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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/04/2025, n. 1478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1478 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 7052 /2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile – nella persona del G.I., in funzione di Giudice Unico, Dott.ssa
Alessia Pecoraro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7052 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2021, avente ad oggetto
“appello”, vertente
TRA
(P. VA , in persona del dr. Parte_1 P.IVA_1
nella qualità di Procuratore in virtù dei poteri conferiti giusta procura con atto Parte_2 notarile, rappresentata, difesa e domiciliata, giusta procura in atti, dall'Avv. Francesca DI
GENNARO (c.f. ) con studio in Napoli alla Riviera di Chiaia n°66 C.F._1
Appellante
E
(c.f. , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Controparte_1 C.F._2
Miriam MANCINELLA (c.f. ) e Gaetano BARTIROMO (c.f. C.F._3
), elett.te dom.to presso lo studio dei difensori in Nocera Inferiore (Sa)Via C.F._4
Giacomo Matteotti n°31
Appellato
Avverso sentenza del Giudice di Pace di Salerno, n. 1377/2021, depositata il 23.03.2021, non notificata
CONCLUSIONI
Come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di opposizione ex art 615 c.p.c., l'attore in primo grado impugnava l'estratto di ruolo trasfuso nella cartella di pagamento recante n. 10020130010531368000, concernente sanzioni amministrative pecuniarie ex lege 689/1981, irrogate a fronte di violazioni del CdS, domandando l'accertamento negativo del credito, stante l'omessa notificazione della cartella di pagamento riferita al ruolo oggetto di impugnazione e l'intervenuta prescrizione del credito recato dal medesimo estratto.
Con sentenza n. 1377/2021, il Giudice adito riconosceva la fondatezza della domanda attorea, per essere intervenuta la prescrizione del credito. Accoglieva, dunque, l'opposizione e per l'effetto dichiarava la non debenza delle somme di cui alla cartella opposta, con condanna dell'ente convenuto al pagamento delle spese di lite.
1.1 L proponeva gravame domandando l'integrale riforma della decisione impugnata, Pt_1 verso cui deduceva quali motivi di censura: l'inammissibilità della domanda proposta in primo grado, attesa la tardività della sua proposizione;
l'inammissibilità dell'opposizione per carenza di interesse ad agire;
mancata prescrizione del credito contestato.
1.2 Con propria comparsa si costituiva, in questo grado di giudizio, l'appellato CP_1
, deducendo, in via preliminare, l'inammissibilità del gravame per violazione degli artt. 339
[...]
e 342 cpc, oltre all'acquiescenza delle parti della sentenza non appellate. Sosteneva: l'ammissibilità dell'azione giudiziaria intrapresa, inerente all'impugnazione di estratto di ruolo;
la sopravvenuta estinzione della pretesa creditoria per prescrizione;
la decadenza dell'agente riscossore del diritto a riscuotere essendo decorso il termine di legge dalla consegna del ruolo;
la legittimazione a contraddire dell' l'omessa notifica della cartella in parola;
l'inammissibilità della nuova prova Pt_1 documentale (relata di notifica) non prodotta in prime cure;
la prescrizione del credito di cui alla cartella de qua. Concludeva, quindi, per l'accoglimento di tutte le eccezioni ed istanze proposte, con conferma della decisione impugnata, vinte le spese con attribuzione ai legali dichiaratisi antistatari.
2. In via preliminare rispetto all'esame del merito deve esser verificata, trattandosi di questione rilevabile di ufficio indipendentemente dalla relativa doglianza sollevata dalla parte interessata,
l'ammissibilità dell'appello proposto da sotto il profilo del rispetto del Parte_1 termine per l'impugnazione.
Il quadro normativo di riferimento è costituito dal combinato disposto dell'articolo 325 c.p.c., dell'articolo 326 c.p.c. e dell'articolo 327 c.p.c. - nella formulazione introdotta dall'articolo 46 comma
17 della legge n. 69 del 2009, applicabile ratione temporis al presente giudizio, in quanto instaurato in primo grado dopo l'entrata in vigore della stessa legge, in virtù della disciplina transitoria dettata dall'articolo 58 della legge n. 69 del 2009 -, che prevedono che il termine perentorio per proporre l'appello è di trenta giorni e decorre dalla notifica della sentenza di primo grado, mentre nel caso in cui la sentenza non è stata notificata è di sei mesi (con la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale compreso fra l'1 e il 31 Agosto, sospensione inapplicabile in materia di opposizione all'esecuzione) e decorre dalla pubblicazione della sentenza.
Premesso che la sentenza impugnata non è stata notificata all'appellante, deve ritenersi che l'appello, proposto con ricorso notificato in data 15.09.2021, è stato formulato nel rispetto del termine di sei mesi (con l'inapplicabilità, ratione materiae, della sospensione feriale dei termini per l'impugnazione) decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata, che è stata effettuata in data 23.03.2021.
