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Sentenza 20 maggio 2024
Sentenza 20 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 20/05/2024, n. 1132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1132 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 20/05/2024, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 2660/2021 del ruolo generale affari contenziosi avente ad oggetto: contratti a termine;
T R A
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Sabatino Tortora Parte_1 ed elettivamente domiciliato in Acerra, via Antonia Maria Verna n. 34;
ricorrente
C O N T R O
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura Controparte_1 in atti, dall'avv. Assunta Catapano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Nola, via
Anfiteatro Laterizio n. 121; resistente
CONCLUSIONI PER PARTE RICORRENTE: A. Accertare e dichiarare, per i motivi in premessa, l'illegittimità dei contratti a termine stipulati tra le parti con decorrenza dal 2002 al 2013; B. Per l'effetto del predetto accertamento condannare il , in persona del Sindaco p.t., domiciliato Controparte_1 per la carica in 80030 Tufino (Na) alla alla Piazza Felice Esposito, C.F. , al P.IVA_1 pagamento in favore del sig. della somma di € 4.143,12 per i seguenti titoli: Parte_1 nr. 6 mensilità da € 690,52 cada una (quale ultima retribuzione globale di fatto percepita dal ricorrente nel 2013) o della maggiore o minore somma che il Giudice Adito accerterà in corso in causa;
C. Condannare la convenuta al pagamento delle spese, ed onorari di causa con attribuzione ai sottoscritti procuratori.
PER IL COMUNE: rigettare il ricorso in quanto improponibile, inammissibile e/o nel merito infondato per tutte le ragioni sopra esposte. In via preliminare, dichiarare l'improcedibilità del ricorso per la mancata notifica, anche in sede di rinotifica, del ricorso unitamente al decreto di fissazione udienza. In via principale e nel merito, respingere tutte le domande formulate in quanto totalmente infondate e perché prive di fondamento giuridico e per l'effetto dichiarare la prescrizione della pretesa di parte istante nonché la palese infondatezza della richiesta di parte ricorrente.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 21.05.2021, il ricorrente in epigrafe riferiva:
- di ave lavorato alle dipendenze del Comune di dal 2002 al 2013, con qualifica di CP_1
Geometra Istruttore, cat. C1, “al fine di ricoprire ruoli rimasti vacanti, essenziali ed indispensabili al funzionamento della macchina comunale”;
- che, in particolare, a seguito di procedura selettiva pubblica, indetta il 30.01.2002, la Giunta
Comunale, con delibere dell'11.03.2002 e del 13.03.2002 aveva approvato, rispettivamente, la graduatoria del personale da reclutare e la costituzione dell'ufficio ambiente;
- che con determina dirigenziale n. 47 del 18.03.02 era assunto a tempo determinato per la durata di mesi dodici, prorogata per altri dodici mesi con delibera n. 83 del 12.03.2003, e per ulteriori dodici mesi con delibera n. 51 del 15.03.2004, per un periodo complessivo dal 21.03.2002 al 20.03.2005;
- che, successivamente, ossia dal 20.06.2007 al 19.12.2007 e dal 01.01.2008 al 31.12.2009, era stato impiegato con contratti a progetto meglio specificati in atti;
- di essere stato assunto in data 05.07.2011 con contratto a tempo indeterminato e parziale, all'esito di un processo di stabilizzazione iniziato con delibera n. 26 del 07.04.2011; tuttavia, in data 29.10.2013, il rapporto era stato interrotto dal Comune per effetto di un licenziamento in autotutela.
Lamentava che l'Amministrazione convenuta avesse fatto un utilizzo abusivo dei contratti a termine e dei contratti di collaborazione, in quanto stipulati in violazione dell'art. 36 comma 2
D.Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 7 CCNL Autonomie Locali del 14.09.2000 che ne legittimavano il ricorso per far fronte ad esigenze di carattere eccezionale o temporaneo, assenti nel caso di specie.
