Sentenza 12 marzo 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 12/03/2021, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/03/2021
N. 00128/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00271/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di TI (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 271 del 2011, proposto da
Residence Azalea S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Mansutti, con domicilio eletto presso il suo studio in TI, via Pio VI, 36;
contro
Comune di TI, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Paolo Cavalcanti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell’ordinanza n. 15091 prot. n. 144535, di applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 132 DPR n. 380/01, emessa dal Comune di TI Settore 11 Servizio Edilizia Privata in data 17.12.2010.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di TI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 24 febbraio 2021 il dott. Roberto Maria Bucchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto, il ricorso notificato il 17 febbraio 2011 e depositato il successivo 16 marzo con cui la Residence Azalea s.r.l. ha impugnato il provvedimento descritto in epigrafe, col quale il Settore 11 Servizio Edilizia Privata del Comune di TI ha ordinato alla ricorrente, nella qualità di ditta costruttrice dell’immobile sito in TI Scalo Via dei Girasoli n. 6, in solido con l’arch. Natalia Guidi (in qualità di progettista) e l’arch. Luigi Guidi (in qualità di direttore dei lavori) il pagamento della sanzione pecuniaria di € 7.037,00, ai sensi dell’art. 132 comma 3 del DPR n. 327/01;
Considerato, che l’Amministrazione motiva il provvedimento col fatto che il proprietario dell’appartamento sito nell’edificio n. 12 alla scala B int. 8 ha lamentato le “mediocri condizioni igienico-sanitarie riscontrate nell’abitazione”, documentate da perizia tecnica a firma del Geom. Pandolfi Igino e accertate con sopralluogo del 14.4.2010 in cui si attestava che “non sono rispettate le condizioni di avvenuta prosciugatura dei muri e di salubrità degli ambienti”;
Considerato, che a sostegno del gravame la ricorrente deduce le seguenti censure:
I) Violazione dell’art. 7 L. 241/90, per omessa comunicazione dell’avvio del procedimento;
II) Violazione degli artt. 122 e ss. del DPR 380/01, per difetto di istruttoria sulla riconducibilità della situazione riscontrata ai progetti e alle certificazioni dei destinatari della sanzione;
III) Violazione dell’art. 132 comma 3 del DPR 380/01, per difetto di motivazione in ordine alla scelta discrezionale di applicare il massimo della pena anziché un importo inferiore;
Visto, l’atto depositato in data 25 luglio 2011 con cui si è costituito in giudizio il Comune di TI;
Ritenuto, che il ricorso è fondato e come tale deve essere accolto in quanto:
- con il provvedimento impugnato il Comune di TI ha irrogato la sanzione di cui all’art. 132 comma 3 del DPR 380/01, il quale dispone che “il costruttore e il direttore dei lavori che omettono la certificazione di cui all'articolo 127, ovvero che rilasciano una certificazione non veritiera nonché il progettista che rilascia la relazione di cui al comma 1 dell'articolo 126 non veritiera, sono puniti in solido con la sanzione amministrativa non inferiore all'1 per cento e non superiore al 5 per cento del valore delle opere, fatti salvi i casi di responsabilità penale”;
- nel caso di specie viene contestato ai destinatari della sanzione il mancato rispetto delle “condizioni di avvenuta prosciugatura dei muri e di salubrità degli ambienti”;
- la contestazione in argomento siccome formulata non è riconducibile alla tipologia di irregolarità descritte nel sopra citato art. 132;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato;
Ritenuto, che sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di TI (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 271/11, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in TI nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 137/2020, con l'intervento dei magistrati:
Antonio Vinciguerra, Presidente
Roberto Maria Bucchi, Consigliere, Estensore
Valerio Torano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Maria Bucchi | Antonio Vinciguerra |
IL SEGRETARIO