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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/09/2025, n. 3193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3193 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai magistrati: drAnna Carla Catalano Presidente rel. dr. Rosa B. Cristofano Consigliere dr. Laura Scarlatelli Consigliere
All'esito di trattazione scritta riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 18.9.2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 747/2025 sezione lavoro, vertente
TRA
(P.I. in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t. sig. ( , nato a [...] il Parte_2 CodiceFiscale_1 giorno 11.05.1979, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Marasco (C.F.
– fax 081/5518391 – PEC C.F._2
e con questo domiciliata in Napoli alla Piazza Email_1
Carità 32,
APPELLANTE
E
c.f. , rappresentato e difeso, anche in via Controparte_1 C.F._3
Disgiunta dagli Avv.ti Loredana Carpentieri (C.F. e Salvatore di C.F._4
Sarno (C.F. ) elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi, C.F._5 sito in Napoli alla Via Vicinale Santa Maria Del Pianto Torre 3.I sottoscritti Avv.ti
Carpentieri e Di Sarno, dichiarano di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di cui agli artt. 133, 134 e 176 c.p.c, a mezzo posta elettronica certificata PEC ai rispettivi indirizzi: Email_2 Email_3
APPELLATO
FATTO E DIRITTO
Con atto di appello depositato il 7.4.2025 la società indicata in epigrafe ha impugnato la sentenza n.515 del 6.3.2025, notificata il 7.3.2025, con la quale il Tribunale di Nola in funzione di giudice del lavoro, riuntiti i giudizi instaurati da - uno in Controparte_1 data 27.6.2028 teso ad ottenere il pagamento di differenze retributive in forza del
1 rapporto di lavoro intercorso tra le parti dal 7.11.2008 al 3.3.2017 e l'altro di opposizione al decreto ingiuntivo ex art.633 c.p.c. richiesto ed ottenuto dal lavoratore per differenze tra gli importi di cui alle buste paga e i bonifici ricevuti - , accoglieva parzialmente la domanda di pagamento di differenze retributive con condanna della società al pagamento della somma di euro 14.609,71, di cui euro 7067,12 per tfr, rigettando la domanda riconvenzionale, nonchè revocava il decreto ingiuntivo n.308/2019 in accoglimento dell'opposizione proposta con compensazione delle spese tra le parti.
Ha dedotto l'appellante l'errore del primo giudice nella valutazione della documentazione prodotta in atti, errore consistito sia nella errata interpretazione della CU del 2017 sia nel non aver preso in considerazione la documentazione prodotta a corredo dell'opposizione al decreto ingiuntivo.
Ha contestato anche il rigetto della domanda riconvenzionale per una non corretta interpretazione del dato contrattuale.
L'appellato ha resistito all'appello chiedendone il rigetto.
Disposta la trattazione scritta a mente dell'art.127 ter c.p.c., all'esito odierna udienza la Corte ha riservato la causa in decisione.
L'appello è infondato e va respinto per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare occorre rilevare che fondata appare la doglianza sollevata dalla difesa societaria in relazione alla natura meramente contabile del dato risultante nel riquadro 810 nella CU 2017 rappresentando lo stesso esclusivamente l'ammontare del trattamento di fine rapporto maturato alla data di compilazione della certificazione senza tener conto di eventuali acconti, anticipazioni ovvero somme erogate nel corso dell'anno.
Tanto premesso, inammissibile e tardiva si configura, però, la richiesta - avanzata soltanto in questa sede - di acquisire CU anni 2013/2018 .
Parte appellante si duole, poi, che il primo Giudice, nel quantificare gli importi dovuti a titolo di tfr, abbia controllato soltanto le buste paga versate in atti nel giudizio ordinario senza esaminare anche la produzione di parte del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Orbene, rileva la Corte che, pur volendo valutare suddetta documentazione facente parte del fascicolo come riunito, la società non ha assolto l'onere di provare in modo rigoroso l'estinzione del credito retributivo per intervenuto pagamento, posto che la documentazione acquisita agli atti non è idonea a ritenere accertata la insussistenza degli elementi costitutivi del credito azionato, nella misura richiesta.
