Sentenza 26 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/01/2025, n. 830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 830 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI prima sezione civile
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio:
Dott. Raffaele Sdino Presidente
Dott.ssa Valeria Rosetti Giudice
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 27129 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 avente per oggetto: scioglimento del matrimonio
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta Parte_1 procura in atti, dall'avv. Umberto Truglio RICORRENTE E
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv.Andrea Vitale, giusta procura in atti
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'udienza in TS del 10.12.2024 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi propri atti. Il Pubblico Ministero ha chiesto accogliersi il ricorso.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 29.12.2023, il sign. – premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio con la sign.ra in data 11.9.2000 dal quale era Controparte_1 nata il 1°.1.1997 – esponeva che con sentenza non definitiva n. 9923 del 2011 Per_1 era pronunciata dal Tribunale di Napoli la separazione giudiziale e, con successiva sentenza n. 7820/2013, sono state pronunciate le statuizioni sulle domande accessorie sulla base degli accordi raggiunti da essi coniugi: affido condiviso della minore con residenza privilegiata presso la madre alla quale restava assegnata la casa coniugale sita in via Cupa n. 21; venivano stabilite le modalità di visita padre-figlia e veniva posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla la somma di € 300,00 CP_1 quale contributo al mantenimento della figlia allora minore.
Esponeva il ricorrente che la figlia , ormai maggiorenne, manifestava la volontà Per_1 di vivere con il padre e la madre, preso atto, lasciava la casa coniugale dal febbraio
2019. Nel dicembre 2019 la ragazza raggiungeva la propria indipendenza economica dando inizio ad una sua attività lavorativa autonoma. Anche la moglie aveva trovato una stabile occupazione con impiego presso il Ministero dell'Istruzione. Su tale premesse, il ha chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio in Pt_1 quanto non vi era stato più alcun ricongiungimento con la moglie;
ha chiesto revocarsi formalmente l'assegnazione della casa coniugale assegnata alla moglie in sentenza di separazione, nonché la revoca del suo obbligo di mantenimento a carico della figlia ormai autonoma.
Fissata l'udienza di prima comparizione in data 11.6.2024, il Gi, verificata la regolarità della notifica del ricorso e del decreto, ha dichiarato la contumacia della resistente.
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Il sign. ha dichiarato: mi riporto al ricorso;
mia figlia ha 27 Parte_1 Per_1 anni e vive con me da circa 5-6 anni. Lavora con me in quanto ho una piccola ditta di trasporti. Chiedo la revoca dell'assegno per mia figlia. Siamo entrambi ritornati a vivere presso la ex casa coniugale sita in via Cupa Molisso 19 a Ponticelli in quanto mia moglie l'ha lasciata nel 2019 dopo aver preso atto che voleva stare con Per_1 me. Con Il preso atto delle dichiarazioni del ricorrente e della documentazione agli atti – ha revocato l'obbligo di mantenimento a carico del per la figlia e nulla ha disposto Pt_1 sulla casa coniugale essendo la ragazza autonoma. Ha rinviato al 10.12.2024 per la discussione orale e per la produzione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
Si costituiva, nelle more dell'udienza, la resistente con comparsa del 6.11.2024 e deduceva: (…) La sig.ra , effettivamente ha lasciato la ex casa coniugale Controparte_1 consentendo al ricorrente di potersi trasferire nell'immobile. La convenuta, in concreto, non ha alcun interesse a far ritorno nella (ex)casa coniugale ed ancora risulta economicamente indipendente. Non è suo interesse chiedere un contributo a titolo di assegno divorzile. Appare superflua, pertanto, qualsiasi ulteriore deduzione sull'argomento, restando eventuali crediti di quest'ultima, rimasti impagati, non di interesse del Tribunale adito. Alcuna riconciliazione vi è stata tra le parti. Per quanto attiene , oramai maggiorenne, quest'ultima non abita con la convenuta ed è Per_1 indiscutibile che provvederà a gestire i rapporti, anche economici, con il padre nel modo più opportuno.
Per quanto sopra esposto, la sig.ra chiede dichiarare lo Controparte_1 scioglimento del matrimonio. Null'altro disporsi se non prendere atto che il sig. Pt_1 si è trasferito ed attualmente occupa l'ex casa coniugale con il consenso della sig.ra
. CP_1
Revocata la contumacia della resistente con ordinanza del 10.12.2024, il Gi ha rimesso la causa al Collegio senza termini.
Orbene, la domanda diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio è fondata e va, pertanto, accolta. È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione giudiziale pronunciata con sentenza non definitiva n. 7820/2013, passata in cosa giudicata. E' parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quantomeno nei 12 mesi anteriori alla proposizione della domanda, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione dalla parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art. 5 L. n 74/87. Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n 2 lett. b) L. n 898/70, così come modificato dall'art. 1 della legge n. 55/2015 applicabile anche ai giudizi pendenti all'entrata in vigore della medesima (art 3 legge n. 55 cit.), e del resto, attese le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Nessuna altra pronuncia deve essere emessa in assenza di domande da parte della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- Accoglie la domanda principale di parte ricorrente e, per l'effetto,
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pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in Napoli in data 11.9.2000 tra
; Parte_1 Controparte_1
- Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di Napoli per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) - (atto n.93, parte I s Sez. U, Reg.. Atti di Matrimonio dell'anno 2000);
- Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 20.12.2024
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott. Immacolata Cozzolino dott. Raffaele Sdino
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