Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/01/2025, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere rel.
Dott.ssa Lilia Papoff Consigliere
ha pronunciato, sulle conclusioni delle parti, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 6718/2019 di Ruolo Generale degli affari contenziosi trattenuta in decisione sulle conclusioni scritte delle parti all'udienza a trattazione scritta del 18.6.2024 tra:
titolare dell'omonima ditta individuale, nata a [...] il [...] e Parte_1 residente in [...], c.f. , p.iva C.F._1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Teseo (c.f. ) ed C.F._2 elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Roma, Via Eleonora Duse 5/G, come da procura speciale rilasciata su foglio separato all'atto di citazione.
- APPELLANTE -
CONTRO
con sede in Piazza Salimbeni, Controparte_1 CP_1
3, capitale sociale € 7.484.508.171,08, interamente versato, codice fiscale e partita IVA
n. 1030.6, codice Gruppo 1030.06, in persona del , nato a [...] il Controparte_2
22.09.1960, cod. Fisc. , nella qualità di responsabile dell'Ufficio C.F._3
Credito e Legale dell' , con sede legale in Roma e, come Controparte_3 tale, legale rappresentante della medesima Controparte_1
giusta delibera del C.d.A. della del 25.03.2014 e procura del Notaio i
[...] CP_1 Per_1 del 12.05.2014, rep. n. 33190, racc. 15728, elettivamente domiciliata in Roma, Via CP_1
Attilio Friggeri n. 82, presso lo studio dell'Avv. Mario Fiandanese (C.F.
) che la rappresenta e difende come da mandato in calce alla C.F._4 comparsa di costituzione.
- APPELLATA –
Oggetto: impugnazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 16682/19.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha impugnato la sentenza n. Parte_1
16682/19 con cui il Tribunale di Roma ha respinto tutte le domande da essa proposte nei confronti della con sua conseguente condanna alla Controparte_1 refusione in favore della stessa delle spese e competenze del giudizio.
La attrice, in particolare, sul presupposto di intrattenere con la banca convenuta un rapporto di c/c e che esso era stato gestito dall'istituto in modo non corretto con applicazione di interessi superiori al tasso soglia e con addebiti per spese e commissioni non dovute, e ciò anche approfittando dello stato di bisogno della correntista, sicchè doveva ritenersi sussistente anche una chiara fattispecie di usura soggettiva, aveva così concluso:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
pag. 2/9 -accertare e rilevare l'inesistenza di valido titolo contrattuale e di pattuizione ex artt. 1842 e
1852 e segg. c.c. ovvero la nullità delle condizioni contrattuali e comunque l'illegittimità delle condizioni applicate dalla banca convenuta al rapporto relativamente alla determinazione e applicazione di interessi passivi a tassi ultra-legali, ivi compresi quelli moratori ed extra-fido, di interessi anatocistici con qualsivoglia intervallo di capitalizzazione, di commissioni di massimo scoperto o di messa a disposizione fondi, di date di decorrenza dei giorni di valuta;
-rideterminare l'andamento del rapporto espungendo tutte le annotazioni passive eseguite per le suddette causali, disponendo l'applicazione in via sostitutiva di interessi al saggio legale tempo per tempo vigente ex art. 1284, terzo comma c.c., senza capitalizzazione alcuna degli interessi debitori e applicando agli interessi creditori la capitalizzazione annuale sino alla presente domanda giudiziale, se disposta in contratto, nonché quella trimestrale a far data dalla presente domanda giudiziale;
-per le ipotesi, i periodi e le fattispecie in cui risulti e/o si ritenesse applicabile il tasso sostitutivo di cui all'art. 117 del T.U.B., applicare il tasso minimo dei BOT alle operazioni a credito [in favore] della e il tasso massimo alle operazioni a credito [in favore della] CP_1 correntista;
-in via concorrente, previa determinazione del Tasso Effettivo Globale con le modalità indicate nell'elaborato peritale depositato col presente atto e suo raffronto col tasso di soglia tempo per tempo vigente, accertare e rilevare che la Banca convenuta è incorsa nel reato di usura oggettiva e soggettiva di cui all'art. 644 c.p. avendo applicato ai rapporti oggetto di causa tassi d'interesse usurari, e per l'effetto, escludere ai sensi dell'art. 1815 c.c. qualsiasi remunerazione del capitale in tutti i trimestri in cui è rilevata la sussistenza di tassi usurari;
-dichiarare che l'attrice è creditrice della convenuta della complessiva somma CP_1 risultante dalle operazioni di ricalcolo di cui sopra, rideterminando conseguentemente il saldo del conto corrente che forma oggetto di causa;
-condannare la convenuta, qualora intervenga in corso di giudizio la chiusura dei rapporti per cui è causa, a versare alla parte attrice le somme in tal modo determinate, con gli interessi al tasso contrattuale, se convenuto, ovvero ex art. 1284, quarto comma, c.c., dalla data di sussistenza delle singole poste e sino all'effettivo adempimento.
