Articolo 1 della Legge 9 ottobre 1997, n. 377
Articolo 2
Versione
5 novembre 1997
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina sulla cooperazione nel campo della protezione dell'ambiente, fatto a Buenos Aires il 22 maggio 1990.
Entrata in vigore il 5 novembre 1997