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Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 09/11/2025, n. 893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 893 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
n. 192/2021 R.G. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
dott. Massimo GULLINO, presidente;
dott. Augusto SABATINI, consigliere relatore;
dott. Marisa SALVO, consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 192/2021 R. G., posta in decisione all'udienza del 10.2.2025 e vertente
TRA
Parte_1 codice fiscale: ; CodiceFiscale_1 parte rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. Aldo LOMBARDO del foro di Messina ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del medesimo in Messina (via Cesare
Battisti n. 175); pec: ; Email_1
PARTE AMMESSA AL Controparte_1
APPELLANTE
E
; CP_2 codice fiscale: CodiceFiscale_2 parte rappresentata e difesa per procura in atti dagli avv.ti Isabella BARONE e Valeria FEMINÒ del foro di Messina ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale delle stesse in Messina, (Piazza Immacolata di Marmo n. 4); pc: ; Email_2 pec: ; Email_3
APPELLATA
avente ad oggetto: ripetizione d'indebito (mutuo).
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“… 1.Accogliere il presente atto di appello nel merito annullando in toto la sentenza n. 1544/2020 RG emessa addì 26.10.2020, nonché resa tra le suddette parti dal Tribunale di Messina nell'ambito del procedimento civile iscritto al n. 5138/2015 R.G. per i fatti ed i motivi dedotti in narrativa di appello;
2.Conseguentemente accogliere tutte le domande, eccezioni e difese spiegate in tutti gli atti e verbali di causa di cui al I° grado del presente giudizio.
3.Con vittoria di spese, compensi e competenze di entrambi i n. 2 gradi, comprensivo dell'attuale, del presente giudizio.”.
Per parte appellata:
“… 1. Ritenere e dichiarare, per le causali esposte ed eccepite in narrativa e previo accoglimento delle domande ed eccezioni così come formulate nel giudizio di primo grado dall'appellata Sig.ra pronunziando ogni CP_2 conseguente provvedimento o statuizione di legge, la illegittimità, la inammissibilità, la improponibilità, la improcedibilità, la irritualità, e comunque, nel merito, la infondatezza dell'atto di citazione in appello dell'8.3.2021, anche per violazione dell'art. 342 C.P.C.; 2. Nella denegata ipotesi di ammissibilità dell'atto di appello, rigettarlo per tutte le ragioni esposte in narrativa;
3. Per l'effetto confermare integralmente la sentenza resa dal giudice di prime cure, per tutte le ragioni sopra esposte;
4. Condannare l'appellante ai sensi dell'art. 96 C.P.C. per la presente fase di giudizio a motivo della pretestuosità dell'impugnazione proposta.
4. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio in favore dei sottoscritti procuratori distrattari …”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 6.4.2021, conveniva in giudizio Parte_1 innanzi a questa Corte , riproponendo le domande, eccezioni e difese rigettate dal CP_2
Tribunale Civile di Messina–Sez. Seconda–Ufficio del Giudice Unico con la sentenza n. 1544 emessa in data 26.10.2020 nel procedimento iscritto al n. 5138/2015 RGAC.
*
A fini di miglior intellezione della presente vicenda processuale, gioverà premettere all'illustrazione dei relativi motivi di gravame quanto appresso.
In prime cure:
con atto di citazione notificato in data 6.10.2015, conveniva in giudizio Parte_1
, al tempo coniuge in regime di separazione, davanti al Tribunale di Messina CP_2 chiedendone la condanna al rimborso della somma di euro 35.000,00 oltre rivalutazione ed interessi, in quanto pari alla metà dell'esborso da lui asseritamente effettuato per l'estinzione anticipata del mutuo fondiario stipulato da essi coniugi con Controparte_3 in data 22.1.2003 per conseguire l'erogazione di euro 45.000,00 (per esigenze personali).
[...]
Sosteneva di aver pagato l'intera somma e che, pertanto, era pienamente legittimato ad ottenerne in ripetizione la metà (quale importo versato anche nell'interesse dell'altro coniuge).
si costituiva deducendo ex adverso che: CP_2
“… Il mutuo era stato stipulato dai coniugi per far fronte alla ristrutturazione di un immobile, acquistato in comproprietà dagli stessi nell'anno 2001. Le somme percepite, tuttavia, non sono mai state utilizzate per la ristrutturazione di detto immobile;
le “esigenze strettamente personali” a cui l'attore fa riferimento, invero, si sono rivelate tali non già per il proprio nucleo familiare (moglie e figlia) ma solo ed esclusivamente per se stesso e per la di lui famiglia di origine. Confidando nella restituzione delle somme da parte dei suoi suoceri (cosa mai avvenuta), ha ritenuto corretto, anche in ragione della cointestazione del mutuo, versare regolarmente e con costanza le proprie quote al fine di estinguere il contratto de quo …”;
e precisando che:
“…
- Il costo complessivo del mutuo erogato è stato di €. 63.063,51; - le parti del presente giudizio hanno regolarmente convissuto in regime matrimoniale fino all'anno 2009, ossia fino alla proposizione del ricorso per separazione consensuale e, non solo fino a tale data, ma anche successivamente hanno sostenuto insieme, così come si conviene, il pagamento dell'obbligazione contratta.
- In data 30.3.2009, e sino all'1.4.2013, l'immobile de quo veniva arbitrariamente locato dal sig. , con Parte_1 riscossione, per l'intero periodo di locazione, di ben € 17.400,00 (di cui nulla è stato corrisposto alla . CP_2
- In data 1.3.2014, a seguito della decisione presa da entrambe le parti in causa di porre in vendita tale immobile, veniva redatta e sottoscritta (sempre tra le odierne parti), una scrittura privata, che ci si riserva di produrre, nella quale il , tra l'altro, si assumeva, a proprie spese, l'impegno di estinguere il finanziamento fondiario Parte_1 in questione e a provvedere alla cancellazione della relativa ipoteca oltre alle spese di chiusura del conto corrente cointestato …”;
chiedeva che l'istante, accertata la mala fede o colpa grave dell'azione intentata contro essa deducente, venisse condannato al risarcimento dei danni ex art. 96, primo comma, C.P.C.
