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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/12/2025, n. 6639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6639 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3468/2017 r.g.a.c.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere rel. dott. Paolo Mariani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite iscritte ai numeri di Ruolo Generale degli affari contenziosi 3468/2017 e 3498/2017, aventi ad oggetto: appello contro la sentenza n. 4016/16 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere pubblicata in data 06/12/2016, vertenti
TRA
P. VA , a mezzo della mandataria Parte_1 P.IVA_1
(già , P.VA Parte_2 Parte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo ET
APPELLANTE
E
P.VA , a mezzo della Controparte_1 P.IVA_3
mandataria (già , in persona del legale CP_2 Parte_2
Pagina 1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo
ET
INTERVENTRICE EX ART. 111 C.P.C. – ATTRICE IN
RIASSUNZIONE
NONCHE'
C.F.: , Controparte_3 C.F._1
, in proprio e quale successore della Controparte_4 [...]
Controparte_5
rappresentati e difesi dall'avv. Aldo Natale e dall'avv. Davide Natale
APPELLATI – CONVENUTI CONTUMACI IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da rispettivi atti e verbali di causa da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 19/07/2012, Controparte_3
e la proponevano opposizione Controparte_4 Controparte_5
avverso il decreto ingiuntivo n. 492/2012 del Tribunale di S. Maria Capua
Vetere, depositato il 29/05/2012. Il decreto era stato emesso su ricorso della quale mandataria di Parte_1 Parte_3 Parte_1
nei confronti del quale debitore principale, e
[...] Controparte_3
dei due fideiussori e la società Controparte_4 Controparte_5
per l'importo di € 221.307,22, oltre interessi e spese, in relazione al
[...]
conto corrente bancario n. 10851380, su cui si innestavano altri conti correnti nonché plurimi finanziamenti chirografari.
Nella proposta opposizione veniva eccepita: 1) Carenza di un'idonea prova della ragione di credito della banca;
2) Nullità della clausola di determinazione degli interessi passivi;
3) Illegittimità dell'esercizio dello
Pagina 2 ius variandi nella determinazione delle condizioni economiche del rapporto;
4) Tasso effettivo Globale (T.E.G.) e violazione della Legge
108/1996; 5) Illegittimità delle appostazioni in c/c per commissioni di massimo scoperto trimestrali;
6) Illegittimità delle appostazioni in c/c per interessi derivanti da arbitraria antergazione e postergazione di valuta;
7)
Nullità delle fidejussioni;
8) Estinzione della garanzia fideiussoria per concessione abusiva di credito all'obbligato principale.
Sulla scorta di tali eccezioni gli opponenti formulavano le seguenti conclusioni:-“In via preliminare, rigettare l'eventuale richiesta di provvisoria esecutorietà del Decreto Ingiuntivo n°492/2012; Nel merito, previo accertamento e conseguente declaratoria, dichiarare nullo o comunque privo di efficacia e, per l'effetto, revocare il Decreto Ingiuntivo
n° 492/2012 opposto;
-Nel merito in via principale, previo rigetto di ogni richiesta dell'opposta per le motivazioni esposte, accertare e dichiarare relativamente ai conti correnti in esame l'inefficacia, ai sensi e per gli effetti dell'art.118, 2° co. D.Lgs. 01.09.1993 n. 385 delle variazioni dell'interesse ultra legale con particolare riferimento alla clausola di determina-zione degli interessi passivi, delle provvigioni di massimo scoperto trimestrali, dei giorni valuta, delle commissioni, delle spese e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese, con il relativo ricalcolo di tutte le appostazioni contabili ai sensi di quanto disposto dall'art. 117, comma 5,
T.U.B;-Sempre in via principale, accertare e dichiarare l'invalidità parziale dei contratti di apertura di credito o di conto corrente in oggetto in relazione alla clausola di determinazione e di applicazione degli interessi anatocistici con capitalizzazione trimestrale;
-Ancora in via principale, accertare e dichiarare l'eventuale esatto dare-avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo, determinando il costo effettivo annuo,
Pagina 3 nonché il Tasso Effettivo Globale del rapporto bancario, che potrà essere effettuato in sede di C.T.U. tecnico-contabile sulla base dell'intera documentazione relativa al rapporto di conto corrente con apertura di credito e, per l'effetto, in accoglimento della spiegata riconvenzionale condannare l'opposta convenuta banca alla restituzione della somma di
€.221.307,22 quale importo illegittimamente addebitato e/o riscosso, oltre agli interessi legali creditori, in favore del correntista;
-Sempre in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, condannare la convenuta banca al risarcimento del danno, da liquidarsi in via equitativa, per non aver comunicato, ai sensi e nelle for-me di cui all'art. 118 D.Lgs.
01.09.1193 n. 385, la variazione delle condizioni e dei costi applicati al rapporto;
-In via subordinata, accertare e dichiarare la risoluzione, ai sensi
e per gli effetti dell'art. 1467 c.c., dei contratti di apertura di credito e di conto corrente oggetto del rapporto tra parte opponente e la banca per eccessiva onerosità sopravvenuta;
-Sempre in via subordinata, accertare e dichiarare l'annullamento del contratto ex artt. 1427 e 1439c.c. e/o violazione della buona fede nella conclusione e nella esecuzione dei contratti;
-In via ulteriormente subordinata, condannare la convenuta banca al risarcimento dei danni patiti dall'opponente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1440 c.c.;-Condannare, in ogni caso la banca al risarcimento dei danni subiti e subendi dagli opponenti a seguito dell'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi presso la Banca d'Italia
a motivo del rischio a sofferenza falsamente quantificato;
-Con vittoria di spese e competenze di giudizio.”
Si costituiva la Banca opposta che, nell'impugnare e contestare ogni avversa richiesta, eccezione e deduzione, eccepiva la infondatezza delle motivazioni addotte dalla controparte facendo preliminarmente rilevare
Pagina 4 come la documentazione contrattuale sia dei conti correnti che del mutuo chirografario fosse agli atti di causa e come fossero, altresì, prodotti anche gli effetti cambiari presentati allo sconto dal correntista;
il tutto in originale.