Pertanto, stante la tempestività dell'appello, deve essere valutata nel merito la sua fondatezza (cfr.
Tribunale di Potenza, Sentenza n. 1634/2023 del 09-12-2023).
Ebbene, in apertura, mette conto evidenziarsi come le censure sollevate dalle parti debbano vagliarsi procedendo con ordine sistematico.
Circa l'inammissibilità del presente gravame per violazione dell'art 339 c.p.c., si evidenzia che in ragione del valore della lite, il Giudice di Pace esercita la giurisdizione equitativa, ai sensi dell'art. 113 c.p.c., II comma, che dispone che le cause con valore non eccedente i millecento euro debbano decidersi secondo equità necessaria, per cui trova applicazione un peculiare regime di impugnazione.
Il valore della controversia in esame- pari ad euro 326,29 - è posto entro la soglia indicata dalla norma citata, per cui l'appello costituisce l'unico rimedio impugnatorio ordinario azionabile da chi ne ha interesse, per i motivi limitati di revisione indicati dalla norma dell'art 339 comma III c.p.c., così come sostituita ai sensi dell'art. 1 Dlgs. 40/2006. Il Tribunale, in funzione di giudice di appello avverso le sentenze equitative del Giudice di Pace, è tenuto a verificare, secondo l'art. 339 comma III c.p.c., l'inosservanza delle norme sul procedimento, di quelle costituzionali e comunitarie e dei principi regolatori della materia, che non possono essere violati nemmeno in un giudizio di equità (cfr. Cass. 769/2021). Pertanto, ove azionato il mezzo di gravame in relazione all'esercizio della giurisdizione equitativa del Giudice di Pace, la cognizione del Giudice di seconde cure è limitato ai motivi indicati dalla norma, con conseguente pronuncia di inammissibilità in relazione alle doglianze eventualmente dedotte, che esulino dalle categorie di norme indicate. In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che l'equità del Giudice di Pace non concerne l'applicazione delle norme processuali, la cui osservanza non può venire meno neppure in ragione del valore della lite, ma si riferisce alle norme sostanziali (cfr. ex multis Cass. 14454/2005). In tal senso, con riferimento all'appello in esame, si riscontra che la parte appellante, ha dedotto vizi della sentenza impugnata riconducibili alla categoria delle norme sul procedimento, rientranti nel novero dei motivi limitati ex art 339 co III c.p.c., per le quali questo Tribunale può vagliarne la fondatezza.
Parimenti infondata è l'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello proposto, ai sensi dell'art 342 c.p.c. Al riguardo, l'appellato evidenzia che l' ha proceduto ad impugnare genericamente la Pt_1 sentenza di primo grado, non indicando le parti della pronuncia di cui invochi la riforma, e riscontrando gravi mancanze circa la parte argomentativa concernente il tenore dell'intervento modificativo richiesto al giudice di appello. Con l'articolo 342 c.p.c. è stato introdotto il cd filtro formale in appello, con cui si prevede che il giudice dell'impugnazione dichiari l'inammissibilità dell'appello, ove risulti formulato in modo vago con riguardo ai capi della sentenza impugnati e all'indicazione delle circostanze da cui derivi la violazione della legge, oltre che rilevanza che questi assumono ai fini della decisione. Attualmente la giurisprudenza di legittimità è unanime nel senso di considerare ammissibile l'appello da cui si ricavino chiaramente ed esaustivamente i punti della sentenza oggetto di impugnazione e i passaggi argomentativi sufficienti a definire il quantum appellatum. In particolare, l'appello costituisce un mezzo di impugnazione, avente natura di revisio prioris instantiae, geneticamente a critica libera. Ed infatti, con l'atto introduttivo dell'impugnazione, l'appellante è tenuto ad indicare le questioni e punti contestati della sentenza impugnata, e con essi le relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra far ricorso a forme sacramentali, ovvero un progetto alternativo di decisione (cfr. Cass SU sentenza n.27199/2017; Cass.7675/2019, n.16914/18,
n.30450/18). Nel compiere tali valutazioni preliminari per il caso di specie, questo Tribunale ritiene che l'impugnazione avanzata è, invero, ammissibile, risultando adeguatamente indicati e raffrontati i punti e le questioni della sentenza impugnata su cui si fondano le ragioni di dissenso e per i quali se ne richiede la riforma (cfr. atto di appello), sollecitando, dunque, una revisione della precedente pronuncia, della quale il Tribunale è in grado di cogliere il senso e la portata della critica (cfr. Cass
10916/2017; Cass 11999/2017; Cass. SU 10878/2015).
