Art. 1. ((E' istituita una imposta interna di fabbricazione ed una corrispondente sovrimposta di confine sulle armi da sparo e sulle munizioni nella misura appresso indicata:
A) Armi da fuoco, lunghe:
portatili, da guerra o tipo guerra, per ciascun
esemplare..................................... L. 100.000
B) Armi da fuoco, corte:
da guerra o tipo guerra, per ciascun esemplare L. 100.000
C) Canne finite pronte per la vendita:
per le armi di cui alle precedenti lettere A) e
B), per ciascuna canna........................ L. 100.000
D) Munizioni:
relative alle armi indicate nelle precedenti
lettere A) e B), per ciascun pezzo............ L. 5))
Sono esenti dall'imposta o sovrimposta tutti i prodotti elencati nel precedente comma quando sono destinati alle forze armate, ai corpi di polizia e ad altre amministrazioni dello Stato. ((In caso di vendita a privati, da parte delle predette amministrazioni, di tali prodotti si applica ad essi l'imposta sul valore aggiunto.))
Le esenzioni sono accordate sotto l'osservanza delle modalita' da stabilirsi dall'Amministrazione finanziaria.
A) Armi da fuoco, lunghe:
portatili, da guerra o tipo guerra, per ciascun
esemplare..................................... L. 100.000
B) Armi da fuoco, corte:
da guerra o tipo guerra, per ciascun esemplare L. 100.000
C) Canne finite pronte per la vendita:
per le armi di cui alle precedenti lettere A) e
B), per ciascuna canna........................ L. 100.000
D) Munizioni:
relative alle armi indicate nelle precedenti
lettere A) e B), per ciascun pezzo............ L. 5))
Sono esenti dall'imposta o sovrimposta tutti i prodotti elencati nel precedente comma quando sono destinati alle forze armate, ai corpi di polizia e ad altre amministrazioni dello Stato. ((In caso di vendita a privati, da parte delle predette amministrazioni, di tali prodotti si applica ad essi l'imposta sul valore aggiunto.))
Le esenzioni sono accordate sotto l'osservanza delle modalita' da stabilirsi dall'Amministrazione finanziaria.