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Sentenza 2 ottobre 2024
Sentenza 2 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 02/10/2024, n. 916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 916 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI GENOVA - SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Genova in funzione di Giudice Monocratico del Lavoro in persona del dott. Francesca Maria Parodi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
Parte_1
ivi elettivamente domiciliata in Genova, Via S. Chiara, n. 4/2 presso l'Avv. Annaclara Longobardi (C.F.: ), PEC: FAX: 0105302865, C.F._1 Email_1 che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso ricorrente contro
, Controparte_1 elettivamente domiciliata/o in PIAZZA DELLA VITTORIA, 6 R 16121 GENOVA presso l'avv. PIETRO CAPURSO che lo rappresenta per mandato generale alle liti convenuto
MOTIVAZIONE
Con ricorso depositato il 22.2.2024 conveniva in giudizio Parte_1
l' per sentir accertare il suo diritto alla liquidazione della pensione di vecchiaia CP_1 secondo il sistema contributivo, anziché misto come invece riconosciuto con provvedimento del 28..4.2023, di cui chiedeva l'annullamento/nullità CP_1 inefficacia.
Allegava:
-di aver presentato domanda in data 10.3.2023 per la pensione di vecchiaia attraverso il patronato senza operare la scelta circa l'applicazione del sistema misto o CP_2 contributivo;
-che nel suo caso il sistema contributivo risultava più favorevole di quella misto , implicando una liquidazione di pensione maggiore e precisamente un importo mensile superiore di 154,00 mensili. Evidenziava che si era trattato di un errore del Patronato e che l' , all'atto della CP_1 liquidazione non aveva informato la ricorrente della differenza quantitiva esistente fra la pensione liquidata secondo sistemi differenti , maggiormente favorevole se quantificata secondo il sistema contributivo. Chiedeva quindi la rettifica nella liquidazione della pensione, rifiutando l'accredito della prima rata.
L' non con consentiva la rettifica, facendo leva sul principio dell'irrinunciabilità CP_1 della pensione e resisteva in giudizio, richiamando che sentenza della Corte di Cassazione n. 21057/2017
Il ricorso è fondato e se ne impone l'accoglimento.
Parte ricorrente ha interesse a vedersi liquidare la pensione di vecchiaia secondo il sistema contributivo in luogo di quello misto, perché – nel suo caso- più favorevole rispetto al secondo. Invoca la tutela del principio di irrinunciabilità della pensione, mentre l' CP_1 sostiene vada applicato l'art 1 comma 23 della legge 8 agosto 1995 n. 335 , il quale -
-dopo aver previsto che coloro che risultano assicurati in data anteriore al 1 gennaio 1996 con prosecuzione dell'attività lavorativa anche oltre, si applica il sistema misto- prevede ) :” Ai medesimi lavoratori è data facoltà di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo [, ivi comprese quelle relative ai requisiti di accesso alla prestazione di cui al comma 19], a condizione che abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a quindici anni di cui almeno cinque nel sistema medesimo .”
La tesi dell' è infondata e deve essere respinta. CP_1
La ricorrente ha fatto domanda di pensione in data 10.3.2023 ed in data 12 maggio 2023 si vedeva liquidare la pensione con l'applicazione del sistema misto. Ripresentava in data 21 maggio 2023 richiesta di rettifica secondo il sistema contributivo In data 22.6.2023 l' respingeva la domanda, essendo la ricorrente già titolare di CP_1 pensione.
L'Art 1 comma 23 della legge 335/1995 effettivamente fa espresso riferimento ai lavoratori e pertanto non prevede alcuna opzione esercitata dal pensionato.
Tuttavia deve osservarsi che non si tratta di una pensione diversa da quella già liquidata dall' o di una pensione aggiuntiva a quella già in godimento, ma CP_1 esattamente della medesima pensione, di cui si chiede la liquidazione in base al criterio contributivo, di cui esistono pacificamente i requisiti.
