Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/01/2025, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere rel.
dr. Marco Emilio UI Cirillo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello, quale giudice di rinvio, iscritta al numero 5422 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del giorno 17/01/2025 e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv.to Eleonora Imbriale in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore ed elettivamente domiciliato presso lo studio di detto difensore in
OM, via Cola di Rienzo n. 180;
PARTE ATTRICE IN RIASSUNZIONE
già APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'avv.to Romualdo Tassone in virtù di procura speciale prodotta telematicamente con la comparsa di costituzione nel presente grado ed elettivamente domiciliati telematicamente presso l'indirizzo pec di detto difensore,
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PARTE CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
già APPELLATA
OGGETTO: giudizio di rinvio a seguito della ordinanza della Corte di Cassazione n.
15682/2020 pubblicata il 23/07/2020 (già appello avverso la sentenza n. 22097/ 2016 del Tribunale di OM pubblicata il 26.11.2016)
FATTO E DIRITTO
§ 1. – Con sentenza n. 22097/2016, depositata il 26 novembre 2016, il Tribunale di
OM, accogliendo parzialmente l'opposizione proposta da Parte_1
revocava il decreto ingiuntivo n. 25371/2012, emesso dal Tribunale di OM in data
19/12/2012, per un importo complessivo di euro 8.371,14 in favore di CP_1
a titolo di pagamento della fattura n. 77/2011, per lavori eseguiti nell'ambito della ristrutturazione dell'immobile di proprietà dell'opponente. A sostegno dell'opposizione, deduceva di aver interamente saldato gli importi di cui alla Pt_1
fattura e che altra parte dei lavori non era stata né commissionata né realizzata. In via riconvenzionale, sosteneva di aver riscontrato una serie di vizi all'interno del proprio appartamento, a seguito dei lavori eseguiti dall'opposta, e chiedeva pertanto di condannare quest'ultima al risarcimento dei danni patrimoniali, quantificati in euro
15.862,00, nonché dei danni non patrimoniali, quantificati in euro 8.000,00, ovvero nella somma ritenuta di giustizia. Il Tribunale di OM accoglieva solo parzialmente l'opposizione, ritenendo non provato il pagamento, da parte dell'opponente, della somma di euro 4.580,00 e, da parte dell'opposta, l'esecuzione a regola d'arte dei lavori.
Pertanto, il Tribunale così statuiva: << revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna al pagamento alla della minor somma di euro 4.745,64 Parte_1 Controparte_1 oltre interessi legali come richiesti in ricorso e riconosciuti nel decreto opposto.
Compensa per ½ tra le parti le spese del presente giudizio e condanna l'opponente a rifondere alla società opposta la restante parte liquidata in € 600,00 per le fasi di studio ed introduttiva, € 800,00 per la fase istruttoria ed € 6.000 per la fase monitoria oltre iva, c.a.p. e rimborso forfettario spese generali >>.
§ 2. – ha proposto appello avverso tale sentenza. La Corte di Appello Parte_1
di OM, con sentenza n. 6766/2018, pubblicata in data 24/10/2018, ha parzialmente accolto l'appello, limitatamente alla regolamentazione delle spese, così statuendo: << in parziale accoglimento dell'appello, ed in parziale riforma della gravata sentenza, che conferma nel resto, compensa per metà le spese di lite, che per il rimanente condanna a pagare in favore della liquidate Parte_1 Controparte_1
complessivamente in € 1.215,00 per compensi, oltre a rimborso forfetario (15%) per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
compensa le spese processuali del secondo grado di giudizio nella misura i 2/3; condanna l'appellata, al Controparte_1
pagamento, in favore dell'appellante, di 1/3 delle spese del presente Parte_1
grado di giudizio che liquida complessivamente in € 1.043,50, di cui € 118,50 per spese, ed € 952,00 per compensi, oltre a rimborso forfetario (15%) per spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge >>.