Quanto alla dedotta acquiescenza parziale per effetto dell'impugnazione parziale (recata dall'art. 329, comma 2, del codice di procedura civile), si rileva che perché la stessa si compia sia necessario che, dal contesto dell'atto di impugnazione, si deduca in modo non equivoco la volontà dell'appellante di sottoporre solo in parte la decisione all'esame d'appello (cfr. Corte di Cassazione, sez. V, ordinanza
29 aprile 2019, n. 30369, in linea con un consolidato orientamento formatosi presso la giurisprudenza di legittimità, cfr.Cass. nn. 12062/1999, 438/1996, 9823/1992 e 5641/1986). Ed infatti,
l'acquiescenza può verificarsi solo con riferimento ai capi della sentenza completamente autonomi, in quanto concernenti questioni indipendenti da quelle investite dal motivo di gravame, perché fondate su individuali presupposti di fatto e di diritto, tali da consentire che ciascun capo conservi l'efficacia precettiva anche se gli altri vengano meno;
di conseguenza, l'acquiescenza non può verificarsi sulle affermazioni contenute nella sentenza che costituiscano mera premessa logica della statuizione adottata, ove questa sia oggetto del gravame. La acquiescenza parziale esige un elemento soggettivo – costituito dalla volontà di impugnare solo una parte della sentenza – ed un elemento oggettivo, costituito dall'autonomia della parte impugnata e della parte nonmpugnata;
relativamente all'elemento oggettivo, è stato affermato che non si verifichi qualora la parte non impugnata si ponga in nesso di consequenzialità con la parte impugnata, trovando in essa il suo presupposto, poiché in tale ipotesi gli effetti dell'accoglimento dell'impugnazione si estendono ai capi dipendenti, che ne costituiscano un consequenziale sviluppo. In altre parole, qualora i diversi capi siano tra loro inscindibilmente collegati, o le affermazioni ed enunciazioni contenute nella motivazione costituiscano premessa logica necessaria della pronuncia specificata nel dispositivo, l'impugnazione di un capo è sufficiente ad escludere l'acquiescenza agli altri capi ad esso collegati (Cass. nn.
11790/2002, 8859/2001, 2062/2001, 11422/2000, 9823/1998, 6494/1988, 2747/1998 e 33/2008).
Ciò posto e ritenuta la acquiescenza non verificatasi nella specie, si ritiene che il gravame debba essere accolto in ordine al motivo concernente l'inammissibilità dell'originaria opposizione per carenza di interesse ad agire dell'attore in primo grado. In proposito, il Tribunale ritiene di poter procedere alla delibazione del gravame in omaggio alla regola di giudizio della cd. “ragione più liquida”. Si osserva preliminarmente e sul punto che, per esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, anche costituzionalizzate, l'esame di tutte le questioni prospettate dalle parti, pur dedotte in via principale, non risulta necessario quando la domanda può essere decisa sulla base della soluzione di una questione a carattere assorbente, in forza del criterio della c.d. ragione più liquida, nel senso che la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, anche se la stessa sia logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminarle previamente tutte secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. (Cass.
8.5.2014, n. 9931, secondo cui "in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida"
- desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale"). Ebbene, calando il suesposto principio nel caso di specie, ritiene questo giudicante di poter direttamente rilevare che il presente gravame è da accogliere in relazione alla carenza di interesse ad agire del debitore, dedotta da parte del concessionario, il quale contesta l'ammissibilità dell'opposizione promossa in primo grado. Sul punto, ritiene questo giudice che – ai fini della verifica dell'interesse ad agire nel caso di opposizione diretta avverso il ruolo esattoriale (questione devoluta nella presente sede per effetto del gravame) – assuma rilievo la sopravvenuta novella normativa di cui all'art.
3-bis del D.L. n. 146 del 2021, convertito dalla legge n. 215 del 2021, disposizione con la quale è stato aggiunto il comma 4-bis all'art. 12 del D.P.R. n. 602 del 1973, il quale conseguentemente prevede che “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”. Orbene, ai sensi dell'art. 1 della legge di conversione (che ha introdotto tale previsione) la disposizione in esame è in vigore dal 21/12/2021
(ovverosia dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). Si tratta, peraltro, di una previsione che ha carattere generale e che riguarda tutti i crediti per i quali trova applicazione la procedura di riscossione mediante ruolo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 e, segnatamente, sia quelli di natura tributaria, che quelli c.d. extra-tributari (ivi compresi, quindi, i crediti nascenti dai verbali di contestazione delle contravvenzioni per violazione del codice della strada). Sotto tale profilo, infatti, la conclusione in questione discende dagli artt. 17 e 18 del D. Lgs. n. 46 del 1999 (per i crediti contributivi e previdenziali), dall'art. 27 della legge n. 689 del 1981 e dall'art. 206 del D. Lgs. n. 285 del 1992 (per le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, anche per contravvenzioni al codice della strada), atteso che la riscossione di tali somme è espressamente disciplinata mediante rinvio alle norme previste per la riscossione delle imposte dirette (si ribadisce, il D.P.R. n. 602 del 1973).Ciò posto, la disposizione sopra citata dell'art. 12, comma 4-bis, del D.P.R.
n. 602 del 1973 è di immediata applicabilità a tutti i giudizi ancora pendenti alla data di entrata in vigore. Sulla questione erano già intervenute le sezioni unite della Corte di Cassazione con la nota sentenza n. 19704/2015, con cui si è ammesso che l'intimato che non avesse avuto conoscenza del ruolo per l'omessa o invalida notifica della cartella di pagamento, potesse impugnare l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario, al fine di ottenere una tutela anticipatoria del patrimonio, e più in particolare di evitare indebite compressioni o ritardi nella tutela giurisdizionale.
