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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 18/03/2025, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
in persona del giudice del lavoro dottor Dionigio VERASANI, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al giorno 14 marzo 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.6434 del ruolo generale contenzioso Lavoro e Previdenza dell'anno 2022, cui è stata riunita la controversia recante n.2296/23, promossa da LL LE, nata il giorno 20.09.1976 in POMPEI e residente in BOSCOREALE, C.F.: [...], MU ER, nato il giorno 23.02.1981 in VICO EQUENSE e residente in BOSCOREALE, C.F.: [...], entrambi rappresentati e difesi, come da procure telematicamente trasmesse con i singoli atti introduttivi di lite, dall'avv. CE CASAZZA presso il cui studio restano elettivamente domiciliati, in NAPOLI alla p.zza Del LEONE, n.2 RICORRENTI in riassunzione contro I.N.P.S., in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in NAPOLI alla via A. DE GASPERI n.55, rappresentato e difeso, come da rispettive procure generali alle liti per atto notarile, dagli avv.ti Anna DI STEFANO e Mauro ELBERTI RESISTENTE
Oggetto: riconoscimento rapporto di lavoro subordinato;
annullamento dei contrari provvedimenti adottati dall'ente previdenziale.
Conclusioni: ciascuna parte si riportava alle richieste di cui ai rispettivi atti costitutivi e memorie difensive, qui da intendersi richiamate per quanto di interesse.
1 MOTIVI della DECISIONE (1)
Con due distinti ricorsi in riassunzione iscritti al R.G. il 24 novembre 2022 e l'11 aprile 2023 i signori VA LL e RD MU chiedevano emettersi i provvedimenti di rito per la instaurazione di valido contraddittorio nei confronti dell'I.N.P.S. al fine di ottenere sentenza di accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato tra ciascuno di essi e l'Istituto “ENRICO DE NICOLA di IERVOLINO GIUSEPPE”, previa declaratoria di nullità/inefficacia dei due provvedimenti di disconoscimento adottati dall'ente previdenziale. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Si costituiva in ciascun giudizio l'I.N.P.S. che resisteva nel merito alla avversa iniziativa giudiziale di cui chiedeva il rigetto per asserita infondatezza, all'uopo valorizzando l'esito dei pregressi accertamenti ispettivi.
Le controversie venivano parallelamente istruite, oltre che su base documentale, anche con l'esame dei testi indicati dalle parti, preventivamente ammessi.
Formalizzata la facoltà delle parti di interloquire circa i profili di connessione fra le due distinte controversie, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al giorno 14/03/2025, il Giudice, riunite le cause sotto il numero risalente 6434/22, assegnava il contenzioso -unico- a sentenza.
§ § § (2)
In limine, vanno rammentate le coordinate di riferimento da utilizzare nell'approccio alla fase decisionale.
Si appartiene al “giuridicamente” notorio la regola processuale a termini della quale la prova rigorosa della esistenza di un rapporto di lavoro caratterizzato dalla subordinazione deve essere fornita dal ricorrente, con allegazione di dati documentali (buste paga, lettera di assunzione, etc.) e con l'indicazione di testi particolarmente attendibili che rendano dichiarazioni circostanziate e puntuali su tutti i profili di pregnante sintomaticità. Regola che riconduce l'analisi del
contro
-sforzo dimostrativo sostenuto dalla parte resistente in una perimetrazione modellata sui risultati, ma ancora prima sulla valenza, della prova e delle allegazioni ex adverso articolate.
La ineludibilità dell'assunto non è, almeno sostanzialmente, controversa, i ricorrenti avendo perimetrato la presente iniziativa giudiziale secondo le coordinate dell'onere dimostrativo di cui si è data contezza. E poco importa se, a stretto rigore, risulta capovolta la consecutio logica dell'iter argomentativo, palese restando che
2 l'annullamento del provvedimento di disconoscimento non è l'antecedente giuridico/causale della declaratoria di sussistenza del rapporto di lavoro, essendo di contro questo secondo accertamento, laddove esitato in una pronuncia positiva, a generare la caducazione giudiziale delle determinazioni assunte dall'I.N.P.S. in tema
“disconoscimento”.
Del resto, la fondatezza di questa chiave di lettura dell'impianto normativo di riferimento discende dagli orientamenti della Corte Regolatrice secondo cui in caso di intervenuto “disconoscimento” la contestazione giudiziale da parte dell'interessato si traduce non in una impugnativa delle determinazioni assunte dall'ente previdenziale ma in una azione di accertamento del diritto -appunto- disconosciuto. Con la ulteriore, coerente, precisazione a tenore della quale il Giudice investito resta giudice del rapporto (di lavoro) e non dell'atto amministrativo (di disconoscimento). Con conseguente irrilevanza dei vizi propri dell'atto, o della procedura, inidonei a riverberare effetti sull'oggetto sostanziale della vertenza.
Insomma, la questione posta approda alla asserita illegittimità delle determinazioni assunte dall'I.N.P.S. in materia di disconoscimento del rapporto di lavoro a derivazione subordinata muovendo proprio dalla - ripetesi: ineludibile- richiesta di accertamento/declaratoria della natura - appunto- subordinata dello stesso. Passando attraverso una ricostruzione della vicenda lavorativa coerente con le premesse della evocata catalogazione. (3)
Nel caso di specie, procedendo per singola posizione:
-- la sig.ra VA LL deduce di avere lavorato alle dipendenze dell'Istituto “ENRICO DE NICOLA di IERVOLINO GIUSEPPE” dall'a1 settembre 2016 al 31 agosto 2017, svolgendo mansioni di collaboratrice scolastica, con contratto in part time e con trattamento retributivo sinallagmatico fotografato dai cedolini paga in atti versati;
-- il sig. RD MU deduce di avere a sua volta lavorato alle dipendente del citato Istituto dall'1 febbraio 2017 al 31 agosto 2017, svolgendo mansioni di collaboratore scolastico in un rapporto negoziato in part time, con trattamento retributivo sinallagmatico desumibile dai cedolini paga in atti versati. Entrambi i ricorrenti radicano i loro rispettivi rapporti nella subordinazione asserendo che i tratti rivelatori della stessa sono rinvenibili nella durata e nella sistematicità della prestazione lavorativa assicurata, attestata dalle buste paga, nella preordinazione di un determinato trattamento retributivo, a sua volta comprovato dai cedolini, nella formalizzazione del rapporto insita nel contratto di assunzione, pure
3 in atti versato, nella sottoposizione al potere direttivo e gerarchico esercitato dal datore di lavoro. (4)
Le domande attoree sono infondate e devono essere rigettate nel merito, posto che i ricorrenti, sui quali grava(va), per come anticipato, l'onere dimostrativo, non sono stati in grado di addurre prove documentali e testimoniali pregnanti ed univoche a sostegno della fondatezza delle proprie pretese.