Con riguardo agli altri due motivi di appello formulati, l'uno relativo alla mancata considerazione, da parte del Giudice di primo grado, della documentazione prodotta dall'opponente (fatture e preventivo) che avrebbe dimostrato che l'importo per il ripristino del box doccia era << di gran lunga superiore e, nella specie, quantificato in complessivi € 10.827,00 >>, la Corte territoriale ha osservato che la doglianza era priva di pregio, in quanto la documentazione non era idonea a dimostrare che le spese effettuate dal fossero state sostenute per eliminare i lamentati vizi delle opere Pt_1
eseguite dall'opposta/appellata. Circa il secondo motivo di appello, riguardante l'asserita errata valutazione delle prove da parte del primo Giudice, con particolare riguardo all'escussione dei testi, la Corte lo ha ritenuto inammissibile per mancanza di specificità ex art 342 c.p.c. § 3. – Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso in Cassazione, Parte_1
formulando due motivi, mentre la non ha svolto difese. La Corte di CP_1
Cassazione con l'ordinanza n. 15682/2020 ha accolto il secondo motivo, ritenendo il primo destituito di fondamento. Nello specifico, con riguardo al secondo motivo, a fondamento della decisione, la S.C. ha posto le seguenti considerazioni: << evidentemente in premessa questa Corte non può che ribadire l'insegnamento delle sezioni unite a tenor del quale gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal dec. leg. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012 [e rilevante ratione temporis nella fattispecie], vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. sez. un. 16.11.2017, n. 27199; Cass.
(ord.) 30.5.2018, n. 13535). In questo quadro non può essere condivisa l'affermazione della corte territoriale, secondo cui l'appellante si era limitato a sollecitare “una diversa valutazione delle testimonianze già rese in primo grado, senza in alcun modo dimostrare quali sarebbero stati gli errori in cui sarebbe incorso il primo giudice nel vagliare le testimonianze rese dai testi escussi” (così sentenza d'appello, pag. 7).
Invero, l'appellante, in questa sede ricorrente, ha non solo chiaramente enucleato i punti del proprio dictum all'uopo censurati, ma ha altresì confutato e contrastato le ragioni addotte dal primo giudice. Segnatamente l'appellante ha dedotto, con riferimento alle dichiarazioni rese da , che “appare evidente come il Controparte_2
testimone nulla abbia riferito relativamente all'esecuzione dei lavori extra contratto essendosi limitato ad un mero giudizio personale (…) il Giudice di Prime cure avrebbe dovuto negare valore probatorio decisivo a tale disposizione” (così ricorso, pag. 13, ove è riprodotto il più ampio passaggio dell'atto di appello, in cui è ricompreso il rilievo testé pedissequamente trascritto) Segnatamente l'appellante ha dedotto, con riferimento alle dichiarazioni rese da , che “in ogni caso, anche senza E_
tali ulteriori chiarimenti, la dichiarazione testimoniale resa dalla Sig.ra ES
, si è dimostrata più che esaustiva avendo la stessa confermato tutto quanto
[...]
indicato nel capitolo di prova, ossia la consegna (…) della somma complessiva di €
4.580,00. Appare, pertanto, contraddittoria con gli esiti del giudizio la parte della motivazione in cui il Giudice rimarca (…) una riscontrata genericità dei capitoli per mancanza di data e per mancanza di indicazione delle somme di volta in volta consegnate” (così ricorso, pagg. 16 – 17, ove è riprodotto il più ampio passaggio dell'atto di appello, in cui è ricompreso il rilievo testé pedissequamente trascritto).
Evidentemente nei termini – tra gli altri – testé enunciati ha appieno Parte_1
dato conto, contrariamente all'assunto della corte romana, degli errori in cui – a suo giudizio – il tribunale era incorso nel vagliare le dichiarazioni rese dai testimoni escussi. Si badi che questa Corte ha ulteriormente chiarito che non può considerarsi aspecifico, e deve, quindi, essere dichiarato ammissibile, il motivo d'appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere – è il caso di cui al ricorso in disamina
– natura, portata e senso della critica (cfr. Cass. (ord.) 19.3.2019, n. 7675, ove, per giunta, si puntualizza che non occorre che l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per
l'impugnazione a critica vincolata)>>.
La Corte di Cassazione, dunque, ha cassato la sentenza n. 6766/2018 nei limiti del motivo accolto e rinviato, anche per le spese, alla Corte di Appello di OM, in diversa composizione.
§ 3. – Con atto di citazione introduttivo del giudizio n. 5422/2020 R.G. Parte_1
ha riassunto il giudizio dinanzi alla Corte d'Appello di OM rassegnando le
[...] seguenti conclusioni: < ingiuntivo numero 25371/2012, RG n. 71597/2012 emesso dal Tribunale Ordinario di
OM in data il 19.12.2012; In ogni caso: in base al principio di soccombenza, condannare la parte appellata alla refusione delle spese ed onorari dei tre gradi di giudizio.>>
§ 3.1 – Si costituiva e rassegnava le seguenti conclusioni: < CP_1
integralmente e/o dichiarare inammissibile, per tutte le motivazioni suestese, la domanda in riassunzione in questa sede proposta da avverso la Parte_1
sentenza n. 22097/16, R.G. 14564/13, emessa dal Tribunale di OM, Sez. VIII° Civile,
e pubblicata il 26.11.2016, e, per l'effetto, confermare la statuizione della medesima gravata pronuncia che dispone la revoca del decreto ingiuntivo n. 25371/12, R.G.
