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Sentenza 8 marzo 2025
Sentenza 8 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 08/03/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N.695/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente rel.
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere
Dr. Nicola ARMIENTI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 16 settembre 2022 da
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Paolo Polato con domicilio digitale PEC
Email_1
-appellante- contro
(C.F. e P. IVA Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Marina Pezzotta, con P.IVA_1
domicilio digitale PEC Email_2
- appellato - e contro
(c.f. ), in Controparte_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. Filippo Doni, , con domicilio digitale PEC
t Email_3
- appellato -
Oggetto: appello avverso sentenza n.142/22 del Tribunale di Treviso – sezione Lavoro
In punto: controversie in materia di previdenza obbligatoria.
Causa trattata all'udienza del 16 gennaio 2025.
Conclusioni per parte appellante: “in riforma della sentenza n. 142/2022 del tribunale di Treviso, sez. lav., del 17/03/2022 nel giudizio recante r.g. n.
35/2021,
- nel merito, accertare e/o dichiarare l'intervenuta ed effettiva cancellazione e/o caducazione dal ruolo esattoriale dei titoli di pagamento
n.41320120000825973, n.41320120002674855, n.41320130000330127,
n.41320130003164102, n.41320140000962914, n.41320140002306154,
n.41320140004161104, n.41320150001396858, n.41320160001032121,
n.41320160002765557, n.41320160003676250, n.41320170001888512 e
n.41320170002149821 contenuti nell'intimazione di pagamento n.
1132019007958949/000, per i quali non risulta pervenuta alcuna risposta da parte degli enti di competenza nel complessivo termine di 220 giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, con conseguente annullamento dei suddetti titoli e la loro immediata cancellazione;
- - in ogni caso, dichiarare vinte le spese di entrambi i giudizi con ogni conseguenza di legge, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore
pag. 2/14 anticipatario o, in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'on. collegio adito non ritenesse di accogliere il proposto gravame, tenuto conto della sussistenza di adeguata e corposa giurisprudenza in ordine alle deduzioni ed eccezioni ivi evidenziate, compensare le spese dei due gradi di giudizio.”
Conclusioni per parte appellata Controparte_1
: “in via pregiudiziale: dichiararsi l'inammissibilità della
[...]
domanda di annullamento degli atti indicati in premessa per le ragioni sopra esposte;
nel merito: respingersi l'appello proposto dal signor
perché del tutto infondato e, conseguentemente, confermarsi la Pt_1
sentenza del Tribunale di Treviso, Sezione lavoro n. 142/2022 emessa e pubblicata in data 17.3.2022.”
Conclusioni per parte appellata “Preliminarmente: salvo diverso CP_2
avviso del concessionario per la riscossione, dichiararsi la cessata materia del contendere per l'avvenuto sgravio per i seguenti ava:
41320120000825973
41320120002674855
41320130000330127
41320130003164102
41320140000962914
41320140002306154
41320140004161104
41320150001396858
Nel merito: rigettarsi l'avverso ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
pag. 3/14 Nel merito, in via subordinata: accogliersi le conclusioni rassegnate da in primo grado, e precisamente: CP_2
Preliminarmente: dichiararsi parte ricorrente decaduta per non aver rispettato il termine di sessanta giorni dal ricevimento del primo atto di recupero del credito indicato nella legge, ovvero per non aver dedotto né documentato I fatti estintivi previsti dalla legge, ovvero per non essersi gli stessi neppure potenzialmente verificati, ovvero, ancora, per non essere ancora decorso il termine per il completamento della procedura;
Nel merito: rigettarsi l'avversa domanda in quanto infondata in fatto e in diritto, e comunque non provata;
Spese di causa e compensi professionali, compresa maggiorazione forfettaria, integralmente rifusi.
In via istruttoria...”
Svolgimento del processo
Con ricorso in appello depositato in data 16 settembre 2022 Pt_1
ha impugnato la sentenza n.142/22 del giudice del lavoro del
[...]
Tribunale di Treviso con la quale ha rigettato il proprio ricorso teso all'annullamento delle cartelle di pagamento indicate nell'intimazione di pagamento 113 2019 007958949/000 sul presupposto che non risultava l'avvenuta trasmissione da parte dell'agente della riscossione, dell'istanza medesima agli enti creditori e senza, conseguentemente, ricevere risposta alcuna da parte degli enti creditori stessi nei successivi 220 giorni, con conseguente e nell'intimazione di pagamento 113 2019 007958949/000 senza che constasse l'avvenuta trasmissione, da parte dell'agente della riscossione, dell'istanza medesima agli enti creditori e senza, conseguentemente, ricevere risposta alcuna da parte degli enti creditori pag. 4/14 stessi nei successivi 220 giorni, con ciò determinandosi l'estinzione del debito ai sensi dell'art. 1 commi 537-543 legge 228/2012 per l'inerzia degli enti creditori protrattasi oltre tale termine ai sensi dell'art. 1 commi 537-
543 legge 228/2012.
