Ordinanza collegiale 6 novembre 2024
Ordinanza cautelare 5 marzo 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 06/06/2025, n. 11094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11094 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/06/2025
N. 11094/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10140/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10140 del 2024 - integrato da motivi aggiunti - proposto da
-OMISSIS- , rappresentato e difeso dall'avv. Tatiana Vivino , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (EC), in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall' Avvocatura Generale dello Stato , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, 12.
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo,
PER LA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ
del silenzio serbato in ordine all’istanza di cui alla diffida del 23/09/2024, avente ad oggetto il rilascio del visto per lavoro subordinato e la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto;
NONCHE’ PER L’ACCERTAMENTO dell’obbligo di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze;
- E PER LA CONDANNA a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 2\11\2024 :
PER L'ANNULLAMENTO E/O RIFORMA PREVIA SOSPENSIONE DEGLI EFFETTI E PREVIA ADOZIONE DI OGNI ALTRA IDONEA MISURA CAUTELARE
nell’ambito del ricorso principale proposto sempre avverso le medesime parti e portante il numero di R.G. 10140/2024 pendente avanti a codesto Ill.mo Tribunale:
a) del Provvedimento di rifiuto del visto per lavoro subordinato dell’Ambasciata d’Italia di Islamabad (Pakistan) Prot. 4425 del 17/10/2024, Pratica n 20230008292 e notificato brevi manu in data 22/10/2024 (allegato 1)
b) di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso o consequenziale agli atti impugnati e che con gli stessi debba considerarsi comunque posto in rapporto di correlazione, nonché i pareri, le proposte e le valutazioni che possano aver concorso all’emanazione degli stessi.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (EC);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 giugno 2025 il dott. Roberto Maria Giordano ;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’odierno ricorrente, di nazionalità pakistana, quale beneficiario di Nulla Osta nominativo del competente SUI - previa diffida del 23/9/2024 - proponeva ricorso introduttivo ex art.117 cpa al fine di ottenere l’appuntamento – presso la competente Sede DI di Islamabad – per formalizzare la richiesta del necessario visto d’ingresso in Italia.
Nelle more, riusciva a proporre l’istanza di visto, ma al riguardo veniva comunicato all’istante Preavviso di rigetto ex art. 10 - bis L 241/1990 n. 296 del 24/1/2024, così motivato: “Dall’intervista è emersa una conoscenza approssimativa della situazione che lo attende, e dubbi sulle reali intenzioni una volta in Italia, e sembrerebbe un caso di ricongiungimento familiare”.
L’interessato – nelle relative controdeduzioni – replicava, in particolare, di avere la propria famiglia in Pakistan.
Nondimeno la competente Rappresentanza DI – con provvedimento n. 4425 del
17/10/ 2024 , notificato a mani proprie del destinatario il successivo 22/10/2024 - gli ricusava il visto per non aver “fornito una giustificazione riguardo alla finalità e alle condizioni del soggiorno previsto”.
Con ricorso per motivi aggiunti – ritualmente proposto il 2/11/2024 – l’interessato impugnava, previa tutela cautelare, il formale diniego del 17/10/2024.
Si costituiva in resistenza – in data 10/10/ 2024 – il EC , a mezzo della difesa erariale.
L’ Avvocatura Generale dello Stato, preliminarmente, eccepiva la nullità della procura alle liti nonché – nel merito – il rigetto del ricorso, come integrato da motivi aggiunti, rappresentando che la gravata decisione negativa del 17/10/2024 si fondava su quanto dichiarato dallo stesso istante nell’ intervista consolare menzionata nel Preavviso di rigetto del 24/1/2024.
A seguito dell’udienza camerale del 4/3/2025, il Collegio – con ordinanza n.1374/2025 – ravvisava i presupposti per applicare l’art. 55, comma 10 cpa e fissava la data della successiva udienza pubblica.
All’udienza di merito del 3/6/2025 – sulla base degli scritti difensivi - la causa veniva trattenuta in decisione.