Ciononostante, la prevalente giurisprudenza di legittimità aveva escluso la sussistenza di un interesse ad agire 'automatico' con l'opposizione ex art 615 c.p.c., a fronte della prova della notificazione della cartella e, soprattutto, nel caso in cui l'intimato intendesse “far valere fatti estintivi successivi (quali la prescrizione del credito), non essendo configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dall'amministrazione” (cfr. Cass 7353/2022). Di poi, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno espressamente affermato il principio per cui “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla I. 17 dicembre
2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata” (Cass. Sez.
Un. 6 settembre 2022, n. 26283). Nel caso di specie, quindi, la sopravvenuta previsione così introdotta comporta – in via del tutto assorbente rispetto ad ogni altra considerazione – l'accoglimento del gravame e la dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione: invero, l'originario opponente non ha provato, né allegato (neppure nel presente grado di giudizio) l'esistenza di un pregiudizio derivante dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale nei termini prescritti dal sopra citato art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602 del 1973. Tale arresto giurisprudenziale è stato seguito anche in più recenti pronunce delle sezioni semplici della Suprema Corte, con cui si è chiarito che la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione per difetto di interesse ad agire è coerente con l'insegnamento della Corte, secondo cui “non è configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa sia stata intrapresa dall'Amministrazione” (cfr. ex multis Cass 7353/2022). Ancora, ha puntualizzato che il giudizio di merito, avendo ad oggetto l'impugnazione dell'estratto di ruolo, è senz'altro soggetto all'applicazione del nuovo comma 4-bis dell'art 12 D.P.R. n. 602/1973, così come interpretato dalle
Sezioni Unite. Pertanto, vista la fattispecie concreta, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso innanzi ad essa promosso rilevando che “atteso che la ricorrente non aveva proceduto a depositare, entro l'adunanza camerale, documentazione ex art 372 c.p.c. attestante la sussistenza del proprio interesse ad agire”, secondo i casi specifici e tassativi della nuova disposizione, “deve trovare conferma la statuizione del giudice di merito di inammissibilità per difetto di interesse ad agire dell'opposizione intentata” (cfr. Cass. n. 5756/2022). In considerazione di quanto esposto, atteso che l'attore in primo grado ha eccepito il decorso del termine di prescrizione in mancanza di ulteriori atti interruttivi, l'appello è fondato in relazione al dedotto difetto di interesse dell'attore in primo grado. Ciò in quanto, lo stesso, nell'incardinare l'opposizione, si è limitato ad impugnare estratto esattoriale della pretesa indicata come prescritta, non avendo prodotto né allegato od in altro modo fornito dimostrazione in ordine agli ulteriori specifici elementi disponibili, dai quali emerga quello stato d'incertezza fonte di pregiudizio che sostanzia l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., vieppiù atteso che non risulta provata alcuna minaccia di esazione della pretesa creditoria da parte dell'Agente tenuto alla riscossione. Inoltre, il difetto di interesse a proporre la domanda ex art. 100 c.p.c. da parte dell'attore può essere rilevato in ogni stato e grado del giudizio, anche d'ufficio, trattandosi di una condizione dell'azione e, quindi, la cui sussistenza è necessaria dall'instaurazione della controversia e fino alla sua definizione (cfr. Cass.
26119/2021; Cass. 22999/2010). Pertanto, il Tribunale accerta la carenza di interesse ad agire dell'attore in primo grado;
ogni ulteriore censura avverso la sentenza impugnata è da ritenersi assorbita.
3. Con riguardo al governo delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., questo Tribunale ritiene equo disporre la compensazione delle spese giudiziali per il doppio grado di giudizio, in ragione del fatto che le questioni trattate sono state recentemente oggetto di riconsiderazione da parte della giurisprudenza di legittimità.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I. Dott.ssa Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in revisione della sentenza n. 1377/2021 emessa dal Giudice di Pace di Salerno, dichiara inammissibile la domanda promossa da ai Controparte_1 sensi dell'art. 12, comma 4 bis del D.P.R. n. 602/1973, come modificato dal D.L. n. 146/2021 convertito con modificazioni in legge n. 215/2021.
