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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 24/09/2025, n. 693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 693 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. 54/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI LECCE
-Prima Sezione Civile-
composta dai magistrati:
Dott. Riccardo MELE - Presidente
Dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere
Dott.ssa Virginia ZUPPETTA - Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n° 54 del Ruolo Generale delle cause dell'anno
2023;
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Parte_1 C.F._1
Lamarina, ed elettivamente domiciliato, unitamente al proprio difensore, presso lo studio dell'Avv. Fabio
Vitale in Lecce, alla via Mazzarella Bonaventura n. 8, in virtù di mandato in calce all'atto di appello;
-APPELLANTE-
CONTRO
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Emilio A. CP_1 C.F._2
Lucisani e, con lo stesso, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Anna Maria Margilio in Lecce, al Viale M. De Pietro n. 11, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta del presente grado;
-APPELLATO-
NONCHÈ
ERARIO e CP_2 Controparte_3
-APPELLATI CONTUMACI-
All'udienza collegiale del 7.5.2025, lette le memorie depositate dalle parti costituite, nel termine loro concesso, la causa è stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini di rito per il deposito di comparse e note di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti rilevanti della causa sono stati esposti dal Tribunale di Brindisi nel seguente modo: “Con atto
di citazione ritualmente notificato, il dott. ha proposto azione revocatoria nei confronti Parte_1
di , e della società in persona del legale CP_1 CP_4 Controparte_5
rappresentante p.t., chiedendo a questo Tribunale di dichiarare, ai sensi dell'art. 2901 c.c.,
l'inefficacia nei propri confronti dell'atto costitutivo per Notar dott. del 26.8.2014, rep. n. Per_1
516, con il quale ha conferito alla costituenda s.r.l. unipersonale denominata “ CP_1 [...]
(attualmente “ , con sede a Oria (BR) alla C.da Controparte_6 Controparte_3
Salinelle s.n., la proprietà del ramo di azienda commerciale, avente ad oggetto le attività di
lavorazione e commercializzazione di prodotti petroliferi, comprensiva anche di beni immobili, in
CP_ particolare dell'opificio identificato in Catasto Fabbricati del Comune di al fg. 56, p.lla 121,
cat. D/7, rendita 6058,04; nonché dell'atto per notar del 21.1.2015, rep. n. 27144, con cui Per_2
ha trasferito la proprietà delle proprie quote sociali della “ CP_1 [...]
in favore del di lui figlio, . Controparte_3 CP_4 In particolare, l'istante ha esposto di essere creditore di della complessiva somma CP_1
di 257.859,65 euro, in forza della sentenza n. 1355/2016, emessa da questo Tribunale, in data 19
luglio 2016, nell'ambito del giudizio n. 700464/2008 R.G., con la quale - previa declaratoria di
risoluzione del contratto preliminare di vendita immobiliare del 20.7.20074 - l'odierno convenuto è
stato condannato a restituire all'attore l'importo di 220.000,00 euro, da quest'ultimo corrisposto in
favore dei promittenti venditori a titolo di caparra confirmatoria, oltre interessi legali (decorrenti
dal 14.4.2008 al soddisfo), nonché al pagamento delle spese relative al giudizio di merito
(compensate nella misura del 30%), liquidate in 5.621,00 euro, e alla fase cautelare, liquidate
nell'importo di 3.713,00 euro, oltre accessori come per legge. Ha dedotto, inoltre, che, con gli
anzidetti atti di disposizione, di cui se ne è invocata l'inefficacia, il convenuto avrebbe reso incerta
la riscossione del credito, essendosi fraudolentemente spogliato di tutto il suo patrimonio, al fine di
sottrarre la disponibilità di beni e liquidità da sottoporre ad esecuzione forzata.
Ha, pertanto, concluso per la declaratoria d'inefficacia, ex art. 2901 c.c., dei richiamati atti
dispositivi, con condanna dei convenuti al pagamento delle spese di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta del 6 dicembre 2019, si è costituito in giudizio CP_1
eccependo, preliminarmente, l'incompetenza del Tribunale di Brindisi, in favore del
[...]
