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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 04/03/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
V.G. n. 14635/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 14635/2024 V.G. promosso da c.f ) con l'avv. BEGHELLI ROBERTO Parte_1 C.F._1
e c.f ) con l'avv. IRACI GIONNA NATALIA Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“Assegnazione casa coniugale:
Come risulta dalla visura catastale allegata (doc. 03) l'immobile al piano terra, così meglio identificato: NCT foglio
35 numero 886, sub. 1, categoria A/2, classe 5, consistenza 4 vani, per totali 102 mq., è attualmente abitato dalla signora mentre quello al piano 1.2 così meglio identificato: NCT foglio 35 numero 886, sub. 2, categoria Parte_3
A/2, 6,5 vani, totali 159 mq., è abitato dal Signor Da quando è iniziata la crisi coniugale, la coppia Parte_2
vive separata, così come abbiamo anticipato al punto B delle premesse. La moglie vive Pt_2 Pt_3 Parte_3 al piano terra e al primo piano. La figlia LA vive nell'appartamento al piano terra abitato Pt_2 esclusivamente dalla madre (dove vi è il locale cucina), ma pernotta nell'appartamento al piano primo abitato esclusivamente dal padre, dove vi è una camera da letto in più.
1 I coniugi intendono assegnarsi, reciprocamente – pur in regime di comunione indivisa – i due appartamenti per come sono attualmente abitati: alla GN viene assegnato l'appartamento al piano terra ed al Signor Parte_3 [...] uello al primo/ secondo piano sottotetto. Pt_2
- Relativamente agli oneri, entrambi hanno già diviso, per appartamento, le spese di utenze per la luce e l'acqua; non hanno spese condominiali, in quanto la cascina è una singola unità abitativa;
- Successivamente alla sentenza di separazione i coniugi potranno sostituire la serratura della porta d'ingresso dei loro rispettivamente appartamenti. Alla GN è fatto divieto assoluto, anche se invitata dalla figlia LA, Pt_3 di accedere nell'appartamento destinato e abitato dal marito.
- Il Signor per quanto riguarda la stanza della figlia ed il suo bagno, si assume la responsabilità di Parte_2 curarne la pulizia e di effettuare il cambio della biancheria con regolarità;
- i coniugi si impegnano mantenere con cura i beni comuni.
2) Sull'affidamento della figlia minore LA:
- LA, di anni 16, ha un rapporto complesso con il padre. Quindi, per prevenire discussioni tra i genitori su quello che la figlia può o non può fare, questi ritengono preferibile scegliere l'affido esclusivo della figlia alla madre;
LA sarà collocata presso la residenza della madre in Via degli Olmi 24 interno 1, ed è in questo immobile che trasferirà la propria residenza anagrafica
3) Sul diritto di visita del padre:
- Relativamente al tempo da trascorrere con il padre, stante l'età di LA, i coniugi ritengono preferibile assecondare le decisioni della stessa lasciandola libera di gestire, secondo i propri tempi, come e quando frequentare il genitore non collocatario. I genitori s'impegnano a comunicare, in caso di viaggi e spostamenti con la figlia LA, il luogo ove si recheranno e alloggeranno, con un preavviso di almeno 48 ore. In ogni caso LA trascorrerà almeno un paio di settimane con il padre dalla fine della scuola alla sua riapertura ed una settimana, anche frazionata, durante le vacanze natalizie. I costi e le spese dei viaggi e delle vacanze che ogni genitore farà con la figlia LA saranno integralmente a proprio carico.
4) Mantenimento della figlia LA:
i) A titolo di contributo al mantenimento per LA, il padre verserà alla signora , sul conto corrente a Parte_3 lei intestato su banca Intesa Sanpaolo all'IBAN [...], entro il 10 di ogni mese e per 12 mesi l'anno, l'importo di euro 300,00 che sarà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat. Questo importo sarà versato sin dal mese del deposito del presente ricorso ovvero Luglio 2024;
ii) Ogni genitore contribuirà alle spese straordinarie per la figlia, nel rispetto del Protocollo del Tribunale di Brescia, che entrambe le parti dichiarano di conoscere avendone ricevuto copia, in misura del 50% cadauno e questo sino a quando la figlia non sarà economicamente indipendente. In deroga al citato Protocollo, restano ad esclusivo carico della madre affidataria: 1) le spese di trasporto di LA, nel periodo scolastico, da settembre a giugno (LA frequenta il liceo artistico CO e Pio Manzù a Bergamo); 2) le spese mediche per la psicologa, nei limiti di €.