Introdotto il giudizio, il Giudice Istruttore si riservava sulla richiesta di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, avanzata da parte opposta. Sciolta la riserva, il G.I. rigettava la richiesta di provvisoria esecutività del D.I. e concedeva i termini di cui all'art. 183,
6°comma c.p.c.
Istruita la causa, il G.I. ammetteva poi una C.T.U. contabile nominando il
Dott. il quale depositava delle note nelle quali, in estrema Persona_1
sintesi, dichiarava di non avere risposto ai quesiti per “carenza di documentazione”.
Il G.I. fissava udienza ex art. 281 sexies c.p.c. per il 06/12/2016, dopodiché pronunciava la sentenza n. 4016/2016, che così provvedeva:
1) “Accoglie l'opposizione e pertanto rigetta la domanda proposta nel ricorso monitorio da , in persona del Parte_3
l.r.p.t.;
2) Revoca, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 492/2012 emanato dal
Tribunale di Santa Maria C.V. – sezione distaccata di Caserta il 28 maggio
2012 e depositato il 29 maggio 2012;
3) Rigetta le domande riconvenzionali proposte da , Controparte_3
e in persona del legale rapp.te Controparte_4 Controparte_5
pt..;
4) Compensa le spese di giudizio”.
Con atto di appello notificato in data 06/07/2017, la a Parte_1
mezzo della deduceva l'erroneità della valutazione operata Parte_2
Pagina 5 dal consulente d'ufficio e, quindi, dal Tribunale, in quanto la documentazione prodotta, anche se carente, consentiva di ricostruire il credito vantato. Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni:
1) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 4016/2016 resa inter partes dal Tribunale di S. Maria C.V., in persona del Giudice Unico Dott. Edmondo Cacace pubblicata il
06/12/2016, mai notificata, all'esito del giudizio rg. 701818/2012, rigettare
l'opposizione a Decreto ingiuntivo n. 492/2012 e per l'effetto confermare in predetto decreto.
2) IN VIA GRADATA E NEL MERITO, in accoglimento dei motivi di appello ed in riforma della sentenza gravata, comunque condannare i
la sig. , la Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore
[...]
dell'appellante della somma portata dal decreto ingiuntivo opposto essendo stata fornita ampiamente la prova del credito ovvero condannare gli appellati al pagamento della somma di €. 221.307,22 oltre interessi al tasso del 1,5% dal 01/04/2011 sulle somme portate dai cc/cc, al tasso legale dalle singole scadenze, sulle somme portate dalle cambiali ed al tasso convenzionale sulle somme portate dal chirografario, sino Pt_4
all'effettivo soddisfo;
3) IN SUBORDINATA E NEL MERITO, in accoglimento dei motivi di appello ed in riforma della sentenza gravata, comunque condannare i sigg.
la sig. , la Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore
[...]
dell'appellante delle somme che si determineranno anche a mezzo CTU contabile che eventualmente si chiede di effettuare;
Pagina 6 4) Le spese del doppio grado seguano la soccombenza.
5) IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede ammettersi, il rinnovo ovvero il corretto espletamento delle operazioni peritali a mezzo CTU che qui si invoca”.
Con comparsa depositata in data 29/09/2017, si costituivano gli appellati, contestando quanto dedotto dalla Banca appellante e chiedendo di confermare la sentenza impugnata, con condanna dell'appellante al pagamento di spese e compensi del doppio grado di giudizio in favore dei difensori anticipatari, oltre rimborso forfettario delle spese generali nonché
C.P.A. ed I.V.A. e come per legge.
Alla prima udienza, svoltasi in data 19.10.2017, la Corte d'Appello disponeva la riunione al presente di altro procedimento recante RG
3498/2017, avente ad oggetto identico appello della a Parte_1
avverso la stessa sentenza, e rinviava per le CP_6 Parte_2
conclusioni all'udienza del 14.10.2021.
Esaurita l'attività di trattazione e dopo l'assegnazione della causa in decisione, la Corte, con ordinanza del 06/06/2024, rimetteva la causa sul ruolo e nominava quale Consulente Tecnico d'Ufficio il dott. Per_2
Successivamente, con ordinanza del 20/12/2024, veniva dichiarata
[...]
l'interruzione del giudizio per l'intervenuta cancellazione della società dal Registro delle Imprese in data 3.1.2023. Controparte_5
Con ricorso in riassunzione e contestuale comparsa di riassunzione ex art. 111 c.p.c. si costituiva quale cessionaria del credito la Controparte_1
a mezzo della quale mandataria, dopodiché veniva
[...] CP_2
disposta la prosecuzione del processo. Il ricorso con il decreto di fissazione dell'udienza veniva, poi, ritualmente notificato agli appellati che restavano contumaci.
Pagina 7 All'udienza del 09/10/2025, il Collegio, infine, assegnava la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. ridotti a 30 gg + 20gg.
************************************
1. L'appello risulta parzialmente fondato e deve, pertanto, accogliersi per quanto di ragione.
2. Giova preliminarmente chiarire che, con ricorso ex art.633 c.p.c. del
15.02.2012, – per conto di Parte_3
– aveva adito il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Parte_1
chiedendo di ingiungere al debitore principale Controparte_3
nonché ai suoi fideiussori e il Controparte_4 Controparte_5
pagamento del complessivo importo di € 221.307,22 discendente dalle seguenti ragioni di credito:
a) euro 127.400,68 per scoperto del castelletto commerciale n.19477905;
b) euro 4.327,14 per scoperto del c/c n.500014750 (già n.1305/32);
c) euro 32.839,86 per scoperto del c/c n.500014755 (già n.1306/30);
d) euro 35.835,19 per scoperto del c/c n.10851380;
e) euro 20.904,35 per residuo debito del mutuo chirografario n.1348401.
