Ordinanza collegiale 12 marzo 2025
Ordinanza collegiale 11 giugno 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 10/12/2025, n. 2081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2081 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02081/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01507/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1507 del 2024, proposto da
ST D'Anisi, rappresentata e difesa dall'avvocato Debora Chiaviello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l’ottemperanza alla sentenza n. 1936/2023 emessa dal Tribunale di Salerno, pubblicata in data 1.12.2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 il dott. LL EN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’odierno ricorso (notificato in data 17.9.2024 e depositato in data 26.9.2024) la ricorrente ha agito ex art. 112 ss. c.p.a. per ottenere l’ottemperanza del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla sentenza indicata in epigrafe.
Con tale provvedimento l’amministrazione resistente è stata condannata a pagare in favore dell’odierna parte ricorrente la “ somma di € 10.282,84 a titolo di differenze retributive maturate, oltre interessi legali ai sensi degli artt. 16, comma 6 della l. n. 412 del 1991 e 22, comma 36 della l. n. 724 del 1994 ”. Quanto alle spese di lite la relativa condanna è avvenuta con attribuzione al procuratore antistatario.
La ricorrente ha evidenziato l’avvenuta notifica della sentenza all’ente suddetto, l’intervenuto passaggio in giudicato della sentenza predetta e la mancata ottemperanza da parte dell’amministrazione intimata.
La ricorrente ha quindi concluso in ricorso chiedendo l’ottemperanza dell’amministrazione intimata alla sentenza predetta, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia dell’amministrazione soccombente e la condanna dell'amministrazione intimata al pagamento della penalità di mora.
2. Si è costituito il Ministero, il quale non ha inizialmente svolto difese e si è limitato al deposito di documentazione comprovante l’avvenuto pagamento delle spese di lite liquidate nella sentenza da ottemperare (v. docc. 5 e 6 depositati in data 20.1.2025), ma non anche l’avvenuto pagamento delle differenze retributive suddette.
Dalla documentazione depositata è risultato che in esecuzione della sentenza n. 1936/2023 emessa dal Tribunale di Salerno (e della precedente sentenza della Corte d’Appello di Salerno n. 113/2021) il dirigente scolastico dell’I.C. “Virgilio” di Eboli ha emesso i decreti prot. nn. 803 e 804 del 5.7.2024 che, tuttavia, non hanno superato il controllo preventivo di regolarità contabile come da osservazione n. 1287 del 30.7.2024 della TS di Salerno (v. docc. 3 e 4 depositati in data 20.1.2025).
In particolare, la TS di Salerno ha contestato all’Istituto Comprensivo la scarsa chiarezza nei criteri adottati per la valutazione del servizio pre ruolo con una non consentita commistione di diversi regimi e riconoscimento di un servizio superiore a quello effettivamente espletato. Ad avviso della TS di Salerno la ricorrente avrebbe un’anzianità complessiva pre ruolo pari a 7 anni e 2 giorni, con conseguente inquadramento nella fascia stipendiale 3/8.
Quanto al pagamento delle differenze retributive la TS ha evidenziato come la sentenza del Tribunale di Salerno non avrebbe fatto applicazione della normativa di cui al D.L. 3/2014 e non avrebbe tenuto conto delle interruzioni di servizio effettuate dalla ricorrente nel corso dell’anno 2021. La TS ha quindi concluso “ di non poter provvedere alla registrazione del provvedimento in esame per evidente difformità dalla normativa vigente ”, ferma restando la facoltà per il dirigente di provvedere comunque di dare corso al provvedimento, salvo successivo inoltro alla Corte dei Conti.
3. Tenutasi la camera di consiglio dell’11.3.2025, con ordinanza collegiale n. 472/2025 (pubblicata in data 12.3.2025) questa Sezione ha rilevato “ in primo luogo, la mancata produzione da parte della ricorrente dell’attestazione di passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario della quale è stata chiesta l’ottemperanza; in secondo luogo, la mancata produzione da parte della ricorrente della prova della notifica di tale sentenza al Ministero dell’Istruzione (vale a dire alla parte condannata al pagamento di somma di danaro in favore della ricorrente nel giudizio conclusosi con la sentenza predetta) ai fini del decorso del termine di cui all’art. 14 del D.L. 669/1996; in effetti le p.e.c. in atti sono relative a notifiche eseguite in data 4.12.2023 direttamente all’istituto di istruzione ed all’ATP ”. Pertanto, ai sensi del comma 3 dell’art. 73 c.p.a. è stato concesso alle parti termine di trenta giorni per dedurre in ordine a quanto rilevato e fissata per il prosieguo l’udienza camerale del 10.6.2025.
