Ordinanza cautelare 27 ottobre 2021
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 22/09/2025, n. 988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 988 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00988/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00759/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia RO
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 759 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Davide Ascari del Foro di Modena, come da nomina allegata al ricorso, e presso il cui studio a Modena, sito in Corso Duomo n. 20, elegge il proprio domicilio, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’interno - Questura di Modena, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, presso i cui uffici è ope legis domiciliato in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento, previa sospensiva,
«del Decreto emesso dalla Questura di Modena in data 01.04.2021 e notificato il 14.09.2021, che ha rigettato per improcedibilità al ricorrente il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, nonché di ogni altro atto connesso presupposto e/o consequenziale».
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno, Questura di Modena;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 settembre 2025 il dott. Paolo Carpentieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in trattazione, notificato il 23 settembre 2021, il sig. -OMISSIS-, cittadino tunisino, ha impugnato, deducendo plurime censure di violazione di legge e di eccesso di potere, gli atti indicati in epigrafe, concernenti il rigetto della sua domanda presentata in data 15 aprile 2019 di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
2. Queste le motivazioni del rigetto nell’atto del Questore: “ Vista la documentazione agli atti, dalla quale si rileva che lo straniero risulta non aver provveduto all'integrazione della documentazione mancante, nonché all'integrazione di €. 50,00 del contributo di cui all'art. 5 co. 2 del D. Lgs. 286/98, necessario al rinnovo del permesso di soggiorno, come richiesto con due distinte lettere, notificate in data 25.06.2019 ed in data 05.06.2020; Rilevato che quest'ufficio, con raccomandata n. -OMISSIS-del 26.01.2021, ha inviato all'indirizzo fornito, un preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/90 e che tale comunicazione è stata restituita per compiuta giacenza in data 01.03.2021; Considerato che l'art. 5 comma 5 del D. Lgs 286/98 e successive modifiche ed integrazioni prevede che il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati "quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato... sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che si tratti di irregolarità amministrative sanabili; Considerato che l'acquisizione della pratica completa della documentazione richiesta è presupposto necessario per il rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno; Considerato che il cittadino marocchino non può beneficiare del rilascio del titolo dì soggiorno per le cause più sopra rilevate ”.
3. In ricorso è dedotto il seguente, unico motivo di censura: “ Eccesso di potere. Ingiustizia manifesta. Mancanza di idonei parametri di riferimento. Difetto di istruttoria e carenza di motivazione ”: il provvedimento impugnato sarebbe affetto da frettolosità e superficialità; il ricorrente avrebbe attraversato uno stato di forte depressione, peggiorato a causa della situazione di crisi pandemica dovuta al Covid-19, per cui sarebbe riuscito a fatica ad andare al lavoro, passando il resto della giornata chiuso in casa isolato, sicché, pur essendo in possesso di tutti i requisiti e documenti utili per potersi recare all'Ufficio preposto della Questura di riferimento, non era in grado di far fronte alla quotidianità a causa di questo forte stato di ansia e depressione che lo aveva colpito. Il provvedimento impugnato non avrebbe tenuto conto della situazione personale del ricorrente e non avrebbe considerato che la mancata consegna dei documenti richiesti poteva avere quale eventuale motivazione situazioni personali del ricorrente, che stava attraversando seri problemi di salute mentale. Il ricorrente - si aggiunge in ricorso - ha sempre lavorato e tuttora lavora con regolare contratto (con riserva di “esibire nelle opportune sedi la documentazione attestante la sua occupazione, quali: buste paga dell’anno in corso, certificazione unica relative ai redditi percepiti per gli anni 2019 e 2020; contratto di lavoro; estratto contro previdenziale INPS dal quale si evince che dal 2010 ha sempre svolto attività lavorativa). Inoltre, l'art. 5 del d.lgs. n. 286 del 1998 fa salva la sopravvenienza di nuovi elementi che consentano il rilascio del permesso di soggiorno, circostanza che ricorre nella fattispecie di cui è controversia, sicché l’amministrazione dovrebbe rivalutare l'istanza del ricorrente, superando il fattore ostativo della mancata consegna della documentazione richiesta e verificare l'effettivo possesso in capo al ricorrente dei requisiti richiesti per il rilascio del titolo di soggiorno per motivi di lavoro. La lunga permanenza nel Paese del ricorrente avrebbe reso, inoltre, doveroso che il Questore tenesse conto, altresì, nell'adozione del provvedimento di diniego, della durata del soggiorno, dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero.
