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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 18/11/2025, n. 875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 875 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Maddalena
Saturni, all'esito dell'udienza del 13 novembre 2025 tenutasi con modalità
cartolare ex art. 127 ter c.p.c., viste le note scritte depositate dalle parti in vista dell'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. nella causa di lavoro promossa con ricorso iscritto al R.G. nr. 271/2025
da:
( ) Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. GUASTAFIERRO ERSILIA
( ) che lo rappresenta e difende per procura alle liti C.F._2
allegata al ricorso.
ricorrente
Contro
:
) elettivamente Controparte_1 P.IVA_1
domiciliato in Treviso presso lo studio dell'avv. ROZZA STEFANO
( che lo rappresenta e difende per procura alle liti C.F._3
allegata alla memoria difensiva.
resistente IN PUNTO: Altre ipotesi
Conclusioni:
PER PARTE RICORRENTE
“1. Accertare e dichiarare l'illegittimità del Decreto del
[...]
n. 50 del 3.03.2021, relativo alle domande di inserimento e/o Controparte_1
aggiornamento delle graduatorie per il personale A.T.A., nella parte in cui ha stabilito che “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica” e della conseguente illegittimità
delle graduatorie definitive d'Istituto di 3a fascia del personale ATA, per il profilo di “Assistente amministrativo” e “Collaboratore scolastico” e
“Assistente Tecnico” nella parte in cui non è stato attribuito al ricorrente il punteggio di 6 punti, o il diverso punteggio ritenuto di giustizia, per il servizio civile universale svolto dal medesimo nel periodo compreso dal
07.01.2009 al 06.01.2010;
2. Per l'effetto ordinare alle Amministrazioni resistenti di provvedere alla rideterminazione del punteggio del ricorrente nelle graduatorie definitive d'Istituto di 3a fascia del personale ATA per il profilo di “Assistente
amministrativo” e “Collaboratore scolastico”, “Assistente tecnico”
attribuendo al medesimo in tali graduatorie il punteggio di 6 punti, o il diverso punteggio ritenuto di giustizia, per il servizio civile universale svolto dalla ricorrente nel periodo compreso dal 07/01/2009 al 06/01/2010.
3. Ordinare altresì alle Amministrazioni resistenti di porre in essere tutti gli atti necessari al fine di assumere in servizio il ricorrente se, con il nuovo punteggio ottenuto, lo stesso avrà diritto ad essere assunto in uno degli
- 2 - Istituti Scolastici indicati nella domanda di aggiornamento per il triennio
2021-2024”.
PER PARTE RESISTENTE
“IN VIA PRINCIPALE
Ritenere e dichiarare l'infondatezza del ricorso avversario, per la mancanza dei presupposti giuridici e fattuali, per l'accoglimento della pretesa, e, per l'effetto, rigettare tutte le domande proposte nei confronti della resistente
Amministrazione, in quanto infondate in fatto ed in diritto.
IN VIA SUBORDINATA
Qualora il Giudice adito dovesse riconoscere l'equiparazione del servizio militare non in costanza di nomina come se fosse stato prestato in costanza di nomina, attribuire un diverso punteggio a seconda che l'anzidetto servizio venga inquadrato nelle graduatorie di assistente amministrativo,
collaboratore scolastico e/o assistente tecnico come titolo di servizio specifico o aspecifico.
In ogni caso condannare parte ricorrente al sostenimento delle spese di lite da liquidarsi ex art. 152 –bis disp. att. c.p.c.”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21/02/2025 parte ricorrente Parte_1
chiedeva che il
[...] Controparte_2
, venisse condannato a riconoscere il punteggio
[...]
integrale (6 pt) del servizio civile, per la provincia di Treviso, per le graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale A.T.A., per il triennio scolastico 2024-2027, con riferimento al personale amministrativo,
tecnico e ausiliario.
- 3 - Il ricorrente documentava di aver svolto il servizio civile universale presso il presso il Comune di Cicciano (NA) dal 7 gennaio 2009 al 6 gennaio 2010,
dopo aver conseguito il diploma di scuola media superiore di Geometra,
nell'anno scolastico 2001/2002.
Documentava di aver presentato in data 19.6.2024 domanda di inserimento nelle graduatorie di cicolo e di istituto di III fascia personale Ata triennio
2024-2027.