Nel corso del giudizio, le parti depositavano memorie ex art. 183 C.P.C., ove l'attore deduceva una pedissequa articolazione di mezzi istruttori atti a dimostrare e provare l'insussistenza e la non fondatezza delle argomentazioni di controparte, a tal uopo chiedendo:
“
1. ammettere interrogatorio formale di parte convenuta in relazione ai fatti oggetto di causa sulle circostanze precedute dalla formula del “vero o no” di cui al seguente capitolato: a. In data 22.01.2003 i Sig.ri e , illo tempore coniugi in regime di separazione Parte_1 CP_2 legale dei beni, sottoscrivevano con la un contratto di mutuo fondiario per un importo Controparte_3 pari ad euro 45.000,00 per esigenze strettamente personali;
b. Codesto contratto, i cui interessi erano calcolati su tasso variabile, prevedevano la restituzione della somma di cui sopra in numero 180 rate mensili;
c. L'importo complessivo concernente interessi, spese, accessori e similari corrisposto alla data addì 06.05.2014, data CP_ nella quale il contratto de quo fu estinto, in favore della sopra indicata ammontava ad euro 70.000,00; d. L'intera somma fu sin ab origine e fino all'estinzione anticipata corrisposta unicamente dall'odierna parte attrice;
e. Nonostante i numerosi solleciti verbali alla restituzione dell'importo pari alla metà delle somme versate al fine di estinguere il sopra meglio individuato contratto di mutuo fondiario, a tutt'oggi la Sig.ra , odierna parte CP_2 convenuta, non ha provveduto a regolarizzare la propria posizione nei confronti dell'odierno istante;
f. Parte convenuta è alla data odierna debitrice del Signor della somma pari ad euro 35.000,00 Parte_1 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dei singoli versamenti e sino al soddisfo;
g. Il Signor ha interesse ed è pienamente e legittimamente nel diritto di richiedere ed ottenere Parte_1 la ripetizione della metà delle somme versate a titolo di restituzione in ragione del contratto di mutuo fondiario n. 554036814/71. 2. ammettere prova per testi, sulle medesime circostanze di cui al sopraindicato capitolato, sempre precedute dalla CP_ formula del vero o no, del legale rappresentante pro tempore e/o di funzionario/dirigente della
[...]Controparte
, istituto con il quale è stato contratto ed estinto il mutuo de quo ...”.
Di contro, la ormulava le seguenti istanze istruttorie chiedendo al G.I. adito: CP_2
“… a. acquisire la documentazione allegata alla presente memoria, da utilizzarsi ai fini di prova, ossia la scrittura privata, redatta e sottoscritta tra le odierne parti, nella quale il , tra l'altro, si assumeva, a proprie spese,
Parte_1 l'impegno di estinguere il finanziamento fondiario in questione e a provvedere alla cancellazione della relativa ipoteca oltre alle spese di chiusura del conto corrente cointestato;
b. ammettere prova per testi sulle seguenti circostanze: a) se è vero o non che le somme percepite, con l'accensione del mutuo fondiario de quo, dai sig.ri e non sono state mai utilizzate per la
Parte_1 CP_2 ristrutturazione dell'immobile acquistato in comproprietà nell'anno 2001; b) se è vero o non che tali somme sono state utilizzate unicamente dal e dalla sua famiglia di origine;
c) se è vero o non che la sig.ra
Parte_1 CP_2 nonostante non abbia mai avuto la disponibilità di tali somme, ha sempre versato le proprie quote al fine di estinguere il mutuo;
d) se è vero o non che in data 30.3.2009, e sino all'1.4.2013, l'immobile de quo veniva arbitrariamente locato dal;
e) se è vero o non che la pigione riscossa dalla locazione dell'immobile in questione non è stata mai
Parte_1 corrisposta, in ragione del 50%, alla sig.ra ”. Pt_2
Con sentenza n. 1544/2020, il Tribunale adito così statuiva: “…
1. Rigetta la domanda dell'attore;
2. Condanna l'attore a pagare alla convenuta ex art. 96 C.P.C. la somma di € 3.500,00, oltre interessi legali dalla notifica della presente sentenza al soddisfo;
3. Condanna altresì l'attore a pagare alla convenuta (revocato con separato decreto l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato), le spese di lite, liquidate in € 5.800,00, oltre spese generali, c.p.a. ed iva ...”.
*
Parte appellante con l'atto di gravame lamentava che la pronuncia impugnata aveva errato:
“… Stante la mancata valutazione in primo grado delle doglianze di parte oggi appellante, codesta difesa, alla luce della bontà delle argomentazioni proposte in sede di gravame innanzi il Tribunale di Messina, non può esimersi dal richiamare e considerare, anche per ragioni di economia processuale, integralmente qui trascritte le asserzioni esplicitate da parte deducente in codesto predetto giudizio. Orbene, erra il primo Giudicante in quanto a ben guardare il fascicolo processuale omnicomprensivamente considerato è presente e contenuto in codesto nella sua interezza, completezza ed integrità tutta la documentazione atta a dimostrare e provare quando dal asserito comprensiva anche della “sola attestazione di pagamento giudizialmente Parte_1 citata.
Per il predetto colpa alcuna può e deve essere imputata a parte oggi deducente! …”;
e concludeva instando per l'accoglimento dei petita tutti di prime cure, con vittoria di spese e competenze dei due gradi giudizio.
*
Con comparsa depositata in data 15.7.2021 si costituiva , insistendo CP_2 preliminarmente:
I. per la declaratoria d'inammissibilità dell'atto di appello ex art. 342 C.P.C. per carenza assoluta dei requisiti normativamente previsti, nella carenza assoluta di motivazione a tanto adeguata e sufficiente, opinando che:
“… Non è dato rinvenire, difatti, nell'atto di gravame, la benché minima esposizione di ragioni di fatto e di diritto che risultino idonee a circoscrivere in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, mediante la precipua indicazione, innanzitutto, degli specifici capi della sentenza di primo grado che parte appellante intenda impugnare. Né, tantomeno, l'appellante ha svolto una sia pur sintetica disamina e confutazione delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, muovendo delle specifiche censure all'iter argomentativo seguito dal primo giudicante … a parere di questa difesa, l'atto d'appello di cui trattasi, a causa della propria pochezza argomentativa, non solo è inidoneo a consentire al giudice d'appello di percepire con certezza il contenuto delle censure (a ben vedere radicalmente inesistenti) mosse alle statuizioni adottate dal giudice di prime cure, ma, per di più, e per ovvia e naturale conseguenza, non consente alla parte appellata di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa, essendo impossibilitata, quest'ultima, a muovere specifiche contestazioni … a causa dell'assoluta genericità e poca chiarezza delle stesse …”;
nonché deducendo, nel merito, che il primo giudicante comunque rettamente avrebbe rigettato la domanda proposta da controparte poiché non vi sarebbe dubbio che l'attore:
“… non ha fornito alcuna prova di quanto sostenuto e cioè di aver sempre pagato, fin dall'erogazione, le rate del mutuo ed, inoltre, la somma di € 70.000,00 per estinzione anticipata. Circostanze, queste, sempre contestate, anche in sede di interrogatorio formale, dalla sig.ra la quale, contrariamente alle infondate prospettazioni di parte CP_2 avversa, ha correttamente versato, regolarmente e con costanza, le proprie quote al fine di estinguere il contratto de quo, come provato in corso di causa …”;
“… A rendere di lapalissiana evidenza l'infondatezza della pretesa di controparte, concorre, come correttamente riscontrato dal giudice di prime cure, la scrittura privata sottoscritta tra le parti in data 1.3.2014. Nel documento in questione, prodotto dalla sig. mai contestato, neanche in ordine al suo contenuto, da parte avversa, a seguito CP_2 della comune decisione di porre in vendita l'immobile de quo, il si assumeva l'impegno di estinguere, Parte_1 a proprie spese, il finanziamento fondiario in questione ed, inoltre, di corrispondere alla sig. all'avvenuta CP_2 vendita dell'immobile, ed a prescindere dal prezzo di vendita, la somma complessiva di € 50.000,00 …”;
concludeva chiedendo la conferma della sentenza di primo grado anche nella parte in cui aveva condannato il , a favore della al risarcimento del danno ex art. 96 Parte_1 CP_2
C.P.C. nonché l'emissione di detta condanna anche in codesta fase di giudizio, nell'evidente pretestuosità dell'impugnazione proposta, con vittoria di spese e competenze del corrente grado del giudizio.