2. Spese di doppio grado di giudizio compensate.
Così deciso in Salerno, lì 3.04.25
Il Giudice
Dott.ssa Alessia Pecoraro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile – nella persona del G.I., in funzione di Giudice Unico, Dott.ssa
Alessia Pecoraro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7052 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2021, avente ad oggetto
“appello”, vertente
TRA
(P. VA , in persona del dr. Parte_1 P.IVA_1
nella qualità di Procuratore in virtù dei poteri conferiti giusta procura con atto Parte_2 notarile, rappresentata, difesa e domiciliata, giusta procura in atti, dall'Avv. Francesca DI
GENNARO (c.f. ) con studio in Napoli alla Riviera di Chiaia n°66 C.F._1
Appellante
E
(c.f. , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Controparte_1 C.F._2
Miriam MANCINELLA (c.f. ) e Gaetano BARTIROMO (c.f. C.F._3
), elett.te dom.to presso lo studio dei difensori in Nocera Inferiore (Sa)Via C.F._4
Giacomo Matteotti n°31
Appellato
Avverso sentenza del Giudice di Pace di Salerno, n. 1377/2021, depositata il 23.03.2021, non notificata
CONCLUSIONI
Come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di opposizione ex art 615 c.p.c., l'attore in primo grado impugnava l'estratto di ruolo trasfuso nella cartella di pagamento recante n. 10020130010531368000, concernente sanzioni amministrative pecuniarie ex lege 689/1981, irrogate a fronte di violazioni del CdS, domandando l'accertamento negativo del credito, stante l'omessa notificazione della cartella di pagamento riferita al ruolo oggetto di impugnazione e l'intervenuta prescrizione del credito recato dal medesimo estratto.
Con sentenza n. 1377/2021, il Giudice adito riconosceva la fondatezza della domanda attorea, per essere intervenuta la prescrizione del credito. Accoglieva, dunque, l'opposizione e per l'effetto dichiarava la non debenza delle somme di cui alla cartella opposta, con condanna dell'ente convenuto al pagamento delle spese di lite.
1.1 L proponeva gravame domandando l'integrale riforma della decisione impugnata, Pt_1 verso cui deduceva quali motivi di censura: l'inammissibilità della domanda proposta in primo grado, attesa la tardività della sua proposizione;
l'inammissibilità dell'opposizione per carenza di interesse ad agire;
mancata prescrizione del credito contestato.
1.2 Con propria comparsa si costituiva, in questo grado di giudizio, l'appellato CP_1
, deducendo, in via preliminare, l'inammissibilità del gravame per violazione degli artt. 339
[...]
e 342 cpc, oltre all'acquiescenza delle parti della sentenza non appellate. Sosteneva: l'ammissibilità dell'azione giudiziaria intrapresa, inerente all'impugnazione di estratto di ruolo;
la sopravvenuta estinzione della pretesa creditoria per prescrizione;
la decadenza dell'agente riscossore del diritto a riscuotere essendo decorso il termine di legge dalla consegna del ruolo;
la legittimazione a contraddire dell' l'omessa notifica della cartella in parola;
l'inammissibilità della nuova prova Pt_1 documentale (relata di notifica) non prodotta in prime cure;
la prescrizione del credito di cui alla cartella de qua. Concludeva, quindi, per l'accoglimento di tutte le eccezioni ed istanze proposte, con conferma della decisione impugnata, vinte le spese con attribuzione ai legali dichiaratisi antistatari.
2. In via preliminare rispetto all'esame del merito deve esser verificata, trattandosi di questione rilevabile di ufficio indipendentemente dalla relativa doglianza sollevata dalla parte interessata,
l'ammissibilità dell'appello proposto da sotto il profilo del rispetto del Parte_1 termine per l'impugnazione.
Il quadro normativo di riferimento è costituito dal combinato disposto dell'articolo 325 c.p.c., dell'articolo 326 c.p.c. e dell'articolo 327 c.p.c. - nella formulazione introdotta dall'articolo 46 comma
17 della legge n. 69 del 2009, applicabile ratione temporis al presente giudizio, in quanto instaurato in primo grado dopo l'entrata in vigore della stessa legge, in virtù della disciplina transitoria dettata dall'articolo 58 della legge n. 69 del 2009 -, che prevedono che il termine perentorio per proporre l'appello è di trenta giorni e decorre dalla notifica della sentenza di primo grado, mentre nel caso in cui la sentenza non è stata notificata è di sei mesi (con la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale compreso fra l'1 e il 31 Agosto, sospensione inapplicabile in materia di opposizione all'esecuzione) e decorre dalla pubblicazione della sentenza.
Premesso che la sentenza impugnata non è stata notificata all'appellante, deve ritenersi che l'appello, proposto con ricorso notificato in data 15.09.2021, è stato formulato nel rispetto del termine di sei mesi (con l'inapplicabilità, ratione materiae, della sospensione feriale dei termini per l'impugnazione) decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata, che è stata effettuata in data 23.03.2021.
