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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/03/2025, n. 1058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1058 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22883/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto La Manna ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22883/2022 promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, e Parte_1 [...]
, con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPE PAOLO, elettivamente domiciliati in Via Caldini Pt_2
39, 10138 Torino presso il difensore
ATTRICE OPPONENTE
contro
con il patrocinio degli avv.ti FEDERICA CAPRA e BRUNA TURBIGLIO, CP_1
elettivamente domiciliata in Corso G. Matteotti 44, 10121 Torino presso il difensore
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Parte attrice
Voglia il Tribunale Ill.mo;
Rejetta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
IN VIA PREGIUDIZIALE: Dichiararsi l'inammissibilità della domanda formulata dalla società convenuta opposta in quanto domanda nuova perché relativa ad un credito diverso da quello azionato in via monitoria e/o comunque improcedibile per il mancato esperimento della negoziazione assistita.
pagina 1 di 10 IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: Respingersi la domanda della convenuta opposta per le ragioni di fatto e di diritto dedotte negli atti di cui alla presente opposizione e mandare assolta la società da ogni pretesa avversaria. In ogni caso dichiarare nullo Controparte_2
e/o annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo del Tribunale di Torino n. 7504/2022 emesso in data
18.10.2022 per le ragioni di fatto e di diritto dedotte negli atti di cui alla presente opposizione.
IN VIA SUBORDINATA E NEL MERITO: Accertato e dichiarato l'inadempimento o inesatto adempimento alle obbligazioni assunte da parte della e previa compensazione tra le somme CP_1
richieste ed i danni subiti consistenti nelle spese sostenute da parte attrice in conseguenza di tale inadempimento, dichiarare che nulla è dovuto dalla società Controparte_2
nonchè dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo del Tribunale di Torino n.
7504/2022 emesso in data 18.10.2022
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA E NEL MERITO E PER MERO SCRUPOLO
DIFENSIVO:
Limitare l'accertamento del dovuto alla società nei limiti del giusto e Controparte_2
del provato.
In ogni caso con vittoria di spese ed onorari di patrocinio.
Parte convenuta
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, previ tutti gli incombenti di rito ritenuti necessari e/o opportuni,
Nel merito: - respingere , per i motivi di cui in narrativa, l'opposizione avversari a e per l'effetto dichiarare tenuti e condannare in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, ed il sig. a pagare in favore di in solido tra loro, la somma Parte_2 CP_1 capitale di € 11.827,74 o di quell'altra maggiore o minore somma determinanda in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, oltre all'importo di € 540,00 (oltre accessori) ed € 145,50 per le spese maturate per il recupero del credito o di quell'altra maggiore o minore somma determinanda in corso di causa;
- dichiarare tenuti e condannare
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, ed il sig. , in Controparte_2 Parte_2
solido tra loro, per i motivi di cui in narrativa , al pagamento di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
In via istruttoria (omissis)
In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.
pagina 2 di 10
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 25.11.2022, la società e Parte_1
il sig. si opponevano al decreto monitorio n. 7504/2022 con il quale era stato ingiunto il Parte_2 pagamento di € 7.348,75 oltre interessi moratori, asserendo: che in data 22.03.2021 veniva sottoscritto, tra le parti un giudizio, un contratto per la realizzazione di un ponteggio metallico da eseguire presso il cantiere sito in Corso Orbassano n. 199 (TO); che il costo convenuto per le opere di montaggio e smontaggio del ponteggio era pari ad € 9,50 al mq oltre iva, mentre il costo del noleggio (dopo i primi
30 giorni) era pari ad € 0,70 al mq oltre iva al mese;
che il legale rappresentante della , CP_2
, sottoscriveva garanzia personale per il pagamento delle suddette somme;
che il Parte_2 condominio sito nell'area interessata dai lavori menzionati comprendeva due scale “A” e “B” estendendosi angolarmente con Via Filadelfia;
che la superficie globale del ponteggio necessario per l'esecuzione dei lavori, considerato l'intero condominio, ammontava a circa 2.500 mq, di cui 1.300 mq circa per la Scala “A” e 1.200 mq per la scala “B”; che il ponteggio, su accordo delle parti, doveva essere montato in due lotti per ridurre il costo della tassa per occupazione del suolo pubblico: il primo lotto relativo alla Scala “B” riguardante Via Filadelfia, la parte angolare e una parte di Corso
Orbassano e il secondo lotto relativo alla Scala “A” esteso esclusivamente su Corso Orbassano;
che per Contr il montaggio del ponteggio del primo lotto veniva stipulato un contratto di subappalto tra e la ditta di IM ID;
che per intervento del , l'impresa edile si era accollata una parte dei costi Pt_2 di montaggio;
che , temendo le conseguenze di ritardo nell'opera di ristrutturazione, si CP_2
vedeva costretta a pagare alla ditta IM la maggior somma di € 2.517,00 a seguito dell'emissione della fattura n. 12 del 30.06.2021; che il residuo costo del montaggio del primo lotto (avvenuto in giugno 2021) veniva pagato dall'opponente a seguito dell'emissione fattura n. 62 del 24.06.2021 di €
12.642,62; che l'attrice saldava altresì il costo del noleggio del primo lotto con il pagamento della Contr fattura n.229 del 16.12.2021 di € 5.521,81; che nel mese di agosto 2021 il contrattava Pt_2
Contr con il legale rappresentante di ancredi) per l'inizio del montaggio del secondo lotto;
che CP_1
per problemi di disponibilità del materiale necessario per la realizzazione del secondo ponteggio, manifestava la possibilità di un montaggio ad un prezzo di € 16,00 al mq;
che la stessa proposta veniva rifiutata da;
che nel settembre 2021 il Tancredi comunicava al che la CP_2 Pt_2
Contr disponibilità materiale di per la realizzazione del secondo ponteggio si aggirava sui 600 mq circa,
Contr pari al 50% della metratura necessaria per ricoprire la superficie della Scala “A”; che tramite il proprio subappaltatore, provvedeva al montaggio di 726 mq di ponteggio del secondo lotto;
che il costo pagina 3 di 10 di tale prestazione veniva pagata da alla ditta IM a seguito dell'emissione della CP_2
fattura n. 24 del 08.10.2021 per € 4.500,00; che l'inadempimento delle condizioni contrattuali da parte della convenuta, costringeva a reperire sul mercato altra ditta per la “copertura” del CP_2
secondo lotto;
che la medesima si rivolgeva alla ditta , dovendo comunque far Controparte_3
Contr fronte ad un prezzo maggiorato rispetto a quello pattuito con di cui alla fattura n. 53 del Contr 30.11.2021 per € 7.930,00 regolarmente saldata;
che il parziale montaggio fatto da per il secondo lotto presentava vizi e difetti, costringendo all'acquisto di materiale supplementare e CP_2 necessario con esborso di € 2.004,22; che relativamente allo smontaggio del ponteggio relativo al Contr primo lotto, dopo plurime sollecitazioni e diffide a a causa di ulteriori inadempienze, nel mese di marzo 2022 l'opponente era costretta a rivolgersi alla ditta IM per l'esecuzione della suddetta prestazione con un esborso di € 3.594,00, a seguito dell'emissione della fattura n. 17 del 04.05.2022; che le diffide all'odierna opposta erano state sempre contestate dalla medesima;
che a causa delle
Contr inadempienze contrattuali di la società opponente aveva subito danni consistenti in costi
Contr maggiorati e imprevisti rispetto a quelli inizialmente contrattati con
Le parti opponenti agivano, quindi, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, contestando la Contr mancanza di prova del credito azionato, e per l'accertamento della responsabilità contrattuale di con richiesta di compensazione delle somme azionate in sede monitoria e i danni subiti.
