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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 28/02/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1733/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
Sezione Protezione Internazionale
Il giudice unico, dott.ssa Emanuela Luciani, nella causa iscritta al n. R.G. 1733/2024 promossa da:
, nato a [...], MG, Brasile, in data 2 maggio Controparte_1
1989, C.F. , in proprio e, congiuntamente al coniuge P.IVA_1 Controparte_2
, nata a [...], Brasile, in data 5 aprile 1999, in qualità di genitore
[...] esercente la potestà sulla minore nata a [...] Persona_1 das Dores, MG, Brasile, in data 27 febbraio 2018, C.F. ; P.IVA_2
, nata ad [...], MG, Brasile, in data 3 dicembre 2000, Controparte_3
C.F. ; P.IVA_3
, nata a [...], Controparte_4
MG, Brasile, in data 31 luglio 1987, C.F. , in proprio e, congiuntamente al coniuge P.IVA_4
, nato a [...], MG, Brasile, in data 7 luglio 1977, in qualità di CP_5 genitore esercente la potestà sulla minore , nata a [...] Persona_2 das Dores, MG, Brasile, in data 20 febbraio 2020, C.F. ; P.IVA_5
, nata a [...], RJ, Brasile, in data 2 maggio Parte_1
1985, C.F. , in proprio e, congiuntamente al coniuge , nato C.F._1 Controparte_6
a Rio de Janeiro, RJ, Brasile, in data 3 settembre 1980, in qualità di genitore esercente la potestà sulle minori , nata a [...], RJ, Brasile, in data 4 novembre 2020, Persona_3
C.F. , e , nata a [...], RJ, Brasile, in data 11 P.IVA_6 Parte_2 aprile 2023, C.F. P.IVA_7
, nata ad [...], MG, Brasile, in data 20 dicembre Parte_3
1988, C.F. , in proprio e, congiuntamente al coniuge P.IVA_8 Controparte_7 nato a [...], MG, Brasile, in data 7 gennaio 1991, in qualità di genitore esercente la potestà sui minori nato ad [...], MG, Brasile, in data 28 Persona_4 novembre 2010, C.F. nata ad [...], MG, P.IVA_9 Parte_4
Brasile, in data 27 settembre 2013, C.F. e , nata ad P.IVA_10 Controparte_8
Ipatinga, MG, Brasile, in data 27 marzo 2024, C.F. ; P.IVA_11
, nato ad [...], MG, Brasile, in data 7 aprile 1969, C.F. Parte_5
, in proprio e, congiuntamente al coniuge , nata a P.IVA_12 Controparte_9
Sao Sebastiao do Anta, MG, Brasile, in data 29 dicembre 1975, in qualità di genitore esercente la potestà sui minori , nato a [...], MG, Brasile, in data 20 Persona_5 gennaio 2009, C.F. e , nato a [...], MG, P.IVA_13 Parte_6
Brasile, in data 1 marzo 2011, C.F. , P.IVA_14
1 tutti rappresentati e difesi nel presente giudizio, giuste procure agli atti, dall'Avv. Isabel De Lima, ed elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa in Giugliano in Campania alla Via Ripuaria n. 185
(attori)
contro
:
(C.F.: ) in persona del Ministro pro tempore Controparte_10 P.IVA_15
(convenuto contumace)
Con l'intervento ex lege del pubblico ministero presso il Tribunale di Campobasso ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. Controparte_11 Persona_1
, Controparte_3 Controparte_4 Persona_2
, , , ,
[...] Parte_1 Persona_3 Parte_2 [...]
Parte_3 Persona_4 Parte_4 Controparte_8
, e hanno adito Parte_5 Persona_5 Parte_6 l'intestato Tribunale al fine di sentir accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani e, per l'effetto, ordinare al e, per esso, all'ufficiale di stato civile, di procedere alle Controparte_10 relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Nello specifico, gli attori hanno dedotto di essere discendenti dell'avo italiano PE
, nato a [...] in data [...] ed emigrato in Brasile senza mai naturalizzarsi, ed
[...] hanno dunque chiesto l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
L'amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale.