Con memorie depositate rispettivamente il 23 ed il 25 settembre 2023 si sono costituite l' e l' chiedendo Controparte_1 CP_2
entrambi gli enti di respingere l'impugnazione ed il primo di dichiarare ancora prima l'inammissibilità dell'appello.
La causa, disposto un rinvio d'ufficio per ragioni organizzative, è stata discussa all'odierna udienza, essendo intervenuto il nuovo difensore dell'appellante a seguito della rinuncia al mandato di quello originario, sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate e decisa con contestuale lettura del dispositivo. A vendo la difesa dell' , a seguito di questione CP_2
sollevata d'ufficio in ordine alla qualificazione della domanda con riguardo alla previsione dell'art.617 c.p.c. chiesto in tale sede di dichiarare inammissibile il gravame, alla luce della ritenuta qualificazione della domanda ai sensi della norma processuale ora richiamata.
Motivi della decisione
1) Il giudice trevigiano richiamata la disciplina della cui applicazione si discute – l'art.1, commi 537 e 538 art. 1 l.228/2012 – ha ritenuto che la domanda non fosse accoglibile in considerazione della non conformità della dichiarazione del contribuente rispetto a quanto previsto dalla citata normativa.
Con specifico riguardo a tale aspetto ha puntualizzato che “Nel caso di specie, oltre a non essere stato provato l'inoltro dell'istanza di sospensione legale all (è stata prodotta, ed in formato pdf, solo la Controparte_1
pag. 5/14 ricevuta di accettazione e non anche quella di avvenuta consegna al destinatario), risulta fondata la difesa del concessionario relativa alla carenza nella domanda dei presupposti di legge per la sua validità e ricevibilità.”.
L'affermazione contenuta nell'istanza secondo la quale “la somma richiesta
è totalmente interessata da prescrizione e decadenza del diritto di credito sotteso intervenuto in data antecedente a quella in cui il ruolo è stato dichiarato esecutivo”, con l'indicazione “promiscua” di due diverse ragioni estintive/impeditive in assenza di specificazione dei titoli cui le stesse alternativamente o cumulativamente si riferivano, senza chiarire la fonte normativa della decadenza e senza alcuna allegazione delle date e dei altri elemento rilevanti valutati non era conforme al modello legale imponendo la previsione normativa un'istanza con la quale gli eventi estintivi/impeditivi erano “documentati” e , quindi, ancor prima, una precisa allegazione che permettesse l'apprezzamento circa il “fumus di fondatezza, o almeno di serietà”.
Né è stata ritenuta fondata l'ulteriore difesa incentrata sulla corrispondenza dell'istanza al modello “SL1” fornito dalla stessa prevedendo tale CP_1
modello l'indicazione degli allegati da trasmettere dai quali ricavare i dati di fatto che concretizzato le ragioni estintive.
Con l'appello il signor censura la sentenza in relazione ai Pt_1
seguenti motivi.
Col primo motivo lamenta il difetto di motivazione avendo riguardo alla sussistenza della ammissibilità dell'istanza di sospensione legale della riscossione. Sostiene che l'istanza ex art.1, comma 538 della leggen.228 va pag. 6/14 presentata “a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario il contribuente presenta al concessionario per la riscossione una dichiarazione…” e che essa debba essere trasmessa Contr agli enti creditori entro 10 giorni e che l'omissione da parte dell costituisca atto arbitrario. Reitera il rilievo circa l'irrilevanza della documentazione delle notifiche delle cartelle di pagamento. Analogo rilievo riguarda la posizione dell' che nulla ha documentato circa l'evasione CP_2
dell'istanza.
Col secondo motivo si duole dell'errore in cui è incorso il primo giudice avendo riguardo alla totale irrilevanza della documentazione allegata dalla resistente.
Assume al riguardo che le parti resistenti non hanno prodotto alcuna prova sui puntuali riscontri che avrebbero dovuto fornire al contribuente così come previsto dall'art. 1, comma 540, Legge 218/2012, non avendo provveduto a documentare l' alcuna prova dell'invio delle risposte CP_2
all'istanza effettuata dal contribuente, essendosi limitato a depositare documentazione riguardante la notifica delle “cartelle di pagamento presupposte” all'istanza medesima, non oggetto del giudizio.
Col terzo motivo assume la violazione della legge n.228 del 2012. Afferma che l'istanza di sospensione legale della riscossione ha la finalità di ottenere una risposta da parte dell'Ente creditore circa la bontà del procedimento di iscrizione a ruolo del credito e successiva notificazione.