In data 07.03.2023 si costituiva in giudizio richiamando in parte le circostanze fattuali CP_1
Contr allegate dalle controparti e asserendo che come da istruzioni di , in data 11.06.2021 CP_2
aveva iniziato le opere di montaggio del primo lotto su via Filadelfia, compresa la parte angolare di congiunzione con Corso Orbassano, fornendo all'opponente 1278 mq di ponteggio;
che l'esecuzione Contr dei lavori era stata subappaltata da alla ditta IM;
che le parti del Controparte_4
rapporto di subappalto, nel mese giugno 2021, si erano accordate per un costo pari ad € 3,00 al mq oltre iva per il montaggio del ponteggio ed € 1,50 al mq per lo smontaggio;
che le opere di montaggio del primo ponteggio di 1278 mq, iniziate l'11.06.2021 e concluse in data 22.06.2021 erano state Contr regolarmente pagate da a mediante saldo fattura n. 62 del 24.06.2021 per un CP_2
Contr importo complessivo di € 12.642,62; che aveva saldato le maestranze della ditta subappaltatrice per una somma pari ad € 3.384,00 di cui alla fattura n. 20 del 31.08.2021; che terminato il montaggio, come da contratto, dal 23.07.2021 maturavano i costi di nolo relativi ai 1278 mq di ponteggio montati sul lato di via Filadelfia;
che nel mese di agosto, contravvenendo alle condizioni contrattuali,
Contr
aveva chiesto a di procedere immediatamente al montaggio del ponteggio su Corso CP_2
Orbassano, nonostante la parziale esecuzione su Via Filadelfia;
che si era resa disponibile CP_2
pagina 4 di 10 Contr a riconoscere a un aumento dei prezzi in considerazione degli incrementi registrati nel settore per Contr effetto dei bonus;
che aveva segnalato a controparte di non avere a disposizione nell'immediato tutti i metri quadri necessari, mettendone comunque a disposizione per circa 600 mq;
che in data
31.08.2021 inviava a controparte il preventivo n. 53/2021 per realizzazione del nuovo ponteggio su
Corso Orbassano con condizioni economiche aggiornate;
che le parti si erano accordate per il montaggio del secondo lotto al costo di € 14,00 al mq oltre iva ed € 1,00 al mq oltre iva mensili per il noleggio delle impalcature a decorrere dal 31 esimo giorno successivo al termine delle operazioni di
Contr montaggio;
che in data 16.09.2021, tramite la ditta subappaltatrice, aveva terminato il montaggio di ulteriori 726 mq di ponteggio per un totale di 2004 mq (1278 mq su via Filadelfia e 726 mq su Corso
Contr Orbassano); che in data 07.10.2021 aveva emesso fattura n. 11 di importo € 9.920,06 ottenuta sulla base nelle condizioni economiche definite nel mese di agosto 2021; che terminato il ponteggio, dal 16.10.2021 maturavano i costi di nolo relativi ai 726 mq di ponteggio montanti su lato di Corso
Orbassano al costo maggiorato di € 1,00 al mq;
che dopo il sollecito inviato dall'opposta all'opponente per il pagamento della fattura n. 111/2021, secondo le condizioni dell'accordo dell'agosto 2021 con lettera del 15.12.2021, contestava la correttezza dei conteggi della detta fattura, CP_2
pretendendo di continuare ad applicare i costi pattuiti per il primo lotto;
che controparte aveva
Contr informato di aver proceduto al pagamento di € 2.178,00 alla ditta subappaltatrice per le opere di Contr montaggio del secondo ponteggio, senza ottenere alcuna autorizzazione da parte di che in relazione alla fattura n. 111/2021 aveva riconosciuto di essere debitrice della minor CP_2
Contr somma di € 4.179,00; che con corrispondenza del 18-21.02.2022 dichiarava di accettare la minor somma e di applicare, nel prosieguo del rapporto contrattuale, le condizioni economiche pattuite con il preventivo n. 23/2021; che, nonostante quanto concordato, non aveva versato la somma CP_2 di € 4.7109,00 né aveva saldato le fatture del 04.02.2022 n. 21 e del 02.05.2022 n. 62; che a inizio marzo 2021 la ditta subappaltatrice iniziava a smontare 1000 mq di ponteggio su lato Via Filadelfia;
che in data 04.05.2022 le parti risolvevano il contratto con smontaggio integrale delle opere;
che in data Contr 30.07.2022 inviava a parte opponente i conteggi definitivi secondo le condizioni economiche originarie e tenendo conto degli importi che avrebbe dovuto saldare alla ditta subappaltatrice, con emissione della nota di credito n. 112/2022; che si rifiutava di versare le somme indicate. CP_2
La parte opposta agisce in giudizio, contestando in fatto e in diritto quanto allegato dalle controparti, per la condanna degli opponenti, in solido tra loro, al pagamento di € 11.827,74 oltre interessi e alle spese sostenute in sede monitoria.