71597/12, emesso dal Tribunale Ordinario di OM in data 19.12.2012, e la condanna di al pagamento, in favore di dell'importo di € Parte_1 CP_1
4.745,64, oltre interessi legali come richiesti in ricorso e riconosciuti nel decreto opposto;
con vittoria di spettanze e spese del presente grado di giudizio, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito che dichiara di aver fatto anticipazione delle spese di giudizio e di non aver riscosso gli onorari dalla parte, ai sensi dell'art. 93, I° comma, c.p.c.>>
L'udienza di prima comparizione veniva sostituita con il deposito di note scritte. Con ordinanza del 23 aprile 2021 la Corte rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, poi più volte differita.
La causa, da ultimo, veniva rinviata all'udienza del 17 gennaio 2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c con assegnazione del termine di trenta giorni prima dell'udienza per il deposito di note. Hanno depositato note i difensori delle parti che all'odierna udienza precisavano le conclusioni come da verbale e discutevano brevemente la causa che veniva contestualmente decisa.
§ 4 – la fase di rinvio Giova premettere che per effetto della pronuncia della Suprema Corte, che ha rigettato il primo motivo di ricorso per cassazione, risulta definitivamente trascorsa in giudicato la pronuncia di prime cure con cui risulta quantificato in € 2.500,00 il costo di ripristino della funzionalità del box doccia in luogo del maggiore importo di € 10.827,00 richiesto dal Pt_1
Non ha costituito oggetto di ricorso per cassazione il capo di sentenza relativo alla riforma parziale della liquidazione delle spese di lite di primo grado espressamente impugnato per eccessiva quantificazione.
La materia del contendere concerne il pagamento, per contanti, pari ad € 4580,00 asseritamente effettuato da nel periodo agosto- settembre 2011 avendo la Pt_1
Suprema Corte accolto il secondo motivo di ricorso e rinviato a questa Corte, in diversa composizione, per una nuova valutazione delle testimonianze di e CP ES
e delle restanti prove fornite dal in relazione a detta eccezione di
[...] Pt_1
pagamento.
Il primo giudice dopo aver analizzato le singole voci della fattura della del CP_1
5 dicembre 2011 azionata con il monitorio riportante un totale di € 8.371,14 iva compresa -tra cui, per quel che qui rileva, € 4.764,30 per la sola fornitura dei condizionatori Mitsubishi - evidenziava che era incontestato che avesse Pt_1
corrisposto con bonifico del 18 luglio 2011 euro 3.850,00. sosteneva di aver Pt_1
versato, per contanti, nel successivo periodo agosto- settembre 2011 ulteriori €
4.580,00 alla presenza della fidanzata mentre negava la E_ CP_1
circostanza. Il giudice di prime cure trascriveva il contenuto della deposizione di escussa all'udienza del 2 febbraio 2016 e la deposizione di E_ CP
, padre della ragazza nonché titolare dell'Impresa DI OM di SE OT
[...]
& C., Impresa che stava eseguendo i lavori di ristrutturazione dell'appartamento.
ha affermato che in tale veste era stato interpellato dal per Controparte_2 Pt_1
trovare un idraulico ed un elettricista per eseguire dette lavorazioni specifiche.
Significava il primo giudice, quanto alla deposizione di , che questi Controparte_2 aveva confermato di aver personalmente segnalato al il nominativo del Pt_1 [...]
– titolare della – con il quale collaborava da moltissimi Persona_1 CP_1
anni; che le parti erano d'accordo perché l'impresa idraulica fornisse anche i condizionatori << ma non so dire il prezzo al quale vennero acquistati>>. Inoltre, risulta scritto nella motivazione della sentenza di prime cure: < che il signor aveva chiesto le agevolazioni fiscali per la completa Pt_1
ristrutturazione, con Iva al 10% per lo sgravio in percentuale massima consentita. Tale sgravio riguardava anche i lavori di elettricità ed idraulica. Riferisce ancora il testimone sempre in ordine agli accordi tra le parti, che al termine dei lavori ci fu un incontro al quale lo stesso era presente in data 27 ottobre 2011 durante il quale il signor ES
chiese la cifra a saldo che riteneva di dover ancora avere dal Parte_2
committente ed il si lamentò sia del box doccia sia della tavoletta copri water Pt_1
che, secondo lui, non si chiudeva bene. “Mentre cercavano di sistemare la tavoletta
AR disse a tutti di uscire e UI disse va bene dammi il saldo. rifiutò Pt_1
dicendo che era pure troppo quello che UI aveva avuto per colpa del box doccia."
