G.), e pronunciando nel merito, accoglie il reclamo annullando l'ordinanza del giudice dell'esecuzione immobiliare del Tribunale di Catania emessa nella procedura esecutiva n. 54/2022 R. G. Es., del 16 luglio 2023, che ha rigettato la domanda di estinzione della procedura.
Compensa tra tutte le parti le spese processuali, per entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Catania il 19 giugno 2025, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della
Corte.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Claudia Cottini dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicolò Crascì Presidente
dott.ssa Claudia Cottini Consigliere rel. est.
dott. Giacomo Rota Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1391/2023
PROMOSSA DA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in via Aosta n. 56, Catania, presso lo studio dell'avv. Domenico Costanzo, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , elettivamente domiciliato in Corso delle Controparte_1 CodiceFiscale_2
Province n. 76/B, Catania, presso lo studio dell'avv. Gabriella Cavallaro, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
APPELLATO
pagina 1 di 17 E
(C.F. , elettivamente domiciliata in via Etnea n. 688, Controparte_2 C.F._3
Catania, presso lo studio dell'avv. Claudio Chines, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
INTERVENIENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di pignoramento notificato, ai sensi dell'art. 139 c.p.c., il 15 novembre 2021, Controparte_1 ha intrapreso innanzi al Tribunale di Catania espropriazione forzata immobiliare in danno di
[...]
e del coniuge non debitore, in regime di comunione legale dei beni, Parte_1 [...]
. CP_2
In data 10 gennaio 2022, è avvenuta la consegna al creditore procedente, da parte dell'ufficiale giudiziario, dell'atto di pignoramento “munito di titoli” (ovvero il ritiro di tale atto dall'ufficiale giudiziario, da parte del creditore).
Il processo esecutivo è stato iscritto a ruolo il 24 gennaio 2022, mentre l'istanza di vendita è stata depositata il 16 febbraio 2022. Dall'indicazione in essa riportata risulta che la trascrizione del pignoramento è stata eseguita il 25 gennaio 2022.
Con decreto emesso l'8 marzo 2022, l'adito giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza, depositata dal creditore procedente in data 7 marzo 2022, volta ad ottenere la proroga del termine previsto dall'art. 567 c.p.c. per il deposito della documentazione ipocatastale, rilevando che l'istanza di vendita era stata depositata (in data 16 febbraio 2022) oltre il termine di 45 giorni dalla notificazione dell'atto di pignoramento (avvenuta il 15 novembre 2021), previsto dall'art. 497 c.p.c.
Il successivo 10 marzo 2022, il creditore procedente, con una nuova istanza rivolta al giudice dell'esecuzione, ha reiterato la richiesta di proroga del termine ex art. 567, comma 2, c.p.c., deducendo di non aver potuto rispettare il termine di 45 giorni dal compimento del pignoramento di cui all'art. 497
c.p.c., a causa di un disservizio dell' che aveva “restituito” l'atto dopo quasi due mesi da quando Pt_2 si era perfezionato il procedimento di notificazione.
Con decreto del 31 luglio 2022, il giudice dell'esecuzione, in accoglimento di tale istanza, ha revocato il precedente decreto e ha concesso una proroga di ulteriori 60 giorni del termine per il deposito della documentazione ipocatastale. Ha osservato che l'atto di pignoramento era stato effettivamente pagina 2 di 17 consegnato al creditore procedente dall'ufficiale giudiziario solo il 10 gennaio 2022, ossia a termine già decorso. Da tale data, considerata il primo momento utile, il termine di 45 giorni risultava rispettato. Ha inoltre rilevato che nell'istanza di vendita poteva ravvisarsi una richiesta di rimessione in termini, ancorché “formulata “in fatto”, ed implicitamente”, attraverso l'indicazione della data “tardiva” (10 gennaio 2022) in cui l' aveva restituito l'atto di pignoramento. Ha, infine, puntualizzato che il Pt_2 provvedimento così reso, in quanto emesso al di fuori del contraddittorio in udienza, avrebbe potuto essere oggetto di rivalutazione in caso di contestazioni dell'esecutato.
Il debitore esecutato, in data 23 maggio 2023 - a seguito di una richiesta di visibilità del fascicolo telematico, presentata dopo aver ricevuto la pec del 15 maggio 2023 inviata dal tecnico nominato dal
Tribunale, con cui veniva comunicato l'avvio delle operazioni peritali - si è costituito eccependo l'estinzione del processo esecutivo, in quanto l'istanza di vendita era stata depositata (il 16 febbraio
2022) oltre il termine previsto dall'art. 497 c.p.c. di 45 giorni dalla notificazione dell'atto di pignoramento (avvenuta il 15 novembre 2021), e precisamente 93 giorni dopo tale notifica. Per
l'effetto, ha chiesto, previa fissazione dell'udienza per garantire il contraddittorio delle parti, che fosse dichiarata la sopravvenuta inefficacia del pignoramento e l'estinzione della procedura esecutiva, con conseguente cancellazione della trascrizione del pignoramento, ai sensi degli artt. 562 e 630 c.p.c.
