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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/03/2025, n. 2199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2199 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 43661/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Andrea Manlio Borrelli Presidente dott. Anna Bellesi Giudice
dott. Nicola Di Plotti Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 43661/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIANMARCO NEGRI, Parte_1 C.F._1 elettivamente dom. in VIA DANTE 33 27020 TROMELLO presso il difensore
RICORRENTE
e con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO (C.F.
) P.IVA_1
INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da atto introduttivo del giudizio.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso al Tribunale di Milano, successivamente comunicato dalla Cancelleria alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Milano, ha chiesto: Parte_1
- la rettificazione del sesso attribuitole al momento della nascita ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Milano di procedere alla rettificazione dell'atto di nascita attraverso l'attribuzione, nello stesso, sia del sesso maschile in luogo di quello femminile sia del prenome Per_1 in luogo di “ ; Pt_1
- l'accertamento del diritto a sottoporsi ai trattamenti medico-chirurgici necessari per adeguare i propri caratteri e organi sessuali, primari e secondari, da femminili a maschili.
La documentazione medica prodotta consiste:
- nella relazione di data 18.9.2024 della specialista endocrinologa, Dott.ssa che Persona_2
attesta che parte ricorrente sta assumendo una terapia ormonale, sulla base di una certificazione psicologica favorevole del dott. dell'8/05/2023; ha condotto in maniera attenta e Persona_3 responsabile l'intero percorso medico ed è pienamente consapevole della sua irreversibilità, senza avere mai manifestato ripensamenti;
i valori raggiunti sono soddisfacenti e compatibili con il prosieguo della transizione;
- nella consulenza psicologica del Dott. (specialista che si appoggia allo sportello TRANS Persona_3 all'interno di come precisato nel corso dell'udienza del 12/03/2025) del Controparte_1
19/10/2024, dalla quale emerge l'inizio dei colloqui nel maggio 2023; il ricorrente aveva, infatti, richiesto una consulenza psicologica finalizzata a valutare la sussistenza delle indicazioni per l'avvio di terapia ormonale affermativa di genere e rettificativa (mascolinizzante); i colloqui sono stati avviati al fine di definire un inquadramento diagnostico ed escludere eventuali elementi ostativi alla rettificazione di genere e agli interventi;
è possibile formulare la diagnosi di Disforia di Genere;
già da prima dell'avvio della transizione medica, la parte ha maturato una generale consapevolezza di avere un'identità non tradizionalmente femminile, con vissuti di disagio rispetto alla femminilità del suo corpo già a partire dall'adolescenza, rispetto alla propria voce e alle forme del proprio corpo, nonché rispetto alle situazioni nelle quali viene trattato da donna. Negli ultimi due anni ha, quindi, approfondito il tema dell'identità di genere, rivelando anche alla propria famiglia la scelta relativa alla propria identità di genere;
vive stabilmente e a tempo pieno come ragazzo ed è ben integrato sia nel contesto familiare dal quale ha ricevuto supporto che in quello sociale e universitario (ha attivato anche carriera alias, come dichiarato nel corso dell'udienza del 12/03/25); la terapia ormonale ha sensibilmente migliorato la qualità della sua vita, avendone constatato gli effetti positivi in quanto sono diminuite le situazioni nel corso delle quali le persone si rivolgono a lui usando pronomi femminili e pagina 2 di 6 riducendosi il disagio nell'ascoltare la propria voce;
l'intenzione di proseguire nel percorso di transizione è motivata, profondamente meditata e supportata dalla chiara consapevolezza di tutte le sue implicazioni;
non vi sono pertanto motivi ostativi con riferimento sia agli interventi chirurgici, sia alla correzione anagrafica del genere;
si tratta di passaggi necessari all'ulteriore armonizzazione della sua identità fisica e immagine corporea e psichica, anche per evitare i disagi cui è potenzialmente esposto per via dell'incongruenza tra il suo aspetto e i dati anagrafici.
Dalle consulenze (relazione psicologica dott. e certificazione dott.ssa , Persona_3 Per_2
sostanzialmente conformi tra loro, emerge dunque una piena consapevolezza nel ricorrente delle proprie scelte e della definitività delle stesse.