Rivendicava, pertanto, il diritto al risarcimento del “danno comunitario” per violazione della Direttiva UE 1999/70/CE, da quantificarsi, ai sensi dell'art. 8 L. n. 604/1966, in un'indennità pari a sei mensilità dall'ultima retribuzione di fatto percepita, oltre interessi legali come per legge.
Tanto premesso, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, il concludendo per l'accoglimento della domanda illustrata nelle Controparte_1 suesposte conclusioni.
A seguito di rituale rinnovazione della notificazione, l'Amministrazione convenuta si costituiva tempestivamente in giudizio, eccependo l'inesistenza/nullità della notifica e rinotifica del ricorso, la prescrizione del credito e la decadenza;
nel merito, contestava la fondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto, con vittoria di spese.
Acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'udienza del 16.05.2024 – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c..
2. In via preliminare, si rileva la palesa natura dilatoria delle doglianze del in CP_1 ordine alla rinnovazione della notifica del ricorso.
Va ricordato che “il termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza alla controparte non ha natura perentoria, in difetto di espressa previsione di legge in tal senso.
Ne consegue che il giudice, nell'ipotesi di omessa o inesistente notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza deve, in difetto di spontanea costituzione del resistente (la quale avrebbe evidentemente effetto sanante del vizio), assegnare al ricorrente un nuovo termine, avente carattere perentorio, entro il quale rinnovare la notifica (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 26267 del
16/10/2019, Rv.655749; Cass. Sez. U, Sentenza n. 5700 del 12/03/2014, Rv.629676)” (così Cass. civile, sez. VI, 09/06/2020, n. 10950).
Nel caso di specie, in prima udienza, il G.o.p. che ha preceduto l'odierno decidente ha correttamente concesso a parte ricorrente nuovo termine per notificare al , il Controparte_1 quale si è poi ritualmente costituito, sanando ogni eventuale vizio della seconda notifica.
3. Parte ricorrente agisce in giudizio per il risarcimento del danno derivante dal dedotto utilizzo abusivo da parte del resistente dei contratti a termine ai sensi dell'art. 36 CP_1
D.Lgs. n. 165/2001.
Così definito il thema decidendum, è evidente l'inconferenza dell'eccezione di prescrizione rispetto a presunti crediti retributivi non rivendicati in questa sede.
È, invece, necessario esaminare l'eccezione di decadenza sollevata dal CP_1
4. Sebbene non contestata, va rilevata la tempestività dell'eccezione di decadenza.
Invero, l'udienza del 27.10.2022 - di rinvio per la rinnovazione della notifica al - era CP_1 stata differita d'ufficio con decreto del 17.09.2022, a quella del 12.01.2023 rispetto alla quale il si è costituito nei termini di cui all'art. 416 c.p.c.. CP_1
Al riguardo deve ricordarsi come la Suprema Corte, a Sezioni Unite, ha stabilito che “Nelle controversie assoggettate al rito del lavoro, al fine di verificare il rispetto dei termini fissati (per il convenuto in primo grado ai sensi dell'art. 416 c.p.c. e per l'appellato in virtù dell'art. 436 c.p.c.) con riferimento alla "udienza di discussione", non si deve aver riguardo a quella originariamente stabilita dal provvedimento del giudice, ma a quella fissata - ove, eventualmente, sopravvenga - in dipendenza del rinvio d'ufficio della stessa, che concreta una modifica del precedente provvedimento di fissazione, e che venga effettivamente tenuta in sostituzione della prima” (Cass. civ., sez. un., 20/06/2007, n. 14288).
4.1. Ciò posto, si osserva che parte ricorrente lamenta l'utilizzo di contratti a termine e di collaborazione da parte dell'Amministrazione comunale, con riferimento al periodo 2002-2013, per soddisfare esigenze di fabbisogno ordinario e sopperire a carenze strutturali dell'organico dell'ente, in violazione delle norme di legge e del contratto collettivo che legittimano il ricorso a forme contrattuali flessibili solo per esigenze eccezionali o temporanee.
