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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 07/02/2025, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.2601/2021 R.G.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Maria I. Gustapane, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa discussa all'udienza del 7/2/2025 - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art.127 ter c.p.c. e previa verifica del deposito delle note nel temine perentorio stabilito- promossa da:
, nato a [...] il [...], residente a Parte_1
Leverano (LE), rappresentato e difeso, con mandato a margine del ricorso, dall'Avvocato Francesco La Gioia
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso, con CP_1 mandato in atti, dall'Avvocato Maria Rosaria Papalato
Resistente
Oggetto: rendita o indennizzo da malattia professionale.
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato l'8/3/2021, il ricorrente di cui in epigrafe -premesso di aver lavorato dal 1980 al 2020 come bracciante agricolo, con costante esposizione a stress termici e a posture incongrue - espone che l'Istituto ha negato l'origine professionale della patologia “spondilodiscopatie del tratto lombare”, denunciata con domanda amministrativa del 7/2/2020 e chiede accertarsi la esistenza della dedotta malattia professionale con riconoscimento dei postumi invalidanti e con condanna dell' al pagamento della relativa prestazione, previo espletamento CP_1 di consulenza tecnica.
Si è costituito in giudizio l' con memoria difensiva nella quale chiede la CP_1 reiezione del ricorso, richiamando le valutazioni espresse dai suoi sanitari. Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso è fondato e va accolto nella misura che segue.
Premesso che le mansioni lavorative svolte dal ricorrente non sono contestate dall' , giova precisare che alla presente fattispecie è applicabile quanto CP_1 disposto dal D. Lgs. n. 38/00, che, all'art. 13, comma 2, prevede: “In caso di danno biologico [ndr. definita dal comma 1 come “lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona”], i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3,
l' nell'àmbito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della CP_1 prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga
l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma
1 sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita «tabella indennizzo danno biologico». Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita «tabella dei coefficienti», che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla «tabella dei coefficienti» e per il grado percentuale di menomazione”.
Nel caso in esame il C.T.U., dott. , nella relazione depositata il Persona_1
21/11/2023, dopo accurata indagine medico-legale, ha accertato l'origine professionale della patologia e ha altresì accertato a carico dell'istante un complesso quadro patologico derivante dalla predetta patologia denunziata, che determina la lesione della integrità psico-fisica dell'istante, residuando postumi permanenti nella misura del 10%.
2 Il CTU, infatti, dopo aver esaminato gli atti e sottoposto a visita il ricorrente, afferma che: “
1. il Sig. presenta le seguenti condizioni cliniche: Parte_1
“SPONDILODISCOARTROSI LOMBARE CON DISCOPATIE E SOFFERENZA RADICOLARE.; 2. LA
PATOLOGIA E' IN RAPPORTO CAUSALE CON L'ATTIVITA' LAVORATIVA SVOLTA
DALL'ASSICURATO (BRACCIANTE AGRICOLO) 3. LA MENOMAZIONE DETERMINA UN
DANNO BIOLOGICO DEL 14%.”.
Tuttavia il medesimo C.T.U. nella risposta alle osservazioni presentate da , CP_1 pur confermando l'origine professionale della patologia, chiarisce che “La valutazione del 14% assegnata in occasione della trasmissione della bozza di
CTU è frutto di un refuso e, pertanto, alla luce della obiettività recente e del supporto clinico e strumentale, si ritiene che la percentuale del 10% rappresenti la più equa quantificazione della riduzione dell'efficienza del rachide lombare oggi presente associata alla degenerazione discopatica e irritazione radicolare (Codice analogico 213 D.L. n.38/2000)”.
Orbene, ritiene il Giudicante di dover aderire alle conclusioni cui il CTU è pervenuto attraverso un accurato esame clinico, stante anche la esauriente risposta data dal perito alle osservazioni di parte resistente.
Pertanto, sulla scorta delle motivate conclusioni peritali, sussistendo i presupposti di inabilità nella misura richiesta per il riconoscimento del diritto alla liquidazione di un indennizzo in conto capitale in ragione di una menomazione dell'integrità psico-fisica del 10%, la domanda va accolta e l' CP_1 condannato al pagamento delle relative prestazioni.
Il credito per sorte capitale va maggiorato degli interessi legali, ovvero rivalutato, qualora la svalutazione monetaria dovesse essere stata nel tempo superiore al tasso legale di interesse, con decorrenza dal 121° giorno successivo alla maturazione del diritto, sino all' effettivo soddisfo (v. C. Cost. n. 156/91 e art. 16, comma 6, della legge n. 412/91).
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate, avuto riguardo alla attività svolta, come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente per dichiarato anticipo.
Le spese di CTU, già poste provvisoriamente a carico dell' , vanno poste CP_1 definitivamente a carico dell'Istituto.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE
Accogliendo il ricorso, dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento di postumi permanenti pari al 10% e alla liquidazione della corrispondente prestazione e, per l'effetto, condanna l' al pagamento del dovuto, oltre CP_1 interessi legali o rivalutazione monetaria sino al soddisfo.
3 Condanna l' al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 1.200,00, CP_1 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, con distrazione.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate in separato CP_1 decreto.
Lecce, li 7/2/2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria I. Gustapane
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