La legge n.228 “punisce” l'inerzia degli enti creditori che non hanno adempiuto al loro dovere di rispondere al contribuente nel termine di 220
pag. 7/14 giorni imposto dalla Legge. Puntualizza, quindi, che la sanzione prevista dalla normativa consiste nell'annullare di diritto il credito contenuto nelle cartelle di pagamento/avviso di addebito oggetto di istanza, ai sensi dell'art. 1, comma 540, della Legge 228/2012.
Col quarto motivo lamenta l'omessa osservanza del dovere di allegazione in capo all'ufficio. Richiama a tale fine la sentenza n. 114/2021 della
Commissione Provinciale Tributaria di Udine con la quale è escluso l'onere di motivazione o di allegazione in capo al contribuente. Di talché l'omessa risposta determina automaticamente l'annullamento del diritto di credito.
Col quinto motivo impugna la sentenza in relazione all'irrituale costituzione dell' con conseguente “stralcio della documentazione CP_1
depositata dalla stessa, nonché delle relative memorie, argomentazioni ed eccezioni.”. Rileva che la parte convenuta si è costituita in giudizio mediante atto di avvocato del libero foro. A seguito del decreto-legge n.
193/2016, dal 1° luglio 2017 l è Controparte_1
subentrata in toto ad il mutamento di natura giuridica Controparte_4
dell che da società per azioni a totale Controparte_5
partecipazione pubblica, quindi persona giuridica di diritto privato, è divenuta un ente di diritto pubblico, produce effetti anche sul piano processuale. Richiama giurisprudenza di legittimità (sentenza n.
28684/2018) circa l'invalidità degli atti di costituzione in giudizio e le controdeduzioni, i ricorsi in appello, i ricorsi per Cassazione proposti dall per mezzo di un avvocato del libero Controparte_1
foro. Da ciò discende l'inammissibilità delle domande giudiziali avanzate e l'inutilizzabilità delle deduzioni e della documentazione depositata nei fascicoli processuali. Ricorda che ai sensi dell'art. 1 d.l. n. 193 del 2016,
pag. 8/14 convertito in Legge n. 225 del 2016, ove si costituisca formalmente in giudizio in un nuovo processo come in uno già pendente alla data della propria istituzione, l deve avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura CP_1
dello Stato a pena di nullità del mandato difensivo.
3) L'appello va dichiarato inammissibile.
3.1) La Corte evidenzia quanto alla nullità del mandato conferito ad avvocato del libero foro da parte dell' Controparte_6
come la questione sia infondata e da ritenersi superata in ragione del principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione sezioni unite già con sentenza n. 30008 del 19/11/2019 che ha ribadito la piena legittimità della costituzione di professionista del libero foro: «fatta salva ed impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, per la rappresentanza e la difesa in giudizio l' si Controparte_1
avvale:…omissis…in alternativa e senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dal richiamato art. 43, comma 4, r.d. cit., - di avvocati del libero foro - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del comma 5 del medesimo art. 1 d.l. 193 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio».
Posto, pertanto, che è facoltizzata, ma Controparte_1
non obbligata, ad avvalersi dei propri funzionari per la difesa in giudizio, nessun vizio è ravvisabile nella scelta dell' di non avvalersi di un Pt_2
funzionario affidando, invece, la difesa ad un avvocato del libero foro.
pag. 9/14 3.2) Confermata la rappresentanza in giudizio di tutte le parti, occorre ora evidenziare come sulla soluzione della controversia in oggetto esplichi assorbente rilievo la questione sollevata d'ufficio all'odierna udienza circa la natura dell'azione proposta in primo grado trattandosi di opposizione all'esecuzione ex art 617 c.p.c. ed il difetto di legittimazione passiva dell CP_1
3.3) Quanto alla qualificazione quale opposizione ex art. 617 c.p.c. del ricorso di primo grado va rilevato che la deduzione della parte attiene esclusivamente ad un vizio procedimentale, ossia l'affermata inerzia rispetto all'istanza presentata dalla parte che l'ordinamento sanziona ai sensi dell'art.1 comma 540 delle legge n.228 del 2012 in base al quale “In caso di mancato invio, da parte dell'ente creditore, della comunicazione prevista dal comma 539 e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto e quest'ultimo è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli.
Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi.”.