4. Il Ministero si è costituito e ha depositato documenti in data 7 e 21 ottobre 2021.
5. La causa è stata prontamente esaminata nella camera di consiglio del 27 ottobre 2021 e la domanda cautelare è stata respinta con ordinanza -OMISSIS-, con una prognosi di non accoglibilità del ricorso (“ Ritenuto, ad un sommario esame, di non poter apprezzare favorevolmente le esigenze cautelari atteso che l’impugnato atto di improcedibilità dell’istanza appare adeguatamente motivato dalla mancata regolarizzazione da parte del ricorrente della documentazione richiesta dall’Amministrazione, fatta salva l’eventuale riproponibilità dell’istanza ”), giudizio negativo di probabile infondatezza del ricorso confermato in appello, con ulteriore motivazione, con ordinanza del Consiglio di Stato, sez. III, -OMISSIS-del 28 gennaio 2022 (“ Ritenuto che non siano ravvisabili i presupposti per l’accoglimento del proposto appello cautelare, atteso che da un lato, ed in punto di fumus boni iuris, l’appellante non svolge alcuna concreta contestazione in ordine alla rilevanza dei documenti richiesti dall’Amministrazione, e da lui non esibiti, ai fini dell’esame dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno né fornisce alcun significativo elemento di prova in ordine alle ragioni che gli avrebbero effettivamente impedito di riscontrare tempestivamente la duplice richiesta istruttoria della Questura di Modena, dall’altro lato, e quanto al periculum in mora, la stessa ordinanza appellata fa salva l’”eventuale riproponibilità dell’istanza” da parte dello straniero ”).
6. In assenza di ulteriori e più recenti attività processuali delle parti (nulla invero risultava depositato e prodotto in atti successivamente alla fase cautelare risalente al mese di ottobre del 2021 - gennaio del 2022), la causa è stata iscritta nel ruolo “aggiunto” con finalità “esplorative” dell’udienza di merito del 9 aprile 2025 al fine di verificare l’attuale persistenza di un interesse della parte alla decisione della controversia, nell’ambito di un apposito programma diretto allo smaltimento dell’arretrato.
7. In data 8 febbraio 2025 l’avv. Ascari ha depositato una dichiarazione di sussistenza dell’interesse alla decisione della causa nel merito del seguente tenore: “ nel dichiarare . . . l'interesse alla decisione relativa al ricorso, chiede che Codesto Ecc.mo TAR Bologna voglia quindi fissare udienza per la decisione ”.
8. La causa è stata quindi chiamata nella predetta udienza pubblica di “smistamento” del 9 aprile 2025, nella quale è comparsa la sola Avvocatura dello Stato, mentre nessuno è comparso per la parte ricorrente.
9. La causa è stata dunque rinviata per la decisione conclusiva all’udienza del 17 settembre 2025, nella quale, nuovamente, è comparsa la sola Avvocatura dello Stato, mentre nessuno è comparso per la parte ricorrente e nessun atto o documento ulteriore risulta esser stato nelle more depositato. La causa è stata quindi presa in decisione, come da verbale di udienza, previo avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a., della facoltà del Tribunale di porre a fondamento della sua decisione una questione di rito rilevata d’ufficio, in ordine alla possibile improcedibilità del ricorso.
10. Ritiene il Collegio che la generica e immotivata dichiarazione di permanenza di un interesse alla decisione di merito, come depositata dal procuratore del ricorrente, non sia idonea a dimostrare la persistente procedibilità del ricorso. Il ricorso risulta dunque improcedibile. Ma esso si appalesa altresì infondato nel merito, nei termini già anticipati nella fase cautelare, che meritano di essere qui senz’altro confermati.
