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Sentenza 4 gennaio 2025
Sentenza 4 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/01/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 34956/2023
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
Va premesso che all'udienza cartolare del 19.12.2024 - nella causa meglio identificata in epigrafe - tra in proprio e nella qualità di legale Parte_1 rappresentante dell' e la Controparte_1 Parte_2 parte convenuta tempestivamente costituita, CP_2
il Tribunale invitava alla precisazione delle conclusioni che venivano rassegnate come negli atti difensivi e visto l'art 281 III comma sexies c.p.c ha trattenuto la causa in decisione, riservando il deposito del dispositivo di sentenza e annessa motivazione della decisione nei successivi trenta giorni.
In ottemperanza al provvedimento si procede come di seguito.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella causa in epigrafe meglio identificata, in persona del giudice, dr Claudio
Patruno ha pronunciato la seguente
SENTENZA con contestuale redazione dei sintetici motivi di fatto e di diritto della decisione, come di seguito articolati.
Oggetto: azione di accertamento e nullità della determina di CP_2 dell'illegittimità della Controparte_3
– Rep - QC/673/2023 – Prot. QC/17868/2023 del 17/03/2023 notificato in data
[...]
11.05.2023.
Conclusioni per parte attrice: “Voglia il Tribunale, in via principale - accertare e dichiarare la nullità della Determinazione del Dipartimento valorizzazione del Patrimonio e Politiche abitative –
Rep - QC/673/2023 – Prot. QC/17868/2023 del 17/03/2023 notificato in data 11.05.2023 in quanto emessa in carenza assoluta di potere perché la P.A. non gode di un potere di autotutela esecutiva in relazione ai beni appartenenti al proprio patrimonio disponibile;
- dichiarare per i motivi esposti in narrativa, illegittimo, inesistente e/o nulla e/o inefficace e, comunque, disapplicare, con ogni
pagina1 di 8 opportuna statuizione la Determinazione del Dipartimento valorizzazione del
[...]
– Rep - QC/673/2023 – Prot. QC/17868/2023 del 17/03/2023 notificato in data Controparte_3
11.05.2023 e, comunque, non fondato il diritto di a procedere in via esecutiva per la CP_2 mancanza di validi titoli;
in via subordinata condannare al risarcimento del danno CP_2 pari alle spese sostenute per le migliorie apportate all'immobile per cui è causa;
- condannare al risarcimento del danno pari ad un terzo dell'aumento di valore CP_2 dell'immobile a seguito dei lavori effettuati, secondo quanto prescritto dall'art. 1150 c.c. Con vittoria di spese e onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario, ai sensi dell'art. 93
c.p.c.
Conclusioni per parte convenuta: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis ed in accoglimento delle suesposte difese: in via principale, nel merito, rigettare le domande di parte attrice in quanto inammissibili, generiche, inerenti asseriti diritti prescritti, ed infondate in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare la Determinazione opposta;
in subordine, e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea di annullamento o declaratoria di nullità del provvedimento di riacquisizione opposto, in via riconvenzionale, condannare il Sig. Parte_1
e/o chiunque altro occupi il cespite immobiliare - al rilascio immediato dell'immobile de
[...] quo libero e vuoto da persone e cose, in favore di sempre in via riconvenzionale, in CP_2 ogni caso, condannare il Sig. al pagamento in favore di come in Parte_1 CP_2 epigrafe rappresentata e difesa, delle somme risultanti dall'atto di costituzione in mora, con protocollo Dip.to n. 19337/2021 – che si deposita - a titolo di risarcimento del danno e/o per il mancato pagamento dell'indennità/canone d'uso dovute per l'occupazione abusiva e/o utilizzazione dell'immobile per cui è causa alla data del 31 ottobre 2020, per un importo pari a € 108.379,41
(calcolati fino alla data 31.10.2020, oltre che € 1.258,19 a titolo di interessi moratori), oltre che al pagamento delle ulteriori somme dovute per l'utilizzazione dell'immobile dal 1.11.2020 fino alla data dell'effettivo rilascio dell'immobile, somme ulteriori che verranno quantificate in corso di causa, o a mezzo di CTU, o da liquidarsi in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi maturati e maturandi, e/o delle diverse maggiori o minori somme da determinarsi anche a mezzo
CTU, oltre interessi dalle singole scadenze mensili ovvero alle diverse maggiori o minori somme ritenute di giustizia.
Ci si oppone alle richieste istruttorie avversarie in quanto inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto, anche in considerazione del fatto pacifico dell'occupazione dell'immobile senza alcun titolo. Ci si riserva di ulteriormente dedurre, documentare, eccepire nei termini di rito. Con spese secondo giustizia.
FATTO E PROCESSO propone domanda in accertamento dell'illegittimità della Parte_1
– Rep - Controparte_3
QC/673/2023 – Prot. QC/17868/2023 del 17/03/2023 notificato in data 11.05.2023.
Con questa determina si è disposta la riacquisizione dell'immobile asseritamente facente parte del patrimonio indisponibile di sito in Via dei Vascellari, 10 CP_2 identificato catastalmente al foglio 498, p.lla 138, sub 510 di mq 40 circa IBU13227 -
UIB1237072 nei confronti dell' Controparte_4
(c.f. e di chiunque altro lo occupasse senza titolo, con
[...] P.IVA_1 intimazione al rilascio entro 20 gg.
pagina2 di 8 La ragione della determina trova scaturigine nel riscontro, contestato al CP_5 dell'uso per finalità abitative del suddetto immobile e dunque non conforme all'attività dell'associazione condizione per la quale era stata rilasciata la concessione e rinnovata la stessa nell'anno 2008.
In particolare, gli agenti avrebbero verbalizzato che: “la persona trovata all'interno del cespite (il sig. n.d.r.), apparentemente non svolge alcuna attività all'interno del locale ma, Pt_1 da quanto accertato si desume che lo stesso sia destinato anche ad altre finalità (abitative)”.
