Sentenza 23 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 23/01/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2285/2022 R.G.
Verbale di udienza del 23.1.2025
Per conto di è presente l'avv Leopoldo Villani, in sostituzione dell'avv. Roberta Parte_1
Batini, il quale ribadisce che dalla vendita dell'immobile è stata ricavata la somma di euro
520.000,00 e che le spese del giudizio di divisione ammantano ad euro 25.892,24 come da nota spese depositata da Chiede che il Giudice ponga a carico della massa dette Parte_1 spese in quanto servono a condurre nel comune interesse il procedimento alla sua conclusione.
Fa quindi presente che il netto ricavato della vendita, al netto delle spese in prededuzione di cui sopra e da quelle indicate dal delegato nel progetto, ammonta a euro 479.438,62 e, quindi il
50% di detto importo, pari a euro 239.438,62, dovrà essere assegnato a favore del condividente non debitore e l'altro 50% assegnato alla procedura esecutiva immobiliare 73/2020 CP_1
RGE e distribuito nell'ambito di detta esecuzione. E' altresì presente per Brisca e per delega dell'Avv. Giacometti, l'Avv Marianna Pernice la quale si rimette alla decisione dell'organo giudicante. È altresì presente la professionista delegata avv. Germaine Popolo.
Il G.I. dà lettura del dispositivo.
È verbale, ore 942
Il G.I.
Dott.ssa Emanuela Musi
pagina 1 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORRE ANNUNZIATA
Terza civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Emanuela
Musi ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2285/2022 tra:
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa in virtù di Parte_1
mandato in atti, dall'avv. Roberta Batini, elettivamente domiciliata presso l'avv. Vinicio
Squillacioti, in Pietramelara (CE), alla via Libertà n. 92;
- ATTRICE/creditrice pignorante e
, contumace Controparte_2
CONVENUTA/debitrice esecutata nonché indirizzo PEC Controparte_3 Email_1
CONVENUTA comproprietaria contumace nonché già in persona del legale Controparte_4 Controparte_5 rapp.te p.t., rappresentata e difesa come da mandato in atti dall'avv. Eugenio Moschiano, con il quale è elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Depretis n.102
- CREDITRICE INTERVENUTA nonché
pagina 2 di 7 in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa Controparte_6 come da mandato in atti dall'avv Antonella Merola, con il quale è elettivamente domiciliata in
Napoli alla Via G. Porzio n. 4, Centro Direzionale – Isola E1;
- CREDITRICE INTERVENUTA nonché in persona del legale rapp. p.t., rappresentata e difesa Controparte_7 dagli avv. Aldo Bissi e Monica Giacometti, come da mandato agli atti
- CREDITRICE INTERVENUTA
Oggetto: divisione endoesecutiva;
ripartizione delle spese del giudizio.
Conclusioni: in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
All'udienza del 19.12.2024, fissata per la discussione del progetto di distribuzione divisionale, il creditore pignorante ha contestato il suddetto, come depositato dal professionista delegato, nella parte relativa alla ripartizione delle spese: in particolare, esse sono state poste dal professionista delegato alla vendita dell'immobile sito in Sorrento alla via Torquato Tasso 32, avv. Popolo, a carico del solo condividente debitore esecutato, laddove invece il creditore procedente ha chiesto che le spese del giudizio, quantificate in euro 25.892,24, siano liquidate e poste a carico della massa.
La sola questione controversa risulta essere, dunque, la decisione di regolazione delle spese (il che impone la definizione del presente giudizio nella forma della sentenza (art. 789 co. 3 c.p.c.).
Sul punto occorre premettere che il codice di rito prevede quale sviluppo fisiologico della procedura espropriativa avente ad oggetto la quota del bene indiviso, di cui agli artt. 599, 600,
601 c.p.c., la divisione c.d. endoesecutiva;
la quale consente di far cessare lo stato di comunione e di disporre così, in sede esecutiva, della sola quota attribuita, in natura o in denaro, al debitore condividente forzoso. Da qui, l'evidente correlazione tra la procedura divisoria e quella esecutiva che, non a caso, nelle more resta sospesa ex lege (ex art. 601 c.p.c.).