Fissata udienza di comparizione, con ordinanza resa il 16 luglio 2023, il giudice dell'esecuzione, pur ritenendo tempestiva l'eccezione di estinzione del procedimento esecutivo sollevata dal debitore esecutato, ha ritenuto che la stessa dovesse essere rigettata in quanto infondata sulla base delle stesse considerazioni già espresse nel decreto del 31 luglio 2022. Per quanto ancora d'interesse, il giudice dell'esecuzione ha ribadito che nell'istanza di vendita presentata dal creditore poteva ravvisarsi un'istanza di rimessione in termini, non richiedente formule sacramentali: in essa era stata trascritta tutta la cronologia della procedura, inclusa la data di consegna dell'atto da parte dell'ufficiale giudiziario (10 gennaio 2022). Da ciò ha tratto la conseguenza, pertanto, che il termine di 45 giorni non aveva potuto essere rispettato, poiché l'atto di pignoramento era stato consegnato, da parte dell'ufficiale giudiziario, a termine già scaduto. Doveva trovare applicazione, dunque, nel caso di specie l'istituto, di carattere generale, della rimessione in termini, previsto dall'art. 153 c.p.c., avuto riguardo all'assoluta impossibilità per il creditore procedente di rispettare il termine di cui all'art. 497 c.p.c.
Avverso questa ordinanza, il Viaggio ha proposto reclamo ai sensi degli artt. 630 e 178, terzo, quarto e quinto comma, c.p.c., deducendo che l'istanza di vendita era stata proposta oltre il termine di 45 giorni pagina 3 di 17 dalla notificazione dell'atto di pignoramento, applicabile ratione temporis. Ha denunciato, altresì,
l'insussistenza dei presupposti per la rimessione in termini del creditore per il deposito dell'istanza di vendita e, comunque, la tardività di un'eventuale istanza ex art. 153 c.p.c.
Il Tribunale di Catania, in composizione collegiale, ha rigettato il reclamo, con sentenza n. 3905/2023, pubblicata il 2 ottobre 2023, (resa nel procedimento iscritto al n. 9136/2023 r.g.). Ha ritenuto che la domanda di estinzione della procedura era giunta tardivamente, poiché l'esecutato avrebbe dovuto e potuto proporre reclamo avverso la pronuncia, resa in data 8 marzo 2022, con cui il giudice dell'esecuzione, pur dando atto della ricorrenza, nella fattispecie concreta, di tutti i presupposti per dichiarare l'estinzione del procedimento esecutivo per il mancato rispetto del termine di cui all'art. 497
c.p.c. (cioè per il tardivo deposito dell'istanza di vendita), si era limitato, invece, a rigettare, in conseguenza di tale inosservanza, la richiesta di proroga ex art. 567, comma 3, c.p.c., senza dichiarare l'estinzione. Tale provvedimento si atteggiava come “palesemente lesivo dell'interesse dell'esecutato”.
Tuttavia, egli, aveva omesso di proporre reclamo ex art. 630 c.p.c. entro il termine perentorio di venti giorni, decorrente dall'accettazione dell'istanza di visibilità temporanea, con la quale l'esecutato aveva già avuto accesso al fascicolo telematico, ossia dal 3 maggio 2022 (data della conoscenza di fatto, da parte del debitore esecutato, degli atti pregressi della procedura, e in particolare dell'istanza di vendita, della richiesta di proroga del termine ex art. 567 c.p.c. e del relativo diniego), come previsto dall'art. 630 c.p.c.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il , con ricorso depositato il 31 ottobre 2023, sulla Pt_1 base di due motivi di gravame.
Costituitosi, ha dedotto l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza dell'appello e Controparte_1 ha chiesto il suo rigetto.
Autorizzato il deposito di memorie difensive, all'esito dell'udienza in camera di consiglio del 16 dicembre 2024, la causa è stata posta in decisione ed è stata, successivamente, rimessa sul ruolo con ordinanza, con cui è stato rilevato d'ufficio un possibile vizio di nullità processuale della sentenza, per difetto di integrità del contraddittorio, in quanto non era stato evocato in giudizio il coniuge non debitore . Quest'ultima, trovandosi in regime di comunione legale dei beni, assumeva Controparte_2 la veste di esecutata – in quanto soggetto passivo dell'espropriazione forzata - e avrebbe pertanto dovuto necessariamente partecipare al giudizio.
pagina 4 di 17 Prima della fissata udienza, con memoria di costituzione depositata il 15 maggio 2025, la litisconsorte pretermessa, , è intervenuta volontariamente, dichiarando di accettare la causa nello Controparte_2 stato in cui si trova.
Successivamente, all'udienza in camera di consiglio del 27 maggio 2025, le parti hanno congiuntamente dichiarato di considerare sanato il vizio di nullità processuale rilevato d'ufficio, chiedendo che la causa fosse assunta in decisione.
All'esito di tale udienza, dunque la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Deve essere preliminarmente ribadito quanto osservato con ordinanza depositata il 13 aprile 2025, da intendersi in questa sede integralmente richiamata e trascritta. Come già nella stessa osservato, il coniuge non debitore , trovandosi in regime di comunione legale dei beni con l'altro Controparte_2 coniuge, debitore esecutato nella procedura di espropriazione forzata immobiliare da cui trae origine la controversia in esame, (nella predetta qualità) era, nel caso di specie, litisconsorte necessario pretermesso nel giudizio di reclamo ai sensi dell'art. 630 c.p.c., svoltosi innanzi al Tribunale di Catania in composizione collegiale, definito con la pronuncia gravata. Nessun dubbio infatti sorge sul fatto che ella, in quanto anche lei esecutata, essendo stato assoggettato ad espropriazione forzata un cespite di cui è comproprietaria solidale, risulta direttamente coinvolta nella espropriazione immobiliare intrapresa in danno del proprio marito, che riguarda (tra gli altri) un bene oggetto della comunione legale fra gli stessi (arg. tratto da Cass. n. 9536/2023; v. anche, nello stesso senso, Cass. n. 6575/2023;
Cass. n. 32445/2022; Cass. 13533/2021; Cass. n. 9452/2011).