All'udienza del 27/01/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., gli attori hanno precisato le loro conclusioni, riportandosi a quelle già rassegnate nel ricorso depositato.
Visto il parere favorevole del pubblico ministero, espresso in data 31/01/2025, questo Giudice osserva quanto segue.
***
La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta. Come chiarito, anche di recente, dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. in tal senso: Cass. civ., Sez. Unite, n. 25317/2022).
Nel caso di specie gli attori hanno puntualmente documentato sia il fatto acquisitivo della cittadinanza iure sanguinis che la linea di trasmissione, risalendo all'avo , nato in [...] PE il 10/02/1870 e, precisamente, a Spinete (CB), ed emigrato in Brasile senza mai naturalizzarsi (cfr. certificato negativo di naturalizzazione in atti).
La linea di discendenza, in particolare, passa:
- da , coniugato con al figlio PE Persona_7 Per_8
, nato in data [...];
[...]
- da (indicato come nell'atto di matrimonio prodotto in atti), Persona_8 Persona_9 coniugatosi con , al figlio , nato Controparte_12 Persona_10 in data 26/03/1930;
2 - da , coniugatosi con ai figli Persona_10 Controparte_13 [...]
, nato in data [...], , nata in [...] Parte_5 Controparte_14
25/01/1960, , nata in data [...], e , Persona_11 Controparte_15 nata in data [...];
- da , coniugatosi con ai figli Parte_5 Controparte_9 [...]
, nato in data [...], e , nato in [...] Persona_5 Parte_6
01/03/2011;
- da , coniugatasi in data 19/05/1979 con alla Controparte_14 Controparte_16 figlia nata in data [...]. Parte_3
Da quest'ultima, coniugatasi in data 19/12/2009 con ai figli Controparte_7
nato in data [...], nata in [...] Persona_4 Parte_4
27/09/2013, e nata in data [...]; Controparte_8
- da , coniugatasi in data 09/06/1984 con , Persona_11 Controparte_17 alla figlia , nata in data [...]. Parte_1
Da quest'ultima, coniugatasi in data 29/07/2020 con , alle figlie Controparte_6
, nata in data [...], e , nata in [...] Persona_3 Parte_2
11/04/2023;
- da , coniugatasi in data 25/07/1986 con Controparte_15 Controparte_18 ai figli , nato in data [...], Controparte_1 Controparte_4
, nata in data [...], e , nata in [...]
[...] Controparte_3
03/12/2000.
Da , coniugatosi con , CP_1 Controparte_3 Controparte_2 alla figlia nata in data [...]. Persona_1
Da , coniugatasi in data 07/12/2018 con Controparte_4 CP_5
, alla figlia , nata in data [...].
[...] Persona_2
Ebbene, dall'esame della documentazione allegata al ricorso emerge il fatto acquisitivo della cittadinanza iure sanguinis in capo agli attori, nonché la linea di discendenza e, quindi, di trasmissione della cittadinanza italiana, sino a risalire all'avo . PE
Più nello specifico si osserva che mentre relativamente a , Parte_5 Persona_5
e la linea di discendenza è tutta per via paterna, per i restanti
[...] Parte_6 attori la linea di discendenza è in parte per via paterna ed in parte per via materna.
Ebbene, sul punto è opportuno premettere, in via generale, che in passato la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana – salvo casi del tutto marginali – avveniva, ai sensi dell'art. 1 della l. n. 555/1912, unicamente per via paterna, e che, inoltre, l'art. 10 della stessa legge sanciva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero. L'equiparazione tra padre cittadino e madre cittadina ai fini della trasmissione della cittadinanza ai figli iure sanguinis è stata infatti disposta dall'art. 1 della legge 91/1992, per cui è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini.
Tuttavia già in precedenza la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 30 del 1983, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n. 1 L. 555/1912, per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione, “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna.
Già in precedenza poi la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna.
3 Nessun ostacolo normativo si pone dunque, nel caso di specie, alla trasmissione della cittadinanza italiana per alcuno dei richiedenti, né per coloro i quali la linea di discendenza è tutta paterna, né tantomeno per coloro i quali la linea di discendenza è in parte paterna ed in parte materna, stante per questi ultimi l'operatività delle sentenze costituzionali n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che spiegano senza dubbio i loro effetti retroattivi sin dalla data del 1 gennaio 1948, data di entrata in vigore della
Costituzione Italiana.
