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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 10/12/2025, n. 2561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2561 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Lilia M. Ricucci, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 18.11.2025, tenuta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 5304/2018 del Ruolo
Generale Lavoro vertente
TRA
e , in proprio e Parte_1 Parte_2 quali eredi di Persona_1
, quale erede di Parte_3 Persona_1 tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Gerardo Morese e L. Walter Iannella per procura speciale alle liti in atti ricorrente
contro
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
AM PA per procura speciale alle liti in atti resistente
OGGETTO: danno differenziale
Ragioni di fatto e di diritto
I fatti di causa
Con ricorso depositato in data 23.05.2018, premesso di essere stato Persona_1 dipendente, dal 16.02.1978 al 30.06.2017, di dapprima formalmente inquadrato nella Controparte_1 pagina 1 di 21 qualifica di geometra-assistente e disegnatore presso l'Ufficio IV Lavori e Patrimonio di Bari e distaccato, dal 16.11.1978, presso la sezione dell'Ufficio Lavori di Foggia denominata Gruppo Manutenzione
Immobili (GMI); che tali uffici, composti da geometri, periti, assistenti, disegnatori e, talvolta, ingegneri ed operai, avevano il compito di eseguire manutenzioni ordinarie sulle strutture immobiliari sia edili che impiantistiche;
che la sua opera era consistita nel coordinamento e nell'assistenza delle attività manutentive di tutti gli uffici postali della provincia di Foggia, ove esistevano 19 installazioni denominate , CP_2 costruite negli anni settanta, le cui strutture di tompagno interne, sia dei muri, perimetrali che di quelli divisori, erano state realizzate con pannelli prefabbricati di cemento/amianto; che dal finire degli anni settanta egli ricorrente ed altri colleghi dell'ufficio avevano fatto eseguire con cadenza pressoché quotidiana lavori ordinari su tali strutture, che avevano richiesto la foratura delle pareti di amianto,
l'installazione di apparecchiature elettriche, bacheche, quadri e imbiancature di muri previa raschiatura di vecchie tinte;
che nel 2000 “circa” i Gruppi di Manutenzione Immobili erano stati soppressi ed il personale era stato applicato in altre attività lavorative, prevalentemente all'interno degli uffici postali;
che sempre intorno all'anno 2000 gli uffici tecnici di poste erano stati trasformati in Aree Immobiliari;
che egli ricorrente era stato incaricato - direttamente dal Direttore dell'Area Immobiliare di Bari, Ing.
[...]
- di occuparsi di tutte le problematiche tecniche immobiliari della provincia di Foggia, così Per_2 lavorando a stretto contatto con i Direttori di Filiale di Foggia e con i vari responsabili delle aree
Amministrazioni e Acquisti e i Capi delle risorse umane;
che nel 2009 egli ricorrente aveva ottenuto la nuova qualifica di Building Manager;
che nella qualità di referente dell'ufficio tecnico di Foggia, in occasione di furti e rapine con danni avvenuti negli uffici postali, le sue mansioni erano consistite nell'intervento immediato all'interno degli uffici per la verifica e il ripristino dello stato dei luoghi, incaricando ditte specializzate per la rimozione e la bonifica dell'amianto; che egli ricorrente aveva presenziato a tutti i lavori di ristrutturazione che erano stati effettuati negli uffici postali della provincia di
Foggia e nelle zone limitrofe, nonché ai lavori di bonifica, manutenzione, demolizione di pareti e pannelli e rimozione dei materiali residuati in seguito al verificarsi di furti e rapine;
che nello svolgimento di tali attività non era stato dotato di alcun dispositivo di protezione, nonostante la presenza di notevoli quantità di fibre di amianto presenti nelle pareti, negli arredi e nei divisori degli uffici delle;
che, in CP_1 particolare, a partire dagli anni 2000, erano stati ristrutturati e bonificati con le eliminazione totale dell'amianto, anche sotto il suo diretto controllo, gli uffici postali di Apricena, Castelnuovo della Daunia,
Lesina, Monte Sant'Angelo, Orta Nova, San Menaio, Sannicandro Garganico, Trinitapoli, Troia e Vico del
Gargano; che, alla data del deposito del ricorso, ancora esistevano nove uffici ove era presente l'amianto, quali , Controparte_3 Controparte_4 CP_5 CP_6 Controparte_7 [...]
, e Volturino;
che la parte datoriale mai aveva diffuso CP_8 Controparte_9 Controparte_10 disposizioni o circolari che informassero della nocività dell'amianto, nè aveva mai fornito dispositivi pagina 2 di 21 idonei ad evitare o ridurre il rischio di esposizione al predetto materiale fibroso, o sottoposto egli ricorrente a visite mediche specialistiche di controllo che riguardassero i polmoni e le vie respiratorie. descriveva poi una serie di episodi in cui era intervenuto per verificare danni e organizzare lavori Per_1 di ripristino in alcune sedi degli uffici postali della provincia di Foggia;
esponeva che a causa del contatto continuativo, per oltre vent'anni, alle polveri di amianto, in data 7.2.2014 gli era stato diagnosticato, a CP_ seguito di esame istologico, mesotelioma pleurico epitelioide;
che ha seguito di domanda all' presentata in data 28.4.2014, veniva riconosciuta l'origine professionale della malattia contratta;
che la parte resistente doveva quindi considerarsi responsabile ex artt. 2087 e 2043 c.c., con le conseguenze risarcitorie meglio descritte in ricorso;
che la malattia accertata aveva provocato anche ripercussioni dannose nei confronti della coniuge e della figlia convivente Parte_1 Parte_2
[...]
Tutto ciò premesso, ha adito il Tribunale di Foggia, in funzione di giudice del lavoro, unitamente ai predetti congiunti, onde sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare che la malattia professionale patita dal ricorrente in premessa meglio precisata, si è verificata per Persona_1 responsabilità imputabile alla datrice di lavoro in persona del legale rapp.te ( sede legale Roma Viale Controparte_1
Europa n.190 P.Iva C.F. per i motivi tutti innanzi esposti;
- 2) per l'effetto, previo P.IVA_1 P.IVA_2 accertamento del grado di invalidità permanente derivato al ricorrente dalla malattia Persona_1 professionale di cui in premessa, nella misura del 90% o di quella minore o maggiore che sarà accertata nel corso del giudizio, condannare la società in persona del legale rapp.te pro-tempore, al risarcimento in favore degli istanti Controparte_1 di tutti i danni dagli stessi rispettivamente subiti per le causali in premessa indicate, il tutto da liquidarsi: - in favore di nella somma complessiva: di € 1.329.279,68, ovvero in quella maggiore o minore che sarà Persona_1 determinata nel corso del giudizio a seguito dell'espletamento della chiesta CTU ed occorrendo in via equitativa per le voci di danno in premessa indicate, riconosciute ma non determinabili oltre euro 750,00 per spese mediche sostenute;
ovvero dell'importo di euro 1.203.216,59 a titolo di danno differenziale ovvero in quella maggiore o minore che sarà determinata nel corso del giudizio a seguito dell'espletamento della chiesta CTU ed occorrendo in via equitativa per le voci di danno in premessa indicate, riconosciute ma non determinabile oltre euro 750,00 per spese mediche sostenute;
- nella misura di €
111.542,29 in favore di e nell'importo di euro 130.642,94 in favore di Parte_1 Parte_2
, tutti a titolo di risarcimento del danno da stress post traumatico ed esistenziale da ciascuna di esse patiti quali
[...] strette congiunte del sig. il tutto oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi sulle Persona_1 somme rivalutate, da calcolarsi di anno in anno, con decorrenza dall'epoca del verificarsi della malattia professionale, ovvero di quella maggiore o minore che sarà determinata nel corso del giudizio a seguito dell'espletamento della chiesta CTU ed occorrendo in via equitativa”. Vinte le spese di lite.