I dati sopra riportati trovano conferma nelle dichiarazioni rese nel corso dell'udienza del 12/03/2025, in particolare: “… sono studente di comunicazione interculturale alla Bicocca di Milano;
ho avviato la Per_ carriera alias;
nell'ambiente universitario mi rapporto con tutti come uomo con il nome ho scelto questo nome perché mi piace. Sto seguendo la terapia ormonale da un anno e sei mesi con la dott.ssa la terapia mi sta dando soddisfazione. Sto seguendo anche i colloqui con lo Per_2
psicologo Dott. Sono contento del percorso che sto seguendo;
sono cosciente Persona_3 dell'irreversibilità della scelta. Intendo continuare …”.
***
Con la sentenza 221/2015 la Corte Costituzionale ha rilevato che l'art.1, comma 1 L. 164/1982
"costituisce l'approdo di un'evoluzione culturale ed ordinamentale volta al riconoscimento del diritto all'identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona". La mancanza di un riferimento testuale alle modalità attraverso le quali si realizza la modificazione "porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per effettuare l'adeguamento dei caratteri sessuali. Tale esclusione appare, peraltro, il corollario di un'impostazione che, in coerenza con i supremi valori costituzionali, rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, che deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. Rimane così ineludibile un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento
è avvenuto e del suo carattere definitivo. Rispetto ad esso il trattamento chirurgico costituisce uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico fisico della persona … In tal senso, quindi, il trattamento chirurgico non si configura come prerequisito
pagina 3 di 6 necessario per accedere al procedimento di rettificazione, bensì come un possibile mezzo funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico".
La Corte di Cassazione ha recentemente rilevato, in senso conforme, che "alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art.1 legge 164/1982, nonché del successivo art.3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma quattro, D.Lgs. n. 150/2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale" (Cass. n. 15138/2015).
Deve, in sintesi, affermarsi che, in applicazione dell'art. 2 Cost., nell'alveo dei diritti inviolabili della persona va ricondotto sia il diritto di realizzare, nella vita di relazione, la propria identità sessuale, da ritenersi fattore di estrinsecazione della personalità che gli altri membri della collettività sono tenuti a riconoscere per dovere di solidarietà sociale, sia il diritto alla libertà sessuale, poiché, essendo la sessualità uno degli essenziali modi di espressione della persona umana, il diritto di disporne liberamente è senza dubbio un diritto soggettivo assoluto. Nel medesimo alveo costituzionale deve essere ricondotto il diritto all'identità di genere, da declinarsi nel senso che ogni persona ha diritto di scegliere la propria identità sessuale, femminile o maschile, a prescindere dal dato biologico.
La definitività delle scelte operate dal ricorrente emerge in modo chiaro dalle relazioni degli specialisti, confermate nel corso di un significativo lasso temporale.
Il richiedente ha dimostrato che le proprie domande non sono ancorate a condizioni di ordine solo soggettivo, o suscettibili di variare nel tempo (che anzi evidenzia non il mutare, ma il consolidarsi delle scelte operate), ma sono fondate sul riscontro della sussistenza dei requisiti della inequivocabilità e irreversibilità del passaggio, evocati sia dalla Corte Costituzionale, sia dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione.
A fronte di una diagnosi certa e inequivoca il ricorrente, che si trova attualmente in stadio di trasformazione in senso maschile, non presenta disturbi psicopatologici tali da ostacolare l'intervento e dispone di capacità cognitive e volitive integre.
Si ritiene pertanto che ricorrano nel caso di specie gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere.
Sussistono dunque i presupposti di cui agli artt. 1 L. n.164/82 e 31 D. L.vo 150/11 per procedersi all'attribuzione del sesso maschile, in conformità alle attuali caratteristiche fisiche e psicologiche del pagina 4 di 6 soggetto.