Sotto il profilo strettamente documentale risultano prodotti i contratti di assunzione, le buste paga, le certificazioni di servizio. Trattasi, per vero, di documentazione non autosufficiente, sia in relazione alla “questione-subordinazione”, sia, più in generale, in relazione alla effettività e alla pregnanza dei singoli rapporti di lavoro denunciati dall'asserito datore. La reale portata di tale supporto cartolare non può, evidentemente, che essere misurata con la chiave di lettura delle restanti evenienze di causa, con specifico riferimento alle allegazioni espositive contenute nel duplice atto introduttivo di lite e alle deposizioni raccolte in corso di causa su sollecitazione delle parti. (5)
Dalla prima prospettiva palese si manifesta l'estrema genericità dell'impianto descrittivo attoreo, i ricorrenti nulla avendo allegato sulle mansioni concrete cui erano dediti, sulle modalità e sulla tempistica dei pagamenti datoriali, sulle direttive -eventualmente- ricevute, sull'organizzazione del lavoro ad opera del titolare dell'Istituto o di chi per esso. Insomma, il riferimento alla natura subordinata dell'asserito rapporto di lavoro resta nelle pieghe di un iter argomentativo che vuolsi corroborato dal compendio documentale.
Se non che tale compendio, per come anticipato, non è autosufficiente prima di tutto perché non va supportare una premessa espositiva realmente funzionale alla perimetrazione concreta del concetto astratto di subordinazione, laddove è principio generalissimo che ancor prima di provare le situazioni ed i dati fondanti la pretesa azionata, questi devono essere allegati in modo tale da consentire (alla controparte e) al Giudice di individuare con sufficienti margini di certezza l'ambito della pretesa azionata e di vagliare la rilevanza e pertinenza delle istanze istruttorie che dovrebbero sorreggere la fondatezza della domanda. Basti considerare che nulla viene esplicitato sulla effettività del trattamento retributivo, ricollegato, nella sua valenza di dato storico/fenomenico, alla traccia lasciata dai cedolini paga che, evidentemente, resta del tutto neutra nel silenzio descrittivo attoreo.
4 Stessa lacuna vulnera la questione dell'orario di lavoro, mai esplicitato nei due atti introduttivi di lite ma agganciato alla traccia dimostrativa dei contratti di assunzione e dei cedolini paga. E tuttavia anche questa traccia non è processualmente apprezzabile in termini di concludenza. Anzi, a bene vedere, introduce profili di criticità addirittura sospetti.
Ed invero, in crociando i dati desumibili dalle buste paga, dai contratti di assunzione e dai certificati di servizio emergono contraddizioni di ardua … sistemazione logica. Entrambi i contratti prevedono un orario di sei ore a settimana. I cedolini restano tarati su un orario di circa 13 ore mensili, che non è esattamente l'equivalente delle negoziate sei ore settimanali. Non deve, sul punto, trarre in inganno l'indicazione riportata nell'apposita sezione del singolo cedolino (= 24 ore mensili). La retribuzione, infatti, viene calcolata moltiplicando il valore base per l'effettivo numero di ore lavorate, o quanto meno portate in busta paga come lavorate: 12,99480.
La stessa effettiva durata dei due rapporti non è documentalmente certa. La sig.ra LL allega un rapporto protrattosi dall'1 settembre 2016 al 31 agosto 2017, ma produce cedolini inerenti il solo periodo febbraio-agosto 2017. Il contratto di assunzione rimanda ad un rapporto che va dal 12 settembre
2016 al 30 giugno 2017. Il certificato di servizio fotografa il periodo 12 settembre 2016/31 agosto
2017. Ora, la confusione dei dati informativi portanti, di per sé obiettivamente singolare, confluisce in un contesto espositivo che funge da -involontaria- cassa di risonanza della evidente criticità insita in essa. La situazione si ripete per quel che concerne la posizione del MENTEMURRO. Questi allega un periodo lavorativo protrattosi dall'1 febbraio 2017 al 31 agosto 2017. Tuttavia, sentito dagli ispettori dell'I.N.P.S. aveva dichiarato che il rapporto si era protratto dal 10 gennaio 2017 al 31 agosto 2017, che aveva assicurato un orario di sei ore settimanali, disimpegnate tutte nella giornata del mercoledi, dalle 14,00 alle 20,00. Il contratto di assunzione, invece, rimanda ad un rapporto protrattosi dal 10 gennaio 2017 al 30 giugno 2017; il certificato di servizio ad un periodo lavorativo 10 gennaio 2017/30 agosto 2017; l'attestato di conferimento di incarico ad un periodo 10 gennaio 2017/30 agosto 2017. I cedolini paga prodotti, infine, coprono il periodo allegato in ricorso: febbraio-agosto 2017. Lo scenario che si staglia non è obiettivamente foriero di certezze.
5 (6)
Quanto alla prova testimoniale è fin troppo evidente che la genericità delle allegazioni attoree di origine si propaga alle deposizioni dei dichiaranti che, almeno in teoria, ben difficilmente possono fare luce su circostanze non dedotte. Naturalmente, lo sforzo di approfondimento dell'Istruttore rischia di portare in emersione scenari mai evocati che finiscono per riflettere ex novo situazioni non valorizzate dai ricorrenti. O, ancora peggio, ulteriormente distoniche. Come accaduto.
Va premesso che i due ricorrenti non hanno allegato le modalità attraverso cui si dipanava l'orario di lavoro settimanale, fissato da entrambi in sei ore. Per come anticipato, il solo MU aveva dichiarato ai verbalizzanti che lavorava un solo giorno a settimana, dalle 14,00 alle 20,00. Ebbene, i due testi intimati dalla parte ricorrente hanno, in argomento, sostenuto:
DE IT MA IA, che la sig.ra LL aveva lavorato presso l'Istituto dal settembre 2016 al giugno 2017 per sei ore a settimana, assicurate in due diverse giornate, in ognuna delle quali disimpegnava la sua attività di collaboratrice scolastica per tre ore;
che il sig. MU aveva lavorato presso l'Istituto dal mese di gennaio al 31 agosto 2017 per sei ore a settimana assicurate in due diversi giorni, per tre ore ciascuno;
AQ CE, che la ricorrente LL aveva lavorato presso l'Istituto almeno da dicembre 2016, epoca di inizio del rapporto lavorativo del testimone, al mese di agosto 2017, per sei ore a settimana assicurate in una sola giornata lavorativa, mentre il MU, pure impegnato per sei ore a settimana, aveva iniziato a gennaio 2017 ed assicurava le sue prestazioni inizialmente in due diverse giornate, salvo a planare a sua volta sulla unica presenza settimanale.