Con memoria difensiva si è costituita in giudizio contestando la domanda con Controparte_1 articolate argomentazioni e chiedendo l'accoglimento pagina 3 di 21 delle seguenti conclusioni: “per quanto attiene il Sig. in via principale: rigettare ogni Persona_1 avversa domanda siccome infondata in fatto ed in diritto;
in via subordinata: accertare e dichiarare non dovute, in tutto o in parte, le somme richieste dal ricorrente a titolo di danni, anche per effetto della necessaria detrazione di quanto già riconosciutogli a titolo indennitario dall' ; per quanto attiene le Sigg.re e CP_11 Parte_1 [...]
in via preliminare: previa separazione delle loro domande rispetto a quelle formulate dal Sig. Parte_2 [...]
dichiarare la propria incompetenza per materia, essendo in realtà competente a giudicare sulle Persona_1 domande delle ricorrente, per le ragioni suesposte, la Sezione Civile di codesto Ecc.mo Tribunale di Foggia, con conseguente adozione di ogni provvedimento processuale;
nel merito, rigettare ogni domanda delle ricorrenti poiché infondata in fatto e in diritto;
in via subordinata: accertare e dichiarare per le suesposte ragioni non dovute, in tutto o in parte, le somme dalle stesse richieste a titolo di danni”. Vinte le spese di lite.
è deceduto in data 20.3.2019 e il 27.1.2020 è stata depositata memoria di Persona_1 costituzione, in qualità di eredi, di e già Parte_1 Parte_2 ricorrenti, in proprio, nell'originario ricorso e , altro figlio del de cuius. Le predette parti si Parte_3 sono riportate alle richieste formulate nel libello introduttivo della lite.
Acquisiti gli atti e i documenti delle parti, esperiti inutilmente vari tentativi di conciliazione, espletata l'istruzione probatoria, disposta CTU medico – legale e lette le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa all'esito dell'udienza del 18.11.2025, tenuta ex art. 127 ter c.p.c., mediante sentenza depositata telematicamente.
La trattazione unitaria, dinanzi alla sezione lavoro, delle posizioni degli originari ricorrenti
Il Tribunale ha ritenuto di trattare congiuntamente le domande spiegate da Persona_1 [...]
e le congiunte - consapevole che la ripartizione degli affari tra le diverse sezioni dell'Ufficio non Per_1 rappresenta una questione di competenza - per garantire l'economia del giudizio, rispettare i principi del giusto processo di cui all'art. 111 Cost. e anche al fine di assicurare una maggiore certezza del diritto, evitando pronunce discordanti sullo stesso fatto storico relativo alla malattia del lavoratore per motivi legati alla sua attività professionale: tutte esigenze tutelate dall'ordinamento al massimo livello, anche costituzionale (Cass. n. 18050/2010, n.16405/2008, n.18072/2002).
Il merito della lite
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto, nei termini che di seguito si espongono, dovendosi trattare partitamente causae petendi e petita dei singoli protagonisti della vicenda.
La posizione di Persona_1
1. La normativa e la giurisprudenza sottese all'an debeatur.
Preliminarmente ed in chiave ricostruttiva generale occorre osservare che il nostro ordinamento prevede un sistema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la cui ratio risiede nel principio del rischio professionale. Diretta conseguenza dell'originaria assunzione, a pagina 4 di 21 fondamento dell'assicurazione obbligatoria, del principio del rischio professionale, la regola dell'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, continua a costituire il fulcro della vigente disciplina di cui al dpr 1124 del 1965, anche dopo le innovazioni ad essa apportate dal d.lgs. 38/2000. Permane, infatti, quale principio guida della materia, derogatoria rispetto alle categorie di diritto comune, il disposto di cui all'art 10 co. 1 del dpr 1124/1965, a mente del quale, salvo che il fatto costituisca reato perseguibile d'ufficio, “l'assicurazione esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro”.
La Cassazione, valorizzando il disposto di cui all'ultimo comma dell'art 590 c.p. è ormai costante nell'affermare che anche l'art. 2087 c.c. costituisce vera e propria norma di prevenzione, avente carattere generale e sussidiario rispetto alla generale normativa antinfortunistica, di guisa che anche l'inosservanza dell'obbligo di sicurezza da esso contemplata è sicuramente idonea ad integrare la fattispecie di cui all'art
590 c.p. ultimo comma: “L'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile per infortunio sul lavoro o malattia professionale opera esclusivamente nei limiti posti dall'art. 10 del d.P.R. n.1124 del 1965 e per i soli eventi coperti dall'assicurazione obbligatoria, mentre qualora eventi lesivi eccedenti tale copertura abbiano comunque a verificarsi in pregiudizio del lavoratore e siano causalmente ricollegabili alla nocività dell'ambiente di lavoro, viene in rilievo l'art. 2087 cod. civ., che, come norma di chiusura del sistema antinfortunistico, impone al datore di lavoro, anche dove faccia difetto una specifica misura preventiva, di adottare comunque le misure generiche di prudenza e diligenza, nonché tutte le cautele necessarie, secondo le norme tecniche e di esperienza, a tutelare l'integrità fisica del lavoratore assicurato” (Cass. Sez. L,
Sentenza n. 4721 del 09/05/1998).
Venendo al caso di specie, dunque, occorrerà innanzitutto accertare se il datore di lavoro possa considerarsi direttamente responsabile della malattia professionale contratta da (il cui Per_1 inquadramento e le mansioni di formale attribuzione non sono state contestate da per Controparte_1 poi eventualmente valutare le conseguenze risarcitorie di tale responsabilità.
A tale riguardo, l'orientamento consolidato di legittimità ha già evidenziato come nell'impianto di tutela della salute e della dignità del lavoratore all'interno del rapporto di lavoro, una valenza decisiva assume anzitutto l'art. 2087 del codice civile il quale stabilisce che “l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa tutte le misure che, secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare
l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”. Perciò adottare “tutte le misure” significa che il datore non può ometterne nessuna tra quelle previste dall'ordinamento (siano esse misure oggettive o dispositivi personali di protezione;
misure relative all'ambiente o obblighi strumentali riferiti al controllo o alla formazione dei lavoratori); e significa, inoltre, che per giudicare della completezza della protezione occorra servirsi del criterio della “massima sicurezza tecnologicamente possibile” in base al quale il datore deve adoperarsi per evitare o ridurre l'esposizione al rischio dei dipendenti aldilà delle specifiche previsioni pagina 5 di 21 dettate dalla normativa prevenzionale, conformando il proprio operato ad una diligenza particolarmente qualificata, che tenga conto delle caratteristiche del lavoro, dell'esperienza e della tecnica.
Il rapporto tra obbligo di sicurezza ed acquisizioni scientifiche è stato affrontato anche dalla Corte di
Giustizia Europea con la sentenza del 15 novembre 2001 nella quale si è affermato che i rischi professionali oggetto di valutazione da parte del datore di lavoro non sono stabiliti una volta per tutte ma si evolvono in funzione dello sviluppo, delle condizioni di lavoro e delle ricerche scientifiche in materia.
Per la protezione dall'amianto, all'epoca della condotta, oltre all'art.2087 c.c., valeva pure quanto disposto dal D.P.R. 19 marzo 1965 n. 303 il quale reca le norme generali per l'igiene sul lavoro, stabilisce i requisiti generali degli ambienti di lavoro e prescrive visite mediche obbligatorie preventive e periodiche per i lavoratori esposti all'azione di sostanze tossiche o comunque nocive. In particolare all'interno del DPR
303/56 rileva anzitutto l'assolvimento del fondamentale obbligo di informazione stabilito a carico del datore (dall'art.4 ): “rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza i modi di prevenire i danni derivanti dai rischi predetti”. Anche l'art. 387 del diverso D.P.R. 547/55 può essere invocato in questa materia dal momento che attiene ai mezzi di protezione personale contro le inalazioni e prescrive che i lavoratori debbano essere dotati di maschere respiratorie: “I lavoratori esposti a specifici rischi di inalazioni pericolose di gas, polveri o fumi nocivi devono avere a disposizione maschere respiratorie o altri dispositivi idonei, da conservarsi in luogo adatto facilmente accessibile e noto al personale”.
La conoscenza della nocività dell'amianto per la salute risale all'inizio del 1900 (se ne parla già nel r.d.14.6.1909 n. 442 in tema di lavori ritenuti insalubri;
idem, nel d.lgt. 6/8/1916 n.1136 e nel r.d.1720/1936). Secondo un'acquisizione, divenuta patrimonio comune della giurisprudenza di merito e di legittimità, la conoscenza della pericolosità dell'esposizione all'amianto per il rischio di mesotelioma risale almeno ai primi anni sessanta, sia in ambito scientifico che imprenditoriale (tanto che, in relazione a tale ultimo ambito, si cita la nota l'iniziativa delle ferrovie inglesi di bonificare le carrozze già nel 1968; cfr.