Va, invero, escluso il valore di quietanza liberatoria alle ricevute – poco leggibili - del lavoratore, senza precisazione alcuna dei titoli del presunto pagamento, meno che mai dello specifico titolo del tfr.
In proposito, secondo un più che consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la quietanza liberatoria rilasciata a saldo di ogni pretesa concreta una dichiarazione di scienza priva di alcuna efficacia dispositiva, laddove in essa non siano
2 ravvisabili gli estremi di un negozio di rinunzia o transazione in senso stretto, che, viceversa, ricorrono quando, per il concorso di particolari elementi di interpretazione contenuti nella stessa dichiarazione, o desumibili aliunde, risulti che la parte l'abbia resa con la chiara e piena consapevolezza di abdicare o transigere su propri diritti (cfr. per tutte, Cass.n.729/2003).
Ebbene, siffatti elementi nel caso di specie difettano del tutto, alla stregua dell'assoluta indeterminatezza di contenuti della documentazione in esame sopra evidenziata.
Alla stregua di quanto sopra detto, la documentazione richiamata dalla società appare insufficiente a sorreggere l'eccezione di pagamento.
A titolo esemplificativo, in merito alla busta paga di aprile 2012, recante l'indicazione dell'importo di euro 1.615,14 comprensiva di un anticipazione TFR per 1000 euro, risulta un bonifico di euro 600,00 del 10.4.2021 senza imputazione alcuna, documentazione attestante prelievi in banca per un importo complessivo di euro 1500 con l'aggiunta a penna di “acconto stipendio”, senza alcuna altra indicazione, nonché ricevuta n.22 di euro 1615 del 17.5.2012 con indicazione “saldo stipendio aprile “.
Come è facilmente riscontrabile, dunque, risultano versamenti di gran lunga superiori allo stesso importo della busta paga . La documentazione appare oltremodo generica e lacunosa( non viene indicato l'anno di riferimento della retribuzione e l'imputazione è oltremodo priva di specificità – acconto stipendio - ).
Essa, dunque non riveste efficacia liberatoria alcuna, quanto al titolo per cui si agisce.
Del pari per il mese di agosto 2013 la società sostiene di aver versato un acconto di euro 620,50 a fronte di una busta paga di euro 954,83; a tal fine deposita ricevuta n.34 di euro 500,00 con firma illeggibile con causale “anticipo tfr” , ricevuta n.32 di euro 1600 con causale “acconto stipendi futuri “ .
Per i mesi di febbraio 2014 e 2015 risultano ricevute e bonifici con la causale “saldo liquidazione” senza ulteriore specificazione.
In conclusione, l'assenza dei requisiti minimi di idoneità probatoria indiscutibilmente richiesti dalla legge priva la documentazione prodotta dall'appellante del valore liberatorio dall'obbligazione corrispondente al credito azionato.
In proposito, è persino superfluo sottolineare che soltanto la prova del pagamento puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito ha efficacia estintiva e fa sì che l'onere della prova venga nuovamente a gravare sul creditore, il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso, rappresentando l'onere del convenuto di provare il fatto estintivo, un prius logico rispetto all'onere di provare la diversa imputazione di pagamento, atteso che l'onere del creditore acquista la sua ragione d'essere soltanto dopo che il debitore abbia dato prova esauriente e completa del fatto estintivo.
Mette conto ricordare, al riguardo, anche l'orientamento consolidato della Suprema Corte secondo cui, in tema di prova del pagamento, soltanto a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva,ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l'onere della prova viene nuovamente a gravare 3 sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso (Cass. 27247/2023).
Le considerazioni sopra esposte valgono a respingere anche il motivo di appello relativo alla 13 mensilità : anche in relazione a detta mensilità risultano bonifici senza imputazione alcuna e ricevute con causale “trash di liquidazione” .
Alla non corrispondenza tra gli importi dovuti e le ricevute richiamate, nonché alla assenza di specifiche causali, di cui si è detto, si aggiunge, a parere della Corte, anche la circostanza, dedotta dalla stessa società attorea, circa la qualità di socio dell' cui, CP_1 dunque, competevano anche ulteriori importi al di fuori del rapporto lavorativo.
Non merita accoglimento neppure l'ultima doglianza sollevata alla decisione del Tribunale in relazione all'indennità sostitutiva di preavviso.