Con l'atto introduttivo si contesta, in primo luogo, l'illegittimità della determina per falsa applicazione dell'art. 823 comma 2 c.c. nei confronti di immobili rientranti nel patrimonio disponibile. Non basterebbe, infatti, l'indicazione catastale o l'appartenenza del cespite all'ente per qualificare l'appartenenza al patrimonio indisponibile, ma servirebbe la specifica destinazione del bene al pubblico servizio. In via subordinata si richiede il risarcimento dei costi sostenuti per migliorie ai sensi dell'articolo 2040 e 1150 c.c. Si chiede la condanna di al risarcimento del danno pari ad un terzo dell'aumento di CP_2 valore dell'immobile a seguito dei lavori effettuati, secondo quanto prescritto dall'art. 1150
c.c.
Si è costituita che ha chiesto il rigetto nel merito delle domande CP_2 proposte da – con conferma della determina opposta - ed ha proposto Parte_1 anche domanda riconvenzionale con condanna del -- e/o chiunque altro Parte_1 occupi il cespite immobiliare - al rilascio immediato dell'immobile de quo libero e vuoto da persone e cose, in favore di sempre in via riconvenzionale, in ogni caso, CP_2 condannare il Sig. al pagamento in favore di come in Parte_1 CP_2 epigrafe rappresentata e difesa, delle somme risultanti dall'atto di costituzione in mora, con protocollo Dip.to n. 19337/2021 –che si deposita - a titolo di risarcimento del danno e/o per il mancato pagamento dell'indennità/canone d'uso dovute per l'occupazione abusiva e/o utilizzazione dell'immobile per cui è causa alla data del 31 ottobre 2020.
In via fattuale, per migliore intelligenza della fattispecie, va precisato che con delibera della Giunta del 1981 era stato già disposta la regolarizzazione in sanatoria del rapporto in locazione in favore di relativamente al locale in Parte_3 questione adibito ad attività artigiana e commerciale. La stessa con nota Parte_3 specifica, presentava istanza di voltura in favore di in qualità di Parte_4
Presidente dell'Associazione di cui trattasi;
viceversa, con verbale di sopralluogo, gli operanti della PL trovavano all'interno dell'unità immobiliare che si Parte_1 dichiarava Presidente del Centro ma non presentava documentazione a riscontro. Gli veniva richiesta la trasmissione dell'istanza con la quale sarebbe stata richiesta la concessione e la documentazione relativa all'associazione; nel 1988 lo stesso Pt_1 presentava formale istanza di voltura della intestazione del contratto in favore della nella nota 13241/1991 accertamento eseguito dalla Polizia Locale del CP_1
Comune di dal quale emerge che il locale risultava utilizzato dal 1982 per attività CP_2 di ricerca scientifica urbanistica.
Successivamente, con ordinanza del Sindaco 2874/1993 veniva disposta la riacquisizione dell'immobile di proprietà capitolina a danno di nell'asserita qualità Pt_1 di presidente della associazione di documentazione urbanistica. Solo nel 1993, veniva presentata istanza di regolarizzazione da parte del e veniva accertato l'ammontare Pt_1
pagina3 di 8 del debito a titolo indennità di occupazione ( lire 22 milioni circa) e comunicato il canone: veniva sottoscritto l'atto di obbligo con il quale veniva riconosciuto il titolo dell'addebito
(occupazione abusiva) e l'ammontare. Con D.D. n. 125 del 9/3/2000, con atto Rep n. 102556 del 12/03/2001, veniva autorizzata la concessione per anni sei (a decorrere dal 12/03/2001 al
11/03/2007) a favore della Controparte_4 per l'immobile di proprietà capitolina sito in via dei Vascellari 10.
Con successiva D.D. 78 del 2008 con cui autorizzato il rinnovo della concessione per altri anni sei sino al 11.03.2013. Risale al 2015 la prima diffida al pagamento della morosità risultante dal sistema contabile e data notizia dell'avvio del procedimento. Alla diffida il avanzava, in data 09.05.2015, la richiesta di rateazione del debito. Con Pt_1 lettera del 9.5.2015 veniva avanzata richiesta di rateizzazione del debito. Con successiva nota n. 13678 2016 il Dipartimento Patrimonio aveva comunicato alla detta Associazione non esser pervenuta richiesta di rinnovo della concessione e rideterminato l'ammontare del debito maturato, poi ribadita con successiva comunicazione del 2016. e congiuntamente che era stato rideterminato l'ammontare del debito maturato (pari ad €
10.936,74); pertanto l stessa era stata invitata a sottoscrivere un atto formale CP_1 di riconoscimento del debito. Con lettera del 15/6/2015 ( prot. Dip.to n. 17300/2015),
l' si era dichiarata disposta al pagamento integrale della somma CP_1 precedentemente comunicata. Con raccomandata A.R n. 20301 del 27/7/2016 (formalmente notificata come da cartolina in atti), in ottemperanza a quanto disposto dalla Deliberazione della Giunta Capitolina n. 140/2015 il Dipartimento aveva provveduto a comunicare alla
Associazione l'impossibilità al mantenimento della utilizzazione dell'immobile capitolino in questione.
Seguivano varie comunicazioni interlocutorie e nuovo sopralluogo disposto da PPL
e con nota 44744/2018, veniva trasmessa la relazione di servizio redatta da personale appartenente al I gruppo di dal quale si rilevava che il locale di Via dei CP_2
Vascellari era presente un letto, elettrodomestici, condizionatore a pompa di calore. Stante il riscontro di un uso non consono alle attività previste nell'atto di concessione, veniva comunicato l'ammontare del debito maturato alla data del 31/06/2018 pari ad € 89.696,55 ( parte del quale calcolato al 100% del valore di mercato).