Di conseguenza, applicando i principi delle suddette sentenze della Corte Costituzionale e considerato che i passaggi per via femminile da , e Controparte_14 Persona_11 [...]
sono avvenuti successivamente all'entrata in vigore della Costituzione Italiana, si Controparte_15 può affermare che, nonostante abbiano contratto matrimonio con i rispettivi coniugi, le predette hanno potuto comunque trasmettere la cittadinanza italiana ai rispettivi figli e questi ultimi, a loro volta, ai loro discendenti. E' appena il caso di aggiungere che il passaggio nella linea di trasmissione della cittadinanza da
[...]
alla figlia (nata il [...]), unitamente Controparte_15 Controparte_3 all'ulteriore passaggio nella linea di trasmissione della cittadinanza per via femminile da
[...] ai figli (nato il [...]), Persona_12 Persona_4 Parte_4
(nata il [...]) e (nata il [...]), da
[...] Controparte_8 Parte_1
alle figlie (nata il [...]) e (nata in [...]
[...] Persona_3 Parte_2
11/04/2023), nonché da alla figlia Controparte_4 Persona_2
(nata il [...]), è avvenuto dopo il 1992 (e dunque dopo che la legge 91/1992 aveva
[...] sancito l'equiparazione tra padre cittadino e madre cittadina ai fini della trasmissione della cittadinanza ai figli iure sanguinis), ragion per cui alcun dubbio può porsi in merito alla trasmissione della cittadinanza anche in relazione a tali ultimi passaggi.
La domanda, relativamente ai richiedenti per i quali la discendenza è tutta per linea paterna, deve invece essere vagliata sotto il profilo dell'interesse ad agire.
In linea di principio, infatti, per i suddetti attori la richiesta dovrebbe essere presentata in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice.
A tal proposito occorre considerare che le Amministrazioni statali (tra le quali rientra senz'altro anche il Consolato generale all'estero) sono tenute, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990, a concludere i procedimenti di propria competenza entro tempi determinati e certi. Nello specifico, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 362 del 1994 (Regolamento recante la disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) il termine per la definizione dei procedimenti di cui al regolamento è di settecentotrenta giorni dalla data di presentazione della domanda.
Ebbene, nel caso di specie i richiedenti hanno dato atto dell'impossibilità, di fatto, di presentare la domanda per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in sede amministrativa, tramite la piattaforma online predisposta presso il Consolato Generale d'Italia a Belo Horizonte, in Brasile: dalle schermate delle pagine Web del Consolato (prodotte in atti), portale “Prenotami”, si evince infatti che nei mesi di giugno e luglio 2024 risultava già esaurito il numero di posti disponibili, stante l'elevata richiesta.
È fatto notorio, del resto, la condizione di sostanziale paralisi in cui versano gli uffici competenti, in ragione della mole delle domande presentate.
Ne deriva un'assoluta incertezza in ordine ai tempi di inizio, svolgimento e conclusione del procedimento amministrativo volto al riconoscimento della cittadinanza italiana.
Ebbene, ciò si sostanzia, di fatto, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai suddetti attori, giustificando così il loro accesso alla via giurisdizionale.
Per tutto quanto sinora esposto deve dunque essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo a
[...]
, , Controparte_1 Persona_1 Controparte_3 Controparte_4
4 , , , Controparte_4 Persona_2 Parte_1 Persona_3
, ,
[...] Parte_2 Parte_3 Persona_4 [...]
, e Parte_4 Controparte_8 Parte_5 Persona_5 [...]
