Articolo 1 della Legge 13 dicembre 1949, n. 887
Articolo 2
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30 dicembre 1949
Art. 1.
I posti di primo pretore previsti nella tabella F allegata all'Ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , sono ridotti di cento unita.
Correlativamente sono aumentati di altrettante unita' i posti di consigliere di appello e sostituto procuratore generale previsti nella tabella stessa.
Entrata in vigore il 30 dicembre 1949