La ricorrente ha quindi depositato l’attestazione di passaggio in giudicato e prova dell’intervenuta notifica della sentenza al Ministero in data 19.3.2025, nonché una memoria con la quale ha insistito nell’accoglimento del ricorso, sostenendo che in precedenza la notifica sarebbe stata correttamente eseguita presso la scuola di servizio della ricorrente e l’USP di Salerno in ragione della competenza dell’istituzione scolastica ad operare la ricostruzione di carriera e, in subordine, chiedendo la rimessione in termini per errore scusabile.
All’esito dell’udienza camerale del 10.6.2025 con ordinanza collegiale n. 1077/2025 (pubblicata in data 11.6.2025) questa Sezione ha disposto incombenti istruttori nel senso dell’acquisizione, con onere a carico dell’Istituto Comprensivo “Virgilio” Eboli, di un’analitica e documentata relazione con riferimento a quanto posto in essere in seguito all’osservazione n. 1287 del 30.7.2024 della TS di Salerno ed in ordine all’eventuale avvenuto corso dato ai provvedimenti prot. nn. 803 e 804 del 5.7.2024 da parte del dirigente scolastico titolare della spesa.
Con relazione prot. n. 0005577/U del 7.7.2025 (depositata in data 10.7.2025) la dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo “Virgilio-Gonzaga” di Eboli ha evidenziato di non aver dato ulteriore seguito alla procedura di liquidazione in seguito all’osservazione n. 1287 del 30.7.2024 della TS di Salerno e di aver provveduto a trasmettere tutta la documentazione rilevante all’Ufficio Scolastico X – Ambito Territoriale di Salerno, rimettendo “ formalmente alla competenza dell’Ufficio Scolastico X la valutazione di merito circa le modalità più idonee per la risoluzione del caso e per l’attuazione del giudicato ”.
Con memoria depositata in data 7.11.2025 il Ministero ha dedotto l’inammissibilità del ricorso per essere stata la notifica del titolo esecutivo originariamente eseguita non già presso la sede reale della centrale amministrazione scolastica (parte del giudizio da cui è scaturita la sentenza oggetto di ottemperanza), bensì presso articolazioni decentrate della stessa e l’insussistenza dei presupposti per la concessione della rimessione in termini richiesta dalla ricorrente.
Con memoria depositata in data 10.11.2025 la ricorrente ha insistito nell’accoglimento del ricorso.
All’udienza camerale del 25.11.2025 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.
4. Tanto premesso, va detto che:
- la sentenza azionata nel presente giudizio è passata in giudicato, come risultante dalla relativa attestazione datata 20.3.2025 rilasciata dalla Cancelleria presso l’ufficio giudiziario suddetto (depositata in data 25.3.2025);
- eseguita in data 19.3.2025 la notifica del titolo ai fini dell’intimazione ad adempiere al Ministero dell’Istruzione e del Merito, all’attualità è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30; tanto rende superfluo per questo Collegio soffermarsi sull’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla difesa erariale e riferita all’originaria notifica del titolo esecutivo (eseguita in data 4.12.2023), nonché sulle deduzioni svolte dalla ricorrente in ordine alla correttezza dell’eseguita notifica presso l’istituto scolastico ed alla richiesta di rimessione in termini per errore scusabile;
- le statuizioni contenute nel dispositivo della sentenza suddetta risultano, allo stato, non aver ricevuto esecuzione per mezzo dell’effettivo pagamento delle somme ivi contemplate, stante anche l’assoluta mancanza di qualsiasi contraria deduzione o contestazione sul punto da parte dell’amministrazione intimata;
- in effetti, i rilievi sollevati dalla TS di Salerno in ordine alla non correttezza della sentenza oggetto di ottemperanza si scontrano con l’insuperabile considerazione legata all’avvenuto passaggio in giudicato di tale sentenza ed alla mancanza di tempestive deduzioni operate in quella sede (per mezzo dell’impugnazione della stessa al fine di evitare la formazione del giudicato); del resto, come ricordato a più riprese dal Consiglio di Stato “ Il giudice dell’ottemperanza, quando è chiamato a dare esecuzione al giudicato civile, svolge una funzione meramente attuativa della concreta statuizione giudiziale adottata dal giudice civile e non può alterare il suo precetto, limitandone la portata effettuale in violazione dell’art. 2909 c.c. ” (Consiglio di Stato, III Sez., 30 giugno 2020, n. 4111).
