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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 20/05/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 28-1/2025 R.P.U.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
Dott. Elio Bongrazio Presidente
Dott.ssa Federica Colantonio Giudice rel.
Dott.ssa Daniela Angelozzi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale proposto x art. 40 D.L. n. 14/2019
(di seguito per brevità C.C.I.I.) da:
(P.IVA ), con Parte_1 P.IVA_1
Sede Legale in Milano (MI) in Corso Sempione n. 9, rappresentata e difesa dall'Avv.
Alessandro Bigoni (C.F. ) del Foro di Milano, ed elettivamente C.F._1 domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Paolo Sardini (C.F. ), in virtù C.F._2
di procura allegata al ricorso.
RICORRENTE nei confronti di:
(P.IVA con sede Controparte_1 P.IVA_2
legale in Montesilvano (PE) alla Via Lago Vittoria n. 7.
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che con ricorso depositato in data 11/03/2025, la
[...]
vanzava domanda di apertura della liquidazione giudiziale Parte_1
della società , della quale risultava Controparte_1 creditrice della somma complessiva di € 15.386,15, in forza di decreto ingiuntivo n.
13915/2020 emesso dal Tribunale di Milano in data 05/09/2020, dichiarato esecutivo il 10 maggio 2021, e pedissequo atto di precetto notificato alla debitrice il 14/09/2021.
Rilevato che, all'udienza del 17/04/2025, tenutasi dinanzi al G.D. per l'istruttoria, è comparso il solo procuratore di parte ricorrente, il quale insisteva per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale, mentre nessuno è comparso per l'impresa debitrice sebbene regolarmente chiamata in giudizio ai sensi dell'art. 40 commi 6 e 7 mediante inserimento nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia (c.d. Area
Web), avvenuto in data 12 marzo 2025 con notifica che si è perfezionata decorsi tre giorni, così come risultante dal Certificato di avvenuta notifica – Prot. n. 14688 prodotto dal
Sistema e disponibile in atti;
Considerato che competente territorialmente è sicuramente il Tribunale di Pescara in quanto la sede legale della debitrice si trova in questo circondario (Comune di
Montesilvano);
Rilevato che non è dubitabile la natura di imprenditore commerciale della resistente trattandosi di società di capitali che esercita attività di progettazione e consulenza per la realizzazione di imbarcazioni;
Ritenuto che sussistono i presupposti per l'assoggettabilità della società debitrice alla procedura di liquidazione giudiziale non avendo questa dimostrato il possess o congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) del C.C.I.I., né tale possesso risulta altrimenti dimostrato, essendo l'ultimo bilancio depositato riferito all'annualità 2017; osservato, infatti, che per la Cassazione “l'onere della prova d ell'inammissibilità del fallimento incombe dunque sul debitore contro il quale sia stata presentata la relativa istanza, anche se l'onere della prova della sua qualità di imprenditore commerciale incombe sul creditore istante. E benché non abbiano certamen te valore di prova legale, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi sono la base documentale imprescindibile della dimostrazione che il debitore ha l'onere di fornire per sottrarsi alla dichiarazione del fallimento. Sicché la mancata produzione dei bilanci non può che risolversi in danno del debitore, a meno che la prova dell'inammissibilità del fallimento non possa desumersi da documenti altrettanto significativi. Infatti, le norme che distribuiscono tra le parti l'onere della prova individuano la parte cui la decisione risulterà sfavorevole anche se risultasse solo incerto alcuno dei fatti rilevanti, posto che il procedimento giurisdizionale non può concludersi con un non liquet e quindi una decisione deve essere comunque assunta, pur quando manchino tu tte le informazioni necessarie ad accertare i fatti costitutivi o modificativi o impeditivi o estintivi dei diritti controversi” (Cass. Civ., 15 maggio 2009, n. 11309; Cass. Civ. 31 maggio 2012,
n. 8769); rilevato, quanto al requisito oggettivo di cui all'art. 2 comma 1° lett. b) del CCII, che dagli atti risulta che:
- la debitrice non ha soddisfatto il credito vantato dall'istante, di € 15.000 circa, sebbene portato da titolo giudiziario esecutivo (decreto ingiuntivo non opposto e dichia rato esecutivo, in atti), circostanza da cui si desume che la medesima società debitrice non sia in grado di farvi fronte per mancanza di liquidità; - la società resistente è priva di patrimonio immobiliare;
