Art. 1.
I posti di primo pretore previsti nella tabella F allegata all'Ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , sono ridotti di cento unita.
Correlativamente sono aumentati di altrettante unita' i posti di consigliere di appello e sostituto procuratore generale previsti nella tabella stessa.
I posti di primo pretore previsti nella tabella F allegata all'Ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , sono ridotti di cento unita.
Correlativamente sono aumentati di altrettante unita' i posti di consigliere di appello e sostituto procuratore generale previsti nella tabella stessa.