Il ricorrente lamentava quindi che il punteggio riconosciuto in graduatoria sarebbe errato in quanto il servizio civile prestato sarebbe stato erroneamente considerato dal quale attività lavorativa resa alle CP_1
dipendenze delle amministrazioni statali, con attribuzione del punteggio di
0,60 (punti 0,60 per ogni anno di servizio), in luogo del corretto punteggio di 6,00 (punti 6 per ogni anno di servizio e di 0,50 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio) attribuito per il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge "prestati in costanza di rapporto di impiego".
Il ricorrente ha dunque proposto ricorso per ottenere la valutazione del servizio civile prestato, ai fini della formazione della graduatoria, secondo il maggiore punteggio per il servizio militare prestato in costanza di nomina alla stregua di lavoro effettivo reso nella qualifica di ATA.
Si costituiva il chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_1
La causa è stata istruita documentalmente ed all'esito della discussione all'odierna udienza viene decisa con la presente sentenza.
*
- 4 - La domanda non può trovare accoglimento dovendosi dare applicazione ai principi già espressi dalla Suprema Corte, ormai pacifica sul punto, come da ultimo affermati da Cass. sez. lav. 22429 dell'8/08/2024 la cui motivazione di seguito si riporta:
“4. Il tema di causa è però diverso e riguarda la possibilità che, nelle graduatorie per l'accesso alla scuola, come nei concorsi, siano attribuiti punteggi diversi al servizio militare o al servizio civile sostitutivo, a seconda che essi siano prestati in costanza di rapporto o autonomamente da esso.
5. Per affrontare la questione del punto di vista giuridico sono necessari vari chiarimenti.
5.1 Va intanto qui precisato come non possano essere utilmente richiamate le norme, come l'art. 485, co. 7 e l'art. 569, co. 3 del D.Lgs. n. 297 del
1994, che riguardano in senso stretto non la valutazione del servizio militare o sostitutivo nei concorsi o nelle graduatorie, ma ai fini del
"riconoscimento del servizio agli effetti della carriera" (così l'intestazione della sez. IV, capo III, parte Terza, del D.Lgs. n. 297 del 1994 e così la rubrica dell'art. 569).
Si tratta infatti di due fenomeni del tutto diversi, sicché non vi è luogo a richiamare, rispetto alle questioni - di portata comparativa delle diverse posizioni - sui concorsi o sulle graduatorie, quanto vale per la carriera e per la ricostruzione ai fini di essa dei servizi precedentemente resi.
5.2 Si deve poi rilevare come il D.M. n. 50 del 2021, che riguarda il personale ATA e che qui viene in considerazione, disciplina come segue la materia in esame.
Esso prevede che:
- 5 - - il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica (All. A, punto A, primo inciso);
- il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (All. A, punto A, secondo inciso);
- è considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva (All. A, terzo inciso);
- il servizio valutabile è in generale quello "effettivamente prestato" (punto
1 delle note alla Tabella di valutazione) ed in particolare, qualora, come nel caso del servizio militare o sostitutivo, sia prevista per legge la conservazione del posto senza assegni, i corrispondenti periodi sono computati "nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti".
In sostanza, secondo la Tabella allegata al D.M., letta alla luce dei criteri appena detti, i servizi nelle specifiche qualifiche di cui a tale Tabella
(assistente amm.vo; assistente tecnico;
collaboratore scolastico etc.), se svolti in costanza di rapporto attribuiscono 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni per le supplenze riguardanti le medesime qualifiche o qualifiche assimilate nella Tabella, fino ad un massimo di 6
punti annui, mentre i servizi prestati alle dirette dipendenze di altre P.A.,
attribuiscono 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15
giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
- 6 - Convertendo i punteggi sul piano del servizio militare o sostitutivo, ne deriva, secondo i criteri sopra riepilogati, che, per esso, se prestato in costanza di rapporto, spettano, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente, 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre, se prestato non in costanza di rapporto, spettano 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60
annui.
6. L'assetto appare non in contrasto con il disposto dei due commi dell'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare, già in precedenza richiamati.
Il comma 1 dell'art. 2050 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co.
3, prima parte del D.Lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare)
per il servizio civile sostitutivo - richiede infatti la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso "con lo stesso punteggio"
proprio dei "servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici" e ciò è
quanto esattamente attribuito dal D.M. per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto.
Il comma 2 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, seconda parte del D.Lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - non afferma esplicitamente quale sia il punteggio da attribuire ai periodi di servizio militare resi in pendenza di rapporto di lavoro, ma ne richiede la considerazione "a tutti gli effetti".