Si denuncia, dunque, la violazione dell'art. 36 D.Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 7 CCNL di comparto.
Prima di entrare nel merito dell'eccezione in discussione, deve rilevarsi che tra le odierne parti del giudizio è intercorso un contratto a termine nel marzo 2002 della durata di dodici mesi, oggetto di due proroghe, ciascuna da dodici mesi, con scadenza dell'ultima proroga in data 20.03.2005.
Successivamente, sono intervenuti tra le parti una serie di contratti di collaborazione a progetto dal 20.06.2007 al 19.12.2007 e dal 01.01.2008 al 31.12.2009.
Orbene, rispetto a questi ultimi, si osserva che, sebbene la parte abbia dedotto la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato per tutto il periodo di riferimento, quindi compresso quello in cui il rapporto era regolato formalmente da contratti di collaborazione, tuttavia, l'allegazione della subordinazione è rimasta mera affermazione di principio posto che la parte non ha inteso articolare prova sul punto.
Pertanto, in ragione della normativa richiamata, applicabile solo ai contratti di lavoro subordinato a tempo determinato (e non anche a quelli di collaborazione) si avrà riguardo solo al contratto a termine del marzo 2002 e alle due successive proroghe.
4.2. Per quanto di interesse, l'art. 32 L. n. 183/2010 ha espressamente previsto al comma
4 che le disposizioni di cui all'art. 6 L. 15 luglio 1966, n. 604, come modificate dal comma 1, - «Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch'essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso. L'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di duecentosettanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo» - si applicano anche:
“a) ai contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla scadenza del termine;
b) ai contratti di lavoro a termine, stipulati anche in applicazione di disposizioni di legge previgenti al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e già conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge;
…”.
L'entrata in vigore della disposizione in parola è stata differita al 31 dicembre 2011 (art. 2 comma 54 D.L. n. 225/2010, conv. con modif. nella L. n. 10/2011) con riguardo a tutti gli ambiti di novità della disposizione novellata (Cass. 23 aprile 2014, n. 9203; Cass. 7 luglio 2014, n.
15434) e a tutti gli incombenti introdotti, sia nelle fattispecie già soggette all'onere di impugnazione stragiudiziale (Cass. 10 luglio 2015, n. 14406; Cass. 23 novembre 2016, n. 23865), sia negli ulteriori casi introdotti con il (terzo e) quarto comma.
È consolidato l'orientamento che applica anche ai contratti esauritisi prima dell'entrata in vigore della L. n. 183/2010 i termini di impugnazione introdotti dalle norme citate, sempre fatto salvo il ricordato differimento (Cass. 8 febbraio 2016, n. 2420; Cass. 27 marzo 2017, n. 7788). In una lettura costituzionalmente orientata della disposizione, la si è estesa, in funzione di garanzia, anche a casi diversi da quelli espressamente indicati nella norma che ha disposto il differimento
(riferita alla sola impugnativa del licenziamento).
5. Venendo al caso di specie, tenuto conto che la scadenza dell'ultima proroga è avvenuta in data 20.03.2005, dunque, prima dell'entrata in vigore del c.d. collegato lavoro, il termine decadenziale decorre, per quanto detto, dal 31.12.2011.
Considerato che l'impugnazione stragiudiziale risale al 10.02.2021 e il ricorso giudiziale è stato depositato il 21.05.2021, è palese come la parte sia irrimediabilmente incorsa in decadenza (che sarebbe maturata anche rispetto alla scadenza dell'ultimo contratto di collaborazione a progetto).
Coerentemente alle suesposte considerazioni, la domanda va rigettata, con assorbimento di ogni ed ulteriore questione prospettata.
