Articolo 111 del Codice della proprietà industriale
Articolo 110Articolo 112
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15 maggio 2005
Art. 111. Diritti patrimoniali 1. I diritti nascenti dalla costituzione di nuove varieta' vegetali, tranne il diritto di esserne riconosciuto autore, sono alienabili e trasmissibili.
2. Qualora la nuova varieta' vegetale venga creata nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente o di impiego, si applica l'articolo 64.
Entrata in vigore il 15 maggio 2005
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