Accogliendo l'istanza, il Tribunale adito emetteva il decreto ingiuntivo n.492/2012 in data 29.05.2012.
Nell'atto di opposizione proposto, gli ingiunti – lamentando l'illegittima applicazione, ad opera della banca, di condizioni economiche mai convenute e finanche usurarie – richiedevano la revoca del decreto ingiuntivo e la restituzione, previo accertamento del reale dare-avere tra le parti, delle somme illegittimamente introitate dalla banca e quantificate in euro 221.307,223, nonché il risarcimento del danno da determinarsi in via equitativa.
Pagina 8 Il c.t.u. nominato in primo grado nel giudizio di opposizione, il dr.
, depositava una relazione tecnica mediante la quale Persona_1
riscontrava l'impossibilità di poter rispondere ai quesiti posti dal G.U. in ragione della mancata produzione della necessaria documentazione tecnico- contabile. Ed il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con la sentenza impugnata, ha condiviso le conclusioni espresse dal proprio ausiliario, ritenendo appunto che l'istituto di credito non aveva prodotto la documentazione necessaria per verificare il complessivo svolgimento del rapporto negoziale, e, quindi, in mancanza di prova dell'an e del quantum del diritto di credito azionato:
- accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo n.492/2012;
- rigettava le domande riconvenzionali proposte dagli opponenti;
- compensava le spese di lite.
Nel corso del giudizio di appello è stata disposta un'altra c.t.u. al fine di verificare la fondatezza dei rilievi avanzati dall'appellante sul punto e cioè se, per ciascuno del crediti azionati, sia stata acquisita documentazione sufficiente a ricostruire, in modo attendibile, l'ammontare dei crediti stessi e dei rispettivi saldi finali, utilizzando, nel caso di mancanza di alcuni estratti conto, il criterio dei cd. saldi di ricongiunzione.
Nell'ipotesi positiva è stato conferito al consulente anche l'incarico di procedere ad eliminare tutti gli addebiti privi di valida regolamentazione contrattuale (specificamente indicati nel mandato) ovvero di riportare alle condizioni negoziali o di legge gli addebiti ad essa contrari.
3. Alla luce della consulenza d'ufficio espletata in appello, il ragionamento seguito nella sentenza gravata risulta solo parzialmente condivisibile.
Pagina 9 Ai fini in esame occorre chiarire che l'onere di produrre la documentazione necessaria alla ricostruzione del rapporto compete effettivamente ex art. 2697 c.c. alla Banca, allorché agisce giudizialmente per il recupero del proprio credito, restando conseguentemente gravata dell'onere di produrre l'intera serie degli estratti conto. In tale evenienza l'incompletezza documentale relativa agli estratti conto ridonda in danno dell'istituto di credito, su cui grava l'onere di provare il fatto costitutivo della propria domanda (Cass. 2.5.2019, n. 11543).
La recente giurisprudenza ha chiarito che nei rapporti di conto corrente bancario, ove la banca ometta di depositare tutti gli estratti conto periodici e non sia possibile accertare l'andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni
(come le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze delle scritture contabili), sarebbe improprio collegare sistematicamente alla mancata documentazione di una parte delle movimentazioni del conto, la conseguenza di un totale rigetto della pretesa azionata. Non vi è infatti ragione, in senso logico e giuridico, per ritenere che nell'ambito del contratto di conto corrente un adempimento solo parziale dell'onere di produzione degli estratti conto inibisca sempre e comunque di procedere alla determinazione del saldo: quasi che, ai fini della definizione del rapporto di dare e avere, non presenti mai alcun valore l'evidenza delle risultanze maturate nel periodo in cui l'andamento del conto è regolarmente documentato (Cass. 15/05/2023, n.13139; 12/05/2023, n.12993; 27.12.2022
n. 37800).
4. Nel caso concreto, il consulente d'ufficio, dr. si è Persona_2
attenuto a questi principi indicati nel mandato conferitogli ed al criterio dei cd. “saldi di ricongiunzione”, analizzando la documentazione offerta a
Pagina 10 sostegno di ciascuna ragione di credito al fine di verificarne l'idoneità a giustificare le pretese creditorie della Banca.
Il dr. ha svolto indagini del tutto precise ed approfondite, comunque Per_2
non confutate dalle parti, ed ha così valutato la documentazione in atti nonché le condizioni regolatrici dei singoli rapporti:
A) Castelletto commerciale n. 19477905. Il capitale è costituito da n. 20 effetti cambiari per € 123.500,00, inferiore a quello richiesto di €
1.500,00, mentre gli interessi sono stati riliquidati al tasso legale su tale somma inferiore. Con la conseguenza che la pretesa creditoria trova giustificazione nella misura complessiva di € 125.871,88 (€
123.500 + 2.371,88), in luogo di quello maggiore € 127.400,68 chiesto in sede monitoria.
B) Conto corrente n. 500014750, già n. 1305/32. In assenza di estratti conto del rapporto ma della sola certificazione ex art. 50 TUB, attestante un saldo debitore di € 4.327,14, non è possibile giustificare – neppure parzialmente – la pretesa creditoria avanzata dalla banca nella misura suddetta.
C) Conto corrente n. 500014755, già n. 1306/30. Anche per tale rapporto mancano gli estratti conto e la documentazione esibita, quindi, non è idonea a comprovare la pretesa creditoria della banca di € 32.839,86.
