CA
Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/02/2025, n. 778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 778 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Consigliere delegato dr. Alberto Canale
a definizione del ricorso in opposizione a decreto di liquidazione di compensi al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato proposto ex artt. 170
DPR n. 115/2002, 15 D. lgs. n. 115/2002 e 281-decies c.p.c. ed iscritto al n.
3354/2024 R.G., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
L'avv. Ivana Nicolò ha proposto tempestiva opposizione avverso il decreto di liquidazione n. 645/2024 cron. del 14.06.2024 con cui la Sezione Famiglia, Persona e
Minori di questa Corte di Appello le ha riconosciuto un compenso professionale di €
1.215,55 per aver rappresentato e difeso il sig. , nato in [...] il CP_1
22.03.1977 ed ammesso in via provvisoria al patrocinio a spese dello Stato con delibera del C.O.A. di Napoli n. 3119/2022 dell'01.06.2022, nel giudizio di rinvio dalla Cassazione individuato dal n. 2312/2022 R.G. e conclusosi con sentenza n.
1925/2024 pubblicata il 03.05.24 la quale riconosceva al suo assistito il diritto ad un permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Nel proporre l'opposizione l'avv. Ivana Nicolò ha dedotto che, con la nota spese a suo tempo presentata, chiedeva il riconoscimento di un compenso professionale di € 6.680,35 il quale, applicata la decurtazione del 50% prevista dall'art. 130 del D.P.R. n. 115/2002, si riduceva a € 3.340,15.
Il decreto opposto, con una scelta eccessivamente penalizzante, aveva tuttavia ritenuto di dover operare un'ulteriore riduzione del compenso del 30% “per la
tipicità della materia che non ha comportato la disamina di complesse questioni di
diritto” laddove l'annullamento con rinvio della precedente sentenza di appello operata dalla Suprema Corte appariva sintomatica del contrario. Nessun riferimento era stato inoltre operato alla nota specifica e tanto meno il decreto aveva indicato i criteri in base ai quali veniva liquidato l'importo di soli € 1.215,55.
Da ciò la richiesta di riforma del provvedimento impugnato con conseguente liquidazione in favore del legale istante della somma indicata nella specifica a suo tempo presentata o comunque del compenso ritenuto di giustizia da determinare in base alle previsioni del D.M. n. 147 del 2022.
Operata la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, si è
costituito il che ha chiesto il rigetto dell'opposizione. Controparte_2
§§§§§§
L'opposizione, in parte fondata, va accolta per quanto di ragione. Prescrive
invero l'art. 82 co. 1 del D.P.R. n. 115 del 2002, rubricato “Onorari e spese del
difensore”, che “L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati
dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa
professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle
tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità tenuto conto della
natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti
rispetto alla posizione processuale della persona difesa”.
I valori medi delle tariffe professionali vigenti, in base a tale disposizione di
- 2 -
legge, fungono dunque da limite massimo della liquidazione da operare per cui il compenso professionale ben può essere determinato in misura inferiore a detta media purché non al di sotto dei minimi tariffari.
Nel caso di specie l'importo medio di liquidazione previsto dal D.M. n. 55 del
2014 per le cause di valore indeterminabile aventi bassa complessità, così come aggiornato dal D.M. n. 147 del 2022, è pari a complessivi € 6.946,00 di cui €
2.058,00 per la fase di studio, € 1.418 per la fase introduttiva ed € 3.470,00 per la fase decisionale (non si conteggia la fase istruttoria e/o di trattazione in quanto il decreto opposto non l'ha riconosciuta senza che tale esclusione sia stata oggetto di censura). Il giudizio di rinvio non ha però importato particolare impegno difensivo, e tanto meno l'esame di questioni giuridiche e fattuali numerose o complesse, per cui appare senz'altro giustificato il riconoscimento dei compensi nella loro misura minima corrispondente a € 3.473,00 (€ 1.029,00 per lo studio della controversia, €
709,00 per la fase introduttiva ed € 1.735,00 per la fase decisionale).