Il primo giudice sul punto ha così statuito: “Parte resistente ha posto a fondamento della domanda la circostanza che le dimissioni del ricorrente erano prive di motivazione, ma nulla invero ha dedotto in relazione al fatto costitutivo della spettanza di tale indennità, come disciplinata dall'art 75 del CCNL applicato tra le parti, ossia alla mancata osservanza dei termini di preavviso ivi previsti.(v.si estratto del CCNL versato in atti dalla resistente). Ne discende che la domanda riconvenzionale è infondata e va, pertanto, rigettata”.
Ebbene, la società lamenta che seguendo il ragionamento del Tribunale avrebbe dovuto fornire la prova di un fatto negativo ossia la mancata intempestiva ricezione della missiva di dimissioni . CP_2
Tale doglianza non coglie nel segno, posto che il Tribunale è giunto alla statuizione impugnata poiché ha ritenuto correttamente che la richiesta di pagamento dell'indennità sostitutiva di preavviso era stata avanzata senza nulla dedurre in ordine alla sussistenza dei presupposti legittimanti tale richiesta a mente dell'art.75 ccnl.
Il fondamento della decisione è, dunque, la mancata allegazione dei fatti costitutivi e non anche la mancata prova, come ritenuto e contestato dalla società istante.
La sentenza, anche sotto tale profilo, va confermata.
Le spese del grado seguono la soccombenza .
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al co. I quater dell'art. 13 T.U. approvato con D.P.R . 115 del 2002 , come introdotto dall'art. 1 co.17 L.24.12.2012 n. 228, per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto .
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello, così confermando la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado in favore di parte appellata, liquidando le stesse in complessivi euro 2.906,00 oltre iva e cpa come per legge, con distrazione. 4 Si da atto della sussistenza dei presupposti di cui al co. I quater dell'art. 13 T.U. approvato con D.P.R . 115 del 2002 , come introdotto dall'art. 1 co.17 L.24.12.2012 n. 228, per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto .
Napoli, 18.9.2025
Il Presidente est.
(dr.ssa Anna Carla Catalano)
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai magistrati: drAnna Carla Catalano Presidente rel. dr. Rosa B. Cristofano Consigliere dr. Laura Scarlatelli Consigliere
All'esito di trattazione scritta riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 18.9.2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 747/2025 sezione lavoro, vertente
TRA
(P.I. in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t. sig. ( , nato a [...] il Parte_2 CodiceFiscale_1 giorno 11.05.1979, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Marasco (C.F.
– fax 081/5518391 – PEC C.F._2
e con questo domiciliata in Napoli alla Piazza Email_1
Carità 32,
APPELLANTE
E
c.f. , rappresentato e difeso, anche in via Controparte_1 C.F._3
Disgiunta dagli Avv.ti Loredana Carpentieri (C.F. e Salvatore di C.F._4
Sarno (C.F. ) elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi, C.F._5 sito in Napoli alla Via Vicinale Santa Maria Del Pianto Torre 3.I sottoscritti Avv.ti
Carpentieri e Di Sarno, dichiarano di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di cui agli artt. 133, 134 e 176 c.p.c, a mezzo posta elettronica certificata PEC ai rispettivi indirizzi: Email_2 Email_3
APPELLATO
FATTO E DIRITTO
Con atto di appello depositato il 7.4.2025 la società indicata in epigrafe ha impugnato la sentenza n.515 del 6.3.2025, notificata il 7.3.2025, con la quale il Tribunale di Nola in funzione di giudice del lavoro, riuntiti i giudizi instaurati da - uno in Controparte_1 data 27.6.2028 teso ad ottenere il pagamento di differenze retributive in forza del
1 rapporto di lavoro intercorso tra le parti dal 7.11.2008 al 3.3.2017 e l'altro di opposizione al decreto ingiuntivo ex art.633 c.p.c. richiesto ed ottenuto dal lavoratore per differenze tra gli importi di cui alle buste paga e i bonifici ricevuti - , accoglieva parzialmente la domanda di pagamento di differenze retributive con condanna della società al pagamento della somma di euro 14.609,71, di cui euro 7067,12 per tfr, rigettando la domanda riconvenzionale, nonchè revocava il decreto ingiuntivo n.308/2019 in accoglimento dell'opposizione proposta con compensazione delle spese tra le parti.