Tuttavia, deve trovare applicazione nella fattispecie il principio secondo cui, ove il litisconsorte necessario pretermesso intervenga volontariamente in appello, ai sensi dell'art. 344 c.p.c., accettando la causa nello stato in cui si trova, e nessuna delle altre parti resti privata di facoltà processuali non già altrimenti pregiudicate, il giudice di appello non può rilevare d'ufficio il difetto di contraddittorio, né è tenuto a rimettere la causa al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., ma deve trattenerla e decidere sul gravame, risultando altrimenti violato il principio fondamentale della ragionevole durata del processo, il quale impone al giudice di impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione della controversia (Cass. n. 26631/2018).
pagina 5 di 17 Infatti, il litisconsorte pretermesso intervenendo volontariamente nel presente Controparte_2 giudizio di appello, ha accettato la causa nello stato in cui si trova, “così eliminando con la propria manifestazione di volontà la relativa irregolarità processuale” (Cass. n. 9752/2011). Successivamente, nell'udienza in camera in consiglio del 27 maggio 2025, anche le altre parti hanno espressamente dichiarato di ritenere sanato il vizio di nullità processuale rilevato d'ufficio, senza sollevare eccezioni in ordine a eventuali pregiudizi di natura processuale.
Deve, pertanto, ritenersi sanato il vizio di nullità rilevato d'ufficio, con la conseguenza che questa
Corte è tenuta a decidere sul gravame, senza possibilità di rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c.
2. – L'appello si fonda su due motivi di gravame.
2.1. - Con il primo motivo, l'appellante deduce la non sussistenza, nella specie, dei presupposti per l'applicabilità dell'istituto della rimessione in termini, previsto dalla norma generale di cui all'art. 153, comma 2, utilizzabile ratione temporis. Osserva che il creditore procedente non aveva allegato la circostanza della non imputabilità del tardivo deposito dell'istanza di vendita, né il giudice dell'esecuzione era mai stato investito, da parte del medesimo creditore, di una formale richiesta di rimessione in termini, tanto meno in maniera tempestiva (v. pag. 7 del ricorso in appello). Una richiesta di rimessione in termini, per poter essere ritenuta tempestiva, avrebbe infatti dovuto essere formulata già al momento dell'iscrizione a ruolo della procedura esecutiva;
né essa poteva ritenersi implicita nella mera ricostruzione cronologica contenuta nell'istanza di vendita. Tale istanza, infatti, non conteneva alcuna deduzione circa una causa di non imputabilità al creditore precedente dell'impedimento che aveva determinato l'inosservanza del termine perentorio di 45 giorni previsto dall'art. 497 c.p.c. D'altra parte, l'appellante ha altresì rilevato come apparisse palesemente tardiva la richiesta di rimessione in termini, formulata solo successivamente nella nota depositata dal creditore procedente in relazione al provvedimento di rigetto del 10 marzo 2022. Tale richiesta inoltre doveva ritenersi “palesemente inveritiera”, essendo smentita per tabulas dall'attestazione rilasciata dall' e prodotta in atti, dalla Pt_2 quale risultava che l'atto di pignoramento notificato era già disponibile per il ritiro presso l' sin Pt_2 dal 18 novembre 2021.
2.2. - Con il secondo motivo, l'appellante lamenta la violazione dell'art. 630 c.p.c., per avere il
Tribunale, in composizione collegiale, ritenuto tardivo il reclamo proposto. Sostiene che il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che il primo accesso al fascicolo telematico risaliva al 3 maggio pagina 6 di 17 2022, data in cui egli aveva potuto constatare che l'esecutato non aveva proposto reclamo, ai sensi dell'art. 630, comma 3, avverso il decreto emesso l'8 marzo 2022, entro il termine di 20 giorni dalla pronuncia del giudice dell'esecuzione. Pertanto, non vi era per l'appellante alcun motivo di attendersi un esito diverso da quello previsto per legge, una volta che il giudice dell'esecuzione aveva rilevato ex officio l'inosservanza del termine perentorio previsto dall'art. 497 c.p.c., e aveva adottato un provvedimento per lui evidentemente favorevole. Di conseguenza, egli non aveva alcuna ragione di temere che tale pronuncia potesse essere oggetto di contestazione o revoca.
3. - Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall'appellato, per preteso difetto di specificità.
Ad avviso del Collegio, infatti, non sussiste il denunciato vizio, atteso che il ricorso contiene una critica adeguata e specifica alla decisione impugnata, idonea a consentire al giudice del gravame di percepire con chiarezza il contenuto delle censure, in relazione alla statuizione adottata dal primo giudice. Le censure risultano, altresì, sufficientemente specifiche e si confrontano adeguatamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata, correttamente individuata, sottoponendola a critica in quanto ritenuta erronea, e prospettando una diversa soluzione ritenuta conforme alle norme del codice di rito che si assumono violate o falsamente applicate.