, con conseguente obbligo del e, per esso, del Parte_6 Controparte_10 competente ufficiale dello stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
La natura della controversia (attesa la serialità della vicenda in esame) e, soprattutto, l'assenza di contestazioni nel merito della domanda da parte dell'amministrazione convenuta, rimasta contumace, giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 1733/2024, così provvede:
• Dichiara che gli attori sono cittadini italiani;
• Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_10 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Campobasso, 28/02/2025
Il Giudice dott.ssa Emanuela Luciani
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
Sezione Protezione Internazionale
Il giudice unico, dott.ssa Emanuela Luciani, nella causa iscritta al n. R.G. 1733/2024 promossa da:
, nato a [...], MG, Brasile, in data 2 maggio Controparte_1
1989, C.F. , in proprio e, congiuntamente al coniuge P.IVA_1 Controparte_2
, nata a [...], Brasile, in data 5 aprile 1999, in qualità di genitore
[...] esercente la potestà sulla minore nata a [...] Persona_1 das Dores, MG, Brasile, in data 27 febbraio 2018, C.F. ; P.IVA_2
, nata ad [...], MG, Brasile, in data 3 dicembre 2000, Controparte_3
C.F. ; P.IVA_3
, nata a [...], Controparte_4
MG, Brasile, in data 31 luglio 1987, C.F. , in proprio e, congiuntamente al coniuge P.IVA_4
, nato a [...], MG, Brasile, in data 7 luglio 1977, in qualità di CP_5 genitore esercente la potestà sulla minore , nata a [...] Persona_2 das Dores, MG, Brasile, in data 20 febbraio 2020, C.F. ; P.IVA_5
, nata a [...], RJ, Brasile, in data 2 maggio Parte_1
1985, C.F. , in proprio e, congiuntamente al coniuge , nato C.F._1 Controparte_6
a Rio de Janeiro, RJ, Brasile, in data 3 settembre 1980, in qualità di genitore esercente la potestà sulle minori , nata a [...], RJ, Brasile, in data 4 novembre 2020, Persona_3
C.F. , e , nata a [...], RJ, Brasile, in data 11 P.IVA_6 Parte_2 aprile 2023, C.F. P.IVA_7
, nata ad [...], MG, Brasile, in data 20 dicembre Parte_3
1988, C.F. , in proprio e, congiuntamente al coniuge P.IVA_8 Controparte_7 nato a [...], MG, Brasile, in data 7 gennaio 1991, in qualità di genitore esercente la potestà sui minori nato ad [...], MG, Brasile, in data 28 Persona_4 novembre 2010, C.F. nata ad [...], MG, P.IVA_9 Parte_4
Brasile, in data 27 settembre 2013, C.F. e , nata ad P.IVA_10 Controparte_8
Ipatinga, MG, Brasile, in data 27 marzo 2024, C.F. ; P.IVA_11
, nato ad [...], MG, Brasile, in data 7 aprile 1969, C.F. Parte_5
, in proprio e, congiuntamente al coniuge , nata a P.IVA_12 Controparte_9
Sao Sebastiao do Anta, MG, Brasile, in data 29 dicembre 1975, in qualità di genitore esercente la potestà sui minori , nato a [...], MG, Brasile, in data 20 Persona_5 gennaio 2009, C.F. e , nato a [...], MG, P.IVA_13 Parte_6
Brasile, in data 1 marzo 2011, C.F. , P.IVA_14
1 tutti rappresentati e difesi nel presente giudizio, giuste procure agli atti, dall'Avv. Isabel De Lima, ed elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa in Giugliano in Campania alla Via Ripuaria n. 185
(attori)
contro
:
(C.F.: ) in persona del Ministro pro tempore Controparte_10 P.IVA_15
(convenuto contumace)
Con l'intervento ex lege del pubblico ministero presso il Tribunale di Campobasso ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. Controparte_11 Persona_1
, Controparte_3 Controparte_4 Persona_2
, , , ,
[...] Parte_1 Persona_3 Parte_2 [...]
Parte_3 Persona_4 Parte_4 Controparte_8
, e hanno adito Parte_5 Persona_5 Parte_6 l'intestato Tribunale al fine di sentir accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani e, per l'effetto, ordinare al e, per esso, all'ufficiale di stato civile, di procedere alle Controparte_10 relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Nello specifico, gli attori hanno dedotto di essere discendenti dell'avo italiano PE
, nato a [...] in data [...] ed emigrato in Brasile senza mai naturalizzarsi, ed
[...] hanno dunque chiesto l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
L'amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale.
All'udienza del 27/01/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., gli attori hanno precisato le loro conclusioni, riportandosi a quelle già rassegnate nel ricorso depositato.