***
Per quanto riguarda la domanda di accertamento del diritto del ricorrente all'esecuzione dei trattamenti medico chirurgici, si rileva che in base alle risultanze sopra richiamate, l'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali appare utile e necessario al fine di dare ad una Parte_1
condizione di genere coerente con la sua intima e sostanziale identità, in modo da risolvere il marcato disagio derivante dalla discrepanza tra la sua identità biologica e quella psicologica, nonché in modo da garantire una vita più serena e di favorire un inserimento sociale in sintonia con la sua naturale tendenza.
A tal riguardo, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 243 del 23.7.2024, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 31 comma 4 D.lgs 150/2011 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del
Tribunale al trattamento medico chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione del sesso.
La Corte è pervenuta a tale giudizio proprio alla luce del mutato quadro normativo e giurisprudenziale sopra richiamato, che ha portato ad escludere che le modificazioni sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento e ad affermare la sufficienza, ai fini della rettificazione, dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere emersa nel percorso seguito dalla persona interessata.
Orbene, nel caso in esame si è accertato che i documenti relativi ai trattamenti medici e psicoterapeutici effettuati da consentono di ritenere provato il compimento di un percorso irreversibile di Parte_1 transizione, percorso che giustifica l'accoglimento della domanda di rettificazione svolta.
Si accerta, quindi, alla luce di tutto quanto sopra illustrato, l'esistenza del diritto a sottoporsi al trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei propri caratteri sessuali da femminili a maschili.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Milano vista la L. 164/82, così provvede:
1) Dispone la rettificazione dell'atto di nascita di (cognome) (nome), n. il Pt_1 Pt_1
23.10.2005 a Milano, nel senso che laddove è scritto “sesso femminile” debba invece intendersi scritto e leggersi “sesso maschile” e laddove è indicato il prenome debba invece intendersi scritto e Pt_1 leggersi il prenome “ . Per_1
2) Dispone che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente provveda alle conseguenti annotazioni.
pagina 5 di 6 3) Accerta il diritto di parte ricorrente a sottoporsi a trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei propri caratteri sessuali femminili ai caratteri sessuali maschili.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio il 13/03/2025.
Il Giudice est.
Dott. Nicola Di Plotti
Il Presidente dott. Andrea Manlio Borrelli
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Andrea Manlio Borrelli Presidente dott. Anna Bellesi Giudice
dott. Nicola Di Plotti Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 43661/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIANMARCO NEGRI, Parte_1 C.F._1 elettivamente dom. in VIA DANTE 33 27020 TROMELLO presso il difensore
RICORRENTE
e con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO (C.F.
) P.IVA_1
INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da atto introduttivo del giudizio.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso al Tribunale di Milano, successivamente comunicato dalla Cancelleria alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Milano, ha chiesto: Parte_1
- la rettificazione del sesso attribuitole al momento della nascita ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Milano di procedere alla rettificazione dell'atto di nascita attraverso l'attribuzione, nello stesso, sia del sesso maschile in luogo di quello femminile sia del prenome Per_1 in luogo di “ ; Pt_1
- l'accertamento del diritto a sottoporsi ai trattamenti medico-chirurgici necessari per adeguare i propri caratteri e organi sessuali, primari e secondari, da femminili a maschili.
