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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/03/2025, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 14415/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 14415/2024 R.G. promosso da
C.F. ), elettivamente domiciliata a Brescia (BS) presso Parte_1 C.F._1 lo studio dell'Avv. GUARNERI DAVIDE che la rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso e
(C.F. ) elettivamente domiciliato a Brescia (BS) Parte_2 C.F._2 presso lo studio dell'Avv. GUARNERI DAVIDE che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 19.3.2025)
“1) Pronunciare la separazione persone dei predetti coniugi, autorizzando la vita separata, ordinando le annotazioni di legge.
2) Disporre l'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso e unitamente alla madre, nell'abitazione sita in Brescia, Via della Chiesa 90, in uso
1 esclusivo a favore di e alla stessa assegnata sino all'indipendenza economica dei figli, Parte_1
confermando il rilascio della predetta abitazione da parte di dal 01 dicembre 2024; Controparte_1
3) il Sig. verserà alla Sig.ra la somma complessiva mensile di Euro Parte_2 Parte_1
500,00 (€ 250,00 per ogni figlio) per il mantenimento dei figli oltre rivalutazione annuale ISTAT entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese da versarsi sul conto corrente intestato alla Sig.ra con Parte_1
decorrenza dal 01 dicembre 2024, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Brescia del 14.7.2016;
4) disporsi che l'assegno unico per i figli, l'indennità di frequenza di e la pensione di invalidità Per_1
di vengano erogati al 50 % tra i genitori;
Per_2
5) disporre la regolamentazione delle modalità di frequentazione padre-figli come segue: - martedì e giovedì dalle 14:00 dall'uscita da scuola alle 21:30 con il padre con obbligo dello stesso di provvedere al trasporto ed accompagnarli nella casa famigliare della madre;
fine settimana alternati con il padre dal sabato mattina alle 09:00 alla domenica alle 21:30 con pernottamento, mentre i restanti giorni con la madre;
fermi i predetti giorni e orari, in aggiunta, i figli saranno liberi di recarsi dal padre nei giorni restanti anche a pernottare.
Durante le vacanze natalizie i minori trascorreranno sette giorni con un genitore e sette giorni con l'altro, alternando di anno in anno il giorno di Natale e il giorno di Capodanno, durante le vacanze pasquali due giorni con un genitore e due giorni con l'altro, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il giorno del Lunedì dell'Angelo, nonché durante le vacanze estive per due settimane, anche non consecutive, in periodo da concordare entro il 30 maggio. I predetti giorni e orari sono indicativi in quanto i genitori potranno variarli concordando le modifiche anche con messaggi telefonici con massima disponibilità;
6) i coniugi si scambiano sin da ora il reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei documenti di identità
e di viaggio (passaporto) anche validi per l'espatrio;
7) volturerà la sua quota di proprietà della vettura Kia Picanto Tg FF477ZG alla Sig.a Parte_2
senza corrispettivo;
Parte_1
8) Spese legali compensate tra le parti.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile a Bovezzo (BS) in data 6.9.2008, iscritto presso il registro dello stato civile del Comune di Bovezzo al n. 14, parte I, anno 2008, con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dall'unione sono nati i figli il 20.3.2008 e il 26.3.2010. Per_1 Per_2
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
2 Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge, nonché all'interesse dei figli della coppia che si è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato in considerazione dell'intervenuto accordo delle parti rispettoso del principio della bigenitorialità.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma
1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; dispone la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 19.3.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 14415/2024 R.G. promosso da
C.F. ), elettivamente domiciliata a Brescia (BS) presso Parte_1 C.F._1 lo studio dell'Avv. GUARNERI DAVIDE che la rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso e
(C.F. ) elettivamente domiciliato a Brescia (BS) Parte_2 C.F._2 presso lo studio dell'Avv. GUARNERI DAVIDE che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 19.3.2025)
“1) Pronunciare la separazione persone dei predetti coniugi, autorizzando la vita separata, ordinando le annotazioni di legge.
2) Disporre l'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso e unitamente alla madre, nell'abitazione sita in Brescia, Via della Chiesa 90, in uso
1 esclusivo a favore di e alla stessa assegnata sino all'indipendenza economica dei figli, Parte_1
confermando il rilascio della predetta abitazione da parte di dal 01 dicembre 2024; Controparte_1
3) il Sig. verserà alla Sig.ra la somma complessiva mensile di Euro Parte_2 Parte_1
500,00 (€ 250,00 per ogni figlio) per il mantenimento dei figli oltre rivalutazione annuale ISTAT entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese da versarsi sul conto corrente intestato alla Sig.ra con Parte_1
decorrenza dal 01 dicembre 2024, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Brescia del 14.7.2016;
4) disporsi che l'assegno unico per i figli, l'indennità di frequenza di e la pensione di invalidità Per_1
di vengano erogati al 50 % tra i genitori;
Per_2
5) disporre la regolamentazione delle modalità di frequentazione padre-figli come segue: - martedì e giovedì dalle 14:00 dall'uscita da scuola alle 21:30 con il padre con obbligo dello stesso di provvedere al trasporto ed accompagnarli nella casa famigliare della madre;
fine settimana alternati con il padre dal sabato mattina alle 09:00 alla domenica alle 21:30 con pernottamento, mentre i restanti giorni con la madre;
fermi i predetti giorni e orari, in aggiunta, i figli saranno liberi di recarsi dal padre nei giorni restanti anche a pernottare.
Durante le vacanze natalizie i minori trascorreranno sette giorni con un genitore e sette giorni con l'altro, alternando di anno in anno il giorno di Natale e il giorno di Capodanno, durante le vacanze pasquali due giorni con un genitore e due giorni con l'altro, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il giorno del Lunedì dell'Angelo, nonché durante le vacanze estive per due settimane, anche non consecutive, in periodo da concordare entro il 30 maggio. I predetti giorni e orari sono indicativi in quanto i genitori potranno variarli concordando le modifiche anche con messaggi telefonici con massima disponibilità;
6) i coniugi si scambiano sin da ora il reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei documenti di identità
e di viaggio (passaporto) anche validi per l'espatrio;
7) volturerà la sua quota di proprietà della vettura Kia Picanto Tg FF477ZG alla Sig.a Parte_2
senza corrispettivo;
Parte_1
8) Spese legali compensate tra le parti.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile a Bovezzo (BS) in data 6.9.2008, iscritto presso il registro dello stato civile del Comune di Bovezzo al n. 14, parte I, anno 2008, con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dall'unione sono nati i figli il 20.3.2008 e il 26.3.2010. Per_1 Per_2
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
2 Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge, nonché all'interesse dei figli della coppia che si è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato in considerazione dell'intervenuto accordo delle parti rispettoso del principio della bigenitorialità.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma
1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; dispone la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 19.3.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
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