Visto il parere favorevole del pubblico ministero, espresso in data 31/01/2025, questo Giudice osserva quanto segue.
***
La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta. Come chiarito, anche di recente, dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. in tal senso: Cass. civ., Sez. Unite, n. 25317/2022).
Nel caso di specie gli attori hanno puntualmente documentato sia il fatto acquisitivo della cittadinanza iure sanguinis che la linea di trasmissione, risalendo all'avo , nato in [...] PE il 10/02/1870 e, precisamente, a Spinete (CB), ed emigrato in Brasile senza mai naturalizzarsi (cfr. certificato negativo di naturalizzazione in atti).
La linea di discendenza, in particolare, passa:
- da , coniugato con al figlio PE Persona_7 Per_8
, nato in data [...];
[...]
- da (indicato come nell'atto di matrimonio prodotto in atti), Persona_8 Persona_9 coniugatosi con , al figlio , nato Controparte_12 Persona_10 in data 26/03/1930;
2 - da , coniugatosi con ai figli Persona_10 Controparte_13 [...]
, nato in data [...], , nata in [...] Parte_5 Controparte_14
25/01/1960, , nata in data [...], e , Persona_11 Controparte_15 nata in data [...];
- da , coniugatosi con ai figli Parte_5 Controparte_9 [...]
, nato in data [...], e , nato in [...] Persona_5 Parte_6
01/03/2011;
- da , coniugatasi in data 19/05/1979 con alla Controparte_14 Controparte_16 figlia nata in data [...]. Parte_3
Da quest'ultima, coniugatasi in data 19/12/2009 con ai figli Controparte_7
nato in data [...], nata in [...] Persona_4 Parte_4
27/09/2013, e nata in data [...]; Controparte_8
- da , coniugatasi in data 09/06/1984 con , Persona_11 Controparte_17 alla figlia , nata in data [...]. Parte_1
Da quest'ultima, coniugatasi in data 29/07/2020 con , alle figlie Controparte_6
, nata in data [...], e , nata in [...] Persona_3 Parte_2
11/04/2023;
- da , coniugatasi in data 25/07/1986 con Controparte_15 Controparte_18 ai figli , nato in data [...], Controparte_1 Controparte_4
, nata in data [...], e , nata in [...]
[...] Controparte_3
03/12/2000.
Da , coniugatosi con , CP_1 Controparte_3 Controparte_2 alla figlia nata in data [...]. Persona_1
Da , coniugatasi in data 07/12/2018 con Controparte_4 CP_5
, alla figlia , nata in data [...].
[...] Persona_2
Ebbene, dall'esame della documentazione allegata al ricorso emerge il fatto acquisitivo della cittadinanza iure sanguinis in capo agli attori, nonché la linea di discendenza e, quindi, di trasmissione della cittadinanza italiana, sino a risalire all'avo . PE
Più nello specifico si osserva che mentre relativamente a , Parte_5 Persona_5
e la linea di discendenza è tutta per via paterna, per i restanti
[...] Parte_6 attori la linea di discendenza è in parte per via paterna ed in parte per via materna.
Ebbene, sul punto è opportuno premettere, in via generale, che in passato la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana – salvo casi del tutto marginali – avveniva, ai sensi dell'art. 1 della l. n. 555/1912, unicamente per via paterna, e che, inoltre, l'art. 10 della stessa legge sanciva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero. L'equiparazione tra padre cittadino e madre cittadina ai fini della trasmissione della cittadinanza ai figli iure sanguinis è stata infatti disposta dall'art. 1 della legge 91/1992, per cui è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini.
Tuttavia già in precedenza la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 30 del 1983, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n. 1 L. 555/1912, per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione, “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna.
Già in precedenza poi la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna.
3 Nessun ostacolo normativo si pone dunque, nel caso di specie, alla trasmissione della cittadinanza italiana per alcuno dei richiedenti, né per coloro i quali la linea di discendenza è tutta paterna, né tantomeno per coloro i quali la linea di discendenza è in parte paterna ed in parte materna, stante per questi ultimi l'operatività delle sentenze costituzionali n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che spiegano senza dubbio i loro effetti retroattivi sin dalla data del 1 gennaio 1948, data di entrata in vigore della
Costituzione Italiana.