4. - Venendo al merito, la questione relativa alla ammissibilità, o meno, del reclamo proposto dal debitore avverso l'ordinanza di rigetto della domanda di estinzione, ai sensi dell'art. 630 c.p.c., oggetto del secondo motivo di gravame, ha carattere preliminare e potenzialmente assorbente e deve pertanto essere esaminata in via prioritaria nell'ordine logico da seguire ai fini della decisione dell'impugnazione dell'appellante.
Occorre evidenziare che, nella memoria depositata il 23 maggio 2023, il Viaggio ha eccepito l'inefficacia dell'atto di pignoramento a causa del mancato rispetto del termine di 45 giorni per il deposito dell'istanza di vendita di cui all'art. 497 c.p.c. e ha chiesto, pertanto, che il G.E. dichiarasse l'estinzione della procedura.
Il creditore procedente ha, a sua volta, eccepito la tardività della domanda di estinzione. Ha infatti osservato che il debitore esecutato, avendo già avuto accesso al fascicolo telematico in forza di una istanza di visibilità temporanea presentata in data 3 maggio 2022, aveva acquisito conoscenza legale tanto dell'istanza di vendita del 16 febbraio 2022 (ritenuta inefficace), quanto delle successive istanze pagina 7 di 17 di proroga presentate dal creditore in data 7 e 10 marzo 2022. Pertanto, secondo il creditore, il debitore avrebbe dovuto sollevare già allora le proprie contestazioni ex art. 617, comma 1, c.p.c., e non poteva farlo (come invece ritenuto dal G.E.) con la memoria di costituzione, oltre il termine di 20 giorni decorrenti dall'accettazione della predetta istanza di visibilità temporanea (3 maggio 2022).
Sulla questione si sono pronunciati in modo difforme sia il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza - successivamente reclamata innanzi al Collegio - emessa il 16 luglio 2023, rilevando, in primo luogo, che l'istanza del debitore, volta a ottenere la declaratoria di estinzione, doveva ritenersi tempestiva, sia il Tribunale in composizione collegiale in sede di reclamo ai sensi dell'art. 630 c.p.c., ritenendo che il reclamo avrebbe dovuto essere proposto nel termine perentorio di venti giorni dalla data in cui il debitore aveva avuto accesso al fascicolo (3 maggio 2022).
In particolare, il giudice dell'esecuzione ha argomentato sul punto che “l'istanza è tempestiva, dal momento che l'estinzione può essere rilevata anche di ufficio dal g.e. o eccepita dalla parte non oltre la prima udienza, che nella specie non si è sinora celebrata, non essendo ancora terminate le operazioni di stima... L'estinzione per inattività del creditore va eccepita con istanza e non va proposta nei venti giorni, come l'opposizione agli atti esecutivi…” (cfr. pag. 2 dell'ordinanza del 16 luglio
2023).
Tale statuizione è stata ribaltata dal Tribunale in composizione collegiale, investito del giudizio di reclamo proposto dal debitore avverso l'ordinanza del G.E. del 16 luglio 2023. Il primo Giudice, nella pronuncia qui gravata, ha infatti considerato che la domanda di estinzione del debitore era “giunta tardivamente” e ha, pertanto, rigettato il suo reclamo, volto all'annullamento del provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione, respingendo l'istanza di estinzione, aveva disposto la prosecuzione della procedura.
Ritiene il Collegio che debba essere condivisa la prima ricostruzione, in quanto il giudice dell'esecuzione ha correttamente rilevato come la questione dell'inefficacia del pignoramento e della conseguente estinzione della procedura non fosse deducibile mediante opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. - come invece sostenuto dal creditore -, rientrando nell'ambito di applicazione dell'art. 630 c.p.c.
Tale conclusione è infatti conforme alla lettera dell'art. 630, comma 2 c.p.c. (nel tenore novellato dalla
L. 18 giugno 2009, n. 69, applicabile ratione temporis alla fattispecie, riguardante una procedura pagina 8 di 17 esecutiva iniziata nell'anno 2021), ai sensi del quale “l'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche
d'ufficio, con ordinanza del giudice dell'esecuzione, non oltre la prima udienza successiva al verificarsi della stessa”.
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, la suddetta disposizione è modellata sulla falsariga della disciplina dell'estinzione del giudizio di cognizione (art. 307 c.p.c.). Essa, “per un verso, sottrae la causa estintiva dell'esecuzione per inerzia qualificata alla disponibilità delle parti, consentendone la rilevabilità officiosa, d'altro canto fissa un limite preclusivo all'esercizio del potere officioso di rilievo
e dichiarazione dell'estinzione, puntualmente individuato nella "prima udienza successiva al verificarsi" della ragione di estinzione.