*
All'esito dell'udienza collegiale di prima comparizione del 16.7.2021, celebrata con deposito in modalità telematica di note scritte – ai sensi dell'art. 221 commi 2 e 4 della legge n. 77 del 2020
– la Corte, a causa dell'assenza del relatore assegnato ad altra sezione rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza-filtro del 21.1.2022 e successivamente a quella del 6.5.2022, ove, accertato che le parti avevano depositato note scritte, ritenuto che non sussistevano le condizioni per la pronunzia di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis, rinviava la causa all'udienza del 5.6.2023 (per la precisazione delle conclusioni).
Frattanto, nelle more, il procuratore di parte attrice depositava rinunzia al mandato difensivo accompagnato da istanza di liquidazione delle spese, essendo il ammesso al Parte_1 gratuito patrocinio a spese dello Stato.
A seguito di una ulteriore surroga del Consigliere relatore, all'udienza del 10.2.2025, che era celebrata con deposito in modalità telematica di note scritte la causa è stata posta in decisione (con ordinanza in pari data) con l'assegnazione dei termini di rito ai sensi dell'art. 190 C.P.C. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica (in scadenza al 5.5.2025).
Si dà atto, in proposito, che con note di trattazione depositate in modalità telematica in data 18.1.2025 e 7.2.2025 le difese delle parti costituite insistevano – in sede di precisazione delle conclusioni – nei rispettivi petita tutti ut supra richiamati.
*
In sede di comparse conclusionali: la sola parte che s'avvaleva delle concesse facoltà ex art. 190 C.P.C., id est quella appellata, (con atto depositato in data 10.4.205) insisteva nelle conclusioni rassegnate nei precedenti scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte che l'appello, nei sensi che appresso si specificheranno, vada disatteso. Procedendo ordinatamente nell'esame delle questioni dedotte e principiando da quella in rito sub I., in tema di difetto di specificità del gravame nell'enunciazione dei relativi motivi fondanti, osserva e rileva il Collegio che:
- se è vero che l'inammissibilità dell'appello risulta essere stata disattesa dalla Corte (con ordinanza del 6.5.2022) limitatamente al suo potenziale rilievo ex art. 348 bis C.P.C.;
- vero è pure che la dedotta inammissibilità pienamente sussiste, dato atto che nella vicenda in riesame l'appellante, con l'atto introduttivo, ne ha chiesto l'accoglimento lamentando:
per un verso, l'omessa cognizione e valutazione delle tesi difensive della parte allora attrice (ma non individuandone alcuno specifico contenuto come asseritamente pretermesso e, pertanto, meritevole di meditata revisio in questo grado); per altro verso, la disponibilità in fascicolo di materiale documentale adeguato e sufficiente, sul piano probatorio, a fondarne le pretese (senza effettuarne il richiamo in termini analitici e pertinenti e, segnatamente, senza evidenziare in alcun modo e sotto alcun profilo); solo implicitamente contestando, comunque, la decisione anche nella statuita condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 C.P.C. (nel contesto della sua generale riprovazione).
Anche a voler diversamente opinare, ad ogni modo, occorre rammentare che:
- l'appellante aveva introdotto in prime cure un'azione di ripetizione di indebito oggettivo;
- in tema, è noto il principio di diritto (enunciato da Cass. civile Sez. III, 12/6/2020, n. 11294) per cui:
«… Chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell'"accipiens" l'azione di indebito oggettivo per la somma versata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta …»;
- come rettamente avvisato dal primo Giudice, il nella propria difesa si era Parte_1 limitato a dedurre d'aver corrisposto quanto necessario al pagamento delle decorse rate del mutuo e la somma occorrente per l'estinzione anticipata dello stesso, senza tuttavia fornire alcuna prova a sostegno di tali affermazioni;
- nessuna contestazione aveva attinto la scrittura privata prodotta in giudizio dalla dalla CP_2 quale emerge chiaramente che le parti avevano convenuto porsi in vendita l'immobile già in loro comproprietà prevedendosi che:
la nominata, indipendentemente dall'effettivo corrispettivo che sarebbe stato ricavato dalla vendita dell'immobile, avrebbe avuto diritto a riceversi dal la somma di € Parte_1
50.000,00; tutte le spese di trasferimento, incluso il compenso dovuto all'agenzia immobiliare, sarebbero state a carico del , il quale si era altresì impegnato ad estinguere il Parte_1 finanziamento e a provvedere alla cancellazione dell'ipoteca a proprie spese;
donde di lapalissiana evidenza che la domanda introdotta in giudizio fosse in contrasto con quanto così liberamente e consapevolmente sottoscritto dalle parti con atto non oggetto di contestazione di sorta. L'appello, ove pure non inammissibile (in quanto privo di autosufficienza, per genericità dei rilievi critici espressi, non esplicitati in alcuna difesa valutabile), andrebbe quindi rigettato nel merito per sua patente infondatezza.
Il primo Decidente ha poi ritenuto che:
“… La documentale infondatezza dell'azione giudiziaria, nel contesto di una condotta processuale abusiva perché promossa quanto meno con colpa grave, integra gli estremi della lite temeraria, dovendosi pertanto condannare il – accogliendo la richiesta della , al risarcimento del danno Parte_1 CP_2 ex art. 96 C.P.C. (cfr. Cass. SS.UU. 13 settembre 2018, n. 22405, secondo cui la condanna ex art. 96, comma 3, C.P.C. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 C.P.C., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte). Il danno va quantificato equitativamente, in difetto di diversi elementi di valutazione, nel 10 % delle somme richieste e, quindi, in € 3.500,00, oltre interessi legali dalla notifica della presente sentenza al soddisfo …”;
dando rilievo a quanto così arguito anche ai fini della disponenda (con separato provvedimento) revoca dell'avventa previa sua ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Fermo che anche detta statuizione non è stata sufficientemente e adeguatamente contestata dall'appellante, mette conto in tema di rilevare – in relazione all'invocata emissione anche in questo grado di giudizio di pronuncia in tal senso da parte di questa Corte – che la Suprema
Corte ha recentemente riesaminato la questione relativa alla funzione sanzionatoria della condanna per lite temeraria prevista dalla norma testé richiamata, in relazione sia alla necessità di contenere il fenomeno dell'abuso del processo sia alla evoluzione della fattispecie dei "danni punitivi" che ha progressivamente fatto ingresso nel nostro ordinamento. Al riguardo, è stato affermato (dalla Sez. I, ordinanza n. 34429 del 25/12/2024) che:
«… La condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c. non può essere fondata sul mero aggravamento del carico giudiziario dell'ufficio che l'introduzione della lite ha contribuito a determinare, essendo necessario individuare a tal fine la specifica condotta abusiva da imputare al soggetto soccombente, così come si verifica nel caso di insistenza colpevole in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice, ovvero in censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il gravame, nonché in ipotesi di abuso del processo, di proposizione di una impugnazione dai contenuti estremamente distanti dal diritto vivente e dai precetti del codice di rito e, ancora, in ipotesi di errori grossolani nella redazione dell'impugnazione …».