Conferma infine il teste sia l'esecuzione dei lavori extra contratto sia la circostanza che prima dell'incontro del 27 ottobre non c'erano state lamentele da parte del signor in ordine all'esecuzione dei lavori. >> per poi concludere l'esame delle Pt_1
risultanze istruttorie affermando che: < spettava all'opponente dimostrare compiutamente l'avvenuto pagamento in contanti della somma di euro 4580,00 mentre,
a fronte delle contestazioni in ordine a taluni lavori da parte dell'opponente, spettava alla società opposta dimostrare l'esecuzione a regola d'arte degli stessi. Sotto tali profili nessuna delle due parti ha assolto il proprio onere probatorio. Quanto al pagamento della somma in contanti da parte del va premesso che l'art. 2726 Pt_1
c.c. dispone che le norme stabilite per la prova testimoniale dei contratti si applicano anche al pagamento e alla remissione del debito prima fra tutte la norma di cui all'art. 2721 c.c. che dà facoltà al giudice di derogare al divieto di testimonianza tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e delle circostanze già acquisite al processo. Ora, nella specie, il Tribunale ha ritenuto di derogare al divieto di testimonianza, in assenza di pagamento quietanzato, per non frustrare la difesa dell'opponente potendo, considerata la natura del contratto, effettivamente esservi stati i tre pagamenti in contanti dallo stesso allegati. All'esito, tuttavia, di tutte le testimonianze rese e alla luce della documentazione prodotta il giudicante non ritiene che la sola testimonianza della teste sia sufficiente a dimostrare il E_
pagamento. In primo luogo, va innanzi tutto rimarcata la genericità del capitolo di prova relativo ai pretesi pagamenti in contanti che non indica nessuna data nella quale sarebbero avvenuti e neppure alcuna somma che sarebbe stata di volta in volta consegnata dal Va aggiunto poi che anche la motivazione del mancato rilascio Pt_1
di alcuna quietanza in ragione del rapporto fiduciario con il sig. Persona_1
appare giustificazione assai debole e contraddetta dal teste con il Controparte_2
quale il aveva rapporto di conoscenza ben più intenso, che ha invece riferito Pt_1
che il provvedeva normalmente con bonifici al pagamento di quanto dovuto Pt_1
al fine di dimostrare la ricorrenza dei presupposti per avere lo sgravio fiscale. Inoltre, anche per il primo acconto all' - impresa che come emerso aveva conosciuto CP_1
soltanto in occasione dei lavori - l'opponente aveva pagato mediante bonifico per cui non si comprende, soprattutto tenuto conto della sua qualità di agente di pubblica sicurezza, perché avrebbe consegnato una cifra così considerevole come quella indicata in contanti e senza farsi rilasciare alcuna quietanza. Ne discende la scarsa credibilità delle dichiarazioni della testimone , sia perché poco convincenti in E_
ordine alle modalità con cui il passaggio di denaro sarebbe avvenuto, sia per il forte legame che la legava all'opponente, sia perché, comunque, in assenza di altri elementi indiziari che possano sostenerle ed anzi in presenza di indizi contrari, sono rimaste prive di riscontri oggettivi, nulla dimostrando i prelievi di denaro effettuati dall'opponente sul proprio conto corrente privi di causale. Ciò posto e, ritenuta dovuta l'intera somma relativa all'impianto di condizionamento acquistato e montato dalla società opposta non essendo stato neppure dimostrato un accordo per un prezzo minore degli apparecchi, l'opposizione deve essere accolta soltanto con riferimento la non perfetta esecuzione a regola d'arte dei lavori inerenti il riallineamento della porte del box doccia e degli altri lavori riferiti dai testimoni e che hanno Tes_2 Tes_3
confermato - unitamente anche al teste , quanto al box doccia - Controparte_2
l'esistenza del difetto. (...)>>
Tanto premesso, ritiene la Corte che la valutazione di prime cure sia corretta e vada meramente integrata alla luce dei chiarimenti richiesti dalla pronuncia della cassazione.