Con Raccomandata A.R. prot. 28385 del 2/10/2018, è stato precisato che la concessione sottoscritta da parte del Centro in epigrafe indicata -- oltre a non essersi rinnovata automaticamente -- prevedeva l'abbattimento della indennità/canone proprio in ragione della tipologia di attività svolta all'interno del cespite di Via dei Vascellari
(secondo quanto espressamente previsto dall'art. 7 della Deliberazione 5625/83), ed è stato ribadito che, non essendo stata mai presentata adeguata documentazione comprovante il tipo di attività svolta da parte dell' medesima, nonostante le numerose CP_1 richieste da parte dell' ne conseguiva il venir meno del titolo Controparte_6 alla detenzione e richiesto il rilascio del bene entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra.
Nella nota del I gruppo Polizia Capitale emerge non svolga alcuna CP_2 Pt_1 attività sociale ma utilizza il cespite come privata abitazione, presenti elettrodomestici ed armadio vestiti.
pagina4 di 8 Incardinata in tal modo la causa, nella memoria integrativa di cui all'articolo 171 bis c.p.c. la difesa del ricorrente insisteva nella pretesa avanzata, e ribadiva le condizioni di handicap che lo affliggevano, che avevano determinato, per pura comodità e difficoltà di movimento, di trasferire nel centro dell'associazione anche qualche mobile e suppellettili che gli consentissero di evitare continui spostamenti.
Ribadiva la illegittimità dello strumento dell'autotutela, con ogni conseguenza in relazione alla domanda.
La difesa dell'ente territoriale richiamava all'evidenza che la concessione con la quale era stato concesso l'utilizzo del cespite, era assoggettata alle regole del regime amministrativo, e non poteva esser confusa né trasformata in locazione.
Ritenuta la causa matura per la decisione la stessa veniva rinviata per la decisione contestuale ex art 281 sexies III comma c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda principale proposta dalla parte attrice è fondata e dev'esser accolta. In materia di beni immobili, l'amministrazione può esercitare i propri poteri, procedendo in via amministrativa, o valendosi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà.
E' vero, e non è contestato, che nella fattispecie la concessione sia scaduta
(12/03/2013). E quindi il ricorrente da quel momento appare privo di titolo alla conservazione della disponibilità e del godimento dell'immobile: in tali casi l'ordinamento giuridico conferisce alla Pubblica amministrazione una posizione di supremazia speciale che si manifesta nella possibilità di incidere unilateralmente nella sfera giuridica dei consociati indipendentemente dal loro consenso, anche quando si tratta di restringerne la sfera di libertà. Ma ciò accade solitamente in forza della spendita di poteri autoritativi, il che implica l'adozione di atti con i quali la P.a. manifesta la volontà di dare un certo assetto di interessi ad una vicenda che coinvolge il privato, essenzialmente per il raggiungimento di un fine pubblico primario dinanzi al quale il privato assume una posizione di soggezione. Trattasi di espressione di potere amministrativo che viene qualificato ordinariamente quale “autotutela esecutiva”.
L'autotutela esecutiva rinviene la sua fonte di legittimazione negli artt. 823 e 824 del c.c. L'art. 823 del codice civile, nel disciplinare la condizione giuridica del demanio pubblico stabilisce, al suo secondo comma, che “spetta all'autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico. Essa ha facoltà sia di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso, regolati dal presente codice”;
l'art 824 c.c. estende il regime dei beni del demanio pubblico ai beni della specie di quelli indicati dal secondo comma dell'art 822 c.c. se appartengono alle province o ai comuni. La facoltà di procedere in via amministrativa implica addirittura la possibilità di avvalersi di speciali poteri recuperatori del bene, anche a prescindere dall'intervento dell'Autorità giudiziaria, e non escluso il ricorso all'uso della coazione.
L'autotutela esecutiva è un privilegio della P.A.: delinea un'area di esenzione dall'applicazione concreta di quelle disposizioni che il codice penale dedica al reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose, di cui all'art 393 c.p.,
pagina5 di 8 fattispecie che si attaglia a casi in cui il recupero della disponibilità di un bene avviene, non già per mezzo degli strumenti ordinari di tutela, ma con l'uso della forza.
Dall'insieme di queste disposizioni, e dalle ulteriori norme che il codice civile dedica alla disciplina dei beni appartenenti allo Stato, agli enti pubblici e agli enti ecclesiastici, si desume che il legislatore ha inteso introdurre uno statuto speciale a protezione non solo dei beni del demanio, ma anche dei cd beni del patrimonio indisponibile ( sia dello Stato degli altri enti pubblici).
La possibilità concessa alla P.A. di avvalersi del particolare regime giuridico dei beni del demanio e di quelli del patrimonio indisponibile onde recuperarne il possesso, ivi compresa la potestà di “procedere in via amministrativa” presuppone, pertanto, che il bene di cui si discute sia catalogabile nel novero di quelli assoggettati al regime ora ricordato. Siffatta inclusione esige, a sua volta, che il bene sia dotato di talune caratteristiche;
infatti, deve trattarsi di bene assoggettato ad una particolare condizione di asservimento all'uso pubblico.
Tanto può avvenire solo in forza di un atto amministrativo che gli conferisca una destinazione di questo tipo oltre ad elementi dai quali desumere una concreta ed attuale utilizzazione di marca pubblicistica. Siffatte coordinate ermeneutiche sono state espresse, di recente, dalla giurisprudenza amministrativa, la quale ha statuito che “per il riconoscimento dell'appartenenza di un bene al patrimonio indisponibile, sulla base dell'espressione letterale (««beni destinati….») contenuta nell'art. 826 comma 3 c.c., si richiede la compresenza di tre condizioni;
a) la proprietà del bene (requisito soggettivo) da parte della pubblica amministrazione (tra le altre Cass. civ., sez. un., 28 giugno 2006, n. 14865; Cass. civ., sez. II,
13 marzo 2007, n. 5867); b) la presenza della manifestazione di volontà dell'ente titolare del diritto reale pubblico, desumibile da un espresso atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà dell'ente di destinare quel determinato bene ad un pubblico servizio
(requisito oggettivo formale); nonché (congiuntamente) l'effettiva ed attuale destinazione del bene (requisito oggettivo sostanziale) al pubblico servizio (Cons. Stato, sez. VI, 29 agosto 2019, n. 5934; Cass. civ., sez. un., 25 marzo 2016, n. 6019; Cons. Stato, sez. IV, 30 gennaio 2019 n. 513; Cass. civ., sez. un., 28 giugno 2006, n. 14685).