Pertanto, stante la tempestività dell'appello, deve essere valutata nel merito la sua fondatezza (cfr.
Tribunale di Potenza, Sentenza n. 1634/2023 del 09-12-2023).
Ebbene, in apertura, mette conto evidenziarsi come le censure sollevate dalle parti debbano vagliarsi procedendo con ordine sistematico.
Circa l'inammissibilità del presente gravame per violazione dell'art 339 c.p.c., si evidenzia che in ragione del valore della lite, il Giudice di Pace esercita la giurisdizione equitativa, ai sensi dell'art. 113 c.p.c., II comma, che dispone che le cause con valore non eccedente i millecento euro debbano decidersi secondo equità necessaria, per cui trova applicazione un peculiare regime di impugnazione.
Il valore della controversia in esame- pari ad euro 326,29 - è posto entro la soglia indicata dalla norma citata, per cui l'appello costituisce l'unico rimedio impugnatorio ordinario azionabile da chi ne ha interesse, per i motivi limitati di revisione indicati dalla norma dell'art 339 comma III c.p.c., così come sostituita ai sensi dell'art. 1 Dlgs. 40/2006. Il Tribunale, in funzione di giudice di appello avverso le sentenze equitative del Giudice di Pace, è tenuto a verificare, secondo l'art. 339 comma III c.p.c., l'inosservanza delle norme sul procedimento, di quelle costituzionali e comunitarie e dei principi regolatori della materia, che non possono essere violati nemmeno in un giudizio di equità (cfr. Cass. 769/2021). Pertanto, ove azionato il mezzo di gravame in relazione all'esercizio della giurisdizione equitativa del Giudice di Pace, la cognizione del Giudice di seconde cure è limitato ai motivi indicati dalla norma, con conseguente pronuncia di inammissibilità in relazione alle doglianze eventualmente dedotte, che esulino dalle categorie di norme indicate. In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che l'equità del Giudice di Pace non concerne l'applicazione delle norme processuali, la cui osservanza non può venire meno neppure in ragione del valore della lite, ma si riferisce alle norme sostanziali (cfr. ex multis Cass. 14454/2005). In tal senso, con riferimento all'appello in esame, si riscontra che la parte appellante, ha dedotto vizi della sentenza impugnata riconducibili alla categoria delle norme sul procedimento, rientranti nel novero dei motivi limitati ex art 339 co III c.p.c., per le quali questo Tribunale può vagliarne la fondatezza.
Parimenti infondata è l'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello proposto, ai sensi dell'art 342 c.p.c. Al riguardo, l'appellato evidenzia che l' ha proceduto ad impugnare genericamente la Pt_1 sentenza di primo grado, non indicando le parti della pronuncia di cui invochi la riforma, e riscontrando gravi mancanze circa la parte argomentativa concernente il tenore dell'intervento modificativo richiesto al giudice di appello. Con l'articolo 342 c.p.c. è stato introdotto il cd filtro formale in appello, con cui si prevede che il giudice dell'impugnazione dichiari l'inammissibilità dell'appello, ove risulti formulato in modo vago con riguardo ai capi della sentenza impugnati e all'indicazione delle circostanze da cui derivi la violazione della legge, oltre che rilevanza che questi assumono ai fini della decisione. Attualmente la giurisprudenza di legittimità è unanime nel senso di considerare ammissibile l'appello da cui si ricavino chiaramente ed esaustivamente i punti della sentenza oggetto di impugnazione e i passaggi argomentativi sufficienti a definire il quantum appellatum. In particolare, l'appello costituisce un mezzo di impugnazione, avente natura di revisio prioris instantiae, geneticamente a critica libera. Ed infatti, con l'atto introduttivo dell'impugnazione, l'appellante è tenuto ad indicare le questioni e punti contestati della sentenza impugnata, e con essi le relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra far ricorso a forme sacramentali, ovvero un progetto alternativo di decisione (cfr. Cass SU sentenza n.27199/2017; Cass.7675/2019, n.16914/18,
n.30450/18). Nel compiere tali valutazioni preliminari per il caso di specie, questo Tribunale ritiene che l'impugnazione avanzata è, invero, ammissibile, risultando adeguatamente indicati e raffrontati i punti e le questioni della sentenza impugnata su cui si fondano le ragioni di dissenso e per i quali se ne richiede la riforma (cfr. atto di appello), sollecitando, dunque, una revisione della precedente pronuncia, della quale il Tribunale è in grado di cogliere il senso e la portata della critica (cfr. Cass
10916/2017; Cass 11999/2017; Cass. SU 10878/2015).