D) Conto corrente n. 10851380. Al riguardo sono stati esibiti sia i contratti regolatori delle condizioni economiche nonché tutti gli estratti conto. Poiché le clausole contenenti le commissioni di massimo scoperto non indicano le modalità di calcolo, il consulente ha ritenuto correttamente come non dovuto il relativo importo di €
4.956,97. Analogamente, sono state escluse: tutte le variazioni
Pagina 11 peggiorative frutto di uno ius variandi non legittimamente convento;
gli interessi applicati con un tasso extrafido nonché sull'intera esposizione debitoria, quindi anche sui prelevamenti eseguiti entro i limiti dell'apertura di credito;
la capitalizzazione trimestrale in quanto la pattuizione anatocistica prevede il medesimo tasso su base nominale (TAN) e su base effettiva (TAE), entrambi nell'0,10%.
Ed è noto che, secondo l'ormai consolidata giurisprudenza, la delibera CICR, cui l'art. 120, comma 2, t.u.b. ha demandato la fissazione di "modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi" nelle operazioni bancarie, ha subordinato l'anatocismo nei rapporti di conto corrente non solo alla pattuizione della stessa periodicità della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, ma anche, per il caso di capitalizzazione infrannuale, alla condizione, suggerita da un'esigenza di trasparenza, dell'indicazione, nel contratto, del tasso annuo calcolato per effetto di essa. In tal senso,
l'indicazione, in contratto, di un tasso annuo effettivo dell'interesse creditore corrispondente a quello nominale (ossia di un tasso annuo dell'interesse capitalizzato coincidente con quello non capitalizzato), che coincide, sul piano degli effetti, con l'omessa indicazione del tasso creditore effettivo capitalizzato, rende, per un verso, priva di contenuto la clausola anatocistica riferita agli interessi attivi - giacché sconfessa, nei fatti, che detti interessi siano soggetti a capitalizzazione - e non soddisfa, per altro verso, quanto esige il richiamato art. 6.
A tale ultimo proposito occorre infatti considerare che la previsione di un tasso di interesse effettivo corrispondente a quello nominale equivale alla mancata indicazione del tasso annuo calcolato per
Pagina 12 effetto della capitalizzazione: anche ad ammettere che le parti abbiano realmente voluto quest'ultima (in una qualche misura numericamente apprezzabile), il contratto mancante della detta indicazione non soddisferebbe una delle condizioni cui è subordinata, secondo quanto si è detto, la pattuizione dell'anatocismo (pt. Cass. 22/04/2024, n.10775).
Escludendo, allora, tutte le voci suindicate, ivi compresa quella della capitalizzazione, il credito della banca per tale rapporto è di €
25.191,81 alla data del 31.3.2021, epoca di cristallizzazione dell'importo richiesto in via monitoria.
E) Mutuo chirografaro n. 1348401. Il credito della banca pari a €
20.904,35 risulta adeguatamente documentato.
Pertanto, dei cinque rapporti azionati dalla banca, solo per due – il n.
500014750 ed il n. 500014755 – non è stato possibile accertare il credito per il mancato deposito della necessaria documentazione contabile e contrattuale, mentre per gli altri tre rapporti – n. 1348401, n. 19477905 e n.
10851380 – è stata esibita documentazione sufficiente ad accertare il reale ammontare del credito, che è stato condivisibilmente rielaborato escludendo gli addebiti illegittimi.
5. In definitiva, la pretesa creditoria complessivamente avanzata dalla banca deve essere rideterminata per le ragioni innanzi esplicitate in €
171.972,04, in luogo dell'importo di € 221.307,22 richiesto ed ottenuto dalla banca in sede monitoria.
Ne consegue che, in riforma della sentenza impugnata, fermo restando la revoca del decreto ingiuntivo opposto, e Controparte_3 [...]
(quest'ultima in proprio e quale successore della CP_4 [...]
cancellata dal registro delle imprese in data 3.1.2013) Controparte_5
Pagina 13 devono essere condannati in solido al pagamento della somma di €
171.972,04 in favore dell'appellante Parte_1
A tale importo devono aggiungersi gli interessi dal 31.5.2011 secondo le seguenti percentuali riconosciute nel decreto ingiuntivo, e cioè: al tasso legale su € 125.871,88 (castelletto commerciale n. 19477905); al tasso convenzionale su € 20.904,35 (mutuo chirografaro n. 1348401) ed al tasso dell'1,50% su € 25.195,82 (c/c n. 10851380).
La netta soccombenza degli appellati giustifica la condanna di questi ultimi in solido al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
La quantificazione delle spese viene effettuata in dispositivo unitariamente in favore delle due banche costituite, perché difese dallo stesso avvocato, applicando i valori medi dello scaglione di riferimento individuato sulla base della somma oggetto di condanna (da € 52.001 ad € 260.000), dei parametri del D.M. n. 55 del 2014, aggiornati dal D.M. n. 147 del
13/08/2022, tenuto conto della natura delle questioni dibattute, dell'impegno difensivo complessivamente svolto, nonché dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sugli appelli proposti avverso la sentenza n. 4016/16 del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere pubblicata in data 06/12/2016, così provvede:
1) accoglie parzialmente gli appelli e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna e Controparte_3 Controparte_4
(quest'ultima in proprio e quale successore della , Controparte_5
in solido, al pagamento della somma di € 171.972,04, per le causali di cui in motivazione, in favore della a mezzo della mandataria Parte_1
Pagina 14 oltre interessi ai tassi come sopra indicati dal 31.5.2011 al Parte_2
soddisfo;
2) condanna in solido e (nelle Controparte_3 Controparte_4
qualità indicate), al pagamento delle spese processuali che liquida, quanto al primo grado di giudizio, in favore di a mezzo della Parte_1
mandataria in € 14.103,00 per compensi, e, quanto al Parte_2
presente grado di giudizio, in favore di a mezzo della Parte_1
mandataria e a mezzo della Parte_2 Controparte_1
mandataria complessivamente, in € 1.170,00 per esborsi e € CP_2
14.317,00 per compensi, oltre – per entrambi i gradi – il rimborso per spese generali al 15% sui compensi, VA e CPA come per legge;
3) pone interamente a carico dei predetti appellati in solido le spese delle
CTU espletate in primo e in secondo grado.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio dell'11/12/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. Michele Magliulo dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
Pagina 15
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere rel. dott. Paolo Mariani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite iscritte ai numeri di Ruolo Generale degli affari contenziosi 3468/2017 e 3498/2017, aventi ad oggetto: appello contro la sentenza n. 4016/16 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere pubblicata in data 06/12/2016, vertenti
TRA
P. VA , a mezzo della mandataria Parte_1 P.IVA_1
(già , P.VA Parte_2 Parte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo ET
APPELLANTE
E
P.VA , a mezzo della Controparte_1 P.IVA_3
mandataria (già , in persona del legale CP_2 Parte_2
Pagina 1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo
ET
INTERVENTRICE EX ART. 111 C.P.C. – ATTRICE IN
RIASSUNZIONE
NONCHE'
C.F.: , Controparte_3 C.F._1
, in proprio e quale successore della Controparte_4 [...]