3.4) Anche volendo prescindere dall'eccezione di tardività dell'opposizione ex art.617 c.p.c sollevata in primo grado dall' (non esaminata dal CP_2
primo giudice, ma rilevabile d'ufficio dal giudice: Cass. Civ. S.U. n.8501 del 2021), posto che la notificazione della comunicazione è datata 29 febbraio 2020 mentre il ricorso risulta depositato il 18 febbraio 2021, va osservato che “va fatta applicazione del cd. principio dell'apparenza,
pag. 10/14 per il quale l'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere operata con riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione proposta effettuata dal giudice "a quo", sia essa corretta o meno, e a prescindere dalla qualificazione che ne abbiano dato le parti (giurisprudenza costante;
ex plurimis: Cass., Sez. U,
Sentenza n. 10073 del 09/05/2011, Rv. 616877 - 01; Sez. U, Sentenza n.
4617 del 25/02/2011, Rv. 616599 - 01;) Solo in mancanza di una qualificazione dell'opposizione da parte del giudice "a quo", questa va effettuata dal giudice davanti al quale è stata proposta l'impugnazione
(comunque prescindendo dalle qualificazioni operate dalle parti)”.
6.2 Che nella specie si tratti di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e non di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., come sostenuto dall'odierno appellante, emerge peraltro chiaramente dal tenore del ricorso introduttivo del giudizio, con cui il deduceva la nullità e/o Pt_3
inesistenza degli atti di pignoramento e degli atti ad esso prodromici perché mai notificati, con violazione dell'art. 50 DPR 602/1973, nonchè la nullità per mancata indicazione della natura del credito e degli interessi ivi contenuti.” (in motivazione Cass. n.15740/2019).
3.5) Nel caso di specie la pretesa relativa alla caducazione del titolo deriverebbe dal denunciato vizio, meramente procedurale, costituito dall'inerzia nella procedura esecutiva.
Posto che la disciplina in commenta si riferisce ai “tributi”, quindi esula dalla tale ambito la riscossione dei contributi relativi agli avvisi di addebiti indicati nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, va rammentato, ad ogni modo, che l'art.1 comma 537 della legge n.228 del
2021 prevede: “A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
pag. 11/14 legge, gli enti e le società incaricate per la riscossione dei tributi, di seguito denominati «concessionari per la riscossione», sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, effettuata ai sensi del comma
538.”.
Emerge , quindi, che la critica rivolta all'agente di riscossione inerisce propriamente alla mancata attivazione del procedimento di sospensione e della successiva omessa tempestiva risposta, situazione che determina una specifica causa estintiva del ruolo: in tale senso valga il rinvio alla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui “
4.2. La previsione è stata interpretata dalla Sezione (v. Cass. Sez. 5, sentenza n. 28354 del
05/11/2019), nel senso che, qualora il contribuente presenti domanda di sospensione ex art. 1, comma 538, della l. n. 228 del 2012 senza ottenere risposta dall entro il termine di 220 giorni previsto Controparte_1
dal comma 540 del cit. art. 1 (come modif. dall'art. 1 del d.lgs. n. 159 del
2015), il ruolo è annullato di diritto solo qualora i motivi posti a fondamento dell'istanza costituiscano cause potenzialmente estintive della pretesa tributaria.” (da ultimo, Ordinanza n.30841 del 2024).
Si tratta, quindi, di un effetto latamente caducatorio, assimilabile al rilievo di decadenza proprio della specifica azione prevista per l'opposizione a ruolo ex art.29 del d.l.v. n.46 del 1999, salvo determinare (contrariamente all'ipotesi di decadenza prevista da tale ultima disciplina), l'ulteriore conseguenza dell'annullamento d'ufficio del credito.
pag. 12/14 L'inosservanza della previsione di legge in tale modo denunciata ai fini di accertare l'estinzione del debito quindi, non opera per l'effetto di un fatto estintivo precedente l'azione, e quindi, in funzione della verifica di una pregressa causa estintiva del credito – situazione che rientra tipicamente nell'opposizione all'esecuzione -, ma solo in ragione e per l'effetto dell'accertamento giudiziale che con quell'azione il ricorrente si prefigge di ottenere: solo a seguito di tale accertamento, infatti, l'effetto estintivo del credito si potrebbe produrre.
4) Va quindi dichiarata inammissibile l'opposizione svolta dall'odierno appellante con assorbimento di ogni altra questione.
5) Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidando in rapporto al valore di causa nel minimo, tenuto conto del carattere preliminare della questione risolutiva del giudizio, in base ai parametri di cui al d.m. n.55 del
2014 e delle successive modifiche ex d.m. n. 147 del 13 agosto 2022.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello;
- condanna l' appellante al pagamento delle spese di lite del grado in favore di ciascuna parte appellata liquidate in €.3.473,00 oltre iva e cpa nei confronti di e al rimborso forfetario Controparte_1
ex lege per entrambe.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
pag. 13/14 Venezia, 16 gennaio 2025
Il Presidente estensore
Gianluca Alessio
pag. 14/14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente rel.