11. Quanto al profilo dell’improcedibilità, occorre premettere e sottolineare che, come riferito nell’esposizione dello svolgimento del processo, la causa è stata chiamata all’udienza nell’ambito dell’apposito ruolo aggiunto espressamente finalizzato alla verifica della persistenza di un interesse processuale concreto e attuale alla decisione di merito nel quadro di un’iniziativa diretta allo smaltimento delle cause più risalenti nel tempo, funzionale al raggiungimento dell’obiettivo della ragionevole durata del processo. Nel suddetto ruolo aggiunto sono iscritte, seguendo l’ordine cronologico di proposizione, le cause più “antiche” che, anche tenendo conto della previsione dell’art. 72- bis c.p.a., appaiono suscettibili di pronta definizione in rito. L’efficacia di questo strumento processuale, che rappresenta l’unico mezzo allo stato disponibile per lo smaltimento dell’arretrato, così da consentire al giudice di concentrarsi sulle cause vive e attuali, postula una fattiva collaborazione del Foro. In tale contesto, pertanto, in base al principio di leale collaborazione tra parti e giudice (secondo l’art. 2 c.p.a. “ Il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo ”), sarebbe stato onere della parte rappresentare motivatamente le ragioni oggettive idonee a rendere comprensibile la persistenza di un’utilità attuale e concreta, e non puramente astratta e ipotetica, a ottenere una pronuncia di merito eventualmente favorevole, con specifico riguardo al caso pratico dedotto. La generica dizione “ nel dichiarare . . . l'interesse alla decisione relativa al ricorso, chiede che Codesto Ecc.mo TAR Bologna voglia quindi fissare udienza per la decisione ” non può evidentemente soddisfare tale esigenza e non consente di superare la maturazione del libero convincimento, fondato sulla base dei passaggi logici e argomentativi qui di seguito esposti, che nella fattispecie sia sopravvenuta l’improcedibilità del ricorso.
12. L’esposizione dei fatti di causa e dello svolgimento del processo dimostra infatti il sopravvenuto difetto di interesse della parte ricorrente a coltivare il ricorso e a chiederne la decisione nel merito. Depongono in modo inequivoco nel senso della sopravvenuta carenza d’interesse:
- a parte la generica e immotivata dichiarazione di persistenza dell’interesse, in data 8 febbraio 2025, l’assenza di qualsivoglia deposito di atti, documenti o scritti difensivi della parte ricorrente successivo alla fase cautelare, nella quale peraltro è stata già fornita una motivata risposta di giustizia con una valutazione di infondatezza del gravame;
- la natura della controversia e la tipologia degli atti impugnati, per loro natura destinati a dispiegare effetti temporanei o a essere rapidamente superati dalle successive vicende amministrative;
- il giudicato cautelare sfavorevole formatosi sull’ordinanza collegiale di rigetto della “sospensiva”, motivata anche sulla carenza del fumus boni juris e dunque con una prima delibazione negativa circa la possibile fondatezza del ricorso, non appellata dalla parte ricorrente;
- l’assenza di domanda risarcitoria (o di una espressa riserva di volerla proporre).
13. Né, come detto, può ritenersi sufficiente a dimostrare la persistenza di un interesse processuale concreto e attuale in capo alla parte ricorrente la generica e del tutto immotivata dichiarazione depositata dal procuratore della parte (“ nel dichiarare . . . l'interesse alla decisione relativa al ricorso, chiede che Codesto Ecc.mo TAR Bologna voglia quindi fissare udienza per la decisione ”), e ciò per le seguenti considerazioni.
13.1. Come condivisibilmente ribadito di recente dalla giurisprudenza (Cons. Stato, sez. III, 20 febbraio 2025, n. 1419), « L'interesse a ricorrere, quale species dell'interesse ad agire, deve avere le caratteristiche della concretezza e dell'attualità, e deve consistere in un’utilità pratica, diretta ed immediata, che l'interessato può ottenere con il provvedimento richiesto al giudice. La statuizione giudiziale, cui si aspira mediante la proposizione del ricorso amministrativo, deve essere idonea ad assicurare, direttamente ed immediatamente, l'utilità che la parte ricorrente assume esserle sottratta o negata o disconosciuta, non essendo a tal fine sufficiente il mero riferimento alla generica pretesa al rispetto di norme, svincolate dalla prospettazione di vizi dell'atto che incidono sulla sfera giuridica del ricorrente », atteso che « la soluzione secondo cui l’interesse che sorregge il ricorso debba necessariamente rilevare in chiave concreta, e non astratto-ipotetica, si evince, peraltro, dalla previsione di cui all’art. 366-bis c.p.c, che sanziona, con l’inammissibilità, il motivo di ricorso per cassazione, il cui quesito di diritto si risolva in un'enunciazione di carattere generale ed astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo della controversia nonché sulla sua riconducibilità alla fattispecie in esame. (Conformi: Cons. Stato, sez. VI, 14 gennaio 2019, n. 343; Cass. civ., sez. V, 11 maggio 2017, n. 11646) ».