In vi pregiudiziale, le parti opponenti chiedono di dichiararsi l'inammissibilità della domanda per pagina 5 di 10 proposizione in sede di opposizione, da parte della convenuta opposta, di una nuova domanda relativa ad un credito diverso e l'improcedibilità della stessa per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita. Tali istanze devono essere rigettate.
Contr Per quanto concerne la formulazione di domanda nuova, posto che in sede di opposizione si è limitata a ricalcolare il credito derivante dal medesimo contratto azionato già in sede monitoria e che la
Suprema Corte ha specificato come “In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre, con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui
l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni, chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita.”
(Cass. n. 32933/2023), le contestazioni delle parti opponenti sul punto non meritano accoglimento.
Parimenti infondata è l'istanza di improcedibilità sollevata in tale sede, atteso che il contratto d'appalto, come quello oggetto dell'odierno giudizio, non rientra tra le materie per cui l'art. 5 comma 1 D.lgs.
28/2010 prevede l'obbligatorietà della procedura di mediazione e negoziazione assistita.
Nel merito, si prende atto del ricalcolo del credito operato dalla parte opposta secondo i criteri economici dell'unico rapporto contrattuale validamente instauratosi dalle parti, vale a dire quello derivante dal preventivo n. 23/2021 del 22.03.2021 (doc. 1 fasc. monitorio). Nello specifico, tale documento prevedeva un costo per il montaggio e lo smontaggio dei ponteggi pari ad € 9,50 al mq più iva e per il noleggio degli stessi (dopo i primi 30 giorni) pari ad € 0,70 al mq più iva al mese.
Contr Procedendo all'analisi delle singole voci di costo allegate da si deve considerare che le stesse Contr sono state correttamente conteggiate. Difatti, chiede: il versamento di complessivi € 2.683,80 per il noleggio di 1278 mq di ponteggio del primo lotto per il termine intercorso tra l'01.12.2021 (vale a dire dal giorno successivo al periodo di noleggio decorrente dal 23.07.2021 al 30.11.2021 regolarmente saldato da con pagamento della fattura n. 229 del 06.12.2021) e il 28.02.2022 (termine CP_2
ultimo antecedente alle operazioni di smontaggio dello stesso lotto, come indicato dalle corrispondenze di di cui ai docc. 15-16 allegati con atto di citazione); il pagamento di € 328,87 per il CP_2
noleggio di 278 mq del ponteggio relativo al primo lotto, a seguito delle operazioni di smontaggio per
1000 mq, nel periodo intercorrente dalle stesse opere di smontaggio sino alla data di risoluzione del contratto (30.04.2022); il pagamento di € 2.541,00 per il noleggio di 726 mq del ponteggio
Contr corrispondente al secondo lotto, eseguito parzialmente dalla ditta IM in subappalto con nel periodo intercorrente dalla sopra menzionata data dell'01.12.2021 al 30.04.2022; infine, il pagamento pagina 6 di 10 per le opere di montaggio di 2004 mq di ponteggio del primo e del secondo lotto. Tuttavia, per quest'ultima voce di costo, si deve ritenere che l'ammontare corretto sia, a differenza di quanto Contr sostenuto da pari ad € 8.675,20, dato dalla differenza tra la somma deducibile dal dato contrattuale (€ 9,50 per 2004 mq) e il saldo pagato da Euriprogram per € 10.362,80, come affermato dalla stessa parte opposta (doc. 14 opposta).
Sulla base di quanto sino ad ora specificato, si deve accertare che il credito originariamente spettante a
Contr era pari ad € 14.228,87 più iva al 22%.
Successivamente, si deve prendere atto della parziale rinuncia di una parte del credito da parte della Contr stessa opposta. Nello specifico, dall'ammontare sopra individuato vengono detratti gli importi che avrebbe dovuto versare al subappaltatore IM ID per le operazioni di montaggio/smontaggio,
Contr infine sostenuti da senza alcuna comunicazione a Come correttamente sostenuto CP_2
dalla parte opposta, è necessario che tali somme siano quantificate sulla base dei criteri economici individuati dal contratto di subappalto (doc. 13 opposta), atteso che tra il committente e la CP_2
ditta subappaltatrice IM non vi è alcun rapporto diretto giuridicamente rilevante e tutelabile in giudizio (come confermato dalla Suprema Corte nella pronuncia n. 24717/2018). Per tali ragioni, posto che lo stesso contratto prevedeva un costo pari ad € 3,00 al mq (per 2004 mq) per le operazioni di montaggio dei ponteggi e un costo di € 1,50 al mq (per 2004 mq) per le prestazioni di smontaggio, le somme inizialmente riconosciute ad erano pari ad € 9.018,00 più iva. Da tale ammontare CP_2
Contr devono comunque essere trattenute da le somme preventivamente versate dalla stessa alla ditta
IM, pari ad € 3.834,00, per il pagamento della fattura n. 30 del 31.08.2021 (doc. 15 opposta). Contr Di conseguenza, data la rinuncia ad € 5.184,00, il credito complessivo di così ricalcolato ammonta ad € 9.044,87 più iva al 22%.
Secondo i criteri di riparto dell'onere probatorio, definiti dalla nota sentenza delle SS.UU. n.
13533/2001, avendo parte creditrice dato prova della fonte negoziale del suo credito ed allegato l'inadempimento della controparte, è onere delle parti debitrici opponenti dimostrare l'avvenuto adempimento delle prestazioni cui erano tenute.
Nel caso di specie, esse non hanno dato prova dell'avvenuto pagamento delle somme poste a loro carico derivanti dal preventivo n. 23/2021.
Contr Tuttavia, le parti opponenti, in via subordinata, chiedono che le somme eventualmente spettanti a siano compensante con i danni che ha subito in seguito agli inadempimenti contrattuali CP_2
addebitabili a parte opposta, consistenti nelle maggiori somme sostenute per lo smontaggio del primo lotto ad opera della ditta IM e per l'integrazione delle prestazioni di montaggio del secondo lotto,
pagina 7 di 10 sempre ad opera della stessa ditta. La domanda, considerata anche la parziale compensazione operata Contr da con parziale rinuncia del credito, non merita accoglimento.