La documentazione medica prodotta consiste:
- nella relazione di data 18.9.2024 della specialista endocrinologa, Dott.ssa che Persona_2
attesta che parte ricorrente sta assumendo una terapia ormonale, sulla base di una certificazione psicologica favorevole del dott. dell'8/05/2023; ha condotto in maniera attenta e Persona_3 responsabile l'intero percorso medico ed è pienamente consapevole della sua irreversibilità, senza avere mai manifestato ripensamenti;
i valori raggiunti sono soddisfacenti e compatibili con il prosieguo della transizione;
- nella consulenza psicologica del Dott. (specialista che si appoggia allo sportello TRANS Persona_3 all'interno di come precisato nel corso dell'udienza del 12/03/2025) del Controparte_1
19/10/2024, dalla quale emerge l'inizio dei colloqui nel maggio 2023; il ricorrente aveva, infatti, richiesto una consulenza psicologica finalizzata a valutare la sussistenza delle indicazioni per l'avvio di terapia ormonale affermativa di genere e rettificativa (mascolinizzante); i colloqui sono stati avviati al fine di definire un inquadramento diagnostico ed escludere eventuali elementi ostativi alla rettificazione di genere e agli interventi;
è possibile formulare la diagnosi di Disforia di Genere;
già da prima dell'avvio della transizione medica, la parte ha maturato una generale consapevolezza di avere un'identità non tradizionalmente femminile, con vissuti di disagio rispetto alla femminilità del suo corpo già a partire dall'adolescenza, rispetto alla propria voce e alle forme del proprio corpo, nonché rispetto alle situazioni nelle quali viene trattato da donna. Negli ultimi due anni ha, quindi, approfondito il tema dell'identità di genere, rivelando anche alla propria famiglia la scelta relativa alla propria identità di genere;
vive stabilmente e a tempo pieno come ragazzo ed è ben integrato sia nel contesto familiare dal quale ha ricevuto supporto che in quello sociale e universitario (ha attivato anche carriera alias, come dichiarato nel corso dell'udienza del 12/03/25); la terapia ormonale ha sensibilmente migliorato la qualità della sua vita, avendone constatato gli effetti positivi in quanto sono diminuite le situazioni nel corso delle quali le persone si rivolgono a lui usando pronomi femminili e pagina 2 di 6 riducendosi il disagio nell'ascoltare la propria voce;
l'intenzione di proseguire nel percorso di transizione è motivata, profondamente meditata e supportata dalla chiara consapevolezza di tutte le sue implicazioni;
non vi sono pertanto motivi ostativi con riferimento sia agli interventi chirurgici, sia alla correzione anagrafica del genere;
si tratta di passaggi necessari all'ulteriore armonizzazione della sua identità fisica e immagine corporea e psichica, anche per evitare i disagi cui è potenzialmente esposto per via dell'incongruenza tra il suo aspetto e i dati anagrafici.
Dalle consulenze (relazione psicologica dott. e certificazione dott.ssa , Persona_3 Per_2
sostanzialmente conformi tra loro, emerge dunque una piena consapevolezza nel ricorrente delle proprie scelte e della definitività delle stesse.
I dati sopra riportati trovano conferma nelle dichiarazioni rese nel corso dell'udienza del 12/03/2025, in particolare: “… sono studente di comunicazione interculturale alla Bicocca di Milano;
ho avviato la Per_ carriera alias;
nell'ambiente universitario mi rapporto con tutti come uomo con il nome ho scelto questo nome perché mi piace. Sto seguendo la terapia ormonale da un anno e sei mesi con la dott.ssa la terapia mi sta dando soddisfazione. Sto seguendo anche i colloqui con lo Per_2
psicologo Dott. Sono contento del percorso che sto seguendo;
sono cosciente Persona_3 dell'irreversibilità della scelta. Intendo continuare …”.
***
Con la sentenza 221/2015 la Corte Costituzionale ha rilevato che l'art.1, comma 1 L. 164/1982
"costituisce l'approdo di un'evoluzione culturale ed ordinamentale volta al riconoscimento del diritto all'identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona". La mancanza di un riferimento testuale alle modalità attraverso le quali si realizza la modificazione "porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per effettuare l'adeguamento dei caratteri sessuali. Tale esclusione appare, peraltro, il corollario di un'impostazione che, in coerenza con i supremi valori costituzionali, rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, che deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. Rimane così ineludibile un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento
è avvenuto e del suo carattere definitivo. Rispetto ad esso il trattamento chirurgico costituisce uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico fisico della persona … In tal senso, quindi, il trattamento chirurgico non si configura come prerequisito
pagina 3 di 6 necessario per accedere al procedimento di rettificazione, bensì come un possibile mezzo funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico".
La Corte di Cassazione ha recentemente rilevato, in senso conforme, che "alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art.1 legge 164/1982, nonché del successivo art.3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma quattro, D.Lgs. n. 150/2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale" (Cass. n. 15138/2015).