Tribunale di Bari – Sezione Specializzata in materia di Imprese, ritenuto funzionalmente competente
a decidere la controversia per cui è causa, ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 168/03, e deducendo, nel merito,
l'insussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda revocatoria, stante l'inesistenza,
per un verso, del dedotto credito, poiché allo stato eventuale e litigioso, essendo in corso di
definizione il giudizio per Cassazione n. 16512/2021 R.G., e, per altro verso, dell'eventus damni –
avendo dimostrato che, malgrado la conclusione degli atti impugnati, il suo patrimonio residuo
avrebbe consentito di mantenere integra la garanzia patrimoniale rivendicata dall'attore, – e della
scientia damni, in assenza di alcuna dolosa preordinazione nel soddisfacimento del credito facente
capo al dott. Pt_1 Ha chiesto, dunque, in via preliminare, dichiararsi l'incompetenza di questo Tribunale, in favore del
Tribunale di Bari – Sezione Specializzata in materia di Imprese;
in via subordinata, ha chiesto il
rigetto della domanda attorea, poiché infondata in fatto e in diritto, con condanna al pagamento delle
spese processuali.
Alla prima udienza di comparizione delle parti è stata dichiarata la contumacia di e di CP_4
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_7
Con ordinanza del 9 gennaio 2020, da intendersi in questa sede integralmente richiamata e trascritta,
questo Tribunale ha rigettato l'eccezione preliminare di incompetenza funzionale sollevata da parte
convenuta, concedendo i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c.”.
La causa, istruita mediante acquisizione di varia documentazione, veniva definita dal Tribunale di
Brindisi, con sentenza n. 1705/2022 del 5 dicembre 2022, con la quale veniva rigettata la domanda di parte attrice e condannato alla rifusione delle spese di lite in favore di . Parte_1 CP_1
In particolare, il Tribunale così motivava la sua decisione “ Considerato, dunque, il valore accertato
CP_ dell'immobile sito in alla C.da Salinelle s.n., appare evidente che il patrimonio di cui era titolare
al tempo in cui pose in essere gli atti di disposizione oggetto di causa avesse una CP_1
consistenza tale da far escludere qualsivoglia diminuzione delle sue garanzie patrimoniali ex art.
2740 c.c. in danno del suo creditore, così escludendo l'esistenza dell'eventus damni, in quanto al
momento in cui vennero compiuti tutti gli atti di disposizione il residuo patrimonio del debitore in
revocazione risultava costituito da una unità immobiliare del valore ampiamente superiore rispetto
al credito dell'odierno attore.”
Avverso la predetta sentenza proponeva gravame, con atto di citazione ritualmente notificato, Pt_1
, cui resisteva , chiedendone il rigetto, in quanto infondato in fatto ed in diritto;
[...] CP_1
il tutto con vittoria delle spese del presente grado di giudizio.
Pur ritualmente citati e non si costituivano e ne veniva CP_4 Controparte_3
dichiarata la contumacia. All'udienza collegiale del 7.5.2025, previo deposito di note di trattazione scritta da parte dei procuratori delle parti costituite, la causa è stata riservata per la decisione, con concessione dei termini massimi ex art.190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. – Sussistenza dell'eventus
damni”
Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza di prime cure per avere escluso la ricorrenza dell'eventus damni, deducendo che gli atti dispositivi compiuti da – CP_1
CP_ segnatamente, il conferimento del ramo d'azienda comprensivo dell'opificio sito in (riportato in catasto al fg. 56, p.lla 121, cat. D/7, rendita € 6.058,04) alla costituenda s.r.l. (poi Controparte_6
“ ), con atto notarile del 26.8.2014, rep. n. 516, nonché la successiva Controparte_3 Per_1
cessione delle quote sociali al figlio , con atto per notar del 21.1.2015, rep. n. CP_4 Per_2
27144 – abbiano determinato una rilevante modificazione quantitativa e qualitativa del patrimonio del debitore, tale da rendere più incerta e difficoltosa la soddisfazione del credito azionato, pari ad €
257.859,65, accertato con sentenza n. 1355/2016 del Tribunale di Brindisi.
