Articolo 4 della Legge 29 dicembre 1990, n. 422
Articolo 3Articolo 5
Versione
22 gennaio 1991
Art. 4. Estensione dei miglioramenti economici
ai grandi invalidi per servizio 1. Ai sensi della legge 29 gennaio 1987, n. 13 , i miglioramenti previsti dagli articoli 1, 2 e 3 della presente legge a favore dei grandi invalidi di guerra, si applicano agli assegni accessori dovuti ai grandi invalidi per servizio appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati e ai Corpi militarmente ordinati dello Stato nonche' alle categorie dei dipendenti civili dello Stato.
Nota all' art. 4:
- La legge n. 13/1987 reca: "Adeguamento e aggancio automatico degli assegni accessori dovuti ai grandi invalidi per servizio appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati e ai Corpi militarmente ordinati dello Stato, ai corrispondenti assegni annessi alle pensioni dei grandi invalidi di guerra".
Entrata in vigore il 22 gennaio 1991
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