pag. 3/9 Con vittoria di spese e compenso professionale da liquidarsi in favore del sottoscritto avvocato, che se ne dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c., e con addebito alla controparte delle spese sostenute per consulenze e perizie sia d'ufficio che di parte, nella misura che verrà documentata in corso di causa”.
A sostegno del gravame l'appellante ha posto come motivo principale, la omessa pronuncia da parte del Tribunale sulle domande di accertamento e declaratoria di inesistenza e nullità del titolo contrattuale nonché della nullità o meno delle pattuizioni contrattuali e della non corretta applicazione di interessi anatocistici e di commissioni non dovute.
Come secondo motivo, ha posto la erroneità della decisione impugnata in ordine alla mancata statuizione sulla usura soggettiva, pur essendo stato documentato lo stato di bisogno di essa appellante.
Come ultimo motivo, infine, ha eccepito la erroneità della sentenza con specifico riferimento al rigetto delle richieste istruttorie tempestivamente formulate e, in particolare, quella ex art. 210 c.p.c. ritenuta troppo generica.
Ha, quindi, contestato le risultanze della pur espletata ctu. essendo stato, a suo dire, applicato un metodo non corretto nella ricostruzione del rapporto di c/c.
Sulla base dei detti motivi ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia la Corte d'Appello di Roma, in riforma per quanto di ragione della sentenza impugnata:
- accertare e rilevare l'inesistenza di valido titolo contrattuale e di pattuizione ex artt. 1842 e
1852 e segg. c.c. ovvero la nullità delle condizioni contrattuali e comunque l'illegittimità delle condizioni applicate dalla banca convenuta al rapporto relativamente alla determinazione e applicazione di interessi passivi a tassi ultra-legali, ivi compresi quelli moratori ed extra-fido, di interessi anatocistici con qualsivoglia intervallo di capitalizzazione, di commissioni di massimo scoperto o di messa a disposizione fondi, di date di decorrenza dei giorni di valuta;
- rideterminare l'andamento del rapporto espungendo tutte le annotazioni passive eseguite per le suddette causali, disponendo l'applicazione in via sostitutiva di interessi al saggio legale tempo per tempo vigente ex art. 1284, terzo comma c.c., senza capitalizzazione pag. 4/9 alcuna degli interessi debitori e applicando agli interessi creditori la capitalizzazione annuale sino alla presente domanda giudiziale, se disposta in contratto, nonché quella trimestrale a far data dalla presente domanda giudiziale;
- per le ipotesi, i periodi e le fattispecie in cui risulti e/o si ritenesse applicabile il tasso sostitutivo di cui all'art. 117 del T.U.B., applicare il tasso minimo dei BOT alle operazioni a credito [in favore] della e il tasso massimo alle operazioni a credito [in favore della] CP_1 correntista;
- in via concorrente, previa determinazione del Tasso Effettivo Globale con le modalità indicate nell'elaborato peritale depositato col presente atto e suo raffronto col tasso di soglia tempo per tempo vigente, accertare e rilevare che la Banca convenuta è incorsa nel reato di usura oggettiva e soggettiva di cui all'art. 644 c.p. avendo applicato ai rapporti oggetto di causa tassi d'interesse usurari, e per l'effetto, escludere ai sensi dell'art. 1815 c.c. qualsiasi remunerazione del capitale in tutti i trimestri in cui è rilevata la sussistenza di tassi usurari;
- dichiarare che l'attrice è creditrice della convenuta della complessiva somma CP_1 risultante dalle operazioni di ricalcolo di cui sopra, rideterminando conseguentemente il saldo del conto corrente che forma oggetto di causa;
- condannare la convenuta, qualora intervenga in corso di giudizio la chiusura dei rapporti per cui è causa, a versare alla parte attrice le somme in tal modo determinate, con gli interessi al tasso contrattuale, se convenuto, ovvero ex art. 1284, quarto comma, c.c., dalla data di sussistenza delle singole poste e sino all'effettivo adempimento. In via istruttoria, rilevato che la Banca convenuta non ha consegnato alla correntista i documenti richiesti ai sensi dell'art. 119 del T.U.B., Voglia la Corte di Appello ordinare ex art. 210 c.p.c. alla
Banca convenuta l'esibizione dell'intera documentazione contrattuale e contabile afferente i due rapporti dedotti in giudizio e, in ogni caso, disporre la rinnovazione della CTU econometrica giù svolta sul rapporto per cui è causa per i motivi di cui in narrativa volta alla rideterminazione dei saldi contabili come richiesto in prime cure e per le motivazioni su esposte;
in mancanza di adempimento da parte della all'ordine di esibizione Voglia CP_1 disporre l'azzeramento dei saldi dall'estratto-conto disponibile più risalente nel tempo.