Ha dedotto l'appellante l'errore del primo giudice nella valutazione della documentazione prodotta in atti, errore consistito sia nella errata interpretazione della CU del 2017 sia nel non aver preso in considerazione la documentazione prodotta a corredo dell'opposizione al decreto ingiuntivo.
Ha contestato anche il rigetto della domanda riconvenzionale per una non corretta interpretazione del dato contrattuale.
L'appellato ha resistito all'appello chiedendone il rigetto.
Disposta la trattazione scritta a mente dell'art.127 ter c.p.c., all'esito odierna udienza la Corte ha riservato la causa in decisione.
L'appello è infondato e va respinto per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare occorre rilevare che fondata appare la doglianza sollevata dalla difesa societaria in relazione alla natura meramente contabile del dato risultante nel riquadro 810 nella CU 2017 rappresentando lo stesso esclusivamente l'ammontare del trattamento di fine rapporto maturato alla data di compilazione della certificazione senza tener conto di eventuali acconti, anticipazioni ovvero somme erogate nel corso dell'anno.
Tanto premesso, inammissibile e tardiva si configura, però, la richiesta - avanzata soltanto in questa sede - di acquisire CU anni 2013/2018 .
Parte appellante si duole, poi, che il primo Giudice, nel quantificare gli importi dovuti a titolo di tfr, abbia controllato soltanto le buste paga versate in atti nel giudizio ordinario senza esaminare anche la produzione di parte del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Orbene, rileva la Corte che, pur volendo valutare suddetta documentazione facente parte del fascicolo come riunito, la società non ha assolto l'onere di provare in modo rigoroso l'estinzione del credito retributivo per intervenuto pagamento, posto che la documentazione acquisita agli atti non è idonea a ritenere accertata la insussistenza degli elementi costitutivi del credito azionato, nella misura richiesta.
Va, invero, escluso il valore di quietanza liberatoria alle ricevute – poco leggibili - del lavoratore, senza precisazione alcuna dei titoli del presunto pagamento, meno che mai dello specifico titolo del tfr.
In proposito, secondo un più che consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la quietanza liberatoria rilasciata a saldo di ogni pretesa concreta una dichiarazione di scienza priva di alcuna efficacia dispositiva, laddove in essa non siano
2 ravvisabili gli estremi di un negozio di rinunzia o transazione in senso stretto, che, viceversa, ricorrono quando, per il concorso di particolari elementi di interpretazione contenuti nella stessa dichiarazione, o desumibili aliunde, risulti che la parte l'abbia resa con la chiara e piena consapevolezza di abdicare o transigere su propri diritti (cfr. per tutte, Cass.n.729/2003).
Ebbene, siffatti elementi nel caso di specie difettano del tutto, alla stregua dell'assoluta indeterminatezza di contenuti della documentazione in esame sopra evidenziata.
Alla stregua di quanto sopra detto, la documentazione richiamata dalla società appare insufficiente a sorreggere l'eccezione di pagamento.
A titolo esemplificativo, in merito alla busta paga di aprile 2012, recante l'indicazione dell'importo di euro 1.615,14 comprensiva di un anticipazione TFR per 1000 euro, risulta un bonifico di euro 600,00 del 10.4.2021 senza imputazione alcuna, documentazione attestante prelievi in banca per un importo complessivo di euro 1500 con l'aggiunta a penna di “acconto stipendio”, senza alcuna altra indicazione, nonché ricevuta n.22 di euro 1615 del 17.5.2012 con indicazione “saldo stipendio aprile “.
Come è facilmente riscontrabile, dunque, risultano versamenti di gran lunga superiori allo stesso importo della busta paga . La documentazione appare oltremodo generica e lacunosa( non viene indicato l'anno di riferimento della retribuzione e l'imputazione è oltremodo priva di specificità – acconto stipendio - ).
Essa, dunque non riveste efficacia liberatoria alcuna, quanto al titolo per cui si agisce.