E, nella specie, l'appellante – che ha allegato all'atto di appello: a) una quietanza d'estinzione anticipata del mutuo in data 6.5.2014, non recante l'individuazione del soggetto che vi ha fatto luogo ma solo la modalità della solutio, siccome avvenuta per contanti;
b) plurime quietanze di pagamento delle rate decorse, esse pure prive dell'individuazione del soggetto che ebbe ad effettuare le relative solutiones attestate come avvenute per contanti;
c) un estratto di visura degli atti contabili dell'Istituto creditizio mutuante funzionale all'estinzione anticipata de qua) – può serenamente riconoscersi aver agito anche in questa sede su presupposti già solo ictu oculi da escludere nel loro fondamento e con assunti implausibili.
Giova quindi rammentare che, giusta Cass. Sez. I, ordinanza n. 15232 del 30/5/2024: «… La condanna per l'abuso dello strumento processuale non può essere disgiunta dalla condanna alle spese processuali e presuppone, altresì, che la domanda sia stata totalmente accolta, stante il richiamo operato dall'art. 96, comma 3 c.p.c. all'art. 91 c.p.c. ed al principio di soccombenza ivi stabilito …»;
e, del resto, costituisce principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità che il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia adottata, sussiste solo in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata, la pronuncia sulle spese (di cui la condanna ex art. 96, comma 3, costituisce statuizione ancillare) può essere modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di uno specifico motivo d'impugnazione (Cassazione civile SS.UU., 7/7/2025,
n. 18467).
L'importo di detta condanna si liquida nella medesima entità di quello riconosciuto in prime cure.
*
Consegue alla superiore soccombenza la condanna della parte appellante alla rifusione in favore di controparte delle spese processuali del corrente grado del giudizio, liquidate in applicazione dei criteri e parametri di cui al D. Min. Giustizia n. 55 del 2014 come aggiornato dal Regolamento adottato con Decreto Min. Giustizia del 13.8.2022 n. 147 – in quanto in vigore dal 23.10.2022 e certamente da applicarsi al procedimento in oggetto, dovendosi tale liquidazione operare senza distinzioni di normativa applicabile relativamente al tempo dell'introduzione della lite e dell'inizio dell'avvio dell'attività defensionale (come pure da ultimo riconosciuto dalla Corte
Costituzionale con l'ordinanza n. 261 del 4–7.11.2013) ma soltanto al dì della pronuncia – nei termini seguenti:
Competenza: Corte d' Appello Valore della causa: da € 26.001 a € 52.000
fase di studio della controversia, valore minimo: € 1.029,00
fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 709,00
fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 1.523,00
fase decisionale, valore minimo: € 1.735,00 spese generali (15% sul compenso totale) € 749,40 totale € 5.745,40
come in dispositivo.
Si dà atto, in proposito, che la superiore liquidazione ha avuto luogo:
i. con inclusione della voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. civile Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29/9/2022) per cui:
«… il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 15182 del 12/05/2022) …»;
ii. con applicazione dei valori medi delle vigenti tariffe professionali avuto riguardo ai parametri allo scopo individuati dal citato D.M. di cui:
ii.1 all'art. 2 comma 1 (e cioè l'importanza dell'opera defensionale prestata, in quanto non connotata da alcuna peculiarità o complessità specifica in fatto o in diritto); ii.2 all'art. 4 comma 1 (e cioè “… dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti …”, nulla essendo emerso in proposito come meritevole di rilievo in parte qua);
successivamente dimidiati in considerazione del disposto della seconda parte dell'art. 4 comma 1 (a tenore del quale è stabilito che “… Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento
è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento …”) in ragione dell'assai limitata rilevanza in diritto della qualità della lite.
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “… quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis …”, questa Corte “… dà atto … della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente …”, con l'avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso …” (disposizione che si applica ai procedimenti iniziati dal 31 gennaio 2013, trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di stabilità suddetta).
E ciò in ossequio ai principi di diritto enunciati da Cass. SS.UU., sentenza n. 4315 del 20/2/2020
(ribaditi dalla Sez. VI–1, ordinanza n. 4731 del 22/2/2021), secondo cui:
«… in ordine alla norma di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., vanno enunciati – ai sensi 40 dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ. – i seguenti principi di diritto:
- «L'ulteriore importo del contributo unificato che la parte impugnante è obbligata a versare, allorquando ricorrano i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., ha natura di debito tributario;
pertanto, la questione circa la sua debenza è estranea alla cognizione della giurisdizione civile ordinaria, spettando invece alla giurisdizione del giudice tributario»;
- «La debenza di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione è normativamente condizionata a "due presupposti", il primo dei quali – di natura processuale – è costituito dall'aver il giudice adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, mentre il secondo – appartenente al diritto sostanziale tributario – consiste nella sussistenza dell'obbligo della parte che ha proposto impugnazione di versare il contributo unificato iniziale con riguardo al momento dell'iscrizione della causa a ruolo. L'attestazione del giudice dell'impugnazione, ai sensi all'art. 13, comma 1-quater, secondo periodo,
riguarda solo la sussistenza del primo presupposto, mentre spetta all'amministrazione giudiziaria accertare Pt_3 la sussistenza del secondo»; - «Il giudice dell'impugnazione non è tenuto a dare atto della non sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato quando il tipo di pronuncia non è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione), dovendo invece rendere l'attestazione di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., solo quando tali presupposti sussistono»;
- «Poiché l'obbligo di versare un importo "ulteriore" del contributo unificato è normativamente dipendente – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G. – dalla sussistenza dell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, ben può il giudice dell'impugnazione attestare la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento del doppio contributo, condizionandone la effettiva debenza alla sussistenza dell'obbligo di versare il contributo unificato iniziale»;
- «Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo» …».
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti costituite, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione;
definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto notificato in data 6.4.2021 ed iscritto a ruolo in data avverso la sentenza del Tribunale Civile di Messina–Sez. Seconda–Ufficio del Giudice Unico emessa al n. 1544 n data 26.10.2020 nel procedimento iscritto al n. 5138/2015 RGAC;
appello proposto da:
Parte_1 nei confronti di: ; CP_2 così provvede:
1) dichiara l'appello inammissibile nei sensi in motivazione specificati;
2) condanna la parte appellante alla rifusione in favore di parte appellata delle spese processuali del corrente grado del giudizio, che liquida in complessivi euro 5.745,40 per onorario oltre accessori come per legge;
3) condanna ancora l'appellante al pagamento in favore di ex art. 96 C.P.C. la CP_2 somma di 3.500, oltre interessi legali dalla notifica della presente pronuncia al soddisfo;
4) dà atto che la parte appellante, in quanto soccombente ut supra, è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, con avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito … “ della presente pronuncia.