Cass. sez IV 43786/2010 e Cass. sez. IV 38991/2010). Mentre l'asbestosi - pure essa una malattia mortale o comunque produttrice di una significativa abbreviazione della vita - è stata inserita nell'elenco tipizzato delle malattie professionali dalla legge 455/1943. Va poi tenuto conto del risalente e consolidato orientamento di legittimità (a partire da Cass. pen. 27.6.1979; 14.4.1994 est. 6858/90; 988/2003; Per_3
37432/2003; 988/2003; 37432/2003; 8204/2003; 7630/2005; Cass.Sez. IV 43786/2010 e Cass. sez. IV
38991/2010) secondo il quale l'accertamento di questa epoca non rileva ai fini della responsabilità del datore per mesotelioma pleurico, perché le misure protettive da adottare sarebbero state comunque quelle già prescritte dall'ordinamento per l'asbestosi (malattia anch'essa mortale e comunque gravemente invalidante) ossia quelle prescritte per tutelare il medesimo bene salute offeso (dall'una o dall'altra malattia). Ciò in quanto, ai fini del nesso causale tra colpa ed evento, quest'ultimo va considerato come grave danno alla salute del lavoratore e non inteso come specifico evento concretamente poi verificatosi pagina 6 di 21 (Cass. IV, 5919/1991, Rezza;
Cass. IV, 5037/2000, Cass. IV, 4675/07, Bartalini;
Cass. IV, Per_4
21513/09, Cass.Sez IV 43786/2010 e Cass. sez IV 38991/2010). Per_5
Di più, a proposito dello stesso rischio rappresentato dalle polveri d'amianto neppure manca nell'ordinamento un esplicito richiamo all'obbligo del datore di osservare tutte le norme del D.P.R.
303/1956 (e quindi anche l'art.21). Il rispetto delle norme di igiene dettate dal D.P.R. 303/1956 è specificamente richiamato ed imposto per la protezione dalle malattie da asbesto dagli artt. 174 e 155 del
D.P.R. 1124/65. E' da sempre riconosciuta, del resto, nell'ambito della giurisprudenza di legittimità
l'idoneità delle misure menzionate a diminuire il rischio di contrarre il mesotelioma ed anche a ridurre la virulenza del male (ovvero a ridurre le dosi di esposizioni nocive e ad allungare, insieme al periodo di latenza della malattia, la vita dei lavoratori). Proprio per questo la Cass. pen. Sez. 4, Sentenza n. 38991 del
10/06/2010 ha affermato che “in tema di reati colposi, la regola cautelare di cui all'art. 21 d.P.R. n. 303 del 1956 non mira a prevenire unicamente l'inalazione di polveri moleste (di qualunque natura), ma anche a prevenire le malattie che possono conseguire all'inalazione”.
Invero la giurisprudenza consolidata dalla Corte di legittimità ha statuito che ai fini del giudizio di prevedibilità, deve aversi riguardo alla potenziale idoneità della condotta a provocare danni, ma non necessita che l'agente si prefiguri lo specifico evento concretamente poi verificatosi (Cass. IV, 5919/1991,
Rezza; Cass. IV, 5037/2000, Camposano;
Cass. IV, 4675/07 Bartalini;
Cass. IV, 21513/09, . Per_5
E' stato poi di recente rimarcato che “Perché si configuri la responsabilità datoriale ai sensi dell'art. 2087 c.c. non occorre in capo all'imprenditore la prevedibilità dello specifico evento concretamente verificatosi o del suo decorso causale (nella specie, decesso del lavoratore per mesotelioma pleurico correlato all'esposizione a polveri di amianto), ma è sufficiente quella della potenziale idoneità della condotta a provocare un danno grave alla salute, sicché, ai fini dell'esonero da tale responsabilità, occorre dimostrare quali misure di prevenzione ed informazione, fra quelle conosciute ed in uso all'epoca, sono state concretamente adottate a protezione dello specifico rischio lavorativo” (Cass., Sez. L -
Ordinanza n. 4084 del 17/02/2025).
2. La prova testimoniale e documentale.
Gli esiti della prova testimoniale hanno confermato le attività espletate da nel corso della sua Per_1 carriera lavorativa e l'assenza di dotazione di dispositivi individuali di protezione.
Il teste , collega del ricorrente dal 1987, in particolare, ha dichiarato che “quando Testimone_1 accadevano furti o rapine, l'allarme che suonava nelle filiali veniva ricevuto dall'ufficio CST di Bari. I relativi preposti chiamavano il per avvisare di detti fatti (dopo aver chiamato le forze dell'ordine). Il aveva spesso la Per_1 Per_1 reperibilità e veniva contattato per queste emergenze. Si recava sul posto per verificare i danni, comunque perché vi erano direttive in tal senso (non so se a voce o per iscritto). Quando per qualsiasi ragione l'allarme non suonava, le forze dell'ordine avvisavano il direttore di filiale che, a sua volta, avvisava il Il più delle volte anche io sono andato con il per Per_1 Per_1 verificare-per la parte informatica-l'entità dei danni negli uffici danneggiati (Volturino, . Era il a CP_6 CP_5 Per_1 pagina 7 di 21 contattare la ditta di manutenzione e l'Asl. Posso riferire che il era presente nel momento in cui la ditta della Per_1 manutenzione metteva in sicurezza gli uffici. Preciso che gli eventi spesso avvenivano di notte e lui entrava negli uffici danneggiati dopo le forze . In questi casi io mi recavo negli uffici il giorno dopo, la mattina. Nel caso di eventi verificatisi di giorno andavamo insieme. Non posso confermare se presenziasse ai lavori di bonifica, manutenzione, demolizione di pareti e pannelli e rimozione dei materiali residuati in seguito a furti o rapine. Ricordo che né io né il ricorrente siano stati mai dotati per entrare negli uffici danneggiati di dispositivi di sicurezza. Il controllo del in questi uffici consisteva nel coordinare i Per_1 lavori tra l'ufficio da bonificare e quello creato ad hoc per non lasciare il servizio postale privo di funzionamento poiché ad esempio a volte si fissavano altri locali per trasferire impianti e materiali dall'ufficio chiuso per la bonifica, a volte c'erano dei container dove si svolgeva, a circa 10 metri dall'ufficio, l'attività postale ordinaria.”