6.1 In altre parole, la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A.
- 7 - Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli "a tutti gli effetti", con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso.
6.2 Tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole.
Infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo - ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, co. 2, della Costituzione.
Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più
genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto.
Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co. 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento.
- 8 - 7. Il D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è
rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo.
Ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo.
Intanto, la valorizzazione a vari fini di chi provenga dalla medesima esperienza lavorativa, è stata già ritenuta in generale legittima da questa
S.C. (Cass. 2 agosto 2007, n. 17081).
D'altra parte, già si è detto della situazione differenziale di chi comunque abbia un rapporto di lavoro che sia poi sospeso per il servizio militare o sostitutivo, trattandosi di posizione che sollecita, con evidenza, un pari trattamento rispetto a chi non interrompa analogo servizio per un corrispondente impegno, con profilo differenziale munito di una sua specificità, sicché non è necessaria l'estensione di quel trattamento a chi abbia svolto il servizio militare o sostitutivo in via autonoma.
8. A conclusioni analoghe, su base di argomentazioni non significativamente dissimili è pervenuto anche Cons. Stato, Sez. VII, 29 dicembre 2022,
11602.
9. A completamento del ragionamento vanno svolte due ulteriori considerazioni.
- 9 - 9.1 La prima è che non è evidentemente ragione di illegittimità del trattamento destinato a chi abbia prestato il servizio militare obbligatorio o sostitutivo dall'art. 2050, co. 1, del Codice dell'Ordinamento Militare,
ovverosia al di fuori da un rapporto già in corso, il fatto che analogo trattamento fosse destinato, fino all'aprile 2023, ai volontari del servizio civile universale (art. 18, co., 4, D.Lgs. n. 40 del 2017), entrambi i casi essendo trattati attribuendo lo stesso valore o punteggio attribuito ai servizi presso le Pubbliche Amministrazioni.
Il servizio militare o sostitutivo e l'attuale servizio civile universale, se svolti non in costanza di rapporto, sono evenienze diverse - obbligatorio uno,
volontario l'altro - frutto di un'evoluzione storica, in cui, a fini comparativi,
non è però in sé necessariamente irrazionale che quei servizi siano valutati dalle norme citate, senza praticare trattamenti deteriori, in modo tra loro paritario.
Da ciò, non vi sarebbe poi ragione alcuna per far derivare una parificazione del servizio militare o sostitutivo reso non in costanza di rapporto, con quello reso in pendenza di rapporto, situazioni in sé disomogenee per quanto sopra detto.
9.2 La seconda considerazione è che la domanda svolta in causa riguarda la partecipazione alle graduatorie generali di circolo e d'istituto di terza fascia.
Non viene quindi in gioco una qualche pretesa a regimi di riserva previsti espressamente per militari in "ferma" (art. 1014, co. 1, D.Lgs. n. 66 del
2010, Codice dell'Ordinamento Militare), per gli ufficiali di complemento
(art. 678, co. 9, del medesimo D.Lgs.) e ora, in esito al D.L. n. 44 del 2023,
conv. con mod. in legge n. 74 del 2023 (con cui si è modificato il già
- 10 - menzionato art. 18, co., 4 del D.Lgs. n. 40 del 2017) per chi abbia svolto periodi di servizio civile "universale".
Pertanto, visto che la domanda in oggetto riguarda solo la graduatoria
"generale", non vi è luogo neanche ad affrontare, da nessun punto di vista,
questa diversa tematica.”
*
Venendo quindi al caso di specie, alla luce delle considerazioni esposte e considerato che non è in questione che il ricorrente abbia ricevuto comunque una valorizzazione, quand'anche minore, del servizio di leva prestato alla stregua di attività lavorativa resa alle dipendenze delle amministrazioni statali, il ricorso deve essere rigettato.
*
Le spese di lite seguono la soccombenza;
vengono liquidate come in dispositivo, scaglione di valore fino ad € 5.200,00 con liquidazione ai minimi delle 3 fasi tabellari escludendo l'istruttoria che non si è tenuta e ulteriore riduzione del 20% ex art. 152 bis disp.att. c.p.c..
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) rigetta il ricorso;
2) condanna il ricorrente a rifondere in favore del Parte_1
convenuto le spese di lite che liquida in € 823,00 per compenso, CP_1
oltre accessori se dovuti come per legge.