Data l'irrilevanza giuridica del rapporto diretto committente-subappaltatore, come sopra detto, le parti opponenti non possono chiedere il riconoscimento dei costi versati da alla ditta IM, CP_2 pari ad € 3.000,00 (doc. 18 opponente), relativi al parziale smontaggio del ponteggio del primo lotto Contr eseguito dalla ditta stessa, in luogo dell'impresa appaltata
La stessa circostanza non risulta, inoltre, essere sufficiente ad accogliere l'eccezione di inadempimento sollevata dalla parte attrice ai sensi dell'art. 1460 c.c.
Difatti, nel caso di specie, sebbene la parte committente avesse richiesto all'impresa appaltatrice di procedere allo smontaggio del primo lotto con lettere PEC del 02.03.2022 e del 07.03.2022 (docc. 15-
Contr 16 opponente), l'omessa esecuzione delle prestazioni da parte di non è idonea ad integrare una forma di responsabilità per inadempimento contrattuale, posto che il preventivo n. 23/2021 non dettava specifiche condizioni in materia (questo in applicazione del regime normativo di cui all'art. 1662 comma 2 c.c. in forza del quale “Quando, nel corso dell'opera, si accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, il committente può fissare un congruo termine entro il quale l'appaltatore si deve conformare a tali condizioni;
trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risoluto, salvo il diritto del committente al risarcimento del danno”).
Sempre in relazione ai danni patiti, afferma di aver pagato la somma indicata nella fattura CP_2
n. 53 del 30.11.2021 (doc. 10 opponenti), emessa dalla ditta , a seguito del Controparte_3
completamento del ponteggio del secondo lotto da parte della ditta stessa (pag. 13 atto di citazione).
Tuttavia, poiché il contenuto del documento riporta la dicitura “NOLEGGIO PONTEGGI PRESSO VS
CANTIERE SITO IN C.SO ORBASSANO 199, TORINO”, si deve affermare che la fattura in questione è stata rilasciata per prestazioni diverse dallo smontaggio (circostanza confermata da Controparte_3 in sede di escussione dei testimoni all'udienza del 25.04.2024, dove afferma di essere “stato pagato direttamente dalla per il noleggio”). CP_2
Contr Da ultimo, non è addebitabile in capo all'impresa la realizzazione parziale del ponteggio del secondo lotto contestuale alla presenza del ponteggio del primo lotto, atteso che, come confermato dalla stessa parte opponente, “Su accordo tra le parti il ponteggio doveva essere montato in due lotti per evitare un costo eccessivo di tassa per l'occupazione suolo pubblico: il primo lotto relativo alla
“Scala B” ovvero quella riguardante Via Filadelfia, la parte angolare ed una piccola parte di corso
Orbassano ed il secondo lotto riguardante la “Scala A” esteso solo su C.so Orbassano” (pag. 3 atto di citazione). Tale ricostruzione fattuale consente di affermare che la realizzazione del secondo lotto pagina 8 di 10 avrebbe dovuto essere eseguita dall'appaltatrice solo in seguito allo smontaggio del ponteggio del primo lotto. Di conseguenza, l'impossibilità di procedere alla completa realizzazione del ponteggio non
è addebitabile alla parte opposta e non può costituire fonte di responsabilità contrattuale.
Parimenti infondata è la contestazione delle opponenti sulla presenza di vizi nel ponteggio parziale del secondo lotto, attesa la mancanza di elementi probatori idonei a suffragare l'esistenza degli stessi vizi e a fornire un valore certo dei danni effettivamente patiti dalla parte opponente. Inoltre, il pagamento della fattura n. 1/5747 del 29.09.2021 a favore della ditta non rileva ai fini del giudizio in CP_5 quanto il documento non risulta, in alcun modo, riconducibile ai fatti oggetto dell'odierno giudizio.
Sulla base delle dette motivazioni, si deve procedere alla revoca del decreto ingiuntivo n. 7504/2022 e alla condanna di e di , in solido tra loro, al pagamento in favore della parte CP_2 Parte_2
opposta di € 9.044,87 più iva al 22%, oltre interessi ex art. 1284 comma 1 c.c. dalla scadenza dell'obbligazione alla domanda ed interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda al saldo.
Non può essere riconosciuta la rivalutazione monetaria richiesta da parte opposta trattandosi di debito di valuta e come da consolidata giurisprudenza della Suprema Corte “in caso di risoluzione per inadempimento di un contratto, le restituzioni a favore della parte adempiente non ineriscono ad un'obbligazione risarcitoria, derivando dal venir meno, per effetto della pronuncia costitutiva di risoluzione, della causa delle reciproche obbligazioni e, quando attengono a somme di danaro, danno luogo a debiti non di valore ma di valuta, non soggetti a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno rispetto a quello ristorato con gli interessi legali ai sensi dell'art. 1224 c.c., danno
Contr che va, peraltro, provato dalla parte richiedente” (cfr Cass. n. 13339/2006) e nel caso di specie non ha provato il maggior danno ex art. 1224 c.c.
Contr Si respinge la domanda di di condanna al pagamento di € 540,00 oltre accessori ed € 145,50 per le spese maturate in sede monitoria, vista la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Contr Si respinge la richiesta di condanna di ai sensi dell'art. 96 c.p.c. formulata da attesa CP_2
l'irrilevanza delle motivazioni poste a fondamento della domanda stessa alla luce della natura delle questioni trattate.
Le spese del procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 9 di 10 Revoca il decreto ingiuntivo n. 7594/2022;
Condanna e , in solido tra loro, al pagamento in favore di Controparte_2 Parte_2 di € 9.044,87 più iva al 22%, oltre interessi ex art. 1284 comma 1 c.c. dalla scadenza CP_1 dell'obbligazione alla domanda ed interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda al saldo;
Condanna le parti opponenti, in solido tra loro, a rimborsare a le spese di lite, che si CP_1 liquidano in € 5.077,00 (di cui € 919,00 per fase studio, € 777,00 per fase introduttiva, € 1.680,00 per fase istruttoria, € 1.701,00 per fase decisionale), oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Torino, 3 marzo 2025
Il Giudice
dott. Alberto La Manna
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto La Manna ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22883/2022 promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, e Parte_1 [...]