Controparte_5
rappresentati e difesi dall'avv. Aldo Natale e dall'avv. Davide Natale
APPELLATI – CONVENUTI CONTUMACI IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da rispettivi atti e verbali di causa da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 19/07/2012, Controparte_3
e la proponevano opposizione Controparte_4 Controparte_5
avverso il decreto ingiuntivo n. 492/2012 del Tribunale di S. Maria Capua
Vetere, depositato il 29/05/2012. Il decreto era stato emesso su ricorso della quale mandataria di Parte_1 Parte_3 Parte_1
nei confronti del quale debitore principale, e
[...] Controparte_3
dei due fideiussori e la società Controparte_4 Controparte_5
per l'importo di € 221.307,22, oltre interessi e spese, in relazione al
[...]
conto corrente bancario n. 10851380, su cui si innestavano altri conti correnti nonché plurimi finanziamenti chirografari.
Nella proposta opposizione veniva eccepita: 1) Carenza di un'idonea prova della ragione di credito della banca;
2) Nullità della clausola di determinazione degli interessi passivi;
3) Illegittimità dell'esercizio dello
Pagina 2 ius variandi nella determinazione delle condizioni economiche del rapporto;
4) Tasso effettivo Globale (T.E.G.) e violazione della Legge
108/1996; 5) Illegittimità delle appostazioni in c/c per commissioni di massimo scoperto trimestrali;
6) Illegittimità delle appostazioni in c/c per interessi derivanti da arbitraria antergazione e postergazione di valuta;
7)
Nullità delle fidejussioni;
8) Estinzione della garanzia fideiussoria per concessione abusiva di credito all'obbligato principale.
Sulla scorta di tali eccezioni gli opponenti formulavano le seguenti conclusioni:-“In via preliminare, rigettare l'eventuale richiesta di provvisoria esecutorietà del Decreto Ingiuntivo n°492/2012; Nel merito, previo accertamento e conseguente declaratoria, dichiarare nullo o comunque privo di efficacia e, per l'effetto, revocare il Decreto Ingiuntivo
n° 492/2012 opposto;
-Nel merito in via principale, previo rigetto di ogni richiesta dell'opposta per le motivazioni esposte, accertare e dichiarare relativamente ai conti correnti in esame l'inefficacia, ai sensi e per gli effetti dell'art.118, 2° co. D.Lgs. 01.09.1993 n. 385 delle variazioni dell'interesse ultra legale con particolare riferimento alla clausola di determina-zione degli interessi passivi, delle provvigioni di massimo scoperto trimestrali, dei giorni valuta, delle commissioni, delle spese e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese, con il relativo ricalcolo di tutte le appostazioni contabili ai sensi di quanto disposto dall'art. 117, comma 5,
T.U.B;-Sempre in via principale, accertare e dichiarare l'invalidità parziale dei contratti di apertura di credito o di conto corrente in oggetto in relazione alla clausola di determinazione e di applicazione degli interessi anatocistici con capitalizzazione trimestrale;
-Ancora in via principale, accertare e dichiarare l'eventuale esatto dare-avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo, determinando il costo effettivo annuo,
Pagina 3 nonché il Tasso Effettivo Globale del rapporto bancario, che potrà essere effettuato in sede di C.T.U. tecnico-contabile sulla base dell'intera documentazione relativa al rapporto di conto corrente con apertura di credito e, per l'effetto, in accoglimento della spiegata riconvenzionale condannare l'opposta convenuta banca alla restituzione della somma di
€.221.307,22 quale importo illegittimamente addebitato e/o riscosso, oltre agli interessi legali creditori, in favore del correntista;
-Sempre in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, condannare la convenuta banca al risarcimento del danno, da liquidarsi in via equitativa, per non aver comunicato, ai sensi e nelle for-me di cui all'art. 118 D.Lgs.
01.09.1193 n. 385, la variazione delle condizioni e dei costi applicati al rapporto;
-In via subordinata, accertare e dichiarare la risoluzione, ai sensi
e per gli effetti dell'art. 1467 c.c., dei contratti di apertura di credito e di conto corrente oggetto del rapporto tra parte opponente e la banca per eccessiva onerosità sopravvenuta;
-Sempre in via subordinata, accertare e dichiarare l'annullamento del contratto ex artt. 1427 e 1439c.c. e/o violazione della buona fede nella conclusione e nella esecuzione dei contratti;
-In via ulteriormente subordinata, condannare la convenuta banca al risarcimento dei danni patiti dall'opponente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1440 c.c.;-Condannare, in ogni caso la banca al risarcimento dei danni subiti e subendi dagli opponenti a seguito dell'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi presso la Banca d'Italia
a motivo del rischio a sofferenza falsamente quantificato;
-Con vittoria di spese e competenze di giudizio.”
Si costituiva la Banca opposta che, nell'impugnare e contestare ogni avversa richiesta, eccezione e deduzione, eccepiva la infondatezza delle motivazioni addotte dalla controparte facendo preliminarmente rilevare
Pagina 4 come la documentazione contrattuale sia dei conti correnti che del mutuo chirografario fosse agli atti di causa e come fossero, altresì, prodotti anche gli effetti cambiari presentati allo sconto dal correntista;
il tutto in originale.