Quanto alla dedotta acquiescenza parziale per effetto dell'impugnazione parziale (recata dall'art. 329, comma 2, del codice di procedura civile), si rileva che perché la stessa si compia sia necessario che, dal contesto dell'atto di impugnazione, si deduca in modo non equivoco la volontà dell'appellante di sottoporre solo in parte la decisione all'esame d'appello (cfr. Corte di Cassazione, sez. V, ordinanza
29 aprile 2019, n. 30369, in linea con un consolidato orientamento formatosi presso la giurisprudenza di legittimità, cfr.Cass. nn. 12062/1999, 438/1996, 9823/1992 e 5641/1986). Ed infatti,
l'acquiescenza può verificarsi solo con riferimento ai capi della sentenza completamente autonomi, in quanto concernenti questioni indipendenti da quelle investite dal motivo di gravame, perché fondate su individuali presupposti di fatto e di diritto, tali da consentire che ciascun capo conservi l'efficacia precettiva anche se gli altri vengano meno;
di conseguenza, l'acquiescenza non può verificarsi sulle affermazioni contenute nella sentenza che costituiscano mera premessa logica della statuizione adottata, ove questa sia oggetto del gravame. La acquiescenza parziale esige un elemento soggettivo – costituito dalla volontà di impugnare solo una parte della sentenza – ed un elemento oggettivo, costituito dall'autonomia della parte impugnata e della parte nonmpugnata;
relativamente all'elemento oggettivo, è stato affermato che non si verifichi qualora la parte non impugnata si ponga in nesso di consequenzialità con la parte impugnata, trovando in essa il suo presupposto, poiché in tale ipotesi gli effetti dell'accoglimento dell'impugnazione si estendono ai capi dipendenti, che ne costituiscano un consequenziale sviluppo. In altre parole, qualora i diversi capi siano tra loro inscindibilmente collegati, o le affermazioni ed enunciazioni contenute nella motivazione costituiscano premessa logica necessaria della pronuncia specificata nel dispositivo, l'impugnazione di un capo è sufficiente ad escludere l'acquiescenza agli altri capi ad esso collegati (Cass. nn.
11790/2002, 8859/2001, 2062/2001, 11422/2000, 9823/1998, 6494/1988, 2747/1998 e 33/2008).
Ciò posto e ritenuta la acquiescenza non verificatasi nella specie, si ritiene che il gravame debba essere accolto in ordine al motivo concernente l'inammissibilità dell'originaria opposizione per carenza di interesse ad agire dell'attore in primo grado. In proposito, il Tribunale ritiene di poter procedere alla delibazione del gravame in omaggio alla regola di giudizio della cd. “ragione più liquida”. Si osserva preliminarmente e sul punto che, per esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, anche costituzionalizzate, l'esame di tutte le questioni prospettate dalle parti, pur dedotte in via principale, non risulta necessario quando la domanda può essere decisa sulla base della soluzione di una questione a carattere assorbente, in forza del criterio della c.d. ragione più liquida, nel senso che la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, anche se la stessa sia logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminarle previamente tutte secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. (Cass.
8.5.2014, n. 9931, secondo cui "in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida"
- desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale"). Ebbene, calando il suesposto principio nel caso di specie, ritiene questo giudicante di poter direttamente rilevare che il presente gravame è da accogliere in relazione alla carenza di interesse ad agire del debitore, dedotta da parte del concessionario, il quale contesta l'ammissibilità dell'opposizione promossa in primo grado. Sul punto, ritiene questo giudice che – ai fini della verifica dell'interesse ad agire nel caso di opposizione diretta avverso il ruolo esattoriale (questione devoluta nella presente sede per effetto del gravame) – assuma rilievo la sopravvenuta novella normativa di cui all'art.
3-bis del D.L. n. 146 del 2021, convertito dalla legge n. 215 del 2021, disposizione con la quale è stato aggiunto il comma 4-bis all'art. 12 del D.P.R. n. 602 del 1973, il quale conseguentemente prevede che “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”. Orbene, ai sensi dell'art. 1 della legge di conversione (che ha introdotto tale previsione) la disposizione in esame è in vigore dal 21/12/2021
(ovverosia dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). Si tratta, peraltro, di una previsione che ha carattere generale e che riguarda tutti i crediti per i quali trova applicazione la procedura di riscossione mediante ruolo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 e, segnatamente, sia quelli di natura tributaria, che quelli c.d. extra-tributari (ivi compresi, quindi, i crediti nascenti dai verbali di contestazione delle contravvenzioni per violazione del codice della strada). Sotto tale profilo, infatti, la conclusione in questione discende dagli artt. 17 e 18 del D. Lgs. n. 46 del 1999 (per i crediti contributivi e previdenziali), dall'art. 27 della legge n. 689 del 1981 e dall'art. 206 del D. Lgs. n. 285 del 1992 (per le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, anche per contravvenzioni al codice della strada), atteso che la riscossione di tali somme è espressamente disciplinata mediante rinvio alle norme previste per la riscossione delle imposte dirette (si ribadisce, il D.P.R. n. 602 del 1973).Ciò posto, la disposizione sopra citata dell'art. 12, comma 4-bis, del D.P.R.
n. 602 del 1973 è di immediata applicabilità a tutti i giudizi ancora pendenti alla data di entrata in vigore. Sulla questione erano già intervenute le sezioni unite della Corte di Cassazione con la nota sentenza n. 19704/2015, con cui si è ammesso che l'intimato che non avesse avuto conoscenza del ruolo per l'omessa o invalida notifica della cartella di pagamento, potesse impugnare l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario, al fine di ottenere una tutela anticipatoria del patrimonio, e più in particolare di evitare indebite compressioni o ritardi nella tutela giurisdizionale.
