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Sentenza 8 febbraio 2025
Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/02/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Raffaele Sdino - Presidente est. -
Valeria Rosetti - Giudice -
Immacolata Cozzolino - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 16907 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
[...]
(c.f. rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. PALLADINO VINCENZO presso il quale elettivamente domicilia
E
(c.f. ) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_2 C.F._2 dall'avv. PALLADINO VINCENZO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 03/10/2024 , premettendo: Parte_1 Parte_2
di aver contratto matrimonio a NAPOLI il 11/09/1975; che dal matrimonio erano nati tre figli: , del 17/09/1976, , del 13/02/1979 e Per_1 Per_2
, del 12/07/1983; Per_3
che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data
28/01/2008, era intervenuta separazione in forza del decreto di omologa del 13/03/2008; che nei patti della separazione era stata prevista l'assegnazione della casa coniugale alla moglie e non era stato previsto alcun contributo economico tra i coniugi.
1 ciò premesso, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
Il P.M. concludeva per l'accoglimento della domanda.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3
n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L
55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“- Nulla per il mantenimento per i coniugi;
- Nulla per il mantenimento dei figli , nato a [...] il [...], Persona_4 Per_5
nato a [...] il [...] e , nato a Napoli il [...], in [...] maggiorenni e Persona_6
indipendenti economicamente”.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato dai ricorrenti a NAPOLI il
11/09/1975 (atto n. 653, parte II, S. A Sez. D, reg. Atti Matrimonio anno 1975);
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 20/12/2024.
Il Presidente est.
Raffaele Sdino
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