Così deciso nella camera di consiglio (da remoto) della Prima Sezione Civile in data 17.10.2025 Il Presidente
(dott. Massimo Gullino)
Il Consigliere relatore
(dott. Augusto Sabatini)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
dott. Massimo GULLINO, presidente;
dott. Augusto SABATINI, consigliere relatore;
dott. Marisa SALVO, consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 192/2021 R. G., posta in decisione all'udienza del 10.2.2025 e vertente
TRA
Parte_1 codice fiscale: ; CodiceFiscale_1 parte rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. Aldo LOMBARDO del foro di Messina ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del medesimo in Messina (via Cesare
Battisti n. 175); pec: ; Email_1
PARTE AMMESSA AL Controparte_1
APPELLANTE
E
; CP_2 codice fiscale: CodiceFiscale_2 parte rappresentata e difesa per procura in atti dagli avv.ti Isabella BARONE e Valeria FEMINÒ del foro di Messina ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale delle stesse in Messina, (Piazza Immacolata di Marmo n. 4); pc: ; Email_2 pec: ; Email_3
APPELLATA
avente ad oggetto: ripetizione d'indebito (mutuo).
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“… 1.Accogliere il presente atto di appello nel merito annullando in toto la sentenza n. 1544/2020 RG emessa addì 26.10.2020, nonché resa tra le suddette parti dal Tribunale di Messina nell'ambito del procedimento civile iscritto al n. 5138/2015 R.G. per i fatti ed i motivi dedotti in narrativa di appello;
2.Conseguentemente accogliere tutte le domande, eccezioni e difese spiegate in tutti gli atti e verbali di causa di cui al I° grado del presente giudizio.
3.Con vittoria di spese, compensi e competenze di entrambi i n. 2 gradi, comprensivo dell'attuale, del presente giudizio.”.
Per parte appellata:
“… 1. Ritenere e dichiarare, per le causali esposte ed eccepite in narrativa e previo accoglimento delle domande ed eccezioni così come formulate nel giudizio di primo grado dall'appellata Sig.ra pronunziando ogni CP_2 conseguente provvedimento o statuizione di legge, la illegittimità, la inammissibilità, la improponibilità, la improcedibilità, la irritualità, e comunque, nel merito, la infondatezza dell'atto di citazione in appello dell'8.3.2021, anche per violazione dell'art. 342 C.P.C.; 2. Nella denegata ipotesi di ammissibilità dell'atto di appello, rigettarlo per tutte le ragioni esposte in narrativa;
3. Per l'effetto confermare integralmente la sentenza resa dal giudice di prime cure, per tutte le ragioni sopra esposte;
4. Condannare l'appellante ai sensi dell'art. 96 C.P.C. per la presente fase di giudizio a motivo della pretestuosità dell'impugnazione proposta.
4. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio in favore dei sottoscritti procuratori distrattari …”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 6.4.2021, conveniva in giudizio Parte_1 innanzi a questa Corte , riproponendo le domande, eccezioni e difese rigettate dal CP_2
Tribunale Civile di Messina–Sez. Seconda–Ufficio del Giudice Unico con la sentenza n. 1544 emessa in data 26.10.2020 nel procedimento iscritto al n. 5138/2015 RGAC.
*
A fini di miglior intellezione della presente vicenda processuale, gioverà premettere all'illustrazione dei relativi motivi di gravame quanto appresso.
In prime cure:
con atto di citazione notificato in data 6.10.2015, conveniva in giudizio Parte_1
, al tempo coniuge in regime di separazione, davanti al Tribunale di Messina CP_2 chiedendone la condanna al rimborso della somma di euro 35.000,00 oltre rivalutazione ed interessi, in quanto pari alla metà dell'esborso da lui asseritamente effettuato per l'estinzione anticipata del mutuo fondiario stipulato da essi coniugi con Controparte_3 in data 22.1.2003 per conseguire l'erogazione di euro 45.000,00 (per esigenze personali).
[...]
Sosteneva di aver pagato l'intera somma e che, pertanto, era pienamente legittimato ad ottenerne in ripetizione la metà (quale importo versato anche nell'interesse dell'altro coniuge).
si costituiva deducendo ex adverso che: CP_2
“… Il mutuo era stato stipulato dai coniugi per far fronte alla ristrutturazione di un immobile, acquistato in comproprietà dagli stessi nell'anno 2001. Le somme percepite, tuttavia, non sono mai state utilizzate per la ristrutturazione di detto immobile;
le “esigenze strettamente personali” a cui l'attore fa riferimento, invero, si sono rivelate tali non già per il proprio nucleo familiare (moglie e figlia) ma solo ed esclusivamente per se stesso e per la di lui famiglia di origine. Confidando nella restituzione delle somme da parte dei suoi suoceri (cosa mai avvenuta), ha ritenuto corretto, anche in ragione della cointestazione del mutuo, versare regolarmente e con costanza le proprie quote al fine di estinguere il contratto de quo …”;
e precisando che:
“…
- Il costo complessivo del mutuo erogato è stato di €. 63.063,51; - le parti del presente giudizio hanno regolarmente convissuto in regime matrimoniale fino all'anno 2009, ossia fino alla proposizione del ricorso per separazione consensuale e, non solo fino a tale data, ma anche successivamente hanno sostenuto insieme, così come si conviene, il pagamento dell'obbligazione contratta.
- In data 30.3.2009, e sino all'1.4.2013, l'immobile de quo veniva arbitrariamente locato dal sig. , con Parte_1 riscossione, per l'intero periodo di locazione, di ben € 17.400,00 (di cui nulla è stato corrisposto alla . CP_2
- In data 1.3.2014, a seguito della decisione presa da entrambe le parti in causa di porre in vendita tale immobile, veniva redatta e sottoscritta (sempre tra le odierne parti), una scrittura privata, che ci si riserva di produrre, nella quale il , tra l'altro, si assumeva, a proprie spese, l'impegno di estinguere il finanziamento fondiario Parte_1 in questione e a provvedere alla cancellazione della relativa ipoteca oltre alle spese di chiusura del conto corrente cointestato …”;
chiedeva che l'istante, accertata la mala fede o colpa grave dell'azione intentata contro essa deducente, venisse condannato al risarcimento dei danni ex art. 96, primo comma, C.P.C.