Il teste , responsabile dei Servizi Immobiliari di per le regioni Testimone_2 Controparte_1
, Basilicata e Molise dal 2008, ha riferito, pur escludendo che avesse la reperibilità come CP_3 Per_1 previsione contrattuale, ad eccezione del periodo natalizio: “Per amore della verità, questi era sempre disponibile al telefono cellulare”. Non è stato in grado di confermare se il direttore abbia mai fornito i dispositivi di protezione individuale al sebbene gli stessi (mascherine naso-bocca) fossero comunque presenti
Per_1 in tutti gli uffici postali. Ha poi affermato che in caso di sicurezza di dispersione di amianto, non
Per_1 poteva entrare negli uffici danneggiati e che in caso di dubbio poteva entrare solo se munito di tali dispositivi. Ha poi sostenuto di non avere conoscenza diretta del fatto che fosse mai intervenuto
Per_1 con ma il dato non è significativo, poiché il dipendente non apparteneva alla gestione Tes_1 immobiliare. Ha rimarcato che nel dubbio sulla dispersione delle fibre di amianto era tenuto a
Per_1 indossare la mascherina naso-bocca ma ha dichiarato di non sapere se detto presidio fosse stato o meno fornito al ricorrente. Il predetto teste ha poi riferito che gestiva le imprese di manutenzione e di
Per_1 igiene ambientale e che sull'igiene ambientale, faceva verifiche in loco o a chiamata verificava
Per_1 anche l'intervento delle imprese in caso di guasti, disservizi su richiesta dei preposti dell'ufficio; nel caso di rapine e furti doveva avvisare l'impresa per l'intervento o andare di persona a sua scelta. Il teste Tes_3
ha riferito che vi erano cartelli che avvisavano della presenza di amianto contrassegnati da adesivi di
[...] colore rosso con impressa la lettera AA in carattere minuscolo e la scritta sottostante “attenzione contiene amianto non toccare, non danneggiare”, tuttavia non ha saputo riferire se questi cartelli fossero presenti, in concreto, in tutti gli uffici della provincia di Foggia, sebbene questa fosse la regola. Ha poi riferito che era il direttore ad essere tenuto a consegnare a le mascherine naso-bocca ove fosse arrivato senza, Per_1 così come ad eventuali appartenenti alle forze dell'ordine in caso di furti o eventi delittuosi. Le mascherine erano contenute in cassette posizionate esternamente agli uffici. Ha sostenuto che non poteva Per_1 entrare se era certo che vi fosse nell'ufficio dispersione di fibre di amianto;
certamente munito di mascherina naso bocca e guanti doveva entrare per accertare danni o in caso di dubbio o di lettura di materiali contenenti amianto. Il teste ha testualmente precisato che tutte le volte che Testimone_4 pagina 8 di 21 intervenne con a compiere sopralluoghi presso gli uffici postali in caso di furti o rapine in Per_1 emergenza o per lavori programmati, ad esempio per svolgere delle perizie, “né io, nè lui non abbiamo mai portato, ricevuto dal direttore dell'ufficio postale o indossato mascherine o altri dispositivi individuali di protezione, né li abbiamo visti indossare ai direttori degli uffici o alle forze dell'ordine” e di non aver mai visto sino al 2012-2013 cassette all'interno o all'esterno degli uffici postali contenenti detti dispositivi. Così ha sostenuto: “Noi due conoscevamo bene gli uffici postali, avremmo saputo se ci fossero state dette cassette, verosimilmente saremmo stati noi come ditta ad installare le cassette. Voglio ulteriormente precisare che la verifica dei danni a seguito di furti avveniva sempre prima dell'intervento eventuale di altra ditta addetta alla bonifica dei luoghi e che questa verifica dei luoghi avveniva sempre in contraddittorio con per tutti gli uffici di Foggia e provincia”. A domanda della difesa di ammessa dal Per_1 CP_1
Tribunale, in ordine al fatto se scientemente egli teste e entrassero nei luoghi pur sapendo che gli Per_1 stessi contenevano amianto, il teste ha risposto: “Noi della ditta non sapevamo che fosse un pericolo;
era una condotta comune da parte dei carabinieri, del direttore dell'ufficio, del dei contabili degli uffici centrali, dei dirigenti di Per_1
CP_ entrare nei luoghi oggetto di furto e di verifica senza mascherine in caso di danneggiamento e pur sapendo che poteva esserci amianto”; “in pochissimi uffici postali come Monte Sant'Angelo e San Menaio c'era un cartello con l'avviso non forare per presenza di amianto attaccato su varie pareti un po' dappertutto;
non ricordo se fosse presente anche negli uffici di
o Volturino all'epoca dei furti descritti”. CP_6
Dall'esame delle emergenze istruttorie, quindi, può ritenersi sufficientemente raggiunta la prova della nocività dell'ambiente di lavoro, in relazione alle caratteristiche costruttive degli edifici realizzati da
(con particolare riferimento ai sedici uffici della Provincia di Foggia sui quali, a seguito di analisi CP_2 compiuta nel febbraio 2003 dall'Università degli Studi di Bari, la predetta ha attestato che i campioni prelevati dall'interno dei pannelli costituenti le tramezzature palesavano la presenza di fibre naturali di asbesto con percentuali varianti dal 20% al 30%- cfr. pag. 22 della memoria di costituzione) e alle mansioni espletate da per oltre un ventennio. Per_1
Si rimarca che la stessa parte datoriale ha confermato, nella memoria di costituzione, che “sicuramente tra i compiti espletati dal ricorrente, anche quando è stato addetto all'Area Immobiliare, rientrava quello relativo al previsto sopralluogo presso gli uffici postali, ivi compresi quelli c.d. al fine di compiere la prevista verifica sia in caso di CP_2 danno di lieve entità, sia qualora fossero occorsi invece danni di rilevante entità, come ad esempio in caso di rapine, a seguito della richiesta di intervento da parte del Direttore di u.p., in veste di responsabile per l'amianto” (pag. 19) e che “in particolare, qualora fossero occorsi danni di rilevante entità presso un u.p. della Provincia di appartenenza il ricorrente si doveva recare prontamente presso tale ufficio accompagnato dal Direttore, il quale era altresì tenuto a fornire al ricorrente, qualora non ne fosse già munito provenendo dagli uffici della Filiale di Foggia, la prevista mascherina naso – bocca al fine di consentirgli di effettuare la verifica dello stato dei luoghi in totale sua sicurezza”. nega che il ricorrente avesse l'obbligo di entrare in strutture aziendali sicuramente Controparte_1 oggetto di dispersione di fibre di amianto, dovendo invece adoperarsi in tal senso in caso di situazioni pagina 9 di 21 dubbie sulla presenza di MAC (materiali contenenti amianto) ovvero per comprendere la tipologia di danno, sempre munito dei necessari dispositivi di sicurezza.
Nella documentazione depositata da (Disposizione organizzativa ISL n. 13 Controparte_1 dell'11.7.2001), all'art. 2, comma 3, è testualmente previsto che “Il preposto-responsabile per l'amianto deve informare i lavoratori dell'ufficio sulla presenza ed ubicazione dei MCA e sui rischi potenziali connessi all'esposizione a fibre di amianto (mediante la consegna dell'opuscolo informativo). Si e evidenzia che la parte dell'opuscolo specifica per ogni sito
(corrispondente all'ultima pagina) sarà compilata a cura del PPPT e consegnata successivamente. Il Preposto deve conservare ricevuta scritta dell'avvenuta consegna dell'opuscolo informativo” (doc. 3 fascicolo di parte resistente); già nel 2009, nell'Istruzione denominata “Compiti dei preposti responsabili per l'amianto”, al punto 4.3, rubricato
“Gestione di incidenti/emergenze riguardanti MCA era stato previsto che il preposto responsabile per l'amianto “Nei casi di danno di rilevante entità (ad esempio quando è interessata una superficie di materiale estesa, o quando ci sono frammenti grossolani di materiale in terra, o quando una parete è stata sfondata, ecc…) allontana il personale di ed i terzi dal sito, chiude i locali o la sede di lavoro interessati dall'evento e in forma CP_1 immediatamente, il dirigente responsabile e il SPP territoriale, concordando l'intervento urgente di una ditta specializzata per le operazioni di confinamento/bonifica. Ai preposti responsabili per l'amianto saranno consegnati idonei DPI (almeno 5 mascherine naso bocca per polveri, classeP2 e guanti a perdere) che dovranno essere conservate in luogo sicuro, facilmente accessibile e fuori dal luogo di lavoro (es. in una cassetta postale esterna o in custodie simili). Questi DPI saranno utilizzati dal preposto e da coloro che sono autorizzati ad entrare nei siti aziendali (es.. Forze dell'ordine) per un primo sopralluogo in seguito al verificarsi di emergenze dovute a gravi danni sui MCA (es. sfondamento delle pareti per rapina)” (doc. 6 fascicolo di parte resistente).
Tuttavia, anche un eventuale concorso di colpa del ricorrente, tale da mitigare le conseguenze risarcitorie invocate, non può essere ravvisato, poiché la parte datoriale non ha dimostrato di aver fornito al dipendente i predetti dispositivi di protezione individuali occorrenti nel caso di specie, né, ancor più a monte, di aver informato in ordine ai rischi derivanti dall'eventuale esposizione all'amianto, così Per_1 violando le regole cautelari dettate a protezione della salute del lavoratore, che la stessa società aveva ritenuto di formalizzare.
La Suprema Corte (cfr. Cass. n. 4075\2004) ha stabilito che le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro (ma gli stessi principi possono valere anche nell'ipotesi di malattia professionale), tese ad impedire l'insorgenza di situazioni pericolose, sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso;
ne consegue che il datore di lavoro è sempre responsabile nei confronti del lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente.
pagina 10 di 21 Il datore di lavoro, infatti, risponde dei rischi professionali propri (e cioè insiti nello svolgimento dell'attività lavorativa) e di quelli impropri (e cioè derivanti da attività connesse a quella lavorativa), ma non di quelli totalmente scollegati dalla prestazione che il lavoratore rende in quanto tale.