5. Alla luce del rispetto delle formalità procedurali e della fondatezza della pretesa nei limiti sopra illustrati, il ricorso in esame va accolto e, per l’effetto, in esecuzione dell’azionato titolo esecutivo, deve ordinarsi all’amministrazione suddetta di provvedere alla corresponsione in favore di parte ricorrente entro il termine di novanta giorni (decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza) della “ somma di € 10.282,84 a titolo di differenze retributive maturate, oltre interessi legali ai sensi degli artt. 16, comma 6 della l. n. 412 del 1991 e 22, comma 36 della l. n. 724 del 1994 ”.
6. Per il caso di ulteriore inadempienza, si nomina sin d’ora Commissario ad acta nella persona del Prefetto di Salerno, con facoltà di delega ad idoneo funzionario, anche non appartenente al proprio Ufficio, affinché – previa formale richiesta della parte ricorrente con dichiarazione attestante la scadenza del termine sopra concesso e la perdurante inottemperanza, direttamente indirizzata al nominato Commissario o al funzionario eventualmente delegato e comunicata per conoscenza a questo Tribunale mediante deposito di copia in atti di causa – si insedi e provveda entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla ricezione della predetta richiesta, a dare completa ed esatta esecuzione al titolo azionato, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
È inoltre utile soggiungere che il Commissario ad acta dovrà procedere sia alla allocazione della somma in bilancio (ove manchi un apposito stanziamento), all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, nonché al reperimento materiale della somma; con la precisazione che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
Una volta espletate le indicate operazioni sarà cura dell’organismo commissariale far pervenire a questo Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto.
Il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente.
7. Con riguardo alla ulteriore richiesta di condanna dell'amministrazione intimata al pagamento della penalità di mora (c.d. astreinte ), come già fatto da questo Tribunale in precedenti pronunce, occorre evidenziare che il Consiglio di Stato, nel rilevare l'assenza di preclusioni astratte sul piano dell'ammissibilità dell'istituto giuridico in esame nei confronti della P.A. inadempiente, ha tuttavia chiarito che “l'art. 114, comma 4, lett. e, c.p.a., proprio in considerazione della specialità, in questo caso favorevole, del debitore pubblico - con specifico riferimento alle difficoltà nell'adempimento collegate a vincoli normativi e di bilancio, allo stato della finanza pubblica e alla rilevanza di specifici interessi pubblici - ha aggiunto al limite negativo della manifesta iniquità, previsto nel codice di rito civile, quello, del tutto autonomo, della sussistenza di altre ragioni ostative”, con la conseguenza che “spetterà allora al giudice dell'ottemperanza, dotato di un ampio potere discrezionale sia in sede di scrutinio delle ricordate esimenti che in sede di determinazione dell'ammontare della sanzione, verificare se le circostanza addotte dal debitore pubblico assumano rilievo al fine di negare la sanzione o di mitigarne l'importo” (cfr. Consiglio di Stato, Ad. plen., n. 15/2014). Orbene, alla luce della richiamata decisione dell'Adunanza Plenaria, il Collegio ritiene che la crisi della finanza pubblica e l'ammontare del debito pubblico giustificano, in concreto, la mancata condanna della parte pubblica al pagamento dell' astreinte (cfr. T.A.R. Lazio, sez. III, 23 agosto 2018, n. 9022; T.A.R. Lazio, sez. II, 20 marzo 2018, n. 3101; T.A.R. Campania, sez. VII, 8 giugno 2018, n. 3836).
8. Le spese di lite seguono la soccombenza dell’amministrazione intimata e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso per ottemperanza come in epigrafe proposto:
A) Accoglie il ricorso nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione;
B) Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in € 1.000,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute e nelle misure di legge, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, nonché alla rifusione del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dell’avvocato Debora Chiaviello per dichiarato anticipo;
C) Manda alla segreteria di comunicare il presente provvedimento alle parti ed al Commissario ad acta nominato come da parte motiva.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GI SS, Presidente
LL EN, Referendario, Estensore
Simona Saracino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LL EN | GI SS |
IL SEGRETARIO