70,00 al mese, (ma solo e fintanto che permarranno ausili alla famiglia, quali ad es. l'assegno unico universale o analoghi, in carenza dei quali tornerà a trovare piena applicazione il protocollo del Tribunale di Brescia);
2 - In relazione alle spese straordinarie da concordare, a fronte della formale richiesta scritta del genitore avanzata all'altro genitore (tramite sms, fax, email, pec e comunque in modalità tracciata), quest'ultimo dovrà motivare, entro
20 gg. dalla ricezione, il suo eventuale diniego motivandolo. Trascorsi i 20 gg, il suo silenzio varrà come assenso alla spesa richiesta.
- Il pagamento della propria parte al genitore che ha anticipato le spese deve avvenire entro 30 gg. dalla presentazione della documentazione fiscale (ricevuta, fattura, scontrino con esatta indicazione dell'acquisto).
iii) La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori in misura del 50% ovvero proporzionalmente alla quota di rispettivo esborso. Eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato o da altro Ente pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie per la figlia LA andranno a favore di entrambi i genitori in misura del 50% cadauno ovvero a favore del solo genitore che ha erogata la spesa;
iiii) L'assegno unico e universale, o qualsiasi altra forma di sostegno alla famiglia, sarà percepito esclusivamente dalla GN , la quale si occuperà della relativa istanza all'ente preposto;
Parte_3
5) Assegno di mantenimento fra coniugi: rinuncia.
- è dipendente di con la mansione di operaia e uno stipendio mensile netto è pari ad euro Parte_3 Parte_4
1.190,00 al mese. Il reddito lordo per l'anno 2023 risulta essere di euro 18.667,00
- è dipendente di Falegnameria CIEMME srl dal 4 aprile 2023, con uno stipendio mensile netto di Parte_2 circa euro 1.260,00. Il reddito lordo imponibile per l'anno 2023 risulta essere di euro 18.415,00
- I redditi tra i coniugi risultano pressoché equivalenti e, anche per ciò, essi rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento in quanto economicamente autosufficienti
6) Accordo per la divisione degli immobili tra i coniugi
L'intera unità abitativa di cui al foglio 35, sub. 1 e 2, insieme ai terreni – Catasto terreni foglio 35 particella 491 e
778, doc. 2 – sono di proprietà indivisa di entrambi i coniugi, in misura del 50% cadauno. Nell'ottica della separazione e della possibilità di futuro scioglimento del matrimonio, i coniugi manifestano la reciproca volontà di dividersi gli immobili, attualmente in comproprietà, attribuendosi in via esclusiva gli appartamenti come qui assegnati e così: a il piano terra e ad il piano primo/ secondo sottotetto. I terreni saranno Parte_3 Parte_2 divisi e assegnati in base al valore dei cespiti con il fine dichiarato di attribuire ai singoli una quota complessiva il più possibile di pari valore (secondo una stima condivisa e affidata ad una agenzia immobiliare di reciproca fiducia);
Condizioni per la divisione: l'impegno assunto dai coniugi a procedere con la suddetta divisione è condizionato al ricorrere delle seguenti condizioni: consenso dell'istituto mutuante al frazionamento del mutuo e della relativa ipoteca in maniera che ogni singolo proprietario paghi una rata di mutuo corrispondente al valore della sua esclusiva proprietà;
Al verificarsi delle predette condizioni, i coniugi si obbligano alla divisione entro 1 anno dalla pubblicazione della
Sentenza di Separazione.