Introdotto il giudizio, il Giudice Istruttore si riservava sulla richiesta di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, avanzata da parte opposta. Sciolta la riserva, il G.I. rigettava la richiesta di provvisoria esecutività del D.I. e concedeva i termini di cui all'art. 183,
6°comma c.p.c.
Istruita la causa, il G.I. ammetteva poi una C.T.U. contabile nominando il
Dott. il quale depositava delle note nelle quali, in estrema Persona_1
sintesi, dichiarava di non avere risposto ai quesiti per “carenza di documentazione”.
Il G.I. fissava udienza ex art. 281 sexies c.p.c. per il 06/12/2016, dopodiché pronunciava la sentenza n. 4016/2016, che così provvedeva:
1) “Accoglie l'opposizione e pertanto rigetta la domanda proposta nel ricorso monitorio da , in persona del Parte_3
l.r.p.t.;
2) Revoca, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 492/2012 emanato dal
Tribunale di Santa Maria C.V. – sezione distaccata di Caserta il 28 maggio
2012 e depositato il 29 maggio 2012;
3) Rigetta le domande riconvenzionali proposte da , Controparte_3
e in persona del legale rapp.te Controparte_4 Controparte_5
pt..;
4) Compensa le spese di giudizio”.
Con atto di appello notificato in data 06/07/2017, la a Parte_1
mezzo della deduceva l'erroneità della valutazione operata Parte_2
Pagina 5 dal consulente d'ufficio e, quindi, dal Tribunale, in quanto la documentazione prodotta, anche se carente, consentiva di ricostruire il credito vantato. Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni:
1) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 4016/2016 resa inter partes dal Tribunale di S. Maria C.V., in persona del Giudice Unico Dott. Edmondo Cacace pubblicata il
06/12/2016, mai notificata, all'esito del giudizio rg. 701818/2012, rigettare
l'opposizione a Decreto ingiuntivo n. 492/2012 e per l'effetto confermare in predetto decreto.
2) IN VIA GRADATA E NEL MERITO, in accoglimento dei motivi di appello ed in riforma della sentenza gravata, comunque condannare i
la sig. , la Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore
[...]
dell'appellante della somma portata dal decreto ingiuntivo opposto essendo stata fornita ampiamente la prova del credito ovvero condannare gli appellati al pagamento della somma di €. 221.307,22 oltre interessi al tasso del 1,5% dal 01/04/2011 sulle somme portate dai cc/cc, al tasso legale dalle singole scadenze, sulle somme portate dalle cambiali ed al tasso convenzionale sulle somme portate dal chirografario, sino Pt_4
all'effettivo soddisfo;
3) IN SUBORDINATA E NEL MERITO, in accoglimento dei motivi di appello ed in riforma della sentenza gravata, comunque condannare i sigg.
la sig. , la Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore
[...]
dell'appellante delle somme che si determineranno anche a mezzo CTU contabile che eventualmente si chiede di effettuare;
Pagina 6 4) Le spese del doppio grado seguano la soccombenza.
5) IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede ammettersi, il rinnovo ovvero il corretto espletamento delle operazioni peritali a mezzo CTU che qui si invoca”.
Con comparsa depositata in data 29/09/2017, si costituivano gli appellati, contestando quanto dedotto dalla Banca appellante e chiedendo di confermare la sentenza impugnata, con condanna dell'appellante al pagamento di spese e compensi del doppio grado di giudizio in favore dei difensori anticipatari, oltre rimborso forfettario delle spese generali nonché
C.P.A. ed I.V.A. e come per legge.
Alla prima udienza, svoltasi in data 19.10.2017, la Corte d'Appello disponeva la riunione al presente di altro procedimento recante RG
3498/2017, avente ad oggetto identico appello della a Parte_1
avverso la stessa sentenza, e rinviava per le CP_6 Parte_2
conclusioni all'udienza del 14.10.2021.
Esaurita l'attività di trattazione e dopo l'assegnazione della causa in decisione, la Corte, con ordinanza del 06/06/2024, rimetteva la causa sul ruolo e nominava quale Consulente Tecnico d'Ufficio il dott. Per_2
Successivamente, con ordinanza del 20/12/2024, veniva dichiarata
[...]
l'interruzione del giudizio per l'intervenuta cancellazione della società dal Registro delle Imprese in data 3.1.2023. Controparte_5
Con ricorso in riassunzione e contestuale comparsa di riassunzione ex art. 111 c.p.c. si costituiva quale cessionaria del credito la Controparte_1
a mezzo della quale mandataria, dopodiché veniva
[...] CP_2
disposta la prosecuzione del processo. Il ricorso con il decreto di fissazione dell'udienza veniva, poi, ritualmente notificato agli appellati che restavano contumaci.
Pagina 7 All'udienza del 09/10/2025, il Collegio, infine, assegnava la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. ridotti a 30 gg + 20gg.
************************************
1. L'appello risulta parzialmente fondato e deve, pertanto, accogliersi per quanto di ragione.
2. Giova preliminarmente chiarire che, con ricorso ex art.633 c.p.c. del
15.02.2012, – per conto di Parte_3
– aveva adito il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Parte_1
chiedendo di ingiungere al debitore principale Controparte_3
nonché ai suoi fideiussori e il Controparte_4 Controparte_5
pagamento del complessivo importo di € 221.307,22 discendente dalle seguenti ragioni di credito:
a) euro 127.400,68 per scoperto del castelletto commerciale n.19477905;
b) euro 4.327,14 per scoperto del c/c n.500014750 (già n.1305/32);
c) euro 32.839,86 per scoperto del c/c n.500014755 (già n.1306/30);
d) euro 35.835,19 per scoperto del c/c n.10851380;
e) euro 20.904,35 per residuo debito del mutuo chirografario n.1348401.