Del pari per il mese di agosto 2013 la società sostiene di aver versato un acconto di euro 620,50 a fronte di una busta paga di euro 954,83; a tal fine deposita ricevuta n.34 di euro 500,00 con firma illeggibile con causale “anticipo tfr” , ricevuta n.32 di euro 1600 con causale “acconto stipendi futuri “ .
Per i mesi di febbraio 2014 e 2015 risultano ricevute e bonifici con la causale “saldo liquidazione” senza ulteriore specificazione.
In conclusione, l'assenza dei requisiti minimi di idoneità probatoria indiscutibilmente richiesti dalla legge priva la documentazione prodotta dall'appellante del valore liberatorio dall'obbligazione corrispondente al credito azionato.
In proposito, è persino superfluo sottolineare che soltanto la prova del pagamento puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito ha efficacia estintiva e fa sì che l'onere della prova venga nuovamente a gravare sul creditore, il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso, rappresentando l'onere del convenuto di provare il fatto estintivo, un prius logico rispetto all'onere di provare la diversa imputazione di pagamento, atteso che l'onere del creditore acquista la sua ragione d'essere soltanto dopo che il debitore abbia dato prova esauriente e completa del fatto estintivo.
Mette conto ricordare, al riguardo, anche l'orientamento consolidato della Suprema Corte secondo cui, in tema di prova del pagamento, soltanto a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva,ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l'onere della prova viene nuovamente a gravare 3 sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso (Cass. 27247/2023).
Le considerazioni sopra esposte valgono a respingere anche il motivo di appello relativo alla 13 mensilità : anche in relazione a detta mensilità risultano bonifici senza imputazione alcuna e ricevute con causale “trash di liquidazione” .
Alla non corrispondenza tra gli importi dovuti e le ricevute richiamate, nonché alla assenza di specifiche causali, di cui si è detto, si aggiunge, a parere della Corte, anche la circostanza, dedotta dalla stessa società attorea, circa la qualità di socio dell' cui, CP_1 dunque, competevano anche ulteriori importi al di fuori del rapporto lavorativo.
Non merita accoglimento neppure l'ultima doglianza sollevata alla decisione del Tribunale in relazione all'indennità sostitutiva di preavviso.
Il primo giudice sul punto ha così statuito: “Parte resistente ha posto a fondamento della domanda la circostanza che le dimissioni del ricorrente erano prive di motivazione, ma nulla invero ha dedotto in relazione al fatto costitutivo della spettanza di tale indennità, come disciplinata dall'art 75 del CCNL applicato tra le parti, ossia alla mancata osservanza dei termini di preavviso ivi previsti.(v.si estratto del CCNL versato in atti dalla resistente). Ne discende che la domanda riconvenzionale è infondata e va, pertanto, rigettata”.
Ebbene, la società lamenta che seguendo il ragionamento del Tribunale avrebbe dovuto fornire la prova di un fatto negativo ossia la mancata intempestiva ricezione della missiva di dimissioni . CP_2
Tale doglianza non coglie nel segno, posto che il Tribunale è giunto alla statuizione impugnata poiché ha ritenuto correttamente che la richiesta di pagamento dell'indennità sostitutiva di preavviso era stata avanzata senza nulla dedurre in ordine alla sussistenza dei presupposti legittimanti tale richiesta a mente dell'art.75 ccnl.
Il fondamento della decisione è, dunque, la mancata allegazione dei fatti costitutivi e non anche la mancata prova, come ritenuto e contestato dalla società istante.
La sentenza, anche sotto tale profilo, va confermata.
Le spese del grado seguono la soccombenza .
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al co. I quater dell'art. 13 T.U. approvato con D.P.R . 115 del 2002 , come introdotto dall'art. 1 co.17 L.24.12.2012 n. 228, per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto .
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello, così confermando la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado in favore di parte appellata, liquidando le stesse in complessivi euro 2.906,00 oltre iva e cpa come per legge, con distrazione. 4 Si da atto della sussistenza dei presupposti di cui al co. I quater dell'art. 13 T.U. approvato con D.P.R . 115 del 2002 , come introdotto dall'art. 1 co.17 L.24.12.2012 n. 228, per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto .
Napoli, 18.9.2025
Il Presidente est.
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