Nessuno dei due testimoni ha veicolato informazioni precise sull'articolazione della singola giornata lavorativa dei ricorrenti. Circostanza che, per come anticipato, non deve meravigliare avuto riguardo alla genericità delle allegazioni espositive attoree. Emerge dai verbali dichiarativi, seppure con le incertezze fatte registrare dalla sig.ra DE IT in riferimento alla posizione del MU, originariamente ricondotta a mansioni inerenti la segreteria (… metteva a posto i documenti, compilava moduli, sistemava i faldoni, batteva a macchina, etc.; mi correggo, si dedicava …>) che gli istanti disimpegnavano attività di pulizia di banchi, aule e bagni. In realtà, a ben vedere, pure dette men che scarne “precisazioni” provengono per via diretta dal solo AQ atteso che la sig.ra DE IT
6 aveva chiarito che la cadenza delle sue presenze in Istituto all'epoca dei fatti e gli orari osservati la portavano ad incrociare il MU solo saltuariamente, quando lo stesso era intento ad altri compiti (verifiche di approvvigionamento di materiali necessari alla vita scolastica>). E la sottolineatura investe, per forza di cose, anche la posizione della sig.ra LL.
I due ricorrenti interloquivano, per l'organizzazione della loro attività lavorativa, con il gestore dell'Istituto, IERVOLINO PP. E tuttavia nulla emerge dalle deposizioni raccolte circa l'ubi consistam di questa interlocuzione, se non, versomilmente, che era molto fluida per essere i compiti disimpegnati dai collaboratori scolastici ben noti agli stessi (cfr. testimonianza AQ). (7)
L'analisi incrociata di tali deposizioni riflette situazioni lavorative per un verso estremamente nebulose e per altro verso vulnerate, nella loro ricostruzione meramente storico-fattuale, da una serie allarmante di imprecisioni, contraddizioni ed incoerenze. Tali criticità addirittura lievitano al cospetto di un'analisi allargata delle risultanze testimoniali, atteso che, in definitiva:
-- non è possibile circoscrivere con certezza il periodo lavorativo entro cui si dovrebbe inserire il singolo rapporto;
-- non è possibile risalire al numero di ore effettivo assicurato dai ricorrenti;
-- non è possibile stabilire in che modo le negoziate sei ore settimanali venivano in concreto gestite, id est se la prestazione era resa in unico contesto giornaliero o in più giornate, e nemmeno è emerso se queste giornate erano di calendario ripetitivo o si alternavano e, in questo caso, sulla base di quali criteri e/o di quali indirizzi;
-- non è possibile perimetrare, nemmeno per deduzioni, l'ubi consistam di quella interlocuzione “lavoratore/datore” che funge da momento individualizzante degli indici rivelatori della subordinazione;
-- non è possibile risalire all'effettivo momento retributivo, evocato in astratto e mai perimetrato quanto a modalità “esecutive” Deve in argomento segnalarsi che i riferimenti contenuti nelle note illustrative attoree del 25 novembre 2024 rimandano a dati non documentati e mai nemmeno allegati in precedenza (… anche attraverso l'esibizione del registro delle presenze debitamente firmato nei giorni in cui veniva prestato servizio, la tracciabilità della retribuzione percepita a mezzo bonifico o ricarica postpay, …>
Pare al G.U.L. del tutto evidente che tali lacune, contraddizioni e discrasie, vanno ad interferire in maniera decisiva con la realistica dimostrazione, prima di tutto storico-fenomenica, del singolo rapporto e, poi, dei tratti fondamentali di un rapporto di lavoro di tipo subordinato, la
7 cui originaria perimetrazione descrittiva già sfuggiva a qualsiasi apprezzamento.
Cioè a dire. Lo scenario dimostrativo concede ben poco all'assunto di un rapporto lavorativo snodatosi secondo le scarne coordinate valorizzate in ricorso. E tuttavia, pure a voler ritenere un tale scenario sufficiente in una prospettiva meramente storico-fenomenica, certamente dallo stesso non è dato risalire ai caratteri propri della subordinazione. Ed invero, la pochezza dei dati informativi e la loro obiettiva inaffidabilità, intrinseca ed estrinseca, non consentono di stabilire con una “certezza processuale” minima, che nel periodo di interesse si sia concretizzato un rapporto basato sulle prerogative della subordinazione: orario prestabilito, anche in ottica giornaliera;
giorni fissi predeterminati;
sinallagma, su base oraria, prestazione mansionale-prestazione retributiva;
eterorganizzazione. Gli scarni ed evanescenti dati disponibili, in ultima analisi, anche laddove ritenuti sufficienti a dimostrare in fatto il rapporto, astrattamente depongono per qualsiasi alternativa operativa (saltuarietà; occasionalità; etc.). Laddove -ripetesi- il rapporto subordinato va “rigorosamente provato” (8)
Per come anticipato nel capitolo “perimetrale”, lo sforzo, rectius: il
contro
-sforzo dimostrativo gravante sull'ente previdenziale va misurato alla luce dei risultati probatori raggiunti dai ricorrenti e, ancora prima, della pregnanza delle loro originarie allegazioni. Sicchè, a questo punto potrebbe risultare anche “inutile” vagliare la posizione assunta dal resistente Istituto nel presente contenzioso. E tuttavia, ragioni di compiutezza argomentativa inducono ad evidenziare la fondatezza di alcuni dei rilievi formulati dal personale ispettivo, confluiti nel verbale unico di accertamento del 29 ottobre 2019.