Tuttavia, è bene chiarire che la divisione endoesecutiva integra un vero e proprio giudizio ordinario di cognizione, come detto, funzionalmente correlato al processo esecutivo di cui, in pagina 3 di 7 questo senso, rappresenta una parentesi cognitiva, ma strutturalmente autonomo rispetto allo stesso (Cass. n. 4473/2022; Cass. n. 20817/2018; Cass. n. 6072/2012).
Questo bipolarismo, autonomia strutturale – correlazione funzionale, si ripercuote sul regime di regolazione delle spese nella divisione endoesecutiva che non può ricondursi in toto a quello previsto per il giudizio di divisione “ordinario”.
Sul punto, giova ricordare che riguardo allo scioglimento delle comunioni di cui agli artt. 784 e ss. c.p.c., per giurisprudenza costante, le spese del giudizio devono essere liquidate a carico della massa, vale a dire che ciascun condividente sopporta le spese riferite agli atti compiuti nel proprio interesse e partecipa pro-quota a quelle poste nell'interesse comune (cfr. da ultimo Cass.
1635/2020; cfr., altresì, cfr. Cass. n. 12949/99, Cass. n. 12758/01, Cass. n. 7059/02, Cass. n.
3083/06, Cass. 22903/2013). Detto criterio, derogatorio rispetto a quello previsto dall'art. 91
c.p.c., rinviene la sua giustificazione nella considerazione che i condividenti, titolari di identica situazione di diritto sostanziale, sono portatori di un interesse comune a pervenire alla divisione, di talché, è da escludersi che nel giudizio divisorio si verifichi una vera e propria soccombenza.
Al contrario, nel diverso caso in cui vi siano spese cagionate da eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione, torna ad essere pienamente applicabile il criterio della soccombenza, salva la facoltà di disporre la compensazione ex art. 92 c.p.c.
Ciò detto, tale regime non si ritiene pienamente compatibile con le peculiarità della divisione endoesecutiva. Difatti, quella comunanza di interesse alla divisione, che fonda il criterio “a carico della massa”, non involge il creditore, per il quale essa è il mezzo per realizzare l'interesse, ultimo, alla soddisfazione forzosa del credito. In altre parole, lo scioglimento è per il creditore un'attività strumentalmente necessaria all'esecuzione e, pertanto, le spese sopportate dallo stesso nel giudizio divisorio devono essere, di fatto, ricondotte alle spese sostenute per l'esecuzione, poiché, appunto, pur sempre funzionali alla soddisfazione coattiva del credito. Sicché, non vi è dubbio che, dal lato attivo, il creditore abbia diritto al loro integrale rimborso.
Orbene, data la correlazione teleologica che lega la divisione incidentale e l'esecuzione, considerato che la prima è una conseguenza dell'inadempimento del debitore esecutato, deve ritenersi che quest'ultimo sia, nel giudizio divisorio, soccombente (c.d. principio di causalità) nei confronti del creditore.
Di conseguenza, fermo l'illustrato criterio di ripartizione delle spese di lite tra i condividenti - per la regolamentazione delle spese sopportate dal creditore (ovvero dei plurimi creditori) che pagina 4 di 7 partecipi(no) al giudizio divisorio non può che applicarsi la regola generale della soccombenza
(Cass.12/09/2024, n.24550, Cass. 31/01/2023, n. 2787).
In definitiva va disposta la condanna del condividente debitore esecutato alla refusione delle spese sopportate in detta lite dal creditore (procedente e intervenuto titolato), da liquidarsi secondo lo scaglione tariffario corrispondente al valore della massa (con cui si identifica il valore della controversia: art. 5 del D.M. 10 marzo 2014, n. 55): la relativa statuizione costituisce titolo per la collocazione nella distribuzione dell'attivo dell'espropriazione con il privilegio ex art. 2770
c.c. e con la preferenza garantita dall'art. 2777 cod. civ..
Tuttavia, occorre comunque distinguere tra le spese strettamente necessarie ad addivenire alla divisione quali: CTU, spese pubblicitarie, spese per la trascrizione della domanda di divisione e compensi agli ausiliari;
e quelle sostenute dal creditore per la partecipazione al processo, vale a dire, compensi professionali di avvocato e le spese per l'esercizio dell'attività difensiva (es. rimborsi chilometrici, spese di cancelleria, spese di notifica, ecc.), nonché i costi relativi alla cancellazione della trascrizione del pignoramento, in quanto inerenti non già alla res indivisa, bensì solo alla quota ideale oggetto di espropriazione forzata.