- la debitrice presenta altresì, come attestato dall'Agenzia delle Entrate a seguito di istruttoria espletata ai sensi dell'art. 42 C.C.I.I., debiti verso l'Amministrazione Finanziaria per € 133.445,95;
- la resistente non deposita i bilanci di esercizio dal 2017;
Considerato inoltre che, dovendosi valutare la sussistenza dello stato di insolvenza di una società in liquidazione si deve dare rilievo all'accertamento della sufficienza o meno dell'attivo a soddisfare in sede di liquidazione tutti i debiti della società, indipendentemen te dalla capacità o meno di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni;
infatti, nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, è consolidato il principio secondo cui per le società in liquidazione “la valutazione del giudice, ai fini dell'applicazion e della L. Fall., art. 5, deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali”
(ex plurimis Cass. N. 19141 6/9/2006; Cass. N. 21834 1 4/10/2009; Cass. N. 13644
30/5/2013; Cass. N. 12382 27/01/2017); considerato a tal fine che, a fronte della posizione debitoria, la società, che è rimasta contumace, non risulta essere titolare di beni mobili ed immobili (v. le informazioni in atti dell'Agenzia del Territorio) mentre il capitale sociale risulta essere di € 500,00, certamente inferiore ai debiti per come emersi dall'istruttoria;
considerato che
dagli elementi sopra esposti emerge la sussistenza di una situazione di conclamata insolvenza della debitrice, la cui irreversibilità non può essere posta in dubbio attesa l'inesistenza di beni patrimoniali di sorta né di attivo liquidabile e non avendo essa debitrice neppure depositato alcun bilancio di liquidazione dal quale poter desumere l'esistenza di beni destinati al pagamento delle passività; rilevato che dalla visura camerale agli atti risulta che la società non è stata ad oggi cancellata;
considerato, infine, che i debiti scaduti e non pagati dal debitore come risultanti dagli atti eccedono la soglia di € 30.000,00 posta dall'art. 49 comma 5° del C.C.I.I.
Ricorrono, dunque, le condizioni che impongono la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale della debitrice.
p.q.m.
il Tribunale dichiara aperta la procedura di liquidazione giudiziale della società
[...]
(P.IVA e C.F. n. con sede Controparte_1 P.IVA_2
legale in Montesilvano (PE) alla Via Lago Vittoria n. 7 Cap. 65015
NOMINA Giudice Delegato alla procedura il giudice Dott. Elio Bongrazio e Curatore il Dott. , Persona_1
con studio in C.so Umberto I,188 65016 Montesilvano, professionista iscritto nell'albo di cui all'art. 356 CCII e in possesso dei requisiti necessari, anche alla luce delle precedenti relazioni, per l'espletamento dell'incarico
ORDINA
Al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, nella cancelleria di questo Tribunale.
DISPONE che il curatore proceda, ai sensi dell'art. 193 de CCI, all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa, nonché su tutti gli altri beni del debitore ovunque essi si trovino e che, non appena possibile, rediga l'inventario a norma dell'art. 195 del CCI dei beni esistenti nei locali di pertinenza della debitrice (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 193 del CCI ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, eventualmente anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto;
autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio;
2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
FISSA il giorno 07/10/2025 h. 11.30 per lo svolgimento dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, che avrà luogo davanti al predetto Giudice Delegato, nell'aula 7 posta al primo piano dell'ala C del
Palazzo di Giustizia di Pescara, via Lo Feudo n. 1; avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 202 del CCI e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali su cose in possesso del debitore, termine perentorio fino a trenta prima della data dell'adunanza di cui sopra per la trasmissione delle domande di ammissione al passivo dei crediti e di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, ai sensi dell'art. 201 del CCI all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del curatore, avvisando che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine ed entro sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo (termine che on vi è ragione di prorogare) verranno trattate come domande tardive a norma dell'art. 208 del CCI.
DISPONE
Che la presente sentenza sia notificata, comunicata e pubblicata in conformità a quanto previsto dall'art. 45 del CCI a cura della cancelleria.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del 13/05/2025.
Il Giudice est.