In una visione a più ampio spettro, la barriera temporale in tal guisa stabilita si pone in coerenza con la struttura del processo esecutivo come successione di subprocedimenti, cioè come serie autonoma di atti ordinati a distinti provvedimenti successivi, connotata dalla deducibilità (ad istanza di parte oppure ex officio) delle situazioni invalidanti nell'ambito della fase del procedimento di accadimento delle stesse, fatti salvi quei vizi che impediscono al processo di conseguire il suo scopo (e cioè
l'espropriazione del bene pignorato come mezzo per la soddisfazione dei creditori), rilevabili anche successivamente alla conclusione della fase di verificazione (la configurazione del processo esecutivo nei modi descritti costituisce l'esito di una elaborazione giurisprudenziale di nomofilachia oramai consolidata, sulle orme della basilare Cass., Sez. U., 27/10/1995, n. 11178)”.
E' stato così affermato che, “in tema di espropriazione immobiliare, con riferimento alle ipotesi di inattività delle parti suscettibili di comportare l'estinzione della procedura, che si realizzino nella fase prodromica o preparatoria all'autorizzazione alla vendita, la "prima udienza successiva" - indicata dall'art. 630, comma 2, c.p.c. quale limite preclusivo per la declaratoria di estinzione - coincide con quella di comparizione delle parti ex art. 569 c.p.c. per l'adozione dei provvedimenti sull'istanza di vendita” (Cass. n. 22723/2023).
Ovviamente, in detta udienza va individuato non solo il limite preclusivo alla rilevabilità officiosa della causa di estinzione della procedura, quale l'omesso o tardivo deposito della istanza di vendita ex art. 497 c.p.c. (che costituisce una ipotesi tipica di estinzione del processo di esecuzione), ma anche l'ultimo e definitivo momento preclusivo per la proposizione dell'eccezione ai sensi dell'art. 630 c.p.c. ad opera della parte interessata. Tale orientamento è stato confermato anche dalla giurisprudenza più recente (cfr. Cass. n. 35365/2023).
pagina 9 di 17 In modo difforme, la sentenza gravata, pur riconducendo correttamente la fattispecie all'istituto generale dell'estinzione previsto dall'art. 630 c.p.c., perviene, tuttavia, a dichiarare la tardività del reclamo proposto dal debitore esecutato ai sensi del medesimo articolo, in quanto introdotto oltre il termine perentorio di venti giorni stabilito dall'ultimo comma dell'art. 630 c.p.c.
Tuttavia, questa Corte osserva che l'applicazione delle suddette disposizioni da parte del giudice dell'esecuzione risulta corretta, non potendosi invece condividere la diversa soluzione adottata dal
Tribunale in sede di reclamo.
La sentenza impugnata muove dal presupposto che nella formulazione dell'art. 630 c.p.c., comma 2, vigente a decorrere dal 4 luglio 2009 – e applicabile ratione temporis alla fattispecie – è contemplata la possibilità del rilievo d'ufficio dell'estinzione del processo esecutivo da parte del giudice dell'esecuzione.
Tale premessa in diritto è in sé corretta.
Non se ne condividono però le conseguenze che ne ha tratto il primo Giudice, in relazione all'applicazione del disposto del comma 3 della norma.
Nella sentenza impugnata, si afferma che “difatti, nel processo esecutivo, secondo quanto dispone il terzo comma dell'art. 630 c.p.c., è soggetta a reclamo l'ordinanza che pronuncia sulla questione di estinzione, a prescindere dalla circostanza che dichiari l'estinzione o rigetti l'eccezione.
Questo meccanismo si applica, però, anche nei casi in cui il giudice può pronunciarsi di ufficio.
Ma, se il reclamo è dato anche contro l'ordinanza che rigetta l'eccezione, determinando così un effetto contrario a quello della chiusura del processo, lo stesso mezzo si deve impiegare, quando il giudice, non rilevando l'eccezione, mentre avrebbe dovuto farlo, adotta provvedimenti che fanno proseguire il processo”.
Il Collegio osserva infatti che, nel caso di specie, non trova applicazione il principio richiamato, il quale, pur essendo stato più volte enunciato dalla Corte di Cassazione, non si attaglia al caso concreto.
Orbene, secondo costante giurisprudenza della predetta Corte, “tutti i provvedimenti del giudice dell'esecuzione in tema di estinzione sono assoggettati esclusivamente al reclamo nelle forme previste dall'art. 630 c.p.c., commi 2 e 3, a prescindere dal fatto che essi abbiano accolto o respinto la relativa istanza proposta dal debitore, ovvero che il giudice abbia omesso di pronunziarsi su di essa, restando pertanto escluso che il debitore possa proporre opposizione all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c., per far
pagina 10 di 17 valere l'improseguibilità della stessa dopo la verificazione della causa di estinzione, ovvero agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., per contestare tanto il provvedimento del giudice dell'esecuzione che abbia dichiarato l'estinzione (ovvero abbia omesso di farlo), quanto gli atti del processo esecutivo adottati successivamente alla verificazione di una causa di estinzione non dichiarata” (v. Cass. 35365/2023;
Cass. 10238/2022; Cass. 14449/2016).
Nel caso di specie, il provvedimento del giudice dell'esecuzione dell'8 marzo 2022 non ha omesso di pronunziarsi sulla verificazione della causa di estinzione, né ha escluso la sussistenza dei presupposti per l'estinzione o comunque denegato - né in modo espresso né implicito - l'estinzione della procedura esecutiva, essendo decorso inutilmente il termine per la presentazione dell'istanza di vendita di cui all'art. 497 c.p.c.