Treviso 18/11/2025
Il giudice del lavoro
- 11 - - 12 -
dott. Maddalena Saturni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Maddalena
Saturni, all'esito dell'udienza del 13 novembre 2025 tenutasi con modalità
cartolare ex art. 127 ter c.p.c., viste le note scritte depositate dalle parti in vista dell'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. nella causa di lavoro promossa con ricorso iscritto al R.G. nr. 271/2025
da:
( ) Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. GUASTAFIERRO ERSILIA
( ) che lo rappresenta e difende per procura alle liti C.F._2
allegata al ricorso.
ricorrente
Contro
:
) elettivamente Controparte_1 P.IVA_1
domiciliato in Treviso presso lo studio dell'avv. ROZZA STEFANO
( che lo rappresenta e difende per procura alle liti C.F._3
allegata alla memoria difensiva.
resistente IN PUNTO: Altre ipotesi
Conclusioni:
PER PARTE RICORRENTE
“1. Accertare e dichiarare l'illegittimità del Decreto del
[...]
n. 50 del 3.03.2021, relativo alle domande di inserimento e/o Controparte_1
aggiornamento delle graduatorie per il personale A.T.A., nella parte in cui ha stabilito che “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica” e della conseguente illegittimità
delle graduatorie definitive d'Istituto di 3a fascia del personale ATA, per il profilo di “Assistente amministrativo” e “Collaboratore scolastico” e
“Assistente Tecnico” nella parte in cui non è stato attribuito al ricorrente il punteggio di 6 punti, o il diverso punteggio ritenuto di giustizia, per il servizio civile universale svolto dal medesimo nel periodo compreso dal
07.01.2009 al 06.01.2010;
2. Per l'effetto ordinare alle Amministrazioni resistenti di provvedere alla rideterminazione del punteggio del ricorrente nelle graduatorie definitive d'Istituto di 3a fascia del personale ATA per il profilo di “Assistente
amministrativo” e “Collaboratore scolastico”, “Assistente tecnico”
attribuendo al medesimo in tali graduatorie il punteggio di 6 punti, o il diverso punteggio ritenuto di giustizia, per il servizio civile universale svolto dalla ricorrente nel periodo compreso dal 07/01/2009 al 06/01/2010.
3. Ordinare altresì alle Amministrazioni resistenti di porre in essere tutti gli atti necessari al fine di assumere in servizio il ricorrente se, con il nuovo punteggio ottenuto, lo stesso avrà diritto ad essere assunto in uno degli
- 2 - Istituti Scolastici indicati nella domanda di aggiornamento per il triennio
2021-2024”.
PER PARTE RESISTENTE
“IN VIA PRINCIPALE
Ritenere e dichiarare l'infondatezza del ricorso avversario, per la mancanza dei presupposti giuridici e fattuali, per l'accoglimento della pretesa, e, per l'effetto, rigettare tutte le domande proposte nei confronti della resistente
Amministrazione, in quanto infondate in fatto ed in diritto.
IN VIA SUBORDINATA
Qualora il Giudice adito dovesse riconoscere l'equiparazione del servizio militare non in costanza di nomina come se fosse stato prestato in costanza di nomina, attribuire un diverso punteggio a seconda che l'anzidetto servizio venga inquadrato nelle graduatorie di assistente amministrativo,
collaboratore scolastico e/o assistente tecnico come titolo di servizio specifico o aspecifico.
In ogni caso condannare parte ricorrente al sostenimento delle spese di lite da liquidarsi ex art. 152 –bis disp. att. c.p.c.”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21/02/2025 parte ricorrente Parte_1
chiedeva che il
[...] Controparte_2
, venisse condannato a riconoscere il punteggio
[...]
integrale (6 pt) del servizio civile, per la provincia di Treviso, per le graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale A.T.A., per il triennio scolastico 2024-2027, con riferimento al personale amministrativo,
tecnico e ausiliario.
- 3 - Il ricorrente documentava di aver svolto il servizio civile universale presso il presso il Comune di Cicciano (NA) dal 7 gennaio 2009 al 6 gennaio 2010,
dopo aver conseguito il diploma di scuola media superiore di Geometra,
nell'anno scolastico 2001/2002.
Documentava di aver presentato in data 19.6.2024 domanda di inserimento nelle graduatorie di cicolo e di istituto di III fascia personale Ata triennio
2024-2027.