In attuazione al principio dell'irrinunciabilità della pensione, deve ritenersi che , trattandosi di ricalcolo della medesima pensione, sulla base degli stessi contributi, la ricorrente si sia trovata nella stessa posizione del lavoratore che chiede la pensione di vecchiaia, optando per il sistema contributivo. D'altra parte – come evidenziato in ricorso - la Corte Costituzionale ha riconosciuto la possibilità di ricalcolo di una pensione già liquidata (Corte Cost n. 428 del 10.11.1992)
Diversamente opinando, per un errore del patronato, la ricorrente si troverebbe privata di una quota significativa del rateo mensile pensionistico , percependo euro
154, 00 mensili in meno rispetto ai 563,74 mensili se la pensione fosse stata liquidata col sistema misto, così rinunciando effettivamente alla quota di pensione contributiva cui ella aveva effettivamente diritto.
Giova poi sottolineare che il principio all'irrinunciabilità della pensione è a favore del pensionato e paradossale sarebbe ottenere invece – come pretende l effetti CP_1 deteriori ovvero la perdita di una quota della pensione cui la ricorrente avrebbe pacificamente diritto
L' inoltre richiama giurisprudenza della Corte di Cassazione che esclude là CP_1 possibilità di esercitare la facoltà di opzione per chi è già pensionato, richiamandosi alla sentenza della Corte di Cassazione dell'11 settembre 2017 n. 21057. Tuttavia tale sentenza richiama nella sua motivazione il precedente di cui alle sentenze 21244/2014 e 13486 secondo le quali: “ la Corte di Cassazione (vd. Cass. 21244/2014; 13486/2014), come segnalato dall' ricorrente, ha già avuto modo di interpretare, CP_1 sebbene ad altri fini, la portata del preciso riferimento ai "lavoratori" che si rinviene nelle disposizioni sopra riportate ed in tali occasioni si è precisato che da tali disposizioni si ricava che le anzianità contributive considerate (sia ai fini dell'applicazione del sistema misto di cui al comma 12, sia ai fini del mantenimento del sistema retribuivo di cui al comma 13) sono quelle che non hanno ancora dato origine al trattamento pensionistico, riferendosi espressamente dette disposizioni ai "lavoratori iscritti" e non già ai pensionati. Ne discende che, proprio in applicazione del criterio di interpretazione letterale, non possono venire in rilievo quei periodi di anzianità contributiva in relazione ai quali sia stato già liquidato il relativo trattamento pensionistico. Il che è del resto conforme alla ratio legis, individuabile nell'esigenza avvertita dal legislatore di garantire un passaggio graduale dal previgente sistema retributivo a quello contributivo e che non poteva avere ragion d'essere con riferimento a quelle posizioni previdenziali che, già anteriormente alla riforma, avevano dato causa all'erogazione di un distinto trattamento pensionistico.
Ritiene questo Giudice che tale pronuncia non sia riferibile ad un'ipotesi come quella della ricorrente , poiché la sentenza si riferisce chiaramente a chi , trovandosi già in pensione, continui a lavorare e chieda di aggiungere alla contribuzione già versata, su cui si fonda la pensione, altresì quella della nuova attività lavorativa.
Non è questo il caso di specie: la ricorrente ha fatto domanda e subito dopo ha chiesto la rettifica della liquidazione, adducendo l'applicazione di un sistema ad essa più favorevole della medesima pensione. La pronuncia della Corte di Cassazione non può quindi trovare applicazione.
Il ricorso deve quindi essere accolto. Le spese di lite vanno compensate in ragione dell'assoluta novità e peculiarità della questione Il Giudice definendo il giudizio, 1. dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere la liquidazione della pensione con applicazione del sistema contributivo come richiesto con la seconda domanda di pensione presentata all' in data 31 maggio 2023; CP_1
2. condanna L' , in persona del suo legale rappresentante, alla riliquidazione CP_1 della pensione con applicazione del sistema contributivo con la decorrenza di legge, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo;
3. compensa per metà le spese di lite.
4. Condanna alla refusione della frazione residua di spese di lite che si CP_1 liquida in euro 900,00 , oltre spese generali , oltre iVA e CPA con distrazione in favore del difensore antistatario,
Genova, 02/10/2024 Il Giudice
Francesca Maria Parodi