Segnatamente l'appellante si duole che il Tribunale abbia erroneamente applicato il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., attribuendo valore probatorio dirimente alla consulenza tecnica di parte prodotta dal convenuto, che stimava in € 595.000/600.000 il valore dell'immobile residuo sito in contrada Salinelle (fg. 56, p.lla 194, sub 1-5, cat. F/3), reputato sufficiente a garantire il credito,
senza tuttavia considerare le gravi criticità dell'immobile medesimo, consistenti in abusi edilizi non sanati, domanda di condono presentata nel 2016 e non definita (o comunque suscettibile di rigetto),
nonché vincolo paesaggistico regionale, con conseguenti costi di demolizione e ridotta commerciabilità. L'appellante deduce, altresì, che l'eventus damni debba ritenersi integrato anche a fronte di mere variazioni qualitative della garanzia patrimoniale, come la trasformazione dei beni immobili in quote societarie agevolmente trasferibili, e che la relativa valutazione debba svolgersi con giudizio prognostico esteso anche alle vicende successive strettamente collegate agli atti dispositivi impugnati.
Richiama, in tal senso, la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. n. 16221/2019; n. 19207/2018;
n. 21102/2016), sostenendo che il debitore non avrebbe comunque assolto all'onere probatorio ex art. 2697 c.c. in ordine alla capienza residua, con conseguente applicabilità del principio di inversione dell'onere della prova.
2. Il motivo è infondato e va rigettato.
Preliminarmente, giova ricordare che l'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. presuppone, tra i requisiti oggettivi, l'eventus damni, inteso non come totale spoliazione del patrimonio del debitore,
bensì come modificazione quantitativa o qualitativa dello stesso idonea a compromettere o rendere più ardua la realizzazione coattiva del credito. Grava sul creditore l'onere di allegare e provare tale pregiudizio, mentre spetta al debitore, che intenda eccepirne l'insussistenza, dimostrare la persistente capienza del patrimonio residuo.
Nella specie, il Tribunale ha escluso l'eventus damni valorizzando la documentazione prodotta dal convenuto, in particolare la perizia di parte a firma dell'ing. corredata da visure Persona_3
catastali e titolo di provenienza (atto notaio del 30.1.1997), che stimava in € 595.000,00 Persona_4
il valore dell'immobile residuo sito in contrada Salinelle, alla data del 21.1.2015, importo largamente superiore al credito azionato (€ 257.859,65).
Contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, tale perizia ha assunto efficacia probatoria ai sensi dell'art. 115 c.p.c., posto che l'attore non ha formulato tempestive e specifiche contestazioni nella prima difesa utile, limitandosi a rilievi tardivi e generici in sede conclusionale.
Ed invero, come chiarito dalla giurisprudenza, il principio di non contestazione – oggi espresso dall'art. 115 c.p.c. – non si traduce in una prova positiva del fatto, bensì in una relevatio ab onere probandi, che dispensa la parte che ha allegato determinati fatti, in assenza di specifica contestazione ad opera dell'altra parte, dal provare i fatti non contestati.
Pertanto, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un dovere di allegazione, l'altra parte ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile (Cass. n.
1540/2007; n. 5191/2008; n. 13079/2008). In altri termini, se nel rito lavoro il termine ultimo è
costituito dall'udienza ex art. 420 c.p.c. in cui, com'è noto, le parti possono "modificare le domande,
eccezioni e conclusioni già formulate, previa autorizzazione del giudice" (Cass. n. 31704/2019), nel rito ordinario di cognizione il termine finale, per l'attore, deve collegarsi al maturare delle preclusioni assertive, termine rappresentato dalla memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c..
Ne deriva che le contestazioni mosse dal alle allegazioni di parte convenuta, nella memoria Pt_1
conclusionale debbano considerarsi tardive e inammissibili.