Gli elementi istruttori in atti, si rimarca, vengono ritenuti dal Tribunale convergenti nel fondare un giudizio di sufficiente certezza della nocività dell'ambiente lavorativo per la presenza di fibre aerodisperse di amianto durante gli interventi di non esclusa dal mancato raggiungimento dei valori soglia Per_1 richiesti per la configurazione di una situazione di rischio inquinamento ambientale, inidonea ad incidere sulla verifica del nesso di causalità tra l'esposizione e la malattia.
3. Gli esiti della CTU medico-legale
3.1 La connessione causale tra l'evento “malattia” ed il danno subito dal è stata analiticamente Per_1 descritta dal parere medico legale reso dal dott. in data 3.4.2018, a seguito di visita del Persona_6 ricorrente (doc. 15 fascicolo di e poi accertata dalla consulenza tecnica d'ufficio, redatta sugli atti Per_1 di causa, stante il decesso del ricorrente nelle more del giudizio, dal dott. Persona_7
Sul nesso eziologico può evocarsi il principio di equivalenza delle cause ex artt. 40 e 41 c.p. e richiamarsi, oltre alle risultanze documentali e della prova orale, la CTU medico legale acquisita al giudizio (cui integralmente si rimanda) che, dopo aver compiutamente esaminato la storia clinica e lavorativa di Per_1
e la documentazione in atti, ha concluso: “è possibile affermare con elevata probabilità civilistica che sussiste un nesso di causalità, in termini di ragionevole probabilità, alla luce delle acquisizioni della scienza medica, tra l'attività lavorativa del espletata dal 1978 in poi con esposizione ad amianto negli ambienti lavorativi e l'insorgenza della neoplasia del Per_1 mesotelioma pleurico epitelioide contratta dal e pertanto può affermarsi con elevata probabilità (e cioè secondo il Per_1 criterio del “più probabile che non”), che l'ambiente e le specifiche vicende lavorative occorse al de cuius nel periodo azionato in ricorso siano state una condizione necessaria ed essenziale per la determinazione della citata patologia”.
La giurisprudenza consolidata di legittimità, su punto, ha messo in rilievo come in materia di nesso casuale
(artt. 40 e 41 c.p.) il nostro ordinamento sia ispirato (in ogni settore del diritto) al principio di equivalenza delle cause;
per cui, al fine di ricostruire il nesso di causa, occorre tener conto di qualsiasi fattore, anche indiretto, remoto o di minore spessore, sul piano eziologico, che abbia concretamente cooperato a creare nel soggetto una situazione tale da favorire comunque l'azione dannosa di altri fattori o ad aggravarne gli effetti, senza che possa riconoscersi rilevanza causale esclusiva soltanto ad uno dei fattori che abbiano operato nella serie causale. In punto, da ultimo si è pronunciata Cass. n. 28458 del 05/11/2024 affermando che “in tema di risarcimento del danno, una volta accertata la presenza di uno dei fattori di rischio (nel caso di specie l'esposizione all'amianto), che scientificamente si pongono come idonei antecedenti causali della malattia, prima, e del decesso, poi, va affermata la sussistenza del nesso di causalità tra quel fattore di rischio e la malattia e quindi il decesso, anche eventualmente in termini di concausalità, in presenza della non occasionale esposizione all'agente patogeno, di determinate modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, dell'assenza di strumenti di protezione individuale, salvo che pagina 11 di 21 sussista altro fattore, estraneo all'attività lavorativa e/o all'ambiente lavorativo, da solo idoneo a determinare la malattia
e/o, poi, il decesso”. Pertanto, solo qualora possa ritenersi con certezza che l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa sia stato di per sé sufficiente a produrre l'infermità che ha portato al decesso il lavoratore deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge (Cass. 26 marzo 2015 n.
6105; Cass. 11 novembre 2014 n. 23990); mentre per contro va negato che la modesta efficacia del fattore professionale sia sufficiente ad escludere l'operatività del principio di equivalenza causale (Cass. 12 ottobre
1987 n. 7551, Cass. 8 ottobre 2007 n. 21021). Deve quindi ritenersi che l'ordinamento ammetta il giudizio sulla correlazione causale tra fatto ed evento anche se in termini di apporto concausale: quand'anche nel giudizio risultino altre esposizioni o altre condizioni di confondimento (ambientali o legati ad altri fattori extraprofessionali) che non assurgano, però, al ruolo di fattori alternativi di tipo esclusivo (il CTU dà atto di aver visionato, tra i copiosi documenti depositati in atti, il foglio di dimissioni e la cartella clinica del ricorrente, ove nell'anamnesi si fa riferimento a pregresso tabagismo: “ha fumato dall'età di 15 anni tre pacchetti /die di sigarette fino a un anno fa” del 18.1.2014, ma deve ritenersi che, nel non aver evidenziato tale dato, abbia certamente escluso tale fattore alternativo di tipo esclusivo).
3.2 Una volta affermato l'an debeatur della pretesa, occorre trasferire l'accertamento giudiziale sul quantum della stessa.
Come noto, “in tema di responsabilità civile, la domanda con la quale un soggetto chiede il risarcimento dei danni a lui cagionati da un dato comportamento del convenuto, senza ulteriori specificazioni, si riferisce a tutte le voci di danno originate da quella condotta” (Cass., 16/8/2023, n. 24647, non massimata).
Tuttavia, la corretta applicazione dei suindicati principi esclude che la domanda risarcitoria proposta dal danneggiato possa essere considerata tale da ricomprendere richieste di risarcimento di voci di danno non solo non esplicitamente formulate, ma, soprattutto, fondate su allegazioni di fatti costitutivi mai esplicitamente svolte entro le preclusioni assertive (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 7604 del 2025).
Con ordinanza del 6.6.2025 il Tribunale, considerato che: “in tema di malattie ingravescenti con evoluzione sfavorevole (nella specie, una neoplasia polmonare causata da inalazione di amianto), l'invalidità temporanea perdura in relazione alla durata della patologia e viene a cessare o con la guarigione, con il pieno recupero delle capacità anatomo- funzionali dell'organismo, o, al contrario, con la morte, ovvero ancora con l'adattamento dell'organismo alle mutate e degradate condizioni di salute (cd. stabilizzazione); in tale ultimo caso, il danno biologico subito dalla vittima dev'essere liquidato alla stregua di invalidità permanente, utilizzando o il criterio equitativo puro o le apposite tabelle” (Cass., Sez. L
- , Sentenza n. 35416 del 01/12/2022) e che, in relazione al quesito di cui al punto 3) dell'ordinanza del
2.3.20222, l'elaborato peritale non sembrava aver esplicitato se, nel caso di specie, vi fosse stata o meno stabilizzazione dei postumi in capo a ed eventualmente quando detta Persona_1 stabilizzazione fosse avvenuta, ha chiesto chiarimenti al professionista incaricato.
pagina 12 di 21 Il consulente ha quindi così precisato, con integrazione di perizia depositata il 13.6.2025: “Letto il suddetto quesito, si specifica che nella prima perizia si era già specificata la suddivisione del danno permanente e temporaneo.
Riprendendo la suddetta suddivisione sussisteva:
-un periodo iniziale dal momento dei primi sintomi del ricovero del 8/01/2014 fino ad inquadramento diagnostico della neoplasia, presentando il paziente già un'anemizzazione Hb 10,2 (correlabile ad anemia in paziente neoplastico) e caratterizzato da un KPS (Karnofsky performance status) di 60% (che indica ancora una situazione di residua autonomia del paziente) che perdura pertanto fino al 3/03/2014 (54 giorni da 8/01/2015 a 3/03/2014).
-un periodo successivo allorquando il paziente inizia la chemioterapia dal 3/03/2014 in poi, fino al 18/03/2015. In tale periodo la neoplasia è contenuta con i trattamenti chemioterapici effettuati (380 giorni dal 3/03/2014 al 18/03/2015).