Accogliendo l'istanza, il Tribunale adito emetteva il decreto ingiuntivo n.492/2012 in data 29.05.2012.
Nell'atto di opposizione proposto, gli ingiunti – lamentando l'illegittima applicazione, ad opera della banca, di condizioni economiche mai convenute e finanche usurarie – richiedevano la revoca del decreto ingiuntivo e la restituzione, previo accertamento del reale dare-avere tra le parti, delle somme illegittimamente introitate dalla banca e quantificate in euro 221.307,223, nonché il risarcimento del danno da determinarsi in via equitativa.
Pagina 8 Il c.t.u. nominato in primo grado nel giudizio di opposizione, il dr.
, depositava una relazione tecnica mediante la quale Persona_1
riscontrava l'impossibilità di poter rispondere ai quesiti posti dal G.U. in ragione della mancata produzione della necessaria documentazione tecnico- contabile. Ed il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con la sentenza impugnata, ha condiviso le conclusioni espresse dal proprio ausiliario, ritenendo appunto che l'istituto di credito non aveva prodotto la documentazione necessaria per verificare il complessivo svolgimento del rapporto negoziale, e, quindi, in mancanza di prova dell'an e del quantum del diritto di credito azionato:
- accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo n.492/2012;
- rigettava le domande riconvenzionali proposte dagli opponenti;
- compensava le spese di lite.
Nel corso del giudizio di appello è stata disposta un'altra c.t.u. al fine di verificare la fondatezza dei rilievi avanzati dall'appellante sul punto e cioè se, per ciascuno del crediti azionati, sia stata acquisita documentazione sufficiente a ricostruire, in modo attendibile, l'ammontare dei crediti stessi e dei rispettivi saldi finali, utilizzando, nel caso di mancanza di alcuni estratti conto, il criterio dei cd. saldi di ricongiunzione.
Nell'ipotesi positiva è stato conferito al consulente anche l'incarico di procedere ad eliminare tutti gli addebiti privi di valida regolamentazione contrattuale (specificamente indicati nel mandato) ovvero di riportare alle condizioni negoziali o di legge gli addebiti ad essa contrari.
3. Alla luce della consulenza d'ufficio espletata in appello, il ragionamento seguito nella sentenza gravata risulta solo parzialmente condivisibile.
Pagina 9 Ai fini in esame occorre chiarire che l'onere di produrre la documentazione necessaria alla ricostruzione del rapporto compete effettivamente ex art. 2697 c.c. alla Banca, allorché agisce giudizialmente per il recupero del proprio credito, restando conseguentemente gravata dell'onere di produrre l'intera serie degli estratti conto. In tale evenienza l'incompletezza documentale relativa agli estratti conto ridonda in danno dell'istituto di credito, su cui grava l'onere di provare il fatto costitutivo della propria domanda (Cass. 2.5.2019, n. 11543).
La recente giurisprudenza ha chiarito che nei rapporti di conto corrente bancario, ove la banca ometta di depositare tutti gli estratti conto periodici e non sia possibile accertare l'andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni
(come le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze delle scritture contabili), sarebbe improprio collegare sistematicamente alla mancata documentazione di una parte delle movimentazioni del conto, la conseguenza di un totale rigetto della pretesa azionata. Non vi è infatti ragione, in senso logico e giuridico, per ritenere che nell'ambito del contratto di conto corrente un adempimento solo parziale dell'onere di produzione degli estratti conto inibisca sempre e comunque di procedere alla determinazione del saldo: quasi che, ai fini della definizione del rapporto di dare e avere, non presenti mai alcun valore l'evidenza delle risultanze maturate nel periodo in cui l'andamento del conto è regolarmente documentato (Cass. 15/05/2023, n.13139; 12/05/2023, n.12993; 27.12.2022
n. 37800).
4. Nel caso concreto, il consulente d'ufficio, dr. si è Persona_2
attenuto a questi principi indicati nel mandato conferitogli ed al criterio dei cd. “saldi di ricongiunzione”, analizzando la documentazione offerta a
Pagina 10 sostegno di ciascuna ragione di credito al fine di verificarne l'idoneità a giustificare le pretese creditorie della Banca.
Il dr. ha svolto indagini del tutto precise ed approfondite, comunque Per_2
non confutate dalle parti, ed ha così valutato la documentazione in atti nonché le condizioni regolatrici dei singoli rapporti:
A) Castelletto commerciale n. 19477905. Il capitale è costituito da n. 20 effetti cambiari per € 123.500,00, inferiore a quello richiesto di €
1.500,00, mentre gli interessi sono stati riliquidati al tasso legale su tale somma inferiore. Con la conseguenza che la pretesa creditoria trova giustificazione nella misura complessiva di € 125.871,88 (€
123.500 + 2.371,88), in luogo di quello maggiore € 127.400,68 chiesto in sede monitoria.
B) Conto corrente n. 500014750, già n. 1305/32. In assenza di estratti conto del rapporto ma della sola certificazione ex art. 50 TUB, attestante un saldo debitore di € 4.327,14, non è possibile giustificare – neppure parzialmente – la pretesa creditoria avanzata dalla banca nella misura suddetta.
C) Conto corrente n. 500014755, già n. 1306/30. Anche per tale rapporto mancano gli estratti conto e la documentazione esibita, quindi, non è idonea a comprovare la pretesa creditoria della banca di € 32.839,86.
D) Conto corrente n. 10851380. Al riguardo sono stati esibiti sia i contratti regolatori delle condizioni economiche nonché tutti gli estratti conto. Poiché le clausole contenenti le commissioni di massimo scoperto non indicano le modalità di calcolo, il consulente ha ritenuto correttamente come non dovuto il relativo importo di €
4.956,97. Analogamente, sono state escluse: tutte le variazioni
Pagina 11 peggiorative frutto di uno ius variandi non legittimamente convento;
gli interessi applicati con un tasso extrafido nonché sull'intera esposizione debitoria, quindi anche sui prelevamenti eseguiti entro i limiti dell'apertura di credito;
la capitalizzazione trimestrale in quanto la pattuizione anatocistica prevede il medesimo tasso su base nominale (TAN) e su base effettiva (TAE), entrambi nell'0,10%.