6. In ragione della complessità delle questioni trattate, sussistono gravi motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La dr.ssa Valentina Olisterno, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. Compensa integralmente le spese di giudizio.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 20/05/2024.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 20/05/2024, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 2660/2021 del ruolo generale affari contenziosi avente ad oggetto: contratti a termine;
T R A
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Sabatino Tortora Parte_1 ed elettivamente domiciliato in Acerra, via Antonia Maria Verna n. 34;
ricorrente
C O N T R O
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura Controparte_1 in atti, dall'avv. Assunta Catapano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Nola, via
Anfiteatro Laterizio n. 121; resistente
CONCLUSIONI PER PARTE RICORRENTE: A. Accertare e dichiarare, per i motivi in premessa, l'illegittimità dei contratti a termine stipulati tra le parti con decorrenza dal 2002 al 2013; B. Per l'effetto del predetto accertamento condannare il , in persona del Sindaco p.t., domiciliato Controparte_1 per la carica in 80030 Tufino (Na) alla alla Piazza Felice Esposito, C.F. , al P.IVA_1 pagamento in favore del sig. della somma di € 4.143,12 per i seguenti titoli: Parte_1 nr. 6 mensilità da € 690,52 cada una (quale ultima retribuzione globale di fatto percepita dal ricorrente nel 2013) o della maggiore o minore somma che il Giudice Adito accerterà in corso in causa;
C. Condannare la convenuta al pagamento delle spese, ed onorari di causa con attribuzione ai sottoscritti procuratori.
PER IL COMUNE: rigettare il ricorso in quanto improponibile, inammissibile e/o nel merito infondato per tutte le ragioni sopra esposte. In via preliminare, dichiarare l'improcedibilità del ricorso per la mancata notifica, anche in sede di rinotifica, del ricorso unitamente al decreto di fissazione udienza. In via principale e nel merito, respingere tutte le domande formulate in quanto totalmente infondate e perché prive di fondamento giuridico e per l'effetto dichiarare la prescrizione della pretesa di parte istante nonché la palese infondatezza della richiesta di parte ricorrente.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 21.05.2021, il ricorrente in epigrafe riferiva:
- di ave lavorato alle dipendenze del Comune di dal 2002 al 2013, con qualifica di CP_1
Geometra Istruttore, cat. C1, “al fine di ricoprire ruoli rimasti vacanti, essenziali ed indispensabili al funzionamento della macchina comunale”;
- che, in particolare, a seguito di procedura selettiva pubblica, indetta il 30.01.2002, la Giunta
Comunale, con delibere dell'11.03.2002 e del 13.03.2002 aveva approvato, rispettivamente, la graduatoria del personale da reclutare e la costituzione dell'ufficio ambiente;
- che con determina dirigenziale n. 47 del 18.03.02 era assunto a tempo determinato per la durata di mesi dodici, prorogata per altri dodici mesi con delibera n. 83 del 12.03.2003, e per ulteriori dodici mesi con delibera n. 51 del 15.03.2004, per un periodo complessivo dal 21.03.2002 al 20.03.2005;
- che, successivamente, ossia dal 20.06.2007 al 19.12.2007 e dal 01.01.2008 al 31.12.2009, era stato impiegato con contratti a progetto meglio specificati in atti;
- di essere stato assunto in data 05.07.2011 con contratto a tempo indeterminato e parziale, all'esito di un processo di stabilizzazione iniziato con delibera n. 26 del 07.04.2011; tuttavia, in data 29.10.2013, il rapporto era stato interrotto dal Comune per effetto di un licenziamento in autotutela.
Lamentava che l'Amministrazione convenuta avesse fatto un utilizzo abusivo dei contratti a termine e dei contratti di collaborazione, in quanto stipulati in violazione dell'art. 36 comma 2
D.Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 7 CCNL Autonomie Locali del 14.09.2000 che ne legittimavano il ricorso per far fronte ad esigenze di carattere eccezionale o temporaneo, assenti nel caso di specie.