La Cassazione, nel disporre l'annullamento con rinvio della precedente sentenza di appello, ha infatti dato atto che, nonostante il richiedente la protezione avesse allegato e documentato la nascita di un figlio che vive in Italia e di essere affetto da glaucoma allo stadio terminale, la Corte territoriale ometteva l'esame di tali situazioni di fatto significative ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria con conseguente natura solo apparente della motivazione che era rimasta del tutto silente su tali aspetti “limitandosi ad escludere…l'allegazione di particolari
condizioni di vulnerabilità o integrazione civile”.
In sede di rinvio la Corte di Appello e la difesa del richiedente la protezione non hanno pertanto dovuto far altro che valorizzare tali elementi in funzione
- 3 -
decisoria aderendo al vincolante dictum della Suprema Corte.
L'importo di € 3.473,00 riconoscibile in base alle tariffe inerenti all'attività
defensionale in regime ordinario va poi dimezzato, riducendosi così ad € 1.736,50, in base a quanto stabilito per il gratuito patrocinio in materia civile dall'art. 130 D.P.R.
n. 115/2002 che recita: Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del
magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà”.
Appare a questo punto evidente come sia eccessivamente mortificante la scelta operata con il decreto di liquidazione opposto di riconoscere al difensore l'importo di appena € 1.215,55 applicando un'ulteriore riduzione del 30%, “per la tipicità della
materia, che non ha comportato la disamina di complesse questioni di diritto”, ossia valorizzando una circostanza di cui si è già tenuto debito conto in sede di individuazione del valore della controversia ed attraverso il riconoscimento dei compensi minimi anziché di quelli medi.
Nei procedimenti in cui vi sia stata ammissione al patrocinio a spese dello
Stato, al fine di garantire a chi non è in grado di sopportare i costi di un processo l'effettività del diritto di agire e di difendersi in giudizio, il quale è espressamente qualificato come “inviolabile” dall'art. 24 co. 2 Cost., è infatti indispensabile trovare un punto di equilibrio tra la garanzia del diritto di difesa per i non abbienti e la necessità di contenimento della spesa pubblica in materia di giustizia.
A tale esigenza risponde l'art. 130 D.P.R. n. 115 del 2002 che, prescrivendo la riduzione alla metà dei compensi al difensore, non impone al professionista un sacrificio di tale intensità da risolvere il ragionevole legame che deve intercorrere tra l'onorario a lui spettante ed il valore di mercato della prestazione resa in quanto l'adeguatezza del compenso resta comunque garantita attraverso una modalità
- 4 -
parzialmente diversa di determinazione dello stesso la cui ragionevolezza è assicurata istituendo un rapporto di proporzionalità tra i valori tabellari ed il dovuto sia pure con una consistente riduzione giustificata dalla connotazione pubblicistica dell'istituto
(per tali principi cfr. Corte Cost. sentenze n. 89 del 2020 e 192 del 2015 nonché
l'ordinanza n. 122 del 2016).
Appare dunque palese come l'indicato rapporto di proporzionalità e di ragionevolezza non sia per nulla garantito dal decreto opposto il quale è addivenuto ad una liquidazione dei compensi professionali in una misura che non assicura neppure il riconoscimento dei minimi di tariffa dimidiati.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con riconoscimento dei compensi professionali minimi previsti dal D.M.
n. 147 del 2022 in riferimento al disputatum stante l'assenza di complessità della controversia ed il numero esiguo di questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli - Ottava Sezione Civile - in persona del consigliere delegato dr. Alberto Canale, con definitiva pronunzia sulla causa civile R.G. n.
3354/2024, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e per l'effetto, in riforma del decreto della Corte di Appello
di Napoli - Sezione Famiglia, Persona e Minori cron. n. 645/2024 del 14.06.2024,
liquida in favore dell'avv. Ivana Nicolò la somma di € 1.736,50 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettario in misura pari al 15% dei compensi, Iva
e CPA come per legge, ponendolo a carico dell'Erario dello Stato.
2) Condanna il al rimborso delle spese del presente giudizio Controparte_2
sostenute dall'avv. Ivana Nicolò che si liquidano in € 337,00 per compensi
- 5 -
professionali, oltre rimborso spese forfettario in misura pari al 15% di detti compensi ed accessori di legge.
Napoli, 18.02.2025 IL CONSIGLIERE DELEGATO
Dr. Alberto Canale
- 6 -