E' stato efficacemente rilevato che “l'onere di contestazione (col relativo corollario del dovere, per
il Giudice, di ritenere non abbisognevole di prova quanto non espressamente contestato), è divenuto
principio generale che informa il sistema processuale civile, poggiando le proprie basi non più
soltanto sul tenore dei citati artt. 416 e 167 c.p.c., bensì anche sul carattere dispositivo del processo
- comportante una struttura dialettica a catena -, sulla generale organizzazione per preclusioni
successive che, in misura maggiore o minore, caratterizza ogni sistema processuale -, sul dovere di
lealtà e probità posto a carico delle parti dall'art. 88 c.p.c., - che impone ad entrambe di collaborare
fin dalle prime battute processuali a circoscrivere la materia realmente controversa, senza
atteggiamenti volutamente defatiganti, ostruzionistici o anche solo negligenti - ed infine, soprattutto,
sul generale principio di economia che deve sempre informare il processo, vieppiù alla luce del
novellato art. 111 Cost.” (così Cass. n. 1540/2007 e Cass. n. 23638/2007).
Invero, il principio di non contestazione opera con riguardo ai fatti allegati dalle parti e rende pacifici quelli non tempestivamente disconosciuti, estendendosi alle allegazioni probatorie non contrastate (Cass. n. 16782/2019), senza che rilevi la natura valutativa della stima, purché fondata su elementi obiettivi e non smentiti da prove contrarie (Cass. n. 3126/2019; Cass. n. 30744/2017).
Né assumono rilievo le censure circa gli asseriti abusi edilizi, la pendenza della domanda di condono o il vincolo paesaggistico, atteso che l'appellante non ha assolto l'onere di contestazione specifica ex art. 115 c.p.c., e tantomeno prodotto elementi probatori contrari (quali visure aggiornate o perizia di parte opposta) idonei a inficiare la stima, viceversa limitandosi a deduzioni congetturali circa l'esito negativo del condono o i potenziali ribassi in sede esecutiva.
Difatti, la consolidata giurisprudenza di legittimità, esclude che il giudizio sull'eventus damni possa fondarsi su mere eventualità future o su valutazioni ipotetiche non supportate da prove, dovendosi invece valutare la consistenza patrimoniale al momento degli atti dispositivi (Cass. n. 21102/2016).
Nel caso di specie, tale patrimonio residuo risultava costituito non solo dall'immobile di cui sopra,
ma anche dalle quote societarie acquisite a seguito del conferimento del ramo d'azienda, del valore di € 820.206,00 come stimato nelle perizie giurate allegate all'atto costitutivo e dal bene immobiliare residuo, la cui capienza è rimasta indimostrata come insufficiente.
Quanto, infine, al dedotto collegamento tra conferimento e successiva cessione delle quote (a distanza di cinque mesi), la giurisprudenza riconosce la necessità di un apprezzamento unitario in presenza di negozi fraudolenti concatenati (Cass. n. 3538/2019); ma nel caso concreto non è emersa alcuna prova di un disegno simulatorio o elusivo, né che la trasformazione patrimoniale in quote societarie abbia concretamente reso impossibile la soddisfazione del credito, atteso che l'aggressione esecutiva delle quote è astrattamente praticabile ex artt. 2471 ss. c.c. La maggiore difficoltà esecutiva non integra di per sé l'eventus damni in assenza di un effettivo pregiudizio patrimoniale.
In conclusione, il Tribunale ha fatto corretta applicazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., ripartendo gli oneri probatori e valutando le allegazioni in coerenza con i principi dispositivi e le preclusioni processuali. Il primo motivo va pertanto rigettato, restando assorbite le ulteriori censure ad esso connesse.
3. All'esito del presente giudizio, conseguono la conferma dell'impugnata sentenza e la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del presente gravame in favore dell'appellato costituito,
liquidate come in dispositivo, in virtù dei criteri di cui al D.M. n.147/2022, applicabile ratione temporis.