Di conseguenza, applicando i principi delle suddette sentenze della Corte Costituzionale e considerato che i passaggi per via femminile da , e Controparte_14 Persona_11 [...]
sono avvenuti successivamente all'entrata in vigore della Costituzione Italiana, si Controparte_15 può affermare che, nonostante abbiano contratto matrimonio con i rispettivi coniugi, le predette hanno potuto comunque trasmettere la cittadinanza italiana ai rispettivi figli e questi ultimi, a loro volta, ai loro discendenti. E' appena il caso di aggiungere che il passaggio nella linea di trasmissione della cittadinanza da
[...]
alla figlia (nata il [...]), unitamente Controparte_15 Controparte_3 all'ulteriore passaggio nella linea di trasmissione della cittadinanza per via femminile da
[...] ai figli (nato il [...]), Persona_12 Persona_4 Parte_4
(nata il [...]) e (nata il [...]), da
[...] Controparte_8 Parte_1
alle figlie (nata il [...]) e (nata in [...]
[...] Persona_3 Parte_2
11/04/2023), nonché da alla figlia Controparte_4 Persona_2
(nata il [...]), è avvenuto dopo il 1992 (e dunque dopo che la legge 91/1992 aveva
[...] sancito l'equiparazione tra padre cittadino e madre cittadina ai fini della trasmissione della cittadinanza ai figli iure sanguinis), ragion per cui alcun dubbio può porsi in merito alla trasmissione della cittadinanza anche in relazione a tali ultimi passaggi.
La domanda, relativamente ai richiedenti per i quali la discendenza è tutta per linea paterna, deve invece essere vagliata sotto il profilo dell'interesse ad agire.
In linea di principio, infatti, per i suddetti attori la richiesta dovrebbe essere presentata in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice.
A tal proposito occorre considerare che le Amministrazioni statali (tra le quali rientra senz'altro anche il Consolato generale all'estero) sono tenute, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990, a concludere i procedimenti di propria competenza entro tempi determinati e certi. Nello specifico, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 362 del 1994 (Regolamento recante la disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) il termine per la definizione dei procedimenti di cui al regolamento è di settecentotrenta giorni dalla data di presentazione della domanda.
Ebbene, nel caso di specie i richiedenti hanno dato atto dell'impossibilità, di fatto, di presentare la domanda per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in sede amministrativa, tramite la piattaforma online predisposta presso il Consolato Generale d'Italia a Belo Horizonte, in Brasile: dalle schermate delle pagine Web del Consolato (prodotte in atti), portale “Prenotami”, si evince infatti che nei mesi di giugno e luglio 2024 risultava già esaurito il numero di posti disponibili, stante l'elevata richiesta.
È fatto notorio, del resto, la condizione di sostanziale paralisi in cui versano gli uffici competenti, in ragione della mole delle domande presentate.
Ne deriva un'assoluta incertezza in ordine ai tempi di inizio, svolgimento e conclusione del procedimento amministrativo volto al riconoscimento della cittadinanza italiana.
Ebbene, ciò si sostanzia, di fatto, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai suddetti attori, giustificando così il loro accesso alla via giurisdizionale.
Per tutto quanto sinora esposto deve dunque essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo a
[...]
, , Controparte_1 Persona_1 Controparte_3 Controparte_4
4 , , , Controparte_4 Persona_2 Parte_1 Persona_3
, ,
[...] Parte_2 Parte_3 Persona_4 [...]
, e Parte_4 Controparte_8 Parte_5 Persona_5 [...]
, con conseguente obbligo del e, per esso, del Parte_6 Controparte_10 competente ufficiale dello stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
La natura della controversia (attesa la serialità della vicenda in esame) e, soprattutto, l'assenza di contestazioni nel merito della domanda da parte dell'amministrazione convenuta, rimasta contumace, giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 1733/2024, così provvede:
• Dichiara che gli attori sono cittadini italiani;
• Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_10 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Campobasso, 28/02/2025
Il Giudice dott.ssa Emanuela Luciani
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