7) Prelazione per la vendita degli immobili se non divisi
I coniugi si riconoscono, espressamente, il diritto di vendere la propria quota indivisa anche qualora gli immobili ed i terreni non fossero ancora stati divisi o qualora detta divisione, di cui al punto 1 non fosse realizzabile, proponendo prima l'acquisto all'altro comproprietario, così detto prelazionario. Qualora uno dei due comproprietari volesse
3 vendere la propria quota, dovrà inviare all'altro comproprietario, tramite raccomandata, la proposta di vendita indicando il prezzo di vendita e il termine massimo per la stipula notarile. Dalla ricezione della lettera raccomandata, il comproprietario al quale viene offerto l'acquisto della quota avrà 90 gg. di tempo per comunicare la sua accettazione. La mancata accettazione entro questo termine significherà la volontà di non acquistarla, autorizzando così l'altro comproprietario a vendere a terzi la quota indivisa per il medesimo importo offerto all'altro comunista.
8) Accordo per la vendita degli immobili a terzi
Qualora, per qualsiasi motivo di forza maggiore (a titolo meramente esemplificativo: disoccupazione anche di un solo coniuge, infortunio, lunga malattia, ecc.), non si riuscisse a far fronte all'impegno con la banca mutuante per più di tre mesi consecutivi, i coniugi si impegnano al reciproco obbligo di vendere a terzi l'intera proprietà. Resta inteso che entrambi i coniugi potranno sempre agire secondo diritto per vendere la propria quota indivisa a terzi, così come meglio specificato al punto 6 e 7, anche senza il consenso dell'altro coniuge laddove venga rispettato il pattuito diritto di prelazione
9) GSE
Il Signor si impegna a comunicare direttamente al Gestore per i Servizi Energetici, entro giorni 3 Parte_2 dalla data del deposito del presente ricorso, l'Iban della GN per l'accredito diretto dell'energia Parte_3 elettrica venduta relativamente all'impianto correlato all'appartamento al pianto terra, assegnato, su accordo delle parti, alla GN . Il sig. comunicherà, inoltre, alla sig.ra tutti i riferimenti necessari per la Pt_3 Pt_2 Pt_3 rintracciabilità della pratica.
Il Signor recisa cha il GSE, per prassi, accredita l'importo della vendita dell'energia elettrica solo il mese Pt_2 successivo all'avvenuta comunicazione dei dati per l'accredito.
10) Conti correnti
Attualmente esistono due conti correnti cointestati tra i coniugi, relativamente ai quali la provvista accreditata è già stata divisa tra loro. Il conto corrente acceso presso Banca Intesa e cointestato verrà chiuso, con equa divisione della provvista residua. Il conto corrente Bper, n. 3619156, anch'esso cointestato, resterà aperto al fine di permettere il pagamento mensile della rata di mutuo. I coniugi s'impegnano ad alimentare, mese per mese, il predetto conto corrente depositando la propria parte di rata a copertura dell'importo totale.
11) Autovetture
Sia l'autovettura Fiat TO tg DX096JP che la Citroen 4T tg DY609WH sono in comproprietà dei coniugi. Entro dieci giorni dal deposito i coniugi s'impegnano a volturare, reciprocamente, la proprietà di entrambe in maniera che la Fiat TO resti d'esclusiva proprietà della GN e la Citroen 4 del signor Il costo Parte_3 Parte_2 totale della voltura di proprietà, e quindi per le due autovetture, sarà suddiviso e pagato in pari misura tra le parti.
Per la voltura è necessaria la presenza di entrambi contestualmente. E' quindi compiti dei coniugi, in adempimento a punto 11, accordarsi per effettuarla contestualmente
12) Buoni fruttiferi postali
Il sig. isulta titolare di buoni fruttiferi postali in realtà acquisito con danaro che i genitori riconoscono Parte_2 appartenere alla figlia LA. Poiché i buoni offrono un rendimento, i genitori concordano nel mantenerlo in essere,
4 impegnandosi il sig. a rendere disponibile la somma direttamente alla figlia LA, e secondo le Parte_2 sue diposizioni, da quando questa sarà maggiorenne”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 29/11/2008, iscritto presso il registro dello stato civile del comune di
Vignate (atto n. 21, parte I).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse della figlia minore
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 27/02/2025.