Ricorrono altresì i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, DPR 115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, pronunziando sull'appello proposto da Pt_1
, con atto notificato in data 12/01/2023, nei confronti di , avverso la sentenza
[...] CP_1
del Tribunale di Brindisi n. 1705/2022 del 05/12/2022, così provvede:
1) rigetta l'appello, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza;
2) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato costituito, delle spese del presente grado di giudizio liquidate in complessivi € 7.000,00, per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa, nella misura del 15%;
3) dà atto che l'appello è stato integralmente respinto e che sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. T.U. 115/2002 per il pagamento a carico dell'appellante di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte d'Appello, in data 4 settembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Virginia Zuppetta dr. Riccardo Mele
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI LECCE
-Prima Sezione Civile-
composta dai magistrati:
Dott. Riccardo MELE - Presidente
Dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere
Dott.ssa Virginia ZUPPETTA - Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n° 54 del Ruolo Generale delle cause dell'anno
2023;
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Parte_1 C.F._1
Lamarina, ed elettivamente domiciliato, unitamente al proprio difensore, presso lo studio dell'Avv. Fabio
Vitale in Lecce, alla via Mazzarella Bonaventura n. 8, in virtù di mandato in calce all'atto di appello;
-APPELLANTE-
CONTRO
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Emilio A. CP_1 C.F._2
Lucisani e, con lo stesso, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Anna Maria Margilio in Lecce, al Viale M. De Pietro n. 11, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta del presente grado;
-APPELLATO-
NONCHÈ
ERARIO e CP_2 Controparte_3
-APPELLATI CONTUMACI-
All'udienza collegiale del 7.5.2025, lette le memorie depositate dalle parti costituite, nel termine loro concesso, la causa è stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini di rito per il deposito di comparse e note di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti rilevanti della causa sono stati esposti dal Tribunale di Brindisi nel seguente modo: “Con atto
di citazione ritualmente notificato, il dott. ha proposto azione revocatoria nei confronti Parte_1
di , e della società in persona del legale CP_1 CP_4 Controparte_5
rappresentante p.t., chiedendo a questo Tribunale di dichiarare, ai sensi dell'art. 2901 c.c.,
l'inefficacia nei propri confronti dell'atto costitutivo per Notar dott. del 26.8.2014, rep. n. Per_1
516, con il quale ha conferito alla costituenda s.r.l. unipersonale denominata “ CP_1 [...]
(attualmente “ , con sede a Oria (BR) alla C.da Controparte_6 Controparte_3
Salinelle s.n., la proprietà del ramo di azienda commerciale, avente ad oggetto le attività di
lavorazione e commercializzazione di prodotti petroliferi, comprensiva anche di beni immobili, in
CP_ particolare dell'opificio identificato in Catasto Fabbricati del Comune di al fg. 56, p.lla 121,
cat. D/7, rendita 6058,04; nonché dell'atto per notar del 21.1.2015, rep. n. 27144, con cui Per_2
ha trasferito la proprietà delle proprie quote sociali della “ CP_1 [...]
in favore del di lui figlio, . Controparte_3 CP_4 In particolare, l'istante ha esposto di essere creditore di della complessiva somma CP_1
di 257.859,65 euro, in forza della sentenza n. 1355/2016, emessa da questo Tribunale, in data 19
luglio 2016, nell'ambito del giudizio n. 700464/2008 R.G., con la quale - previa declaratoria di
risoluzione del contratto preliminare di vendita immobiliare del 20.7.20074 - l'odierno convenuto è
stato condannato a restituire all'attore l'importo di 220.000,00 euro, da quest'ultimo corrisposto in
favore dei promittenti venditori a titolo di caparra confirmatoria, oltre interessi legali (decorrenti
dal 14.4.2008 al soddisfo), nonché al pagamento delle spese relative al giudizio di merito
(compensate nella misura del 30%), liquidate in 5.621,00 euro, e alla fase cautelare, liquidate
nell'importo di 3.713,00 euro, oltre accessori come per legge. Ha dedotto, inoltre, che, con gli
anzidetti atti di disposizione, di cui se ne è invocata l'inefficacia, il convenuto avrebbe reso incerta
la riscossione del credito, essendosi fraudolentemente spogliato di tutto il suo patrimonio, al fine di
sottrarre la disponibilità di beni e liquidità da sottoporre ad esecuzione forzata.
Ha, pertanto, concluso per la declaratoria d'inefficacia, ex art. 2901 c.c., dei richiamati atti
dispositivi, con condanna dei convenuti al pagamento delle spese di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta del 6 dicembre 2019, si è costituito in giudizio CP_1
eccependo, preliminarmente, l'incompetenza del Tribunale di Brindisi, in favore del
[...]