Rileva il Collegio che la testimonianza di , l'unica che conferma E_
l'esistenza di un pagamento per contanti, vada valutata nel più ampio contesto probatorio, soprattutto documentale. È incontestato che l'appartamento del Pt_1
fosse interessato da importanti lavori di ristrutturazione, affidati alla ditta DI OM di OT SE & C. (nata il [...]) – sorella di , direttore E_
tecnico (nato il [...]) – padre di Controparte_2 Parte_3
. nata a [...] il [...] all'epoca dei fatti era socia
[...] E_
della suddetta società in nome collettivo avendo ceduto la propria quota alla sorella nel
2013 ( cfr. in atti scrittura privata autenticata nelle firme dal notaio Persona_2
dell'8 gennaio 2013). All'epoca dei lavori di ristrutturazione ella era fidanzata di
[...]
e i due giovani – come dalla stessa dichiarato- intendevano andare a convivere Pt_1
nell'appartamento di proprietà del che veniva ristrutturato dalla ditta intestata Pt_1
alla sorella il cui direttore tecnico era il padre.
La DI OM risulta aver rimesso in data 12 agosto 2011 la fattura n. 18/2011 al per l'importo di € 10.000,00 comprensiva dell'aliquota Iva al 10% per: ” i Pt_1
lavori di ristrutturazione del vostro appartamento sito in OM via Vittorio Caprioli n.
6/A”; nonché in data 29 settembre 2011 la fattura n. 21/2011 al per l'importo Pt_1
di € 6.000,00 oltre Iva al 10% “ a saldo dei lavori di ristrutturazione del vostro appartamento sito in OM via Vittorio Caprioli n. 6/A”.
escussa all'udienza del 2 febbraio 2016 ha confermato che all'epoca E_
dei fatti era fidanzata con il << siamo stati fidanzati 3 anni e mezzo dal 2010 Pt_1
fino ad un anno e mezzo fa e dovevamo andare a convivere nella casa in cui si sono svolti i fatti.>> Le due fatture del 12 agosto 2011 e del 29 settembre 2011 (quest'ultima di saldo lavori) confermano che stava beneficiando per detti lavori di ristrutturazione delle Pt_1
misure fiscali agevolate con Iva al 10% e con pagamenti tracciabili da portare in detrazione Irpef – all'epoca 65% - su base decennale. Va osservato, infatti, che anche la fattura n. V00051 del 13 luglio 2011 rimessa da al di € 3.500,00 CP_1 Pt_1
per l'acconto ricevuto riporta l'Iva al 10% con totale documento di € 3.850,00.
La fattura n. 98 del 31.12.2013 emessa da riporta l'Iva al 10% e Parte_4
così pure le fatture della ditta del 27 dicembre 2012 riportano l'aliquota del 10%. Tes_2
Anche la fattura n. 15 del 15/12/2011 emessa dalla ditta RC MA (per la fornitura di nuovo impianto elettrico e impianto di allarme) riporta l'Iva al 10%.
È quindi aderente alle risultanze documentali la conclusione a cui è pervenuto il giudice di prime cure nella parte in cui ha evidenziato che aveva effettuato i pagamenti Pt_1
con pagamenti tracciabili perché “era stato chiesto lo sgravio fiscale “ e che beneficiava dell'Iva al 10%.
Solo la fattura oggetto del monitorio riporta l'Iva al 21%, fattura che ha Pt_1
contestato avendo eccepito di nulla dovere per aver pagato il saldo lavori in contanti.
Quanto alla testimonianza di va osservato che al fascicolo di parte E_
risulta allegata la dichiarazione autografa della stessa rilasciata in data 24 ottobre 2011 del seguente contenuto: << La sottoscritta nata a [...] il [...] E_
ivi residente in via Giacomo Grimaldi, titolare di carta d'identità n. NumeroD_1
rilasciata dal Comune di OM il 25/8/2010 nella qualità di socia della EDILROMA snc in merito ai lavori di ristrutturazione effettuati presso l'appartamento sito in OM via Vittorio Caprioli 62, edificio 6A scala A interno 27 di proprietà del signor Pt_1
ed affidati dallo stesso alla suddetta ditta dichiara di aver assistito
[...]
personalmente nel periodo agosto 2011- settembre 2011 a pagamenti in contanti per un importo di complessivi 4.580,00 euro effettuati dal sig. al sig. Pt_1 [...]