Nuovamente è necessaria una premessa di metodo. Trapela dai rilievi di parte ricorrente il concetto secondo cui le contestazioni mosse in sede ispettiva, o se si preferisce le criticità aziendali di tipo “gestionale” emerse durante le verifiche ispettive, avrebbero ad oggetto la sola posizione dell'imprenditore e, pertanto, non sono propagabili ai lavoratori dipendenti. Tali obiezioni non colgono nel segno. Anche a volere sostenere -e non è questo il caso- che i risultati delle verifiche abbiano attinto situazioni solo “formali” riconducibili al datore di lavoro, ciò non esclude la propagazione di effetti sulla posizione sostanziale dei lavoratori. La messa in discussione di un verificabile scenario eterorganizzativo e la constatata emersione, per una moltitudine di persone “intervistate”, di
8 ulteriori paralleli rapporti di lavoro che andavano ad aggiungersi a quello afferente l'Istituto “ENRICO DE NICOLA”, quasi sempre a ridotto numero di ore megoziate, sono senza dubbio alcuno rilievi che non hanno una sola direzione soggettiva nella misura in cui minano la intrinseca attendibilità del meccanismo di reclutamento del personale dipendente su cui si regge l'attività di impresa. Ciò precisato, resta il fatto che i dati in tal modo acquisiti alle emergenze di causa, legittimamente valorizzati dall'I.N.P.S. in sede “amministrativa” per le determinazioni assunte, sono in sede processuale solo residuali, o se si preferisce “circostanziali”. E come tali vanno soppesati nel più ampio contesto delle risultanze oggettive scrutinabili.
Ora, l'esame di DI PP, pienamente confermativo dell'esito dell'indagine ispettiva, consente la verifica processuale di quelle criticità gestionali idonee, quanto meno, a supportare dall'esterno il gravissimo vulnus dimostrativo accertato in riferimento agli oneri di allegazione e prova gravanti sui ricorrenti. Si legge nel verbale di audizione del 18 gennaio 2024. A D.R. confermo l'esito delle verifiche eseguite sull'Istituto scolastico paritario E. DE NICOLA in riferimento al periodo 14 settembre 2015-31 agosto 2019. Tali verifiche vennero formalizzate nel verbale di accertamento n. 2018 00 44 35/T01 datato 29 ottobre 2019, al cui contenuto integralmente mi riporto. A D.R. in sintesi verificammo le posizioni contributive di quei soggetti che presentavano le anomalie amministrative che a noi ispettori erano state segnalate dai nostri uffici interni. Si trattava dell'assenza o tardiva comunicazione obbligatoria di assunzione e della mancanza o tardiva trasmissione dei flussi UNIEMENS. A D.R. sentimmo alcuni lavoratori impiegati nella struttura. Dalle loro dichiarazioni emerse l'inattendibilità del dato documentale formale, da noi analizzato durante le verifiche. A D.R. naturalmente eseguimmo gli accertamenti necessari sulla base delle dichiarazioni che via via acquisivamo. A D.R. a proposito del MU e della LL riscontrammo problemi di tardive comunicazioni UNILAV e di tardiva trasmissione dei flussi UNIEMENS, oltre che di effettività delle mansioni dichiarate.>
Tali passaggi dichiarativi rimandano, in via di estrema sintesi, ai rilievi formulati con il citato verbale unico alle pagg. 3 e seguenti.
Non può relegarsi nell'inconferente l'ulteriore dato desumibile dai verbali informativi acclusi all'accertamento ispettivo. Nessuno dei “dipendenti” intervistati dal personale dell'I.N.P.S. ha nominato la sig.ra LL e il sig. MU, meno che mai quelli il cui apporto collaborativo avrebbe dovuto incrociarsi con i periodi
“impiego” degli odierni ricorrenti presso l'Istituto. La circostanza, di per sé singolare, si innesta in un ambito più generale caratterizzato dal fatto, a sua volta poco rassicurante, che le persone
9 sentite a verbale riuscivano a individuare nominativamente solo pochissimi colleghi di lavoro.
Per quanto di stretto interesse, va segnalato che il solo EP CE si riferisce, nelle sue dichiarazioni “ispettive”, a tal VA che potrebbe anche identificarsi nella odierna ricorrente LL VA, effettivamente concittadina del propalante. Se non che, avuto riguardo al periodo di “impiego” del sig. EP, la nominata VA avrebbe lavorato presso l'Istituto per sei ore a settimana, dalle 14,00 alle 20,00, di martedi, nell'anno scolastico 2015/2016, periodo, quindi, non coincidente con quello, rectius con quelli desumibili dalle restanti risultanze processuali e dalle originarie allegazioni attoree. (9)
In conclusione, deve ritenersi che i rilievi ispettivi, siccome a pieno titolo scrutinabili dal Giudice, contribuiscono, ancorchè dall'esterno, ad ulteriormente vulnerare, quanto meno per via logico/deduttiva e da una prospettiva che privilegia la necessaria visione di insieme delle risultanze di causa, lo sforzo dimostrativo attoreo, di per sé esposto alle incongruenze di cui si è data contezza.
In specifico riferimento alla subordinazione va poi ribadito che la traccia lasciata dal già citato compendio documentale (buste paga;
contratti di assunzione;
certificati di servizio) a sua volta resta irrimediabilmente vulnerata dalla genericità delle originarie allegazioni attoree e dall'esito della prova orale. Ed invero, rimarcato che i ricorrenti avrebbero, fra l'altro, dovuto allegare e provare i cc.dd. indici della subordinazione, quali l'esercizio del potere direttivo e di controllo del datore di lavoro, la c.d. “eterodirezione”, l'eterorganizzazione, lo stretto rapporto sinallagmatico fra le prestazioni
“corrispettive”, reso inafferrabile dalla nebulosa premessa, la preventiva individuazione delle modalità esplicative orarie e giornaliere della mansioni assegnate agli istanti, etc., deve convenirsi sulla assoluta insufficienza, incoerenza ed incongruenza di dati espositivi prima e dimostrativi poi processualmente apprezzabili in tale direzione.
Va, in definitiva, dichiarata la insussistenza, almeno come tale apprezzabile a livello processuale, del duplice rapporto di lavoro subordinato dedotto dai ricorrenti con conseguente rigetto della domanda attorea.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza.
Liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, in persona del dottor Dionigio VERASANI e in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente
10 pronunciando in ordine alla pretesa azionata da LL VA e MU RD nei confronti dell'I.N.P.S., in persona del legale rappresentante p.t., ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
1) rigetta le domande attoree;
2) condanna i ricorrenti, in solido fra loro, a rifondere a controparte le spese di lite che si liquidano complessivamente in euro 1.500,00, oltre accessori se dovuti come per Legge.
