Corte d'Appello Lecce, sentenza 24/09/2025, n. 693
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Sentenza 24 settembre 2025

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La Corte d'Appello di Lecce, in composizione collegiale, ha pronunciato sentenza nel giudizio di appello proposto da un soggetto, il quale impugnava la decisione del Tribunale di Brindisi che aveva rigettato la sua domanda di revocatoria ordinaria ai sensi dell'art. 2901 c.c. L'appellante, creditore di una somma di denaro accertata con sentenza passata in giudicato, aveva agito per dichiarare l'inefficacia nei propri confronti di due atti dispositivi posti in essere dal debitore: il conferimento di un ramo d'azienda, comprensivo di un opificio, a una società unipersonale costituenda, e la successiva cessione delle quote sociali di tale società al figlio del debitore. L'attore sosteneva che tali atti avessero reso incerta la riscossione del suo credito, configurando un eventus damni e una scientia damni, in quanto il debitore si sarebbe fraudolentemente spogliato del suo patrimonio. Il debitore, costituitosi in primo grado, aveva eccepito preliminarmente l'incompetenza funzionale del Tribunale di Brindisi in favore della Sezione Specializzata in materia di Imprese di Bari, e nel merito aveva contestato l'esistenza del credito, ritenuto ancora eventuale e litigioso in quanto pendente giudizio di Cassazione, nonché l'insussistenza dell'eventus damni e della scientia damni, asserendo che il suo patrimonio residuo fosse sufficiente a garantire il credito. Il Tribunale di Brindisi aveva rigettato l'eccezione di incompetenza e, nel merito, aveva escluso l'eventus damni, ritenendo che il patrimonio residuo del debitore, costituito da un immobile di valore ampiamente superiore al credito, fosse idoneo a mantenere integra la garanzia patrimoniale. Avverso tale sentenza, l'attore proponeva appello, lamentando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. in relazione alla sussistenza dell'eventus damni.

La Corte d'Appello di Lecce ha rigettato l'appello, confermando integralmente la sentenza impugnata. In particolare, il giudice d'appello ha ritenuto infondato il motivo relativo alla sussistenza dell'eventus damni, ribadendo che tale requisito, ai fini dell'azione revocatoria, consiste in una modificazione quantitativa o qualitativa del patrimonio del debitore idonea a compromettere o rendere più ardua la realizzazione coattiva del credito. Ha sottolineato come l'onere di allegare e provare tale pregiudizio gravi sul creditore, mentre spetta al debitore dimostrare la persistente capienza del patrimonio residuo. La Corte ha confermato la valutazione del Tribunale, che aveva basato la sua decisione sulla perizia di parte prodotta dal convenuto, la quale stimava il valore dell'immobile residuo in un importo largamente superiore al credito azionato. La Corte ha altresì chiarito che la perizia aveva assunto efficacia probatoria ai sensi dell'art. 115 c.p.c., poiché l'appellante non aveva formulato tempestive e specifiche contestazioni nella prima difesa utile, limitandosi a rilievi tardivi e generici in sede conclusionale. Le censure relative ad asseriti abusi edilizi, pendenza della domanda di condono o vincolo paesaggistico sono state ritenute ininfluenti, non essendo stati assolti gli oneri di contestazione specifica o prodotti elementi probatori contrari. La Corte ha infine escluso che la trasformazione patrimoniale in quote societarie abbia concretamente reso impossibile la soddisfazione del credito, atteso che l'aggressione esecutiva delle quote è astrattamente praticabile e la maggiore difficoltà esecutiva non integra di per sé l'eventus damni in assenza di un effettivo pregiudizio patrimoniale. Di conseguenza, l'appellante è stato condannato alla rifusione delle spese del grado di giudizio e al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Lecce, sentenza 24/09/2025, n. 693
    Giurisdizione : Corte d'Appello Lecce
    Numero : 693
    Data del deposito : 24 settembre 2025

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