Deve, in sintesi, affermarsi che, in applicazione dell'art. 2 Cost., nell'alveo dei diritti inviolabili della persona va ricondotto sia il diritto di realizzare, nella vita di relazione, la propria identità sessuale, da ritenersi fattore di estrinsecazione della personalità che gli altri membri della collettività sono tenuti a riconoscere per dovere di solidarietà sociale, sia il diritto alla libertà sessuale, poiché, essendo la sessualità uno degli essenziali modi di espressione della persona umana, il diritto di disporne liberamente è senza dubbio un diritto soggettivo assoluto. Nel medesimo alveo costituzionale deve essere ricondotto il diritto all'identità di genere, da declinarsi nel senso che ogni persona ha diritto di scegliere la propria identità sessuale, femminile o maschile, a prescindere dal dato biologico.
La definitività delle scelte operate dal ricorrente emerge in modo chiaro dalle relazioni degli specialisti, confermate nel corso di un significativo lasso temporale.
Il richiedente ha dimostrato che le proprie domande non sono ancorate a condizioni di ordine solo soggettivo, o suscettibili di variare nel tempo (che anzi evidenzia non il mutare, ma il consolidarsi delle scelte operate), ma sono fondate sul riscontro della sussistenza dei requisiti della inequivocabilità e irreversibilità del passaggio, evocati sia dalla Corte Costituzionale, sia dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione.
A fronte di una diagnosi certa e inequivoca il ricorrente, che si trova attualmente in stadio di trasformazione in senso maschile, non presenta disturbi psicopatologici tali da ostacolare l'intervento e dispone di capacità cognitive e volitive integre.
Si ritiene pertanto che ricorrano nel caso di specie gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere.
Sussistono dunque i presupposti di cui agli artt. 1 L. n.164/82 e 31 D. L.vo 150/11 per procedersi all'attribuzione del sesso maschile, in conformità alle attuali caratteristiche fisiche e psicologiche del pagina 4 di 6 soggetto.
***
Per quanto riguarda la domanda di accertamento del diritto del ricorrente all'esecuzione dei trattamenti medico chirurgici, si rileva che in base alle risultanze sopra richiamate, l'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali appare utile e necessario al fine di dare ad una Parte_1
condizione di genere coerente con la sua intima e sostanziale identità, in modo da risolvere il marcato disagio derivante dalla discrepanza tra la sua identità biologica e quella psicologica, nonché in modo da garantire una vita più serena e di favorire un inserimento sociale in sintonia con la sua naturale tendenza.
A tal riguardo, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 243 del 23.7.2024, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 31 comma 4 D.lgs 150/2011 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del
Tribunale al trattamento medico chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione del sesso.
La Corte è pervenuta a tale giudizio proprio alla luce del mutato quadro normativo e giurisprudenziale sopra richiamato, che ha portato ad escludere che le modificazioni sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento e ad affermare la sufficienza, ai fini della rettificazione, dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere emersa nel percorso seguito dalla persona interessata.
Orbene, nel caso in esame si è accertato che i documenti relativi ai trattamenti medici e psicoterapeutici effettuati da consentono di ritenere provato il compimento di un percorso irreversibile di Parte_1 transizione, percorso che giustifica l'accoglimento della domanda di rettificazione svolta.
Si accerta, quindi, alla luce di tutto quanto sopra illustrato, l'esistenza del diritto a sottoporsi al trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei propri caratteri sessuali da femminili a maschili.
P.Q.M
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Il Tribunale di Milano vista la L. 164/82, così provvede:
1) Dispone la rettificazione dell'atto di nascita di (cognome) (nome), n. il Pt_1 Pt_1
23.10.2005 a Milano, nel senso che laddove è scritto “sesso femminile” debba invece intendersi scritto e leggersi “sesso maschile” e laddove è indicato il prenome debba invece intendersi scritto e Pt_1 leggersi il prenome “ . Per_1
2) Dispone che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente provveda alle conseguenti annotazioni.
pagina 5 di 6 3) Accerta il diritto di parte ricorrente a sottoporsi a trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei propri caratteri sessuali femminili ai caratteri sessuali maschili.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio il 13/03/2025.
Il Giudice est.
Dott. Nicola Di Plotti
Il Presidente dott. Andrea Manlio Borrelli
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