TRIB
Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 17/03/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. V.G. 7605/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 7605/2024 promossa da: nato a [...] il [...], residente a Marzabotto, loc. Pioppe CP_1 di Salvaro, via Casona n.4,
e
, nata a [...] il [...], residente a [...], Canova-Pieve Controparte_2
Roffeno n.68 int.1 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Loreno Magni ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Bologna, Via Castiglione n. 37
PM Intervenuto
Oggetto del processo: << scioglimento del matrimonio>>.
IL TRIBUNALE vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta con ricorso depositato il 12 ottobre 2024; dato atto che l'udienza del 10 ottobre 2024 è stata sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; rilevato che dall'unione dei coniugi sono nati tre figli, nata a [...] in data [...], Per_1
nato a [...] in data [...]; nato a [...] in data [...], Per_2 CP_3 tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
considerato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno un anno a far tempo dalla sottoscrizione dell'accordo di negoziazione assistita conclusasi il 5 febbraio 2019, trascritta presso i registri degli atti di matrimonio del comune di
Grizzana Morandi al n.1 parte II serie C anno 2019;
pagina 1 di 2
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni;
Visto l'intervento del P.M. che : “conclude per l'accoglimento della domanda, con ogni giuridica conseguenza.” visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.;
P.Q.M
. Il Tribunale, decidendo definitivamente,
A) pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra ato a Casalecchio di Reno il CP_1
4 maggio 1964 e , nata a [...] il [...], matrimonio Controparte_2 celebrato il 12/09/1994 a Grizzana Morandi (BO) e iscritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del predetto comune al n. 4, Parte I, anno 1994; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Grizzana Morandi (BO) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
C) prende atto che in base all'accordo tra le parti lo scioglimento del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
1. Prende atto che i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti, rinunciando vicendevolmente ad un assegno divorzile;
2. così come espressamente richiesto dalle parti, pone le spese di lite a carico del Sig. CP_1
.
[...]
Così deciso nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del_21.1.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Carmen Giraldi dott. Bruno Perla
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 7605/2024 promossa da: nato a [...] il [...], residente a Marzabotto, loc. Pioppe CP_1 di Salvaro, via Casona n.4,
e
, nata a [...] il [...], residente a [...], Canova-Pieve Controparte_2
Roffeno n.68 int.1 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Loreno Magni ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Bologna, Via Castiglione n. 37
PM Intervenuto
Oggetto del processo: << scioglimento del matrimonio>>.
IL TRIBUNALE vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta con ricorso depositato il 12 ottobre 2024; dato atto che l'udienza del 10 ottobre 2024 è stata sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; rilevato che dall'unione dei coniugi sono nati tre figli, nata a [...] in data [...], Per_1
nato a [...] in data [...]; nato a [...] in data [...], Per_2 CP_3 tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
considerato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno un anno a far tempo dalla sottoscrizione dell'accordo di negoziazione assistita conclusasi il 5 febbraio 2019, trascritta presso i registri degli atti di matrimonio del comune di
Grizzana Morandi al n.1 parte II serie C anno 2019;
pagina 1 di 2
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni;
Visto l'intervento del P.M. che : “conclude per l'accoglimento della domanda, con ogni giuridica conseguenza.” visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.;
P.Q.M
. Il Tribunale, decidendo definitivamente,
A) pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra ato a Casalecchio di Reno il CP_1
4 maggio 1964 e , nata a [...] il [...], matrimonio Controparte_2 celebrato il 12/09/1994 a Grizzana Morandi (BO) e iscritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del predetto comune al n. 4, Parte I, anno 1994; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Grizzana Morandi (BO) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
C) prende atto che in base all'accordo tra le parti lo scioglimento del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
1. Prende atto che i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti, rinunciando vicendevolmente ad un assegno divorzile;
2. così come espressamente richiesto dalle parti, pone le spese di lite a carico del Sig. CP_1
.
[...]
Così deciso nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del_21.1.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Carmen Giraldi dott. Bruno Perla
pagina 2 di 2