della impresa incaricata per la parte idraulica dei Parte_2 CP_1
suddetti lavori. Ricordo perfettamente che detti pagamenti sono stati effettuati nelle mani del , in contanti, come da sua espressa richiesta in tre tranches Persona_1
durante il su citato periodo, riguardo al saldo della fornitura di 3 condizionatori e relativi motori nonché dell'ultimazione dei lavori di idraulica per l'appartamento del sig. >> Pt_1
La dichiarazione suddetta risulta rilasciata nella data indicata del 24 ottobre 2011 quando la giovane era fidanzata con socia della DIroma che stava eseguendo Pt_1
i lavori di ristrutturazione ed in procinto di andare a convivere con il Pt_1
nell'appartamento suddetto. Il litigio tra e è avvenuto, a Pt_1 Persona_1
lavori completati, in data 27 ottobre 2011 come da denuncia sporta dal stesso. Pt_1
Invero, la fattura accompagnatoria n. 197 rimessa da ES TH di AR AN alla ditta - destinatario - di fornitura delle macchine Mitsubishi CP_1 Pt_1
(condizionatori) porta la data del 29 settembre 2011 per un importo di € 4.764,30 oltre
Iva 21% totale 5.764,80. (data e ora inizio trasporto 29/09/2011 ore16.08 n. 6 colli cartoni.
A sostegno della deposizione di , quale riscontro oggettivo dei E_
pagamenti in denaro, allega una pagina di movimenti bancari espunta Pt_1
dall'estratto conto e, segnatamente, i movimenti dal 13 agosto 2011 al 29 settembre
2011 : figura un prelievo di € 1.500,00 il 13 agosto;
un prelievo di € 210,00 il 25 agosto, un prelievo di € 250,00 il 27 agosto, un prelievo di € 250,00 il 1 settembre, un prelievo di € 1.000,00 il 2 settembre, un prelievo di € 310,00 il 3 settembre, un prelievo di e
500,00 il 9 settembre, un prelievi di € 330,00 il 10 settembre, prelievo di € 420,00 il 15 settembre, un prelievo di € 750,00 il 24 settembre un prelievo di e 270,00 il 29 settembre 2011. Si osserva che, di tali prelievi, risultano cerchiati quelli di 1.500,00, i due di € 250,00 , di € 1000,00, di € 500,00 di € 330,00, di € 750,00 per un totale di €
4.580,00 che assume di aver versato al , in contanti, in tre Pt_1 Persona_1
tranches nel periodo agosto – settembre 2011. Il pagamento in contanti viene giustificato dal fatto che vi era un rapporto di fiducia con il . Persona_1 nella sua deposizione testimoniale del 2 febbraio 2016 dichiara: < è E_
vero ero presente alla consegna della somma di cui al capitolo 8. Il pagamento fu fatto in contanti in quanto non veniva applicata l'Iva. Ero presente a tutte e tre le consegne di denaro avvenute nel parcheggio sotto casa. Non fu richiesta la quietanza perché c'era un rapporto di fiducia con il sig. e perché i lavori dovevano essere Controparte_3
ancora ultimati. Mi pare che furono imputati 3000 euro ai condizionatori e la restante somma per i lavori a saldo>>
Dall'esame degli atti emerge che non conosceva Pt_1 Parte_2
titolare della , in quanto conosceva solo il suocero, , alla cui CP_1 Controparte_2
impresa – di cui la fidanzata era socia – aveva affidato i lavori di ES
ristrutturazione dell'appartamento in cui i due ragazzi si accingevano andare a convivere. mentre erano in corso i lavori, chiese a di Pt_1 Controparte_2
indicargli i nominativi di un idraulico e di un elettricista per eseguire detti specifici impianti. fece il nome della ditta con la quale intratteneva Controparte_2 CP_1
rapporti fiduciari da 35 anni. La circostanza è dichiarata da nella Controparte_2
deposizione del 31 marzo 2015: << sul cap. 4 Io ero titolare dell'impresa principale che eseguiva i lavori, in questa qualità fui interpellato dal sig. per trovare un Pt_1
idraulico ed un elettricista e per questo gli presentai la con la quale lavoro da CP_1
35 anni. Per questo posso dire che la ha eseguito i lavori di cui al capitolo. CP_1
Sul cap. 5 È vero, ero presente agli accordi e ricordo che addirittura l' gli offriva CP_1
lo sconto che la stessa aveva per l'acquisto dei condizionatori. Sul capo. 6 Posso CP_1
dire che furono acquistati dalla ditta fornitrice CS TH di AN AR ma non so dire a che prezzo. Sul cap. 7 Si è vero vennero consegnati i condizionatori presso l'immobile. >>
Ne discende che quale responsabile “impresa principale” effettuava i Controparte_2
lavori nell'appartamento e per tale ragione aveva potuto assistere a tutte le lavorazioni eseguite al suo interno anche da parte delle altre ditte chiamate per servizi specifici, quali la E' documentale che versò a luglio 2011 ad un CP_1 Pt_1 CP_1