-un periodo successivo dal 18/03/2015 in poi, caratterizzato da fasi di ripresa di malattia e necessità di ulteriori cicli di chemioterapia solo con parziale risposta e successivo incremento della neoplasia. Tali stati si protraggono in tale situazione di neoplasia avanzata ed estesa a livello polmonare con necessità di trattamenti continuativi, e si riconoscono fino alla data del
3/03/2019, data di presa in carico da parte dell' palliative (1446 giorni Controparte_12 dal 18/03/2015 al 3/03/2019). Contr
-una data successiva individuabile nella data del 3/03/2019, data della presa in carico da parte di fino al momento del decesso 20/03/2019 (17 giorni dal 3/03/2019 al 20/03/2019).
Orbene, considerando che la presa in carico dell'ANT corrisponde a condizioni non reversibili con una fase palliativa di malattia ove non sono più concepiti trattamenti atti a curare l'organismo, ma solo trattamenti palliativi per alleviare le Contr sofferenze quale è lo scopo della presa in carico dell' per le condizioni terminali di malattia (nella fase precedente invece differentemente vi era sì una situazione di malattia avanzata con metastatizzazione e ripresa di malattia a livello polmonare ma vi erano ancora in atto dei trattamenti terapeutici continuativi con finalità di cura), si ritiene che vi sia una stabilizzazione del quadro a decorrere dalla presa in carico dell'ANT del 3/03/2019 (con valutazione del 90%), con situazioni terminali in fase palliativa che erano produttive in breve periodo di arresto cardio-circolatorio con il conseguente decesso”.
3.3 Secondo il CTU è residuato, per effetto della malattia professionale, un danno biologico/dinamico relazionale valutabile nella misura del 90%, stabilizzato in data 3.3.2019.
3.4 Il CTU ha altresì ritenuto congrue le spese mediche documentate, pari ad € 957,97.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente, sulla base di un attento esame della documentazione ed approfondita anamnesi, appaiono ben motivate e fondate su corretti presupposti scientifici e tengono conto della complessiva storia clinica del lavoratore deceduto.
4. Le poste di danno
Quanto alla misura del risarcimento del danno patito, deve sottolinearsi che il ricorrente ha chiesto, nel ricorso introduttivo del giudizio, la liquidazione del danno biologico permanente, del danno esistenziale e del danno patrimoniale. pagina 13 di 21 4.1 In quest'ottica, va rimarcato, per ciò che attiene alla liquidazione del danno alla persona connesso alle lesioni, l'indirizzo assunto negli ultimi anni dalla Corte di Cassazione enunciabile, in sintesi, mediante il richiamo alla pronuncia della stessa Suprema Corte (v. Cass. sent n. 7513/2018, Cass. sent. n. 25164/2020), che ha riassunto con estrema chiarezza l'approdo giurisprudenziale al quale è pervenuta la giurisprudenza di legittimità mediante il travagliato iter susseguito alle sentenze emesse a Sezioni Unite nell'anno 2008 (Cass.
SS.UU. novembre 2008 nn. 26972-26973-26974-26975).
Secondo tali principi, integralmente condivisi da questo giudicante, il danno non patrimoniale costituisce una categoria giuridicamente unitaria e nella liquidazione il giudice deve, da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito; dall'altro, evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici. In presenza di un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico e l'attribuzione di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente
(quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale). Non costituisce, invece, duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione), che dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione.
4.2 Ciò posto, occorre altresì considerare quanto segue: il D.Lgs. 38/2000 ha innovato la disciplina dell'indennizzo previdenziale conseguente agli infortuni sul lavoro ed alle malattie professionali, ponendo come oggetto della tutela indennitaria il danno biologico subito dal lavoratore in conseguenza dell'infortunio o della malattia professionale.
L'interpretazione dell'art. 13 del testo normativo citato pone quindi il problema della possibilità di configurare un danno biologico ulteriore rispetto a quello coperto dalla tutela indennitaria. Deve rilevarsi come la funzione dell'indennizzo disciplinato dall'art. 13 D.Lgs. 38/2000 sia diversa dalla tutela risarcitoria ordinaria.
In particolare, l'indennizzo prescinde da ogni profilo di responsabilità del datore di lavoro e, ai sensi dell'art. 38 della Costituzione, realizza un interesse pubblico, assicurando ai lavoratori colpiti da eventi pregiudizievoli per lo svolgimento della attività lavorativa, mezzi adeguati alle esigenze di vita.
In sostanza, la tutela assicurativa indennitaria non mira all'integrale ristoro del danno subito dal lavoratore, ma assolve ad una funzione di natura previdenziale, costituita dalla esigenza di assicurare al lavoratore pagina 14 di 21 colpito dalle conseguenze di un infortunio o di una malattia professionale una somma di denaro per far fronte alle esigenze di vita.
La tutela risarcitoria ha quindi una natura ed una funzione diverse e più ampie. Essa non prescinde dalla responsabilità dell'autore dell'illecito e, soprattutto, per quello che qui rileva, ha lo scopo di assicurare un integrale ristoro del danno subito.
Già la giurisprudenza costituzionale antecedente alla entrata in vigore della nuova disciplina del 2000 aveva evidenziato come la tutela garantita dall' non avesse una finalità risarcitoria, essendo diretta a CP_11 far conseguire al lavoratore una rapida liberazione dallo stato di bisogno conseguente all'infortunio o alla malattia, attraverso il sistema della rendita, calcolata secondo un ammontare predeterminabile in base ai calcoli statistici sui costi di gestione (cfr. Corte Costituzionale sent. 350/1997).
La stessa Corte ha poi affermato l'esistenza del diritto al pieno e integrale risarcimento del danno alla salute in quanto tale (cfr. Corte Costituzionale sent. 233/2003), confermato anche dalla giurisprudenza della S.C. (Cass. 8827 e 8828/2003).
Proprio in questa prospettiva, la S.C., in tema di liquidazione del danno biologico, ha affermato il principio per cui il ricorso a criteri standardizzati e predefiniti dalle tabelle in uso presso i diversi uffici giudiziari è legittimo, ma deve in ogni caso tenere conto del caso concreto, onde pervenire ad un risarcimento pieno e integrale dell'effettivo danno subito dall'infortunato (cfr. Cass. 22593/2004; Cass.
19057/2003).
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 426/2006, ha ulteriormente sottolineato come la determinazione dei tempi, dei modi e della misura delle prestazioni sociali sia rimessa alla discrezionalità del legislatore, sulla base di un contemperamento con altri valori costituzionalmente garantiti e nei limiti delle compatibilità di bilancio. Proprio questi limiti caratterizzano la tutela indennitaria e non possono evidentemente valere per quella risarcitoria, posto che, per i principi enunciati dalla giurisprudenza costituzionale prima richiamata, il diritto alla salute deve essere integralmente e pienamente risarcito.
Il riconoscimento di un danno biologico differenziale, vale a dire del diritto del danneggiato di richiedere al datore di lavoro responsabile dell'infortunio o della malattia, la differenza tra quanto percepito dell' a titolo di indennizzo e l'entità effettiva del danno biologico subito, costituisce quindi CP_11 applicazione dei principi costituzionali richiamati e si colloca sulla scia della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che ha più volte enunciato il principio del pieno e integrale ristoro del danno alla salute.
Dette conclusioni trovano autorevole avallo nella giurisprudenza della Corte di legittimità che, pronunciando in fattispecie analoga, ha affermato “La Corte d'Appello si è invece attenuta a principi che appaiono condivisibili là ove ha sottolineato le considerevoli e strutturali diversità tra l'indennizzo erogato dall' all'assicurato CP_11 ed il risarcimento di cui è causa che attiene al diverso rapporto tra il lavoratore ed il suo datore di lavoro. Il primo, determinato dalla legge in misura forfetaria e predeterminata dovuto prescindendo dall'individuazione del responsabile, assolve pagina 15 di 21 ad una funzione sociale ed è finalizzato a garantire mezzi adeguati alle esigenze di vita del lavoratore secondo quanto previsto dall'ari 38 Cost. Quanto al pericolo di duplicazione dei risarcimenti deve osservarsi che la Corte d'Appello ha evidenziato che la liquidazione dell' è limitata alla lesione dell'integrità psico fisica senza considerare le altre voci CP_11 di danno esistenziale alla vita di relazione e al danno morale...” (Cass. 18469/2012, ma pure, più di recente Cass.