Tribunale di Bari – Sezione Specializzata in materia di Imprese, ritenuto funzionalmente competente
a decidere la controversia per cui è causa, ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 168/03, e deducendo, nel merito,
l'insussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda revocatoria, stante l'inesistenza,
per un verso, del dedotto credito, poiché allo stato eventuale e litigioso, essendo in corso di
definizione il giudizio per Cassazione n. 16512/2021 R.G., e, per altro verso, dell'eventus damni –
avendo dimostrato che, malgrado la conclusione degli atti impugnati, il suo patrimonio residuo
avrebbe consentito di mantenere integra la garanzia patrimoniale rivendicata dall'attore, – e della
scientia damni, in assenza di alcuna dolosa preordinazione nel soddisfacimento del credito facente
capo al dott. Pt_1 Ha chiesto, dunque, in via preliminare, dichiararsi l'incompetenza di questo Tribunale, in favore del
Tribunale di Bari – Sezione Specializzata in materia di Imprese;
in via subordinata, ha chiesto il
rigetto della domanda attorea, poiché infondata in fatto e in diritto, con condanna al pagamento delle
spese processuali.
Alla prima udienza di comparizione delle parti è stata dichiarata la contumacia di e di CP_4
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_7
Con ordinanza del 9 gennaio 2020, da intendersi in questa sede integralmente richiamata e trascritta,
questo Tribunale ha rigettato l'eccezione preliminare di incompetenza funzionale sollevata da parte
convenuta, concedendo i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c.”.
La causa, istruita mediante acquisizione di varia documentazione, veniva definita dal Tribunale di
Brindisi, con sentenza n. 1705/2022 del 5 dicembre 2022, con la quale veniva rigettata la domanda di parte attrice e condannato alla rifusione delle spese di lite in favore di . Parte_1 CP_1
In particolare, il Tribunale così motivava la sua decisione “ Considerato, dunque, il valore accertato
CP_ dell'immobile sito in alla C.da Salinelle s.n., appare evidente che il patrimonio di cui era titolare
al tempo in cui pose in essere gli atti di disposizione oggetto di causa avesse una CP_1
consistenza tale da far escludere qualsivoglia diminuzione delle sue garanzie patrimoniali ex art.
2740 c.c. in danno del suo creditore, così escludendo l'esistenza dell'eventus damni, in quanto al
momento in cui vennero compiuti tutti gli atti di disposizione il residuo patrimonio del debitore in
revocazione risultava costituito da una unità immobiliare del valore ampiamente superiore rispetto
al credito dell'odierno attore.”
Avverso la predetta sentenza proponeva gravame, con atto di citazione ritualmente notificato, Pt_1
, cui resisteva , chiedendone il rigetto, in quanto infondato in fatto ed in diritto;
[...] CP_1
il tutto con vittoria delle spese del presente grado di giudizio.
Pur ritualmente citati e non si costituivano e ne veniva CP_4 Controparte_3
dichiarata la contumacia. All'udienza collegiale del 7.5.2025, previo deposito di note di trattazione scritta da parte dei procuratori delle parti costituite, la causa è stata riservata per la decisione, con concessione dei termini massimi ex art.190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. – Sussistenza dell'eventus
damni”
Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza di prime cure per avere escluso la ricorrenza dell'eventus damni, deducendo che gli atti dispositivi compiuti da – CP_1
CP_ segnatamente, il conferimento del ramo d'azienda comprensivo dell'opificio sito in (riportato in catasto al fg. 56, p.lla 121, cat. D/7, rendita € 6.058,04) alla costituenda s.r.l. (poi Controparte_6
“ ), con atto notarile del 26.8.2014, rep. n. 516, nonché la successiva Controparte_3 Per_1
cessione delle quote sociali al figlio , con atto per notar del 21.1.2015, rep. n. CP_4 Per_2
27144 – abbiano determinato una rilevante modificazione quantitativa e qualitativa del patrimonio del debitore, tale da rendere più incerta e difficoltosa la soddisfazione del credito azionato, pari ad €
257.859,65, accertato con sentenza n. 1355/2016 del Tribunale di Brindisi.