anticipo con bonifico e che i condizionatori - del prezzo riportato in fattura di € 5.764,80 comprensivo di Iva - vennero materialmente consegnati dalla ditta fornitrice presso l'appartamento di via Vittorio Caprioli n. 6/A nel pomeriggio del 29/09/2011 in sei colli di cartone con fattura intestata ad E' del tutto inverosimile a CP_1
giudizio del Collegio che , che aveva acquistato i condizionatori di marca CP_1
Mitsubishi in data 29 settembre 2011 con regolare fattura di € 5.764,80, abbia accettato
- o voluto - per dette macchine il pagamento da parte del “in nero” per € Pt_1
3.000,00 come sostenuto dal stesso nel capitoli di prova testimoniale deferiti Pt_1
a . E' documentale che beneficiasse per i lavori di E_ Pt_1
ristrutturazione del suo appartamento delle detrazioni fiscali, possibili solo se i pagamenti fossero stati effettuati con modalità tracciabili;
risulta, infatti, che egli ha pagato con bonifico le fatture della ditta DI OM, di ed a luglio 2011 l'acconto Tes_2
della stessa;
in siffatto contesto è inverosimile che egli possa aver pagato in CP_1
contante i condizionatori che la aveva acquistato dal fornitore con regolare CP_1
fattura. Rileva la Corte che la testimonianza di si appalesa E_
inattendibile nella parte in cui afferma che pagando in nero, avrebbe Pt_1
risparmiato l'Iva poiché – si osserva- nel lungo termine l'operazione si sarebbe dimostrata antieconomica. Innanzitutto, va detto l'Iva in regime agevolato è ridotta ed
è pari al 10% ; inoltre, la ristrutturazione consente il recupero a fini di detrazione Irpef, nella misura del 65%, della somma pagata nell'arco di un decennio e quindi il pagamento tracciabile è economicamente più vantaggioso oltre che l'unico legale e che certamente conosceva essendo egli, come dallo stesso dichiarato, un Pt_1
appartenente alla Polizia di Stato e che aveva effettuato, fino a quel momento, per tutti i suoi fornitori pagamenti con bonifico.
Va osservato, altresì, che il primo giudice ha correttamente evidenziato che i prelievi di contante operati dal nel periodo agosto – 29 settembre 2011 non sono Pt_1
significativi essendo privi di causale. Trattasi di importi che se cumulati sono maggiori dell'importo asseritamente versato al , non vi sono tre prelievi da Controparte_3
correlare alle tre tranches in cui sarebbero avvenuti i pagamenti in quanto risultano cerchiate sette operazioni su 11 sicché si dovrebbe ipotizzare, ma non lo sostiene nemmeno il né lo dichiara , che gli importi di taluni di detti Pt_1 E_
prelievi siano stati accantonati per procedere poi a tre distinti pagamenti in date imprecisate all'interno di suddetto arco temporale. Seguendo un percorso logico, ove mai il avesse inteso effettuare un pagamento in contanti per risparmiare l'Iva– Pt_1
o lo avesse preteso il i lavori da pagare in nero dovevano essere la Controparte_3
prestazione d'opera per l'impianto idraulico e giammai i materiali fatturati e che l'impresa aveva acquistato con fattura. Questi ultimi risultano consegnati il CP_1
29 settembre 2011 e i prelievi, come detto, sono tutti antecedenti, tranne l'ultimo, coevo, del 29 settembre di € 750,00. Va inoltre ricordato che in ipotesi di malfunzionamento dei macchinari il ove li avesse pagati in nero, non avrebbe Pt_1
potuto beneficiare della garanzia.
La sentenza di prime cure va quindi confermata nella parte in cui ha ritenuto non provata l'eccezione di pagamento, per contanti, dell'importo di € 4.580,00 essendo la sola testimonianza di intrinsecamente inattendibile, illogica e E_
contraddetta dalla documentazione versata in atti sopra illustrata.
§ 5. – le spese di lite
Giova premettere che secondo il costante orientamento della Suprema Corte, il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito (giudizio di rinvio in senso proprio, con funzione di prosecuzione del processo) non costituisce – come desumibile dall'art. 393 c p.c., a mente del quale alla mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua inefficacia, salvi gli effetti della sentenza della
Corte di cassazione ed eventualmente l'effetto della cosa giudicata acquisito dalle pronunce emanate nel corso del giudizio – la prosecuzione della pregressa fase di merito, né è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado;
esso integra, piuttosto, una nuova e autonoma fase, che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente) ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti (cfr. Cass. 15143/2021; n.24372/2022).