È vero che nel decreto dell'8 marzo 2022 non è stata dichiarata l'estinzione della procedura;
tuttavia, risulta con chiarezza che il giudice dell'esecuzione intendeva farlo in un momento successivo. Su tale prospettiva poteva legittimamente fare affidamento il debitore esecutato, non costituito nel processo esecutivo alla data del provvedimento.
Peraltro, in forza del novellato art. 630, comma 2, c.p.c. (come sostituito dalla l. 69/2009), l'estinzione del processo esecutivo può essere dichiarata anche d'ufficio, ma la norma stabilisce che il G.E. provvede con ordinanza, previa audizione delle parti, come impone l'art. 172 disp. att. c.p.c., in combinato disposto con l'art. 562 c.p.c., con riferimento in particolare anche alla cancellazione della trascrizione. Il provvedimento emesso l'8 marzo 2022 (così come quello del 31 luglio 2022) si configura invece come un semplice decreto, adottato in assenza del previo contraddittorio tra le parti.
Ne consegue che manca un provvedimento inequivoco, anche solo implicito, di diniego della declaratoria di estinzione. Al contrario, il giudice dell'esecuzione appare decisamente orientato nel senso della sopravvenuta inefficacia del pignoramento, avendo rilevato ex officio la tardività dell'istanza di vendita ai sensi dell'art. 497 c.p.c., la cui inosservanza cagiona la cessazione degli effetti del pignoramento e l'estinzione dell'esecuzione. Pur non avendo ancora emesso una formale declaratoria di estinzione, è implicito nel tenore del provvedimento che egli intenda procedere in tal senso – essendogliene riconosciuta la possibilità fino all'udienza di comparizione delle parti, ai sensi dell'art. 569 c.p.c.; come sottolineato dal G.E. nell'ordinanza del 16 luglio 2023, tale udienza “nella specie non si è sinora celebrata, non essendo ancora terminate le operazioni di stima”.
pagina 11 di 17 Conferma inequivocabile della correttezza di tale lettura è data dal rigetto immediato dell'istanza di proroga avanzata dal creditore, a riprova del fatto che il giudice non intende dare ulteriore corso alla procedura (“Rilevato che il pignoramento risulta notificato il 15/11/2021, sicché l'istanza di vendita avrebbe dovuto essere depositata il 30/12/2021, mentre è stata depositata il 16/02/2022;
ritenuto che
l'inosservanza del termine produce inefficacia del pignoramento ed estinzione della procedura, rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 630;
P.Q.M.
rigetta l'istanza di proroga”, cfr. decreto dell'8.3.2022).
Peraltro, nella situazione descritta, un'eventuale impugnazione proposta dal debitore con le forme del reclamo di cui all'art. 630 c.p.c., nel termine di 20 giorni decorrente dal 3 maggio 2022 (data della richiesta di visibilità temporanea del fascicolo telematico), sarebbe stata inevitabilmente dichiarata inammissibile per difetto di interesse, non avendo l'esecutato alcuna concreta utilità a dolersi di un provvedimento che non escludeva la possibilità della declaratoria di estinzione della procedura.
Semmai, il creditore avrebbe potuto esperire l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di proroga presentata per il deposito della documentazione ipocatastale, ai sensi dell'art. 567, comma 3, c.p.c., emesso in data 8 marzo 2022, entro il termine perentorio di 20 giorni. Una volta decorso inutilmente tale termine, il debitore non aveva più motivo di richiedere ulteriore accesso al fascicolo telematico, potendo comunque costituirsi anche in un momento successivo - e comunque entro il limite temporale ultimo sopra indicato - al fine di avanzare domanda di estinzione della procedura.
Correttamente, pertanto, il giudice dell'esecuzione, nell'ordinanza del 16 luglio 2023, non essendo ancora decorso tale limite preclusivo per la proposizione dell'eccezione del tardivo deposito della istanza di vendita (cui, come detto, va ascritta efficacia estintiva della procedura), riteneva tempestiva la domanda di estinzione del debitore esecutato.
Mette conto ribadire, infatti, che, entro tale termine ultimo, l'estinzione può essere dichiarata d'ufficio dal giudice dell'esecuzione, non escludendosi tuttavia la possibilità che sia proposta comunque una richiesta anche informale in tal senso da parte di qualsiasi soggetto interessato.
In conclusione, in accoglimento del secondo motivo di appello, deve ritenersi la tempestività sia della domanda di estinzione della procedura sia del reclamo proposto avverso l'ordinanza del giudice pagina 12 di 17 dell'esecuzione del 16 luglio 2023, con la quale è stata rigettata l'istanza e negata la declaratoria di estinzione.
5. – Va accolto pure il secondo motivo di gravame.
Difatti, ad avviso del Collegio, non può condividersi l'ordinanza del 16 luglio 2023 nella parte in cui il giudice dell'esecuzione, pur avendo correttamente riconosciuto la tempestività della domanda di estinzione della procedura, ha rigettato la stessa ritenendo sussistenti i presupposti per l'applicabilità dell'istituto della rimessione in termini per il deposito dell'istanza di vendita da parte del creditore procedente.
In primo luogo, va osservato che è corretta l'affermazione del giudice dell'esecuzione (negli stessi termini si esprime anche il primo giudice in sede di reclamo) che correla alla notifica del pignoramento
(e non alla trascrizione) il decorso del termine per il deposito dell'istanza di vendita, la cui inosservanza cagiona la cessazione degli effetti del pignoramento e l'estinzione dell'esecuzione (Cass. n.