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere
Dr. Nicola ARMIENTI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 16 settembre 2022 da
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Paolo Polato con domicilio digitale PEC
Email_1
-appellante- contro
(C.F. e P. IVA Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Marina Pezzotta, con P.IVA_1
domicilio digitale PEC Email_2
- appellato - e contro
(c.f. ), in Controparte_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. Filippo Doni, , con domicilio digitale PEC
t Email_3
- appellato -
Oggetto: appello avverso sentenza n.142/22 del Tribunale di Treviso – sezione Lavoro
In punto: controversie in materia di previdenza obbligatoria.
Causa trattata all'udienza del 16 gennaio 2025.
Conclusioni per parte appellante: “in riforma della sentenza n. 142/2022 del tribunale di Treviso, sez. lav., del 17/03/2022 nel giudizio recante r.g. n.
35/2021,
- nel merito, accertare e/o dichiarare l'intervenuta ed effettiva cancellazione e/o caducazione dal ruolo esattoriale dei titoli di pagamento
n.41320120000825973, n.41320120002674855, n.41320130000330127,
n.41320130003164102, n.41320140000962914, n.41320140002306154,
n.41320140004161104, n.41320150001396858, n.41320160001032121,
n.41320160002765557, n.41320160003676250, n.41320170001888512 e
n.41320170002149821 contenuti nell'intimazione di pagamento n.
1132019007958949/000, per i quali non risulta pervenuta alcuna risposta da parte degli enti di competenza nel complessivo termine di 220 giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, con conseguente annullamento dei suddetti titoli e la loro immediata cancellazione;
- - in ogni caso, dichiarare vinte le spese di entrambi i giudizi con ogni conseguenza di legge, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore
pag. 2/14 anticipatario o, in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'on. collegio adito non ritenesse di accogliere il proposto gravame, tenuto conto della sussistenza di adeguata e corposa giurisprudenza in ordine alle deduzioni ed eccezioni ivi evidenziate, compensare le spese dei due gradi di giudizio.”
Conclusioni per parte appellata Controparte_1
: “in via pregiudiziale: dichiararsi l'inammissibilità della
[...]
domanda di annullamento degli atti indicati in premessa per le ragioni sopra esposte;
nel merito: respingersi l'appello proposto dal signor
perché del tutto infondato e, conseguentemente, confermarsi la Pt_1
sentenza del Tribunale di Treviso, Sezione lavoro n. 142/2022 emessa e pubblicata in data 17.3.2022.”
Conclusioni per parte appellata “Preliminarmente: salvo diverso CP_2
avviso del concessionario per la riscossione, dichiararsi la cessata materia del contendere per l'avvenuto sgravio per i seguenti ava:
41320120000825973
41320120002674855
41320130000330127
41320130003164102
41320140000962914
41320140002306154
41320140004161104
41320150001396858
Nel merito: rigettarsi l'avverso ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
pag. 3/14 Nel merito, in via subordinata: accogliersi le conclusioni rassegnate da in primo grado, e precisamente: CP_2
Preliminarmente: dichiararsi parte ricorrente decaduta per non aver rispettato il termine di sessanta giorni dal ricevimento del primo atto di recupero del credito indicato nella legge, ovvero per non aver dedotto né documentato I fatti estintivi previsti dalla legge, ovvero per non essersi gli stessi neppure potenzialmente verificati, ovvero, ancora, per non essere ancora decorso il termine per il completamento della procedura;
Nel merito: rigettarsi l'avversa domanda in quanto infondata in fatto e in diritto, e comunque non provata;
Spese di causa e compensi professionali, compresa maggiorazione forfettaria, integralmente rifusi.
In via istruttoria...”
Svolgimento del processo
Con ricorso in appello depositato in data 16 settembre 2022 Pt_1
ha impugnato la sentenza n.142/22 del giudice del lavoro del
[...]
Tribunale di Treviso con la quale ha rigettato il proprio ricorso teso all'annullamento delle cartelle di pagamento indicate nell'intimazione di pagamento 113 2019 007958949/000 sul presupposto che non risultava l'avvenuta trasmissione da parte dell'agente della riscossione, dell'istanza medesima agli enti creditori e senza, conseguentemente, ricevere risposta alcuna da parte degli enti creditori stessi nei successivi 220 giorni, con conseguente e nell'intimazione di pagamento 113 2019 007958949/000 senza che constasse l'avvenuta trasmissione, da parte dell'agente della riscossione, dell'istanza medesima agli enti creditori e senza, conseguentemente, ricevere risposta alcuna da parte degli enti creditori pag. 4/14 stessi nei successivi 220 giorni, con ciò determinandosi l'estinzione del debito ai sensi dell'art. 1 commi 537-543 legge 228/2012 per l'inerzia degli enti creditori protrattasi oltre tale termine ai sensi dell'art. 1 commi 537-
543 legge 228/2012.