Rivendicava, pertanto, il diritto al risarcimento del “danno comunitario” per violazione della Direttiva UE 1999/70/CE, da quantificarsi, ai sensi dell'art. 8 L. n. 604/1966, in un'indennità pari a sei mensilità dall'ultima retribuzione di fatto percepita, oltre interessi legali come per legge.
Tanto premesso, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, il concludendo per l'accoglimento della domanda illustrata nelle Controparte_1 suesposte conclusioni.
A seguito di rituale rinnovazione della notificazione, l'Amministrazione convenuta si costituiva tempestivamente in giudizio, eccependo l'inesistenza/nullità della notifica e rinotifica del ricorso, la prescrizione del credito e la decadenza;
nel merito, contestava la fondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto, con vittoria di spese.
Acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'udienza del 16.05.2024 – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c..
2. In via preliminare, si rileva la palesa natura dilatoria delle doglianze del in CP_1 ordine alla rinnovazione della notifica del ricorso.
Va ricordato che “il termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza alla controparte non ha natura perentoria, in difetto di espressa previsione di legge in tal senso.
Ne consegue che il giudice, nell'ipotesi di omessa o inesistente notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza deve, in difetto di spontanea costituzione del resistente (la quale avrebbe evidentemente effetto sanante del vizio), assegnare al ricorrente un nuovo termine, avente carattere perentorio, entro il quale rinnovare la notifica (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 26267 del
16/10/2019, Rv.655749; Cass. Sez. U, Sentenza n. 5700 del 12/03/2014, Rv.629676)” (così Cass. civile, sez. VI, 09/06/2020, n. 10950).
Nel caso di specie, in prima udienza, il G.o.p. che ha preceduto l'odierno decidente ha correttamente concesso a parte ricorrente nuovo termine per notificare al , il Controparte_1 quale si è poi ritualmente costituito, sanando ogni eventuale vizio della seconda notifica.
3. Parte ricorrente agisce in giudizio per il risarcimento del danno derivante dal dedotto utilizzo abusivo da parte del resistente dei contratti a termine ai sensi dell'art. 36 CP_1
D.Lgs. n. 165/2001.
Così definito il thema decidendum, è evidente l'inconferenza dell'eccezione di prescrizione rispetto a presunti crediti retributivi non rivendicati in questa sede.
È, invece, necessario esaminare l'eccezione di decadenza sollevata dal CP_1
4. Sebbene non contestata, va rilevata la tempestività dell'eccezione di decadenza.
Invero, l'udienza del 27.10.2022 - di rinvio per la rinnovazione della notifica al - era CP_1 stata differita d'ufficio con decreto del 17.09.2022, a quella del 12.01.2023 rispetto alla quale il si è costituito nei termini di cui all'art. 416 c.p.c.. CP_1
Al riguardo deve ricordarsi come la Suprema Corte, a Sezioni Unite, ha stabilito che “Nelle controversie assoggettate al rito del lavoro, al fine di verificare il rispetto dei termini fissati (per il convenuto in primo grado ai sensi dell'art. 416 c.p.c. e per l'appellato in virtù dell'art. 436 c.p.c.) con riferimento alla "udienza di discussione", non si deve aver riguardo a quella originariamente stabilita dal provvedimento del giudice, ma a quella fissata - ove, eventualmente, sopravvenga - in dipendenza del rinvio d'ufficio della stessa, che concreta una modifica del precedente provvedimento di fissazione, e che venga effettivamente tenuta in sostituzione della prima” (Cass. civ., sez. un., 20/06/2007, n. 14288).
4.1. Ciò posto, si osserva che parte ricorrente lamenta l'utilizzo di contratti a termine e di collaborazione da parte dell'Amministrazione comunale, con riferimento al periodo 2002-2013, per soddisfare esigenze di fabbisogno ordinario e sopperire a carenze strutturali dell'organico dell'ente, in violazione delle norme di legge e del contratto collettivo che legittimano il ricorso a forme contrattuali flessibili solo per esigenze eccezionali o temporanee.