Solo in presenza di caratteristiche come quelle ora ricordate il bene immobile di cui si discute può essere ricondotto nel catalogo dei beni del patrimonio indisponibile con conseguente possibilità, per la P.a. che ne è proprietaria, di recuperarne il possesso in regime di autotutela esecutiva senza dover provare o richiedere la ricorrenza dei presupposti di cui all'articolo 1168 c.c. dell'articolo 1170 c.c., dell'articolo 948 c.c.
Quando, invece, l'immobile non è asservito ad uso pubblico in forza di un atto amministrativo che ne abbia tracciato la destinazione ad un fine di primario interesse generale in uno alla concreta sua utilizzazione a tale fine, la P.a. è obbligata ad avvalersi dei mezzi ordinari di tutela a difesa della proprietà e del possesso al fine di recuperarne la disponibilità.
Questo sembra essere il caso: a fronte dell'eccezione sollevata dalla difesa di parte opponente, la PA non ha dato conto e dimostrazione dell'esistenza di questo oggettivo asservimento/destinazione che consenta di riconoscere al bene la qualità che ne legittima l'applicazione della posizione di privilegio sopra rammentata.
pagina6 di 8 A fronte dell'accoglimento della domanda principale proposta dalla parte opponente, segue la necessità dell'esame delle domande subordinate e riconvenzionali.
La prima di queste è la richiesta – ad opera della parte convenuta – una volta riconosciuta l'illegittimità della determinazione, di pronunciare condanna restitutoria di rilascio del bene immobile detenuto in godimento. E la domanda riconvenzionale è fondata. A fronte della domanda riconvenzionale, riscontrato il difetto di titolo per la scadenza del titolo concessorio, il sig. non ha dato conto dell'esistenza di Pt_1 specifiche ragioni o titoli che gli consentano il mantenimento del godimento del cespite.
Ed individuata nella manifestazione di volontà insita nella determina di rientrare in possesso del bene, segue – per conseguenza – l'accoglimento della domanda di condanna dell'attore – in proprio e nella qualità – all'immediato rilascio del cespite, libero da persone e cose, pronuncia che appare definitiva ed immediatamente esecutiva sul punto.
In ordine alla domanda di condanna al risarcimento del danno ex art 1591 c.c.
Sin dalla fine degli anni 90 la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto che, la disposizione sancita dall'art. 1591 c.c. (danni per ritardata restituzione) costituisce espressione di un principio applicabile a tutti i tipi di contratto con i quali viene concessa l'utilizzazione del bene dietro corrispettivo: la stessa cosa può esser sostenuta quindi, anche per l'ipotesi in cui il concessionario continui ad utilizzare il bene oltre la scadenza del termine finale del rapporto senza averne più il titolo. In queste ipotesi, infatti, al vantaggio che consegue il concessionario da tale utilizzazione consegue un danno per il concedente, che ha come misura certa il corrispettivo periodico che era stato stabilito nel contratto, salva la prova del maggior danno ( cfr. Cass. Civ. 29.11.200 n. 15301).
E si ricordi che, il risarcimento del danno, in questo caso, ha natura di debito di valore. In ordine alla quantificazione di queste somme a titolo di risarcimento del danno ex art 1591
c.c. per l'occupazione dell'immobile dopo la concessione scaduta, appare invece necessario rimettere la causa sul ruolo istruttorio onde disporre consulenza tecnica di ufficio, tenendosi presente che - a partire dal giorno successivo alla data di scadenza della concessione (12/03/2013) - l'indennità di occupazione dev'esser calcolata al 100% del valore di mercato, non risultando più giustificato l'abbattimento all'80% in difetto di titolo.
Viceversa, deve esser immediatamente rigettata la domanda del tesa ad Pt_1 ottenere il pagamento delle spese sostenute per le migliorie apportate all'immobile di cui è causa: in pendenza di rapporto concessorio, il titolo di detenzione amministrativa non consentiva al concessionario di provvedervi senza autorizzazione dell'amministrazione concedente e di tale autorizzazione non ha dato alcuna traccia la parte privata.
Le spese processuali al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, pronunciando, nella causa iscritta al n. di RG 34965/2023:
A) Accoglie la domanda principale proposta da di legale Parte_1 rappresentante dell' e Controparte_4 dichiara l'illegittimità della Controparte_3
– Rep - QC/673/2023 – Prot. QC/17868/2023 del 17/03/2023 notificato in
[...] data 11.05.2023.
B) Accoglie in via definitiva la domanda riconvenzionale proposta dall'ente territoriale e condanna in proprio e nella qualità indicata, a rilasciare Parte_1
pagina7 di 8 immediatamente il cespite immobiliare – sito in Via dei Vascellari, 10 identificato catastalmente al foglio 498, p.lla 138, sub 510 di mq 40 circa IBU13227 - UIB1237072 – abusivamente detenuto dall'attore in proprio e nella qualità, libero da persone e cose.
C) Rigetta la domanda proposta dall'attore tesa ad ottenere il rimborso delle spese straordinarie sostenute per l'immobile ed all'indennità per i miglioramenti asseritamente apportati ex art 1150 c.c. ed ogni altra domanda.
D) Dispone la rimessione della causa sul ruolo istruttorio con separata ordinanza ai fini della disposizione della richiamata consulenza tecnica di ufficio circa la pretesa risarcitoria avanzata dall'ente territoriale in riconvenzionale
Così deciso in Roma lì 27/12/2024.
Del ché è verbale.
Il Giudice Dr. Claudio Patruno.