Nel corso del giudizio, le parti depositavano memorie ex art. 183 C.P.C., ove l'attore deduceva una pedissequa articolazione di mezzi istruttori atti a dimostrare e provare l'insussistenza e la non fondatezza delle argomentazioni di controparte, a tal uopo chiedendo:
“
1. ammettere interrogatorio formale di parte convenuta in relazione ai fatti oggetto di causa sulle circostanze precedute dalla formula del “vero o no” di cui al seguente capitolato: a. In data 22.01.2003 i Sig.ri e , illo tempore coniugi in regime di separazione Parte_1 CP_2 legale dei beni, sottoscrivevano con la un contratto di mutuo fondiario per un importo Controparte_3 pari ad euro 45.000,00 per esigenze strettamente personali;
b. Codesto contratto, i cui interessi erano calcolati su tasso variabile, prevedevano la restituzione della somma di cui sopra in numero 180 rate mensili;
c. L'importo complessivo concernente interessi, spese, accessori e similari corrisposto alla data addì 06.05.2014, data CP_ nella quale il contratto de quo fu estinto, in favore della sopra indicata ammontava ad euro 70.000,00; d. L'intera somma fu sin ab origine e fino all'estinzione anticipata corrisposta unicamente dall'odierna parte attrice;
e. Nonostante i numerosi solleciti verbali alla restituzione dell'importo pari alla metà delle somme versate al fine di estinguere il sopra meglio individuato contratto di mutuo fondiario, a tutt'oggi la Sig.ra , odierna parte CP_2 convenuta, non ha provveduto a regolarizzare la propria posizione nei confronti dell'odierno istante;
f. Parte convenuta è alla data odierna debitrice del Signor della somma pari ad euro 35.000,00 Parte_1 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dei singoli versamenti e sino al soddisfo;
g. Il Signor ha interesse ed è pienamente e legittimamente nel diritto di richiedere ed ottenere Parte_1 la ripetizione della metà delle somme versate a titolo di restituzione in ragione del contratto di mutuo fondiario n. 554036814/71. 2. ammettere prova per testi, sulle medesime circostanze di cui al sopraindicato capitolato, sempre precedute dalla CP_ formula del vero o no, del legale rappresentante pro tempore e/o di funzionario/dirigente della
[...]Controparte
, istituto con il quale è stato contratto ed estinto il mutuo de quo ...”.
Di contro, la ormulava le seguenti istanze istruttorie chiedendo al G.I. adito: CP_2
“… a. acquisire la documentazione allegata alla presente memoria, da utilizzarsi ai fini di prova, ossia la scrittura privata, redatta e sottoscritta tra le odierne parti, nella quale il , tra l'altro, si assumeva, a proprie spese,
Parte_1 l'impegno di estinguere il finanziamento fondiario in questione e a provvedere alla cancellazione della relativa ipoteca oltre alle spese di chiusura del conto corrente cointestato;
b. ammettere prova per testi sulle seguenti circostanze: a) se è vero o non che le somme percepite, con l'accensione del mutuo fondiario de quo, dai sig.ri e non sono state mai utilizzate per la
Parte_1 CP_2 ristrutturazione dell'immobile acquistato in comproprietà nell'anno 2001; b) se è vero o non che tali somme sono state utilizzate unicamente dal e dalla sua famiglia di origine;
c) se è vero o non che la sig.ra
Parte_1 CP_2 nonostante non abbia mai avuto la disponibilità di tali somme, ha sempre versato le proprie quote al fine di estinguere il mutuo;
d) se è vero o non che in data 30.3.2009, e sino all'1.4.2013, l'immobile de quo veniva arbitrariamente locato dal;
e) se è vero o non che la pigione riscossa dalla locazione dell'immobile in questione non è stata mai
Parte_1 corrisposta, in ragione del 50%, alla sig.ra ”. Pt_2
Con sentenza n. 1544/2020, il Tribunale adito così statuiva: “…
1. Rigetta la domanda dell'attore;
2. Condanna l'attore a pagare alla convenuta ex art. 96 C.P.C. la somma di € 3.500,00, oltre interessi legali dalla notifica della presente sentenza al soddisfo;
3. Condanna altresì l'attore a pagare alla convenuta (revocato con separato decreto l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato), le spese di lite, liquidate in € 5.800,00, oltre spese generali, c.p.a. ed iva ...”.
*
Parte appellante con l'atto di gravame lamentava che la pronuncia impugnata aveva errato:
“… Stante la mancata valutazione in primo grado delle doglianze di parte oggi appellante, codesta difesa, alla luce della bontà delle argomentazioni proposte in sede di gravame innanzi il Tribunale di Messina, non può esimersi dal richiamare e considerare, anche per ragioni di economia processuale, integralmente qui trascritte le asserzioni esplicitate da parte deducente in codesto predetto giudizio. Orbene, erra il primo Giudicante in quanto a ben guardare il fascicolo processuale omnicomprensivamente considerato è presente e contenuto in codesto nella sua interezza, completezza ed integrità tutta la documentazione atta a dimostrare e provare quando dal asserito comprensiva anche della “sola attestazione di pagamento giudizialmente Parte_1 citata.
Per il predetto colpa alcuna può e deve essere imputata a parte oggi deducente! …”;
e concludeva instando per l'accoglimento dei petita tutti di prime cure, con vittoria di spese e competenze dei due gradi giudizio.
*
Con comparsa depositata in data 15.7.2021 si costituiva , insistendo CP_2 preliminarmente:
I. per la declaratoria d'inammissibilità dell'atto di appello ex art. 342 C.P.C. per carenza assoluta dei requisiti normativamente previsti, nella carenza assoluta di motivazione a tanto adeguata e sufficiente, opinando che:
“… Non è dato rinvenire, difatti, nell'atto di gravame, la benché minima esposizione di ragioni di fatto e di diritto che risultino idonee a circoscrivere in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, mediante la precipua indicazione, innanzitutto, degli specifici capi della sentenza di primo grado che parte appellante intenda impugnare. Né, tantomeno, l'appellante ha svolto una sia pur sintetica disamina e confutazione delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, muovendo delle specifiche censure all'iter argomentativo seguito dal primo giudicante … a parere di questa difesa, l'atto d'appello di cui trattasi, a causa della propria pochezza argomentativa, non solo è inidoneo a consentire al giudice d'appello di percepire con certezza il contenuto delle censure (a ben vedere radicalmente inesistenti) mosse alle statuizioni adottate dal giudice di prime cure, ma, per di più, e per ovvia e naturale conseguenza, non consente alla parte appellata di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa, essendo impossibilitata, quest'ultima, a muovere specifiche contestazioni … a causa dell'assoluta genericità e poca chiarezza delle stesse …”;
nonché deducendo, nel merito, che il primo giudicante comunque rettamente avrebbe rigettato la domanda proposta da controparte poiché non vi sarebbe dubbio che l'attore:
“… non ha fornito alcuna prova di quanto sostenuto e cioè di aver sempre pagato, fin dall'erogazione, le rate del mutuo ed, inoltre, la somma di € 70.000,00 per estinzione anticipata. Circostanze, queste, sempre contestate, anche in sede di interrogatorio formale, dalla sig.ra la quale, contrariamente alle infondate prospettazioni di parte CP_2 avversa, ha correttamente versato, regolarmente e con costanza, le proprie quote al fine di estinguere il contratto de quo, come provato in corso di causa …”;
“… A rendere di lapalissiana evidenza l'infondatezza della pretesa di controparte, concorre, come correttamente riscontrato dal giudice di prime cure, la scrittura privata sottoscritta tra le parti in data 1.3.2014. Nel documento in questione, prodotto dalla sig. mai contestato, neanche in ordine al suo contenuto, da parte avversa, a seguito CP_2 della comune decisione di porre in vendita l'immobile de quo, il si assumeva l'impegno di estinguere, Parte_1 a proprie spese, il finanziamento fondiario in questione ed, inoltre, di corrispondere alla sig. all'avvenuta CP_2 vendita dell'immobile, ed a prescindere dal prezzo di vendita, la somma complessiva di € 50.000,00 …”;
concludeva chiedendo la conferma della sentenza di primo grado anche nella parte in cui aveva condannato il , a favore della al risarcimento del danno ex art. 96 Parte_1 CP_2
C.P.C. nonché l'emissione di detta condanna anche in codesta fase di giudizio, nell'evidente pretestuosità dell'impugnazione proposta, con vittoria di spese e competenze del corrente grado del giudizio.