TORRE ANNUNZIATA, 18/03/2025.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
11
IL TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
in persona del giudice del lavoro dottor Dionigio VERASANI, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al giorno 14 marzo 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.6434 del ruolo generale contenzioso Lavoro e Previdenza dell'anno 2022, cui è stata riunita la controversia recante n.2296/23, promossa da LL LE, nata il giorno 20.09.1976 in POMPEI e residente in BOSCOREALE, C.F.: [...], MU ER, nato il giorno 23.02.1981 in VICO EQUENSE e residente in BOSCOREALE, C.F.: [...], entrambi rappresentati e difesi, come da procure telematicamente trasmesse con i singoli atti introduttivi di lite, dall'avv. CE CASAZZA presso il cui studio restano elettivamente domiciliati, in NAPOLI alla p.zza Del LEONE, n.2 RICORRENTI in riassunzione contro I.N.P.S., in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in NAPOLI alla via A. DE GASPERI n.55, rappresentato e difeso, come da rispettive procure generali alle liti per atto notarile, dagli avv.ti Anna DI STEFANO e Mauro ELBERTI RESISTENTE
Oggetto: riconoscimento rapporto di lavoro subordinato;
annullamento dei contrari provvedimenti adottati dall'ente previdenziale.
Conclusioni: ciascuna parte si riportava alle richieste di cui ai rispettivi atti costitutivi e memorie difensive, qui da intendersi richiamate per quanto di interesse.
1 MOTIVI della DECISIONE (1)
Con due distinti ricorsi in riassunzione iscritti al R.G. il 24 novembre 2022 e l'11 aprile 2023 i signori VA LL e RD MU chiedevano emettersi i provvedimenti di rito per la instaurazione di valido contraddittorio nei confronti dell'I.N.P.S. al fine di ottenere sentenza di accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato tra ciascuno di essi e l'Istituto “ENRICO DE NICOLA di IERVOLINO GIUSEPPE”, previa declaratoria di nullità/inefficacia dei due provvedimenti di disconoscimento adottati dall'ente previdenziale. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Si costituiva in ciascun giudizio l'I.N.P.S. che resisteva nel merito alla avversa iniziativa giudiziale di cui chiedeva il rigetto per asserita infondatezza, all'uopo valorizzando l'esito dei pregressi accertamenti ispettivi.
Le controversie venivano parallelamente istruite, oltre che su base documentale, anche con l'esame dei testi indicati dalle parti, preventivamente ammessi.
Formalizzata la facoltà delle parti di interloquire circa i profili di connessione fra le due distinte controversie, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al giorno 14/03/2025, il Giudice, riunite le cause sotto il numero risalente 6434/22, assegnava il contenzioso -unico- a sentenza.
§ § § (2)
In limine, vanno rammentate le coordinate di riferimento da utilizzare nell'approccio alla fase decisionale.
Si appartiene al “giuridicamente” notorio la regola processuale a termini della quale la prova rigorosa della esistenza di un rapporto di lavoro caratterizzato dalla subordinazione deve essere fornita dal ricorrente, con allegazione di dati documentali (buste paga, lettera di assunzione, etc.) e con l'indicazione di testi particolarmente attendibili che rendano dichiarazioni circostanziate e puntuali su tutti i profili di pregnante sintomaticità. Regola che riconduce l'analisi del
contro
-sforzo dimostrativo sostenuto dalla parte resistente in una perimetrazione modellata sui risultati, ma ancora prima sulla valenza, della prova e delle allegazioni ex adverso articolate.
La ineludibilità dell'assunto non è, almeno sostanzialmente, controversa, i ricorrenti avendo perimetrato la presente iniziativa giudiziale secondo le coordinate dell'onere dimostrativo di cui si è data contezza. E poco importa se, a stretto rigore, risulta capovolta la consecutio logica dell'iter argomentativo, palese restando che
2 l'annullamento del provvedimento di disconoscimento non è l'antecedente giuridico/causale della declaratoria di sussistenza del rapporto di lavoro, essendo di contro questo secondo accertamento, laddove esitato in una pronuncia positiva, a generare la caducazione giudiziale delle determinazioni assunte dall'I.N.P.S. in tema
“disconoscimento”.
Del resto, la fondatezza di questa chiave di lettura dell'impianto normativo di riferimento discende dagli orientamenti della Corte Regolatrice secondo cui in caso di intervenuto “disconoscimento” la contestazione giudiziale da parte dell'interessato si traduce non in una impugnativa delle determinazioni assunte dall'ente previdenziale ma in una azione di accertamento del diritto -appunto- disconosciuto. Con la ulteriore, coerente, precisazione a tenore della quale il Giudice investito resta giudice del rapporto (di lavoro) e non dell'atto amministrativo (di disconoscimento). Con conseguente irrilevanza dei vizi propri dell'atto, o della procedura, inidonei a riverberare effetti sull'oggetto sostanziale della vertenza.
Insomma, la questione posta approda alla asserita illegittimità delle determinazioni assunte dall'I.N.P.S. in materia di disconoscimento del rapporto di lavoro a derivazione subordinata muovendo proprio dalla - ripetesi: ineludibile- richiesta di accertamento/declaratoria della natura - appunto- subordinata dello stesso. Passando attraverso una ricostruzione della vicenda lavorativa coerente con le premesse della evocata catalogazione. (3)
Nel caso di specie, procedendo per singola posizione:
-- la sig.ra VA LL deduce di avere lavorato alle dipendenze dell'Istituto “ENRICO DE NICOLA di IERVOLINO GIUSEPPE” dall'a1 settembre 2016 al 31 agosto 2017, svolgendo mansioni di collaboratrice scolastica, con contratto in part time e con trattamento retributivo sinallagmatico fotografato dai cedolini paga in atti versati;
-- il sig. RD MU deduce di avere a sua volta lavorato alle dipendente del citato Istituto dall'1 febbraio 2017 al 31 agosto 2017, svolgendo mansioni di collaboratore scolastico in un rapporto negoziato in part time, con trattamento retributivo sinallagmatico desumibile dai cedolini paga in atti versati. Entrambi i ricorrenti radicano i loro rispettivi rapporti nella subordinazione asserendo che i tratti rivelatori della stessa sono rinvenibili nella durata e nella sistematicità della prestazione lavorativa assicurata, attestata dalle buste paga, nella preordinazione di un determinato trattamento retributivo, a sua volta comprovato dai cedolini, nella formalizzazione del rapporto insita nel contratto di assunzione, pure
3 in atti versato, nella sottoposizione al potere direttivo e gerarchico esercitato dal datore di lavoro. (4)
Le domande attoree sono infondate e devono essere rigettate nel merito, posto che i ricorrenti, sui quali grava(va), per come anticipato, l'onere dimostrativo, non sono stati in grado di addurre prove documentali e testimoniali pregnanti ed univoche a sostegno della fondatezza delle proprie pretese.