Provvedimento firmato in via digitale.
pagina8 di 8
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
Va premesso che all'udienza cartolare del 19.12.2024 - nella causa meglio identificata in epigrafe - tra in proprio e nella qualità di legale Parte_1 rappresentante dell' e la Controparte_1 Parte_2 parte convenuta tempestivamente costituita, CP_2
il Tribunale invitava alla precisazione delle conclusioni che venivano rassegnate come negli atti difensivi e visto l'art 281 III comma sexies c.p.c ha trattenuto la causa in decisione, riservando il deposito del dispositivo di sentenza e annessa motivazione della decisione nei successivi trenta giorni.
In ottemperanza al provvedimento si procede come di seguito.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella causa in epigrafe meglio identificata, in persona del giudice, dr Claudio
Patruno ha pronunciato la seguente
SENTENZA con contestuale redazione dei sintetici motivi di fatto e di diritto della decisione, come di seguito articolati.
Oggetto: azione di accertamento e nullità della determina di CP_2 dell'illegittimità della Controparte_3
– Rep - QC/673/2023 – Prot. QC/17868/2023 del 17/03/2023 notificato in data
[...]
11.05.2023.
Conclusioni per parte attrice: “Voglia il Tribunale, in via principale - accertare e dichiarare la nullità della Determinazione del Dipartimento valorizzazione del Patrimonio e Politiche abitative –
Rep - QC/673/2023 – Prot. QC/17868/2023 del 17/03/2023 notificato in data 11.05.2023 in quanto emessa in carenza assoluta di potere perché la P.A. non gode di un potere di autotutela esecutiva in relazione ai beni appartenenti al proprio patrimonio disponibile;
- dichiarare per i motivi esposti in narrativa, illegittimo, inesistente e/o nulla e/o inefficace e, comunque, disapplicare, con ogni
pagina1 di 8 opportuna statuizione la Determinazione del Dipartimento valorizzazione del
[...]
– Rep - QC/673/2023 – Prot. QC/17868/2023 del 17/03/2023 notificato in data Controparte_3
11.05.2023 e, comunque, non fondato il diritto di a procedere in via esecutiva per la CP_2 mancanza di validi titoli;
in via subordinata condannare al risarcimento del danno CP_2 pari alle spese sostenute per le migliorie apportate all'immobile per cui è causa;
- condannare al risarcimento del danno pari ad un terzo dell'aumento di valore CP_2 dell'immobile a seguito dei lavori effettuati, secondo quanto prescritto dall'art. 1150 c.c. Con vittoria di spese e onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario, ai sensi dell'art. 93
c.p.c.
Conclusioni per parte convenuta: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis ed in accoglimento delle suesposte difese: in via principale, nel merito, rigettare le domande di parte attrice in quanto inammissibili, generiche, inerenti asseriti diritti prescritti, ed infondate in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare la Determinazione opposta;
in subordine, e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea di annullamento o declaratoria di nullità del provvedimento di riacquisizione opposto, in via riconvenzionale, condannare il Sig. Parte_1
e/o chiunque altro occupi il cespite immobiliare - al rilascio immediato dell'immobile de
[...] quo libero e vuoto da persone e cose, in favore di sempre in via riconvenzionale, in CP_2 ogni caso, condannare il Sig. al pagamento in favore di come in Parte_1 CP_2 epigrafe rappresentata e difesa, delle somme risultanti dall'atto di costituzione in mora, con protocollo Dip.to n. 19337/2021 – che si deposita - a titolo di risarcimento del danno e/o per il mancato pagamento dell'indennità/canone d'uso dovute per l'occupazione abusiva e/o utilizzazione dell'immobile per cui è causa alla data del 31 ottobre 2020, per un importo pari a € 108.379,41
(calcolati fino alla data 31.10.2020, oltre che € 1.258,19 a titolo di interessi moratori), oltre che al pagamento delle ulteriori somme dovute per l'utilizzazione dell'immobile dal 1.11.2020 fino alla data dell'effettivo rilascio dell'immobile, somme ulteriori che verranno quantificate in corso di causa, o a mezzo di CTU, o da liquidarsi in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi maturati e maturandi, e/o delle diverse maggiori o minori somme da determinarsi anche a mezzo
CTU, oltre interessi dalle singole scadenze mensili ovvero alle diverse maggiori o minori somme ritenute di giustizia.
Ci si oppone alle richieste istruttorie avversarie in quanto inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto, anche in considerazione del fatto pacifico dell'occupazione dell'immobile senza alcun titolo. Ci si riserva di ulteriormente dedurre, documentare, eccepire nei termini di rito. Con spese secondo giustizia.
FATTO E PROCESSO propone domanda in accertamento dell'illegittimità della Parte_1
– Rep - Controparte_3
QC/673/2023 – Prot. QC/17868/2023 del 17/03/2023 notificato in data 11.05.2023.
Con questa determina si è disposta la riacquisizione dell'immobile asseritamente facente parte del patrimonio indisponibile di sito in Via dei Vascellari, 10 CP_2 identificato catastalmente al foglio 498, p.lla 138, sub 510 di mq 40 circa IBU13227 -
UIB1237072 nei confronti dell' Controparte_4
(c.f. e di chiunque altro lo occupasse senza titolo, con
[...] P.IVA_1 intimazione al rilascio entro 20 gg.
pagina2 di 8 La ragione della determina trova scaturigine nel riscontro, contestato al CP_5 dell'uso per finalità abitative del suddetto immobile e dunque non conforme all'attività dell'associazione condizione per la quale era stata rilasciata la concessione e rinnovata la stessa nell'anno 2008.
In particolare, gli agenti avrebbero verbalizzato che: “la persona trovata all'interno del cespite (il sig. n.d.r.), apparentemente non svolge alcuna attività all'interno del locale ma, Pt_1 da quanto accertato si desume che lo stesso sia destinato anche ad altre finalità (abitative)”.