Deve inoltre considerarsi che nel rinvio cd. proprio alla corte d'appello, quest'ultima, quale giudice di rinvio, soggiace al divieto di reformatio in peius, che costituisce conseguenza delle norme, dettate dagli artt. 329 e 342 c.p.c., in tema di effetto devolutivo dell'impugnazione di merito e di acquiescenza, che presiedono alla formazione del thema decidendum in appello, per cui, una volta stabilito il quantum devolutum, l'appellato non può giovarsi della reiezione del gravame principale per ottenere effetti che solo l'appello incidentale gli avrebbe assicurato, sicché la decisione del giudice di rinvio non può essere più sfavorevole, nei confronti della parte che abbia impugnato, e più favorevole alla controparte, di quanto non sia stata la sentenza oggetto di gravame (cfr. Cass. n. 21504/2020 e n. 3896/2020).
Nel caso in esame, con la sentenza n. 6766/2018 aveva ottenuto Pt_1
l'accoglimento parziale dell'appello e la parziale riforma della sentenza di prime cure limitatamente alla liquidazione delle spese di lite di prime cure specificatamente impugnata per eccessiva quantificazione;
capo di sentenza al quale e CP_1 Pt_1
hanno prestato acquiescenza essendo il contenzioso proseguito, in cassazione, su ricorso del solo per le questioni di merito relative alla domanda risarcitoria ed Pt_1
all'eccezione di pagamento. La prima rigettata in cassazione la seconda all'esito della presente fase di rinvio. La Suprema Corte, infatti, ha cassato la sentenza della Corte
d'appello di OM n. 6766/2018 del 24 ottobre 2018 in relazione e nei limiti del motivo accolto, rinviando a questa Corte, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. Trova quindi applicazione il criterio secondo il quale :< la cassazione parziale della sentenza ha effetto sulle parti della sentenza dipendenti da quella cassata, onde l'annullamento in sede di legittimità della pronuncia del giudice del merito, seppure limitato a un capo di essa, si estende alla statuizione relativa alle spese processuali, sicché il giudice di rinvio ha il potere di rinnovare totalmente la relativa regolamentazione in base all'esito finale della lite potendo disporre la compensazione delle spese, totale o parziale, ed anche condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte. (Cass. n. 29056/2024).
è rimasto totalmente soccombente sulle questioni di merito sollevate Parte_1
con l'originario gravame, sia in relazione alla domanda di risarcimento dei danni formulata nei confronti di per il pagamento di € 10.827,00 per il ripristino CP_1
funzionalità box doccia, in luogo del minore importo riconosciuto nella sentenza di primo grado– questione sollevata anche in cassazione con il primo motivo rigettato dalla suprema Corte –, che sull'eccezione di pagamento in contanti dell'importo di €
4.580,00 devoluta anche in cassazione ed ivi accolta con necessità della celebrazione del presente giudizio di rinvio. è rimasto vittorioso nel giudizio d'appello in Pt_1
relazione alla sola quantificazione delle spese di lite di primo grado giudicate eccessive. Va quindi disposta la compensazione delle spese di lite nella misura di 1/4 ed i restanti ¾ vanno posti a carico del attesa la soccombenza prevalente. Pt_1
Il valore della causa va sussunto nello scaglione fino a € 26.000,00 per il giudizio d'appello e di cassazione e fino a € 5.200,00 per il presente giudizio di rinvio essendo il contenzioso rimasto limitato alla sola eccezione di pagamento. I compensi vengono liquidati nei valori medi per il giudizio d'appello e di cassazione per tutte le fasi, mentre per il presente giudizio di rinvio sempre nei valori medi per tutte le fasi fatta eccezione per la fase istruttoria-trattazione per la quale vengono liquidati i compensi medi dimidiati avendo essa avuto minimo svolgimento.
PQM
La Corte definitivamente pronunciando in sede di rinvio a seguito della ordinanza della
Corte di cassazione n. 15682/2020 pubblicata il 23/07/2020 sull'appello avverso la sentenza del tribunale di OM n. 22097/2016 pubblicata il 26.11.2016, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. Rigetta nel resto l'appello;
2. Condanna alla rifusione dei ¾ delle spese di lite in favore Parte_1
di che liquida, previa compensazione per ¼, per il giudizio di CP_1
appello, per l'intero, in € 5.809,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge, quanto al giudizio di cassazione in € 3.082,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge e quanto al presente giudizio di rinvio in € 2.419,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge e che distrae ex art. 93 c.p.c in favore dell'avv.to
Romualdo Tassone che ne ha fatto richiesta.
Così deciso in OM il giorno 17/01/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Claudia De Martin dott.ssa Antonella Izzo