Sotto il profilo strettamente documentale risultano prodotti i contratti di assunzione, le buste paga, le certificazioni di servizio. Trattasi, per vero, di documentazione non autosufficiente, sia in relazione alla “questione-subordinazione”, sia, più in generale, in relazione alla effettività e alla pregnanza dei singoli rapporti di lavoro denunciati dall'asserito datore. La reale portata di tale supporto cartolare non può, evidentemente, che essere misurata con la chiave di lettura delle restanti evenienze di causa, con specifico riferimento alle allegazioni espositive contenute nel duplice atto introduttivo di lite e alle deposizioni raccolte in corso di causa su sollecitazione delle parti. (5)
Dalla prima prospettiva palese si manifesta l'estrema genericità dell'impianto descrittivo attoreo, i ricorrenti nulla avendo allegato sulle mansioni concrete cui erano dediti, sulle modalità e sulla tempistica dei pagamenti datoriali, sulle direttive -eventualmente- ricevute, sull'organizzazione del lavoro ad opera del titolare dell'Istituto o di chi per esso. Insomma, il riferimento alla natura subordinata dell'asserito rapporto di lavoro resta nelle pieghe di un iter argomentativo che vuolsi corroborato dal compendio documentale.
Se non che tale compendio, per come anticipato, non è autosufficiente prima di tutto perché non va supportare una premessa espositiva realmente funzionale alla perimetrazione concreta del concetto astratto di subordinazione, laddove è principio generalissimo che ancor prima di provare le situazioni ed i dati fondanti la pretesa azionata, questi devono essere allegati in modo tale da consentire (alla controparte e) al Giudice di individuare con sufficienti margini di certezza l'ambito della pretesa azionata e di vagliare la rilevanza e pertinenza delle istanze istruttorie che dovrebbero sorreggere la fondatezza della domanda. Basti considerare che nulla viene esplicitato sulla effettività del trattamento retributivo, ricollegato, nella sua valenza di dato storico/fenomenico, alla traccia lasciata dai cedolini paga che, evidentemente, resta del tutto neutra nel silenzio descrittivo attoreo.
4 Stessa lacuna vulnera la questione dell'orario di lavoro, mai esplicitato nei due atti introduttivi di lite ma agganciato alla traccia dimostrativa dei contratti di assunzione e dei cedolini paga. E tuttavia anche questa traccia non è processualmente apprezzabile in termini di concludenza. Anzi, a bene vedere, introduce profili di criticità addirittura sospetti.
Ed invero, in crociando i dati desumibili dalle buste paga, dai contratti di assunzione e dai certificati di servizio emergono contraddizioni di ardua … sistemazione logica. Entrambi i contratti prevedono un orario di sei ore a settimana. I cedolini restano tarati su un orario di circa 13 ore mensili, che non è esattamente l'equivalente delle negoziate sei ore settimanali. Non deve, sul punto, trarre in inganno l'indicazione riportata nell'apposita sezione del singolo cedolino (= 24 ore mensili). La retribuzione, infatti, viene calcolata moltiplicando il valore base per l'effettivo numero di ore lavorate, o quanto meno portate in busta paga come lavorate: 12,99480.
La stessa effettiva durata dei due rapporti non è documentalmente certa. La sig.ra LL allega un rapporto protrattosi dall'1 settembre 2016 al 31 agosto 2017, ma produce cedolini inerenti il solo periodo febbraio-agosto 2017. Il contratto di assunzione rimanda ad un rapporto che va dal 12 settembre
2016 al 30 giugno 2017. Il certificato di servizio fotografa il periodo 12 settembre 2016/31 agosto
2017. Ora, la confusione dei dati informativi portanti, di per sé obiettivamente singolare, confluisce in un contesto espositivo che funge da -involontaria- cassa di risonanza della evidente criticità insita in essa. La situazione si ripete per quel che concerne la posizione del MENTEMURRO. Questi allega un periodo lavorativo protrattosi dall'1 febbraio 2017 al 31 agosto 2017. Tuttavia, sentito dagli ispettori dell'I.N.P.S. aveva dichiarato che il rapporto si era protratto dal 10 gennaio 2017 al 31 agosto 2017, che aveva assicurato un orario di sei ore settimanali, disimpegnate tutte nella giornata del mercoledi, dalle 14,00 alle 20,00. Il contratto di assunzione, invece, rimanda ad un rapporto protrattosi dal 10 gennaio 2017 al 30 giugno 2017; il certificato di servizio ad un periodo lavorativo 10 gennaio 2017/30 agosto 2017; l'attestato di conferimento di incarico ad un periodo 10 gennaio 2017/30 agosto 2017. I cedolini paga prodotti, infine, coprono il periodo allegato in ricorso: febbraio-agosto 2017. Lo scenario che si staglia non è obiettivamente foriero di certezze.
5 (6)
Quanto alla prova testimoniale è fin troppo evidente che la genericità delle allegazioni attoree di origine si propaga alle deposizioni dei dichiaranti che, almeno in teoria, ben difficilmente possono fare luce su circostanze non dedotte. Naturalmente, lo sforzo di approfondimento dell'Istruttore rischia di portare in emersione scenari mai evocati che finiscono per riflettere ex novo situazioni non valorizzate dai ricorrenti. O, ancora peggio, ulteriormente distoniche. Come accaduto.
Va premesso che i due ricorrenti non hanno allegato le modalità attraverso cui si dipanava l'orario di lavoro settimanale, fissato da entrambi in sei ore. Per come anticipato, il solo MU aveva dichiarato ai verbalizzanti che lavorava un solo giorno a settimana, dalle 14,00 alle 20,00. Ebbene, i due testi intimati dalla parte ricorrente hanno, in argomento, sostenuto:
DE IT MA IA, che la sig.ra LL aveva lavorato presso l'Istituto dal settembre 2016 al giugno 2017 per sei ore a settimana, assicurate in due diverse giornate, in ognuna delle quali disimpegnava la sua attività di collaboratrice scolastica per tre ore;
che il sig. MU aveva lavorato presso l'Istituto dal mese di gennaio al 31 agosto 2017 per sei ore a settimana assicurate in due diversi giorni, per tre ore ciascuno;
AQ CE, che la ricorrente LL aveva lavorato presso l'Istituto almeno da dicembre 2016, epoca di inizio del rapporto lavorativo del testimone, al mese di agosto 2017, per sei ore a settimana assicurate in una sola giornata lavorativa, mentre il MU, pure impegnato per sei ore a settimana, aveva iniziato a gennaio 2017 ed assicurava le sue prestazioni inizialmente in due diverse giornate, salvo a planare a sua volta sulla unica presenza settimanale.