Con memorie depositate rispettivamente il 23 ed il 25 settembre 2023 si sono costituite l' e l' chiedendo Controparte_1 CP_2
entrambi gli enti di respingere l'impugnazione ed il primo di dichiarare ancora prima l'inammissibilità dell'appello.
La causa, disposto un rinvio d'ufficio per ragioni organizzative, è stata discussa all'odierna udienza, essendo intervenuto il nuovo difensore dell'appellante a seguito della rinuncia al mandato di quello originario, sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate e decisa con contestuale lettura del dispositivo. A vendo la difesa dell' , a seguito di questione CP_2
sollevata d'ufficio in ordine alla qualificazione della domanda con riguardo alla previsione dell'art.617 c.p.c. chiesto in tale sede di dichiarare inammissibile il gravame, alla luce della ritenuta qualificazione della domanda ai sensi della norma processuale ora richiamata.
Motivi della decisione
1) Il giudice trevigiano richiamata la disciplina della cui applicazione si discute – l'art.1, commi 537 e 538 art. 1 l.228/2012 – ha ritenuto che la domanda non fosse accoglibile in considerazione della non conformità della dichiarazione del contribuente rispetto a quanto previsto dalla citata normativa.
Con specifico riguardo a tale aspetto ha puntualizzato che “Nel caso di specie, oltre a non essere stato provato l'inoltro dell'istanza di sospensione legale all (è stata prodotta, ed in formato pdf, solo la Controparte_1
pag. 5/14 ricevuta di accettazione e non anche quella di avvenuta consegna al destinatario), risulta fondata la difesa del concessionario relativa alla carenza nella domanda dei presupposti di legge per la sua validità e ricevibilità.”.
L'affermazione contenuta nell'istanza secondo la quale “la somma richiesta
è totalmente interessata da prescrizione e decadenza del diritto di credito sotteso intervenuto in data antecedente a quella in cui il ruolo è stato dichiarato esecutivo”, con l'indicazione “promiscua” di due diverse ragioni estintive/impeditive in assenza di specificazione dei titoli cui le stesse alternativamente o cumulativamente si riferivano, senza chiarire la fonte normativa della decadenza e senza alcuna allegazione delle date e dei altri elemento rilevanti valutati non era conforme al modello legale imponendo la previsione normativa un'istanza con la quale gli eventi estintivi/impeditivi erano “documentati” e , quindi, ancor prima, una precisa allegazione che permettesse l'apprezzamento circa il “fumus di fondatezza, o almeno di serietà”.
Né è stata ritenuta fondata l'ulteriore difesa incentrata sulla corrispondenza dell'istanza al modello “SL1” fornito dalla stessa prevedendo tale CP_1
modello l'indicazione degli allegati da trasmettere dai quali ricavare i dati di fatto che concretizzato le ragioni estintive.
Con l'appello il signor censura la sentenza in relazione ai Pt_1
seguenti motivi.
Col primo motivo lamenta il difetto di motivazione avendo riguardo alla sussistenza della ammissibilità dell'istanza di sospensione legale della riscossione. Sostiene che l'istanza ex art.1, comma 538 della leggen.228 va pag. 6/14 presentata “a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario il contribuente presenta al concessionario per la riscossione una dichiarazione…” e che essa debba essere trasmessa Contr agli enti creditori entro 10 giorni e che l'omissione da parte dell costituisca atto arbitrario. Reitera il rilievo circa l'irrilevanza della documentazione delle notifiche delle cartelle di pagamento. Analogo rilievo riguarda la posizione dell' che nulla ha documentato circa l'evasione CP_2
dell'istanza.
Col secondo motivo si duole dell'errore in cui è incorso il primo giudice avendo riguardo alla totale irrilevanza della documentazione allegata dalla resistente.
Assume al riguardo che le parti resistenti non hanno prodotto alcuna prova sui puntuali riscontri che avrebbero dovuto fornire al contribuente così come previsto dall'art. 1, comma 540, Legge 218/2012, non avendo provveduto a documentare l' alcuna prova dell'invio delle risposte CP_2
all'istanza effettuata dal contribuente, essendosi limitato a depositare documentazione riguardante la notifica delle “cartelle di pagamento presupposte” all'istanza medesima, non oggetto del giudizio.
Col terzo motivo assume la violazione della legge n.228 del 2012. Afferma che l'istanza di sospensione legale della riscossione ha la finalità di ottenere una risposta da parte dell'Ente creditore circa la bontà del procedimento di iscrizione a ruolo del credito e successiva notificazione.