*
All'esito dell'udienza collegiale di prima comparizione del 16.7.2021, celebrata con deposito in modalità telematica di note scritte – ai sensi dell'art. 221 commi 2 e 4 della legge n. 77 del 2020
– la Corte, a causa dell'assenza del relatore assegnato ad altra sezione rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza-filtro del 21.1.2022 e successivamente a quella del 6.5.2022, ove, accertato che le parti avevano depositato note scritte, ritenuto che non sussistevano le condizioni per la pronunzia di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis, rinviava la causa all'udienza del 5.6.2023 (per la precisazione delle conclusioni).
Frattanto, nelle more, il procuratore di parte attrice depositava rinunzia al mandato difensivo accompagnato da istanza di liquidazione delle spese, essendo il ammesso al Parte_1 gratuito patrocinio a spese dello Stato.
A seguito di una ulteriore surroga del Consigliere relatore, all'udienza del 10.2.2025, che era celebrata con deposito in modalità telematica di note scritte la causa è stata posta in decisione (con ordinanza in pari data) con l'assegnazione dei termini di rito ai sensi dell'art. 190 C.P.C. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica (in scadenza al 5.5.2025).
Si dà atto, in proposito, che con note di trattazione depositate in modalità telematica in data 18.1.2025 e 7.2.2025 le difese delle parti costituite insistevano – in sede di precisazione delle conclusioni – nei rispettivi petita tutti ut supra richiamati.
*
In sede di comparse conclusionali: la sola parte che s'avvaleva delle concesse facoltà ex art. 190 C.P.C., id est quella appellata, (con atto depositato in data 10.4.205) insisteva nelle conclusioni rassegnate nei precedenti scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte che l'appello, nei sensi che appresso si specificheranno, vada disatteso. Procedendo ordinatamente nell'esame delle questioni dedotte e principiando da quella in rito sub I., in tema di difetto di specificità del gravame nell'enunciazione dei relativi motivi fondanti, osserva e rileva il Collegio che:
- se è vero che l'inammissibilità dell'appello risulta essere stata disattesa dalla Corte (con ordinanza del 6.5.2022) limitatamente al suo potenziale rilievo ex art. 348 bis C.P.C.;
- vero è pure che la dedotta inammissibilità pienamente sussiste, dato atto che nella vicenda in riesame l'appellante, con l'atto introduttivo, ne ha chiesto l'accoglimento lamentando:
per un verso, l'omessa cognizione e valutazione delle tesi difensive della parte allora attrice (ma non individuandone alcuno specifico contenuto come asseritamente pretermesso e, pertanto, meritevole di meditata revisio in questo grado); per altro verso, la disponibilità in fascicolo di materiale documentale adeguato e sufficiente, sul piano probatorio, a fondarne le pretese (senza effettuarne il richiamo in termini analitici e pertinenti e, segnatamente, senza evidenziare in alcun modo e sotto alcun profilo); solo implicitamente contestando, comunque, la decisione anche nella statuita condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 C.P.C. (nel contesto della sua generale riprovazione).
Anche a voler diversamente opinare, ad ogni modo, occorre rammentare che:
- l'appellante aveva introdotto in prime cure un'azione di ripetizione di indebito oggettivo;
- in tema, è noto il principio di diritto (enunciato da Cass. civile Sez. III, 12/6/2020, n. 11294) per cui:
«… Chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell'"accipiens" l'azione di indebito oggettivo per la somma versata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta …»;
- come rettamente avvisato dal primo Giudice, il nella propria difesa si era Parte_1 limitato a dedurre d'aver corrisposto quanto necessario al pagamento delle decorse rate del mutuo e la somma occorrente per l'estinzione anticipata dello stesso, senza tuttavia fornire alcuna prova a sostegno di tali affermazioni;
- nessuna contestazione aveva attinto la scrittura privata prodotta in giudizio dalla dalla CP_2 quale emerge chiaramente che le parti avevano convenuto porsi in vendita l'immobile già in loro comproprietà prevedendosi che:
la nominata, indipendentemente dall'effettivo corrispettivo che sarebbe stato ricavato dalla vendita dell'immobile, avrebbe avuto diritto a riceversi dal la somma di € Parte_1
50.000,00; tutte le spese di trasferimento, incluso il compenso dovuto all'agenzia immobiliare, sarebbero state a carico del , il quale si era altresì impegnato ad estinguere il Parte_1 finanziamento e a provvedere alla cancellazione dell'ipoteca a proprie spese;
donde di lapalissiana evidenza che la domanda introdotta in giudizio fosse in contrasto con quanto così liberamente e consapevolmente sottoscritto dalle parti con atto non oggetto di contestazione di sorta. L'appello, ove pure non inammissibile (in quanto privo di autosufficienza, per genericità dei rilievi critici espressi, non esplicitati in alcuna difesa valutabile), andrebbe quindi rigettato nel merito per sua patente infondatezza.
Il primo Decidente ha poi ritenuto che:
“… La documentale infondatezza dell'azione giudiziaria, nel contesto di una condotta processuale abusiva perché promossa quanto meno con colpa grave, integra gli estremi della lite temeraria, dovendosi pertanto condannare il – accogliendo la richiesta della , al risarcimento del danno Parte_1 CP_2 ex art. 96 C.P.C. (cfr. Cass. SS.UU. 13 settembre 2018, n. 22405, secondo cui la condanna ex art. 96, comma 3, C.P.C. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 C.P.C., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte). Il danno va quantificato equitativamente, in difetto di diversi elementi di valutazione, nel 10 % delle somme richieste e, quindi, in € 3.500,00, oltre interessi legali dalla notifica della presente sentenza al soddisfo …”;
dando rilievo a quanto così arguito anche ai fini della disponenda (con separato provvedimento) revoca dell'avventa previa sua ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Fermo che anche detta statuizione non è stata sufficientemente e adeguatamente contestata dall'appellante, mette conto in tema di rilevare – in relazione all'invocata emissione anche in questo grado di giudizio di pronuncia in tal senso da parte di questa Corte – che la Suprema
Corte ha recentemente riesaminato la questione relativa alla funzione sanzionatoria della condanna per lite temeraria prevista dalla norma testé richiamata, in relazione sia alla necessità di contenere il fenomeno dell'abuso del processo sia alla evoluzione della fattispecie dei "danni punitivi" che ha progressivamente fatto ingresso nel nostro ordinamento. Al riguardo, è stato affermato (dalla Sez. I, ordinanza n. 34429 del 25/12/2024) che:
«… La condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c. non può essere fondata sul mero aggravamento del carico giudiziario dell'ufficio che l'introduzione della lite ha contribuito a determinare, essendo necessario individuare a tal fine la specifica condotta abusiva da imputare al soggetto soccombente, così come si verifica nel caso di insistenza colpevole in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice, ovvero in censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il gravame, nonché in ipotesi di abuso del processo, di proposizione di una impugnazione dai contenuti estremamente distanti dal diritto vivente e dai precetti del codice di rito e, ancora, in ipotesi di errori grossolani nella redazione dell'impugnazione …».