Con vittoria di spese e compenso professionale del doppio grado, da liquidarsi in favore del sottoscritto avvocato, che se ne dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c., e con addebito alla pag. 5/9 controparte delle spese sostenute per consulenze e perizie sia d'ufficio che di parte, nella misura che verrà documentata in corso di causa”.
Si è costituita la banca appallata la quale, nel contestare l'avverso gravame in quanto, a suo dire, palesemente inammissibile e comunque infondato in fatto e diritto, ha a sua volta così concluso:
“Voglia l'On. la Corte d'Appello:
- rigettare l'appello per essere, inammissibile, per quanto di ragione e/o totalmente infondato;
-condannare al pagamento in favore della Parte_1 Controparte_1 del compenso professionale e delle spese del presente grado del giudizio, oltre il
[...] rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge”.
Alla udienza a trattazione scritta del 18.6.2024, sulle conclusioni delle parti, la Corte ha riservato la decisione previa concessione dei termini ex artt. 190 e 352 c.p.c.
L'appello è ammissibile, avendo la difesa di parte appellante ben indicato le parti della sentenza a suo dire da riformarsi e le ragioni sottese all'atto impugnatorio nel pieno rispetto del dettato di cui all'art. 342 c.p.c.
Nel merito, rileva la Corte: con il primo motivo, la appellante si duole della ritenuta omessa statuizione da parte del primo Giudice in ordine alla mancata statuizione sulla domanda di inesistenza e/o nullità del titolo posto a base del rapporto tra le parti, nonché su quella di nullità delle pattuizioni contrattuali e conseguente rilevazione della applicazione di interessi anatocistici e spese e commissioni non previste.
Il motivo non è condivisibile.
Risulta essere stato, infatti, prodotto agli atti del giudizio di primo grado, tanto che lo stesso ctu. ne ha potuto prendere visione per la predisposizione del proprio elaborato, il contratto di apertura di c/c regolarmente sottoscritto dalla contenente in modo puntuale tutte Pt_1 le relative pattuizioni contrattuali.
Dunque, non si vede come si possa parlare di inesistenza del contratto e/o di sua nullità per difetto di forma scritta.
pag. 6/9 In ordine alle altre questioni relative alla rideterminazione del saldo dare/avere tra le parti e alla corretta applicazione delle spese e commissioni, nonché del corretto esercizio del jus variandi da parte della banca e dell'anatocismo e, dunque della nullità delle singole pattuizioni, non può non prendersi le mosse dalle conclusioni dell'ausiliario del giudice il quale ha così testualmente affermato:
“Gli estratti di conto corrente depositati in atti – ad eccezione dell'ultimo – non sono completi in quanto mancano di alcune pagine, relative alla movimentazione di interi periodi. Tale carenza documentale ha impedito allo Scrivente l'adozione del c.d. metodo analitico e, al fine di fornire al Giudice le determinazioni possibili utilizzando la documentazione prodotta, si è proceduto con il c.d. metodo sintetico basato sulle informazioni contenute nei riepiloghi delle competenze del conto corrente. È ben noto che mentre il metodo analitico garantisce una ricostruzione del saldo di conto corrente puntuale, il metodo sintetico comporta un ricalcolo soggetto ad una approssimazione che dipende dalla variabilità dei saldi di periodo”.