13.2. Nel caso in esame si tratta di un interesse pretensivo al rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato che, anche in caso di eventuale accoglimento del ricorso e di annullamento dell’impugnato diniego, non potrebbe trovare in nessun caso un soddisfacimento diretto e immediato per effetto della pronuncia richiesta, essendo in ogni caso necessario un riesercizio motivato del potere discrezionale dell’Amministrazione, potere che dovrebbe necessariamente essere riesercitato sulla base di dati e accertamenti attuali, non potendo, per la specificità della materia, ipotizzarsi una sorta di attribuzione “ora per allora” del bene della vita perseguito ( id est il diritto a permanere sul territorio nazionale), essendo tale pretesa in sé condizionata e subordinata alla sussistenza e alla permanenza di determinati requisiti soggettivi e presupposti oggettivi che l’Autorità dovrebbe necessariamente verificare al tempo attuale.
13.3. In ragione di quanto ora esposto, sarebbe stato onere della parte, al momento della dichiarazione di permanenza dell’interesse processuale, allegare o quanto meno indicare l’attuale sussistenza di quei requisiti soggettivi e presupposti oggettivi - asseritamente posseduti alla data di presentazione del ricorso - indispensabili per il conseguimento del titolo di soggiorno richiesto. In ogni caso, se e nella misura in cui ciò sia consentito dalla vigente disciplina di settore, lo straniero che abbia ancora interesse a conseguire un titolo valido di presenza sul territorio nazionale potrebbe e dovrebbe più appropriatamente, a questo punto, seguire la strada alternativa del riesame o della presentazione di nuove domande all’Amministrazione competente.
13.4. Come già evidenziato sopra, nel caso di specie la parte ricorrente nulla ha prodotto, né scritti difensivi, né documenti, limitandosi a depositare, senza alcuna motivazione, una generica dichiarazione di persistenza dell’interesse alla decisione della causa, senza neppure dare conto dell’attuale condizione dello straniero, a distanza di oltre quattro anni dal diniego impugnato (che risale al 1° aprile 2021), senza indicare se egli sia ancora sul territorio nazionale e, se sì, in base a quale titolo di soggiorno, se abbia o non abbia ottenuto altri titoli idonei a legittimarne la permanenza sul territorio nazionale o se sia ormai ritornato all’estero. Inoltre, non risulta presentata alcuna domanda risarcitoria, né una riserva di proporla e non vi è nemmeno una domanda di decisione in chiave di soccombenza virtuale ai fini del regolamento delle spese di lite.
14. In ragione di quanto esposto e visti gli artt. 116, secondo comma, c.p.c. e 64, comma 4, c.p.a. (in base ai quali “ Il giudice . . . può desumere argomenti di prova dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del processo ”) e 84, comma 4, c.p.a., in base al quale “ Il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa ”, il ricorso deve risulta dunque improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
15. Ma il ricorso si appalesa altresì infondato nel merito, poiché i generici motivi di censura dedotti, come già anticipato nella fase cautelare, non scalfiscono la legittimità del diniego impugnato, atteso che nessuna concreta contestazione è sviluppata in ricorso in ordine alla rilevanza dei documenti richiesti dall’Amministrazione e non esibiti, nessun significativo elemento di prova è fornito in atti in ordine alle ragioni che avrebbero effettivamente impedito al ricorrente di riscontrare tempestivamente la duplice richiesta istruttoria della Questura di Modena, le sopravvenienze asseritamente favorevoli, cui si fa un generico cenno in ricorso, avrebbero dovuto essere presentate in sede amministrativa per un eventuale riesame del diniego impugnato, infine, non vi è in atti nessuna prova idonea a documentare e circostanziare legami familiari del ricorrente, che sarebbero stati trascurato dalla Questura.
15.1. Le plurime carenze riscontrate dall’Amministrazione e poste a fondamento del diniego impugnato assumono poi una rilevanza sostanzialmente vincolante per la determinazione negativa qui contestata, con la conseguente dequotazione della censura di omissione della fase partecipativa (adempimento peraltro ritualmente osservato dall’Amministrazione, che ha rappresentato, nella motivazione del provvedimento impugnato, “ che quest'ufficio, con raccomandata n. -OMISSIS-del 26.01.2021, ha inviato all'indirizzo fornito, un preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/90 e che tale comunicazione è stata restituita per compiuta giacenza in data 01.03.2021 ”).
16. Per tutte le esposte ragioni il ricorso, infondato e improcedibile, va in definitiva respinto.
17. Le spese seguono la soccombenza e devono porsi a carico della parte ricorrente, nell’importo liquidato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia RO (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione che si è costituita a resistere in giudizio, delle spese processuali, che si liquidano n onnicomprensivi euro 2.000,00 (duemila/00), oltre iva e c.p.a., se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Carpentieri, Presidente, Estensore
Mara Bertagnolli, Consigliere
Paolo Nasini, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Paolo Carpentieri |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.