La legge n.228 “punisce” l'inerzia degli enti creditori che non hanno adempiuto al loro dovere di rispondere al contribuente nel termine di 220
pag. 7/14 giorni imposto dalla Legge. Puntualizza, quindi, che la sanzione prevista dalla normativa consiste nell'annullare di diritto il credito contenuto nelle cartelle di pagamento/avviso di addebito oggetto di istanza, ai sensi dell'art. 1, comma 540, della Legge 228/2012.
Col quarto motivo lamenta l'omessa osservanza del dovere di allegazione in capo all'ufficio. Richiama a tale fine la sentenza n. 114/2021 della
Commissione Provinciale Tributaria di Udine con la quale è escluso l'onere di motivazione o di allegazione in capo al contribuente. Di talché l'omessa risposta determina automaticamente l'annullamento del diritto di credito.
Col quinto motivo impugna la sentenza in relazione all'irrituale costituzione dell' con conseguente “stralcio della documentazione CP_1
depositata dalla stessa, nonché delle relative memorie, argomentazioni ed eccezioni.”. Rileva che la parte convenuta si è costituita in giudizio mediante atto di avvocato del libero foro. A seguito del decreto-legge n.
193/2016, dal 1° luglio 2017 l è Controparte_1
subentrata in toto ad il mutamento di natura giuridica Controparte_4
dell che da società per azioni a totale Controparte_5
partecipazione pubblica, quindi persona giuridica di diritto privato, è divenuta un ente di diritto pubblico, produce effetti anche sul piano processuale. Richiama giurisprudenza di legittimità (sentenza n.
28684/2018) circa l'invalidità degli atti di costituzione in giudizio e le controdeduzioni, i ricorsi in appello, i ricorsi per Cassazione proposti dall per mezzo di un avvocato del libero Controparte_1
foro. Da ciò discende l'inammissibilità delle domande giudiziali avanzate e l'inutilizzabilità delle deduzioni e della documentazione depositata nei fascicoli processuali. Ricorda che ai sensi dell'art. 1 d.l. n. 193 del 2016,
pag. 8/14 convertito in Legge n. 225 del 2016, ove si costituisca formalmente in giudizio in un nuovo processo come in uno già pendente alla data della propria istituzione, l deve avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura CP_1
dello Stato a pena di nullità del mandato difensivo.
3) L'appello va dichiarato inammissibile.
3.1) La Corte evidenzia quanto alla nullità del mandato conferito ad avvocato del libero foro da parte dell' Controparte_6
come la questione sia infondata e da ritenersi superata in ragione del principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione sezioni unite già con sentenza n. 30008 del 19/11/2019 che ha ribadito la piena legittimità della costituzione di professionista del libero foro: «fatta salva ed impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, per la rappresentanza e la difesa in giudizio l' si Controparte_1
avvale:…omissis…in alternativa e senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dal richiamato art. 43, comma 4, r.d. cit., - di avvocati del libero foro - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del comma 5 del medesimo art. 1 d.l. 193 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio».
Posto, pertanto, che è facoltizzata, ma Controparte_1
non obbligata, ad avvalersi dei propri funzionari per la difesa in giudizio, nessun vizio è ravvisabile nella scelta dell' di non avvalersi di un Pt_2
funzionario affidando, invece, la difesa ad un avvocato del libero foro.
pag. 9/14 3.2) Confermata la rappresentanza in giudizio di tutte le parti, occorre ora evidenziare come sulla soluzione della controversia in oggetto esplichi assorbente rilievo la questione sollevata d'ufficio all'odierna udienza circa la natura dell'azione proposta in primo grado trattandosi di opposizione all'esecuzione ex art 617 c.p.c. ed il difetto di legittimazione passiva dell CP_1
3.3) Quanto alla qualificazione quale opposizione ex art. 617 c.p.c. del ricorso di primo grado va rilevato che la deduzione della parte attiene esclusivamente ad un vizio procedimentale, ossia l'affermata inerzia rispetto all'istanza presentata dalla parte che l'ordinamento sanziona ai sensi dell'art.1 comma 540 delle legge n.228 del 2012 in base al quale “In caso di mancato invio, da parte dell'ente creditore, della comunicazione prevista dal comma 539 e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto e quest'ultimo è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli.
Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi.”.