Con l'atto introduttivo si contesta, in primo luogo, l'illegittimità della determina per falsa applicazione dell'art. 823 comma 2 c.c. nei confronti di immobili rientranti nel patrimonio disponibile. Non basterebbe, infatti, l'indicazione catastale o l'appartenenza del cespite all'ente per qualificare l'appartenenza al patrimonio indisponibile, ma servirebbe la specifica destinazione del bene al pubblico servizio. In via subordinata si richiede il risarcimento dei costi sostenuti per migliorie ai sensi dell'articolo 2040 e 1150 c.c. Si chiede la condanna di al risarcimento del danno pari ad un terzo dell'aumento di CP_2 valore dell'immobile a seguito dei lavori effettuati, secondo quanto prescritto dall'art. 1150
c.c.
Si è costituita che ha chiesto il rigetto nel merito delle domande CP_2 proposte da – con conferma della determina opposta - ed ha proposto Parte_1 anche domanda riconvenzionale con condanna del -- e/o chiunque altro Parte_1 occupi il cespite immobiliare - al rilascio immediato dell'immobile de quo libero e vuoto da persone e cose, in favore di sempre in via riconvenzionale, in ogni caso, CP_2 condannare il Sig. al pagamento in favore di come in Parte_1 CP_2 epigrafe rappresentata e difesa, delle somme risultanti dall'atto di costituzione in mora, con protocollo Dip.to n. 19337/2021 –che si deposita - a titolo di risarcimento del danno e/o per il mancato pagamento dell'indennità/canone d'uso dovute per l'occupazione abusiva e/o utilizzazione dell'immobile per cui è causa alla data del 31 ottobre 2020.
In via fattuale, per migliore intelligenza della fattispecie, va precisato che con delibera della Giunta del 1981 era stato già disposta la regolarizzazione in sanatoria del rapporto in locazione in favore di relativamente al locale in Parte_3 questione adibito ad attività artigiana e commerciale. La stessa con nota Parte_3 specifica, presentava istanza di voltura in favore di in qualità di Parte_4
Presidente dell'Associazione di cui trattasi;
viceversa, con verbale di sopralluogo, gli operanti della PL trovavano all'interno dell'unità immobiliare che si Parte_1 dichiarava Presidente del Centro ma non presentava documentazione a riscontro. Gli veniva richiesta la trasmissione dell'istanza con la quale sarebbe stata richiesta la concessione e la documentazione relativa all'associazione; nel 1988 lo stesso Pt_1 presentava formale istanza di voltura della intestazione del contratto in favore della nella nota 13241/1991 accertamento eseguito dalla Polizia Locale del CP_1
Comune di dal quale emerge che il locale risultava utilizzato dal 1982 per attività CP_2 di ricerca scientifica urbanistica.
Successivamente, con ordinanza del Sindaco 2874/1993 veniva disposta la riacquisizione dell'immobile di proprietà capitolina a danno di nell'asserita qualità Pt_1 di presidente della associazione di documentazione urbanistica. Solo nel 1993, veniva presentata istanza di regolarizzazione da parte del e veniva accertato l'ammontare Pt_1
pagina3 di 8 del debito a titolo indennità di occupazione ( lire 22 milioni circa) e comunicato il canone: veniva sottoscritto l'atto di obbligo con il quale veniva riconosciuto il titolo dell'addebito
(occupazione abusiva) e l'ammontare. Con D.D. n. 125 del 9/3/2000, con atto Rep n. 102556 del 12/03/2001, veniva autorizzata la concessione per anni sei (a decorrere dal 12/03/2001 al
11/03/2007) a favore della Controparte_4 per l'immobile di proprietà capitolina sito in via dei Vascellari 10.
Con successiva D.D. 78 del 2008 con cui autorizzato il rinnovo della concessione per altri anni sei sino al 11.03.2013. Risale al 2015 la prima diffida al pagamento della morosità risultante dal sistema contabile e data notizia dell'avvio del procedimento. Alla diffida il avanzava, in data 09.05.2015, la richiesta di rateazione del debito. Con Pt_1 lettera del 9.5.2015 veniva avanzata richiesta di rateizzazione del debito. Con successiva nota n. 13678 2016 il Dipartimento Patrimonio aveva comunicato alla detta Associazione non esser pervenuta richiesta di rinnovo della concessione e rideterminato l'ammontare del debito maturato, poi ribadita con successiva comunicazione del 2016. e congiuntamente che era stato rideterminato l'ammontare del debito maturato (pari ad €
10.936,74); pertanto l stessa era stata invitata a sottoscrivere un atto formale CP_1 di riconoscimento del debito. Con lettera del 15/6/2015 ( prot. Dip.to n. 17300/2015),
l' si era dichiarata disposta al pagamento integrale della somma CP_1 precedentemente comunicata. Con raccomandata A.R n. 20301 del 27/7/2016 (formalmente notificata come da cartolina in atti), in ottemperanza a quanto disposto dalla Deliberazione della Giunta Capitolina n. 140/2015 il Dipartimento aveva provveduto a comunicare alla
Associazione l'impossibilità al mantenimento della utilizzazione dell'immobile capitolino in questione.
Seguivano varie comunicazioni interlocutorie e nuovo sopralluogo disposto da PPL
e con nota 44744/2018, veniva trasmessa la relazione di servizio redatta da personale appartenente al I gruppo di dal quale si rilevava che il locale di Via dei CP_2
Vascellari era presente un letto, elettrodomestici, condizionatore a pompa di calore. Stante il riscontro di un uso non consono alle attività previste nell'atto di concessione, veniva comunicato l'ammontare del debito maturato alla data del 31/06/2018 pari ad € 89.696,55 ( parte del quale calcolato al 100% del valore di mercato).