, con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPE PAOLO, elettivamente domiciliati in Via Caldini Pt_2
39, 10138 Torino presso il difensore
ATTRICE OPPONENTE
contro
con il patrocinio degli avv.ti FEDERICA CAPRA e BRUNA TURBIGLIO, CP_1
elettivamente domiciliata in Corso G. Matteotti 44, 10121 Torino presso il difensore
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Parte attrice
Voglia il Tribunale Ill.mo;
Rejetta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
IN VIA PREGIUDIZIALE: Dichiararsi l'inammissibilità della domanda formulata dalla società convenuta opposta in quanto domanda nuova perché relativa ad un credito diverso da quello azionato in via monitoria e/o comunque improcedibile per il mancato esperimento della negoziazione assistita.
pagina 1 di 10 IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: Respingersi la domanda della convenuta opposta per le ragioni di fatto e di diritto dedotte negli atti di cui alla presente opposizione e mandare assolta la società da ogni pretesa avversaria. In ogni caso dichiarare nullo Controparte_2
e/o annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo del Tribunale di Torino n. 7504/2022 emesso in data
18.10.2022 per le ragioni di fatto e di diritto dedotte negli atti di cui alla presente opposizione.
IN VIA SUBORDINATA E NEL MERITO: Accertato e dichiarato l'inadempimento o inesatto adempimento alle obbligazioni assunte da parte della e previa compensazione tra le somme CP_1
richieste ed i danni subiti consistenti nelle spese sostenute da parte attrice in conseguenza di tale inadempimento, dichiarare che nulla è dovuto dalla società Controparte_2
nonchè dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo del Tribunale di Torino n.
7504/2022 emesso in data 18.10.2022
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA E NEL MERITO E PER MERO SCRUPOLO
DIFENSIVO:
Limitare l'accertamento del dovuto alla società nei limiti del giusto e Controparte_2
del provato.
In ogni caso con vittoria di spese ed onorari di patrocinio.
Parte convenuta
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, previ tutti gli incombenti di rito ritenuti necessari e/o opportuni,
Nel merito: - respingere , per i motivi di cui in narrativa, l'opposizione avversari a e per l'effetto dichiarare tenuti e condannare in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, ed il sig. a pagare in favore di in solido tra loro, la somma Parte_2 CP_1 capitale di € 11.827,74 o di quell'altra maggiore o minore somma determinanda in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, oltre all'importo di € 540,00 (oltre accessori) ed € 145,50 per le spese maturate per il recupero del credito o di quell'altra maggiore o minore somma determinanda in corso di causa;
- dichiarare tenuti e condannare
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, ed il sig. , in Controparte_2 Parte_2
solido tra loro, per i motivi di cui in narrativa , al pagamento di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
In via istruttoria (omissis)
In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.
pagina 2 di 10
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 25.11.2022, la società e Parte_1
il sig. si opponevano al decreto monitorio n. 7504/2022 con il quale era stato ingiunto il Parte_2 pagamento di € 7.348,75 oltre interessi moratori, asserendo: che in data 22.03.2021 veniva sottoscritto, tra le parti un giudizio, un contratto per la realizzazione di un ponteggio metallico da eseguire presso il cantiere sito in Corso Orbassano n. 199 (TO); che il costo convenuto per le opere di montaggio e smontaggio del ponteggio era pari ad € 9,50 al mq oltre iva, mentre il costo del noleggio (dopo i primi
30 giorni) era pari ad € 0,70 al mq oltre iva al mese;
che il legale rappresentante della , CP_2
, sottoscriveva garanzia personale per il pagamento delle suddette somme;
che il Parte_2 condominio sito nell'area interessata dai lavori menzionati comprendeva due scale “A” e “B” estendendosi angolarmente con Via Filadelfia;
che la superficie globale del ponteggio necessario per l'esecuzione dei lavori, considerato l'intero condominio, ammontava a circa 2.500 mq, di cui 1.300 mq circa per la Scala “A” e 1.200 mq per la scala “B”; che il ponteggio, su accordo delle parti, doveva essere montato in due lotti per ridurre il costo della tassa per occupazione del suolo pubblico: il primo lotto relativo alla Scala “B” riguardante Via Filadelfia, la parte angolare e una parte di Corso
Orbassano e il secondo lotto relativo alla Scala “A” esteso esclusivamente su Corso Orbassano;
che per Contr il montaggio del ponteggio del primo lotto veniva stipulato un contratto di subappalto tra e la ditta di IM ID;
che per intervento del , l'impresa edile si era accollata una parte dei costi Pt_2 di montaggio;
che , temendo le conseguenze di ritardo nell'opera di ristrutturazione, si CP_2
vedeva costretta a pagare alla ditta IM la maggior somma di € 2.517,00 a seguito dell'emissione della fattura n. 12 del 30.06.2021; che il residuo costo del montaggio del primo lotto (avvenuto in giugno 2021) veniva pagato dall'opponente a seguito dell'emissione fattura n. 62 del 24.06.2021 di €
12.642,62; che l'attrice saldava altresì il costo del noleggio del primo lotto con il pagamento della Contr fattura n.229 del 16.12.2021 di € 5.521,81; che nel mese di agosto 2021 il contrattava Pt_2
Contr con il legale rappresentante di ancredi) per l'inizio del montaggio del secondo lotto;
che CP_1
per problemi di disponibilità del materiale necessario per la realizzazione del secondo ponteggio, manifestava la possibilità di un montaggio ad un prezzo di € 16,00 al mq;
che la stessa proposta veniva rifiutata da;
che nel settembre 2021 il Tancredi comunicava al che la CP_2 Pt_2
Contr disponibilità materiale di per la realizzazione del secondo ponteggio si aggirava sui 600 mq circa,
Contr pari al 50% della metratura necessaria per ricoprire la superficie della Scala “A”; che tramite il proprio subappaltatore, provvedeva al montaggio di 726 mq di ponteggio del secondo lotto;
che il costo pagina 3 di 10 di tale prestazione veniva pagata da alla ditta IM a seguito dell'emissione della CP_2
fattura n. 24 del 08.10.2021 per € 4.500,00; che l'inadempimento delle condizioni contrattuali da parte della convenuta, costringeva a reperire sul mercato altra ditta per la “copertura” del CP_2
secondo lotto;
che la medesima si rivolgeva alla ditta , dovendo comunque far Controparte_3
Contr fronte ad un prezzo maggiorato rispetto a quello pattuito con di cui alla fattura n. 53 del Contr 30.11.2021 per € 7.930,00 regolarmente saldata;
che il parziale montaggio fatto da per il secondo lotto presentava vizi e difetti, costringendo all'acquisto di materiale supplementare e CP_2 necessario con esborso di € 2.004,22; che relativamente allo smontaggio del ponteggio relativo al Contr primo lotto, dopo plurime sollecitazioni e diffide a a causa di ulteriori inadempienze, nel mese di marzo 2022 l'opponente era costretta a rivolgersi alla ditta IM per l'esecuzione della suddetta prestazione con un esborso di € 3.594,00, a seguito dell'emissione della fattura n. 17 del 04.05.2022; che le diffide all'odierna opposta erano state sempre contestate dalla medesima;
che a causa delle
Contr inadempienze contrattuali di la società opponente aveva subito danni consistenti in costi
Contr maggiorati e imprevisti rispetto a quelli inizialmente contrattati con
Le parti opponenti agivano, quindi, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, contestando la Contr mancanza di prova del credito azionato, e per l'accertamento della responsabilità contrattuale di con richiesta di compensazione delle somme azionate in sede monitoria e i danni subiti.