3.4) Anche volendo prescindere dall'eccezione di tardività dell'opposizione ex art.617 c.p.c sollevata in primo grado dall' (non esaminata dal CP_2
primo giudice, ma rilevabile d'ufficio dal giudice: Cass. Civ. S.U. n.8501 del 2021), posto che la notificazione della comunicazione è datata 29 febbraio 2020 mentre il ricorso risulta depositato il 18 febbraio 2021, va osservato che “va fatta applicazione del cd. principio dell'apparenza,
pag. 10/14 per il quale l'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere operata con riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione proposta effettuata dal giudice "a quo", sia essa corretta o meno, e a prescindere dalla qualificazione che ne abbiano dato le parti (giurisprudenza costante;
ex plurimis: Cass., Sez. U,
Sentenza n. 10073 del 09/05/2011, Rv. 616877 - 01; Sez. U, Sentenza n.
4617 del 25/02/2011, Rv. 616599 - 01;) Solo in mancanza di una qualificazione dell'opposizione da parte del giudice "a quo", questa va effettuata dal giudice davanti al quale è stata proposta l'impugnazione
(comunque prescindendo dalle qualificazioni operate dalle parti)”.
6.2 Che nella specie si tratti di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e non di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., come sostenuto dall'odierno appellante, emerge peraltro chiaramente dal tenore del ricorso introduttivo del giudizio, con cui il deduceva la nullità e/o Pt_3
inesistenza degli atti di pignoramento e degli atti ad esso prodromici perché mai notificati, con violazione dell'art. 50 DPR 602/1973, nonchè la nullità per mancata indicazione della natura del credito e degli interessi ivi contenuti.” (in motivazione Cass. n.15740/2019).
3.5) Nel caso di specie la pretesa relativa alla caducazione del titolo deriverebbe dal denunciato vizio, meramente procedurale, costituito dall'inerzia nella procedura esecutiva.
Posto che la disciplina in commenta si riferisce ai “tributi”, quindi esula dalla tale ambito la riscossione dei contributi relativi agli avvisi di addebiti indicati nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, va rammentato, ad ogni modo, che l'art.1 comma 537 della legge n.228 del
2021 prevede: “A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
pag. 11/14 legge, gli enti e le società incaricate per la riscossione dei tributi, di seguito denominati «concessionari per la riscossione», sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, effettuata ai sensi del comma
538.”.
Emerge , quindi, che la critica rivolta all'agente di riscossione inerisce propriamente alla mancata attivazione del procedimento di sospensione e della successiva omessa tempestiva risposta, situazione che determina una specifica causa estintiva del ruolo: in tale senso valga il rinvio alla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui “
4.2. La previsione è stata interpretata dalla Sezione (v. Cass. Sez. 5, sentenza n. 28354 del
05/11/2019), nel senso che, qualora il contribuente presenti domanda di sospensione ex art. 1, comma 538, della l. n. 228 del 2012 senza ottenere risposta dall entro il termine di 220 giorni previsto Controparte_1
dal comma 540 del cit. art. 1 (come modif. dall'art. 1 del d.lgs. n. 159 del
2015), il ruolo è annullato di diritto solo qualora i motivi posti a fondamento dell'istanza costituiscano cause potenzialmente estintive della pretesa tributaria.” (da ultimo, Ordinanza n.30841 del 2024).
Si tratta, quindi, di un effetto latamente caducatorio, assimilabile al rilievo di decadenza proprio della specifica azione prevista per l'opposizione a ruolo ex art.29 del d.l.v. n.46 del 1999, salvo determinare (contrariamente all'ipotesi di decadenza prevista da tale ultima disciplina), l'ulteriore conseguenza dell'annullamento d'ufficio del credito.
pag. 12/14 L'inosservanza della previsione di legge in tale modo denunciata ai fini di accertare l'estinzione del debito quindi, non opera per l'effetto di un fatto estintivo precedente l'azione, e quindi, in funzione della verifica di una pregressa causa estintiva del credito – situazione che rientra tipicamente nell'opposizione all'esecuzione -, ma solo in ragione e per l'effetto dell'accertamento giudiziale che con quell'azione il ricorrente si prefigge di ottenere: solo a seguito di tale accertamento, infatti, l'effetto estintivo del credito si potrebbe produrre.
4) Va quindi dichiarata inammissibile l'opposizione svolta dall'odierno appellante con assorbimento di ogni altra questione.
5) Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidando in rapporto al valore di causa nel minimo, tenuto conto del carattere preliminare della questione risolutiva del giudizio, in base ai parametri di cui al d.m. n.55 del
2014 e delle successive modifiche ex d.m. n. 147 del 13 agosto 2022.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello;
- condanna l' appellante al pagamento delle spese di lite del grado in favore di ciascuna parte appellata liquidate in €.3.473,00 oltre iva e cpa nei confronti di e al rimborso forfetario Controparte_1
ex lege per entrambe.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
pag. 13/14 Venezia, 16 gennaio 2025
Il Presidente estensore
Gianluca Alessio
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