Ciò posto, va in primo luogo esaminata l’eccezione preliminare formulata dalla difesa erariale, incentrata sulla nullità della procura alle liti .
Invero, la relativa eccezione viene superata dal fatto che la procura – come documenta il successivo deposito – è attualmente munita della rituale apostille.
Ciò premesso, il ricorso introduttivo ex art.117 cpa è improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, essendo venuto meno il silenzio censurato in tale sede, per effetto del formale diniego del 17/10/2024, emesso dalla competente Ambasciata a Islamabad.
Il gravame per motivi aggiunti – impugnando tale sopravvenuto provvedimento, con conseguente mutamento del rito – è incentrato, in sintesi , sui seguenti motivi: Difetto d’istruttoria e motivazione.
Eccesso di potere per travisamento di fatti e presupposti.
Le censure sono fondate .
Le risultanze in atti sostanzialmente confermano le deduzioni del ricorrente.
L’ Ufficio procedente non solo ha disatteso le controdeduzioni dell’istante al Preavviso di rigetto del 24/1/2024 - come, in astratto, ben poteva - ma non le ha neppure considerate, anche solo per rigettarle, come invece avrebbe dovuto fare.
Il che ha inciso negativamente sulla stessa sostenibilità e sufficienza della motivazione di rifiuto del visto, in ragione dell’evidente inadeguatezza dell’istruttoria del relativo procedimento.
La competente Sede - con l’impugnato diniego del 17/10/2024– si è limitata, infatti, ad operare una sorta di mera conferma della precedente Comunicazione ex art. 10 – Bis L 241/1990 , omettendo di esaminare e – meno che mai - confutare le plausibili controdeduzioni dell’interessato.
In tal modo, sono state eluse quelle regole sul giusto procedimento improntate all’osservanza del principio del contraddittorio endoprocedimentale , particolarmente in caso di adozione di provvedimenti -- come nel caso di specie – di diniego.
Inoltre, non risulta verbalizzata nelle forme di rito – a norma degli artt. 2699 e 2700 cc - la cd. intervista consolare, che riveste, ai fini dell’istruttoria - secondo l’art. 4, comma 2, secondo periodo DI n.850 dell’11/5/2011 – “ Fondamentale rilevanza ”.
Tanto più che l’impugnato diniego di visto si fonda - con tutta evidenza - sul colloquio consolare , che – come rilevato dalla stessa difesa erariale – avrebbe corroborato quelle incertezze sulla finalità del soggiorno in Italia nutrite dalla competente Rappresentanza DI .
Attese le evidenti carenze dell’istruttoria e della motivazione, il Collegio non riscontra – allo stato degli atti - elementi idonei che documentino quei ragionevoli dubbi sulla documentazione prodotta e sulle motivazioni dell’interessato, ravvisati dall’ Ambasciata.
In conclusione, il ricorso per motivi aggiunti va accolto e - per l’effetto - annullato il diniego del 17/10/2024. Né – in sede di riedizione del potere – la Rappresentanza DI a Islamabad potrà reiterare il rifiuto in base alle stesse risultanze istruttorie sinora acquisite.
Le spese di lite seguono la soccombenza del EC rispetto all’azione di annullamento – proposta dal ricorrente ex art. 29 cpa - e vengono liquidate nella misura forfettaria indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater ), definitivamente pronunciando sulla causa:
1)Dichiara il ricorso introduttivo improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse;
2) Accoglie il gravame per motivi aggiunti e – per l’effetto – annulla il provvedimento n. 4425 del 17/10/2024 di diniego del visto per lavoro stagionale.
Liquida le spese processuali - a carico del EC , con distrazione del relativo importo a favore della legale del ricorrente, dichiaratasi antistataria – in € 1.500 (Millecinquecento), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato .
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Arzillo, Presidente
Roberto Maria Giordano, Referendario, Estensore
Danilo Carrozzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Maria Giordano | Francesco Arzillo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.