Ed è noto che, secondo l'ormai consolidata giurisprudenza, la delibera CICR, cui l'art. 120, comma 2, t.u.b. ha demandato la fissazione di "modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi" nelle operazioni bancarie, ha subordinato l'anatocismo nei rapporti di conto corrente non solo alla pattuizione della stessa periodicità della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, ma anche, per il caso di capitalizzazione infrannuale, alla condizione, suggerita da un'esigenza di trasparenza, dell'indicazione, nel contratto, del tasso annuo calcolato per effetto di essa. In tal senso,
l'indicazione, in contratto, di un tasso annuo effettivo dell'interesse creditore corrispondente a quello nominale (ossia di un tasso annuo dell'interesse capitalizzato coincidente con quello non capitalizzato), che coincide, sul piano degli effetti, con l'omessa indicazione del tasso creditore effettivo capitalizzato, rende, per un verso, priva di contenuto la clausola anatocistica riferita agli interessi attivi - giacché sconfessa, nei fatti, che detti interessi siano soggetti a capitalizzazione - e non soddisfa, per altro verso, quanto esige il richiamato art. 6.
A tale ultimo proposito occorre infatti considerare che la previsione di un tasso di interesse effettivo corrispondente a quello nominale equivale alla mancata indicazione del tasso annuo calcolato per
Pagina 12 effetto della capitalizzazione: anche ad ammettere che le parti abbiano realmente voluto quest'ultima (in una qualche misura numericamente apprezzabile), il contratto mancante della detta indicazione non soddisferebbe una delle condizioni cui è subordinata, secondo quanto si è detto, la pattuizione dell'anatocismo (pt. Cass. 22/04/2024, n.10775).
Escludendo, allora, tutte le voci suindicate, ivi compresa quella della capitalizzazione, il credito della banca per tale rapporto è di €
25.191,81 alla data del 31.3.2021, epoca di cristallizzazione dell'importo richiesto in via monitoria.
E) Mutuo chirografaro n. 1348401. Il credito della banca pari a €
20.904,35 risulta adeguatamente documentato.
Pertanto, dei cinque rapporti azionati dalla banca, solo per due – il n.
500014750 ed il n. 500014755 – non è stato possibile accertare il credito per il mancato deposito della necessaria documentazione contabile e contrattuale, mentre per gli altri tre rapporti – n. 1348401, n. 19477905 e n.
10851380 – è stata esibita documentazione sufficiente ad accertare il reale ammontare del credito, che è stato condivisibilmente rielaborato escludendo gli addebiti illegittimi.
5. In definitiva, la pretesa creditoria complessivamente avanzata dalla banca deve essere rideterminata per le ragioni innanzi esplicitate in €
171.972,04, in luogo dell'importo di € 221.307,22 richiesto ed ottenuto dalla banca in sede monitoria.
Ne consegue che, in riforma della sentenza impugnata, fermo restando la revoca del decreto ingiuntivo opposto, e Controparte_3 [...]
(quest'ultima in proprio e quale successore della CP_4 [...]
cancellata dal registro delle imprese in data 3.1.2013) Controparte_5
Pagina 13 devono essere condannati in solido al pagamento della somma di €
171.972,04 in favore dell'appellante Parte_1
A tale importo devono aggiungersi gli interessi dal 31.5.2011 secondo le seguenti percentuali riconosciute nel decreto ingiuntivo, e cioè: al tasso legale su € 125.871,88 (castelletto commerciale n. 19477905); al tasso convenzionale su € 20.904,35 (mutuo chirografaro n. 1348401) ed al tasso dell'1,50% su € 25.195,82 (c/c n. 10851380).
La netta soccombenza degli appellati giustifica la condanna di questi ultimi in solido al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
La quantificazione delle spese viene effettuata in dispositivo unitariamente in favore delle due banche costituite, perché difese dallo stesso avvocato, applicando i valori medi dello scaglione di riferimento individuato sulla base della somma oggetto di condanna (da € 52.001 ad € 260.000), dei parametri del D.M. n. 55 del 2014, aggiornati dal D.M. n. 147 del
13/08/2022, tenuto conto della natura delle questioni dibattute, dell'impegno difensivo complessivamente svolto, nonché dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sugli appelli proposti avverso la sentenza n. 4016/16 del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere pubblicata in data 06/12/2016, così provvede:
1) accoglie parzialmente gli appelli e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna e Controparte_3 Controparte_4
(quest'ultima in proprio e quale successore della , Controparte_5
in solido, al pagamento della somma di € 171.972,04, per le causali di cui in motivazione, in favore della a mezzo della mandataria Parte_1
Pagina 14 oltre interessi ai tassi come sopra indicati dal 31.5.2011 al Parte_2
soddisfo;
2) condanna in solido e (nelle Controparte_3 Controparte_4
qualità indicate), al pagamento delle spese processuali che liquida, quanto al primo grado di giudizio, in favore di a mezzo della Parte_1
mandataria in € 14.103,00 per compensi, e, quanto al Parte_2
presente grado di giudizio, in favore di a mezzo della Parte_1
mandataria e a mezzo della Parte_2 Controparte_1
mandataria complessivamente, in € 1.170,00 per esborsi e € CP_2
14.317,00 per compensi, oltre – per entrambi i gradi – il rimborso per spese generali al 15% sui compensi, VA e CPA come per legge;
3) pone interamente a carico dei predetti appellati in solido le spese delle
CTU espletate in primo e in secondo grado.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio dell'11/12/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. Michele Magliulo dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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