Il ricorrente lamentava quindi che il punteggio riconosciuto in graduatoria sarebbe errato in quanto il servizio civile prestato sarebbe stato erroneamente considerato dal quale attività lavorativa resa alle CP_1
dipendenze delle amministrazioni statali, con attribuzione del punteggio di
0,60 (punti 0,60 per ogni anno di servizio), in luogo del corretto punteggio di 6,00 (punti 6 per ogni anno di servizio e di 0,50 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio) attribuito per il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge "prestati in costanza di rapporto di impiego".
Il ricorrente ha dunque proposto ricorso per ottenere la valutazione del servizio civile prestato, ai fini della formazione della graduatoria, secondo il maggiore punteggio per il servizio militare prestato in costanza di nomina alla stregua di lavoro effettivo reso nella qualifica di ATA.
Si costituiva il chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_1
La causa è stata istruita documentalmente ed all'esito della discussione all'odierna udienza viene decisa con la presente sentenza.
*
- 4 - La domanda non può trovare accoglimento dovendosi dare applicazione ai principi già espressi dalla Suprema Corte, ormai pacifica sul punto, come da ultimo affermati da Cass. sez. lav. 22429 dell'8/08/2024 la cui motivazione di seguito si riporta:
“4. Il tema di causa è però diverso e riguarda la possibilità che, nelle graduatorie per l'accesso alla scuola, come nei concorsi, siano attribuiti punteggi diversi al servizio militare o al servizio civile sostitutivo, a seconda che essi siano prestati in costanza di rapporto o autonomamente da esso.
5. Per affrontare la questione del punto di vista giuridico sono necessari vari chiarimenti.
5.1 Va intanto qui precisato come non possano essere utilmente richiamate le norme, come l'art. 485, co. 7 e l'art. 569, co. 3 del D.Lgs. n. 297 del
1994, che riguardano in senso stretto non la valutazione del servizio militare o sostitutivo nei concorsi o nelle graduatorie, ma ai fini del
"riconoscimento del servizio agli effetti della carriera" (così l'intestazione della sez. IV, capo III, parte Terza, del D.Lgs. n. 297 del 1994 e così la rubrica dell'art. 569).
Si tratta infatti di due fenomeni del tutto diversi, sicché non vi è luogo a richiamare, rispetto alle questioni - di portata comparativa delle diverse posizioni - sui concorsi o sulle graduatorie, quanto vale per la carriera e per la ricostruzione ai fini di essa dei servizi precedentemente resi.
5.2 Si deve poi rilevare come il D.M. n. 50 del 2021, che riguarda il personale ATA e che qui viene in considerazione, disciplina come segue la materia in esame.
Esso prevede che:
- 5 - - il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica (All. A, punto A, primo inciso);
- il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (All. A, punto A, secondo inciso);
- è considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva (All. A, terzo inciso);
- il servizio valutabile è in generale quello "effettivamente prestato" (punto
1 delle note alla Tabella di valutazione) ed in particolare, qualora, come nel caso del servizio militare o sostitutivo, sia prevista per legge la conservazione del posto senza assegni, i corrispondenti periodi sono computati "nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti".
In sostanza, secondo la Tabella allegata al D.M., letta alla luce dei criteri appena detti, i servizi nelle specifiche qualifiche di cui a tale Tabella
(assistente amm.vo; assistente tecnico;
collaboratore scolastico etc.), se svolti in costanza di rapporto attribuiscono 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni per le supplenze riguardanti le medesime qualifiche o qualifiche assimilate nella Tabella, fino ad un massimo di 6
punti annui, mentre i servizi prestati alle dirette dipendenze di altre P.A.,
attribuiscono 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15
giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
- 6 - Convertendo i punteggi sul piano del servizio militare o sostitutivo, ne deriva, secondo i criteri sopra riepilogati, che, per esso, se prestato in costanza di rapporto, spettano, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente, 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre, se prestato non in costanza di rapporto, spettano 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60
annui.
6. L'assetto appare non in contrasto con il disposto dei due commi dell'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare, già in precedenza richiamati.
Il comma 1 dell'art. 2050 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co.
3, prima parte del D.Lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare)
per il servizio civile sostitutivo - richiede infatti la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso "con lo stesso punteggio"
proprio dei "servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici" e ciò è
quanto esattamente attribuito dal D.M. per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto.
Il comma 2 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, seconda parte del D.Lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - non afferma esplicitamente quale sia il punteggio da attribuire ai periodi di servizio militare resi in pendenza di rapporto di lavoro, ma ne richiede la considerazione "a tutti gli effetti".
