Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 17/04/2025, n. 702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 702 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, Sezione Presidenziale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott. Andrea Palma Presidente rel.
- dott.ssa Germana Maffei Giudice
- dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. del R.G.V.G. 43/2024, trattenuta in decisione in data 16/04/2025, sulla domanda congiunta promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. LAURA CARRATELLI;
Parte_1
E
, rappresentato e difeso dall'avv. ORNELLA NUCCI;
CP_1
Oggetto: divorzio congiunto.
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
I coniugi chiedono dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto in Castrolibero (CS) in data
16/09/2010 dal quale è nato il figlio (25/06/2010). Per_1
La domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta, ricorrendo nel caso in esame l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70.
Risulta dagli atti che con sentenza n.1542/2024 del Tribunale di Cosenza del 03/07/2024, passata in giudicato, è stata dichiarata la separazione dei coniugi.
È pacifica, inoltre, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione per il periodo previsto dalla legge.
Il periodo di tempo per il quale si è protratta la separazione e la comune volontà delle parti di addivenire al divorzio consentono di ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia venuta definitivamente a mancare e che non vi siano possibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Riguardo alle questioni accessorie, devono essere recepite, non ravvisandosi ragioni di segno contrario, avuto particolare riguardo agli interessi del minore, le condizioni concordate delle parti
madre, la regolamentazione delle frequentazioni con il padre, il versamento da parte di quest'ultimo della somma di € 300,00 mensili per il mantenimento del minore, il paritetico riparto delle spese straordinarie.
Si prende altresì atto degli ulteriori accordi patrimoniali intervenuti tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti alle condizioni dalle stesse concordate;
- dispone che il cancelliere trasmetta copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile per quanto di sua competenza.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 16/04/2025.
Il Presidente est.
dott. Andrea Palma