E, nella specie, l'appellante – che ha allegato all'atto di appello: a) una quietanza d'estinzione anticipata del mutuo in data 6.5.2014, non recante l'individuazione del soggetto che vi ha fatto luogo ma solo la modalità della solutio, siccome avvenuta per contanti;
b) plurime quietanze di pagamento delle rate decorse, esse pure prive dell'individuazione del soggetto che ebbe ad effettuare le relative solutiones attestate come avvenute per contanti;
c) un estratto di visura degli atti contabili dell'Istituto creditizio mutuante funzionale all'estinzione anticipata de qua) – può serenamente riconoscersi aver agito anche in questa sede su presupposti già solo ictu oculi da escludere nel loro fondamento e con assunti implausibili.
Giova quindi rammentare che, giusta Cass. Sez. I, ordinanza n. 15232 del 30/5/2024: «… La condanna per l'abuso dello strumento processuale non può essere disgiunta dalla condanna alle spese processuali e presuppone, altresì, che la domanda sia stata totalmente accolta, stante il richiamo operato dall'art. 96, comma 3 c.p.c. all'art. 91 c.p.c. ed al principio di soccombenza ivi stabilito …»;
e, del resto, costituisce principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità che il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia adottata, sussiste solo in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata, la pronuncia sulle spese (di cui la condanna ex art. 96, comma 3, costituisce statuizione ancillare) può essere modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di uno specifico motivo d'impugnazione (Cassazione civile SS.UU., 7/7/2025,
n. 18467).
L'importo di detta condanna si liquida nella medesima entità di quello riconosciuto in prime cure.
*
Consegue alla superiore soccombenza la condanna della parte appellante alla rifusione in favore di controparte delle spese processuali del corrente grado del giudizio, liquidate in applicazione dei criteri e parametri di cui al D. Min. Giustizia n. 55 del 2014 come aggiornato dal Regolamento adottato con Decreto Min. Giustizia del 13.8.2022 n. 147 – in quanto in vigore dal 23.10.2022 e certamente da applicarsi al procedimento in oggetto, dovendosi tale liquidazione operare senza distinzioni di normativa applicabile relativamente al tempo dell'introduzione della lite e dell'inizio dell'avvio dell'attività defensionale (come pure da ultimo riconosciuto dalla Corte
Costituzionale con l'ordinanza n. 261 del 4–7.11.2013) ma soltanto al dì della pronuncia – nei termini seguenti:
Competenza: Corte d' Appello Valore della causa: da € 26.001 a € 52.000
fase di studio della controversia, valore minimo: € 1.029,00
fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 709,00
fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 1.523,00
fase decisionale, valore minimo: € 1.735,00 spese generali (15% sul compenso totale) € 749,40 totale € 5.745,40
come in dispositivo.
Si dà atto, in proposito, che la superiore liquidazione ha avuto luogo:
i. con inclusione della voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. civile Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29/9/2022) per cui:
«… il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 15182 del 12/05/2022) …»;
ii. con applicazione dei valori medi delle vigenti tariffe professionali avuto riguardo ai parametri allo scopo individuati dal citato D.M. di cui:
ii.1 all'art. 2 comma 1 (e cioè l'importanza dell'opera defensionale prestata, in quanto non connotata da alcuna peculiarità o complessità specifica in fatto o in diritto); ii.2 all'art. 4 comma 1 (e cioè “… dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti …”, nulla essendo emerso in proposito come meritevole di rilievo in parte qua);
successivamente dimidiati in considerazione del disposto della seconda parte dell'art. 4 comma 1 (a tenore del quale è stabilito che “… Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento
è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento …”) in ragione dell'assai limitata rilevanza in diritto della qualità della lite.
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “… quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis …”, questa Corte “… dà atto … della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente …”, con l'avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso …” (disposizione che si applica ai procedimenti iniziati dal 31 gennaio 2013, trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di stabilità suddetta).
E ciò in ossequio ai principi di diritto enunciati da Cass. SS.UU., sentenza n. 4315 del 20/2/2020
(ribaditi dalla Sez. VI–1, ordinanza n. 4731 del 22/2/2021), secondo cui:
«… in ordine alla norma di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., vanno enunciati – ai sensi 40 dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ. – i seguenti principi di diritto:
- «L'ulteriore importo del contributo unificato che la parte impugnante è obbligata a versare, allorquando ricorrano i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., ha natura di debito tributario;
pertanto, la questione circa la sua debenza è estranea alla cognizione della giurisdizione civile ordinaria, spettando invece alla giurisdizione del giudice tributario»;
- «La debenza di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione è normativamente condizionata a "due presupposti", il primo dei quali – di natura processuale – è costituito dall'aver il giudice adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, mentre il secondo – appartenente al diritto sostanziale tributario – consiste nella sussistenza dell'obbligo della parte che ha proposto impugnazione di versare il contributo unificato iniziale con riguardo al momento dell'iscrizione della causa a ruolo. L'attestazione del giudice dell'impugnazione, ai sensi all'art. 13, comma 1-quater, secondo periodo,
riguarda solo la sussistenza del primo presupposto, mentre spetta all'amministrazione giudiziaria accertare Pt_3 la sussistenza del secondo»; - «Il giudice dell'impugnazione non è tenuto a dare atto della non sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato quando il tipo di pronuncia non è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione), dovendo invece rendere l'attestazione di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., solo quando tali presupposti sussistono»;
- «Poiché l'obbligo di versare un importo "ulteriore" del contributo unificato è normativamente dipendente – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G. – dalla sussistenza dell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, ben può il giudice dell'impugnazione attestare la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento del doppio contributo, condizionandone la effettiva debenza alla sussistenza dell'obbligo di versare il contributo unificato iniziale»;
- «Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo» …».
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti costituite, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione;
definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto notificato in data 6.4.2021 ed iscritto a ruolo in data avverso la sentenza del Tribunale Civile di Messina–Sez. Seconda–Ufficio del Giudice Unico emessa al n. 1544 n data 26.10.2020 nel procedimento iscritto al n. 5138/2015 RGAC;
appello proposto da:
Parte_1 nei confronti di: ; CP_2 così provvede:
1) dichiara l'appello inammissibile nei sensi in motivazione specificati;
2) condanna la parte appellante alla rifusione in favore di parte appellata delle spese processuali del corrente grado del giudizio, che liquida in complessivi euro 5.745,40 per onorario oltre accessori come per legge;
3) condanna ancora l'appellante al pagamento in favore di ex art. 96 C.P.C. la CP_2 somma di 3.500, oltre interessi legali dalla notifica della presente pronuncia al soddisfo;
4) dà atto che la parte appellante, in quanto soccombente ut supra, è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, con avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito … “ della presente pronuncia.
Così deciso nella camera di consiglio (da remoto) della Prima Sezione Civile in data 17.10.2025 Il Presidente
(dott. Massimo Gullino)
Il Consigliere relatore
(dott. Augusto Sabatini)