Il Presidente estensore
Michele Posio
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 14635/2024 V.G. promosso da c.f ) con l'avv. BEGHELLI ROBERTO Parte_1 C.F._1
e c.f ) con l'avv. IRACI GIONNA NATALIA Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“Assegnazione casa coniugale:
Come risulta dalla visura catastale allegata (doc. 03) l'immobile al piano terra, così meglio identificato: NCT foglio
35 numero 886, sub. 1, categoria A/2, classe 5, consistenza 4 vani, per totali 102 mq., è attualmente abitato dalla signora mentre quello al piano 1.2 così meglio identificato: NCT foglio 35 numero 886, sub. 2, categoria Parte_3
A/2, 6,5 vani, totali 159 mq., è abitato dal Signor Da quando è iniziata la crisi coniugale, la coppia Parte_2
vive separata, così come abbiamo anticipato al punto B delle premesse. La moglie vive Pt_2 Pt_3 Parte_3 al piano terra e al primo piano. La figlia LA vive nell'appartamento al piano terra abitato Pt_2 esclusivamente dalla madre (dove vi è il locale cucina), ma pernotta nell'appartamento al piano primo abitato esclusivamente dal padre, dove vi è una camera da letto in più.
1 I coniugi intendono assegnarsi, reciprocamente – pur in regime di comunione indivisa – i due appartamenti per come sono attualmente abitati: alla GN viene assegnato l'appartamento al piano terra ed al Signor Parte_3 [...] uello al primo/ secondo piano sottotetto. Pt_2
- Relativamente agli oneri, entrambi hanno già diviso, per appartamento, le spese di utenze per la luce e l'acqua; non hanno spese condominiali, in quanto la cascina è una singola unità abitativa;
- Successivamente alla sentenza di separazione i coniugi potranno sostituire la serratura della porta d'ingresso dei loro rispettivamente appartamenti. Alla GN è fatto divieto assoluto, anche se invitata dalla figlia LA, Pt_3 di accedere nell'appartamento destinato e abitato dal marito.
- Il Signor per quanto riguarda la stanza della figlia ed il suo bagno, si assume la responsabilità di Parte_2 curarne la pulizia e di effettuare il cambio della biancheria con regolarità;
- i coniugi si impegnano mantenere con cura i beni comuni.
2) Sull'affidamento della figlia minore LA:
- LA, di anni 16, ha un rapporto complesso con il padre. Quindi, per prevenire discussioni tra i genitori su quello che la figlia può o non può fare, questi ritengono preferibile scegliere l'affido esclusivo della figlia alla madre;
LA sarà collocata presso la residenza della madre in Via degli Olmi 24 interno 1, ed è in questo immobile che trasferirà la propria residenza anagrafica
3) Sul diritto di visita del padre:
- Relativamente al tempo da trascorrere con il padre, stante l'età di LA, i coniugi ritengono preferibile assecondare le decisioni della stessa lasciandola libera di gestire, secondo i propri tempi, come e quando frequentare il genitore non collocatario. I genitori s'impegnano a comunicare, in caso di viaggi e spostamenti con la figlia LA, il luogo ove si recheranno e alloggeranno, con un preavviso di almeno 48 ore. In ogni caso LA trascorrerà almeno un paio di settimane con il padre dalla fine della scuola alla sua riapertura ed una settimana, anche frazionata, durante le vacanze natalizie. I costi e le spese dei viaggi e delle vacanze che ogni genitore farà con la figlia LA saranno integralmente a proprio carico.
4) Mantenimento della figlia LA:
i) A titolo di contributo al mantenimento per LA, il padre verserà alla signora , sul conto corrente a Parte_3 lei intestato su banca Intesa Sanpaolo all'IBAN [...], entro il 10 di ogni mese e per 12 mesi l'anno, l'importo di euro 300,00 che sarà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat. Questo importo sarà versato sin dal mese del deposito del presente ricorso ovvero Luglio 2024;
ii) Ogni genitore contribuirà alle spese straordinarie per la figlia, nel rispetto del Protocollo del Tribunale di Brescia, che entrambe le parti dichiarano di conoscere avendone ricevuto copia, in misura del 50% cadauno e questo sino a quando la figlia non sarà economicamente indipendente. In deroga al citato Protocollo, restano ad esclusivo carico della madre affidataria: 1) le spese di trasporto di LA, nel periodo scolastico, da settembre a giugno (LA frequenta il liceo artistico CO e Pio Manzù a Bergamo); 2) le spese mediche per la psicologa, nei limiti di €.