Ciononostante, la prevalente giurisprudenza di legittimità aveva escluso la sussistenza di un interesse ad agire 'automatico' con l'opposizione ex art 615 c.p.c., a fronte della prova della notificazione della cartella e, soprattutto, nel caso in cui l'intimato intendesse “far valere fatti estintivi successivi (quali la prescrizione del credito), non essendo configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dall'amministrazione” (cfr. Cass 7353/2022). Di poi, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno espressamente affermato il principio per cui “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla I. 17 dicembre
2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata” (Cass. Sez.
Un. 6 settembre 2022, n. 26283). Nel caso di specie, quindi, la sopravvenuta previsione così introdotta comporta – in via del tutto assorbente rispetto ad ogni altra considerazione – l'accoglimento del gravame e la dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione: invero, l'originario opponente non ha provato, né allegato (neppure nel presente grado di giudizio) l'esistenza di un pregiudizio derivante dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale nei termini prescritti dal sopra citato art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602 del 1973. Tale arresto giurisprudenziale è stato seguito anche in più recenti pronunce delle sezioni semplici della Suprema Corte, con cui si è chiarito che la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione per difetto di interesse ad agire è coerente con l'insegnamento della Corte, secondo cui “non è configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa sia stata intrapresa dall'Amministrazione” (cfr. ex multis Cass 7353/2022). Ancora, ha puntualizzato che il giudizio di merito, avendo ad oggetto l'impugnazione dell'estratto di ruolo, è senz'altro soggetto all'applicazione del nuovo comma 4-bis dell'art 12 D.P.R. n. 602/1973, così come interpretato dalle
Sezioni Unite. Pertanto, vista la fattispecie concreta, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso innanzi ad essa promosso rilevando che “atteso che la ricorrente non aveva proceduto a depositare, entro l'adunanza camerale, documentazione ex art 372 c.p.c. attestante la sussistenza del proprio interesse ad agire”, secondo i casi specifici e tassativi della nuova disposizione, “deve trovare conferma la statuizione del giudice di merito di inammissibilità per difetto di interesse ad agire dell'opposizione intentata” (cfr. Cass. n. 5756/2022). In considerazione di quanto esposto, atteso che l'attore in primo grado ha eccepito il decorso del termine di prescrizione in mancanza di ulteriori atti interruttivi, l'appello è fondato in relazione al dedotto difetto di interesse dell'attore in primo grado. Ciò in quanto, lo stesso, nell'incardinare l'opposizione, si è limitato ad impugnare estratto esattoriale della pretesa indicata come prescritta, non avendo prodotto né allegato od in altro modo fornito dimostrazione in ordine agli ulteriori specifici elementi disponibili, dai quali emerga quello stato d'incertezza fonte di pregiudizio che sostanzia l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., vieppiù atteso che non risulta provata alcuna minaccia di esazione della pretesa creditoria da parte dell'Agente tenuto alla riscossione. Inoltre, il difetto di interesse a proporre la domanda ex art. 100 c.p.c. da parte dell'attore può essere rilevato in ogni stato e grado del giudizio, anche d'ufficio, trattandosi di una condizione dell'azione e, quindi, la cui sussistenza è necessaria dall'instaurazione della controversia e fino alla sua definizione (cfr. Cass.
26119/2021; Cass. 22999/2010). Pertanto, il Tribunale accerta la carenza di interesse ad agire dell'attore in primo grado;
ogni ulteriore censura avverso la sentenza impugnata è da ritenersi assorbita.
3. Con riguardo al governo delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., questo Tribunale ritiene equo disporre la compensazione delle spese giudiziali per il doppio grado di giudizio, in ragione del fatto che le questioni trattate sono state recentemente oggetto di riconsiderazione da parte della giurisprudenza di legittimità.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I. Dott.ssa Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in revisione della sentenza n. 1377/2021 emessa dal Giudice di Pace di Salerno, dichiara inammissibile la domanda promossa da ai Controparte_1 sensi dell'art. 12, comma 4 bis del D.P.R. n. 602/1973, come modificato dal D.L. n. 146/2021 convertito con modificazioni in legge n. 215/2021.
2. Spese di doppio grado di giudizio compensate.
Così deciso in Salerno, lì 3.04.25
Il Giudice
Dott.ssa Alessia Pecoraro