Segnatamente l'appellante si duole che il Tribunale abbia erroneamente applicato il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., attribuendo valore probatorio dirimente alla consulenza tecnica di parte prodotta dal convenuto, che stimava in € 595.000/600.000 il valore dell'immobile residuo sito in contrada Salinelle (fg. 56, p.lla 194, sub 1-5, cat. F/3), reputato sufficiente a garantire il credito,
senza tuttavia considerare le gravi criticità dell'immobile medesimo, consistenti in abusi edilizi non sanati, domanda di condono presentata nel 2016 e non definita (o comunque suscettibile di rigetto),
nonché vincolo paesaggistico regionale, con conseguenti costi di demolizione e ridotta commerciabilità. L'appellante deduce, altresì, che l'eventus damni debba ritenersi integrato anche a fronte di mere variazioni qualitative della garanzia patrimoniale, come la trasformazione dei beni immobili in quote societarie agevolmente trasferibili, e che la relativa valutazione debba svolgersi con giudizio prognostico esteso anche alle vicende successive strettamente collegate agli atti dispositivi impugnati.
Richiama, in tal senso, la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. n. 16221/2019; n. 19207/2018;
n. 21102/2016), sostenendo che il debitore non avrebbe comunque assolto all'onere probatorio ex art. 2697 c.c. in ordine alla capienza residua, con conseguente applicabilità del principio di inversione dell'onere della prova.
2. Il motivo è infondato e va rigettato.
Preliminarmente, giova ricordare che l'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. presuppone, tra i requisiti oggettivi, l'eventus damni, inteso non come totale spoliazione del patrimonio del debitore,
bensì come modificazione quantitativa o qualitativa dello stesso idonea a compromettere o rendere più ardua la realizzazione coattiva del credito. Grava sul creditore l'onere di allegare e provare tale pregiudizio, mentre spetta al debitore, che intenda eccepirne l'insussistenza, dimostrare la persistente capienza del patrimonio residuo.
Nella specie, il Tribunale ha escluso l'eventus damni valorizzando la documentazione prodotta dal convenuto, in particolare la perizia di parte a firma dell'ing. corredata da visure Persona_3
catastali e titolo di provenienza (atto notaio del 30.1.1997), che stimava in € 595.000,00 Persona_4
il valore dell'immobile residuo sito in contrada Salinelle, alla data del 21.1.2015, importo largamente superiore al credito azionato (€ 257.859,65).
Contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, tale perizia ha assunto efficacia probatoria ai sensi dell'art. 115 c.p.c., posto che l'attore non ha formulato tempestive e specifiche contestazioni nella prima difesa utile, limitandosi a rilievi tardivi e generici in sede conclusionale.
Ed invero, come chiarito dalla giurisprudenza, il principio di non contestazione – oggi espresso dall'art. 115 c.p.c. – non si traduce in una prova positiva del fatto, bensì in una relevatio ab onere probandi, che dispensa la parte che ha allegato determinati fatti, in assenza di specifica contestazione ad opera dell'altra parte, dal provare i fatti non contestati.
Pertanto, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un dovere di allegazione, l'altra parte ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile (Cass. n.
1540/2007; n. 5191/2008; n. 13079/2008). In altri termini, se nel rito lavoro il termine ultimo è
costituito dall'udienza ex art. 420 c.p.c. in cui, com'è noto, le parti possono "modificare le domande,
eccezioni e conclusioni già formulate, previa autorizzazione del giudice" (Cass. n. 31704/2019), nel rito ordinario di cognizione il termine finale, per l'attore, deve collegarsi al maturare delle preclusioni assertive, termine rappresentato dalla memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c..
Ne deriva che le contestazioni mosse dal alle allegazioni di parte convenuta, nella memoria Pt_1
conclusionale debbano considerarsi tardive e inammissibili.