6.1 In altre parole, la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A.
- 7 - Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli "a tutti gli effetti", con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso.
6.2 Tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole.
Infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo - ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, co. 2, della Costituzione.
Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più
genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto.
Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co. 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento.
- 8 - 7. Il D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è
rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo.
Ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo.
Intanto, la valorizzazione a vari fini di chi provenga dalla medesima esperienza lavorativa, è stata già ritenuta in generale legittima da questa
S.C. (Cass. 2 agosto 2007, n. 17081).
D'altra parte, già si è detto della situazione differenziale di chi comunque abbia un rapporto di lavoro che sia poi sospeso per il servizio militare o sostitutivo, trattandosi di posizione che sollecita, con evidenza, un pari trattamento rispetto a chi non interrompa analogo servizio per un corrispondente impegno, con profilo differenziale munito di una sua specificità, sicché non è necessaria l'estensione di quel trattamento a chi abbia svolto il servizio militare o sostitutivo in via autonoma.
8. A conclusioni analoghe, su base di argomentazioni non significativamente dissimili è pervenuto anche Cons. Stato, Sez. VII, 29 dicembre 2022,
11602.
9. A completamento del ragionamento vanno svolte due ulteriori considerazioni.
- 9 - 9.1 La prima è che non è evidentemente ragione di illegittimità del trattamento destinato a chi abbia prestato il servizio militare obbligatorio o sostitutivo dall'art. 2050, co. 1, del Codice dell'Ordinamento Militare,
ovverosia al di fuori da un rapporto già in corso, il fatto che analogo trattamento fosse destinato, fino all'aprile 2023, ai volontari del servizio civile universale (art. 18, co., 4, D.Lgs. n. 40 del 2017), entrambi i casi essendo trattati attribuendo lo stesso valore o punteggio attribuito ai servizi presso le Pubbliche Amministrazioni.
Il servizio militare o sostitutivo e l'attuale servizio civile universale, se svolti non in costanza di rapporto, sono evenienze diverse - obbligatorio uno,
volontario l'altro - frutto di un'evoluzione storica, in cui, a fini comparativi,
non è però in sé necessariamente irrazionale che quei servizi siano valutati dalle norme citate, senza praticare trattamenti deteriori, in modo tra loro paritario.
Da ciò, non vi sarebbe poi ragione alcuna per far derivare una parificazione del servizio militare o sostitutivo reso non in costanza di rapporto, con quello reso in pendenza di rapporto, situazioni in sé disomogenee per quanto sopra detto.
9.2 La seconda considerazione è che la domanda svolta in causa riguarda la partecipazione alle graduatorie generali di circolo e d'istituto di terza fascia.
Non viene quindi in gioco una qualche pretesa a regimi di riserva previsti espressamente per militari in "ferma" (art. 1014, co. 1, D.Lgs. n. 66 del
2010, Codice dell'Ordinamento Militare), per gli ufficiali di complemento
(art. 678, co. 9, del medesimo D.Lgs.) e ora, in esito al D.L. n. 44 del 2023,
conv. con mod. in legge n. 74 del 2023 (con cui si è modificato il già
- 10 - menzionato art. 18, co., 4 del D.Lgs. n. 40 del 2017) per chi abbia svolto periodi di servizio civile "universale".
Pertanto, visto che la domanda in oggetto riguarda solo la graduatoria
"generale", non vi è luogo neanche ad affrontare, da nessun punto di vista,
questa diversa tematica.”
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Venendo quindi al caso di specie, alla luce delle considerazioni esposte e considerato che non è in questione che il ricorrente abbia ricevuto comunque una valorizzazione, quand'anche minore, del servizio di leva prestato alla stregua di attività lavorativa resa alle dipendenze delle amministrazioni statali, il ricorso deve essere rigettato.
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Le spese di lite seguono la soccombenza;
vengono liquidate come in dispositivo, scaglione di valore fino ad € 5.200,00 con liquidazione ai minimi delle 3 fasi tabellari escludendo l'istruttoria che non si è tenuta e ulteriore riduzione del 20% ex art. 152 bis disp.att. c.p.c..
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) rigetta il ricorso;
2) condanna il ricorrente a rifondere in favore del Parte_1
convenuto le spese di lite che liquida in € 823,00 per compenso, CP_1
oltre accessori se dovuti come per legge.
Treviso 18/11/2025
Il giudice del lavoro
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dott. Maddalena Saturni