In data 07.03.2023 si costituiva in giudizio richiamando in parte le circostanze fattuali CP_1
Contr allegate dalle controparti e asserendo che come da istruzioni di , in data 11.06.2021 CP_2
aveva iniziato le opere di montaggio del primo lotto su via Filadelfia, compresa la parte angolare di congiunzione con Corso Orbassano, fornendo all'opponente 1278 mq di ponteggio;
che l'esecuzione Contr dei lavori era stata subappaltata da alla ditta IM;
che le parti del Controparte_4
rapporto di subappalto, nel mese giugno 2021, si erano accordate per un costo pari ad € 3,00 al mq oltre iva per il montaggio del ponteggio ed € 1,50 al mq per lo smontaggio;
che le opere di montaggio del primo ponteggio di 1278 mq, iniziate l'11.06.2021 e concluse in data 22.06.2021 erano state Contr regolarmente pagate da a mediante saldo fattura n. 62 del 24.06.2021 per un CP_2
Contr importo complessivo di € 12.642,62; che aveva saldato le maestranze della ditta subappaltatrice per una somma pari ad € 3.384,00 di cui alla fattura n. 20 del 31.08.2021; che terminato il montaggio, come da contratto, dal 23.07.2021 maturavano i costi di nolo relativi ai 1278 mq di ponteggio montati sul lato di via Filadelfia;
che nel mese di agosto, contravvenendo alle condizioni contrattuali,
Contr
aveva chiesto a di procedere immediatamente al montaggio del ponteggio su Corso CP_2
Orbassano, nonostante la parziale esecuzione su Via Filadelfia;
che si era resa disponibile CP_2
pagina 4 di 10 Contr a riconoscere a un aumento dei prezzi in considerazione degli incrementi registrati nel settore per Contr effetto dei bonus;
che aveva segnalato a controparte di non avere a disposizione nell'immediato tutti i metri quadri necessari, mettendone comunque a disposizione per circa 600 mq;
che in data
31.08.2021 inviava a controparte il preventivo n. 53/2021 per realizzazione del nuovo ponteggio su
Corso Orbassano con condizioni economiche aggiornate;
che le parti si erano accordate per il montaggio del secondo lotto al costo di € 14,00 al mq oltre iva ed € 1,00 al mq oltre iva mensili per il noleggio delle impalcature a decorrere dal 31 esimo giorno successivo al termine delle operazioni di
Contr montaggio;
che in data 16.09.2021, tramite la ditta subappaltatrice, aveva terminato il montaggio di ulteriori 726 mq di ponteggio per un totale di 2004 mq (1278 mq su via Filadelfia e 726 mq su Corso
Contr Orbassano); che in data 07.10.2021 aveva emesso fattura n. 11 di importo € 9.920,06 ottenuta sulla base nelle condizioni economiche definite nel mese di agosto 2021; che terminato il ponteggio, dal 16.10.2021 maturavano i costi di nolo relativi ai 726 mq di ponteggio montanti su lato di Corso
Orbassano al costo maggiorato di € 1,00 al mq;
che dopo il sollecito inviato dall'opposta all'opponente per il pagamento della fattura n. 111/2021, secondo le condizioni dell'accordo dell'agosto 2021 con lettera del 15.12.2021, contestava la correttezza dei conteggi della detta fattura, CP_2
pretendendo di continuare ad applicare i costi pattuiti per il primo lotto;
che controparte aveva
Contr informato di aver proceduto al pagamento di € 2.178,00 alla ditta subappaltatrice per le opere di Contr montaggio del secondo ponteggio, senza ottenere alcuna autorizzazione da parte di che in relazione alla fattura n. 111/2021 aveva riconosciuto di essere debitrice della minor CP_2
Contr somma di € 4.179,00; che con corrispondenza del 18-21.02.2022 dichiarava di accettare la minor somma e di applicare, nel prosieguo del rapporto contrattuale, le condizioni economiche pattuite con il preventivo n. 23/2021; che, nonostante quanto concordato, non aveva versato la somma CP_2 di € 4.7109,00 né aveva saldato le fatture del 04.02.2022 n. 21 e del 02.05.2022 n. 62; che a inizio marzo 2021 la ditta subappaltatrice iniziava a smontare 1000 mq di ponteggio su lato Via Filadelfia;
che in data 04.05.2022 le parti risolvevano il contratto con smontaggio integrale delle opere;
che in data Contr 30.07.2022 inviava a parte opponente i conteggi definitivi secondo le condizioni economiche originarie e tenendo conto degli importi che avrebbe dovuto saldare alla ditta subappaltatrice, con emissione della nota di credito n. 112/2022; che si rifiutava di versare le somme indicate. CP_2
La parte opposta agisce in giudizio, contestando in fatto e in diritto quanto allegato dalle controparti, per la condanna degli opponenti, in solido tra loro, al pagamento di € 11.827,74 oltre interessi e alle spese sostenute in sede monitoria.