70,00 al mese, (ma solo e fintanto che permarranno ausili alla famiglia, quali ad es. l'assegno unico universale o analoghi, in carenza dei quali tornerà a trovare piena applicazione il protocollo del Tribunale di Brescia);
2 - In relazione alle spese straordinarie da concordare, a fronte della formale richiesta scritta del genitore avanzata all'altro genitore (tramite sms, fax, email, pec e comunque in modalità tracciata), quest'ultimo dovrà motivare, entro
20 gg. dalla ricezione, il suo eventuale diniego motivandolo. Trascorsi i 20 gg, il suo silenzio varrà come assenso alla spesa richiesta.
- Il pagamento della propria parte al genitore che ha anticipato le spese deve avvenire entro 30 gg. dalla presentazione della documentazione fiscale (ricevuta, fattura, scontrino con esatta indicazione dell'acquisto).
iii) La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori in misura del 50% ovvero proporzionalmente alla quota di rispettivo esborso. Eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato o da altro Ente pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie per la figlia LA andranno a favore di entrambi i genitori in misura del 50% cadauno ovvero a favore del solo genitore che ha erogata la spesa;
iiii) L'assegno unico e universale, o qualsiasi altra forma di sostegno alla famiglia, sarà percepito esclusivamente dalla GN , la quale si occuperà della relativa istanza all'ente preposto;
Parte_3
5) Assegno di mantenimento fra coniugi: rinuncia.
- è dipendente di con la mansione di operaia e uno stipendio mensile netto è pari ad euro Parte_3 Parte_4
1.190,00 al mese. Il reddito lordo per l'anno 2023 risulta essere di euro 18.667,00
- è dipendente di Falegnameria CIEMME srl dal 4 aprile 2023, con uno stipendio mensile netto di Parte_2 circa euro 1.260,00. Il reddito lordo imponibile per l'anno 2023 risulta essere di euro 18.415,00
- I redditi tra i coniugi risultano pressoché equivalenti e, anche per ciò, essi rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento in quanto economicamente autosufficienti
6) Accordo per la divisione degli immobili tra i coniugi
L'intera unità abitativa di cui al foglio 35, sub. 1 e 2, insieme ai terreni – Catasto terreni foglio 35 particella 491 e
778, doc. 2 – sono di proprietà indivisa di entrambi i coniugi, in misura del 50% cadauno. Nell'ottica della separazione e della possibilità di futuro scioglimento del matrimonio, i coniugi manifestano la reciproca volontà di dividersi gli immobili, attualmente in comproprietà, attribuendosi in via esclusiva gli appartamenti come qui assegnati e così: a il piano terra e ad il piano primo/ secondo sottotetto. I terreni saranno Parte_3 Parte_2 divisi e assegnati in base al valore dei cespiti con il fine dichiarato di attribuire ai singoli una quota complessiva il più possibile di pari valore (secondo una stima condivisa e affidata ad una agenzia immobiliare di reciproca fiducia);
Condizioni per la divisione: l'impegno assunto dai coniugi a procedere con la suddetta divisione è condizionato al ricorrere delle seguenti condizioni: consenso dell'istituto mutuante al frazionamento del mutuo e della relativa ipoteca in maniera che ogni singolo proprietario paghi una rata di mutuo corrispondente al valore della sua esclusiva proprietà;
Al verificarsi delle predette condizioni, i coniugi si obbligano alla divisione entro 1 anno dalla pubblicazione della
Sentenza di Separazione.