Con Raccomandata A.R. prot. 28385 del 2/10/2018, è stato precisato che la concessione sottoscritta da parte del Centro in epigrafe indicata -- oltre a non essersi rinnovata automaticamente -- prevedeva l'abbattimento della indennità/canone proprio in ragione della tipologia di attività svolta all'interno del cespite di Via dei Vascellari
(secondo quanto espressamente previsto dall'art. 7 della Deliberazione 5625/83), ed è stato ribadito che, non essendo stata mai presentata adeguata documentazione comprovante il tipo di attività svolta da parte dell' medesima, nonostante le numerose CP_1 richieste da parte dell' ne conseguiva il venir meno del titolo Controparte_6 alla detenzione e richiesto il rilascio del bene entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra.
Nella nota del I gruppo Polizia Capitale emerge non svolga alcuna CP_2 Pt_1 attività sociale ma utilizza il cespite come privata abitazione, presenti elettrodomestici ed armadio vestiti.
pagina4 di 8 Incardinata in tal modo la causa, nella memoria integrativa di cui all'articolo 171 bis c.p.c. la difesa del ricorrente insisteva nella pretesa avanzata, e ribadiva le condizioni di handicap che lo affliggevano, che avevano determinato, per pura comodità e difficoltà di movimento, di trasferire nel centro dell'associazione anche qualche mobile e suppellettili che gli consentissero di evitare continui spostamenti.
Ribadiva la illegittimità dello strumento dell'autotutela, con ogni conseguenza in relazione alla domanda.
La difesa dell'ente territoriale richiamava all'evidenza che la concessione con la quale era stato concesso l'utilizzo del cespite, era assoggettata alle regole del regime amministrativo, e non poteva esser confusa né trasformata in locazione.
Ritenuta la causa matura per la decisione la stessa veniva rinviata per la decisione contestuale ex art 281 sexies III comma c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda principale proposta dalla parte attrice è fondata e dev'esser accolta. In materia di beni immobili, l'amministrazione può esercitare i propri poteri, procedendo in via amministrativa, o valendosi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà.
E' vero, e non è contestato, che nella fattispecie la concessione sia scaduta
(12/03/2013). E quindi il ricorrente da quel momento appare privo di titolo alla conservazione della disponibilità e del godimento dell'immobile: in tali casi l'ordinamento giuridico conferisce alla Pubblica amministrazione una posizione di supremazia speciale che si manifesta nella possibilità di incidere unilateralmente nella sfera giuridica dei consociati indipendentemente dal loro consenso, anche quando si tratta di restringerne la sfera di libertà. Ma ciò accade solitamente in forza della spendita di poteri autoritativi, il che implica l'adozione di atti con i quali la P.a. manifesta la volontà di dare un certo assetto di interessi ad una vicenda che coinvolge il privato, essenzialmente per il raggiungimento di un fine pubblico primario dinanzi al quale il privato assume una posizione di soggezione. Trattasi di espressione di potere amministrativo che viene qualificato ordinariamente quale “autotutela esecutiva”.
L'autotutela esecutiva rinviene la sua fonte di legittimazione negli artt. 823 e 824 del c.c. L'art. 823 del codice civile, nel disciplinare la condizione giuridica del demanio pubblico stabilisce, al suo secondo comma, che “spetta all'autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico. Essa ha facoltà sia di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso, regolati dal presente codice”;
l'art 824 c.c. estende il regime dei beni del demanio pubblico ai beni della specie di quelli indicati dal secondo comma dell'art 822 c.c. se appartengono alle province o ai comuni. La facoltà di procedere in via amministrativa implica addirittura la possibilità di avvalersi di speciali poteri recuperatori del bene, anche a prescindere dall'intervento dell'Autorità giudiziaria, e non escluso il ricorso all'uso della coazione.
L'autotutela esecutiva è un privilegio della P.A.: delinea un'area di esenzione dall'applicazione concreta di quelle disposizioni che il codice penale dedica al reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose, di cui all'art 393 c.p.,
pagina5 di 8 fattispecie che si attaglia a casi in cui il recupero della disponibilità di un bene avviene, non già per mezzo degli strumenti ordinari di tutela, ma con l'uso della forza.
Dall'insieme di queste disposizioni, e dalle ulteriori norme che il codice civile dedica alla disciplina dei beni appartenenti allo Stato, agli enti pubblici e agli enti ecclesiastici, si desume che il legislatore ha inteso introdurre uno statuto speciale a protezione non solo dei beni del demanio, ma anche dei cd beni del patrimonio indisponibile ( sia dello Stato degli altri enti pubblici).
La possibilità concessa alla P.A. di avvalersi del particolare regime giuridico dei beni del demanio e di quelli del patrimonio indisponibile onde recuperarne il possesso, ivi compresa la potestà di “procedere in via amministrativa” presuppone, pertanto, che il bene di cui si discute sia catalogabile nel novero di quelli assoggettati al regime ora ricordato. Siffatta inclusione esige, a sua volta, che il bene sia dotato di talune caratteristiche;
infatti, deve trattarsi di bene assoggettato ad una particolare condizione di asservimento all'uso pubblico.
Tanto può avvenire solo in forza di un atto amministrativo che gli conferisca una destinazione di questo tipo oltre ad elementi dai quali desumere una concreta ed attuale utilizzazione di marca pubblicistica. Siffatte coordinate ermeneutiche sono state espresse, di recente, dalla giurisprudenza amministrativa, la quale ha statuito che “per il riconoscimento dell'appartenenza di un bene al patrimonio indisponibile, sulla base dell'espressione letterale (««beni destinati….») contenuta nell'art. 826 comma 3 c.c., si richiede la compresenza di tre condizioni;
a) la proprietà del bene (requisito soggettivo) da parte della pubblica amministrazione (tra le altre Cass. civ., sez. un., 28 giugno 2006, n. 14865; Cass. civ., sez. II,
13 marzo 2007, n. 5867); b) la presenza della manifestazione di volontà dell'ente titolare del diritto reale pubblico, desumibile da un espresso atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà dell'ente di destinare quel determinato bene ad un pubblico servizio
(requisito oggettivo formale); nonché (congiuntamente) l'effettiva ed attuale destinazione del bene (requisito oggettivo sostanziale) al pubblico servizio (Cons. Stato, sez. VI, 29 agosto 2019, n. 5934; Cass. civ., sez. un., 25 marzo 2016, n. 6019; Cons. Stato, sez. IV, 30 gennaio 2019 n. 513; Cass. civ., sez. un., 28 giugno 2006, n. 14685).
