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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 11/03/2025, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bergamo – Prima Sezione Civile – riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Cesare De Sapia Presidente
Dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice rel. est.
Dott.ssa Angiola Arancio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6183/2024 del Ruolo Generale, assunta in decisione all'udienza del 20/02/2025, avente per oggetto: scioglimento del
matrimonio
TRA
, nato a [...] il Parte_1
05/09/1988, rappresentato e difeso dall'avv. PAOLA BERGAMINI,
RICORRENTE
E
(C.F. Controparte_1
), nata a [...] il [...] C.F._1
RESISTENTE CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di divorzio proposta da è Parte_1
fondata e va pertanto accolta.
Invero, i coniugi vivono separati da più di un anno, successivamente alla loro comparizione davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione definito con sentenza del Tribunale di Bergamo n. 1493/2020,
pubblicata in data 27/10/2020, passata in giudicato. Entrambe le parti hanno credibilmente dichiarato che la separazione non ha subito alcuna interruzione e l'eventuale interruzione non potrebbe essere rilevata d'ufficio.
Deve quindi ritenersi accertato che la separazione dei coniugi è durata ininterrottamente per il periodo previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1°
dicembre 1970 n. 898 e che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita.
Pertanto, a norma dell'art. 2 della citata legge 1° dicembre 1970 n. 898, deve essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio, in accoglimento della domanda di parte ricorrente di sentenza parziale.
Va disposta, in applicazione dell'art. 473bis.22 c.p.c., la prosecuzione del giudizio relativamente alle domande accessorie formulate dal ricorrente,
come da separata ordinanza.
La disciplina delle spese del giudizio tra le parti va riservata alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
2 Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Bergamo
il 26/06/2010 tra i coniugi , Parte_1
nato in [...] il [...], e Controparte_1
, nata in [...] il [...];
[...]
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Bergamo per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. 3.11.2000
n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 58 parte I reg. Atti
Matrimonio anno 2010 );
c) provvede in ordine al prosieguo del giudizio come da separata ordinanza;
d) spese al definitivo.
Così deciso in Bergamo in camera di consiglio il 5/03/2025
Il Giudice rel. estensore Il Presidente
Raffaella Cimminiello Cesare de Sapia
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