Dott.ssa Federica Colantonio
Il Presidente
Dott. Elio Bongrazio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
Dott. Elio Bongrazio Presidente
Dott.ssa Federica Colantonio Giudice rel.
Dott.ssa Daniela Angelozzi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale proposto x art. 40 D.L. n. 14/2019
(di seguito per brevità C.C.I.I.) da:
(P.IVA ), con Parte_1 P.IVA_1
Sede Legale in Milano (MI) in Corso Sempione n. 9, rappresentata e difesa dall'Avv.
Alessandro Bigoni (C.F. ) del Foro di Milano, ed elettivamente C.F._1 domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Paolo Sardini (C.F. ), in virtù C.F._2
di procura allegata al ricorso.
RICORRENTE nei confronti di:
(P.IVA con sede Controparte_1 P.IVA_2
legale in Montesilvano (PE) alla Via Lago Vittoria n. 7.
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che con ricorso depositato in data 11/03/2025, la
[...]
vanzava domanda di apertura della liquidazione giudiziale Parte_1
della società , della quale risultava Controparte_1 creditrice della somma complessiva di € 15.386,15, in forza di decreto ingiuntivo n.
13915/2020 emesso dal Tribunale di Milano in data 05/09/2020, dichiarato esecutivo il 10 maggio 2021, e pedissequo atto di precetto notificato alla debitrice il 14/09/2021.
Rilevato che, all'udienza del 17/04/2025, tenutasi dinanzi al G.D. per l'istruttoria, è comparso il solo procuratore di parte ricorrente, il quale insisteva per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale, mentre nessuno è comparso per l'impresa debitrice sebbene regolarmente chiamata in giudizio ai sensi dell'art. 40 commi 6 e 7 mediante inserimento nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia (c.d. Area
Web), avvenuto in data 12 marzo 2025 con notifica che si è perfezionata decorsi tre giorni, così come risultante dal Certificato di avvenuta notifica – Prot. n. 14688 prodotto dal
Sistema e disponibile in atti;
Considerato che competente territorialmente è sicuramente il Tribunale di Pescara in quanto la sede legale della debitrice si trova in questo circondario (Comune di
Montesilvano);
Rilevato che non è dubitabile la natura di imprenditore commerciale della resistente trattandosi di società di capitali che esercita attività di progettazione e consulenza per la realizzazione di imbarcazioni;
Ritenuto che sussistono i presupposti per l'assoggettabilità della società debitrice alla procedura di liquidazione giudiziale non avendo questa dimostrato il possess o congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) del C.C.I.I., né tale possesso risulta altrimenti dimostrato, essendo l'ultimo bilancio depositato riferito all'annualità 2017; osservato, infatti, che per la Cassazione “l'onere della prova d ell'inammissibilità del fallimento incombe dunque sul debitore contro il quale sia stata presentata la relativa istanza, anche se l'onere della prova della sua qualità di imprenditore commerciale incombe sul creditore istante. E benché non abbiano certamen te valore di prova legale, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi sono la base documentale imprescindibile della dimostrazione che il debitore ha l'onere di fornire per sottrarsi alla dichiarazione del fallimento. Sicché la mancata produzione dei bilanci non può che risolversi in danno del debitore, a meno che la prova dell'inammissibilità del fallimento non possa desumersi da documenti altrettanto significativi. Infatti, le norme che distribuiscono tra le parti l'onere della prova individuano la parte cui la decisione risulterà sfavorevole anche se risultasse solo incerto alcuno dei fatti rilevanti, posto che il procedimento giurisdizionale non può concludersi con un non liquet e quindi una decisione deve essere comunque assunta, pur quando manchino tu tte le informazioni necessarie ad accertare i fatti costitutivi o modificativi o impeditivi o estintivi dei diritti controversi” (Cass. Civ., 15 maggio 2009, n. 11309; Cass. Civ. 31 maggio 2012,
n. 8769); rilevato, quanto al requisito oggettivo di cui all'art. 2 comma 1° lett. b) del CCII, che dagli atti risulta che:
- la debitrice non ha soddisfatto il credito vantato dall'istante, di € 15.000 circa, sebbene portato da titolo giudiziario esecutivo (decreto ingiuntivo non opposto e dichia rato esecutivo, in atti), circostanza da cui si desume che la medesima società debitrice non sia in grado di farvi fronte per mancanza di liquidità; - la società resistente è priva di patrimonio immobiliare;
- la debitrice presenta altresì, come attestato dall'Agenzia delle Entrate a seguito di istruttoria espletata ai sensi dell'art. 42 C.C.I.I., debiti verso l'Amministrazione Finanziaria per € 133.445,95;
