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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/12/2025, n. 17028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17028 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6122/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6122/2025 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Oggi 4 dicembre 2025 ad ore 10.18 innanzi al dott. Antonella Zanchetta, sono comparsi:
Per l'avv. EO GI, il quale si riporta a tutti gli atti e chiede che Parte_1 la causa sia decisa.
Per ; nessuno;
Controparte_1
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Antonella Zanchetta
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Zanchetta ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6122/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. EO GI, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA FABIO MASSIMO 45 00192 ROMA presso il difensore avv.
EO GI
RICORRENTE contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del Legale Rappresentante pro – tempore, dom.to in Sede;
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette la descrizione degli elementi di fatto e di diritto della domanda con le relative conclusioni ai sensi dell'art. 132 CPC, come novellato ai sensi della L. 2009/69,
Letti gli atti ed i documenti di causa;
lette le note conclusive depositate dalla parte ricorrente con cui ha insistito nell'accoglimento della domanda;
considerato che
a sostegno della pretesa di pagamento la ricorrente ha allegato documentazione che comprova l'avvenuta stipula del contratto, fonte dell'obbligazione e titolo causale per l'azione de qua;
le fatture rimaste pagina 2 di 3 impagate nonché le condizioni contrattuali alle quali le parti si erano reciprocamente impegnate;
considerato che
risulta pure comprovata l'avvenuta consegna dei beni oggetto dei contratti di noleggio nonché il residuo dovuto a carico della parte resistente al netto delle note di credito emesse a suo favore;
considerato che
la domanda risulta suffragata da elementi di natura documentale certi ed oggettivi e che la resistente, rimasta contumace, non ha offerto elementi di contrasto adeguati
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie la domanda presentata dalla società e, per l'effetto, Parte_2 dichiara l'inadempimento contrattuale da parte della società resistente, la
[...]
; Controparte_1
2) Condanna altresì la parte resistente, la Controparte_1
, al pagamento per le causali di cui al ricorso introduttivo, l'importo di €
[...]
29.530,68, oltre interessi come da domanda sino all'effettivo soddisfo oltre al rimborso delle spese di lite, che si liquidano in € 5.800,00 per competenze professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle ore 18.08 ed allegazione al verbale, in assenza delle parti e dei difensori.
ROMA, 4 dicembre 2025
Il Giudice dott. Antonella Zanchetta
pagina 3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6122/2025 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Oggi 4 dicembre 2025 ad ore 10.18 innanzi al dott. Antonella Zanchetta, sono comparsi:
Per l'avv. EO GI, il quale si riporta a tutti gli atti e chiede che Parte_1 la causa sia decisa.
Per ; nessuno;
Controparte_1
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Antonella Zanchetta
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Zanchetta ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6122/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. EO GI, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA FABIO MASSIMO 45 00192 ROMA presso il difensore avv.
EO GI
RICORRENTE contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del Legale Rappresentante pro – tempore, dom.to in Sede;
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette la descrizione degli elementi di fatto e di diritto della domanda con le relative conclusioni ai sensi dell'art. 132 CPC, come novellato ai sensi della L. 2009/69,
Letti gli atti ed i documenti di causa;
lette le note conclusive depositate dalla parte ricorrente con cui ha insistito nell'accoglimento della domanda;
considerato che
a sostegno della pretesa di pagamento la ricorrente ha allegato documentazione che comprova l'avvenuta stipula del contratto, fonte dell'obbligazione e titolo causale per l'azione de qua;
le fatture rimaste pagina 2 di 3 impagate nonché le condizioni contrattuali alle quali le parti si erano reciprocamente impegnate;
considerato che
risulta pure comprovata l'avvenuta consegna dei beni oggetto dei contratti di noleggio nonché il residuo dovuto a carico della parte resistente al netto delle note di credito emesse a suo favore;
considerato che
la domanda risulta suffragata da elementi di natura documentale certi ed oggettivi e che la resistente, rimasta contumace, non ha offerto elementi di contrasto adeguati
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie la domanda presentata dalla società e, per l'effetto, Parte_2 dichiara l'inadempimento contrattuale da parte della società resistente, la
[...]
; Controparte_1
2) Condanna altresì la parte resistente, la Controparte_1
, al pagamento per le causali di cui al ricorso introduttivo, l'importo di €
[...]
29.530,68, oltre interessi come da domanda sino all'effettivo soddisfo oltre al rimborso delle spese di lite, che si liquidano in € 5.800,00 per competenze professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle ore 18.08 ed allegazione al verbale, in assenza delle parti e dei difensori.
ROMA, 4 dicembre 2025
Il Giudice dott. Antonella Zanchetta
pagina 3 di 3