Sent. n. 9166 del 10 aprile 2017).
Le considerazioni che precedono portano quindi a riconoscere a il risarcimento Per_1 del danno biologico subito a seguito della malattia professionale contratta, che lo ha condotto alla morte ed in particolare il risarcimento del danno differenziale, quantificato, tuttavia, tenendo conto di quanto percepito dall' per lo stesso titolo. CP_11
Ciò posto, in tema di liquidazione del danno biologico cd. differenziale, di cui il datore di lavoro è chiamato a rispondere nei casi in cui opera la copertura assicurativa in termini coerenti con la CP_11 struttura bipolare del danno - conseguenza, va operato un computo per poste omogenee, sicché, dall'ammontare complessivo del danno biologico, va detratto non già il valore capitale dell'intera rendita costituita dall' , ma solo il valore capitale della quota di essa destinata a ristorare, in forza dell'art. 13 CP_11 del d.lgs. n. 38 del 2000, il danno biologico stesso, con esclusione, invece, della quota rapportata alla retribuzione ed alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato, volta all'indennizzo del danno patrimoniale
(Cass. sentenza n. 9112 del 2 aprile 2019, n. 9166 del 10 aprile 2017, Cass. n. 20807 del 2016, in continuità con Cass. n. 13222 del 2015).
Più di recente, la Cassazione ha rimarcato che “in tema di danno cd. differenziale, la diversità strutturale e CP_ funzionale tra l'erogazione ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 ed il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato CP_ il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale;
pertanto, occorre dapprima distinguere CP_ il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato; successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa
(danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota CP_ della rendita destinata a ristorare il danno biologico permanente” (Cass., Sez. L -
, Ordinanza n. 21196 del 24/07/2025).
Quanto all'ammontare del risarcimento, si deve evidenziare che l' con verbale collegiale CP_11 dell'8.5.2015, ha riconosciuto di propria competenza la patologia neoplastica denunciata da Per_1 valutando il danno nella misura del 65%. Dall'allegato VII A del fascicolo di parte ricorrente, relativo al pagina 16 di 21 prospetto di calcolo del valore capitale della rendita di inabilità, calcolato al 27.7.2015, si evince che l' ha quantificato l'indennizzo per danno biologico in € 126.063,10 e un indennizzo per danno CP_11 patrimoniale pari ad € 182.086,61, per complessivi € 308.149,71.
La rendita annua, relativa al predetto danno biologico, è pari ad € 10.806,86.
Considerato che ha iniziato a percepire detta rendita con decorrenza 27.7.2015 e che è deceduto il Per_1
20.3.2019, si può ragionevolmente determinare quanto liquidato al ricorrente in tale lasso di tempo: €
10.806,86 dal 27.7.2015 al 27.7.2016; € 10.806,86 dal 27.7.2016 al 27.7.2017; € 10.806,86 dal 27.7.2017 al
27.7.2018 + € 7.204,57 (€ 900,57 al mese) per otto mesi (27.7.2018-20.3.2019), pari a complessivi €
39.625,15 (non può farsi riferimento al prospetto di calcolo del 21.3.2022, depositato dalla difesa CP_11 di parte ricorrente il 4.5.2022, poiché riguardante la rendita ai superstiti).
Venendo quindi alla quantificazione del danno biologico permanente patito dal de cuius, occorre procedere facendo ricorso ai parametri tabellari elaborati dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano
(sull'efficacia para-normativa di tali Tabelle, in quanto espressione del criterio della liquidazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c., cfr., Cass. n. 8532/2020).
In applicazione delle suddette Tabelle – anno 2024, considerato che il danno biologico permanente è valutabile in misura del 90% e che, come riferito dal C.T.U. nell'elaborato integrativo, i postumi si sono consolidati il 3.3.2019, quando il ricorrente aveva 66 anni, va riconosciuto un risarcimento pari ad euro
579.003,00.
Dalla somma innanzi quantificata, da intendersi al netto della personalizzazione e del danno morale (Cass.
n. 30293/2023, e la giurisprudenza ivi richiamata), deve detrarsi il valore dell'indennizzo per danno biologico pari ad euro 39.625,15.
Tuttavia, considerato che la decurtazione deve essere effettuata su valori monetari omogenei, ovvero riferiti alla stessa epoca e poiché il danno non patrimoniale è liquidato in moneta attuale, in presenza di precedenti introiti occorre rendere omogenei i valori del calcolo, “devalutandoli entrambi alla data dell'illecito, ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione” (così Cass. civ., Sez. III, Ord., 18/05/2022, n. 16027).
Detta somma di € 39.625,15 va quindi rivalutata all'attualità secondo l'indice FOI (ultimo dato disponibile:
31.10.2025) ed è pari ad € 46.916,18.
L'importo del danno biologico liquidabile a ammonta, pertanto, ad € Persona_1
532.086,82 (€ 579.003,00 – € 46.916,18).
4.3 Il danno da sofferenza soggettiva interiore.
A detta somma deve, inoltre, aggiungersi quella spettante a titolo di c.d. incremento per sofferenza soggettiva interiore media presumibile (o danno morale), ordinariamente conseguente alla lesione pagina 17 di 21 dell'integrità psicofisica accertata in questa sede, tenuto conto della gravità dell'evento “malattia ingravescente con evoluzione sfavorevole” ed avuto riguardo, altresì, alla non lieve entità del danno psichico, secondo il criterio logico-presuntivo di proporzionalità diretta tra gravità della lesione e insorgere di una sofferenza soggettiva (v., a quest'ultimo proposito, Cass. civ. n. 19922/2023, secondo cui “…un attendibile criterio logico-presuntivo funzionale all'accertamento del danno morale quale autonoma componente del danno alla salute è quello della corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva;
tanto più grave infatti sarà la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consentirà di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall'aspetto dinamico relazionale conseguente alla lesione stessa”), anche alla luce del protrarsi dei trattamenti chemioterapici e del progressivo degradarsi delle condizioni di salute di Per_1
Sulla scorta delle Tabelle milanesi, il suddetto incremento è pari ad euro 289.501,00, sicchè il danno non patrimoniale complessivamente liquidabile ammonta ad euro 821.587,82 (€ 532.086,82 + € 289.501,00).
4.4 La personalizzazione. ha poi chiesto in ricorso “la massima personalizzazione attesa la grave patologia Persona_1 contratta”, senza ulteriori allegazioni.
Il Tribunale, tuttavia, ritiene di non accogliere detta domanda, poichè “in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato)” (Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 5984 del 06/03/2025), non potendo utilizzare, ex post, l'evento morte, quale criterio motivazionale.
4.5 Il danno esistenziale.
Non può riconoscersi al ricorrente tale voce di danno, come esposto al punto 4.1, atteso che “nel caso di lesione della salute, costituisce, pertanto, duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico - inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali - e del danno cd. esistenziale, appartenendo tali c.d. "categorie" o "voci" di danno alla stessa area protetta dalla norma costituzionale (l'art. 32 Cost.).Non costituisce duplicazione risarcitoria, di converso, la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute, come stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 235 del 2014, punto 10.1 e ss. (ove si legge che la norma di cui all'art. 139 cod. ass. "non è chiusa anche al risarcimento del danno morale"), e come oggi normativamente confermato dalla nuova formulazione dell'art. 138, lett. e), cod. ass., introdotta - con valenza evidentemente interpretativa - dalla legge di stabilità del 2016” (Cassazione civile sez. III, 04/11/2020, n.24473; Cass., Sez. 3 -
, Ordinanza n. 20795 del 20/08/2018).
4.6 Il danno patrimoniale. pagina 18 di 21 Sono dovute le spese sanitarie per € 975,97 (così quantificate e ritenute congrue dal CTU, dovendosi ritenere un mero errore materiale l'indicazione dell'importo, in ricorso, pari ad € 750,00).