18758/2017).
La Corte di Cassazione ha precisato che “la locuzione "compimento" con cui l'art. 497 c.p.c. segna
l'exordium del termine di efficacia del pignoramento non può che essere riferita al perfezionamento della notificazione (e non già della data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario), dacché in quel momento si producono (si "compiono", appunto) per ambedue le parti gli effetti di legale conoscenza dell'atto e di pendenza dell'esecuzione” (Cass. n. 18758/2017 cit. in motivazione).
Nel caso di specie, la notifica dell'atto di pignoramento si è perfezionata il 15 novembre 2021, mentre l'istanza di vendita è stata depositata solo il 16 febbraio 2022, quindi oltre il termine perentorio di 45 giorni di cui all'art. 497 c.p.c.
Occorre evidenziare che in una recente pronuncia la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che
“in tema di esecuzione immobiliare, il termine perentorio di 15 giorni per l'iscrizione a ruolo della procedura, previsto dall'art. 557, comma 2, c.p.c., decorre dalla consegna dell'atto di pignoramento, da parte dell'ufficiale giudiziario, al creditore, restando irrilevante che questo lo ritiri tardivamente, sia perché l'art. 555, ultimo comma, c.p.c., non stabilisce un termine per tale adempimento, limitandosi
a disporre che debba avvenire "senza ritardo", sia perché il debitore esecutato non riceve alcun pregiudizio in conseguenza della tardività dovendo gli ulteriori atti di procedura, in ogni caso, essere compiuti entro il termine di 45 giorni ai sensi dell'art. 497 c.p.c.”.
pagina 13 di 17 Tale “previsione” è stata ritenuta “coerente con la fissazione di un termine "esterno" di efficacia del pignoramento (art. 497 c.p.c.)”.
In quel caso, la Corte di Cassazione ebbe a stabilire, sulla base di tali principi, che la condotta del creditore che, dopo la notifica dell'atto di pignoramento immobiliare, aveva atteso due mesi prima di ritirarne una copia dall'ufficiale giudiziario era “irrilevante rispetto alla posizione del debitore esecutato. Sia perché questi, ricevuta la notifica del pignoramento, sa che gli ulteriori atti di procedura dovranno essere compiuti entro il termine di 45 giorni, sicché il tardivo ritiro nuoce semmai al creditore e non al debitore;
sia perché i debitori, nel caso di specie, non hanno prospettato alcun pregiudizio concretamente derivato loro dal fatto che il creditore procedente avesse ritardato
l'iscrizione a ruolo della causa” (così Cass. n. 3494/2025 in motivazione).
Da tali principi discende, con riferimento alla fattispecie, che, contrariamente a quanto affermato dal giudice dell'esecuzione, nell'istanza di vendita presentata il 16 febbraio 2022 non può ravvisarsi una richiesta, anche se solo implicita, di rimessione in termini ai sensi dell'art. 153 c.p.c.
Nell'istanza viene effettivamente riportata la cronologia degli atti con cui è stata avviata la procedura esecutiva. In particolare, per quanto qui d'interesse, si legge testualmente: “- che, in data 10/01/2022, il funzionario presso l'ufficio esecuzioni della Corte d'appello di Catania consegnava al signor Pt_2
l'originale dell'atto di Pignoramento notificato;
- che successivamente, in data 24/01/2022, il CP_1 procedimento veniva iscritto al ruolo con il n. 54/2022 R.G.E. del Tribunale di Catania e assegnato al giudice delle esecuzioni…”.
Tuttavia, sulla base di tali circostanze, può unicamente ritenersi che il termine perentorio di 15 giorni per l'iscrizione a ruolo della procedura sia stato rispettato. Non risulta, invece, implicita in tale esposizione alcuna richiesta di rimessione in termini.
Tale istanza è stata formulata, per la prima volta, solo con la seconda richiesta di proroga ex art. 567, comma 3, c.p.c. da parte del creditore procedente, ossia con l'istanza del 10 marzo 2022 (“… non vi è chi non veda come la circostanza che l'odierno istante non abbia rispettato il termine di cui all'art. 497
c.p.c. sia dipeso da circostanze che esulano dalla sua volontà, riconducibili esclusivamente ad un disservizio da parte dell che ha restituito l'atto di pignoramento a distanza di Controparte_3 quasi due mesi rispetto a quando gli adempimenti di notificazione si erano conclusi”, v. pag. 3 della predetta istanza).
pagina 14 di 17 Pertanto, nel caso di specie, la richiesta di rimessione in termini deve ritenersi intempestiva e quindi inammissibile. Inoltre, la stessa risulta infondata, poiché nessuna dimostrazione è stata fornita dal creditore procedente, cui grava la relativa prova, in ordine al lamentato disservizio, peraltro indicato solo in modo generico.
Il ritardo con cui l'atto è stato ritirato da parte del creditore – secondo la giurisprudenza già richiamata
– è imputabile esclusivamente a quest'ultimo, il quale, per tale solo fatto, non può legittimamente richiedere né ottenere un provvedimento di rimessione in termini.