7) Prelazione per la vendita degli immobili se non divisi
I coniugi si riconoscono, espressamente, il diritto di vendere la propria quota indivisa anche qualora gli immobili ed i terreni non fossero ancora stati divisi o qualora detta divisione, di cui al punto 1 non fosse realizzabile, proponendo prima l'acquisto all'altro comproprietario, così detto prelazionario. Qualora uno dei due comproprietari volesse
3 vendere la propria quota, dovrà inviare all'altro comproprietario, tramite raccomandata, la proposta di vendita indicando il prezzo di vendita e il termine massimo per la stipula notarile. Dalla ricezione della lettera raccomandata, il comproprietario al quale viene offerto l'acquisto della quota avrà 90 gg. di tempo per comunicare la sua accettazione. La mancata accettazione entro questo termine significherà la volontà di non acquistarla, autorizzando così l'altro comproprietario a vendere a terzi la quota indivisa per il medesimo importo offerto all'altro comunista.
8) Accordo per la vendita degli immobili a terzi
Qualora, per qualsiasi motivo di forza maggiore (a titolo meramente esemplificativo: disoccupazione anche di un solo coniuge, infortunio, lunga malattia, ecc.), non si riuscisse a far fronte all'impegno con la banca mutuante per più di tre mesi consecutivi, i coniugi si impegnano al reciproco obbligo di vendere a terzi l'intera proprietà. Resta inteso che entrambi i coniugi potranno sempre agire secondo diritto per vendere la propria quota indivisa a terzi, così come meglio specificato al punto 6 e 7, anche senza il consenso dell'altro coniuge laddove venga rispettato il pattuito diritto di prelazione
9) GSE
Il Signor si impegna a comunicare direttamente al Gestore per i Servizi Energetici, entro giorni 3 Parte_2 dalla data del deposito del presente ricorso, l'Iban della GN per l'accredito diretto dell'energia Parte_3 elettrica venduta relativamente all'impianto correlato all'appartamento al pianto terra, assegnato, su accordo delle parti, alla GN . Il sig. comunicherà, inoltre, alla sig.ra tutti i riferimenti necessari per la Pt_3 Pt_2 Pt_3 rintracciabilità della pratica.
Il Signor recisa cha il GSE, per prassi, accredita l'importo della vendita dell'energia elettrica solo il mese Pt_2 successivo all'avvenuta comunicazione dei dati per l'accredito.
10) Conti correnti
Attualmente esistono due conti correnti cointestati tra i coniugi, relativamente ai quali la provvista accreditata è già stata divisa tra loro. Il conto corrente acceso presso Banca Intesa e cointestato verrà chiuso, con equa divisione della provvista residua. Il conto corrente Bper, n. 3619156, anch'esso cointestato, resterà aperto al fine di permettere il pagamento mensile della rata di mutuo. I coniugi s'impegnano ad alimentare, mese per mese, il predetto conto corrente depositando la propria parte di rata a copertura dell'importo totale.
11) Autovetture
Sia l'autovettura Fiat TO tg DX096JP che la Citroen 4T tg DY609WH sono in comproprietà dei coniugi. Entro dieci giorni dal deposito i coniugi s'impegnano a volturare, reciprocamente, la proprietà di entrambe in maniera che la Fiat TO resti d'esclusiva proprietà della GN e la Citroen 4 del signor Il costo Parte_3 Parte_2 totale della voltura di proprietà, e quindi per le due autovetture, sarà suddiviso e pagato in pari misura tra le parti.
Per la voltura è necessaria la presenza di entrambi contestualmente. E' quindi compiti dei coniugi, in adempimento a punto 11, accordarsi per effettuarla contestualmente
12) Buoni fruttiferi postali
Il sig. isulta titolare di buoni fruttiferi postali in realtà acquisito con danaro che i genitori riconoscono Parte_2 appartenere alla figlia LA. Poiché i buoni offrono un rendimento, i genitori concordano nel mantenerlo in essere,
4 impegnandosi il sig. a rendere disponibile la somma direttamente alla figlia LA, e secondo le Parte_2 sue diposizioni, da quando questa sarà maggiorenne”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 29/11/2008, iscritto presso il registro dello stato civile del comune di
Vignate (atto n. 21, parte I).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse della figlia minore
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 27/02/2025.
Il Presidente estensore
Michele Posio
5