5. Nei limiti innanzi esposti, il ricorso va, dunque, accolto.
5.1 Sulle somme risarcitorie riconosciute è poi dovuta, conformemente ai principi generali sui debiti di valore, la rivalutazione monetaria maturata dalla data della stabilizzazione dei postumi (e, invece, dall'esborso, quanto alle spese mediche) fino all'odierna liquidazione (data sentenza), da calcolarsi applicando gli indici ISTAT del costo della vita. Per il calcolo degli interessi compensativi, occorre applicare il criterio messo a punto nella sentenza delle Sezioni Unite del 17.2.1995 n. 1712, secondo cui gli interessi sui debiti di valore vanno calcolati sulla somma corrispondente al valore della somma al momento della stabilizzazione dei postumi (o dall'esborso), rivalutata anno per anno sulla base dei noti indici ISTAT di categoria. In applicazione di tale criterio, al fine del calcolo degli interessi, la somma capitale come sopra determinata per ogni voce di danno deve essere previamente devalutata in base ai detti indici ISTAT fino alla data della stabilizzazione dei postumi o dell'esborso e sulla stessa, progressivamente rivalutata anno per anno, devono calcolarsi gli interessi al tasso legale.
In applicazione dei criteri sopra richiamato, si ricapitolano, quindi, le seguenti operazioni:
- rivalutazione secondo l'indice FOI dell'indennizzo ad oggi: euro € 46.916,18; CP_11
- differenza tra il danno biologico liquidato secondo le Tabelle di Milano e l'indennizzo rivalutato (€
579.003,00 – € 46.916,18): euro € 532.086,82;
- incremento per sofferenza soggettiva interiore media presumibile (o danno morale): € 289.501,00;
- somma tra la differenza di cui sopra e l'incremento per la sofferenza soggettiva (€ 532.086,82 + €
289.501,00): € 821.587,82
- danno patrimoniale per spese sanitarie: € 975,97.
Per un totale complessivo di € 822.563,79.
Su tale importo, come suesposto, vanno calcolati gli interessi compensativi secondo i dettami delle S.U. del
17.2.1995 n.1712 (sull'importo devalutato alla data della stabilizzazione dei postumi o dall'esborso, e su tale somma, annualmente rivalutata, calcolati gli interessi). Su tale ultima somma complessiva spettante a dalla data della sentenza saranno dovuti gli interessi al tasso legale. Persona_1
La posizione di e di in proprio Parte_1 Parte_2
1. La coniuge e la figlia di hanno azionato jure proprio, in ricorso, richiesta Persona_1 di risarcimento, nei confronti di a titolo di danno biologico permanente da stress post CP_1 traumatico, pari al 20% e di danno esistenziale.
1.2 Quanto a è stato depositato un certificato del 27.12.2016, a firma del dott. Parte_2
, specialista in psichiatria-psicoanalista attestante un disturbo della personalità di tipo Persona_8 dipendente, con prescrizione di farmaci;
un certificato di dipartimento di salute mentale-centro salute pagina 19 di 21 mentale di Foggia, datato 11.4.2016, in cui vengono prescritti una serie di farmaci e vari certificati relativi agli anni 2015 e 2016 a firma del dott. , specialista dietologo (cfr. in particolare, quello del Per_9
14.12.2016 in cui si attesta che la paziente è affetta da fame compulsiva).
1.3 Quanto a è stato prodotto un certificato a firma del dott. Parte_1
, specialista in psichiatria-psicoanalista, parimenti datato 27.12.2016, attestante un disturbo Persona_8 dell'adattamento con sintomi depressivi, con prescrizione di farmaci e due certificati del 25.9.2015 e del
18.10.2016, a firma del dott. specialista in dermatologia, ove non è specificata la causa del Per_10 problema dermatologico e sono prescritti dei farmaci.
Alla luce dei documenti depositati, della non documentata eventuale continuità della psicoterapia (quanto a , della mancanza di allegazioni sulla stabilizzazione dei postumi (necessaria ai Parte_2 fini della determinazione del danno biologico permanente), di consulenza tecnica di parte o di esplicitazione dei criteri in base ai quali è stato individuato il 20% quale quantificazione del danno reclamato e dell'assenza di richiesta di prova testimoniale, il Tribunale ha ritenuto di non disporre CTU medico-legale, poiché tale mezzo mai può essere destinato alla ricerca della prova, costituendo, invece, un approfondimento - ritenuto indispensabile al fine di decidere - di elementi probatori già obiettivamente presenti nella realtà del processo.
2. Le richieste di risarcimento danni, in proprio, vanno quindi rigettate.
La posizione di , e in Parte_1 Parte_2 Parte_3 qualità di eredi
1. Ai congiunti di nella qualità di eredi, spettano le poste di danno Persona_1 riconosciute al loro dante causa, atteso che i predetti, con memoria del 27.1.2020, si sono riportati “a tutte le richieste come rassegnate nel ricorso introduttivo”.
2. Va invece rigettata la richiesta di danno biologico temporaneo, in assenza di distinta domanda formulata nel libello introduttivo della lite (tale posta risarcitoria, invero, è stata tardivamente azionata, dagli eredi del de cuius, esclusivamente nelle note di trattazione scritta del 24.11.2023), conformemente all'insegnamento della Suprema Corte, in base al quale “la lesione dell'integrità psicofisica, da cui scaturisce il danno biologico, può determinare una invalidità tanto temporanea quanto permanente, pregiudizi che, pur avendo medesima natura giuridica, non si implicano a vicenda in quanto diversi in fatto;
ne consegue che, ai fini del riconoscimento del danno da invalidità temporanea, si richiede una specifica domanda, supportata dalle relative allegazioni in fatto, senza che sia sufficiente quella di risarcimento del danno biologico complessivo”(Cass., sez. L -
Ordinanza n. 18560 del 10/07/2019).
3. Non può parimenti accogliersi la richiesta di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale.
Questo Tribunale non ignora che “nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello),
l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare pagina 20 di 21 superstite, giacché tale conseguenza è, per comune esperienza, connaturale all'essere umano;
in tal caso, trattandosi di una praesumptio hominis, sarà sempre possibile per il convenuto dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite” (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 21339 del 25/07/2025).
Evidenzia, tuttavia, che tale posta spetta jure proprio ai congiunti per la lesione della relazione parentale che li legava al defunto, ma va tenuta separata da quella relativa al danno biologico azionato in qualità di eredi.
Trattasi, infatti, di voci di danno tra loro diverse, poichè derivanti dalla lesione di beni logicamente ed ontologicamente distinti che trovano riferimento, rispettivamente, nell'art. 29 e nell'art. 32 Cost.
3.1 Ciò posto, la domanda è stata tardivamente proposta nelle note conclusionali del 24.11.2023 e va, pertanto, ritenuta inammissibile.
La regolamentazione delle spese di lite
1. Le spese processuali seguono la soccombenza di (D.M. n. 147/2022, cause di lavoro, valori CP_1 medi, scaglione “infra” € 1.000.000,00), anche in ragione dell'indisponibilità della predetta resistente ad una definizione bonaria della lite, più volte sollecitata dal Tribunale.
1.2 Spese di CTU, liquidate con separato decreto emesso in data odierna, definitivamente a carico di
[...]
Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa Lilia M. Ricucci, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5304/2018 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) accoglie, per quanto di ragione, il ricorso e, per l'effetto, condanna in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di Parte_1 Parte_2
e , nella qualità di eredi di della
[...] Parte_3 Persona_1 complessiva somma di € 822.563,79 per i titoli di cui in motivazione (€ 821.587,82+€ 975,97), oltre rivalutazione ed interessi come in parte motiva;
b) rigetta ogni altra domanda;
c) condanna la predetta parte resistente, in persona del legale rappresentante p.t., a rifondere alle parti ricorrenti le spese processuali, liquidate complessivamente in € 24.592,00 oltre i.v.a., c.p.a., rimborso forfettario per spese generali, come per legge ed € 518,00 per spese di contributo unificato (€ 259,00 per l'iscrizione a ruolo della causa ed € 259,00 per la costituzione degli eredi), con distrazione in favore degli
Avv.ti Gerardo Morese e L. Walter Iannella, dichiaratisi antistatari;
d) pone le spese di c.t.u. – liquidate con separato decreto emesso in data odierna – definitivamente a carico di Controparte_1
Così deciso in Foggia, all'esito dell'udienza del 18.11.2025
Il Giudice – Lilia M. Ricucci pagina 21 di 21