Invero, l'istituto della rimessione in termini di cui all'art. 153, comma 2, c.p.c. è applicabile anche nel processo esecutivo, ma presuppone la sussistenza in concreto di una causa non imputabile, riferibile ad un evento che presenti il carattere dell'assolutezza, e non già un'impossibilità relativa, né tantomeno una mera difficoltà (Cass. S.U. n. 27773/2020).
L'art. 153, comma 2, c.p.c., inoltre, presuppone la tempestività dell'iniziativa della parte che assuma di essere incorsa nella decadenza per causa ad essa non imputabile, risultando indirizzo unanime in giurisprudenza che tale tempestività sia da intendersi come “immediatezza della reazione della parte stessa al palesarsi della necessità di svolgere un'attività processuale ormai preclusa” (Cass. n.
6102/2019; Cass. n. 23561/2011).
Nel caso di specie, l' ha formulato istanza di rimessione in termini, riconducibile alla norma CP_1 generale dell'art. 153, comma 2, c.p.c., solo dopo che il giudice dell'esecuzione gli ha rigettato la richiesta di proroga ex art. 567, comma 3, c.p.c. Tuttavia, l'istanza ex art. 153 c.p.c. ben avrebbe potuto, e dovuto, essere presentata già nel momento dell'iscrizione a ruolo ovvero nell'istanza di vendita. Quest'ultima, come si è visto, non contiene alcuna indicazione circa l'esistenza di una causa non imputabile che abbia reso impossibile il suo tempestivo deposito da parte del creditore.
Inoltre, l' non ha fornito prova dell'impossibilità di procedere al deposito tempestivamente per CP_1 cause dovute ad un malfunzionamento del servizio di notifica dell' (circostanza puntualmente Pt_2 contestata dal debitore).
Infatti, sebbene l'istituto della rimessione in termini sia applicabile al processo esecutivo, la rimessione in termini, tanto nella versione prevista dal previgente art. 184-bis c.p.c., quanto in quella di più ampia portata contemplata dalla novella dell'art. 153 c.p.c., comma 2, presuppone la tempestività dell'iniziativa della parte che assuma di essere incorsa nella decadenza per causa ad essa non pagina 15 di 17 imputabile;
“tempestività da intendere come immediatezza della reazione della parte stessa al palesarsi della necessità di svolgere un'attività processuale ormai preclusa” (Cass. n. 23561/2011).
6. – Esclusa l'applicabilità della disposizione sulla rimessione in termini, non resta che prendere atto che il termine perentorio di 60 giorni ex art. 497 c.p.c, "ratione temporis" applicabile, non è stato rispettato.
Ne consegue la fondatezza del ricorso in appello e la fondatezza dell'originario reclamo, volto all'annullamento del rigetto della domanda di estinzione del procedimento esecutivo, fondata sulla tardività dell'istanza di vendita.
Va precisato che la presente decisione, analogamente a quelle che definiscono le opposizioni esecutive, incidenti cognitivi del processo esecutivo sovrapponibili a quello in esame, è destinata strutturalmente ad avere valore rescindente e non rescissorio, spettando funzionalmente ogni altra pronuncia consequenziale al giudice dell'esecuzione (cfr. Cass., 30.09.2019, n. 24225).
7. – La particolare complessità della questione processuale - resa evidente dalla diversità delle posizioni assunte dalle parti e dai diversi orientamenti espressi dai giudici investiti della medesima controversia, nonché dalle articolate motivazioni poste a fondamento della presente decisione – unitamente all'incertezza circa l'ammissibilità della domanda di estinzione (anch'essa evidente ove si tenga conto di quanto sopra esposto, dell'esito raggiunto e della mutevolezza del panorama giurisprudenziale in ordine sia all'individuazione dei rimedi esperibili sia alla decorrenza del termine perentorio per la loro proposizione), integrano, ad avviso di questa Corte, "gravi" ed "eccezionali" ragioni, ai sensi dell'art. 92, comma 2, (nella formulazione vigente a seguito della pronuncia della Corte
Cost. n. 77 del 19.04.2018 applicabile ratione temporis), tali da giustificare l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti, per entrambi i gradi di giudizio.
A tali motivazioni deve aggiungersi altresì, con riferimento alla posizione della , l'ulteriore CP_2 considerazione - di per sé sola sufficiente a sorreggere la decisione di compensazione delle spese nei suoi confronti - che la stessa è intervenuta in una fase avanzata del giudizio, assumendo una posizione neutrale rispetto alla lite e rimettendosi alle determinazioni della Corte.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1391/2023 R.G.C.A., con l'intervento volontario di , accoglie l'appello proposto da Controparte_2 Parte_1
pagina 16 di 17 avverso la sentenza n. 3905/2023 pubblicata il 2 ottobre 2023, emessa dal Tribunale di Catania in composizione collegiale (resa tra le parti, senza la partecipazione della predetta nel CP_2 procedimento iscritto al n. 9136/2023 R.G.), e pronunciando nel merito, accoglie il reclamo annullando l'ordinanza del giudice dell'esecuzione immobiliare del Tribunale di Catania emessa nella procedura esecutiva n. 54/2022 R. G. Es., del 16 luglio 2023, che ha rigettato la domanda di estinzione della procedura.
Compensa tra tutte le parti le spese processuali, per entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Catania il 19 giugno 2025, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della
Corte.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Claudia Cottini dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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