Solo in presenza di caratteristiche come quelle ora ricordate il bene immobile di cui si discute può essere ricondotto nel catalogo dei beni del patrimonio indisponibile con conseguente possibilità, per la P.a. che ne è proprietaria, di recuperarne il possesso in regime di autotutela esecutiva senza dover provare o richiedere la ricorrenza dei presupposti di cui all'articolo 1168 c.c. dell'articolo 1170 c.c., dell'articolo 948 c.c.
Quando, invece, l'immobile non è asservito ad uso pubblico in forza di un atto amministrativo che ne abbia tracciato la destinazione ad un fine di primario interesse generale in uno alla concreta sua utilizzazione a tale fine, la P.a. è obbligata ad avvalersi dei mezzi ordinari di tutela a difesa della proprietà e del possesso al fine di recuperarne la disponibilità.
Questo sembra essere il caso: a fronte dell'eccezione sollevata dalla difesa di parte opponente, la PA non ha dato conto e dimostrazione dell'esistenza di questo oggettivo asservimento/destinazione che consenta di riconoscere al bene la qualità che ne legittima l'applicazione della posizione di privilegio sopra rammentata.
pagina6 di 8 A fronte dell'accoglimento della domanda principale proposta dalla parte opponente, segue la necessità dell'esame delle domande subordinate e riconvenzionali.
La prima di queste è la richiesta – ad opera della parte convenuta – una volta riconosciuta l'illegittimità della determinazione, di pronunciare condanna restitutoria di rilascio del bene immobile detenuto in godimento. E la domanda riconvenzionale è fondata. A fronte della domanda riconvenzionale, riscontrato il difetto di titolo per la scadenza del titolo concessorio, il sig. non ha dato conto dell'esistenza di Pt_1 specifiche ragioni o titoli che gli consentano il mantenimento del godimento del cespite.
Ed individuata nella manifestazione di volontà insita nella determina di rientrare in possesso del bene, segue – per conseguenza – l'accoglimento della domanda di condanna dell'attore – in proprio e nella qualità – all'immediato rilascio del cespite, libero da persone e cose, pronuncia che appare definitiva ed immediatamente esecutiva sul punto.
In ordine alla domanda di condanna al risarcimento del danno ex art 1591 c.c.
Sin dalla fine degli anni 90 la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto che, la disposizione sancita dall'art. 1591 c.c. (danni per ritardata restituzione) costituisce espressione di un principio applicabile a tutti i tipi di contratto con i quali viene concessa l'utilizzazione del bene dietro corrispettivo: la stessa cosa può esser sostenuta quindi, anche per l'ipotesi in cui il concessionario continui ad utilizzare il bene oltre la scadenza del termine finale del rapporto senza averne più il titolo. In queste ipotesi, infatti, al vantaggio che consegue il concessionario da tale utilizzazione consegue un danno per il concedente, che ha come misura certa il corrispettivo periodico che era stato stabilito nel contratto, salva la prova del maggior danno ( cfr. Cass. Civ. 29.11.200 n. 15301).
E si ricordi che, il risarcimento del danno, in questo caso, ha natura di debito di valore. In ordine alla quantificazione di queste somme a titolo di risarcimento del danno ex art 1591
c.c. per l'occupazione dell'immobile dopo la concessione scaduta, appare invece necessario rimettere la causa sul ruolo istruttorio onde disporre consulenza tecnica di ufficio, tenendosi presente che - a partire dal giorno successivo alla data di scadenza della concessione (12/03/2013) - l'indennità di occupazione dev'esser calcolata al 100% del valore di mercato, non risultando più giustificato l'abbattimento all'80% in difetto di titolo.
Viceversa, deve esser immediatamente rigettata la domanda del tesa ad Pt_1 ottenere il pagamento delle spese sostenute per le migliorie apportate all'immobile di cui è causa: in pendenza di rapporto concessorio, il titolo di detenzione amministrativa non consentiva al concessionario di provvedervi senza autorizzazione dell'amministrazione concedente e di tale autorizzazione non ha dato alcuna traccia la parte privata.
Le spese processuali al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, pronunciando, nella causa iscritta al n. di RG 34965/2023:
A) Accoglie la domanda principale proposta da di legale Parte_1 rappresentante dell' e Controparte_4 dichiara l'illegittimità della Controparte_3
– Rep - QC/673/2023 – Prot. QC/17868/2023 del 17/03/2023 notificato in
[...] data 11.05.2023.
B) Accoglie in via definitiva la domanda riconvenzionale proposta dall'ente territoriale e condanna in proprio e nella qualità indicata, a rilasciare Parte_1
pagina7 di 8 immediatamente il cespite immobiliare – sito in Via dei Vascellari, 10 identificato catastalmente al foglio 498, p.lla 138, sub 510 di mq 40 circa IBU13227 - UIB1237072 – abusivamente detenuto dall'attore in proprio e nella qualità, libero da persone e cose.
C) Rigetta la domanda proposta dall'attore tesa ad ottenere il rimborso delle spese straordinarie sostenute per l'immobile ed all'indennità per i miglioramenti asseritamente apportati ex art 1150 c.c. ed ogni altra domanda.
D) Dispone la rimessione della causa sul ruolo istruttorio con separata ordinanza ai fini della disposizione della richiamata consulenza tecnica di ufficio circa la pretesa risarcitoria avanzata dall'ente territoriale in riconvenzionale
Così deciso in Roma lì 27/12/2024.
Del ché è verbale.
Il Giudice Dr. Claudio Patruno.
Provvedimento firmato in via digitale.
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