Nessuno dei due testimoni ha veicolato informazioni precise sull'articolazione della singola giornata lavorativa dei ricorrenti. Circostanza che, per come anticipato, non deve meravigliare avuto riguardo alla genericità delle allegazioni espositive attoree. Emerge dai verbali dichiarativi, seppure con le incertezze fatte registrare dalla sig.ra DE IT in riferimento alla posizione del MU, originariamente ricondotta a mansioni inerenti la segreteria (… metteva a posto i documenti, compilava moduli, sistemava i faldoni, batteva a macchina, etc.; mi correggo, si dedicava …>) che gli istanti disimpegnavano attività di pulizia di banchi, aule e bagni. In realtà, a ben vedere, pure dette men che scarne “precisazioni” provengono per via diretta dal solo AQ atteso che la sig.ra DE IT
6 aveva chiarito che la cadenza delle sue presenze in Istituto all'epoca dei fatti e gli orari osservati la portavano ad incrociare il MU solo saltuariamente, quando lo stesso era intento ad altri compiti (verifiche di approvvigionamento di materiali necessari alla vita scolastica>). E la sottolineatura investe, per forza di cose, anche la posizione della sig.ra LL.
I due ricorrenti interloquivano, per l'organizzazione della loro attività lavorativa, con il gestore dell'Istituto, IERVOLINO PP. E tuttavia nulla emerge dalle deposizioni raccolte circa l'ubi consistam di questa interlocuzione, se non, versomilmente, che era molto fluida per essere i compiti disimpegnati dai collaboratori scolastici ben noti agli stessi (cfr. testimonianza AQ). (7)
L'analisi incrociata di tali deposizioni riflette situazioni lavorative per un verso estremamente nebulose e per altro verso vulnerate, nella loro ricostruzione meramente storico-fattuale, da una serie allarmante di imprecisioni, contraddizioni ed incoerenze. Tali criticità addirittura lievitano al cospetto di un'analisi allargata delle risultanze testimoniali, atteso che, in definitiva:
-- non è possibile circoscrivere con certezza il periodo lavorativo entro cui si dovrebbe inserire il singolo rapporto;
-- non è possibile risalire al numero di ore effettivo assicurato dai ricorrenti;
-- non è possibile stabilire in che modo le negoziate sei ore settimanali venivano in concreto gestite, id est se la prestazione era resa in unico contesto giornaliero o in più giornate, e nemmeno è emerso se queste giornate erano di calendario ripetitivo o si alternavano e, in questo caso, sulla base di quali criteri e/o di quali indirizzi;
-- non è possibile perimetrare, nemmeno per deduzioni, l'ubi consistam di quella interlocuzione “lavoratore/datore” che funge da momento individualizzante degli indici rivelatori della subordinazione;
-- non è possibile risalire all'effettivo momento retributivo, evocato in astratto e mai perimetrato quanto a modalità “esecutive” Deve in argomento segnalarsi che i riferimenti contenuti nelle note illustrative attoree del 25 novembre 2024 rimandano a dati non documentati e mai nemmeno allegati in precedenza (… anche attraverso l'esibizione del registro delle presenze debitamente firmato nei giorni in cui veniva prestato servizio, la tracciabilità della retribuzione percepita a mezzo bonifico o ricarica postpay, …>
Pare al G.U.L. del tutto evidente che tali lacune, contraddizioni e discrasie, vanno ad interferire in maniera decisiva con la realistica dimostrazione, prima di tutto storico-fenomenica, del singolo rapporto e, poi, dei tratti fondamentali di un rapporto di lavoro di tipo subordinato, la
7 cui originaria perimetrazione descrittiva già sfuggiva a qualsiasi apprezzamento.
Cioè a dire. Lo scenario dimostrativo concede ben poco all'assunto di un rapporto lavorativo snodatosi secondo le scarne coordinate valorizzate in ricorso. E tuttavia, pure a voler ritenere un tale scenario sufficiente in una prospettiva meramente storico-fenomenica, certamente dallo stesso non è dato risalire ai caratteri propri della subordinazione. Ed invero, la pochezza dei dati informativi e la loro obiettiva inaffidabilità, intrinseca ed estrinseca, non consentono di stabilire con una “certezza processuale” minima, che nel periodo di interesse si sia concretizzato un rapporto basato sulle prerogative della subordinazione: orario prestabilito, anche in ottica giornaliera;
giorni fissi predeterminati;
sinallagma, su base oraria, prestazione mansionale-prestazione retributiva;
eterorganizzazione. Gli scarni ed evanescenti dati disponibili, in ultima analisi, anche laddove ritenuti sufficienti a dimostrare in fatto il rapporto, astrattamente depongono per qualsiasi alternativa operativa (saltuarietà; occasionalità; etc.). Laddove -ripetesi- il rapporto subordinato va “rigorosamente provato” (8)
Per come anticipato nel capitolo “perimetrale”, lo sforzo, rectius: il
contro
-sforzo dimostrativo gravante sull'ente previdenziale va misurato alla luce dei risultati probatori raggiunti dai ricorrenti e, ancora prima, della pregnanza delle loro originarie allegazioni. Sicchè, a questo punto potrebbe risultare anche “inutile” vagliare la posizione assunta dal resistente Istituto nel presente contenzioso. E tuttavia, ragioni di compiutezza argomentativa inducono ad evidenziare la fondatezza di alcuni dei rilievi formulati dal personale ispettivo, confluiti nel verbale unico di accertamento del 29 ottobre 2019.
