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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 21/07/2025, n. 870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 870 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria G. Di Marco Presidente
2) dott. Michele De Maria Consigliere
3) dott. Caterina Greco Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 259 R.G.A. 2023, promossa in grado di appello D A
Parte_1
[...]
, rappresentata e difesa dall'Avvocato D'ISIDORO
[...]
VINCENZO
- Appellante - C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'Avv. ARDIZZONE Parte_2
ALESSIO
- Appellato - All'udienza del 17/07/2025 i procuratori delle parti costituite concludevano come dai rispettivi atti difensivi. FATTO E DIRITTO Con la sentenza n. 3263/2022 del 14.10.2022 il Tribunale di Palermo, in accoglimento dell'opposizione proposta da , ha revocato il Parte_2 decreto ingiuntivo n. 1227/2020 emesso dal medesimo Tribunale l'8.09.2020, con cui, ad istanza della Parte_1
(d'ora innanzi , era stato allo stesso
[...] Pt_1 ingiunto il pagamento della somma di € 26.862,68 oltre accessori a titolo di contributi omessi e relative sanzioni;
osservava il Tribunale che detti crediti risalivano ad epoca anteriore al 2011 (anno di cancellazione del professionista dalla e che alla data della comunicazione della diffida del 19.12.2018 (la cui Pt_1 notifica era stata pure contestata dal ), si era già maturata la prescrizione Parte_2 quinquennale, atteso che l'unico ulteriore atto interruttivo, rappresentato dalla
1 domanda di rateizzazione avanzata dal contribuente, era stata inoltrata alla cassa oltre il quinquennio precedente (il 13.03.2013); né era stata fornita prova di validi atti interruttivi intermedi, non avendo la documentato adeguatamente né Pt_1
l'accoglimento di siffatta istanza di rateizzazione né i successivi asseriti pagamenti delle rate. Avverso tale sentenza ha proposto appello la con ricorso depositato il Pt_1
28.03.2023.
ha resistito al gravame. Parte_2
All'udienza del 17.07.2025, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti difensivi, la causa è stata decisa come da dispositivo.
*** Con l'interposto gravame, la appellante si duole anzitutto che il Pt_1
Tribunale abbia dubitato della validità della notifica della diffida del 19.12.2018, effettuata a mezzo del servizio postale mediante raccomandata semplice. Il motivo è fondato. Nel caso di specie la missiva risulta essere stata inviata all'indirizzo del destinatario tramite raccomandata semplice;
in siffatta ipotesi, non è necessaria la produzione dell'avviso di ricevimento, ai fini dell'operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. (Cass. n. 28580 del 06/11/2024), per la quale è sufficiente l'attestazione della spedizione da parte dell'ufficio postale (o, come in questo caso, dell'operato postale privato); le risultanze dell'avviso di ricevimento, unitamente ad ogni altro utile mezzo di prova, possono piuttosto valere a dimostrare l'esito della spedizione allorché la ricezione del plico sia stata contestata da parte del destinatario (Cass. n. 31845 del 27/10/2022). Va, inoltre, rammentato che, qualora la comunicazione di un atto si effettui a mezzo posta (come nel caso di specie), non si applicano le norme fissate dal codice di rito per le notifiche degli atti giudiziari, quanto piuttosto quelle del regolamento postale;
pertanto, “in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo l'art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del 1973 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri,
2 anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile” (Cass. Sez. 5 - , ord. n. 10131 del 28/05/2020). Ai fini della validità della notifica, pertanto, in questi casi è sufficiente il rilascio al recapito del destinatario dell'avviso del deposito del plico presso l'ufficio postale;
ed è da tale data, in cui la comunicazione è entrata nella sfera di conoscibilità del destinatario, che, secondo l'orientamento sopra ricordato, decorre il termine di dieci giorni alla cui scadenza la notifica può ritenersi essersi perfezionata, rispondendo ai requisiti di cui all'art. 1335 c.c.. (così v. Cass. Sez. L - , n. 29237 del 06/12/2017:
“Nel caso di una dichiarazione inviata mediante lettera raccomandata non consegnata per l'assenza del destinatario, la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., indipendentemente dal mezzo di trasmissione adoperato e dall'osservanza delle disposizioni del codice postale, coincide con il rilascio del relativo avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale, e non già con il momento in cui la missiva viene ritirata, salvo che il destinatario deduca e provi di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di acquisire la detta conoscenza”; ex multis, conf. Cass. Sez. 2, n. 22311 del 03/11/2016; n. 8399 del 23/09/1996; n. 2847 del 01/04/1997).