Dunque, il ctu. solo adottando il secondo metodo, non attendibile, è pervenuto alla approssimativa ricostruzione del rapporto rideterminando un minor debito della correntista per complessivi € 7.152,80.
Orbene, è pacifico che anche in tema di domanda di accertamento negativo del debito, non muta il principio dell'onere probatorio che ricade a carico del correntista che agisce.
Al riguardo, è principio consolidato della S.C. che “il titolare del conto corrente che agisce per l'accertamento negativo del credito e per la ripetizione di indebito, è tenuto ad allegare analiticamente le voci di indebita appostazione in conto (c.d. onere di contestazione specifica) ed a produrre il testo del contratto o dei contratti stipulati con l'istituto di credito e tutti gli estratti conto relativi all'intera durata del rapporto” (Cass. 22387/2021 per tutte).
Nel caso de quo, peraltro, la carenza documentale è relativa a interi periodi e non a un singolo periodo, sicchè neanche può ritenersi applicabile quanto pure richiamato dalla S.C., secondo cui all'individuazione del saldo finale possono concorrere anche altre prove documentali, nonché gli argomenti di prova desunti dalla condotta processuale tenuta del medesimo correntista (Cass., 4 aprile 2019, n. 9526).
Come altro motivo, tuttavia, l'appellante si duole della mancata ammissione da parte del
Giudice di prime cure delle istanze istruttorie e, in particolare, dell'ordine di esibizione ex pag. 7/9 art. 210 c.p.c e ciò, pur avendo essa provveduto a formulare precedente richiesta ex art. 119
TUB. Rimasta inevasa.
Il Tribunale ha respinto la suddetta istanza ritenendola generica, anche perchè la difesa attrice aveva provveduto a depositare un file contenente l'e/c, per cui sarebbe stato suo preciso onere specificare dettagliatamente entro quali limiti dovesse farsi ricorso all'ordine di esibizione.
Effettivamente, come è dato ricavarsi dalla istanza, e come rilevato dal Tribunale, essa è stata formulata con riferimento a tutta la documentazione contabile senza alcuna specificazione.
Al riguardo, ritiene la Corte di dover richiamare il principio per cui l'istanza di esibizione degli estratti conto bancari è inammissibile per genericità ove sia formulata con riferimento ad un certo periodo di tempo senza indicazione di date ed importi versati, giacchè
l'esigenza di specificità, ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.c. riveste ancor più rilievo allorchè si tratti di ordine di esibizione nei confronti delle banche (Cass. 17602/2011).
Dunque, correttamente il Tribunale ha respinto la istanza e anche la impugnazione non può che seguire la medesima sorte.
Quanto all'ulteriore motivo relativo alla ricorrenza dei presupposti della usura oggettiva e soggettiva, ugualmente esso deve seguire la medesima sorte.
Quanto alla usura oggettiva, infatti, la detta rilevata carenza documentale non consente di verificare che ne ricorrano i presupposti in ragione della mancata prova sia della pattuizione che della applicazione di interessi usurari da parte della banca con riferimento al rapporto di cui è causa.
Altrettanto è a dirsi con riferimento alla c.d. usura soggettiva difettando i medesimi elementi oggettivi che costituisco all'evidenza i presupposti stessi di quella soggettiva.
Ogni altra questione deve ritenersi superata ivi compresa quella inerente la invocata istruttoria nuovamente formulata con un mero sostanziale richiamo a quelle di primo grado.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo al minimo edittale attesa la non rilevante complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
pag. 8/9 La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] avverso la sentenza n. 16682/19 del Tribunale di Roma, ogni ulteriore istanza ed Pt_1 eccezione disattese, così provvede:
rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata.
Condanna la appellante alla rifusione in favore della appellata delle competenze del presente grado che per l'intero liquida in € 6.079,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza nei confronti della appellante, dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115, per il pagamento dell'ulteriore
C.U., se dovuto.
Così deciso alla camera di consiglio del 26.11.2024.
Il Presidente
Dott.ssa Gianna Maria Zannella
Il Consigliere Relatore
Dott. Camillo Romandini
pag. 9/9