Si denuncia, dunque, la violazione dell'art. 36 D.Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 7 CCNL di comparto.
Prima di entrare nel merito dell'eccezione in discussione, deve rilevarsi che tra le odierne parti del giudizio è intercorso un contratto a termine nel marzo 2002 della durata di dodici mesi, oggetto di due proroghe, ciascuna da dodici mesi, con scadenza dell'ultima proroga in data 20.03.2005.
Successivamente, sono intervenuti tra le parti una serie di contratti di collaborazione a progetto dal 20.06.2007 al 19.12.2007 e dal 01.01.2008 al 31.12.2009.
Orbene, rispetto a questi ultimi, si osserva che, sebbene la parte abbia dedotto la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato per tutto il periodo di riferimento, quindi compresso quello in cui il rapporto era regolato formalmente da contratti di collaborazione, tuttavia, l'allegazione della subordinazione è rimasta mera affermazione di principio posto che la parte non ha inteso articolare prova sul punto.
Pertanto, in ragione della normativa richiamata, applicabile solo ai contratti di lavoro subordinato a tempo determinato (e non anche a quelli di collaborazione) si avrà riguardo solo al contratto a termine del marzo 2002 e alle due successive proroghe.
4.2. Per quanto di interesse, l'art. 32 L. n. 183/2010 ha espressamente previsto al comma
4 che le disposizioni di cui all'art. 6 L. 15 luglio 1966, n. 604, come modificate dal comma 1, - «Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch'essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso. L'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di duecentosettanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo» - si applicano anche:
“a) ai contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla scadenza del termine;
b) ai contratti di lavoro a termine, stipulati anche in applicazione di disposizioni di legge previgenti al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e già conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge;
…”.
L'entrata in vigore della disposizione in parola è stata differita al 31 dicembre 2011 (art. 2 comma 54 D.L. n. 225/2010, conv. con modif. nella L. n. 10/2011) con riguardo a tutti gli ambiti di novità della disposizione novellata (Cass. 23 aprile 2014, n. 9203; Cass. 7 luglio 2014, n.
15434) e a tutti gli incombenti introdotti, sia nelle fattispecie già soggette all'onere di impugnazione stragiudiziale (Cass. 10 luglio 2015, n. 14406; Cass. 23 novembre 2016, n. 23865), sia negli ulteriori casi introdotti con il (terzo e) quarto comma.
È consolidato l'orientamento che applica anche ai contratti esauritisi prima dell'entrata in vigore della L. n. 183/2010 i termini di impugnazione introdotti dalle norme citate, sempre fatto salvo il ricordato differimento (Cass. 8 febbraio 2016, n. 2420; Cass. 27 marzo 2017, n. 7788). In una lettura costituzionalmente orientata della disposizione, la si è estesa, in funzione di garanzia, anche a casi diversi da quelli espressamente indicati nella norma che ha disposto il differimento
(riferita alla sola impugnativa del licenziamento).
5. Venendo al caso di specie, tenuto conto che la scadenza dell'ultima proroga è avvenuta in data 20.03.2005, dunque, prima dell'entrata in vigore del c.d. collegato lavoro, il termine decadenziale decorre, per quanto detto, dal 31.12.2011.
Considerato che l'impugnazione stragiudiziale risale al 10.02.2021 e il ricorso giudiziale è stato depositato il 21.05.2021, è palese come la parte sia irrimediabilmente incorsa in decadenza (che sarebbe maturata anche rispetto alla scadenza dell'ultimo contratto di collaborazione a progetto).
Coerentemente alle suesposte considerazioni, la domanda va rigettata, con assorbimento di ogni ed ulteriore questione prospettata.
6. In ragione della complessità delle questioni trattate, sussistono gravi motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La dr.ssa Valentina Olisterno, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. Compensa integralmente le spese di giudizio.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 20/05/2024.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno