Sentenza 20 settembre 2022
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- 1. Cass. Pen., Sez. I, 20 settembre 2022, n. 34855, sulla disponibilità dei libri di studio per il detenuto in regime di carcere duroFrancesco Martin · https://www.iusinitinere.it/
La massima Le esigenze di studio consento al detenuto sottoposto al regime di carcere duro ex art. 41-bis L. 26 luglio 1975, n. 354 di tenere in cella un numero indefinito di libri. (Cass. Pen., Sez. I, 20.09.2022, n. 34855) Il caso La pronuncia in esame origina dal ricorso per cassazione presentato dal Ministero della Giustizia per il tramite dell'Avvocatura di Stato contro l'ordinanza emessa dal Magistrato di sorveglianza che aveva ordinato alla Casa circondariale l'esatta ottemperanza ai contenuti di una precedente disposizione dello stesso Ufficio, la quale disponeva che, a completa garanzia del diritto allo studio del detenuto in regime di cui all'art. 41-bis O.P., fosse consentito …
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Cass. Pen., Sez. I, 20 settembre 2022, n. 34855, sulla disponibilità dei libri di studio per il detenuto in regime di carcere duro La massima Le esigenze di studio consento al detenuto sottoposto al regime di carcere duro ex art. 41-bis L. 26 luglio 1975, n. 354 di tenere in cella un numero indefinito di libri. (Cass. Pen., Sez. I, 20.09.2022, n. 34855) Il caso La pronuncia in esame origina dal ricorso per cassazione presentato dal Ministero della […] Machina delinquere potest: una nuova frontiera della manipolazione del mercato A cura di Andrea Vischi Da quasi un ventennio l'operatività dei mercati regolamentati è scandita dall'utilizzo di forme sempre più evolute di intelligenza …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/09/2022, n. 34855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34855 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2022 |
Testo completo
lette/serrtite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 34855 Anno 2022 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 24/05/2022 Letta la requisitoria del dott. Ettore Pedicini, Sostituto Procuratore generale presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata per incompetenza territoriale e funzionale. RILEVATO IN FATUO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Magistrato di sorveglianza di Spoleto, adito in ottemperanza da IO SI, detenuto presso la Casa circondariale di Novara, in regime differenziato ex art. 41-bis I. 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.), ha ordinato alla suddetta Casa circondariale l'esatta ottemperanza - nominando Commissario ad acta il Direttore della stessa - ai contenuti dell'ordinanza emessa dal Magistrato di sorveglianza di Spoleto in data 4 maggio 2012. Con tale ultimo provvedimento il suddetto Magistrato disponeva che, a completa garanzia del diritto allo studio di SI, fosse consentito allo stesso dalla Direzione della Casa Circondariale di Terni di tenere presso di sé tutti i libri di cui avesse bisogno per l'incombente di studio che volta a volta lo occupasse "senza limitazioni numeriche predefinite". L'ordinanza in esame premette che: - negli anni successivi al 2012 SI è stato trasferito in vari istituti penitenziari, facendo pervenire numerose istanze di ottemperanza rispetto a quella pronuncia, nelle quali se ne chiedeva l'esecuzione; - da ultimo il condannato risulta essere stato trasferito a Novara, ove con istanza in data 7 maggio 2021 ha chiesto all'istituto penitenziario di prelevare dal magazzino tre volumi e precisamente un dizionario latino, un dizionario spagnolo e un manuale microsoft 2007, poiché necessari ai fini di studio, da tenere anche oltre il numero massimo di quindici consentitogli, in aggiunta, invero, ai quattordici già detenuti;
- la Direzione della Casa circondariale di Novara ha rigettato la richiesta, ribadendo che il numero massimo di libri consentiti era fissato inderogabilmente in quindici. Rileva che, quindi, si impone la necessità di ordinare alla Direzione in ultimo citata l'esatta ottemperanza ai contenuti dell'ordinanza in data 4 maggio 2012. 2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione il Ministero della Giustizia, tramite l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Perugia. 2.1. Con il primo motivo di ricorso denuncia violazione degli artt. 35-bis, 69 e 71 ord. pen., rilevando l'incompetenza funzionale e territoriale del Magistrato di sorveglianza spoletino rispetto alla Casa Circondariale di Novara. Rileva il ricorrente che la competenza spetta al Tribunale o al Magistrato di sorveglianza aventi giurisdizione sull'istituto di prevenzione o di pena in cui si 2 trova l'interessato all'atto della richiesta o della proposta ovvero all'inizio d'ufficio del procedimento, quale giudice naturale precostituito per legge, ai sensi dell'art. 25 Cost. Osserva che al più SI avrebbe potuto invocare la pronuncia del Magistrato di sorveglianza di Spoleto del 4/05/2021 come precedente a lui favorevole, non certo agire in ottemperanza di quella disposizione per contrastare un diverso provvedimento emesso da un Direttore di una diversa Casa Circondariale in condizioni detentive diverse;
e che il Magistrato di sorveglianza spoletino, qualificando il provvedimento come decisione di ottemperanza, non solo avrebbe esteso indebitamente la sua cognizione a provvedimenti che avrebbe dovuto valutare il magistrato di sorveglianza naturalmente competente, nella specie quello di Novara, ma ha privato l'Amministrazione del doppio grado di giudizio garantito dall'art. 35-bis, comma 4, ord. pen. 2.2. Con il secondo motivo di impugnazione viene dedotta violazione delle medesime norme sotto altro profilo. Si rileva che il Magistrato di sorveglianza ha ordinato l'ottemperanza ai contenuti di un'ordinanza emessa dal Magistrato di sorveglianza di Spoleto, che non solo risulta essere già stata resa in sede di ottemperanza, ma che dava atto, altresì, dell'avvenuta ottemperanza da parte della Casa Circondariale di Terni. Con conseguente cessazione, a seguito del trasferimento di Casa Circondariale, dell'interesse del detenuto all'ottemperanza. Si osseva, quindi, che il provvedimento della Direzione della Casa Circondariale di Novara non era contestabile con l'ottemperanza ad un giudicato ormai attuato, in relazione alla quale era cessato l'interesse del detenuto, ma doveva essere impugnato ex novo. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso viene rilevata violazione degli artt. 35-bis e 41-bis ord. pen. quanto al numero illimitato dei libri richiesti da SI per uso studio. Il ricorrente lamenta che il Magistrato di sorveglianza di Spoleto, in applicazione del principio stabilito dall'ordinanza dello stesso Magistrato del 2012, ha affermato che l'interessato può tenere presso la propria camera detentiva senza limitazioni numeriche predefinite i libri di cui ha bisogno;
e che tale affermazione si pone in contrasto col regime custodiale cui lo stesso è sottoposto. Si rileva che: - l'ordinanza del 2012 si fondava su una regolamentazione non più vigente, avendo la nuova circolare del 2.10.17 previsto la disponibilità in camera detentiva di un numero di quattro volumi per volta, da potere aumentare secondo le esigenze didattiche e il prudente apprezzamento della Direzione;
- pertanto la Direzione della Casa Circondariale 3 di Novara ha consentito di tenere un numero di libri di quasi quattro volte maggiore a quello previsto dalla circolare;
- il dictum del Magistrato di sorveglianza viene, pertanto, a stravolgere, praeter legem, il regime carcerario sulla base di una supposta ottemperanza ad un provvedimento già a suo tempo eseguito. 2.4. Col quarto motivo di impugnazione viene denunciata violazione dell'art. 41-bis, comma 2 -quater, ord. pen. Si duole il ricorrente che il Magistrato di sorveglianza di Spoleto, a fronte del numero certamente congruo di libri messi nella disponibilità del detenuto, nell'ampliarlo ulteriormente non tiene conto delle esigenze di sicurezza interna ed esterna sottese al regime differenziato. Il ricorrente, alla luce dei suddetti motivi, insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. 1.1. Infondato è il primo motivo di ricorso. Invero, in tema di ordinamento penitenziario, la competenza a decidere sulla richiesta di ottemperanza ai sensi dell'art. 35 -bis, comma 5, ord. pen. spetta allo stesso magistrato di sorveglianza che ha emesso il provvedimento non eseguito, non rilevando l'eventuale trasferimento del detenuto in altro istituto penitenziario (Sez. 1, n. 17167 del 13/01/2022, ric. proposto da Ministero della Giustizia, Rv. 282953). Il giudizio di ottemperanza rappresenta una prosecuzione funzionale del giudizio di cognizione, con la conseguenza che la competenza resta radicata in capo al giudice che ha emesso il provvedimento della cui esecuzione si discute anche in caso di avvenuto trasferimento del detenuto in luogo diverso. Ciò che rileva in caso di mutata allocazione del detenuto (tra momento cognitivo e momento esecutivo) è esclusivamente la permanenza dell'inottemperanza ai contenuti della decisione che ha accertato la lesione del diritto soggettivo, il che radica l'interesse del detenuto ad ottenere l'esecuzione della decisione. Ne consegue, pertanto, l'infondatezza anche del secondo motivo di ricorso, non potendo, invero, ritenersi cessato l'interesse del ricorrente. E ciò considerato che il provvedimento oggetto di ottemperanza ha affermato la sussistenza di una manifestazione di diritto soggettivo operante in ogni istituto penitenziario, consentendo, a garanzia del diritto allo studio dell'interessato, la possibilità di 4 tenere presso di sé tutti i libri di cui avesse bisogno per l'incombente di studio che a volta a volta lo occupasse, senza limitazioni numeriche predefinite. Come, invero, correttamente evidenziato dall'ordinanza che in questa sede si impugna, il ricorrente ha chiarito di avere bisogno dei testi specificati in punto di fatto e sul punto l'Istituto penitenziario, nelle note fatte pervenire al Magistrato di sorveglianza per l'udienza, non ha sollevato alcuna contestazione, limitandosi a ritenere inderogabile il numero massimo di quindici volumi. La stessa ordinanza rileva come si imponga l'esatta ottemperanza ai contenuti dell'ordinanza del 4/05/2012, che, con riguardo al numero di testi che il condannato può tenere presso di sé, non lo fissa ma lo funzionalizza alle esigenze di studio che di volta in volta si appalesino. E precisa che l'interessato potrà conservare i volumi pre0 la stanza detentiva o anche nell'apposita bilancetta esterna alla sua camera a scelta, con facoltà per l'amministrazione di prevedere dei limiti massimi al numero di libri che l'interessato può tenere contemporaneamente nella camera detentiva, invece che nella bilancetta (e, quindi, non comunque depositati al magazzino / con le conseguenti difficoltà di scambio) per evitare che dall'ingombro derivi un concreto pericolo di non poter effettuare adeguatamente i controlli ordinari all'interno della camera. 1.2. Inammissibili sono il terzo e il quarto motivo di ricorso, in cui si tende ad una non consentita rivalutazione di profili in fatto, peraltro in ambito in cui, ai sensi dell'art. 35-bis ord. pen., il ricorso è dato solo per violazione di legge. 2. Per queste ragioni, il ricorso va rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, il 24 maggio 2022.