In vi pregiudiziale, le parti opponenti chiedono di dichiararsi l'inammissibilità della domanda per pagina 5 di 10 proposizione in sede di opposizione, da parte della convenuta opposta, di una nuova domanda relativa ad un credito diverso e l'improcedibilità della stessa per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita. Tali istanze devono essere rigettate.
Contr Per quanto concerne la formulazione di domanda nuova, posto che in sede di opposizione si è limitata a ricalcolare il credito derivante dal medesimo contratto azionato già in sede monitoria e che la
Suprema Corte ha specificato come “In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre, con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui
l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni, chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita.”
(Cass. n. 32933/2023), le contestazioni delle parti opponenti sul punto non meritano accoglimento.
Parimenti infondata è l'istanza di improcedibilità sollevata in tale sede, atteso che il contratto d'appalto, come quello oggetto dell'odierno giudizio, non rientra tra le materie per cui l'art. 5 comma 1 D.lgs.
28/2010 prevede l'obbligatorietà della procedura di mediazione e negoziazione assistita.
Nel merito, si prende atto del ricalcolo del credito operato dalla parte opposta secondo i criteri economici dell'unico rapporto contrattuale validamente instauratosi dalle parti, vale a dire quello derivante dal preventivo n. 23/2021 del 22.03.2021 (doc. 1 fasc. monitorio). Nello specifico, tale documento prevedeva un costo per il montaggio e lo smontaggio dei ponteggi pari ad € 9,50 al mq più iva e per il noleggio degli stessi (dopo i primi 30 giorni) pari ad € 0,70 al mq più iva al mese.
Contr Procedendo all'analisi delle singole voci di costo allegate da si deve considerare che le stesse Contr sono state correttamente conteggiate. Difatti, chiede: il versamento di complessivi € 2.683,80 per il noleggio di 1278 mq di ponteggio del primo lotto per il termine intercorso tra l'01.12.2021 (vale a dire dal giorno successivo al periodo di noleggio decorrente dal 23.07.2021 al 30.11.2021 regolarmente saldato da con pagamento della fattura n. 229 del 06.12.2021) e il 28.02.2022 (termine CP_2
ultimo antecedente alle operazioni di smontaggio dello stesso lotto, come indicato dalle corrispondenze di di cui ai docc. 15-16 allegati con atto di citazione); il pagamento di € 328,87 per il CP_2
noleggio di 278 mq del ponteggio relativo al primo lotto, a seguito delle operazioni di smontaggio per
1000 mq, nel periodo intercorrente dalle stesse opere di smontaggio sino alla data di risoluzione del contratto (30.04.2022); il pagamento di € 2.541,00 per il noleggio di 726 mq del ponteggio
Contr corrispondente al secondo lotto, eseguito parzialmente dalla ditta IM in subappalto con nel periodo intercorrente dalla sopra menzionata data dell'01.12.2021 al 30.04.2022; infine, il pagamento pagina 6 di 10 per le opere di montaggio di 2004 mq di ponteggio del primo e del secondo lotto. Tuttavia, per quest'ultima voce di costo, si deve ritenere che l'ammontare corretto sia, a differenza di quanto Contr sostenuto da pari ad € 8.675,20, dato dalla differenza tra la somma deducibile dal dato contrattuale (€ 9,50 per 2004 mq) e il saldo pagato da Euriprogram per € 10.362,80, come affermato dalla stessa parte opposta (doc. 14 opposta).
Sulla base di quanto sino ad ora specificato, si deve accertare che il credito originariamente spettante a
Contr era pari ad € 14.228,87 più iva al 22%.
Successivamente, si deve prendere atto della parziale rinuncia di una parte del credito da parte della Contr stessa opposta. Nello specifico, dall'ammontare sopra individuato vengono detratti gli importi che avrebbe dovuto versare al subappaltatore IM ID per le operazioni di montaggio/smontaggio,
Contr infine sostenuti da senza alcuna comunicazione a Come correttamente sostenuto CP_2
dalla parte opposta, è necessario che tali somme siano quantificate sulla base dei criteri economici individuati dal contratto di subappalto (doc. 13 opposta), atteso che tra il committente e la CP_2
ditta subappaltatrice IM non vi è alcun rapporto diretto giuridicamente rilevante e tutelabile in giudizio (come confermato dalla Suprema Corte nella pronuncia n. 24717/2018). Per tali ragioni, posto che lo stesso contratto prevedeva un costo pari ad € 3,00 al mq (per 2004 mq) per le operazioni di montaggio dei ponteggi e un costo di € 1,50 al mq (per 2004 mq) per le prestazioni di smontaggio, le somme inizialmente riconosciute ad erano pari ad € 9.018,00 più iva. Da tale ammontare CP_2
Contr devono comunque essere trattenute da le somme preventivamente versate dalla stessa alla ditta
IM, pari ad € 3.834,00, per il pagamento della fattura n. 30 del 31.08.2021 (doc. 15 opposta). Contr Di conseguenza, data la rinuncia ad € 5.184,00, il credito complessivo di così ricalcolato ammonta ad € 9.044,87 più iva al 22%.
Secondo i criteri di riparto dell'onere probatorio, definiti dalla nota sentenza delle SS.UU. n.
13533/2001, avendo parte creditrice dato prova della fonte negoziale del suo credito ed allegato l'inadempimento della controparte, è onere delle parti debitrici opponenti dimostrare l'avvenuto adempimento delle prestazioni cui erano tenute.
Nel caso di specie, esse non hanno dato prova dell'avvenuto pagamento delle somme poste a loro carico derivanti dal preventivo n. 23/2021.
Contr Tuttavia, le parti opponenti, in via subordinata, chiedono che le somme eventualmente spettanti a siano compensante con i danni che ha subito in seguito agli inadempimenti contrattuali CP_2
addebitabili a parte opposta, consistenti nelle maggiori somme sostenute per lo smontaggio del primo lotto ad opera della ditta IM e per l'integrazione delle prestazioni di montaggio del secondo lotto,
pagina 7 di 10 sempre ad opera della stessa ditta. La domanda, considerata anche la parziale compensazione operata Contr da con parziale rinuncia del credito, non merita accoglimento.