E' stato efficacemente rilevato che “l'onere di contestazione (col relativo corollario del dovere, per
il Giudice, di ritenere non abbisognevole di prova quanto non espressamente contestato), è divenuto
principio generale che informa il sistema processuale civile, poggiando le proprie basi non più
soltanto sul tenore dei citati artt. 416 e 167 c.p.c., bensì anche sul carattere dispositivo del processo
- comportante una struttura dialettica a catena -, sulla generale organizzazione per preclusioni
successive che, in misura maggiore o minore, caratterizza ogni sistema processuale -, sul dovere di
lealtà e probità posto a carico delle parti dall'art. 88 c.p.c., - che impone ad entrambe di collaborare
fin dalle prime battute processuali a circoscrivere la materia realmente controversa, senza
atteggiamenti volutamente defatiganti, ostruzionistici o anche solo negligenti - ed infine, soprattutto,
sul generale principio di economia che deve sempre informare il processo, vieppiù alla luce del
novellato art. 111 Cost.” (così Cass. n. 1540/2007 e Cass. n. 23638/2007).
Invero, il principio di non contestazione opera con riguardo ai fatti allegati dalle parti e rende pacifici quelli non tempestivamente disconosciuti, estendendosi alle allegazioni probatorie non contrastate (Cass. n. 16782/2019), senza che rilevi la natura valutativa della stima, purché fondata su elementi obiettivi e non smentiti da prove contrarie (Cass. n. 3126/2019; Cass. n. 30744/2017).
Né assumono rilievo le censure circa gli asseriti abusi edilizi, la pendenza della domanda di condono o il vincolo paesaggistico, atteso che l'appellante non ha assolto l'onere di contestazione specifica ex art. 115 c.p.c., e tantomeno prodotto elementi probatori contrari (quali visure aggiornate o perizia di parte opposta) idonei a inficiare la stima, viceversa limitandosi a deduzioni congetturali circa l'esito negativo del condono o i potenziali ribassi in sede esecutiva.
Difatti, la consolidata giurisprudenza di legittimità, esclude che il giudizio sull'eventus damni possa fondarsi su mere eventualità future o su valutazioni ipotetiche non supportate da prove, dovendosi invece valutare la consistenza patrimoniale al momento degli atti dispositivi (Cass. n. 21102/2016).
Nel caso di specie, tale patrimonio residuo risultava costituito non solo dall'immobile di cui sopra,
ma anche dalle quote societarie acquisite a seguito del conferimento del ramo d'azienda, del valore di € 820.206,00 come stimato nelle perizie giurate allegate all'atto costitutivo e dal bene immobiliare residuo, la cui capienza è rimasta indimostrata come insufficiente.
Quanto, infine, al dedotto collegamento tra conferimento e successiva cessione delle quote (a distanza di cinque mesi), la giurisprudenza riconosce la necessità di un apprezzamento unitario in presenza di negozi fraudolenti concatenati (Cass. n. 3538/2019); ma nel caso concreto non è emersa alcuna prova di un disegno simulatorio o elusivo, né che la trasformazione patrimoniale in quote societarie abbia concretamente reso impossibile la soddisfazione del credito, atteso che l'aggressione esecutiva delle quote è astrattamente praticabile ex artt. 2471 ss. c.c. La maggiore difficoltà esecutiva non integra di per sé l'eventus damni in assenza di un effettivo pregiudizio patrimoniale.
In conclusione, il Tribunale ha fatto corretta applicazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., ripartendo gli oneri probatori e valutando le allegazioni in coerenza con i principi dispositivi e le preclusioni processuali. Il primo motivo va pertanto rigettato, restando assorbite le ulteriori censure ad esso connesse.
3. All'esito del presente giudizio, conseguono la conferma dell'impugnata sentenza e la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del presente gravame in favore dell'appellato costituito,
liquidate come in dispositivo, in virtù dei criteri di cui al D.M. n.147/2022, applicabile ratione temporis.
Ricorrono altresì i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, DPR 115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, pronunziando sull'appello proposto da Pt_1
, con atto notificato in data 12/01/2023, nei confronti di , avverso la sentenza
[...] CP_1
del Tribunale di Brindisi n. 1705/2022 del 05/12/2022, così provvede:
1) rigetta l'appello, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza;
2) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato costituito, delle spese del presente grado di giudizio liquidate in complessivi € 7.000,00, per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa, nella misura del 15%;
3) dà atto che l'appello è stato integralmente respinto e che sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. T.U. 115/2002 per il pagamento a carico dell'appellante di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte d'Appello, in data 4 settembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Virginia Zuppetta dr. Riccardo Mele