Nuovamente è necessaria una premessa di metodo. Trapela dai rilievi di parte ricorrente il concetto secondo cui le contestazioni mosse in sede ispettiva, o se si preferisce le criticità aziendali di tipo “gestionale” emerse durante le verifiche ispettive, avrebbero ad oggetto la sola posizione dell'imprenditore e, pertanto, non sono propagabili ai lavoratori dipendenti. Tali obiezioni non colgono nel segno. Anche a volere sostenere -e non è questo il caso- che i risultati delle verifiche abbiano attinto situazioni solo “formali” riconducibili al datore di lavoro, ciò non esclude la propagazione di effetti sulla posizione sostanziale dei lavoratori. La messa in discussione di un verificabile scenario eterorganizzativo e la constatata emersione, per una moltitudine di persone “intervistate”, di
8 ulteriori paralleli rapporti di lavoro che andavano ad aggiungersi a quello afferente l'Istituto “ENRICO DE NICOLA”, quasi sempre a ridotto numero di ore megoziate, sono senza dubbio alcuno rilievi che non hanno una sola direzione soggettiva nella misura in cui minano la intrinseca attendibilità del meccanismo di reclutamento del personale dipendente su cui si regge l'attività di impresa. Ciò precisato, resta il fatto che i dati in tal modo acquisiti alle emergenze di causa, legittimamente valorizzati dall'I.N.P.S. in sede “amministrativa” per le determinazioni assunte, sono in sede processuale solo residuali, o se si preferisce “circostanziali”. E come tali vanno soppesati nel più ampio contesto delle risultanze oggettive scrutinabili.
Ora, l'esame di DI PP, pienamente confermativo dell'esito dell'indagine ispettiva, consente la verifica processuale di quelle criticità gestionali idonee, quanto meno, a supportare dall'esterno il gravissimo vulnus dimostrativo accertato in riferimento agli oneri di allegazione e prova gravanti sui ricorrenti. Si legge nel verbale di audizione del 18 gennaio 2024. A D.R. confermo l'esito delle verifiche eseguite sull'Istituto scolastico paritario E. DE NICOLA in riferimento al periodo 14 settembre 2015-31 agosto 2019. Tali verifiche vennero formalizzate nel verbale di accertamento n. 2018 00 44 35/T01 datato 29 ottobre 2019, al cui contenuto integralmente mi riporto. A D.R. in sintesi verificammo le posizioni contributive di quei soggetti che presentavano le anomalie amministrative che a noi ispettori erano state segnalate dai nostri uffici interni. Si trattava dell'assenza o tardiva comunicazione obbligatoria di assunzione e della mancanza o tardiva trasmissione dei flussi UNIEMENS. A D.R. sentimmo alcuni lavoratori impiegati nella struttura. Dalle loro dichiarazioni emerse l'inattendibilità del dato documentale formale, da noi analizzato durante le verifiche. A D.R. naturalmente eseguimmo gli accertamenti necessari sulla base delle dichiarazioni che via via acquisivamo. A D.R. a proposito del MU e della LL riscontrammo problemi di tardive comunicazioni UNILAV e di tardiva trasmissione dei flussi UNIEMENS, oltre che di effettività delle mansioni dichiarate.>
Tali passaggi dichiarativi rimandano, in via di estrema sintesi, ai rilievi formulati con il citato verbale unico alle pagg. 3 e seguenti.
Non può relegarsi nell'inconferente l'ulteriore dato desumibile dai verbali informativi acclusi all'accertamento ispettivo. Nessuno dei “dipendenti” intervistati dal personale dell'I.N.P.S. ha nominato la sig.ra LL e il sig. MU, meno che mai quelli il cui apporto collaborativo avrebbe dovuto incrociarsi con i periodi
“impiego” degli odierni ricorrenti presso l'Istituto. La circostanza, di per sé singolare, si innesta in un ambito più generale caratterizzato dal fatto, a sua volta poco rassicurante, che le persone
9 sentite a verbale riuscivano a individuare nominativamente solo pochissimi colleghi di lavoro.
Per quanto di stretto interesse, va segnalato che il solo EP CE si riferisce, nelle sue dichiarazioni “ispettive”, a tal VA che potrebbe anche identificarsi nella odierna ricorrente LL VA, effettivamente concittadina del propalante. Se non che, avuto riguardo al periodo di “impiego” del sig. EP, la nominata VA avrebbe lavorato presso l'Istituto per sei ore a settimana, dalle 14,00 alle 20,00, di martedi, nell'anno scolastico 2015/2016, periodo, quindi, non coincidente con quello, rectius con quelli desumibili dalle restanti risultanze processuali e dalle originarie allegazioni attoree. (9)
In conclusione, deve ritenersi che i rilievi ispettivi, siccome a pieno titolo scrutinabili dal Giudice, contribuiscono, ancorchè dall'esterno, ad ulteriormente vulnerare, quanto meno per via logico/deduttiva e da una prospettiva che privilegia la necessaria visione di insieme delle risultanze di causa, lo sforzo dimostrativo attoreo, di per sé esposto alle incongruenze di cui si è data contezza.
In specifico riferimento alla subordinazione va poi ribadito che la traccia lasciata dal già citato compendio documentale (buste paga;
contratti di assunzione;
certificati di servizio) a sua volta resta irrimediabilmente vulnerata dalla genericità delle originarie allegazioni attoree e dall'esito della prova orale. Ed invero, rimarcato che i ricorrenti avrebbero, fra l'altro, dovuto allegare e provare i cc.dd. indici della subordinazione, quali l'esercizio del potere direttivo e di controllo del datore di lavoro, la c.d. “eterodirezione”, l'eterorganizzazione, lo stretto rapporto sinallagmatico fra le prestazioni
“corrispettive”, reso inafferrabile dalla nebulosa premessa, la preventiva individuazione delle modalità esplicative orarie e giornaliere della mansioni assegnate agli istanti, etc., deve convenirsi sulla assoluta insufficienza, incoerenza ed incongruenza di dati espositivi prima e dimostrativi poi processualmente apprezzabili in tale direzione.
Va, in definitiva, dichiarata la insussistenza, almeno come tale apprezzabile a livello processuale, del duplice rapporto di lavoro subordinato dedotto dai ricorrenti con conseguente rigetto della domanda attorea.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza.
Liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, in persona del dottor Dionigio VERASANI e in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente
10 pronunciando in ordine alla pretesa azionata da LL VA e MU RD nei confronti dell'I.N.P.S., in persona del legale rappresentante p.t., ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
1) rigetta le domande attoree;
2) condanna i ricorrenti, in solido fra loro, a rifondere a controparte le spese di lite che si liquidano complessivamente in euro 1.500,00, oltre accessori se dovuti come per Legge.
TORRE ANNUNZIATA, 18/03/2025.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
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