- la resistente non deposita i bilanci di esercizio dal 2017;
Considerato inoltre che, dovendosi valutare la sussistenza dello stato di insolvenza di una società in liquidazione si deve dare rilievo all'accertamento della sufficienza o meno dell'attivo a soddisfare in sede di liquidazione tutti i debiti della società, indipendentemen te dalla capacità o meno di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni;
infatti, nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, è consolidato il principio secondo cui per le società in liquidazione “la valutazione del giudice, ai fini dell'applicazion e della L. Fall., art. 5, deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali”
(ex plurimis Cass. N. 19141 6/9/2006; Cass. N. 21834 1 4/10/2009; Cass. N. 13644
30/5/2013; Cass. N. 12382 27/01/2017); considerato a tal fine che, a fronte della posizione debitoria, la società, che è rimasta contumace, non risulta essere titolare di beni mobili ed immobili (v. le informazioni in atti dell'Agenzia del Territorio) mentre il capitale sociale risulta essere di € 500,00, certamente inferiore ai debiti per come emersi dall'istruttoria;
considerato che
dagli elementi sopra esposti emerge la sussistenza di una situazione di conclamata insolvenza della debitrice, la cui irreversibilità non può essere posta in dubbio attesa l'inesistenza di beni patrimoniali di sorta né di attivo liquidabile e non avendo essa debitrice neppure depositato alcun bilancio di liquidazione dal quale poter desumere l'esistenza di beni destinati al pagamento delle passività; rilevato che dalla visura camerale agli atti risulta che la società non è stata ad oggi cancellata;
considerato, infine, che i debiti scaduti e non pagati dal debitore come risultanti dagli atti eccedono la soglia di € 30.000,00 posta dall'art. 49 comma 5° del C.C.I.I.
Ricorrono, dunque, le condizioni che impongono la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale della debitrice.
p.q.m.
il Tribunale dichiara aperta la procedura di liquidazione giudiziale della società
[...]
(P.IVA e C.F. n. con sede Controparte_1 P.IVA_2
legale in Montesilvano (PE) alla Via Lago Vittoria n. 7 Cap. 65015
NOMINA Giudice Delegato alla procedura il giudice Dott. Elio Bongrazio e Curatore il Dott. , Persona_1
con studio in C.so Umberto I,188 65016 Montesilvano, professionista iscritto nell'albo di cui all'art. 356 CCII e in possesso dei requisiti necessari, anche alla luce delle precedenti relazioni, per l'espletamento dell'incarico
ORDINA
Al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, nella cancelleria di questo Tribunale.
DISPONE che il curatore proceda, ai sensi dell'art. 193 de CCI, all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa, nonché su tutti gli altri beni del debitore ovunque essi si trovino e che, non appena possibile, rediga l'inventario a norma dell'art. 195 del CCI dei beni esistenti nei locali di pertinenza della debitrice (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 193 del CCI ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, eventualmente anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto;
autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio;
2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
FISSA il giorno 07/10/2025 h. 11.30 per lo svolgimento dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, che avrà luogo davanti al predetto Giudice Delegato, nell'aula 7 posta al primo piano dell'ala C del
Palazzo di Giustizia di Pescara, via Lo Feudo n. 1; avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 202 del CCI e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali su cose in possesso del debitore, termine perentorio fino a trenta prima della data dell'adunanza di cui sopra per la trasmissione delle domande di ammissione al passivo dei crediti e di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, ai sensi dell'art. 201 del CCI all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del curatore, avvisando che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine ed entro sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo (termine che on vi è ragione di prorogare) verranno trattate come domande tardive a norma dell'art. 208 del CCI.
DISPONE
Che la presente sentenza sia notificata, comunicata e pubblicata in conformità a quanto previsto dall'art. 45 del CCI a cura della cancelleria.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del 13/05/2025.
Il Giudice est.
Dott.ssa Federica Colantonio
Il Presidente
Dott. Elio Bongrazio