Nel nostro caso, non essendo stato contestato che la busta prodotta dalla contenesse la diffida de qua, la circostanza che sulla stessa sia stato annotato il Pt_1 rilascio in cassetta di avviso del deposito della busta presso l'ufficio postale (“Avvisato 8/01/2019”) ed apposto il timbro della compiuta giacenza presso l'ufficio medesimo, integra sufficiente prova del perfezionamento della comunicazione. Va invece disatteso il secondo motivo di appello, non sussistendo prova degli atti interruttivi successivi all'istanza di rateizzazione del 13.03.2013. In primo luogo, quanto alla comunicazione dell'accettazione – da parte della
– della predetta istanza di rateizzazione (datata 8.05.2013), la ha inteso Pt_1 Pt_1 dimostrarne l'invio al con un file (all. 5.01) in formato .xml che Parte_2 costituisce la stampa dell'estratto informatico della ricevuta di consegna della PEC asseritamente ad esso relativa;
dallo stesso risulta la data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un messaggio, l'indirizzo pec del mittente e del destinatario, ma non la sussistenza di un documento allegato, informazione che si sarebbe potuta ricavare unicamente dalla produzione della ricevuta di accettazione e di consegna in formato
.eml o .msg (c.d. “ricevuta completa”, di cui all'art. 6 comma 4 : “La ricevuta di avvenuta consegna puo' contenere anche la copia completa del messaggio di posta elettronica certificata consegnato secondo quanto specificato dalle regole tecniche di cui all'articolo 17”). Va, infatti, ricordato che, in tema di notifiche e/o comunicazioni effettuate a mezzo PEC, come afferma la Suprema Corte, “… una volta acquisita al processo la
3 prova della sussistenza della ricevuta di avvenuta consegna, solo la concreta allegazione di una qualche disfunzionalità dei sistemi telematici potrebbe giustificare migliori verifiche sul piano informatico, con onere probatorio a carico del destinatario - in tale ambito, peraltro, senza necessità di proporre querela di falso - in conformità ai principi già operanti in tema di notificazioni secondo i sistemi tradizionali e per cui, a fronte di un'apparenza di regolarità della dinamica comunicatoria, spetta al destinatario promuovere le contestazioni necessarie ed eventualmente fornire la prova di esse” (v. Cass. n. 15001 del 28/05/2021; n. 6912 del 02/03/2022). Secondo questi principi, il predetto documento – che non integra una ricevuta di consegna “completa” - non è pertanto idoneo a dimostrare la consegna dell'allegato, mancando dei requisiti di forma a ciò necessari, solo in presenza dei quali opera la presunzione di avvenuto recapito fondata sulla ordinaria funzionalità del sistema informatico, spettando, solo in tal caso, al destinatario che ne contesti l'avvenuta ricezione, l'onere di dedurre e provare che al predetto messaggio PEC non era stata allegata l'accettazione della rateizzazione;
in ogni caso, neppure la ricezione di tale comunicazione sarebbe stata idonea ad interrompere validamente il termine di prescrizione, in quanto antecedente di oltre cinque anni la diffida del 19.12.2018. La contesta, ancora, il mancato utilizzo, da parte del primo giudice, Pt_1 della documentazione dalla stessa fornita ai fini della dimostrazione della sussistenza dei pagamenti delle rate convenute con il piano di rateizzazione, segnatamente il prospetto recante annotazione dei pagamenti medesimi (l'ultimo dei quali sarebbe intervenuto in data 30.04.2014), che avrebbero validamente interrotto la prescrizione quali atti di riconoscimento del debito (v. ex multis Cass. n. 10327 del 26/04/2017). Sul punto deve concordarsi con quanto già rilevato dal primo giudice in ordine all'assoluta illeggibilità del documento di cui all'allegato 5.2, il cui file non è possibile neppure aprire;
quanto al doc. n. 16 (prospetto dei pagamenti effettuati), contestato nel suo contenuto dal contribuente, può, invero, ragionevolmente ritenersi che esso promani dalla e si riferisca al piano di rateizzazione Pt_1 asseritamente accordato al , come si desume dalla conformità del suo Parte_2 contenuto a quello della nota di accettazione della rateizzazione, recante una distribuzione delle singole rate del tutto sovrapponibile al prospetto di cui all'allegato 16. Non essendo, tuttavia, lo stesso ancora in grado di dimostrare pienamente, a fronte della puntuale contestazione di controparte, gli avvenuti pagamenti (trattandosi di un mero riepilogo contabile, e non di una rappresentazione cartacea del fatto materiale del pagamento e del mezzo all'uopo utilizzato), nella sussistenza
4 di una pista probatoria già in atti e nell'ottica della ricerca della verità materiale, questa Corte ha invitato la ad integrare siffatta prova, mediante la produzione Pt_1 di documentazione idonea a dimostrare i versamenti eseguiti dal contribuente e di dedurre in ordine ai mezzi di pagamento all'uopo utilizzati. Ebbene, la documentazione depositata dalla in esito a tale invito Pt_1
(missiva dell'8.05.2013 di accettazione del piano di rateizzazione, riepilogo dei pagamenti rateali) è del tutto identica a quella dalla stessa precedentemente prodotta, non consentendo, dunque, alla Corte di superare le contestazioni dell'appellato circa la veridicità delle annotazioni contenute nel riepilogo offerto in visione, rispetto al quale nulla, come era stato chiesto dalla Corte, è stato precisato e dedotto in ordine alle modalità di effettuazione dei pagamenti ivi rappresentati, dei quali, dunque, ai fini interruttivi della prescrizione, non può dirsi raggiunta la prova. Pertanto l'appello va respinto, da momento che, dalla istanza di rateizzazione del 13.03.2013 alla diffida del 19.12.2018 è decorso un periodo superiore al quinquennio, determinando ciò la prescrizione dei crediti per cui si procede. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n. 3263/2022 resa il 14.10.2022 dal Tribunale di Palermo. Condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese processuali che liquida per compensi in € 3.473,00, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, dpr n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, dpr n. 115/02. Palermo, 17/07/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Caterina Greco Maria G. Di Marco
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