Data l'irrilevanza giuridica del rapporto diretto committente-subappaltatore, come sopra detto, le parti opponenti non possono chiedere il riconoscimento dei costi versati da alla ditta IM, CP_2 pari ad € 3.000,00 (doc. 18 opponente), relativi al parziale smontaggio del ponteggio del primo lotto Contr eseguito dalla ditta stessa, in luogo dell'impresa appaltata
La stessa circostanza non risulta, inoltre, essere sufficiente ad accogliere l'eccezione di inadempimento sollevata dalla parte attrice ai sensi dell'art. 1460 c.c.
Difatti, nel caso di specie, sebbene la parte committente avesse richiesto all'impresa appaltatrice di procedere allo smontaggio del primo lotto con lettere PEC del 02.03.2022 e del 07.03.2022 (docc. 15-
Contr 16 opponente), l'omessa esecuzione delle prestazioni da parte di non è idonea ad integrare una forma di responsabilità per inadempimento contrattuale, posto che il preventivo n. 23/2021 non dettava specifiche condizioni in materia (questo in applicazione del regime normativo di cui all'art. 1662 comma 2 c.c. in forza del quale “Quando, nel corso dell'opera, si accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, il committente può fissare un congruo termine entro il quale l'appaltatore si deve conformare a tali condizioni;
trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risoluto, salvo il diritto del committente al risarcimento del danno”).
Sempre in relazione ai danni patiti, afferma di aver pagato la somma indicata nella fattura CP_2
n. 53 del 30.11.2021 (doc. 10 opponenti), emessa dalla ditta , a seguito del Controparte_3
completamento del ponteggio del secondo lotto da parte della ditta stessa (pag. 13 atto di citazione).
Tuttavia, poiché il contenuto del documento riporta la dicitura “NOLEGGIO PONTEGGI PRESSO VS
CANTIERE SITO IN C.SO ORBASSANO 199, TORINO”, si deve affermare che la fattura in questione è stata rilasciata per prestazioni diverse dallo smontaggio (circostanza confermata da Controparte_3 in sede di escussione dei testimoni all'udienza del 25.04.2024, dove afferma di essere “stato pagato direttamente dalla per il noleggio”). CP_2
Contr Da ultimo, non è addebitabile in capo all'impresa la realizzazione parziale del ponteggio del secondo lotto contestuale alla presenza del ponteggio del primo lotto, atteso che, come confermato dalla stessa parte opponente, “Su accordo tra le parti il ponteggio doveva essere montato in due lotti per evitare un costo eccessivo di tassa per l'occupazione suolo pubblico: il primo lotto relativo alla
“Scala B” ovvero quella riguardante Via Filadelfia, la parte angolare ed una piccola parte di corso
Orbassano ed il secondo lotto riguardante la “Scala A” esteso solo su C.so Orbassano” (pag. 3 atto di citazione). Tale ricostruzione fattuale consente di affermare che la realizzazione del secondo lotto pagina 8 di 10 avrebbe dovuto essere eseguita dall'appaltatrice solo in seguito allo smontaggio del ponteggio del primo lotto. Di conseguenza, l'impossibilità di procedere alla completa realizzazione del ponteggio non
è addebitabile alla parte opposta e non può costituire fonte di responsabilità contrattuale.
Parimenti infondata è la contestazione delle opponenti sulla presenza di vizi nel ponteggio parziale del secondo lotto, attesa la mancanza di elementi probatori idonei a suffragare l'esistenza degli stessi vizi e a fornire un valore certo dei danni effettivamente patiti dalla parte opponente. Inoltre, il pagamento della fattura n. 1/5747 del 29.09.2021 a favore della ditta non rileva ai fini del giudizio in CP_5 quanto il documento non risulta, in alcun modo, riconducibile ai fatti oggetto dell'odierno giudizio.
Sulla base delle dette motivazioni, si deve procedere alla revoca del decreto ingiuntivo n. 7504/2022 e alla condanna di e di , in solido tra loro, al pagamento in favore della parte CP_2 Parte_2
opposta di € 9.044,87 più iva al 22%, oltre interessi ex art. 1284 comma 1 c.c. dalla scadenza dell'obbligazione alla domanda ed interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda al saldo.
Non può essere riconosciuta la rivalutazione monetaria richiesta da parte opposta trattandosi di debito di valuta e come da consolidata giurisprudenza della Suprema Corte “in caso di risoluzione per inadempimento di un contratto, le restituzioni a favore della parte adempiente non ineriscono ad un'obbligazione risarcitoria, derivando dal venir meno, per effetto della pronuncia costitutiva di risoluzione, della causa delle reciproche obbligazioni e, quando attengono a somme di danaro, danno luogo a debiti non di valore ma di valuta, non soggetti a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno rispetto a quello ristorato con gli interessi legali ai sensi dell'art. 1224 c.c., danno
Contr che va, peraltro, provato dalla parte richiedente” (cfr Cass. n. 13339/2006) e nel caso di specie non ha provato il maggior danno ex art. 1224 c.c.
Contr Si respinge la domanda di di condanna al pagamento di € 540,00 oltre accessori ed € 145,50 per le spese maturate in sede monitoria, vista la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Contr Si respinge la richiesta di condanna di ai sensi dell'art. 96 c.p.c. formulata da attesa CP_2
l'irrilevanza delle motivazioni poste a fondamento della domanda stessa alla luce della natura delle questioni trattate.
Le spese del procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 9 di 10 Revoca il decreto ingiuntivo n. 7594/2022;
Condanna e , in solido tra loro, al pagamento in favore di Controparte_2 Parte_2 di € 9.044,87 più iva al 22%, oltre interessi ex art. 1284 comma 1 c.c. dalla scadenza CP_1 dell'obbligazione alla domanda ed interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda al saldo;
Condanna le parti opponenti, in solido tra loro, a rimborsare a le spese di lite, che si CP_1 liquidano in € 5.077,00 (di cui € 919,00 per fase studio, € 777,00 per fase introduttiva, € 1.680,00 per fase istruttoria, € 1.701,00 per fase decisionale), oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Torino, 3 marzo 2025
Il Giudice
dott. Alberto La Manna
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