Ebbene, queste ultime, si ritiene che debbano essere integralmente rimborsate dal condividente debitore in quanto, per i motivi esposti, soccombente nei confronti del creditore.
Riguardo, invece, alle spese anticipate dal creditore, ma strettamente necessarie alla divisione si ritiene che queste debbano essere liquidate a carico della massa, in quanto dal lato del condividente - non debitore la divisione subita, seppur incidentale alla procedura esecutiva, non diverge da una normale divisione. Si ricordi sul punto che ex art. 1111 c.c. ciascuno dei partecipanti può sempre chiedere lo scioglimento, a contrario, dunque, ciascuno dei partecipanti può sempre “subire” l'iniziativa altrui. Ad ogni modo, l'interesse comune alla divisione deve considerarsi connaturato alla posizione sostanziale di comunista, il quale, riceve il vantaggio dell'affrancazione dalla contitolarità. Sicché questo interesse non può ritenersi venire meno laddove, nella divisione endoesecutiva, l'iniziativa sia presa dal creditore procedente piuttosto che da un altro comunista.
Pertanto, per le spese inerenti la divisione, anche se incidentale al processo esecutivo, resta fermo tra i condividenti il criterio di imputazione alla massa.
Ciò detto, alla luce del progetto divisionale formato in bozza dal Delegato, si evince che la totalità delle spese è stata invece posta a carico del debitore. Orbene, alla luce delle contestazioni pagina 5 di 7 operate dal creditore procedente, e alla luce di quanto sopra rilevato, si ritiene doversi modificare il progetto suddetto nel senso che vanno poste a carico della massa (e dunque detratte dal ricavato lordo della vendita)
1. Le spese di pubblicità;
2. La liquidazione del compenso del CTU arch. in data 9.9.2024; Per_1
3. La liquidazione del compenso del Professionista delegato avv. Germaine Popolo in data
16.9.2024.
Le restanti spese (di introduzione del giudizio di divisione e compensi legali dei procuratori del creditore procedente e degli interventori come di seguito liquidate) vanno poste a carico della sola debitrice esecutata e con diritto al recupero in sede esecutiva ex art. 2770 c.c. per la procedente e secondo la collocazione del credito per gli interventori: creditrice procedente Euro 14.311,00 per compensi oltre accessori;
Parte_1
creditrice intervenuta 2018: Euro 3.824,00 per compensi oltre accessori;
CP_4 creditrice intervenuta Euro 4.971,00 per compensi oltre accessori;
Controparte_6 creditrice intervenuta Euro 2.090,00 per compensi oltre accessori. Controparte_7
Pertanto, il progetto divisionale andrà modificato in ragione dei criteri e delle liquidazioni testé operate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. in accoglimento della contestazione formalizzata dalla regola le spese Parte_1 di giudizio in tal guisa:
a. a carico della massa (e dunque detratte dal ricavato lordo della vendita)
- Le spese di pubblicità;
- La liquidazione del compenso del CTU arch. in data 9.9.2024; Per_1
- La liquidazione del compenso del Professionista delegato avv. Germaine Popolo in data
16.9.2024.
b. le restanti spese (di introduzione del giudizio di divisione e compensi legali dei procuratori del creditore procedente e degli interventori come di seguito liquidate) vanno poste a carico della sola debitrice esecutata e con diritto al recupero in sede esecutiva ex art. 2770 c.c. per la procedente e secondo la collocazione del credito per gli interventori: pagina 6 di 7 creditrice procedente Euro 14.311,00 per compensi ed Euro 305,00 per spese vive Parte_1 oltre accessori;
creditrice intervenuta 2018: Euro 3.824,00 per compensi oltre accessori;
CP_4
creditrice intervenuta Euro 4.971,00 per compensi oltre accessori;
Controparte_6
creditrice intervenuta Euro 2.090,00 per compensi oltre accessori. Controparte_7
2. dispone che il progetto divisionale venga modificato dalla professionista delegata in conformità ed in ragione dei criteri e delle liquidazioni testé operate (con riserva di fissare nuova udienza ex art. 789 c.p.c. all'esito del relativo deposito).
Torre Annunziata, così deciso in camera di consiglio, il 23.01.2025
Il Giudice dott.ssa Emanuela Musi
pagina 7 di 7