Art. 4. Estensione dei miglioramenti economici
ai grandi invalidi per servizio 1. Ai sensi della legge 29 gennaio 1987, n. 13 , i miglioramenti previsti dagli articoli 1, 2 e 3 della presente legge a favore dei grandi invalidi di guerra, si applicano agli assegni accessori dovuti ai grandi invalidi per servizio appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati e ai Corpi militarmente ordinati dello Stato nonche' alle categorie dei dipendenti civili dello Stato.
Nota all' art. 4:
- La legge n. 13/1987 reca: "Adeguamento e aggancio automatico degli assegni accessori dovuti ai grandi invalidi per servizio appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati e ai Corpi militarmente ordinati dello Stato, ai corrispondenti assegni annessi alle pensioni dei grandi invalidi di guerra".
ai grandi invalidi per servizio 1. Ai sensi della legge 29 gennaio 1987, n. 13 , i miglioramenti previsti dagli articoli 1, 2 e 3 della presente legge a favore dei grandi invalidi di guerra, si applicano agli assegni accessori dovuti ai grandi invalidi per servizio appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati e ai Corpi militarmente ordinati dello Stato nonche' alle categorie dei dipendenti civili dello Stato.
Nota all' art. 4:
- La legge n. 13/1987 reca: "Adeguamento e aggancio automatico degli assegni accessori dovuti ai grandi invalidi per servizio appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati e ai Corpi militarmente ordinati dello Stato, ai corrispondenti assegni annessi alle pensioni dei grandi invalidi di guerra".